Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11537/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Giuseppe Rao.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 7/04/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della Controparte_1
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta, per i titoli di cui in parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 1.284,19, oltre accessori come per legge.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/11/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e e, avendo premesso di avere CP_1 Controparte_1
svolto in favore di quest'ultima l'attività di subagente, in virtù di contratto sottoscritto in data 7/03/2018, avente ad oggetto l'incarico di “promuovere, conservare e sviluppare affari di assicurazione per conto della di Partinico”, lamentava Parte_2
che alla data di cessazione del rapporto, avvenuta il 13/12/2021 per recesso unilaterale della preponente, non aveva ricevuto alcunché a titolo di indennità di fine mandato spettantele ex art. 1751 c.c. pari ad € 22.071,14, nonché a titolo di indennità di mancato preavviso pari ad € 3.240,75.
Affermava, inoltre, di avere trattenuto in acconto gli ultimi incassi relativi a premi assicurativi corrisposti dai clienti, pari ad € 3.593,66 e, pertanto chiedeva di
“dichiarare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, che in mancanza di preavviso della facoltà di recesso, l'indennità spettante alla
è di € 3.240,75 (pari ad 1/5 delle provvigioni percepite negli ultimi 12 mesi di lavoro). Parte_1
Ritenere e dichiarare conseguentemente che la società “ , in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro-tempore, è tenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €
25.311,89 oltre agli interessi legali al soddisfo, a cui vanno però detratti € 3.593,66, somma trattenuta dalla dagli ultimi incassi relativi a premi assicurativi corrisposti dai clienti e Parte_1
che sono state trattenute in acconto sulla liquidazione a lei spettante.
Conseguentemente, condannare la “ in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma residuale di € 21.718,00 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare a seguito delle risultanze istruttorie della causa”.
2 La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Giova, anzitutto, rilevare come la sussistenza del rapporto di subagenzia intercorso fra la ricorrente e la società convenuta e la durata dello stesso (dal
7/03/2018 al 13/12/2021), possano ritenersi comprovate, alla luce della documentazione in atti (contratto di subagenzia sottoscritto, lettera di risoluzione di contratto sottoscritta e tabulati contenenti le provvigioni maturate (cfr. all.ti 1-3 al ricorso), e in assenza di elementi si segno contrario, che era onere della società convenuta, rimasta contumace, fornire.
Occorre, dunque, esaminare le pretese di natura economica relative all'indennità di mancato preavviso e all'indennità di fine mandato ex art. 1751 c.c., avanzate dalla ricorrente in conseguenza del recesso unilaterale operato dalla preponente in data 13/12/2021.
In tema di indennità di fine mandato, deve rammentarsi il disposto di cui all'art. 1751 c.c. che così recita “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o
3 malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.
Secondo la normativa succitata, spetta all'agente, al momento della cessazione del rapporto, una indennità allorché sussistano le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Inoltre, la disposizione in esame definisce l'importo massimo della detta indennità pari alla “media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni
e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”, senza tuttavia individuare alcun parametro ai fini della sua esatta quantificazione.
Orbene, emerge che nel contratto sottoscritto dalle parti il 7/03/2018, le stesse abbiano quantificato, all'art. 19, l'indennità di mancato preavviso, nella misura pari al
2% delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni, al netto di storni e rimborsi
4 conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto (cfr. in particolare pag. 21 del contratto all. 1, al ricorso).
Dalla lettera del 9.5.2022, in atti (cfr. all.3), emerge poi che la società convenuta, ritenute sussistenti le due condizioni richieste dal comma 1 dell'art. 1751 c.c., abbia offerto alla ricorrente, a titolo di indennità di fine rapporto, la somma pari ad €
1.637,10, corrispondente al 2% delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni di rapporto di subagenzia (ossia pari ad € 81.855,02), come risultanti dal tabulato versato in atti (cfr. pagg. 6 e 7 dell' all. 3 al ricorso).
Il detto importo pari ad € 1.637,10, riconosciuto dalla convenuta, risulta essere pienamente conforme sia al disposto di cui all'art. 1751 c.c., sia a quanto previsto nel citato art. 19 del contratto di subagenzia sottoscritto dalle parti, mentre non può essere condiviso il criterio di calcolo prospettato dalla ricorrente, ossia “1/5” delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni (asseritamente pari ad € 110.355,71), giacché per un verso siffatto parametro non risulta stabilito da alcuna norma e, per altro verso, poiché l'importo provvigionale di € 110.355,71 non appare confortato da alcuna documentazione.
Sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennità di fine rapporto quantificata ai sensi dell'art. 19 del contratto sottoscritto il 7/03/2018, della complessiva somma pari ad € 1.637,10.
Passando all'indennità di mancato preavviso, deve rilevarsi come l'art. 17 del contratto di subagenzia del 7/03/2018, rubricato “DURATA – PREAVVISO –
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO” preveda espressamente che “Il presente accordo viene stipulato a tempo indeterminato, pertanto ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di Subagenzia tramite preavviso scritto, previsto dal III comma dell'art.
1750 del C.C. e successive modifiche, con a\r di:
1 mese, per il primo anno di durata del mandato;
2 mesi per il secondo anno iniziato;
3 mesi per il terzo anno iniziato;
5 4 mesi per il quarto anno iniziato;
5 mesi per il quinto anno iniziato;
6 mesi per il sesto anno iniziato e tutti gli anni successivi.
Il periodo di preavviso dovuto decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.
Ciascuna parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di un'indennità così determinata:
- per il preavviso di un mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/42 delle provvigioni;
per il preavviso di un mese, alla scadenza del primo anno di rapporto, 1/10 delle provvigioni;
per il preavviso di due mesi, prima della scadenza del secondo anno di rapporto, 2/17 delle provvigioni;
per il preavviso di due mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/6 delle provvigioni;
per il preavviso di tre mesi, 2/11 delle provvigioni;
per il preavviso di quattro mesi, 1/5 delle provvigioni;
per il preavviso di cinque mesi, 2/9 delle provvigioni;
per il preavviso di sei mesi, 1/4 delle provvigioni.
Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al Subagente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del mandato, o, in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del mandato)”.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la società convenuta in data 13/12/2021 abbia comunicato la propria volontà di recedere dal rapporto intrattenuto con la ricorrente, con “decorrenza immediata” e “applicando quanto previsto all'art. 17 del Contratto di sub agenzia da lei sottoscritto” (cfr. lettera di recesso all. 2 al ricorso).
La convenuta non ha rispettato l'obbligo di preavviso di almeno quattro mesi, dato dalla durata complessiva del rapporto, protrattosi dal 7/03/2018 al
6 13/12/2021, ossia per circa tre anni e nove mesi, né, rimanendo contumace, ha dimostrato l'esistenza di una giusta causa idonea a giustificare il mancato preavviso.
Pertanto, la società convenuta va condannata al versamento di un'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari ad 1/5 delle provvigioni percepite dalla ricorrente negli ultimi dodici mesi di gestione.
A tal proposito, dal tabulato in atti (cfr. pag. 7 all. 3 al ricorso) risulta dimostrato che la ricorrente negli ultimi dodici mesi di rapporto abbia percepito provvigioni per almeno complessivi € 16.203,76 cosicché l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso può essere quella indicata in ricorso di euro € 3.240,75.
La società convenuta, peraltro, ha riconosciuto anche la debenza di detta indennità, nelle lettera del 9.5.2022, in atti, seppure per l'importo inferiore di euro
3218,73.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € € 3.240,75 a titolo di indennità di mancato preavviso, mentre della ulteriore somma pari ad € 1.637,10, a titolo di indennità di fine rapporto come sopra acclarato, che nel complesso ammontano ad € 4877,85.
Senonché, deve pure tenersi conto della circostanza per cui la ricorrente avrebbe trattenuto “in acconto gli ultimi incassi relativi a premi assicurativi corrisposti dai clienti pari ad € 3.593,66” (cfr. pag. 4 al ricorso), importo che va portato in compensazione con la somma dovuta dalla società convenuta, detratto il quale quest'ultima risulta debitrice della residua somma pari ad € 1.584,05, oltre accessori come per legge.
In definitiva, la società convenuta va condannata, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 1.284,19 oltre accessori come per legge.
La società convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto della misura dell'accoglimento del ricorso.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 8/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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