CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. Parte_1
), con sede a Sassari ed elettivamente domiciliata a Selargius, P.IVA_1
presso l'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
(c.f. ), elet- Controparte_1 C.F._1
tivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Filvia Forteleoni che, unitamente all'avv. Mauro Intagliata, la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata pagina 1 di 21 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Parte Nell'interesse della Gestione regionale sanitaria liquidatoria della voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in ac- coglimento dei motivi del presente gravame, in parziale riforma della sentenza n. 720/2024:
In via principale
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 720/2024 per difetto as- soluto di motivazione in ordine ai criteri di quantificazione dell'ammontare del danno biologico operata dal Tribunale;
In via subordinata
2. accertare e dichiarare che l'ammontare del complessivo danno non pa- trimoniale riportato dalla Sig.ra è pari ad Controparte_1
€. 61.999,50 ovvero all'importo ancora inferiore che la Corte d'Appello dovesse eventualmente pervenire a quantificare in esito all'accoglimento dei motivi di Appello,
3. accertare e dichiarare che sull'importo del complessivo danno non pa- trimoniale come quantificato in esito all'accoglimento del gravame non sono dovuti gli interessi compensativi per il danno da ritardo calcolati secondo il criterio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. ma solo gli inte- ressi al tasso legale ordinario;
4. accertare e dichiarare che il risarcimento del danno morale riportato dal- la Sig.ra è ricompreso nell'ammontare del Controparte_1
danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale e che pertanto non è do-
pagina 2 di 21 vuta l'ulteriore somma di €. 10.000,00 a tale titolo ulteriormente e sepa- ratamente riconosciuta;
5. accertare e dichiarare che sul rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra per la redazione della CTP non è dovuto il Controparte_1
danno da ritardato adempimento e che non sono maturati interessi com- pensativi;
6. condannare la Sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appel- Controparte_1
lo adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta: quanto all'appello principale
-Nel merito
-rigettare integralmente l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
quanto all'appello incidentale
- Nel merito
-riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce al capo n°1 la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1
in modo inadeguato e incongruo per tutto quanto esposto in nar-
[...]
rativa e di conseguenza
-condannare l'appellante al pagamento dei maggiori importi, come specificati e dettagliati nella parte narrativa dell'appello incidentale, o di quelle maggiori o minori somme che verranno liquidate dai Giudici della Corte di Appello, ri- spetto a quanto liquidato nella impugnata sentenza;
pagina 3 di 21 -riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce al capo n°4 la compensazione per un terzo delle spese del giudizio di primo grado per quanto esposto nell'atto di appello incidentale e di conseguenza
-condannare l'appellante al pagamento delle spese legali di primo grado per intero senza alcuna compensazione. Con vittoria delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimb. forfett., IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribu- Controparte_1
nale di Cagliari (proc. n. 899/2015 R.G.), l' Controparte_2
lamentando i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da
[...]
un intervento chirurgico di isterectomia radicale tipo B1 con linfoadenectomia pelvica, eseguito il 22 dicembre 2010 presso l'Ospedale Oncologico A. Busin- co di Cagliari.
L'attrice lamentò di aver subito, a seguito dell'intervento, una lesione del nervo femorale sinistro, con conseguente deficit sensitivo-motorio permanente all'arto inferiore sinistro, che la costrinse all'uso prolungato di stampelle, non- ché una sindrome depressiva maggiore.
L'attrice dedusse, altresì, la violazione del diritto all'autodeterminazione, in quanto l'intervento chirurgico era stato eseguito in assenza di una valida acqui- sizione del consenso informato, circostanza che le aveva impedito di valutare consapevolmente l'opportunità di sottoporsi alla procedura, con conseguente lesione autonoma del diritto all'autodeterminazione, distinta dal danno alla sa- lute, con e pregiudizio diretto alla libertà personale e alla dignità.
La convenuta resistette, negando qualsiasi profilo di responsabilità profes-
pagina 4 di 21 sionale in capo ai sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico.
