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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 740/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.5.2023, ha convenuto in giudizio l' , al fine di Parte_1 CP_1
sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 25 novembre 2021 domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia “lombosciatalgia cronica in ernia del disco lombare” da cui risultava affetta.
3. Tale malattia sarebbe stata la conseguenza dell'attività lavorativa di cuoca e addetta alla pulizia del locale svolte dal 2007 in avanti, che comportava la continua movimentazione di carichi pesanti in posizioni incongrue.
4. L' tuttavia non riscontrava la richiesta in sede amministrativa. La sig.ra CP_1 Pt_1
ha quindi introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi la ricorrente è affetta dalla malattia professionale per cui è causa;
e per
l'effetto:
3) dichiararsi tenuto l ad erogare in favore della ricorrente, in relazione alla CP_1
tecnopatia per cui è causa, un indennizzo per danno biologico nella misura del 8% , salvo la veriore misura accertanda con la decorrenza di legge
4) in ogni caso condannarsi l al pagamento di quanto dovuto con gli accessori CP_1
di legge;
5) con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1
ricorso, chiedendone il rigetto.
6. Istruita la causa mediante prova orale per testi e CTU medico-legale, la decisione viene assunta all'udienza del 22 maggio 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è infondato.
8. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
2 governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ. 10.4.2018 n.
8773; Cass. civ. 12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011
n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
9. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione che emergono dalle risultanze testimoniali, nonché della documentazione medica in atti, ha concluso che la patologia da cui è affetta la sig.ra non potesse essere causalmente ricollegabile Pt_1
allo svolgimento delle lavorazioni cui era addetta la ricorrente.
10. Nell'elaborato peritale il CTU ha difatti così motivato: “A livello di rachide, specie del
distretto lombare, è frequente il manifestarsi di patologie, degenerative spesso associate tra loro, rappresentate da artrosi intersomatica, artrosi interapofisaria, degenerazione discale, protrusioni discali, ernie discali, osteocondrosi dei corpi vertebrali, stenosi, spondilolistesi, etc. Tali alterazioni interessano una vastissima fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti di età > ai 50 anni e 100% di quelli > ai 60 anni) sia lavorativa che non, e la loro origine è multifattoriale (costituzione fisica, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc.). Si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative;
tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori e alcuni gruppi di occupazione presentino, conseguentemente a sollecitazioni biomeccaniche ripetute e marcate a livello della colonna vertebrale, rilevanti fattori di rischi lavorativi per patologie a livello di tale distretto. Si tratta delle attività lavorative in cui si è sottoposti alla movimentazione manuale di carichi (MMC), a vibrazioni al corpo intero (WBV), a posture incongrue (fisse e/o protratte), a movimenti e torsioni del tronco.
Entrando nello specifico del caso in oggetto si rileva che la perizianda risulta dal 2007 lavoratrice dipendente di locali di ristorazione addetta alla gastronomia e alla tavola
3 calda con mansioni di cuoca. Riporto quanto già segnalato in anamnesi, facendo presente che tali aspetti sono supportati da prove testimoniali raccolte in Udienza dell'1.10.2024 da parte di due colleghi di lavoro e di un titolare. Durante il corso della vita lavorativa la ricorrente ha sempre osservato l'orario di lavoro part-time (dalle ore 10 alle 15) per 5 giorni alla settimana. La sua mansione di cuoca prevedeva la ristorazione per tavola calda con panini e tramezzini oltrechè sughi e altre pietanze per piccoli pasti. Risultava inoltre addetta al trasporto e alla sistemazione in scaffali e frigorifero delle derrate alimentari necessarie alle esigenze del locale (surgelati, olio, pasta, etc.) ed era adibita alla pulizia della cucina, lavaggio piatti e superfici del locale (che descrive approssimativamente di 10 metri quadri). Le suddette attività sono state sempre eseguite senza aiuto esterno, ad eccezione di casi particolari in giornate particolarmente impegnative. Dopo tali premesse si può sostenere che le mansioni svolte non comportavano l'esposizione a vibrazioni al corpo intero (WBV) e non è dimostrata nè giustificata la sussistenza dell'assunzione di posture incongrue fisse e protratte. La movimentazione manuale di carichi (MMC) così come movimenti e torsioni del tronco possono essere ritenuti occasionali, di durata non prolungata nel contesto del compito lavorativo, con distanze di movimentazione limitatissime e non è da ritenersi che le caratteristiche dei carichi prevedano un impegno di forza elevata. In conclusione,
l'esposizione per natura, intensità e durata ai fattori di rischio lavorativo non è da ritenersi significativa, e non è nel caso in oggetto assolutamente da ritenere che le noxae professionali abbiano svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai fattori morbigeni extralavorativi per la genesi della patologia degenerativa del rachide lombare per la quale si è causa”.
11. Pertanto il CTU, tenuto conto della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della natura multifattoriale della patologia denunciata, ha escluso in concreto la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa, ritenendo motivatamente che la sig.ra non fosse esposta a vibrazioni a corpo intero, né Pt_1
che fosse giustificata l'assunzione di posture incongrue fisse e protratte, né che infine vi fosse una movimentazione manuale dei carichi abituale e prolungata, con conseguente occasionalità dei movimenti e delle torsioni del tronco.
4 12. Le argomentazioni spese dal consulente tecnico, approfondite e puntuali, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, peraltro in assenza di contestazioni delle parti.
13. Sicché, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo l'origine professionale della patologia denunciata dalla sig.ra . Pt_1
14. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
15. Le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo all' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.5.2023, ha convenuto in giudizio l' , al fine di Parte_1 CP_1
sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 25 novembre 2021 domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia “lombosciatalgia cronica in ernia del disco lombare” da cui risultava affetta.
3. Tale malattia sarebbe stata la conseguenza dell'attività lavorativa di cuoca e addetta alla pulizia del locale svolte dal 2007 in avanti, che comportava la continua movimentazione di carichi pesanti in posizioni incongrue.
4. L' tuttavia non riscontrava la richiesta in sede amministrativa. La sig.ra CP_1 Pt_1
ha quindi introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi la ricorrente è affetta dalla malattia professionale per cui è causa;
e per
l'effetto:
3) dichiararsi tenuto l ad erogare in favore della ricorrente, in relazione alla CP_1
tecnopatia per cui è causa, un indennizzo per danno biologico nella misura del 8% , salvo la veriore misura accertanda con la decorrenza di legge
4) in ogni caso condannarsi l al pagamento di quanto dovuto con gli accessori CP_1
di legge;
5) con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1
ricorso, chiedendone il rigetto.
6. Istruita la causa mediante prova orale per testi e CTU medico-legale, la decisione viene assunta all'udienza del 22 maggio 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è infondato.
8. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è
2 governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ. 10.4.2018 n.
8773; Cass. civ. 12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011
n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
9. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione che emergono dalle risultanze testimoniali, nonché della documentazione medica in atti, ha concluso che la patologia da cui è affetta la sig.ra non potesse essere causalmente ricollegabile Pt_1
allo svolgimento delle lavorazioni cui era addetta la ricorrente.
10. Nell'elaborato peritale il CTU ha difatti così motivato: “A livello di rachide, specie del
distretto lombare, è frequente il manifestarsi di patologie, degenerative spesso associate tra loro, rappresentate da artrosi intersomatica, artrosi interapofisaria, degenerazione discale, protrusioni discali, ernie discali, osteocondrosi dei corpi vertebrali, stenosi, spondilolistesi, etc. Tali alterazioni interessano una vastissima fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti di età > ai 50 anni e 100% di quelli > ai 60 anni) sia lavorativa che non, e la loro origine è multifattoriale (costituzione fisica, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc.). Si possono manifestare in tutti i settori e in tutte le occupazioni lavorative;
tuttavia studi sperimentali e statistico-epidemiologici hanno dimostrato che alcuni settori e alcuni gruppi di occupazione presentino, conseguentemente a sollecitazioni biomeccaniche ripetute e marcate a livello della colonna vertebrale, rilevanti fattori di rischi lavorativi per patologie a livello di tale distretto. Si tratta delle attività lavorative in cui si è sottoposti alla movimentazione manuale di carichi (MMC), a vibrazioni al corpo intero (WBV), a posture incongrue (fisse e/o protratte), a movimenti e torsioni del tronco.
Entrando nello specifico del caso in oggetto si rileva che la perizianda risulta dal 2007 lavoratrice dipendente di locali di ristorazione addetta alla gastronomia e alla tavola
3 calda con mansioni di cuoca. Riporto quanto già segnalato in anamnesi, facendo presente che tali aspetti sono supportati da prove testimoniali raccolte in Udienza dell'1.10.2024 da parte di due colleghi di lavoro e di un titolare. Durante il corso della vita lavorativa la ricorrente ha sempre osservato l'orario di lavoro part-time (dalle ore 10 alle 15) per 5 giorni alla settimana. La sua mansione di cuoca prevedeva la ristorazione per tavola calda con panini e tramezzini oltrechè sughi e altre pietanze per piccoli pasti. Risultava inoltre addetta al trasporto e alla sistemazione in scaffali e frigorifero delle derrate alimentari necessarie alle esigenze del locale (surgelati, olio, pasta, etc.) ed era adibita alla pulizia della cucina, lavaggio piatti e superfici del locale (che descrive approssimativamente di 10 metri quadri). Le suddette attività sono state sempre eseguite senza aiuto esterno, ad eccezione di casi particolari in giornate particolarmente impegnative. Dopo tali premesse si può sostenere che le mansioni svolte non comportavano l'esposizione a vibrazioni al corpo intero (WBV) e non è dimostrata nè giustificata la sussistenza dell'assunzione di posture incongrue fisse e protratte. La movimentazione manuale di carichi (MMC) così come movimenti e torsioni del tronco possono essere ritenuti occasionali, di durata non prolungata nel contesto del compito lavorativo, con distanze di movimentazione limitatissime e non è da ritenersi che le caratteristiche dei carichi prevedano un impegno di forza elevata. In conclusione,
l'esposizione per natura, intensità e durata ai fattori di rischio lavorativo non è da ritenersi significativa, e non è nel caso in oggetto assolutamente da ritenere che le noxae professionali abbiano svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai fattori morbigeni extralavorativi per la genesi della patologia degenerativa del rachide lombare per la quale si è causa”.
11. Pertanto il CTU, tenuto conto della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della natura multifattoriale della patologia denunciata, ha escluso in concreto la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa, ritenendo motivatamente che la sig.ra non fosse esposta a vibrazioni a corpo intero, né Pt_1
che fosse giustificata l'assunzione di posture incongrue fisse e protratte, né che infine vi fosse una movimentazione manuale dei carichi abituale e prolungata, con conseguente occasionalità dei movimenti e delle torsioni del tronco.
4 12. Le argomentazioni spese dal consulente tecnico, approfondite e puntuali, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, peraltro in assenza di contestazioni delle parti.
13. Sicché, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo l'origine professionale della patologia denunciata dalla sig.ra . Pt_1
14. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
15. Le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo all' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 22/05/2025
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5