TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1896/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13/11/2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena Runco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montalto Uffugo, alla via Olindo Blandi – scala A/1; E (c.f.: ), rappresentato e OP CodiceFiscale_2 gata all'avv. Pierino F. Fallico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Zumbini, n. 46; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni Per (conclusioni rassegnate nella memoria integrativa Parte_1 depositata in data 22/6/2022): “a) pronunciare, ai sensi di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07 Giugno 1998 tra la sig.ra
ed il sig. e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 OP
Comune di San Vincenzo La Costa (CS) al n. 3 P. 2 S.B Uff. 1 anno 1998 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vincenzo La Costa di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) confermare i provvedimenti presidenziali con i quali “Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente ed a fissare la propria residenza ovunque lo vorranno, anche all'estero; 2) conferma nel resto le condizioni già fissate con omologa che ha pronunciato la separazione, 2
aumentando ad euro 400,00 l'assegno relativo al contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. ; c) confermare l'assegnazione della casa coniugale – CP_1 alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in San Vincenzo La Costa (CS) alla Via Cicala – Fraz. San Sisto dei Valdesi – 2 Cat. Catastale A3, rendita catastale 222,08, Lotto 01093” – Fabbricato N, Scala A, Piano Secondo, Interno 11, composto da n. 5, 19 vani convenzionali, per una superficie netta di mq. 71,14 e di balconi, terrazze e cantina per complessivi mq. 6,04 di proprietà dell' provincia di Cosenza, Codice Utente Pt_2
19760, alla Sig.ra che n i figli e d) Parte_1 CP_2 CP_3 accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'assegno divorzile e per Parte_1
l'effetto porre a carico del resistente il pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 300,00 così come richiesto negli atti del giudizio, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per tutto quanto esposto in narrativa;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Per (conclusioni rassegnate nella comparsa di OP risposta depositata in data 15/3/2022): “pronunciare la cessazione del matrimonio concordatario celebrato in data 07/06/1998 ed annotato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vincenzo La Costa al N. 3 P. 2 S.B con conferma di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione e, altresì, respingere la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile pari a € 300,00 da parte del sig. in quanto Parte_1 giovane ed in età da lavoro”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 17/5/2021 ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data OP
7/6/1998 nel Comune di San Vincenzo La Costa e che dall'unione sono nati i figli in data 6/7/1999 e in data 12/2/2005. CP_2 CP_3
Con decreto emesso in data 17/5/2018 il tribunale di Cosenza ha omologato l'accordo di separazione consensuale con cui i coniugi hanno così regolato gli aspetti accessori alla pronuncia di separazione: affidamento condiviso dei due figli allora minorenni con collocamento prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale (alloggio popolare condotto in locazione con canone di locazione a carico del ed utenze a carico della CP_1
), diritto di visita del padre ed obbligo a suo carico di provvedere al Parte_1 pagamento in favore della di un assegno mensile di € 300,00 per il Parte_1 mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia della alla percezione di qualunque importo finalizzato al proprio Parte_1 mantenimento. La ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito della separazione consensuale, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, anche in ragione dell'intervenuto trasferimento del marito in Germania per ragioni lavorative. Ha pertanto chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ma anche con previsione dell'obbligo a carico del di provvedere al pagamento di CP_1 un assegno divorzile in favore della , trovandosi questa in Parte_1 condizioni economico-patrimoniali tali da non poter provvedere da sola al proprio sostentamento, non essendo riuscita a reperire alcuna attività lavorativa per essersi sempre dedicata alla cura della famiglia e nonostante gli 3
sforzi profusi in tal senso e tenuto conto del raggiungimento da parte sua di un'età che non consente il ricollocamento nel mercato del lavoro. Si è costituito per chiedere a sua volta e, in via principale, OP la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia il diritto della ricorrente a pretendere un assegno divorzile, non avendo lei dimostrato di essersi inutilmente attivata per reperire un impiego e trattandosi comunque di donna giovane in età da lavoro, che presterebbe attività lavorativa in nero. Ha ulteriormente evidenziato che il figlio primogenito ha raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, CP_2 prestando attività lavorativa presso “Il Molino Bruno” di Montalto Uffugo. Alla prima udienza del 27/10/2021 la causa è stata rinviata ad altra udienza per consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte. Alla successiva udienza del 23/3/2022 la causa è stata ulteriormente rinviata al 25/5/2022 su richiesta delle parti pendendo trattative di bonario componimento. Non avendo però le parti raggiunto l'auspicato accordo, all'esito dell'udienza del 25/2/2022 il presidente del tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla separazione, ma con aumento sino ad € 400,00 dell'assegno dovuto dal alla per il mantenimento dell'unico figlio ancora