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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10035 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68100/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68100/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro Parte_1 C.F._1
n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Mazzoni ed Enzo Parrini, che la rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura aziendale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Gianluca Bravi come per mandato in atti -
E
Controparte_2
, contumace
[...]
Pagina 1 CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019, la ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile l' Controparte_1
(breviter e l'
[...] Controparte_1 Controparte_2
(breviter al fine di sentir
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - attesa la documentata e provata convivenza con i de cuius - dichiarare il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sebino n. 32, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio
572, particella 18 sub 68, z.c. 3, cat. A\2, classe 1, vani 6, r.c. €. 1.177,52, a favore della stessa
IG (nata a [...] il [...], residente in [...], cf Parte_1 [...]
), ordinando al Conservatore dei R.R.I.I. del Comune di Roma di procedere alla C.F._2 relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità, per esserne stato integralmente pagato il prezzo dagli originari assegnatari e, poi, dalla figlia convivente Con vittoria di Parte_1 spese e compensi, con spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. L'Ater del CP_1
inizialmente dichiarata contumace, si è tardivamente costituita in data 27.2.2020,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con riserva di produrre ulteriore documentazione e memorie IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere la domanda attrice poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa nonché coperta dal giudicato. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri accessori, ovvero oneri riflessi, che espressamente si richiedono.”. L , Controparte_2 altra convenuta, è stata dichiarata contumace all'udienza del 18.6.2020, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. All'udienza del 5.11.2020, il Giudice, visto l'art. 164, commi 4 e 5 c.p.c., ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e assegnato un termine al fine della rinnovazione dello stesso. L'Ater del ha in seguito depositato una nuova comparsa di costituzione e CP_1 risposta in data 4.3.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con riserva di produrre ulteriore documentazione e memorie IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile/improcedibile il presente giudizio per copertura del giudicato, e/o dichiarare nulla la citazione per mancata indicazione della domanda IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere la domanda attrice poiché inammissibile/improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa nonché coperta dal giudicato, se del caso, con condanna ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri accessori, ovvero oneri riflessi, che espressamente si richiedono.”. La causa è stata in seguito trattenuta in decisione all'udienza del
2.4.2021, per poi essere rimessa in istruttoria con ordinanza del 4.6.2021 in vista di una possibile
Pagina 2 soluzione bonaria della controversia. Successivamente alla sostituzione del Giudice dott.ssa Papoff con il Giudice dott. Persico, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024, laddove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pt_ In punto di fatto nell'atto di citazione è stato esposto che i fratelli ed avevano Parte_3 ricevuto in assegnazione l'alloggio sito in Roma, Via Sebino n. 32 scala D, interno 1, all'epoca di proprietà dell'INCIS - Istituto Nazionale per le Case di Proprietà dello Stato (docc. 2 e 3). Con lettera del 26.11.1959, l'INCIS aveva comunicato ai suddetti signori il valore della Pt_3 cessione della proprietà dell'immobile e dato atto dell'occupazione ultraventennale dell'alloggio da parte degli stessi. Il patrimonio dell'INCIS è stato successivamente devoluto allo
[...]
. I sig.ri hanno pagato, quindi, in Controparte_3 Pt_3 base alla prospettazione attorea, l'importo delle rate mensili di ammortamento dell'immobile (docc.
6 e 7), risultando pertanto pagato il prezzo della cessione dell'alloggio in quanto Parte_1 figlia di e nipote di ha esposto di aver sempre convissuto con gli stessi Parte_4 Parte_3
e, successivamente alla loro dipartita, di aver continuato ad abitare l'appartamento di cui si discute con i suoi due figli, provvedendo altresì al pagamento di tutte le rate mensili di ammortamento fino al saldo, ritenendo, pertanto, di essere divenuta la proprietaria dell'alloggio. Tuttavia, in occasione della predisposizione del fascicolo del fabbricato, è emerso, per quanto esposto dall'attrice, che l'appartamento risultava ancora di proprietà dello oggi (già CP_3 Controparte_1 della . Pertanto, risultando interamente versato il prezzo per l'acquisto CP_2 CP_1 dell'immobile, unitamente al prezzo di tutti gli oneri condominiali, l'attrice ritiene Parte_1 di aver diritto a vedersi intestata la proprietà del suddetto immobile. Nella prima comparsa di costituzione e risposta, l'Ater del ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di CP_1 citazione e ha evidenziato che, relativamente alla domanda proposta dalla sig.ra è già Pt_1 intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4955/2018, passata in giudicato, la quale ha respinto la domanda di accertamento dell'esistenza dei presupposti per il trasferimento della proprietà dell'alloggio. Nelle proprie note di trattazione scritta del 16.6.2020, la difesa di Parte_1 ha evidenziato che l'oggetto del giudizio definito dalla Corte d'Appello di Roma con
[...] sentenza n. 4955/2018 era rappresentato dall'accertamento dell'acquisto dell'immobile per usucapione o a seguito del pagamento del prezzo;
diversamente, con la presente domanda, la sig.ra intende ottenere la dichiarazione di trasferimento della proprietà dell'appartamento in suo Pt_1 favore, sul presupposto che il prezzo è stato integralmente pagato dai suoi danti causa, ovverosia i signori e poi saldato in parte residua dall'attrice stessa. Nell'atto di citazione in Pt_3
Pagina 3 rinnovazione, l'attrice ha precisato che “la Sig.ra agisce nel presente giudizio sia, Parte_1 quale erede della mamma e dello zio, ai soli fini dell'esonero dall'onere di dover confermare la domanda di assegnazione, sia come portatrice autonoma dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio, appunto quale convivente con i Sig.ri e al momento del loro Pt_3 Parte_4 decesso”, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - attesa la documentata e provata convivenza con i de cuius ed il conseguente diritto maturato in capo all'attrice - dichiarare il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sebino n. 32, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio 572, particella 18 sub 68, z.c. 3, cat. A\2, classe 1, vani 6, r.c. €. 1.177,52, a favore della stessa IG (nata a [...] il Parte_1
11.11.1955, residente in [...], cf ), ordinando al CodiceFiscale_2
Conservatore dei R.R.I.I. del Comune di Roma di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità, per esserne stato integralmente pagato il prezzo parte dagli originari assegnatari e, poi, dalla stessa Con vittoria di spese e compensi, con spese generali, Parte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. Nella seconda comparsa di costituzione e risposta, l'Ater ha nuovamente proposto e argomentato l'eccezione di giudicato. Il giudicato esterno eccepito dall' convenuta è anche rilevabile di ufficio, atteso che nell'ordinamento italiano non può CP_1 essere riproposta in un nuovo processo civile la medesima questione già decisa in un precedente giudizio tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione (Cass. 11-6-
2021 n. 16589 e Cass. 7-1-2021 n. 48) ha chiarito l'effetto preclusivo del giudicato esterno richiamandosi il principio del ne bis in idem e l'esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Nel caso di specie la difesa di ha allegato la sentenza n. 4955/2018 della Corte CP_1 di Appello di Roma, non essendo contestato il passaggio in giudicato della stessa. Dalla suddetta sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma si evince che oggetto del precedente giudizio tra ed è stata non solo la questione dell'usucapione ma anche la domanda
Parte_1 CP_1 relativa all'acquisto della proprietà imperniata sull'integrale pagamento del prezzo dell'alloggio. La medesima sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma ha argomentato sulla circostanza della mancanza della stipula del contratto di compravendita, ha negato il diritto di a
Parte_1 subentrare ai propri danti causa in riferimento alla domanda inerente all'acquisto dell'immobile in seguito al pagamento del prezzo, rigettando tale domanda. Nel presente giudizio ha
Parte_1 riproposto la medesima domanda di acquisto della proprietà e/o di trasferimento della proprietà per subentro ai propri danti causa e per intervenuto pagamento del prezzo. Il bene della vita preteso da nel presente giudizio è l'acquisto o trasferimento per via giudiziale del diritto di
Parte_1 proprietà sul medesimo alloggio, in tal senso è stata riproposta nel presente giudizio la medesima domanda di nei confronti di già decisa nel precedente giudizio con la
Parte_1 CP_1
Pagina 4 sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma in riferimento al medesimo alloggio. Di conseguenza la domanda proposta nel presente giudizio da è inammissibile per Parte_1
l'effetto preclusivo posto dal giudicato esterno di cui alla sentenza n. 4955/2018 della Corte di
Appello di Roma, tenuto conto che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ovvero le questioni logicamente connesse e strettamente legate all'oggetto del contendere che potevano/dovevano essere dedotte nel precedente giudizio culminato con la sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma. Le spese tra le parti costituite seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Spese compensate tra l'attrice e l' contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da nel presente giudizio. Condanna Parte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 4250,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi come richiesti nelle misure di legge. Spese compensate tra e l' Parte_1 [...]
contumace. Controparte_2
Roma, 4-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68100/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro Parte_1 C.F._1
n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Mazzoni ed Enzo Parrini, che la rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(C.F. ; P. IVA
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso gli uffici dell'Avvocatura aziendale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv. Gianluca Bravi come per mandato in atti -
E
Controparte_2
, contumace
[...]
Pagina 1 CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.10.2019, la ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile l' Controparte_1
(breviter e l'
[...] Controparte_1 Controparte_2
(breviter al fine di sentir
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - attesa la documentata e provata convivenza con i de cuius - dichiarare il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sebino n. 32, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio
572, particella 18 sub 68, z.c. 3, cat. A\2, classe 1, vani 6, r.c. €. 1.177,52, a favore della stessa
IG (nata a [...] il [...], residente in [...], cf Parte_1 [...]
), ordinando al Conservatore dei R.R.I.I. del Comune di Roma di procedere alla C.F._2 relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità, per esserne stato integralmente pagato il prezzo dagli originari assegnatari e, poi, dalla figlia convivente Con vittoria di Parte_1 spese e compensi, con spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. L'Ater del CP_1
inizialmente dichiarata contumace, si è tardivamente costituita in data 27.2.2020,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con riserva di produrre ulteriore documentazione e memorie IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere la domanda attrice poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa nonché coperta dal giudicato. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri accessori, ovvero oneri riflessi, che espressamente si richiedono.”. L , Controparte_2 altra convenuta, è stata dichiarata contumace all'udienza del 18.6.2020, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. All'udienza del 5.11.2020, il Giudice, visto l'art. 164, commi 4 e 5 c.p.c., ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e assegnato un termine al fine della rinnovazione dello stesso. L'Ater del ha in seguito depositato una nuova comparsa di costituzione e CP_1 risposta in data 4.3.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con riserva di produrre ulteriore documentazione e memorie IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile/improcedibile il presente giudizio per copertura del giudicato, e/o dichiarare nulla la citazione per mancata indicazione della domanda IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere la domanda attrice poiché inammissibile/improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in premessa nonché coperta dal giudicato, se del caso, con condanna ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre oneri accessori, ovvero oneri riflessi, che espressamente si richiedono.”. La causa è stata in seguito trattenuta in decisione all'udienza del
2.4.2021, per poi essere rimessa in istruttoria con ordinanza del 4.6.2021 in vista di una possibile
Pagina 2 soluzione bonaria della controversia. Successivamente alla sostituzione del Giudice dott.ssa Papoff con il Giudice dott. Persico, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024, laddove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Pt_ In punto di fatto nell'atto di citazione è stato esposto che i fratelli ed avevano Parte_3 ricevuto in assegnazione l'alloggio sito in Roma, Via Sebino n. 32 scala D, interno 1, all'epoca di proprietà dell'INCIS - Istituto Nazionale per le Case di Proprietà dello Stato (docc. 2 e 3). Con lettera del 26.11.1959, l'INCIS aveva comunicato ai suddetti signori il valore della Pt_3 cessione della proprietà dell'immobile e dato atto dell'occupazione ultraventennale dell'alloggio da parte degli stessi. Il patrimonio dell'INCIS è stato successivamente devoluto allo
[...]
. I sig.ri hanno pagato, quindi, in Controparte_3 Pt_3 base alla prospettazione attorea, l'importo delle rate mensili di ammortamento dell'immobile (docc.
6 e 7), risultando pertanto pagato il prezzo della cessione dell'alloggio in quanto Parte_1 figlia di e nipote di ha esposto di aver sempre convissuto con gli stessi Parte_4 Parte_3
e, successivamente alla loro dipartita, di aver continuato ad abitare l'appartamento di cui si discute con i suoi due figli, provvedendo altresì al pagamento di tutte le rate mensili di ammortamento fino al saldo, ritenendo, pertanto, di essere divenuta la proprietaria dell'alloggio. Tuttavia, in occasione della predisposizione del fascicolo del fabbricato, è emerso, per quanto esposto dall'attrice, che l'appartamento risultava ancora di proprietà dello oggi (già CP_3 Controparte_1 della . Pertanto, risultando interamente versato il prezzo per l'acquisto CP_2 CP_1 dell'immobile, unitamente al prezzo di tutti gli oneri condominiali, l'attrice ritiene Parte_1 di aver diritto a vedersi intestata la proprietà del suddetto immobile. Nella prima comparsa di costituzione e risposta, l'Ater del ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di CP_1 citazione e ha evidenziato che, relativamente alla domanda proposta dalla sig.ra è già Pt_1 intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4955/2018, passata in giudicato, la quale ha respinto la domanda di accertamento dell'esistenza dei presupposti per il trasferimento della proprietà dell'alloggio. Nelle proprie note di trattazione scritta del 16.6.2020, la difesa di Parte_1 ha evidenziato che l'oggetto del giudizio definito dalla Corte d'Appello di Roma con
[...] sentenza n. 4955/2018 era rappresentato dall'accertamento dell'acquisto dell'immobile per usucapione o a seguito del pagamento del prezzo;
diversamente, con la presente domanda, la sig.ra intende ottenere la dichiarazione di trasferimento della proprietà dell'appartamento in suo Pt_1 favore, sul presupposto che il prezzo è stato integralmente pagato dai suoi danti causa, ovverosia i signori e poi saldato in parte residua dall'attrice stessa. Nell'atto di citazione in Pt_3
Pagina 3 rinnovazione, l'attrice ha precisato che “la Sig.ra agisce nel presente giudizio sia, Parte_1 quale erede della mamma e dello zio, ai soli fini dell'esonero dall'onere di dover confermare la domanda di assegnazione, sia come portatrice autonoma dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio, appunto quale convivente con i Sig.ri e al momento del loro Pt_3 Parte_4 decesso”, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - attesa la documentata e provata convivenza con i de cuius ed il conseguente diritto maturato in capo all'attrice - dichiarare il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sebino n. 32, distinto nel N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio 572, particella 18 sub 68, z.c. 3, cat. A\2, classe 1, vani 6, r.c. €. 1.177,52, a favore della stessa IG (nata a [...] il Parte_1
11.11.1955, residente in [...], cf ), ordinando al CodiceFiscale_2
Conservatore dei R.R.I.I. del Comune di Roma di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità, per esserne stato integralmente pagato il prezzo parte dagli originari assegnatari e, poi, dalla stessa Con vittoria di spese e compensi, con spese generali, Parte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. Nella seconda comparsa di costituzione e risposta, l'Ater ha nuovamente proposto e argomentato l'eccezione di giudicato. Il giudicato esterno eccepito dall' convenuta è anche rilevabile di ufficio, atteso che nell'ordinamento italiano non può CP_1 essere riproposta in un nuovo processo civile la medesima questione già decisa in un precedente giudizio tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione (Cass. 11-6-
2021 n. 16589 e Cass. 7-1-2021 n. 48) ha chiarito l'effetto preclusivo del giudicato esterno richiamandosi il principio del ne bis in idem e l'esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Nel caso di specie la difesa di ha allegato la sentenza n. 4955/2018 della Corte CP_1 di Appello di Roma, non essendo contestato il passaggio in giudicato della stessa. Dalla suddetta sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma si evince che oggetto del precedente giudizio tra ed è stata non solo la questione dell'usucapione ma anche la domanda
Parte_1 CP_1 relativa all'acquisto della proprietà imperniata sull'integrale pagamento del prezzo dell'alloggio. La medesima sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma ha argomentato sulla circostanza della mancanza della stipula del contratto di compravendita, ha negato il diritto di a
Parte_1 subentrare ai propri danti causa in riferimento alla domanda inerente all'acquisto dell'immobile in seguito al pagamento del prezzo, rigettando tale domanda. Nel presente giudizio ha
Parte_1 riproposto la medesima domanda di acquisto della proprietà e/o di trasferimento della proprietà per subentro ai propri danti causa e per intervenuto pagamento del prezzo. Il bene della vita preteso da nel presente giudizio è l'acquisto o trasferimento per via giudiziale del diritto di
Parte_1 proprietà sul medesimo alloggio, in tal senso è stata riproposta nel presente giudizio la medesima domanda di nei confronti di già decisa nel precedente giudizio con la
Parte_1 CP_1
Pagina 4 sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma in riferimento al medesimo alloggio. Di conseguenza la domanda proposta nel presente giudizio da è inammissibile per Parte_1
l'effetto preclusivo posto dal giudicato esterno di cui alla sentenza n. 4955/2018 della Corte di
Appello di Roma, tenuto conto che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ovvero le questioni logicamente connesse e strettamente legate all'oggetto del contendere che potevano/dovevano essere dedotte nel precedente giudizio culminato con la sentenza n. 4955/2018 della Corte di Appello di Roma. Le spese tra le parti costituite seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014, dell'attività processuale/difensiva in concreto espletata. Spese compensate tra l'attrice e l' contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda proposta da nel presente giudizio. Condanna Parte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 4250,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi come richiesti nelle misure di legge. Spese compensate tra e l' Parte_1 [...]
contumace. Controparte_2
Roma, 4-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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