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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 629/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. , Parte_6 C.F._6 Pt_7
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._7 Parte_8
), (c.f. C.F._8 Parte_9
e (c.f. C.F._9 Parte_10
), elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di C.F._10
Gotto (Me), via S. Andrea n. 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio
Parmaliana che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marina
Italiano per procura in atti, ricorrenti,
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TU ES e ON GR ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Lara Trifilò, in Patti (Me), via Due Giugno n. 2/Bi, resistente,
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi. MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 marzo 2024 , Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e hanno
[...] Parte_9 Parte_10 convenuto in giudizio la società dinanzi al Controparte_1
Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto per ottenere l'accertamento della natura di Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) degli indumenti da lavoro forniti dal datore di lavoro, nonché il riconoscimento dell'obbligo di quest'ultimo di provvedere al lavaggio degli stessi.
I ricorrenti hanno dedotto che, sin dall'assunzione, hanno indossato abbigliamento fornito dall'azienda e che tale vestiario, essendo qualificabile come DPI, dovrebbe essere oggetto di manutenzione da parte del datore di lavoro, inclusa la pulizia.
Hanno lamentato l'inadempimento di tale obbligo fino al febbraio
2020, data in cui la società ha stipulato una convenzione per il lavaggio aziendale, e hanno chiesto il risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, corrispondente al tempo impiegato per il lavaggio domestico degli indumenti.
La società resistente si è costituita in giudizio, contestando integralmente le domande, sostenendo l'infondatezza delle pretese sia in fatto che in diritto. Ha evidenziato come i DPI forniti ai lavoratori siano destinati alla protezione dal rischio elettrico e non da agenti biologici o chimici, e che, pertanto, il lavaggio domestico non incide sulla loro efficienza protettiva.
Ha inoltre precisato che i lavoratori ricevono formazione specifica sulle modalità di lavaggio e che i DPI mantengono le loro caratteristiche protettive fino a un numero massimo di lavaggi, indicato dal fabbricante. La società ha documentato l'adozione di misure idonee a garantire l'efficienza e l'igiene dei DPI, tra cui la fornitura di tute monouso per le rare attività a rischio contaminazione, la verifica periodica dei dispositivi, e la sostituzione tempestiva degli indumenti deteriorati.
Dal punto di vista normativo, ha richiamato l'art. 77 del D.Lgs.
81/2008, che impone al datore di lavoro l'obbligo di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni, senza menzionare il lavaggio. Ha inoltre sottolineato che l'art. 78 dello stesso decreto attribuisce al lavoratore l'onere di prendersi cura dei DPI, inclusa la pulizia ordinaria.
Infine, la resistente ha contestato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, sottolineando che il ricorso al criterio equitativo non può supplire alla mancanza di allegazione e dimostrazione del pregiudizio subito. In via subordinata, ha contestato i conteggi proposti dai ricorrenti, ritenendoli incongrui e non supportati da elementi oggettivi.
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Gli indumenti che il lavoratore è tenuto ad indossare durante l'esecuzione della prestazione possono avere finalità diverse: 1) una finalità distintiva di appartenenza aziendale (ad es. uniformi o divise);
2) una finalità di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
3) una finalità protettiva da rischi per la salute e la sicurezza.
Solo questi ultimi rientrano tra i dispositivi di protezione individuale che sono definiti dall'art. 74 T.U. Sicurezza sul lavoro che individua come DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinato al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia estensione proprio in ragione della finalizzazione alla tutela della salute del lavoratore;
pertanto, indipendentemente da qualificazioni formali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, i DPI vanno individuati in base al criterio
“aperto” della loro idoneità, seppur minima, a ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa e a tutelare la salute del lavoratore alla cui finalità sono preordinati, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori;
né, a tal fine, è rilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo datoriale di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro.
Solo in relazione agli indumenti, attrezzature, complementi e accessori che, alla luce del criterio indicato, possano definirsi quali
DPI, è configurabile l'obbligo in capo al datore di lavoro di assicurarne l'efficienza e le condizioni di igiene ex art. 77, comma 4 lett. a) D.Lgs.
n. 81/2009.
Nel caso in esame è pacifico che i ricorrenti abbiano utilizzato indumenti di lavoro catalogabili come dispositivi di protezione individuale.
La stessa ha infatti ammesso che i dispositivi utilizzati Controparte_1 dal ricorrente sono di prima categoria (berretto), di seconda categoria
(camicia da lavoro, giubbetto isotermico e maglia ignifuga) e di terza categoria (giubbetto, pantalone, giaccone e pantaloni impermeabili resistenti all'arco elettrico) (cfr. pag. 5, punto 2.8) della memoria di costituzione).
Peraltro l'utilizzo di DPI da parte del ricorrente è comprovato dal report dei DPI assegnati (allegato n. 35).
È poi pacifico tra le parti che gli indumenti di lavoro dei ricorrenti costituiscono DPI essendo incontestato che gli stessi abbiano una funzione di protezione in prevalenza dal rischio elettrico, cioè dal rischio di scosse elettriche e da lavoro sotto tensione (per gli indumenti classificati nella III categoria dal Regolamento UE n.
425/16 che proteggono da lesioni gravi e dal decesso), o da rischi meno gravi, ma comunque connessi all'attività svolta di esperto elettrico, (per gli indumenti classificati nella II categoria), ed, infine, da rischi minimi quali sono quelli rappresentati da condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La difesa della resistente ha introdotto il concetto di “rischio specifico” da cui proteggono gli indumenti che svolgono la funzione di DPI forniti al lavoratore, per farne discendere l'inconfigurabilità di un obbligo a provvedere al loro lavaggio e, quindi, l'insussistenza del proprio inadempimento.
Secondo l'assunto della società resistente, infatti, gli indumenti che i ricorrenti sono tenuti ad indossare sono, nel caso in esame, funzionali unicamente alla protezione dallo specifico rischio elettrico e non anche alla protezione da agenti patogeni;
l'esposizione al rischio biologico, infatti, sarebbe un'evenienza rara dalla quale il lavoratore sarebbe protetto da tute monouso fornite dalla società all'occorrenza.
Il contenuto dell'obbligo di mantenere in efficienza i DPI, che l'art. 77
d.lgs. 81/2009 impone al datore di lavoro, andrebbe, quindi, determinato in relazione al rischio specifico da cui gli stessi DPI proteggono.
Pertanto, solo nei casi in cui il rischio specifico da cui il lavoratore deve essere tutelato attraverso l'uso dei DPI, sia proprio quello biologico o chimico sarebbe configurabile l'obbligo del lavaggio dei DPI in capo al datore di lavoro;
la giurisprudenza richiamata dal ricorrente - che ha riconosciuto tale obbligo di lavaggio in capo al datore di lavoro –non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto, poiché si riferiva ai lavoratori del servizio di nettezza urbana o a quelli adibiti alle pulizie di mezzi di trasporto pubblici cioè a lavoratori esposti allo specifico rischio da agenti patogeni.
Diversamente, secondo l'interpretazione offerta dalla società, quando il rischio specifico non sia quello da contaminazione microbiologica, ma sia un rischio diverso - qual è, nel caso in esame, il rischio elettrico - l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi non comprenderebbe il lavaggio non essendo quest'ultimo indispensabile per assicurare ai DPI la loro funzione protettiva rispetto al rischio specifico dal quale tutelano.
La tesi difensiva di parte convenuta non convince perché muove da un'interpretazione non condivisibile dell'art. 77 T.U. dianzi richiamato.
L'art. 77 T.U. dispone che “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
In primo luogo, si osserva che occorre attribuire significato allo specifico richiamo contenuto nell'art. 77 T.U. al dovere del datore di lavoro di assicurare le condizioni d'igiene dei DPI.
Il riferimento al mantenimento in efficienza comporta di per sé
l'adozione di tutte le attività necessarie a quel fine e, quindi, anche il lavaggio, se necessario;
d'altra parte, il mantenimento delle condizioni di igiene ben può farsi rientrare nell'ambito di un'attività di manutenzione in senso ampio (cioè di mantenimento delle condizioni ottimali per l'efficienza ed il buono stato dei DPI), oltre che di sostituzione dei capi in cattive condizioni di igiene con capi nuovi o semplicemente lavati e, quindi, restituiti alle condizioni di igiene originarie. Va, inoltre, osservato che l'art. 77 T.U. è una norma di carattere generale che si riferisce indistintamente a tutti i DPI prevedendo le condotte cui è tenuto il datore di lavoro per il mantenimento in efficienza del dispositivo senza ricollegare in alcun modo alla nozione di “rischio specifico” la selezione di tali condotte.
Infatti, così come la nozione di DPI deve essere “aperta” e deve essere intesa nella più ampia latitudine in ragione della finalizzazione alla tutela del bene primario della salute, allo stesso modo deve essere ampio l'obbligo di tutela posto in capo al datore di lavoro in modo che la protezione al lavoratore viene garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.
L'art. 77 T.U., nel prevedere che il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene” prescrive due distinte condotte come è reso palese dall'uso della congiunzione “e” e dal diverso significato cui esse rimandano;
la previsione dello specifico obbligo di assicurare ai DPI le condizioni di igiene originarie si aggiunge a quella di mantenere in efficienza i DPI e richiama specificamente il concetto di pulizia e, quindi, anche il concetto di lavaggio che, invece, non è necessariamente implicato nel concetto di efficienza.
Il riferimento alla pulizia (e, quindi, al lavaggio) attraverso il richiamo alle condizioni di igiene si evince, peraltro, dallo stesso T.U. che all'art. 64 prescrive, in via generale, che i “luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.
La norma prevede espressamente che il datore di lavoro” mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene” e poi chiarisce anche le modalità attraverso cui tale obbligo deve essere adempiuto e cioè mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
tale elenco di modalità di adempimento dell'obbligo datoriale non ha carattere tassativo per i motivi già espressi in ordine alla natura “aperta” della nozione di DPI cui corrisponde necessariamente un obbligo datoriale altrettanto “aperto” al compimento di tutte le attività necessarie ad assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza e di igiene che si rendano di volta in volta necessarie in relazione ai DPI utilizzati, anche tenuto conto di tutte le possibili innovazioni tecniche che possono condurre all'adozione di nuovi DPI o a modifiche migliorative.
Tenuto conto della funzione “sostanziale” di protezione, in presenza di qualunque tipo di DPI viene, quindi, posto a carico del datore un obbligo di carattere generale di assicurare l'adeguatezza dei D.P.I. e la manutenzione dei medesimi non solo in relazione ad un rischio prevalente (in questo caso, quello elettrico), ma anche a tutti gli altri rischi connessi, tra i quali rientra anche quello della scorretta manutenzione di un dispositivo che, avendo natura tecnica, non si presta per definizione alle comuni forme di manutenzione, anche sotto il profilo del mantenimento delle sue condizioni igieniche. Né tale obbligo è trasferibile al lavoratore sulla base delle previsioni contrattuali.
Parte resistente ha, inoltre, dedotto che, in ragione dello specifico rischio elettrico alla cui protezione sono preordinati gli indumenti in oggetto, il mantenimento delle condizioni di igiene ed il lavaggio competerebbero al lavoratore;
l'art. 78 T.U. prescrive, infatti, che “I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa” e nell'ambito della cura dovrebbe farsi rientrare la pulizia ed il lavaggio dei capi.
Il rilievo è infondato non solo perché prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sé che debba provvedere al loro lavaggio (cfr. ex multis, Cass. 18674/15, Cass.17129/14 in motivazione), ma anche perché un obbligo di lavaggio in capo al lavoratore già esiste in relazione agli indumenti con funzione distintiva e con funzione di preservare gli abiti civili e discende dal decoro che sempre si richiede al dipendente nello svolgimento del servizio.
La norma richiamata ha, quindi, un contenuto precettivo proprio perché quello che viene richiesto al prestatore non è il lavaggio, ma è la cura dei DPI e, cioè, si chiede al lavoratore di dedicare diligentemente una particolare attenzione a quegli indumenti che, in quanto aventi specifici requisiti tecnici, non possono essere trattati come qualunque altro abito da lavoro, sia al fine di collaborare a preservarne le caratteristiche protettive, sia in ragione del loro costo che incombe sul datore di lavoro.
L'art. 77 prevede, quindi, un generale obbligo del datore di lavoro di provvedere per tutti i DPI ad assicurarne le condizioni igieniche, anche attraverso il lavaggio non potendo il lavoratore farsi carico, nell'ambito di un lavaggio domestico, dell'adozione di quegli specifici accorgimenti e di quelle particolari cautele che richiede la pulizia degli indumenti dotati di precisi requisiti tecnici e la cui funzione protettiva
– che deve essere assicurata dal datore di lavoro - potrebbe essere pregiudicata da lavaggi sbagliati (per frequenza, temperatura, tipo di lavaggio ecc.), nonostante le indicazioni fornite delle specifiche tecniche che devono intendersi rivolte al datore di lavoro.
Pertanto, avendo i ricorrenti provveduto al lavaggio dei DPI in luogo del datore di lavoro inadempiente, è fondata la domanda proposta di risarcimento del danno.
Sul punto, la società datrice di lavoro ha richiamato la previsione dell'art. 78, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca gli «Obblighi dei lavoratori» in relazione ai DPI, stabilisce che “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”. Secondo la società, quand'anche volesse ritenersi che la società non abbia adempiuto all'obbligo previsto dalla normativa di riferimento, si dovrebbe sicuramente considerare l'omessa segnalazione da parte del lavoratore su eventuali inefficienze dei DPI in sua dotazione.
Il rilievo è infondato.
L'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto i “difetti” e gli “inconvenienti” dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale è riferito alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia.
L'espressione “difetti” attiene ad un problema materiale del DPI
(rottura parziale o totale, usura rilevante che ne rende inefficace l'uso) che si riflette sulla sua funzionalità, mentre un dispositivo di protezione sporco, ma correttamente funzionante non implica un difetto dello stesso dispositivo.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
– in mancanza di prova sulla consegna della Controparte_2 lettera di diffida prodotta dal ricorrente – va riconosciuto al lavoratore il danno sofferto nel decennio antecedente alla data di notifica del ricorso poiché, vertendosi in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non di quello di cinque anni che caratterizza le voci retributive.
Ai fini della quantificazione, il ricorrente ha dedotto che il pregiudizio patito può essere equitativamente commisurato all'importo della retribuzione per un'ora di lavoro straordinario diurno, come prevista dal CCNL di settore, per ogni settimana di effettivo lavoro.
Va, tuttavia, osservato che l'attività di lavoro subordinato è quella prestata nella sfera di controllo del datore di lavoro, mentre il lavaggio degli indumenti è avvenuto in ambito domestico, al di fuori della sfera di intervento datoriale di guisa che deve escludersi che il tempo impiegato per il lavaggio possa essere equiparato in qualunque modo ad un'attività di lavoro subordinato, senza considerare, poi, che il tempo impiegato dal ricorrente per inserire gli indumenti in lavatrice ed azionarla appare davvero minimo (cfr. Corte d'Appello Napoli n.
411/20).
Deve, invero, procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., sussistendo un danno risarcibile certo rappresentato dalle spese vive sopportate dal ricorrente per provvedere al lavaggio in ambito domestico e ricorrendo anche l'estrema difficoltà di provare tale danno nel suo preciso ammontare in ragione della peculiarità dell'attività sostitutiva posta in essere dal ricorrente a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro.
Appare, quindi, equo determinare il costo di un lavaggio in lavatrice in € 1,50 tenuto conto del consumo di energia elettrica per un lavaggio a 60 gradi, del costo dell'acqua per l'intero ciclo di lavaggio e del presumibile uso del detersivo e dell'ammorbidente per un impegno minimo in termini di tempo per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico degli indumenti.
Quanto alla frequenza dei lavaggi, il ricorrente ha dedotto di avervi provveduto con cadenza media settimanale.
Ebbene, tenuto conto dei periodi di assenza, delle ferie, delle festività
e dei permessi goduti e considerato che gli indumenti in questione sono stati verosimilmente lavati, con significativa frequenza, insieme ad altri capi, appare congruo liquidare l'importo di euro 1,50 per 3 lavaggi al mese per 11 mesi all'anno e con esclusione, quindi, di un mese all'anno per ferie ed altre assenze.
È appena il caso di precisare che il criterio di calcolo qui utilizzato per la liquidazione equitativa del danno è stato pienamente confermato dalla Corte d'Appello di Messina in un precedente analogo (cfr. Corte
d'Appello di Messina, sentenza n. 359/2025).
La società resistente va, quindi, condannata al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente liquidato equitativamente in complessivi € 4,50 al mese (€ 1,50 x 3 lavaggi al mese) per 11 mesi all'anno, a decorrere dal decennio antecedente alla notifica del ricorso fino al mese di gennaio 2020 (compreso). Trattandosi di liquidazione in via equitativa del danno effettuata all'attualità, comprensiva anche del lucro cessante (cioè del danno da ritardo nella corresponsione tra la data dell'inadempimento e quello della liquidazione), sulla somma come dianzi determinata non vanno computati rivalutazione monetaria ed interessi, ma solo gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. Nel vaso in esame non ricorrono i presupposti per una compensazione parziale (disposta invece nel precedente della Corte d'Appello sopra citata), dal momento che i ricorrenti si sono affidati interamente alla valutazione del giudice nella liquidazione del danno. Nella sentenza n. 359/2025 della Corte
d'Appello di Messina, invece, la compensazione parziale è stata giustificata in considerazione della notevole differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente liquidato a titolo di danno. In tale precedente anzi la Corte d'Appello ha valorizzato l'infondatezza delle eccezioni sull'an sollevate da , evidenziando che le Controparte_1 oscillazioni giurisprudenziali si sono concentrate principalmente sul quantum. Le spese vanno liquidate in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi (scaglione compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00 avuto riguardo alla somma dei risarcimenti complessivamente riconosciuti a ciascun lavoratore), compresa fase istruttoria essendo stato concesso un termine per note a seguito della corposa comparsa di costituzione di . Va poi disposto Controparte_1
l'aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo del compenso, il quale va, comunque, in prima battuta ridotto del 30% in considerazione dell'identità della posizione processuale dei ricorrenti e dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore dei ricorrenti al Controparte_2 risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi €
4,50 al mese (€ 1,50 x 3 lavaggi al mese) per 11 mesi all'anno, a decorrere dal decennio antecedente alla notifica del ricorso fino al mese di gennaio 2020 (compreso), oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 259,00 per spese ed in €
4.144,00 per compensi (considerata la riduzione del 30% e l'aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti,
Avv.ti Biagio Parmaliana e Marina Italiano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino