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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2304/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rosaria Vietri C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Montoro (Av) alla via Puzzone n. 15 e
[...] nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Laura Roca ed elettivamente domiciliata in
Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 19.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.09.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 29.06.2014 e che dalla loro unione è nato il figlio in data Per_1
1.09.2015, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 9.12.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite. 1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2304/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rosaria Vietri C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Montoro (Av) alla via Puzzone n. 15 e
[...] nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Laura Roca ed elettivamente domiciliata in
Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 19.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.09.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 29.06.2014 e che dalla loro unione è nato il figlio in data Per_1
1.09.2015, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 9.12.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse del figlio con compensazione delle spese di lite. 1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2