Quanto al profilo relativo alla dedotta violazione del consenso informato, la
Parte sostenne che la paziente era stata adeguatamente informata in ordine ai rischi e ai benefici connessi all'intervento chirurgico, inclusi quelli di natura neurologica, come risultava dal modulo di consenso informato sottoscritto dalla stessa e regolarmente inserito nella cartella clinica.
La causa venne istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata a uno specialista in medicina lega- le e a uno specialista in ginecologia e ostetricia.
I consulenti accertarono che la aveva riportato una lesione parzia- CP_1
le assonotmesica del nervo femorale sinistro, di natura iatrogena, con conse- guenti deficit funzionali permanenti, e valutarono il danno biologico permanen- te nella misura del 18%, con un periodo di invalidità temporanea pari a 50 giorni al 50% e 70 giorni al 25%.
Con successiva ordinanza del 19 ottobre 2022, il Tribunale dispose un'integrazione della consulenza per rivalutare il danno biologico anche sotto il profilo della malattia psichica. Con la relazione integrativa, i consulenti ribadi- rono l'assenza di elementi medico-legali sufficienti a stabilire un nesso causale diretto tra la sindrome depressiva maggiore lamentata dalla paziente e la lesio- ne neurologica, con esclusione della riconducibilità del danno psichico all'evento lesivo.
Con la sentenza n. 720, depositata il 6 marzo 2024, il Tribunale di Cagliari accertò la responsabilità della –nei Parte_1
cui confronti la causa era stata, medio tempore, riassunta a seguito pagina 5 di 21 Part dell'estinzione della per i danni subiti da CP_2 Controparte_3
[...
in conseguenza dell'intervento chirurgico, avendo ritenuto provato –sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio– che la lesione del nervo fe- morale sinistro fosse di natura iatrogena e derivasse da errori tecnici nell'esecuzione della procedura, con particolare riferimento all'imperito utiliz- zo dei divaricatori.
Il giudice quantificò il danno biologico permanente nella misura del 18%, con invalidità temporanea pari a 50 giorni nella misura del 50% e 70 giorni al
25%, ed escluse il danno biologico psichico per carenza di nesso causale, ma riconobbe un danno morale autonomo, liquidato in euro 10.000,00, con ricono- scimento del risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi euro
75.355,28.
Riconobbe, inoltre, il danno da ritardo, applicando il tasso maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., per un importo di euro 56.351,01.
Il primo giudice respinse la domanda relativa al danno da mancato consenso informato, sul rilievo che non fosse stato provato che, ove correttamente in- formata, la paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Quanto al danno patrimoniale, il giudice riconobbe l'importo di euro
4.950,21, comprensivo di danni da ritardo, per le spese sostenute per il consu- lente tecnico di parte.
Le spese di lite furono compensate nella misura di un terzo, con attribuzione della parte residua a carico della convenuta.
*
2. Avverso la sentenza di primo grado, la Parte_3
pagina 6 di 21 Parte quidatoria della ha proposto appello per la riforma parziale della decisio- ne, deducendo plurimi vizi di legittimità e di merito.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribu- nale nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione del danno biologico in eu- ro 75.355,28, ritenuta eccessiva e priva di adeguata motivazione.
In particolare, l'appellante ha lamentato la mancata illustrazione del percor- so logico-giuridico seguito per la quantificazione del danno e la mancata preci- sazione se in tale importo fossero compresi anche incrementi per danno morale o per personalizzazione.
La Gestione liquidatoria ha contestato, inoltre, il riconoscimento (eventuale) della personalizzazione del danno, data l'assenza di allegazioni specifiche e di riscontri probatori idonei a giustificare una siffatta maggiorazione, in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui la per- sonalizzazione del danno deve essere motivata in modo puntuale e non può trovare applicazione automatica.
2.2 Con un secondo motivo è stata contestata la duplicazione del ricono- scimento del danno morale operata dal Tribunale, che lo aveva dapprima inclu- so nella liquidazione del danno biologico mediante un incremento del 34% per sofferenza soggettiva (tenuto conto dell'elevato ammontare del danno non pa- trimoniale riconosciuto), e successivamente aveva attribuito ulteriori euro
10.000,00 a titolo di danno morale autonomo.
