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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/08/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in VIA SABOTINO, Parte_1 P.IVA_1
12 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. CARRESE DAMIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 presso lo studio P.IVA_2 CP_1 dell'avv. POLACCHINI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO N. 24 C.F._1
; CP_1
APPELLATA pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, qui di seguito integralmente trascritte e riportate.
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
- In via del tutto preliminare, visti i chiari elementi di falsità sopra denunciati, sospendere la provvisoria esecutività (in punto di riconsegna) del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza e/o mancata consegna dei beni di cui si rivendica la restituzione;
- In via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, siccome nullo ed illegittimo, in quanto emesso in carenza della prova scritta di cui all'art. 634, comma 2 c.p.c.;
- In via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, ovvero infondato in fatto ed in diritto, nonché emesso sulla base di documentazione falsa e disconosciuta dall'opponente; Cont
- Nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla società in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero fondate su documentazione falsa e disconosciuta dall'opponente;
- Sempre nel merito, senza alcuna inversione dell'onere della prova, dichiarare l'inesistenza e/o falsità
e/o nullità del contratto di locazione operativa n. 4345516 del 30.05.2019, con ogni conseguente statuizione;
Cont
- In via riconvenzionale, condannare l'opposta alla restituzione delle rate di canone di locazione indebitamente riscosse da per un ammontare complessivo pari ad € 357.000,00 + IVA, Pt_1 maggiorate di interessi legali a decorrere dal pagamento;
- In via alternativa, accertati i predetti pagamenti “non dovuti” eseguiti dall'opponente in favore Pt_1
Cont dell'opposta pari complessivamente ad € 357.000,00 + IVA, ordinarne la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. in favore di che agisce quindi in ripetizione delle somme oggetto di pagamento Pt_1 indebito, maggiorate di frutti ed interessi dal giorno del pagamento;
- In via ulteriormente subordinata ed alternativa, rilevata l'assenza di titolo, causale e/o motivo dei predetti pagamenti, costituenti pertanto indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., condannare l'opposta Cont ad indennizzare l'odierna opponente delle correlative diminuzioni patrimoniali subite, pari
pagina 2 di 13 complessivamente ad € 357.000,00 + IVA;
- In estremo subordine, si chiede la restituzione di tale somma a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Rigettata ogni contraria istanza e domanda, si insiste quindi per l'accoglimento dello spiegato appello.
Per Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'esecutività in punto riconsegna beni di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 20854/2021;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante con riferimento a tutte le domande anche in via riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il
Decreto Ingiuntivo n. 20854/2021 e la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc della società Controparte_1
Contr con sede legale in Eindhoven, Olanda, e Succursale in (d'ora in poi, in sigla, con CP_1 decreto del 12 novembre 2021 n. 20854/2021 d'ordine, n. 44960/21 di RG, ingiungeva alla
[...]
corrente in Bolzano il pagamento della somma di € 165.949,28, oltre agli interessi Parte_1 di mora come da domanda (al tasso BCE maggiorato di 8 punti, come da art. 4 delle condizioni sinallagmatiche pattuite, comunque, da contenersi entro e non oltre i parametri di cui alla legge
108/1996); ciò, a saldo di quanto preteso dalla ricorrente in forza del contratto di locazione operativa n. 4345516 del 31.5.2019 (doc. 1 del procedimento monitorio), avente quale oggetto i beni mobili ivi meglio descritti (stampanti ed accessori), di cui veniva, nel contempo, disposta l'immediata riconsegna alla creditrice, in favore della quale l'ingiunta veniva contestualmente condannata anche al rimborso delle relative spese.
1.2 Ad esito di giudizio ex art. 645 cpc tempestivamente radicato (n. 1400/2022 di Rg.), il Tribunale di
Milano, nel contraddittorio fra le parti e compiuta la fase istruttoria, con sentenza n. 4953/2024 del
9 maggio 2024, pubblicata il giorno successivo, rigettava sia l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo in questione, dichiarato per l'effetto definitivamente esecutivo, e condanna dell'opponente alle spese di lite, sia le domande riconvenzionali proposte da quest'ultima, vòlte ad pagina 3 di 13 ottenere la restituzione di quanto medio tempore dalla stessa versato, a suo dire senza titolo, alla controparte, pari all'importo di € 357.000,00 oltre iva ed agli interessi legali.
1.3 Avverso detta decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente il 12 giugno 2024.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta del 18 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, rigettata con ordinanza riservata di pari data l'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante, veniva fissata al 24 giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 24 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo (d'ora in poi, anche semplicemente lamenta la Controparte_3 Pt_1 violazione da parte del Tribunale dell'art. 634, secondo comma, cpc ai fini dell'emissione del decreto in giuntivo, con omessa motivazione sul punto;
ciò, in quanto essa appellante, a prescindere dalla falsità, a suo avviso, dei documenti posti a fondamento del ricorso monitorio, aveva eccepito, in via preliminare, fin dall'atto introduttivo del giudizio, la loro inidoneità ad assurgere a prova scritta del credito azionato;
ciò, in quanto le fatture dei canoni insoluti prodotte dalla controparte
(doc. 3), dell'importo di € 165.949,28, non risultavano accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili, sicchè non avrebbero potuto costituire dimostrazione certa del credito, l'opposta essendosi limitata ad allegare lo stralcio delle proprie fatture elettroniche;
carenza tale da rendere nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo, tanto più laddove si consideri che la pretesa è basata su di un contratto disconosciuto.
2.2 Tale motivo è destituito di fondamento.
2.3 Va, al riguardo, osservato che il Tribunale non ha affatto omesso di valutare l'eccezione dell'odierna appellante in discussione, nello stesso momento in cui ha testualmente ritenuto (pag. 3) che “sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture, sia il verbale di consegna ed accettazione dei beni di cui all'allegato contrattuale. Nella fase di merito, inoltre, è stato prodotto il DDT di trasporto dei beni, sottoscritto dal cessionario”, precisando, altresì, che “sul punto il
pagina 4 di 13 disconoscimento della sottoscrizione effettuato da risulta inammissibile, atteso che lo stesso è Pt_1 avvenuto dopo il pagamento di ben 21 canoni, senza contestazione alcuna”.
2.4 D'altra parte, come da granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, la prova scritta ai fini di cui all'art. 634 cpc può essere costituita da qualsiasi documento che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria, in base al principio del libero convincimento, comprese le scritture private prodotte con firme attribuite al debitore, ancorchè non autenticate, né riconosciute, né valutate giudizialmente, da considerare alla stregua di quanto prospettato dall'ingiungente in detta fase processuale sommaria, caratterizzata dalla mancanza di contraddittorio, demandato alla successiva fase di merito, in sede di opposizione (ex multis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.7.2023; Cassazione Civile, Sez.
6-3, ordinanza n. 5827 del 27.2.2023; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 14363 del 16.11.2001;
Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 13429 del 9.10.2000).
2.5 Orbene: la ricorrente ex art. 633 cpc aveva, a tale fine, prodotto il contratto di locazione operativa n. 4345516 del 31.5.2019, recante sottoscrizione imputata alla debitrice, le fatture elettroniche emesse per il pagamento dei canoni di locazione rimasti impagati (doc. 3 e 4), di cui nemmeno è stato negato il ricevimento da parte dell'appellante, la raccomandata del 25.10.2021 con la quale aveva intimato all'opponente la risoluzione del rapporto sinallagmatico in questione (doc. 5), per cui l'appellata aveva assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, salva la necessità, poi, di dare piena dimostrazione del credito nella successiva fase a cognizione piena, laddove contestato a seguito del radicamento del giudizio di opposizione, nel quale incombe, per contro, sull'ingiunta dimostrare l'adempimento del debito oggetto del provvedimento monitorio, nel caso di sua comprovata sussistenza (per tutte, cfr.:
Cassazione, Sez.
6-L, ordinanza n. 14486 del 28.5.2019).
3.1 Con il secondo motivo si duole della violazione da parte del primo decidente del combinato Pt_1 disposto di cui agli artt. 214 e 216 cpc, laddove ha ritenuto inammissibile il proprio disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto prodotto dall'appellata, avendone escluso l'operatività e la rilevanza ai fini della decisione a causa dell'avvenuta corresponsione da parte sua, prima del radicamento della lite e senza contestazione alcuna, di 21 dei canoni previsti da tale scrittura negoziale;
ciò, peraltro, senza avere considerato, da un lato, che tale pagamento è stato involontario, ovvero conseguenza di errore indotto con raggiro, tanto che risulta pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un processo penale per truffa che vede pagina 5 di 13 essa appellante quale parte offesa, dall'altro lato, che l'opposta, odierna appellata, di fronte al proprio disconoscimento, non ha chiesto la verificazione della scrittura in questione, comportante la rinuncia ad avvalersene ai fini probatori.
3.2 Del resto, aggiunge la qui procedente (terzo motivo), censurabile è anche che il Tribunale sia giunto alla conclusione che tutte le prove – documentali e orali – offerte da parte sua fossero irrilevanti sul presupposto, ritenuto assorbente, che non sarebbe credibile che il pagamento di 21 rate di canone sia avvenuto inconsapevolmente, convincimento aprioristico del decidente che, dando fede alla versione della banca opposta, ha compromesso una corretta ed oggettiva disamina del materiale probatorio.
3.3 Ed, infatti, secondo l'appellante, il Giudice a quo ha escluso l'importanza delle prove testimoniali e dei documenti prodotti da essa attrice (in senso processuale), comprovanti la falsità del contratto e degli annessi allegati, la mancata consegna delle stampanti e la loro inesistenza, il disconoscimento di detta consegna da parte del vettore incaricato indicato nel DDT, il mancato pagamento della fattura di acquisto delle stampanti da parte dell'opposta alla fornitrice valutando, nel Pt_2 contempo, ininfluenti gli argomenti difensivi e quanto dedotto e riversato in atti da parte sua a suffragio dell'involontarietà degli atti solutori compiuti, ovvero della truffa subita, attesa la vulnerabilità del proprio sistema contabile/finanziario aziendale dislocato in più uffici e sedi in
Europa, come emerso dall'istruttoria, dalla quale si è anche potuto appurare che tale frode è stata agevolata e resa possibile dalla vigenza del contratto sottoscritto nel 2018 sempre con la stessa Contr banca per la locazione di stampanti, in virtù del quale il noleggiatore risultava accreditato sulla piattaforma quale proprio fornitore;
quanto sopra, anche considerata la circostanza che il contratto per cui causa (n. 4345516 del 30.5.2019), disconosciuto da parte sua, è la replica di quello, reale, del 2018, con riferimento al quale è stato autorizzato, per errore, il pagamento delle rate di quello falso, imputandole al contratto vero;
e ciò è avvenuto in concomitanza con il passaggio dei rapporti economici e contrattuali dalla precedente società ad a seguito CP_4 Pt_1 dell'incorporazione della prima nella seconda, circostanza questa che ha ingenerato ulteriore confusione, con la conseguenza che, come ampiamente eccepito e dimostrato, i pagamenti sono avvenuti sulla base dell'erronea sovrapposizione delle fatture riferite al contratto falso del 30 maggio 2019 con quelle inerenti il contratto vero sottoscritto nel 2018 (n. 4093498).
3.4 D'altra parte, aggiunge l'appellante, proprio nel periodo di attivazione del contratto del 2019 si sono susseguiti una serie di eventi e circostanze che hanno favorito e reso possibile il proprio pagina 6 di 13 raggiro ed, in particolare, la morte del signor responsabile del proprio reparto Persona_1
I.T. e addetto alla gestione delle stampanti su tutto il territorio nazionale, ed il trasferimento di alcune attività aziendali, tra cui quella dell'operatività tecnologica e digitale, presso la società madre sita in Inghilterra, per cui in realtà societarie multinazionali e strutturate come la propria la fase del pagamento si qualifica, in verità, soltanto come l'ultimo tassello di una vera e propria catena di controllo ben più ampia, che, una volta attivata con l'autorizzazione del pagamento dei canoni, è difficile bloccare, salvo il verificarsi di macroscopiche anomalie;
l'artata trasposizione dei Rid bancari riferiti al primo contratto del 2018 (quello vero) sul secondo (quello falso), che ha reso possibile l'autorizzazione dei versamenti per quasi due anni, ha generato un errore contabile che ha favorito il compimento di un'operazione fraudolenta di fornitura fittizia di servizi e materiali, in realtà, mai ottenuti, che non può assurgere in alcun modo a fondamento dell'avversario credito, soprattutto di fronte ai chiari elementi di falsità denunciati e documentati da parte sua;
a ciò, si aggiunga che è stata sporta rituale denuncia-querela per le ipotesi di reato ravvisabili nei fatti di causa e che, in via istruttoria e segnatamente tramite i testimoni escussi (signori e Tes_1 _2
, è stato dimostrato nel dettaglio come si sia verificato l'errore nei flussi di pagamento Tes_3 decentrati a Budapest e a Londra, avendo tutti confermato i propri capitoli di prova, da cui, ad avviso della stessa, appare evidente che gli atti solutori eseguiti da parte sua sono frutto di svista contabile-amministrativa per raggiro posto in essere dal fornitore (con la complicità di fatto Pt_2 della DLL), che ha approfittato delle falle del proprio sistema di gestione ecnomico-finanziaria; tant'è che, come riferito dal teste dopo la frode subìta, da parte sua è stato modificato il Tes_3 processo di pagamenti automatizzati, rendendolo più sicuro.
3.5 Pertanto, secondo l'appellante, è inspiegabile che il Tribunale – con violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 cpc - abbia ritenuto del tutto irrilevanti le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del processo;
quanto sopra, ancor più, laddove si consideri che il primo decidente non ha dato rilevanza alle circostanze dedotte da parte sua ed alle ulteriori prove dalla medesima apportate ed, in particolare: il disconoscimento del contratto e dei documenti di trasporto dei beni operato da parte sua e l'omessa richiesta di verificazione avversaria;
il DDT recante una firma riferibile in modo oggettivo ed inequivocabile ad un proprio impiegato ( già deceduto Persona_1 mesi prima della firma, il cui nome risulta riconoscibile dall'esame del documento, dal Giudice di prime cure, al contrario, considerata di non possibile certa riferibilità a tale soggetto, perchè la sottoscrizione non sarebbe perfettamente leggibile;
l'avere il vettore BO negato per iscritto (v.
pagina 7 di 13 proprio doc. 11) di avere eseguito il trasporto delle stampanti indicato nel DDT del 2019, avendo, invece, confermato il trasporto dei macchinari certificato dal DDT del 2018 a seguito di pregressa collaborazione con il fornitore che ha, quindi, utilizzato, falsificandoli, precedenti Pt_2 moduli/bolle di trasporto;
la mancata indicazione da parte dell'appellata, a fronte del disconoscimento del DDT da parte della BO, di altro vettore che abbia effettuato il recapito, senza avere offerto alcuna diversa dimostrazione del trasporto e della consegna delle stampanti Contr oggetto di lite;
il pagamento da parte della al fornitore di soli € 333.690,07 a fronte di Pt_2 una fattura di acquisto delle stampanti per cui è causa di € 1.213.900,00, chiaro e grave indice di anomalia e/o fraudolenza dell'operazione, che, invece, il primo decidente ha ritenuto circostanza irrilevante;
la mancanza delle stampanti presso di sé in sede di inventario, unitamente all'assenza di un qualsiasi documento attestante l'identificazione delle stesse (quali: numeri di matricola, libretti di garanzia, certificati di conformità), il che depone per l'inesistenza delle macchine;
la mancata messa in esecuzione da parte dell'appellata del decreto ingiuntivo esecutivo per il recupero delle stampanti dopo l'atto di precetto notificato l'8 novembre 2022, che conferma la consapevolezza in capo alla controparte dell'inesistenza delle stesse.
3.6 Con il quarto motivo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
2697 cc rapportato all'art. 634 cpc, laddove il Tribunale l'ha penalizzata ritenendo irrilevante qualsiasi prova o argomento dedotto da parte sua, invertendo il principio dell'onere della prova, incombente nel giudizio ex art. 645 cpc, in caso di contestazione del credito azionato monitoriamente, sulla parte opposta (attrice in senso sostanziale), la quale non risulta lo abbia in alcun modo superato, essendosi limitata a dedurre i pagamenti eseguiti da parte sua, peraltro frutto di raggiro e di errore contabile, non sussistendo alcun contratto, né, tanto meno, alcuna fornitura.
4.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
4.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro pagina 8 di 13 complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
4.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
4.4 Vale, a tale fine, immediatamente evidenziare il ben diverso esito delle prove orali acquisite nel processo di prime cure rispetto a quanto prospettato da , i testi escussi solo Parte_1 apparentemente avendo confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dall'odierna appellante nella memoria istruttoria del 28 ottobre 2022, avendo contestualmente circoscritto quanto riportatovi con precisazioni tali da smentirne la portata.
4.5 Infatti, il teste (addetto agli acquisti per l'appellante), sentito all'udienza del 21.3.2023, sul Tes_1 capitolo 4 (vero che ha proceduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla DLL nel corso Pt_1 degli ultimi anni, imputandole al contratto di locazione stampanti n. 4093498 del 6.8.2018) ha riferito “non riconosco il doc che mi si rammostra e di cui al capitolo” ed inoltre “preciso che le fatture vengono pagate da Budapest previa verifica dell'ufficio ordinante che in questo caso è IT di
Londra”, aggiungendo che “io ho rinegoziato il contratto del 2019 doc 1 di cui al ricorso monitorio”, per poi ulteriormente precisare, deponendo sui capitoli 5 (vero che presso gli uffici e stazioni , nel periodo relativo agli ultimi quattro anni - 2018-2021 - sono risultate Parte_1 presenti e operative le sole stampanti indicate nel contratto di locazione di stampanti n. 4093498 del 6.8.2018) e 6 (vero che nello specifico, trattasi delle seguenti macchine: n. 115 Kyocera Mita
Ecoys M2635; n. 57 Kyocera Mita Ecosys M2235), che “il contratto del 2018 non l'ho mai visto” ed, inoltre, a domanda del giudice, che “non so se sui RID ci sono causali del contratto ma ci sono pagina 9 di 13 gli importi”.
4.6 Tale deposizione è determinante per confermare che effettivamente nel 2019 ebbe, tramite il Pt_1 dipendente preposto agli acquisti, a rinegoziare gli accordi che hanno portato a stipulare il Tes_1 nuovo contratto, prodotto come doc. 1 dalla parte ricorrente ex art. 633 cpc e per cui è causa, sul quale sono basate le pretese creditorie di che il teste ha specificamente riconosciuto CP_1
(senza, peraltro, fare alcun riferimento al signor già defunto in tale momento, al quale Per_1 nemmeno può, comunque, attribuirsi la paternità delle sigle apposte né sul DDT del 2018, non contestato, nè su quello del 2019, attesane l'illeggibilità e la mancanza di idonee prove sul punto da parte di le firme dalla medesima offerte per comparazione, raggruppate sub doc. 10, Pt_1 apparendo in concreto del tutto diverse fra loro); tale contratto del 2019, pertanto, non può affatto ritenersi “falso” o frutto di raggiro come sostenuto dall'attrice (ex art. 645 cpc); da qui, risulta evidente che le tesi difensive dall'opponente in prime cure, come correttamente ritenuto dal Giudice
a quo, sono ictu oculi destituite di fondamento e nemmeno credibili alla luce del comportamento dalla stessa tenuto prima di lasciare insolute le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo la medesima onorato puntualmente e senza alcuna obiezione, per quasi due anni, ben n. 21 canoni di locazione delle stampanti oggetto di detto contratto del 2019, per il non esiguo importo di
€ 17.000,00 oltre iva ciascuno (in totale, quindi, per € 357.000 + iva), circostanza che effettivamente non consente di dubitare che l'odierna appellante fosse ben consapevole dell'esistenza di detto rapporto sinallagmatico, non essendo ipotizzabile, nemmeno in astratto, che abbia corrisposto siffatti importi nel convincimento di adempierne uno diverso, peraltro, avente entità delle rate ben differenziate, come emerge dalle fatture prodotte dalla stessa (raggruppate nel doc. 3 del fascicolo di primo grado della stessa), riferite ad entrambe le scritture negoziali in discussione (oltre che a precedente contratto, risalente al 2017).
4.7 Del resto, anche dalle deposizioni degli altri testimoni escussi non si rinviene idoneo sostegno alla versione dei fatti di causa resa da infatti, il signor Parte_1 Testimone_4
(responsabile dell'ufficio legale dell'appellante), sentito nel corso della medesima udienza del
21.3.2023, sui, pur genericamente confermati, capitoli da 1 a 3 della stessa memoria istruttoria di parte opponente ex art. 645 cpc (vero che nell'anagrafica dei fornitori risulta Controparte_3 la banca vero che la contabilità ed i flussi di pagamento Parte_3 [...]
sono gestiti e curati interamente dagli uffici centrali europei di siti a Budapest, Parte_1 Pt_1 che eseguono i pagamenti delle fatture a seguito di una procedura iniziale di accreditamento del
pagina 10 di 13 fornitore; vero che una volta accreditato il fornitore, verificata la presenza di una causale, le fatture vengono caricate su un sistema di pagamenti automatizzati), ha inteso puntualizzare che
“nello specifico le fatture di DLL sono state autorizzate da IT in Inghilterra”, con ciò confermando che il pagamento dei 21 canoni del contratto del 2019 è stato disposto ed effettuato non per errore, ma nella piena consapevolezza di quanto dovuto, su specifica autorizzazione dell'ufficio dell'appellante a ciò designato, come anche riferito dal teste nella deposizione più sopra Tes_1 già riportata;
il teste (direttore finanziario e munito dei poteri di rappresentanza di Testimone_5
tanto che in tale veste ha partecipato anche al tentativo di conciliazione giudiziale fra le parti, Pt_1 come da doc. 19 di parte qui procedente, stesso fascicolo), escusso il 19 giugno 2023, pur genericamente confermando le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2 (più sopra trascritte), ha precisato che “il rid di attivazione del contratto è stato firmato da me su indicazione della sede inglese”, mentre, sulla circostanza di cui al capitolo 4 (sopra già riportata), ha riferito “confermo anche per quanto detto sopra in tema di rinnovo del contratto”, per poi affermare, quanto al capitolo 6 (sopra richiamato) “non ricordo che i modelli fossero quelli di cui al capitolo, ma erano circa 174 macchine”, così sconfessando sé stesso con riferimento al precedente capitolo 5, in cui aveva riferito che “a fronte dell'inventario eseguito per la riconsegna delle stampanti è emerso che nelle stazioni e negli uffici erano presenti solo le stampanti di cui al contratto del 2018”, il che, peraltro, nemmeno dimostra che le stampanti del contratto del 2019 non fossero state, a suo tempo, consegnate, in quanto ben si sarebbero potute trovare, al momento, successivo, dell'inventario, in altro luogo, presso le numerose sedi operative ed uffici esterni dell'appellante, di cui stessa ha Pt_1 confermato l'esistenza. Orbene: anche tale teste, in sostanza, ha confermato di avere dato corso all'attivazione ed all'esecuzione del nuovo contratto del 2019 su indicazione dell'ufficio di a Pt_1 ciò preposto;
da qui, la conseguente fondatezza delle domande di parte appellata e la totale inammissibilità del disconoscimento della scrittura negoziale operato dall'appellante, tale da escludere la necessità per la resistente di richiedere al riguardo di darsi luogo al procedimento di verificazione di cui all'art. 216 cpc, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure (in materia, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 10949 del 28.6.2012).
4.8 Bene a ragione, quindi, il Tribunale ha rigettato l'opposizione ex art. 645 cpc proposta dall'odierna appellante, non senza avere sul punto sottolineato, correttamente e con adeguata motivazione, che il Contr Collegio fa propria, quanto all'eccepita falsità del DDT prodotto in corso di causa da attestante la consegna nella sede di Roma di delle nuove stampanti oggetto del contratto in Pt_1
pagina 11 di 13 discussione, a dire della qui procedente sottoscritto da un vettore inesistente ( BO spa), come sia sufficiente rilevare che il medesimo vettore nel 2018 aveva effettuato la consegna relativa ai beni di cui al contratto 4093498 non oggetto di contestazione (cfr. all. E ed E bis del fascicolo di primo grado dell'appellata), a tacere che, come anticipato, ad esito dell'istruttoria compiuta, nemmeno può plausibilmente sostenersi che la debitrice abbia corrisposto ben 21 canoni inerenti il nuovo contratto del 2019 senza avere ricevuto i relativi macchinari, situazione tale da rendere del tutto ininfluente, oltre che inattendibile, la dichiarazione del 30.12.2021 riversata in atti da (doc. 11 Pt_1 del suo fascicolo di prime cure) a sostegno delle sue argomentazioni in proposito, resa via pec, su richiesta della stessa, da nella quale quest'ultima ha sì negato di avere mai Controparte_5 eseguito il trasporto del 31.5.2019 per la consegna di n. 394 stampanti, ma anche precisato di essere società distinta da quella riportata sul DDT in questione, ove si indica quale vettore tale “BO spa”, per poi aggiungere, da un lato, che l'ultima fattura dalla medesima emessa nei confronti di
Print & Communications – peraltro, senza dire che riguardasse macchine destinate ad - Pt_1 risaliva al giugno del 2018 e, dall'altro lato, che, da ulteriore controllo sui servizi fatturati nel 2018, nessun trasporto analogo a quello indicato nel DDT in oggetto risultava dalla stessa effettuato, ad ulteriore riprova che nemmeno il trasporto di cui al DDT, parimenti prodotto in atti e non oggetto di contestazioni, relativo alla consegna delle macchine di cui al contratto del 2018, era stato effettuato dalla predetta società (tant'è che anche in quest'ultimo appare la diversa ragione sociale “BO spa”).
4.9 Se, dunque, come anticipato, nessuna questione è sorta circa l'esistenza giuridica di BO spa allorquando ha ricevuto i beni di altro noleggio nel 2018, non è dato comprendere perché tale Pt_1 vettore sarebbe soggetto giuridico inesistente rispetto alla consegna del 2019, così come del tutto irrilevanti ai fini della decisione risultano i diversi e distinti rapporti, rispetto a quello che ci occupa, intercorsi fra e Print & Communications, successivamente fallita, o con la sua Curatela, CP_1 salvo considerare come la stessa appellante abbia dato prova che l'appellata aveva effettivamente acquistato le stampanti oggetto di causa dalla società per il considerevole importo di € Pt_2
1.213.900,00 (v. fattura n. 49 del 7.6.2019, doc. 15 di parte qui procedente), a nulla valendo che l'opposta l'abbia, per quanto documentato (v. il carteggio fra l'avv. Carrese ed il Curatore fallimentare, doc. 14, stesso fascicolo), onorata solo in parte, mediante pagamenti dell'agosto 2019, non certo esigui, per € 333.690,07, che, in caso di simulazione dell'operazione, la resistente non avrebbe di certo mai corrisposto.
pagina 12 di 13 5.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4953/2024 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (€ 435.616,00, come dichiarato dalla procedente in citazione), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, in questa sede, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè, limitatamente a tale fase, si giustifica la riduzione al minimo del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4953/2024 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in VIA SABOTINO, Parte_1 P.IVA_1
12 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. CARRESE DAMIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 presso lo studio P.IVA_2 CP_1 dell'avv. POLACCHINI PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO N. 24 C.F._1
; CP_1
APPELLATA pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, qui di seguito integralmente trascritte e riportate.
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
- In via del tutto preliminare, visti i chiari elementi di falsità sopra denunciati, sospendere la provvisoria esecutività (in punto di riconsegna) del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza e/o mancata consegna dei beni di cui si rivendica la restituzione;
- In via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, siccome nullo ed illegittimo, in quanto emesso in carenza della prova scritta di cui all'art. 634, comma 2 c.p.c.;
- In via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, ovvero infondato in fatto ed in diritto, nonché emesso sulla base di documentazione falsa e disconosciuta dall'opponente; Cont
- Nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla società in quanto infondate in fatto ed in diritto, ovvero fondate su documentazione falsa e disconosciuta dall'opponente;
- Sempre nel merito, senza alcuna inversione dell'onere della prova, dichiarare l'inesistenza e/o falsità
e/o nullità del contratto di locazione operativa n. 4345516 del 30.05.2019, con ogni conseguente statuizione;
Cont
- In via riconvenzionale, condannare l'opposta alla restituzione delle rate di canone di locazione indebitamente riscosse da per un ammontare complessivo pari ad € 357.000,00 + IVA, Pt_1 maggiorate di interessi legali a decorrere dal pagamento;
- In via alternativa, accertati i predetti pagamenti “non dovuti” eseguiti dall'opponente in favore Pt_1
Cont dell'opposta pari complessivamente ad € 357.000,00 + IVA, ordinarne la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. in favore di che agisce quindi in ripetizione delle somme oggetto di pagamento Pt_1 indebito, maggiorate di frutti ed interessi dal giorno del pagamento;
- In via ulteriormente subordinata ed alternativa, rilevata l'assenza di titolo, causale e/o motivo dei predetti pagamenti, costituenti pertanto indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., condannare l'opposta Cont ad indennizzare l'odierna opponente delle correlative diminuzioni patrimoniali subite, pari
pagina 2 di 13 complessivamente ad € 357.000,00 + IVA;
- In estremo subordine, si chiede la restituzione di tale somma a titolo di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Rigettata ogni contraria istanza e domanda, si insiste quindi per l'accoglimento dello spiegato appello.
Per Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'esecutività in punto riconsegna beni di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 20854/2021;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante con riferimento a tutte le domande anche in via riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il
Decreto Ingiuntivo n. 20854/2021 e la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc della società Controparte_1
Contr con sede legale in Eindhoven, Olanda, e Succursale in (d'ora in poi, in sigla, con CP_1 decreto del 12 novembre 2021 n. 20854/2021 d'ordine, n. 44960/21 di RG, ingiungeva alla
[...]
corrente in Bolzano il pagamento della somma di € 165.949,28, oltre agli interessi Parte_1 di mora come da domanda (al tasso BCE maggiorato di 8 punti, come da art. 4 delle condizioni sinallagmatiche pattuite, comunque, da contenersi entro e non oltre i parametri di cui alla legge
108/1996); ciò, a saldo di quanto preteso dalla ricorrente in forza del contratto di locazione operativa n. 4345516 del 31.5.2019 (doc. 1 del procedimento monitorio), avente quale oggetto i beni mobili ivi meglio descritti (stampanti ed accessori), di cui veniva, nel contempo, disposta l'immediata riconsegna alla creditrice, in favore della quale l'ingiunta veniva contestualmente condannata anche al rimborso delle relative spese.
1.2 Ad esito di giudizio ex art. 645 cpc tempestivamente radicato (n. 1400/2022 di Rg.), il Tribunale di
Milano, nel contraddittorio fra le parti e compiuta la fase istruttoria, con sentenza n. 4953/2024 del
9 maggio 2024, pubblicata il giorno successivo, rigettava sia l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo in questione, dichiarato per l'effetto definitivamente esecutivo, e condanna dell'opponente alle spese di lite, sia le domande riconvenzionali proposte da quest'ultima, vòlte ad pagina 3 di 13 ottenere la restituzione di quanto medio tempore dalla stessa versato, a suo dire senza titolo, alla controparte, pari all'importo di € 357.000,00 oltre iva ed agli interessi legali.
1.3 Avverso detta decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente il 12 giugno 2024.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta del 18 novembre 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, rigettata con ordinanza riservata di pari data l'istanza ex art. 283 cpc proposta dall'appellante, veniva fissata al 24 giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 24 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo (d'ora in poi, anche semplicemente lamenta la Controparte_3 Pt_1 violazione da parte del Tribunale dell'art. 634, secondo comma, cpc ai fini dell'emissione del decreto in giuntivo, con omessa motivazione sul punto;
ciò, in quanto essa appellante, a prescindere dalla falsità, a suo avviso, dei documenti posti a fondamento del ricorso monitorio, aveva eccepito, in via preliminare, fin dall'atto introduttivo del giudizio, la loro inidoneità ad assurgere a prova scritta del credito azionato;
ciò, in quanto le fatture dei canoni insoluti prodotte dalla controparte
(doc. 3), dell'importo di € 165.949,28, non risultavano accompagnate dagli estratti autentici delle scritture contabili, sicchè non avrebbero potuto costituire dimostrazione certa del credito, l'opposta essendosi limitata ad allegare lo stralcio delle proprie fatture elettroniche;
carenza tale da rendere nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo, tanto più laddove si consideri che la pretesa è basata su di un contratto disconosciuto.
2.2 Tale motivo è destituito di fondamento.
2.3 Va, al riguardo, osservato che il Tribunale non ha affatto omesso di valutare l'eccezione dell'odierna appellante in discussione, nello stesso momento in cui ha testualmente ritenuto (pag. 3) che “sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture, sia il verbale di consegna ed accettazione dei beni di cui all'allegato contrattuale. Nella fase di merito, inoltre, è stato prodotto il DDT di trasporto dei beni, sottoscritto dal cessionario”, precisando, altresì, che “sul punto il
pagina 4 di 13 disconoscimento della sottoscrizione effettuato da risulta inammissibile, atteso che lo stesso è Pt_1 avvenuto dopo il pagamento di ben 21 canoni, senza contestazione alcuna”.
2.4 D'altra parte, come da granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, la prova scritta ai fini di cui all'art. 634 cpc può essere costituita da qualsiasi documento che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria, in base al principio del libero convincimento, comprese le scritture private prodotte con firme attribuite al debitore, ancorchè non autenticate, né riconosciute, né valutate giudizialmente, da considerare alla stregua di quanto prospettato dall'ingiungente in detta fase processuale sommaria, caratterizzata dalla mancanza di contraddittorio, demandato alla successiva fase di merito, in sede di opposizione (ex multis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.7.2023; Cassazione Civile, Sez.
6-3, ordinanza n. 5827 del 27.2.2023; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 14363 del 16.11.2001;
Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 13429 del 9.10.2000).
2.5 Orbene: la ricorrente ex art. 633 cpc aveva, a tale fine, prodotto il contratto di locazione operativa n. 4345516 del 31.5.2019, recante sottoscrizione imputata alla debitrice, le fatture elettroniche emesse per il pagamento dei canoni di locazione rimasti impagati (doc. 3 e 4), di cui nemmeno è stato negato il ricevimento da parte dell'appellante, la raccomandata del 25.10.2021 con la quale aveva intimato all'opponente la risoluzione del rapporto sinallagmatico in questione (doc. 5), per cui l'appellata aveva assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, salva la necessità, poi, di dare piena dimostrazione del credito nella successiva fase a cognizione piena, laddove contestato a seguito del radicamento del giudizio di opposizione, nel quale incombe, per contro, sull'ingiunta dimostrare l'adempimento del debito oggetto del provvedimento monitorio, nel caso di sua comprovata sussistenza (per tutte, cfr.:
Cassazione, Sez.
6-L, ordinanza n. 14486 del 28.5.2019).
3.1 Con il secondo motivo si duole della violazione da parte del primo decidente del combinato Pt_1 disposto di cui agli artt. 214 e 216 cpc, laddove ha ritenuto inammissibile il proprio disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto prodotto dall'appellata, avendone escluso l'operatività e la rilevanza ai fini della decisione a causa dell'avvenuta corresponsione da parte sua, prima del radicamento della lite e senza contestazione alcuna, di 21 dei canoni previsti da tale scrittura negoziale;
ciò, peraltro, senza avere considerato, da un lato, che tale pagamento è stato involontario, ovvero conseguenza di errore indotto con raggiro, tanto che risulta pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un processo penale per truffa che vede pagina 5 di 13 essa appellante quale parte offesa, dall'altro lato, che l'opposta, odierna appellata, di fronte al proprio disconoscimento, non ha chiesto la verificazione della scrittura in questione, comportante la rinuncia ad avvalersene ai fini probatori.
3.2 Del resto, aggiunge la qui procedente (terzo motivo), censurabile è anche che il Tribunale sia giunto alla conclusione che tutte le prove – documentali e orali – offerte da parte sua fossero irrilevanti sul presupposto, ritenuto assorbente, che non sarebbe credibile che il pagamento di 21 rate di canone sia avvenuto inconsapevolmente, convincimento aprioristico del decidente che, dando fede alla versione della banca opposta, ha compromesso una corretta ed oggettiva disamina del materiale probatorio.
3.3 Ed, infatti, secondo l'appellante, il Giudice a quo ha escluso l'importanza delle prove testimoniali e dei documenti prodotti da essa attrice (in senso processuale), comprovanti la falsità del contratto e degli annessi allegati, la mancata consegna delle stampanti e la loro inesistenza, il disconoscimento di detta consegna da parte del vettore incaricato indicato nel DDT, il mancato pagamento della fattura di acquisto delle stampanti da parte dell'opposta alla fornitrice valutando, nel Pt_2 contempo, ininfluenti gli argomenti difensivi e quanto dedotto e riversato in atti da parte sua a suffragio dell'involontarietà degli atti solutori compiuti, ovvero della truffa subita, attesa la vulnerabilità del proprio sistema contabile/finanziario aziendale dislocato in più uffici e sedi in
Europa, come emerso dall'istruttoria, dalla quale si è anche potuto appurare che tale frode è stata agevolata e resa possibile dalla vigenza del contratto sottoscritto nel 2018 sempre con la stessa Contr banca per la locazione di stampanti, in virtù del quale il noleggiatore risultava accreditato sulla piattaforma quale proprio fornitore;
quanto sopra, anche considerata la circostanza che il contratto per cui causa (n. 4345516 del 30.5.2019), disconosciuto da parte sua, è la replica di quello, reale, del 2018, con riferimento al quale è stato autorizzato, per errore, il pagamento delle rate di quello falso, imputandole al contratto vero;
e ciò è avvenuto in concomitanza con il passaggio dei rapporti economici e contrattuali dalla precedente società ad a seguito CP_4 Pt_1 dell'incorporazione della prima nella seconda, circostanza questa che ha ingenerato ulteriore confusione, con la conseguenza che, come ampiamente eccepito e dimostrato, i pagamenti sono avvenuti sulla base dell'erronea sovrapposizione delle fatture riferite al contratto falso del 30 maggio 2019 con quelle inerenti il contratto vero sottoscritto nel 2018 (n. 4093498).
3.4 D'altra parte, aggiunge l'appellante, proprio nel periodo di attivazione del contratto del 2019 si sono susseguiti una serie di eventi e circostanze che hanno favorito e reso possibile il proprio pagina 6 di 13 raggiro ed, in particolare, la morte del signor responsabile del proprio reparto Persona_1
I.T. e addetto alla gestione delle stampanti su tutto il territorio nazionale, ed il trasferimento di alcune attività aziendali, tra cui quella dell'operatività tecnologica e digitale, presso la società madre sita in Inghilterra, per cui in realtà societarie multinazionali e strutturate come la propria la fase del pagamento si qualifica, in verità, soltanto come l'ultimo tassello di una vera e propria catena di controllo ben più ampia, che, una volta attivata con l'autorizzazione del pagamento dei canoni, è difficile bloccare, salvo il verificarsi di macroscopiche anomalie;
l'artata trasposizione dei Rid bancari riferiti al primo contratto del 2018 (quello vero) sul secondo (quello falso), che ha reso possibile l'autorizzazione dei versamenti per quasi due anni, ha generato un errore contabile che ha favorito il compimento di un'operazione fraudolenta di fornitura fittizia di servizi e materiali, in realtà, mai ottenuti, che non può assurgere in alcun modo a fondamento dell'avversario credito, soprattutto di fronte ai chiari elementi di falsità denunciati e documentati da parte sua;
a ciò, si aggiunga che è stata sporta rituale denuncia-querela per le ipotesi di reato ravvisabili nei fatti di causa e che, in via istruttoria e segnatamente tramite i testimoni escussi (signori e Tes_1 _2
, è stato dimostrato nel dettaglio come si sia verificato l'errore nei flussi di pagamento Tes_3 decentrati a Budapest e a Londra, avendo tutti confermato i propri capitoli di prova, da cui, ad avviso della stessa, appare evidente che gli atti solutori eseguiti da parte sua sono frutto di svista contabile-amministrativa per raggiro posto in essere dal fornitore (con la complicità di fatto Pt_2 della DLL), che ha approfittato delle falle del proprio sistema di gestione ecnomico-finanziaria; tant'è che, come riferito dal teste dopo la frode subìta, da parte sua è stato modificato il Tes_3 processo di pagamenti automatizzati, rendendolo più sicuro.
3.5 Pertanto, secondo l'appellante, è inspiegabile che il Tribunale – con violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 cpc - abbia ritenuto del tutto irrilevanti le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del processo;
quanto sopra, ancor più, laddove si consideri che il primo decidente non ha dato rilevanza alle circostanze dedotte da parte sua ed alle ulteriori prove dalla medesima apportate ed, in particolare: il disconoscimento del contratto e dei documenti di trasporto dei beni operato da parte sua e l'omessa richiesta di verificazione avversaria;
il DDT recante una firma riferibile in modo oggettivo ed inequivocabile ad un proprio impiegato ( già deceduto Persona_1 mesi prima della firma, il cui nome risulta riconoscibile dall'esame del documento, dal Giudice di prime cure, al contrario, considerata di non possibile certa riferibilità a tale soggetto, perchè la sottoscrizione non sarebbe perfettamente leggibile;
l'avere il vettore BO negato per iscritto (v.
pagina 7 di 13 proprio doc. 11) di avere eseguito il trasporto delle stampanti indicato nel DDT del 2019, avendo, invece, confermato il trasporto dei macchinari certificato dal DDT del 2018 a seguito di pregressa collaborazione con il fornitore che ha, quindi, utilizzato, falsificandoli, precedenti Pt_2 moduli/bolle di trasporto;
la mancata indicazione da parte dell'appellata, a fronte del disconoscimento del DDT da parte della BO, di altro vettore che abbia effettuato il recapito, senza avere offerto alcuna diversa dimostrazione del trasporto e della consegna delle stampanti Contr oggetto di lite;
il pagamento da parte della al fornitore di soli € 333.690,07 a fronte di Pt_2 una fattura di acquisto delle stampanti per cui è causa di € 1.213.900,00, chiaro e grave indice di anomalia e/o fraudolenza dell'operazione, che, invece, il primo decidente ha ritenuto circostanza irrilevante;
la mancanza delle stampanti presso di sé in sede di inventario, unitamente all'assenza di un qualsiasi documento attestante l'identificazione delle stesse (quali: numeri di matricola, libretti di garanzia, certificati di conformità), il che depone per l'inesistenza delle macchine;
la mancata messa in esecuzione da parte dell'appellata del decreto ingiuntivo esecutivo per il recupero delle stampanti dopo l'atto di precetto notificato l'8 novembre 2022, che conferma la consapevolezza in capo alla controparte dell'inesistenza delle stesse.
3.6 Con il quarto motivo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
2697 cc rapportato all'art. 634 cpc, laddove il Tribunale l'ha penalizzata ritenendo irrilevante qualsiasi prova o argomento dedotto da parte sua, invertendo il principio dell'onere della prova, incombente nel giudizio ex art. 645 cpc, in caso di contestazione del credito azionato monitoriamente, sulla parte opposta (attrice in senso sostanziale), la quale non risulta lo abbia in alcun modo superato, essendosi limitata a dedurre i pagamenti eseguiti da parte sua, peraltro frutto di raggiro e di errore contabile, non sussistendo alcun contratto, né, tanto meno, alcuna fornitura.
4.1 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
4.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro pagina 8 di 13 complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
4.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
4.4 Vale, a tale fine, immediatamente evidenziare il ben diverso esito delle prove orali acquisite nel processo di prime cure rispetto a quanto prospettato da , i testi escussi solo Parte_1 apparentemente avendo confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dall'odierna appellante nella memoria istruttoria del 28 ottobre 2022, avendo contestualmente circoscritto quanto riportatovi con precisazioni tali da smentirne la portata.
4.5 Infatti, il teste (addetto agli acquisti per l'appellante), sentito all'udienza del 21.3.2023, sul Tes_1 capitolo 4 (vero che ha proceduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla DLL nel corso Pt_1 degli ultimi anni, imputandole al contratto di locazione stampanti n. 4093498 del 6.8.2018) ha riferito “non riconosco il doc che mi si rammostra e di cui al capitolo” ed inoltre “preciso che le fatture vengono pagate da Budapest previa verifica dell'ufficio ordinante che in questo caso è IT di
Londra”, aggiungendo che “io ho rinegoziato il contratto del 2019 doc 1 di cui al ricorso monitorio”, per poi ulteriormente precisare, deponendo sui capitoli 5 (vero che presso gli uffici e stazioni , nel periodo relativo agli ultimi quattro anni - 2018-2021 - sono risultate Parte_1 presenti e operative le sole stampanti indicate nel contratto di locazione di stampanti n. 4093498 del 6.8.2018) e 6 (vero che nello specifico, trattasi delle seguenti macchine: n. 115 Kyocera Mita
Ecoys M2635; n. 57 Kyocera Mita Ecosys M2235), che “il contratto del 2018 non l'ho mai visto” ed, inoltre, a domanda del giudice, che “non so se sui RID ci sono causali del contratto ma ci sono pagina 9 di 13 gli importi”.
4.6 Tale deposizione è determinante per confermare che effettivamente nel 2019 ebbe, tramite il Pt_1 dipendente preposto agli acquisti, a rinegoziare gli accordi che hanno portato a stipulare il Tes_1 nuovo contratto, prodotto come doc. 1 dalla parte ricorrente ex art. 633 cpc e per cui è causa, sul quale sono basate le pretese creditorie di che il teste ha specificamente riconosciuto CP_1
(senza, peraltro, fare alcun riferimento al signor già defunto in tale momento, al quale Per_1 nemmeno può, comunque, attribuirsi la paternità delle sigle apposte né sul DDT del 2018, non contestato, nè su quello del 2019, attesane l'illeggibilità e la mancanza di idonee prove sul punto da parte di le firme dalla medesima offerte per comparazione, raggruppate sub doc. 10, Pt_1 apparendo in concreto del tutto diverse fra loro); tale contratto del 2019, pertanto, non può affatto ritenersi “falso” o frutto di raggiro come sostenuto dall'attrice (ex art. 645 cpc); da qui, risulta evidente che le tesi difensive dall'opponente in prime cure, come correttamente ritenuto dal Giudice
a quo, sono ictu oculi destituite di fondamento e nemmeno credibili alla luce del comportamento dalla stessa tenuto prima di lasciare insolute le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo la medesima onorato puntualmente e senza alcuna obiezione, per quasi due anni, ben n. 21 canoni di locazione delle stampanti oggetto di detto contratto del 2019, per il non esiguo importo di
€ 17.000,00 oltre iva ciascuno (in totale, quindi, per € 357.000 + iva), circostanza che effettivamente non consente di dubitare che l'odierna appellante fosse ben consapevole dell'esistenza di detto rapporto sinallagmatico, non essendo ipotizzabile, nemmeno in astratto, che abbia corrisposto siffatti importi nel convincimento di adempierne uno diverso, peraltro, avente entità delle rate ben differenziate, come emerge dalle fatture prodotte dalla stessa (raggruppate nel doc. 3 del fascicolo di primo grado della stessa), riferite ad entrambe le scritture negoziali in discussione (oltre che a precedente contratto, risalente al 2017).
4.7 Del resto, anche dalle deposizioni degli altri testimoni escussi non si rinviene idoneo sostegno alla versione dei fatti di causa resa da infatti, il signor Parte_1 Testimone_4
(responsabile dell'ufficio legale dell'appellante), sentito nel corso della medesima udienza del
21.3.2023, sui, pur genericamente confermati, capitoli da 1 a 3 della stessa memoria istruttoria di parte opponente ex art. 645 cpc (vero che nell'anagrafica dei fornitori risulta Controparte_3 la banca vero che la contabilità ed i flussi di pagamento Parte_3 [...]
sono gestiti e curati interamente dagli uffici centrali europei di siti a Budapest, Parte_1 Pt_1 che eseguono i pagamenti delle fatture a seguito di una procedura iniziale di accreditamento del
pagina 10 di 13 fornitore; vero che una volta accreditato il fornitore, verificata la presenza di una causale, le fatture vengono caricate su un sistema di pagamenti automatizzati), ha inteso puntualizzare che
“nello specifico le fatture di DLL sono state autorizzate da IT in Inghilterra”, con ciò confermando che il pagamento dei 21 canoni del contratto del 2019 è stato disposto ed effettuato non per errore, ma nella piena consapevolezza di quanto dovuto, su specifica autorizzazione dell'ufficio dell'appellante a ciò designato, come anche riferito dal teste nella deposizione più sopra Tes_1 già riportata;
il teste (direttore finanziario e munito dei poteri di rappresentanza di Testimone_5
tanto che in tale veste ha partecipato anche al tentativo di conciliazione giudiziale fra le parti, Pt_1 come da doc. 19 di parte qui procedente, stesso fascicolo), escusso il 19 giugno 2023, pur genericamente confermando le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2 (più sopra trascritte), ha precisato che “il rid di attivazione del contratto è stato firmato da me su indicazione della sede inglese”, mentre, sulla circostanza di cui al capitolo 4 (sopra già riportata), ha riferito “confermo anche per quanto detto sopra in tema di rinnovo del contratto”, per poi affermare, quanto al capitolo 6 (sopra richiamato) “non ricordo che i modelli fossero quelli di cui al capitolo, ma erano circa 174 macchine”, così sconfessando sé stesso con riferimento al precedente capitolo 5, in cui aveva riferito che “a fronte dell'inventario eseguito per la riconsegna delle stampanti è emerso che nelle stazioni e negli uffici erano presenti solo le stampanti di cui al contratto del 2018”, il che, peraltro, nemmeno dimostra che le stampanti del contratto del 2019 non fossero state, a suo tempo, consegnate, in quanto ben si sarebbero potute trovare, al momento, successivo, dell'inventario, in altro luogo, presso le numerose sedi operative ed uffici esterni dell'appellante, di cui stessa ha Pt_1 confermato l'esistenza. Orbene: anche tale teste, in sostanza, ha confermato di avere dato corso all'attivazione ed all'esecuzione del nuovo contratto del 2019 su indicazione dell'ufficio di a Pt_1 ciò preposto;
da qui, la conseguente fondatezza delle domande di parte appellata e la totale inammissibilità del disconoscimento della scrittura negoziale operato dall'appellante, tale da escludere la necessità per la resistente di richiedere al riguardo di darsi luogo al procedimento di verificazione di cui all'art. 216 cpc, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure (in materia, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 10949 del 28.6.2012).
4.8 Bene a ragione, quindi, il Tribunale ha rigettato l'opposizione ex art. 645 cpc proposta dall'odierna appellante, non senza avere sul punto sottolineato, correttamente e con adeguata motivazione, che il Contr Collegio fa propria, quanto all'eccepita falsità del DDT prodotto in corso di causa da attestante la consegna nella sede di Roma di delle nuove stampanti oggetto del contratto in Pt_1
pagina 11 di 13 discussione, a dire della qui procedente sottoscritto da un vettore inesistente ( BO spa), come sia sufficiente rilevare che il medesimo vettore nel 2018 aveva effettuato la consegna relativa ai beni di cui al contratto 4093498 non oggetto di contestazione (cfr. all. E ed E bis del fascicolo di primo grado dell'appellata), a tacere che, come anticipato, ad esito dell'istruttoria compiuta, nemmeno può plausibilmente sostenersi che la debitrice abbia corrisposto ben 21 canoni inerenti il nuovo contratto del 2019 senza avere ricevuto i relativi macchinari, situazione tale da rendere del tutto ininfluente, oltre che inattendibile, la dichiarazione del 30.12.2021 riversata in atti da (doc. 11 Pt_1 del suo fascicolo di prime cure) a sostegno delle sue argomentazioni in proposito, resa via pec, su richiesta della stessa, da nella quale quest'ultima ha sì negato di avere mai Controparte_5 eseguito il trasporto del 31.5.2019 per la consegna di n. 394 stampanti, ma anche precisato di essere società distinta da quella riportata sul DDT in questione, ove si indica quale vettore tale “BO spa”, per poi aggiungere, da un lato, che l'ultima fattura dalla medesima emessa nei confronti di
Print & Communications – peraltro, senza dire che riguardasse macchine destinate ad - Pt_1 risaliva al giugno del 2018 e, dall'altro lato, che, da ulteriore controllo sui servizi fatturati nel 2018, nessun trasporto analogo a quello indicato nel DDT in oggetto risultava dalla stessa effettuato, ad ulteriore riprova che nemmeno il trasporto di cui al DDT, parimenti prodotto in atti e non oggetto di contestazioni, relativo alla consegna delle macchine di cui al contratto del 2018, era stato effettuato dalla predetta società (tant'è che anche in quest'ultimo appare la diversa ragione sociale “BO spa”).
4.9 Se, dunque, come anticipato, nessuna questione è sorta circa l'esistenza giuridica di BO spa allorquando ha ricevuto i beni di altro noleggio nel 2018, non è dato comprendere perché tale Pt_1 vettore sarebbe soggetto giuridico inesistente rispetto alla consegna del 2019, così come del tutto irrilevanti ai fini della decisione risultano i diversi e distinti rapporti, rispetto a quello che ci occupa, intercorsi fra e Print & Communications, successivamente fallita, o con la sua Curatela, CP_1 salvo considerare come la stessa appellante abbia dato prova che l'appellata aveva effettivamente acquistato le stampanti oggetto di causa dalla società per il considerevole importo di € Pt_2
1.213.900,00 (v. fattura n. 49 del 7.6.2019, doc. 15 di parte qui procedente), a nulla valendo che l'opposta l'abbia, per quanto documentato (v. il carteggio fra l'avv. Carrese ed il Curatore fallimentare, doc. 14, stesso fascicolo), onorata solo in parte, mediante pagamenti dell'agosto 2019, non certo esigui, per € 333.690,07, che, in caso di simulazione dell'operazione, la resistente non avrebbe di certo mai corrisposto.
pagina 12 di 13 5.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4953/2024 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (€ 435.616,00, come dichiarato dalla procedente in citazione), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, in questa sede, senza istruttoria e con ridotta attività di trattazione, sicchè, limitatamente a tale fase, si giustifica la riduzione al minimo del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4953/2024 del 9 maggio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 17.179,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni pagina 13 di 13