Art. 9. (Tratta di minori) 1. All' articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".