CP_1 Parte_1 minorenne e non economicamente autosufficiente. Il presidente ha inoltre designato il giudice istruttore nella persona della dott.ssa Manuela Morrone e ha fissato l'udienza davanti a lei in data 6/10/2022, nella quale i difensori delle parti hanno concordemente chiesto al tribunale di pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di concedere, all'esito, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 1785/2022 depositata in data 19/10/2022 il tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha successivamente concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della ricorrente e l'escussione dei testi indicati dalla sola parte ricorrente, per avere il difensore della parte convenuta espressamente rinunciato, all'udienza del 2/11/2023, all'escussione dei propri testi nonostante l'intervenuta ammissione. La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2/5/2024, all'esito della quale è stata mandata al collegio per la decisione. Con ordinanza del 18/6/2024 è stata però rimessa sul ruolo tenuto conto che al momento della rimessione in decisione non erano stati formalmente assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., senza che le parti vi avessero rinunciato. All'udienza del 3/7/2024 la causa è stata nuovamente mandata al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma con ordinanza del 3/9/2024 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento su domanda ad altra sede del giudice istruttore e sul rilievo che i termini per il deposito degli scritti conclusivi sarebbero scaduti in data successiva all'inizio dell'applicazione del giudice istruttore presso la nuova sede giudiziaria. La causa è così pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare, che l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/11/2024, all'esito della quale l'ha mandata al collegio per la decisione, 4
senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi le parti espressamente rinunciato, avendo già proceduto al relativo deposito. RILEVATO IN DIRITTO 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 1785/2022 con cui questo tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto che nelle more del presente giudizio entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, sicché non v'è più ragione di provvedere sulle domande di affidamento e collocamento, rimane da esaminare la questione relativa all'assegno reclamato da per il mantenimento dei Parte_1 due figli e all'ulteriore assegno divorzile da lei richiesto, fermo restando il diritto della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale non contestato dal convenuto.
2. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei due figli, dalla compiuta istruttoria è emerso che solo l'ultimo dei figli della coppia, CP_3
non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, vist
[...] primogenito è economicamente autosufficiente per avere lavorato per CP_2 alcuni anni presso “Il Molino Bruno” di Montalto Uffugo. All'ultima udienza del 13/11/2024 entrambi i difensori hanno concordemente dichiarato che
, pur avendo cessato di lavorare presso “Il Molino Bruno”, ha percepito CP_2
l'indennità di disoccupazione e ha preso di recente a lavorare presso una ditta di trasporti. Di conseguenza nulla può riconoscersi alla per il mantenimento Parte_1 del figlio primogenito. Va invece confermato l'obbligo a carico del di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio più piccolo che non ha ancora CP_3 raggiunto l'indipendenza economica, essendo studente universitario. Non avendo le parti contestato la misura del contributo al mantenimento stabilita in via provvisoria dal presidente del tribunale, l'assegno dovuto dal alla CP_1
quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_3 può essere confermato nella misura di € 400,00, che appare corrispondente alle attuali esigenze del ragazzo e proporzionata rispetto ai redditi del CP_1 per come risultanti dai documenti prodotti in giudizio.
3. Con riferimento alla richiesta di versamento di un assegno divorzile, il collegio osserva che le sezioni unite della corte di cassazione hanno affermato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, per come modificato dalla legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno 5
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. cass., sez. un., n. 18287/2018). In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutela dell'affidamento e dell'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari. La decisione delle sezioni unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, valorizza pertanto sia la funzione assistenziale che quella compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ed evidenzia la necessità di applicare i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, i quali costituiscono il parametro cui attenersi per decidere, sia in ordine all'attribuzione che alla quantificazione dell'assegno. I giudici di legittimità affermano che tale giudizio non potrà, quindi, prescindere da una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che il dipendente di CP_1 una ditta tedesca, percepisce una retribuzione di circa mensili e non v'è prova che lo stesso sia titolare di ulteriori introiti, né che sia stato licenziato non potendo desumersi una simile circostanza dal documento in lingua tedesca depositato in data 12/4/2024. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che il documento non risulta munito di traduzione giurata in italiano, da esso risulta soltanto che il ha lavorato come giardiniere presso la CP_1 ditta May Landshaftsbau GmbH & Co KG dal 3/4/2019 al 20/12/2023 e non anche che è stato licenziato da tale ditta o risulti allo stato disoccupato. Passando ad esaminare la situazione economico-patrimoniale di
[...]
, in sede di interrogatorio formale questa ha ammesso di aver Parte_1 lavorato come cameriera presso un ristorante aperto dal marito della nipote dal 2017 al 2018. Lo stesso marito della nipote della Testimone_1
, sentito come teste, ha confermato che la ha lavorato Parte_1 Parte_1 solo per un anno nell'attività di ristorazione da lui aperta nel 2017, ma chiusa già nel 2019. La stessa circostanza è stata confermata da , Testimone_2 sorella della ricorrente, sentita come teste. Non v'è prova che la Parte_1 abbia lavorato prima di allora e perciò deve ritenersi che per circa celebrazione del matrimonio (avvenuta nell'anno 1998) sino al 2017, la ha svolto esclusivamente le mansioni di casalinga senza dedicarsi Parte_1 ad alcuna attività lavorativa. La non ha negato di intrattenere una relazione sentimentale con Parte_1 altro uomo, ma ha contestato di convivere con lui, dichiarando di abitare nella ex casa coniugale unitamente ai due figli. 6
I testi escussi hanno confermato che si è occupata da sola Parte_1 della cura della casa e dei figli sin dal momento in cui il si è trasferito CP_1 in Germania per motivi lavorativi. Non v'è prova che la ricorrente abbia mai percepito il reddito di cittadinanza, mentre risulta provata la sua seria intenzione di reperire un'attività lavorativa, per come si evince non solo dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego di Cosenza in data 6/4/2023, da cui si evince uno stato di disoccupazione lungo 56 mesi e 4 giorni, oltre alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità sin dal 3/8/2018, ma anche dal fatto che quando ha avuto l'opportunità di lavorare, la l'ha colta, prestando per Parte_1 esempio attività lavorativa di cameriera nell'attività di ristorazione aperta dal marito della nipote. La perdita del lavoro, avvenuta appena un anno dopo l'apertura dell'attività, è circostanza indipendente dalla volontà della ricorrente, i cui sforzi diretti al reperimento di un'attività lavorativa sono stati successivamente frustrati anche dalla pandemia imperversata nell'anno 2019. Alla luce di quanto riferito dai testi escussi può dunque ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto che nel corso del matrimonio, ha Parte_1 svolto l'attività di casalinga in via esclusiva e per espressa scelta dei coniugi, premurandosi di ricercare un'attività lavorativa solo nell'anno 2017, in concomitanza con l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale per ragioni lavorative. I testi hanno confermato che è stata la ad Parte_1 occuparti in via esclusiva della crescita dei due figli successivamente al trasferimento in Germania del marito. Risulta evidente che le condizioni economiche della sono deteriori Parte_1 rispetto a quelle del che dispone di un reddito costante e sicuro nel CP_1 suo ammontare, tenuto conto che la è disoccupata, non è in Parte_1 possesso di competenze specifiche e ha raggiunto un'età (46 anni) tale da ritenere difficile, anche se non impossibile, un suo inserimento nel mercato del lavoro. Non risulta nemmeno dimostrato che la condizione di disparità economica sia addebitabile alla : infatti, come dianzi evidenziato, non è in Parte_1 contestazione ch si è occupata della casa fin dall'inizio della convivenza matrimoniale e per tutta la durata del matrimonio, dunque per circa diciannove anni (dal 1998 al 2017), oltre che dei bisogni dei figli avuti dal
CP_1
Tanto impone il riconoscimento in favore della del diritto Parte_1 all'assegno divorzile, che non può ritenersi precluso dal fatto che la donna abbia intrapreso una relazione con altro uomo. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che il non ha provato, né richiesto di provare CP_1 la sussistenza di una situazi ivenza fra la e l'altro uomo, Parte_1 va richiamato il costante insegnamento della corte di cassazione, ribadito anche di recente, secondo cui il diritto all'assegno di divorzio permane anche se il suo titolare instauri una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno, secondo il principio generale posto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 898/1970, e cioè che sia data la prova, da parte dell'coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protratto nel tempo - delle condizioni 7
economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La relativa prova, pertanto, non può essere limitata a quella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza mora uxorio dell'avente diritto con altra persona, essendo detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l'incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano (cfr. cass., sez. un., n. 32198/2021; cass. n. 6111/2024). Alla luce di quanto sopra, appare congruo disporre in favore di
[...]
un assegno divorzile di € 150,00 al mese, con decorrenza dal mese Parte_1 successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
4. Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione del ridimensionamento delle domande proposte da ambo le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. conferma l'assegnazione della casa coniugale ad per Parte_1 abitarci col figlio minore maggiorenne, ma non CP_3 economicamente autosufficiente, fermi restando gli ulteriori impegni assunti dalle parti in sede di separazione in punto di pagamento del canone di locazione e delle utenze;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad OP
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Parte_1
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% CP_3 delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi esclusivamente i casi di urgenza;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad OP
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € Parte_1
150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma