TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.9177/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
CON L' AVV.TO MARCO FAVARA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) P.IVA_1
CON GLI AVV.TI BONIFANTI C. E NICOLELLO F.
(CF. ) CP_2 P.IVA_2
CON L'AVV. SANTANOCETO C.
RESISTENTI
GI. (P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
(P.I.: ) Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati il 03/10/2023 e successivamente riuniti,
[...]
, Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – Controparte_1
GI. chiedendo la condanna Controparte_3 Controparte_4
della datrice di lavoro GI. e, in solido, delle altre convenute al Controparte_3
pagamento della retribuzione per il periodo di lavoro svolto dal 7 marzo al 22 aprile
2022 nel cantiere finalizzato all'adeguamento della sezione stradale del tratto Novara –
Nibbiola.
Pag. 2 di 9 Con In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a lavorare per a CP_3
senza alcun regolare contratto in data 7 marzo 2022; il contratto sarebbe poi stato
[...]
stipulato con formale decorrenza in data 22 marzo 2022 (in data 3 aprile 2022 per
) fino al 22 aprile 2022 (v. contratti Parte_4
allegati ai ricorsi, nonché modello unilav).
Lamentano di aver ricevuto il pagamento parziale della retribuzione nella misura 662,00 euro e di non aver ricevuto la busta-paga di marzo di cui viene calcolato il dovuto sulla base della prestazione svolta come da previsione del contratto individuale e chiedono altresì la retribuzione della mensilità di aprile di cui invece producono busta paga.
Rivendicano il pagamento della retribuzione tanto da parte della datrice di lavoro
, quanto di e di CP_6 Controparte_4 Controparte_1
invocando la responsabilità solidale di queste ultime in
[...]
qualità di appaltatrici.
Né GI. né si sono costituite in Controparte_3 Controparte_4
giudizio, restando contumaci. si è costituita Controparte_1
in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Su istanza del ricorrente, al fine di accertare gli obblighi contributivi conseguenti agli eventuali accertamenti svolti in giudizio veniva altresì disposta la chiamata in causa di
, il quale si è costituito in giudizio con propria memoria. CP_2
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, escussione testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante delle parti contumaci, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Occorre preliminarmente operare la ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi tra le società convenute.
Secondo la prospettazione attorea, tra la Controparte_1
e le due società convenute sarebbe intercorso un
[...]
contratto di appalto/sub appalto. Naturalmente i lavoratori ricorrenti hanno dedotto di non avere contezza, né materiale disponibilità degli atti negoziali intercorsi tra le società
Pag. 3 di 9 convenute. Ciò che deducono, in concreto è di aver lavorato nel cantiere finalizzato all'adeguamento della sezione stradale del tratto Novara-Nibbiola e da ciò insorgerebbe la responsabilità solidale delle committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Con Come anticipato, tanto la Appaltatrice, quanto la Controparte_4
[...]
formale datrice di lavoro, risultano contumaci. Controparte_3
Cont L'unica parte costituitasi in giudizio, la Committente ha dichiarato la propria estraneità rispetto alle rivendicazioni dei convenuti: ha, infatti, ricostruito la vicenda negoziale confermando di aver stipulato appalto con e di Controparte_4
Con essere informata della sussistenza di un distacco tra e Controparte_4
[...]
in cui peraltro non risulterebbe inserito uno dei lavoratori ricorrenti Controparte_3
). Pt_4 Parte_4
Nella ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi deve essere valorizzata la
Con deposizione del legale rappresentante di , il quale, pur non Controparte_7
costituitosi in giudizio, si è presentato in udienza dichiarando di non aver la possibilità di costituirsi con un difensore;
ha riconosciuto il proprio debito e si è dichiarato disponibile ad onorarlo anche col proprio personale patrimonio, dal momento che la
Gi.ma non risulta attiva, non appena ne avesse avuto la possibilità Controparte_7
economica.
Con Il legale rappresentante di ha dichiarato: “confermo che i Controparte_7
lavoratori ricorrenti hanno lavorato per me, cioè per la da marzo fino ad aprile CP_6
2022, erano stato assunti per lavorare nel cantiere di Novara Strada statale 211, in distacco per la Controparte_4
L'ultima busta paga, quella di aprile, la ho inoltrata a uno solo dei lavoratori per tutti gli altri, mi pare di averla inviata a . Le ho stampate e le posso consegnare oggi Pt_1
al difensore dei lavoratori o lasciare al giudice.
I lavoratori hanno iniziato tutti insieme perché erano una squadra, non c'è nessuno che abbia iniziato prima in nero. Hanno avuto tutti il contratto.
Prima li ho assunti io, come GI.MA., poi abbiamo fatto subito il distacco alla
[...]
La aveva l'appalto nel cantiere di Novara e la CP_4 Controparte_4
Cont committente era la . Per tutto il periodo in questione i lavoratori hanno sempre
Pag. 4 di 9 lavorato in questo appalto. Avevo affittato un appartamento per loro a Novara. Io ero presente in cantiere tutti i giorni a verificare l'avanzamento dei lavori. Con C'era un contratto tra a e che prevedeva il distacco dei quattro lavoratori CP_4
Cont ricorrenti. Questo contrato è stato trasmesso dalla a . Controparte_4
La società aveva già degli operai e io ho iniziato nel cantiere coi precedenti CP_6
operai che avevo, ma stavano andando a rilento. Siccome i lavori nel cantiere dovevano essere ultimati entro un certo termine perché erano lavori necessari per l'irrigazione delle risaie, ho assunto questi quattro operai specializzati. Io dalla avevo anche CP_4
l'incarico di occuparmi della sicurezza nel cantiere, come tecnico geometra non come
Nel cantiere c'erano tutti gli operai della anche, la aveva il suo CP_6 CP_4 CP_4
capo cantiere che veniva a controllare anche il lavoro degli operai in distacco.
Tutti i lavoratori ricorrenti avevano un contratto a termine che è cessato alla scadenza.
mi pare avesse un contratto a tempo indeterminato e mi pare sia stato Pt_1
licenziato o forse si era dimesso, non ricordo. Comunque, in ogni caso, entro il termine del cantiere che doveva finire entro aprile perché poi apriva l'irrigazione delle risaie.
Abbiamo deciso e di fare un contratto di distacco invece di fare un sub CP_6 CP_4
appalto perché era una soluzione più semplice, a servivano degli operai per dei CP_4
lavori che erano urgenti e io glieli ho prestati.
Nell'appalto in questione dovevamo fare sei opere in cemento armato, cioè sei attraversamenti stradali che la doveva terminare prima dell'apertura CP_4 dell'irrigazione. I 4 operai in distacco dovevano occuparsi di queste opere in cemento armato. Gli altri operai della facevano altre opere nel cantiere. CP_4
I quattro lavoratori ricorrenti li pagavo io. Tra la Gi.ma e la c'era un altro CP_4
contratto per dare il distacco dei lavoratori solo come manodopera e per questo la
pagava alla un anticipo di 20.000 euro. Il totale, a lavori ultimato, era CP_4 CP_6
pari a 60.000. Questo contratto riguardava anche gli operai che avevo già, un'altra squadra di tre o quattro operai e i lavori complessivi per le 6 opere di cemento armato che ho detto. I materiali li forniva tutti la . Controparte_4
Dalle dichiarazioni con valore confessorio rese in udienza dal legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale, può evincersi il carattere Controparte_4
simulato del distacco.
Pag. 5 di 9 In verità, l'interesse di era unicamente quella di potersi Controparte_4
avvalere della professionalità degli operai ricorrenti senza doversi fare carico dell'assunzione. La fattispecie, per come descritta, apparirebbe sussumibile addirittura nella somministrazione illecita di manodopera. Senza esaminare i profili di una simile fattispecie (peraltro non dedotta nell'atto introduttivo), è indubbio che possa essere configurabile la sussistenza di un contratto di sub-appalto. Quello che è senz'altro da escludere è che possa vertersi in ipotesi di distacco.
Con Invero le dichiarazioni del legale rappresentante di rivelano Controparte_7
come lo strumento giuridico adoperato sia stato prescelto per mere ragioni di praticità.
Ai sensi dell'art. 38 d.lgso. 81/2015: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Non va dimenticato dunque che il distacco deve rispondere ad un interesse del distaccante (nel caso di specie di Gi.ma) che, non appare essere stato dedotto neanche da che del Controparte_1
distacco intende valersi per escludere la propria responsabilità. Indizio significativo e difficilmente superabile è che i lavoratori risultano essere stati assunti il giorno stesso
Con del distacco, disvelando così che essi in realtà sono stati assunti da CP_7
“per conto di ” e al fin di poter svolgere la prestazione nell'appalto.
[...] CP_4
La corretta qualificazione giuridica del rapporto tra la datrice di lavoro e l'appaltatrice
è essenziale ai fini del presente giudizio. CP_4
Invero, la Committente fonda la propria difesa sulla base del fatto che il distacco escluderebbe la responsabilità solidale, in quanto, in base all'art. 38 co.2 d.lgs.
81/2015, “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Escluso il ricorrere della fattispecie del distacco, deve dunque trovare applicazione l'art. 29 del d.lgs. 278/2003 che, al comma 2, dispone: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
Pag. 6 di 9 retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” Cont La non può sottrarsi alla responsabilità solidale, deducendo che il sup-appalto non fosse autorizzato come avrebbe dovuto essere in base alla normativa sui contratti pubblici (art. 105 codice contratti pubblici). Si tratta di argomento privo di pregio, dovendosi avere riguardo unicamente al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti a prescindere dalla veste negoziale in essere. L'art. 29 istituisce la responsabilità solidale del committente con il chiaro fine di assicurare ai lavoratori di conseguire la retribuzione per il proprio lavoro, generalmente unico mezzo di sostentamento per sé e la propria famiglia.
L'esigenza di tutela del credito del lavoratore prevale e prescinde dallo stato soggettivo della committente che, nel caso di specie, ha dichiarato di non essere a conoscenza del
Con contratto di appalto tra a e , essendo a conoscenza unicamente del distacco CP_4
dalla prima alla seconda.
4. Quanto all'entità del debito, esso deve essere circoscritto alla retribuzione della prestazione lavorativa svolta dalla data del 23 marzo 2022 alla fine del rapporto, il 22 aprile 2022. Infatti, i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a svolgere la prestazione lavorativa in data 7 marzo 2024, ma non v'è alcuna prova a supporto di tale allegazione.
Essa risulta in contrasto con quanto risultante dai contratti di assunzione, dalle comunicazioni al centro per l'impiego e dal contratto di distacco.
La prova testimoniale sulla retrodatazione del rapporto di lavoro non ha dato esito favorevole ai ricorrenti
Innanzitutto, i testi intimati sono gli stessi ricorrenti. Se ciò, come affermato dalla
Suprema Corte, non dà luogo ad un'incapacità, pone però già solo in astratto problemi in termini di credibilità e attendibilità del teste.
Nel concreto ciò che è accaduto è che la prova testimoniale non ha potuto sostanzialmente essere espletata. Il teste è Parte_2
entrato in aula di udienza dichiarando di aver iniziato a lavorare il 7 marzo, prima
Pag. 7 di 9 ancora di prestare giuramento e di fornire le proprie generalità e prima ancora, dunque, che il giudice gli rivolgesse alcuna domanda. Non è stato in grado di fornire le proprie generalità, dichiarando al giudice di non comprende la lingua italiana.
Il difensore dei ricorrenti ha rinunciato alla nomina di interprete anche per il secondo teste e per il terzo teste, i quali hanno tutti ugualmente dichiarato di non conoscere e comprendere la lingua italiana.
Pertanto, di fatto l'istruttoria non ha fornito la prova dell'inizio del rapporto in data 7 marzo. Conseguentemente, il credito dei lavoratori deve essere circoscritto a quanto dovuto per il periodo documentalmente provato, ossia dal 23 marzo fino alla cessazione del rapporto. Il legale rappresentata della Gi. ha ribadito che i Controparte_7
lavoratori hanno iniziato la prestazione tutti insieme all'interno dell'appalto il giorno 23 marzo. Il legale rappresentante ha reiteratamente in sede di interrogatorio formale fatto riferimento al fatto che gli operai ricorrenti fossero una squadra, che fossero in quattro e che avessero iniziato tutti lo stesso giorno, ossia il 23 marzo. Così, deve ritenersi provato che al pari degli altri, abbia iniziato a lavorare il 23 marzo 2022., Pt_4
sebbene formalmente assunto il 3 aprile.
5.Il credito dunque può essere quantificato sulla base dei conteggi allegati ai ricorsi per quanto concerne i giorni lavorativi del mese di marzo, mentre invece, la retribuzione del mese di aprile è sostanzialmente coincidente con la busta-paga (ad eccezione di
Pt_4
Il credito è dunque pari a:
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_1
- euro 2.106,62 in favore di;
Parte_2
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_3
-euro 2.106,61 in favore di . Parte_4
Su tali importi occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
6. In ragione del principio di soccombenza le spese sostenute dai ricorrenti vittoriosi liquidate in dispositivo sono poste in solido a carico di tutte le convenute con
Pag. 8 di 9 distrazione in favore dell'avv. Favara Marco, antistatario. Le ulteriori spese tra le altre parti, in ragione dell'assetto della lite, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna in solido le società convenute al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché versamento della relativa contribuzione:
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_1
- euro 2.106,62 in favore di;
Parte_2
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_3
-euro 2.106,61 in favore di Parte_4
[...]
2) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida nella misura di euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Favara Marco, antistatario;
3) rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
4) compensa le ulteriori spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
03/12/2024 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
CON L' AVV.TO MARCO FAVARA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) P.IVA_1
CON GLI AVV.TI BONIFANTI C. E NICOLELLO F.
(CF. ) CP_2 P.IVA_2
CON L'AVV. SANTANOCETO C.
RESISTENTI
GI. (P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
(P.I.: ) Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati il 03/10/2023 e successivamente riuniti,
[...]
, Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – Controparte_1
GI. chiedendo la condanna Controparte_3 Controparte_4
della datrice di lavoro GI. e, in solido, delle altre convenute al Controparte_3
pagamento della retribuzione per il periodo di lavoro svolto dal 7 marzo al 22 aprile
2022 nel cantiere finalizzato all'adeguamento della sezione stradale del tratto Novara –
Nibbiola.
Pag. 2 di 9 Con In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a lavorare per a CP_3
senza alcun regolare contratto in data 7 marzo 2022; il contratto sarebbe poi stato
[...]
stipulato con formale decorrenza in data 22 marzo 2022 (in data 3 aprile 2022 per
) fino al 22 aprile 2022 (v. contratti Parte_4
allegati ai ricorsi, nonché modello unilav).
Lamentano di aver ricevuto il pagamento parziale della retribuzione nella misura 662,00 euro e di non aver ricevuto la busta-paga di marzo di cui viene calcolato il dovuto sulla base della prestazione svolta come da previsione del contratto individuale e chiedono altresì la retribuzione della mensilità di aprile di cui invece producono busta paga.
Rivendicano il pagamento della retribuzione tanto da parte della datrice di lavoro
, quanto di e di CP_6 Controparte_4 Controparte_1
invocando la responsabilità solidale di queste ultime in
[...]
qualità di appaltatrici.
Né GI. né si sono costituite in Controparte_3 Controparte_4
giudizio, restando contumaci. si è costituita Controparte_1
in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Su istanza del ricorrente, al fine di accertare gli obblighi contributivi conseguenti agli eventuali accertamenti svolti in giudizio veniva altresì disposta la chiamata in causa di
, il quale si è costituito in giudizio con propria memoria. CP_2
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, escussione testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante delle parti contumaci, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Occorre preliminarmente operare la ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi tra le società convenute.
Secondo la prospettazione attorea, tra la Controparte_1
e le due società convenute sarebbe intercorso un
[...]
contratto di appalto/sub appalto. Naturalmente i lavoratori ricorrenti hanno dedotto di non avere contezza, né materiale disponibilità degli atti negoziali intercorsi tra le società
Pag. 3 di 9 convenute. Ciò che deducono, in concreto è di aver lavorato nel cantiere finalizzato all'adeguamento della sezione stradale del tratto Novara-Nibbiola e da ciò insorgerebbe la responsabilità solidale delle committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Con Come anticipato, tanto la Appaltatrice, quanto la Controparte_4
[...]
formale datrice di lavoro, risultano contumaci. Controparte_3
Cont L'unica parte costituitasi in giudizio, la Committente ha dichiarato la propria estraneità rispetto alle rivendicazioni dei convenuti: ha, infatti, ricostruito la vicenda negoziale confermando di aver stipulato appalto con e di Controparte_4
Con essere informata della sussistenza di un distacco tra e Controparte_4
[...]
in cui peraltro non risulterebbe inserito uno dei lavoratori ricorrenti Controparte_3
). Pt_4 Parte_4
Nella ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi deve essere valorizzata la
Con deposizione del legale rappresentante di , il quale, pur non Controparte_7
costituitosi in giudizio, si è presentato in udienza dichiarando di non aver la possibilità di costituirsi con un difensore;
ha riconosciuto il proprio debito e si è dichiarato disponibile ad onorarlo anche col proprio personale patrimonio, dal momento che la
Gi.ma non risulta attiva, non appena ne avesse avuto la possibilità Controparte_7
economica.
Con Il legale rappresentante di ha dichiarato: “confermo che i Controparte_7
lavoratori ricorrenti hanno lavorato per me, cioè per la da marzo fino ad aprile CP_6
2022, erano stato assunti per lavorare nel cantiere di Novara Strada statale 211, in distacco per la Controparte_4
L'ultima busta paga, quella di aprile, la ho inoltrata a uno solo dei lavoratori per tutti gli altri, mi pare di averla inviata a . Le ho stampate e le posso consegnare oggi Pt_1
al difensore dei lavoratori o lasciare al giudice.
I lavoratori hanno iniziato tutti insieme perché erano una squadra, non c'è nessuno che abbia iniziato prima in nero. Hanno avuto tutti il contratto.
Prima li ho assunti io, come GI.MA., poi abbiamo fatto subito il distacco alla
[...]
La aveva l'appalto nel cantiere di Novara e la CP_4 Controparte_4
Cont committente era la . Per tutto il periodo in questione i lavoratori hanno sempre
Pag. 4 di 9 lavorato in questo appalto. Avevo affittato un appartamento per loro a Novara. Io ero presente in cantiere tutti i giorni a verificare l'avanzamento dei lavori. Con C'era un contratto tra a e che prevedeva il distacco dei quattro lavoratori CP_4
Cont ricorrenti. Questo contrato è stato trasmesso dalla a . Controparte_4
La società aveva già degli operai e io ho iniziato nel cantiere coi precedenti CP_6
operai che avevo, ma stavano andando a rilento. Siccome i lavori nel cantiere dovevano essere ultimati entro un certo termine perché erano lavori necessari per l'irrigazione delle risaie, ho assunto questi quattro operai specializzati. Io dalla avevo anche CP_4
l'incarico di occuparmi della sicurezza nel cantiere, come tecnico geometra non come
Nel cantiere c'erano tutti gli operai della anche, la aveva il suo CP_6 CP_4 CP_4
capo cantiere che veniva a controllare anche il lavoro degli operai in distacco.
Tutti i lavoratori ricorrenti avevano un contratto a termine che è cessato alla scadenza.
mi pare avesse un contratto a tempo indeterminato e mi pare sia stato Pt_1
licenziato o forse si era dimesso, non ricordo. Comunque, in ogni caso, entro il termine del cantiere che doveva finire entro aprile perché poi apriva l'irrigazione delle risaie.
Abbiamo deciso e di fare un contratto di distacco invece di fare un sub CP_6 CP_4
appalto perché era una soluzione più semplice, a servivano degli operai per dei CP_4
lavori che erano urgenti e io glieli ho prestati.
Nell'appalto in questione dovevamo fare sei opere in cemento armato, cioè sei attraversamenti stradali che la doveva terminare prima dell'apertura CP_4 dell'irrigazione. I 4 operai in distacco dovevano occuparsi di queste opere in cemento armato. Gli altri operai della facevano altre opere nel cantiere. CP_4
I quattro lavoratori ricorrenti li pagavo io. Tra la Gi.ma e la c'era un altro CP_4
contratto per dare il distacco dei lavoratori solo come manodopera e per questo la
pagava alla un anticipo di 20.000 euro. Il totale, a lavori ultimato, era CP_4 CP_6
pari a 60.000. Questo contratto riguardava anche gli operai che avevo già, un'altra squadra di tre o quattro operai e i lavori complessivi per le 6 opere di cemento armato che ho detto. I materiali li forniva tutti la . Controparte_4
Dalle dichiarazioni con valore confessorio rese in udienza dal legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale, può evincersi il carattere Controparte_4
simulato del distacco.
Pag. 5 di 9 In verità, l'interesse di era unicamente quella di potersi Controparte_4
avvalere della professionalità degli operai ricorrenti senza doversi fare carico dell'assunzione. La fattispecie, per come descritta, apparirebbe sussumibile addirittura nella somministrazione illecita di manodopera. Senza esaminare i profili di una simile fattispecie (peraltro non dedotta nell'atto introduttivo), è indubbio che possa essere configurabile la sussistenza di un contratto di sub-appalto. Quello che è senz'altro da escludere è che possa vertersi in ipotesi di distacco.
Con Invero le dichiarazioni del legale rappresentante di rivelano Controparte_7
come lo strumento giuridico adoperato sia stato prescelto per mere ragioni di praticità.
Ai sensi dell'art. 38 d.lgso. 81/2015: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Non va dimenticato dunque che il distacco deve rispondere ad un interesse del distaccante (nel caso di specie di Gi.ma) che, non appare essere stato dedotto neanche da che del Controparte_1
distacco intende valersi per escludere la propria responsabilità. Indizio significativo e difficilmente superabile è che i lavoratori risultano essere stati assunti il giorno stesso
Con del distacco, disvelando così che essi in realtà sono stati assunti da CP_7
“per conto di ” e al fin di poter svolgere la prestazione nell'appalto.
[...] CP_4
La corretta qualificazione giuridica del rapporto tra la datrice di lavoro e l'appaltatrice
è essenziale ai fini del presente giudizio. CP_4
Invero, la Committente fonda la propria difesa sulla base del fatto che il distacco escluderebbe la responsabilità solidale, in quanto, in base all'art. 38 co.2 d.lgs.
81/2015, “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Escluso il ricorrere della fattispecie del distacco, deve dunque trovare applicazione l'art. 29 del d.lgs. 278/2003 che, al comma 2, dispone: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
Pag. 6 di 9 retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” Cont La non può sottrarsi alla responsabilità solidale, deducendo che il sup-appalto non fosse autorizzato come avrebbe dovuto essere in base alla normativa sui contratti pubblici (art. 105 codice contratti pubblici). Si tratta di argomento privo di pregio, dovendosi avere riguardo unicamente al concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti a prescindere dalla veste negoziale in essere. L'art. 29 istituisce la responsabilità solidale del committente con il chiaro fine di assicurare ai lavoratori di conseguire la retribuzione per il proprio lavoro, generalmente unico mezzo di sostentamento per sé e la propria famiglia.
L'esigenza di tutela del credito del lavoratore prevale e prescinde dallo stato soggettivo della committente che, nel caso di specie, ha dichiarato di non essere a conoscenza del
Con contratto di appalto tra a e , essendo a conoscenza unicamente del distacco CP_4
dalla prima alla seconda.
4. Quanto all'entità del debito, esso deve essere circoscritto alla retribuzione della prestazione lavorativa svolta dalla data del 23 marzo 2022 alla fine del rapporto, il 22 aprile 2022. Infatti, i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato a svolgere la prestazione lavorativa in data 7 marzo 2024, ma non v'è alcuna prova a supporto di tale allegazione.
Essa risulta in contrasto con quanto risultante dai contratti di assunzione, dalle comunicazioni al centro per l'impiego e dal contratto di distacco.
La prova testimoniale sulla retrodatazione del rapporto di lavoro non ha dato esito favorevole ai ricorrenti
Innanzitutto, i testi intimati sono gli stessi ricorrenti. Se ciò, come affermato dalla
Suprema Corte, non dà luogo ad un'incapacità, pone però già solo in astratto problemi in termini di credibilità e attendibilità del teste.
Nel concreto ciò che è accaduto è che la prova testimoniale non ha potuto sostanzialmente essere espletata. Il teste è Parte_2
entrato in aula di udienza dichiarando di aver iniziato a lavorare il 7 marzo, prima
Pag. 7 di 9 ancora di prestare giuramento e di fornire le proprie generalità e prima ancora, dunque, che il giudice gli rivolgesse alcuna domanda. Non è stato in grado di fornire le proprie generalità, dichiarando al giudice di non comprende la lingua italiana.
Il difensore dei ricorrenti ha rinunciato alla nomina di interprete anche per il secondo teste e per il terzo teste, i quali hanno tutti ugualmente dichiarato di non conoscere e comprendere la lingua italiana.
Pertanto, di fatto l'istruttoria non ha fornito la prova dell'inizio del rapporto in data 7 marzo. Conseguentemente, il credito dei lavoratori deve essere circoscritto a quanto dovuto per il periodo documentalmente provato, ossia dal 23 marzo fino alla cessazione del rapporto. Il legale rappresentata della Gi. ha ribadito che i Controparte_7
lavoratori hanno iniziato la prestazione tutti insieme all'interno dell'appalto il giorno 23 marzo. Il legale rappresentante ha reiteratamente in sede di interrogatorio formale fatto riferimento al fatto che gli operai ricorrenti fossero una squadra, che fossero in quattro e che avessero iniziato tutti lo stesso giorno, ossia il 23 marzo. Così, deve ritenersi provato che al pari degli altri, abbia iniziato a lavorare il 23 marzo 2022., Pt_4
sebbene formalmente assunto il 3 aprile.
5.Il credito dunque può essere quantificato sulla base dei conteggi allegati ai ricorsi per quanto concerne i giorni lavorativi del mese di marzo, mentre invece, la retribuzione del mese di aprile è sostanzialmente coincidente con la busta-paga (ad eccezione di
Pt_4
Il credito è dunque pari a:
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_1
- euro 2.106,62 in favore di;
Parte_2
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_3
-euro 2.106,61 in favore di . Parte_4
Su tali importi occorre computare cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
6. In ragione del principio di soccombenza le spese sostenute dai ricorrenti vittoriosi liquidate in dispositivo sono poste in solido a carico di tutte le convenute con
Pag. 8 di 9 distrazione in favore dell'avv. Favara Marco, antistatario. Le ulteriori spese tra le altre parti, in ragione dell'assetto della lite, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna in solido le società convenute al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché versamento della relativa contribuzione:
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_1
- euro 2.106,62 in favore di;
Parte_2
- euro 2.106,61 in favore di;
Parte_3
-euro 2.106,61 in favore di Parte_4
[...]
2) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida nella misura di euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Favara Marco, antistatario;
3) rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
4) compensa le ulteriori spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
03/12/2024 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
Pag. 9 di 9