Tale duplicazione -ad avviso dell'appellante- è inammissibile in quanto le tabelle milanesi prevedono che il danno morale sia compreso nella voce di danno non patrimoniale, attraverso il cosiddetto punto pesante, che rappresenta pagina 7 di 21 la somma del danno biologico e della sofferenza psichica.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha eccepito l'erronea applicazione da parte del Tribunale del tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. per il calcolo degli interessi compensativi, criterio inapplicabile alle obbligazioni ri- sarcitorie, che costituiscono debiti di valore.
2.4 Con un quarto motivo è stata contestata la qualificazione, da parte del
Tribunale, delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte come voce di danno patrimoniale risarcibile, con conseguente riconoscimento di interessi compensativi calcolati secondo il criterio previsto dall'art. 1284, quarto, c.c.
Le spese relative al compenso del consulente tecnico di parte –ha argomen- tato la Gestione liquidatoria- non costituiscono danno patrimoniale da risarcire, bensì spese processuali da rimborsare alla parte vittoriosa.
L'appellante in via principale ha chiesto, dunque, la declaratoria di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione;
in via subordinata, la ridu- zione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, l'esclusione del danno morale autonomo, la disapplicazione del tasso maggiorato per il danno da ritardo e la corretta qualificazione delle spese di consulenza tecnica di parte come spese giudiziali.
*
3. ha chiesto il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
ha proposto appello incidentale relativamente a) al mancato riconoscimento del danno biologico psichico, nonostante la documentata sindrome ansioso- depressiva direttamente riconducibile alla lesione neurologica subita;
b) al ri- getto della domanda risarcitoria per mancato consenso informato, sostenendo la pagina 8 di 21 lesione del diritto all'autodeterminazione e c) alla compensazione parziale del- le spese di lite, evidenziando la mancata adesione della controparte alla propo- sta conciliativa del giudice e l'assenza di collaborazione nella fase preconten- ziosa.
L'appellata ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con l'incremento della percentuale di invalidità permanente dal 18% al 24%, la li- quidazione di euro 30.000,00 a titolo di danno da mancato consenso informato e la condanna dell'appellante principale al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado, senza compensazione.
***
4. I primi due motivi dell'appello principale, che devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla parte attrice, sono fondati e meritano acco- glimento.
4.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale, analitico e coerente la deter- minazione del risarcimento del danno, illustrando il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla liquidazione. Tale obbligo comporta l'indicazione esplicita delle fonti normative o tabellari adottate (come, ad esempio, le tabelle del Tribunale di Milano), delle modalità di applicazione dei parametri risarcito- ri e, ove ricorrano, delle circostanze di fatto che giustifichino eventuali perso- nalizzazioni o incrementi.
La personalizzazione del danno, in particolare, non può essere riconosciuta in via automatica, ma deve essere sorretta da una motivazione specifica, fonda-
pagina 9 di 21 ta su elementi concreti e peculiari del caso, tali da superare le conseguenze or- dinarie del danno biologico. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'assenza di una motivazione adeguata su tali aspetti impedisce il controllo sul- la correttezza e congruità della liquidazione (cfr. Cass. 21 settembre 2017, n.
21939 e 13 agosto 2015, n. 16788).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado si è limitata a richiamare ge- nericamente le tabelle di Milano, senza chiarire il valore a punto applicato, sal- vo specificare la necessità di una sua rivalutazione alla data della decisione, e senza sviluppare i calcoli (o almeno indicare le formule o i criteri) che hanno portato alla determinazione del danno;
ancora il primo giudice non ha indicato se siano stati applicati incrementi per sofferenza soggettiva o per personalizza- zione.
La motivazione risulta pertanto generica e insufficiente e non consente di comprendere il criterio seguito nella determinazione del quantum. Tale carenza impone l'annullamento della decisione sul punto.
4.2 Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha riconosciuto alla parte attri- ce, da un lato, euro 75.355,28 a titolo di danno non patrimoniale, determinato sulla base delle citate tabelle, e dall'altro, un ulteriore importo di euro
10.000,00 a titolo di danno morale autonomo.
La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettua- ta secondo le tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi con- templano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, al-
pagina 10 di 21 trimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
Il danno morale, dunque deve essere liquidato anche attraverso l'applicazione del cosiddetto punto pesante, previsto dalle tabelle, che già in- corpora la componente di sofferenza soggettiva all'interno del danno non pa- trimoniale (cfr. Cass, 17 febbraio 2023, n. 5119).
In assenza di una motivazione specifica che giustifichi un ulteriore ricono- scimento autonomo del danno morale, distinto da quello già incluso nella liqui- dazione tabellare, la decisione del Tribunale risulta viziata per la duplicazione della medesima voce risarcitoria, con conseguente erronea attribuzione di somme eccedenti rispetto a quanto dovuto.
5. L'esame degli ulteriori motivi dell'appello principale e la determinazione delle somme spettanti alla devono essere preceduti dalla verifica del- CP_1
la fondatezza dei motivi di appello incidentale, in quanto tesi all'accertamento del danno patito e alla determinazione della sua misura.
5.1 Il primo motivo dell'appello incidentale non può trovare accoglimento.
L'appellante incidentale ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del danno biologico di na- tura psichiatrica, sostenendo che la sindrome depressiva maggiore diagnostica- ta alla paziente sarebbe eziologicamente riconducibile alla lesione nervosa oc- corsa in occasione dell'intervento chirurgico del 22 dicembre 2010.
La doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi come la parte appellante non abbia fornito prova idonea a dimostrare che la lesione del nervo femorale sinistro abbia de- terminato l'insorgere di una patologia psichica.
pagina 11 di 21 Neanche sul piano delle allegazioni, la ha adempiuto il proprio CP_1
onere, atteso che non ha indicato i sintomi dai quali trarre il riscontro della condizione clinica lamentata.
La consulenza tecnica d'ufficio, pur presentando taluni passaggi che avreb- bero richiesto una maggiore chiarezza espositiva e un più rigoroso percorso lo- gico, ha escluso in modo netto e motivato l'esistenza di una correlazione causa- le diretta e documentata tra i due eventi.
In particolare, i consulenti hanno evidenziato –con un'affermazione che non
è stata in alcun modo contrastata dal perito di parte nel corso delle operazioni peritali né contestata successivamente al deposito della relazione- come la do- cumentazione medica in atti non consentisse di stabilire se la sindrome depres- siva sia conseguenza degli esiti dell'intervento chirurgico ovvero della pregres- sa patologia oncologica oppure ancora di un disturbo psichico insorto autono- mamente, non reattivo.
Tale valutazione, fondata su criteri medico-legali, è stata ribadita dai consu- lenti anche nella relazione integrativa, nella quale si è affermata l'assenza di elementi clinici univoci idonei a fondare una diagnosi di danno psichico endo- reattivo alla lesione neurologica.
Va peraltro rilevata una parziale contraddittorietà interna alla consulenza, at- teso che, pur negando la riconducibilità della sindrome depressiva alla lesione nervosa, i tecnici hanno indicato come il danno psichico sarebbe stato comun- que parzialmente incluso nella stima del danno biologico permanente, quantifi- cato nella misura del 18%.
Tale affermazione, tuttavia, non è accompagnata da alcuna specificazione pagina 12 di 21 metodologica né da una quantificazione autonoma della componente psichica e risulta pertanto priva di efficacia probatoria, risolvendosi in una formula ambi- gua e non verificabile.
Pur in presenza di questa contraddizione, elemento risolutivo rimane l'assenza di prova di un qualsivoglia nesso causale, che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento del danno biologico.
La parte appellante, del resto, non ha prodotto, neanche in questa sede di gravame, una perizia medico-legale alternativa che, sulla base di elementi cli- nici specifici e circostanziati, possa dimostrare che la sindrome depressiva sia insorta in conseguenza diretta della lesione neurologica.
In difetto di prova concreta e specifica, non può essere riconosciuto alcun incremento del danno biologico permanente e, dunque, non può essere accolta la richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso il danno bio- logico da.
5.2 Il secondo motivo di appello incidentale è infondato e non merita acco- glimento.
Il Tribunale ha correttamente illustrato come l'appellata non avesse neanche allegato (e comunque provato, neppure in via presuntiva), che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stata informata del rischio specifico di lesione neurologi- ca.
In assenza di tale allegazione e prova, non può ritenersi sussistente un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione, dovendosi ritenere che, anche se adeguatamente informata, la paziente avrebbe comunque affrontato l'intervento, trattandosi di una procedura indiscutibilmente indicata come il pagina 13 di 21 miglior trattamento per la patologia oncologica da cui era affetta.
Non risulta che la avesse mai dedotto circostanze concrete dalle CP_1
quali desumere una volontà alternativa, qualora fosse stata compiutamente in- formata dei rischi dell'intervento.
Non conducono a diverse conseguenze gli insegnamenti di legittimità diffu- samente richiamati dalla appellante.
La violazione dell'obbligo informativo non è di per sé sufficiente a fon- dare una pretesa risarcitoria, non essendo configurabile un danno in re ipsa. È necessario che il paziente alleghi e dimostri, con elementi concreti, che avrebbe esercitato un dissenso consapevole e che tale scelta avrebbe evitato l'evento le- sivo.
La S.C., ancora recentemente, ha ribadito che se ricorrono a) il consenso presunto (ossia se possa presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla sa- lute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conse- guente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (ord. 12 febbraio 2025, n. 3582).
Nella fattispecie, per quanto osservato, deve ritenersi –in difetto di diversa allegazione- che la avrebbe comunque prestato il consenso CP_1
all'intervento di isterectomia, anche ove avesse avuto contezza del rischio di lesione femorale e, pertanto, è risarcibile il solo danno alla salute, nella sua du- plice componente relazionale e morale, già risarcito dal primo giudice.
pagina 14 di 21
6. Rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale, può procedersi, alla luce dell'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, alla deter- minazione del risarcimento del danno spettante alla . CP_1
A tanto occorre provvedere sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione, giacché l'utilizzo di tabelle non aggiornate comporterebbe una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., con conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra i danneggiati
(Cass., 13 dicembre 2016, n. 25485).
Nel caso di specie, tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la defi- nizione del presente giudizio d'appello, sono intervenute le tabelle 2024 elabo- rate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, che hanno aggiornato il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (45 anni)
e della stima del danno biologico, permanente e temporaneo, operata dai CTU
(18% con una ITP di gg. 50 al 50% e di gg. 70 al 25%) l'ammontare dell'intero danno non patrimoniale incrementato della dovuta maggiorazione percentuale
(+34%) per la sofferenza soggettiva (danno morale), applicando il sistema a punti (euro 3.570,28) previsto dalle tabelle vigenti ammonta al complessivo importo di euro 67.170,00 (di cui euro 50.127,00 per il solo danno biologico) e non spetta, per quanto sopra argomentato (par. 4.2), l'importo di euro
10.000,00 a titolo di (ulteriore) danno morale.
Non spetta alcunché a titolo di personalizzazione del danno, in quanto, per consolidato insegnamento di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da pagina 15 di 21 lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazio- ne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumen- to (Css., ord. 6 marzo 2025, n. 5984).
Nella fattispecie, la non ha allegato alcuna conseguenza anomala CP_1
rispetto al decorso ordinario dei pregiudizi patiti da altri soggetto della sua età colpiti dalla lesione subita a seguito dell'intervento, sicché nulla può esserle ri- conosciuto a questo titolo.
7. Il terzo motivo dell'appello principale è fondato e deve trovare accogli- mento alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.
Il primo giudice ha riconosciuto il danno da ritardo nella misura legale or- dinaria dal momento del danno alla data di instaurazione del presente giudi- zio, mentre per il periodo successivo e sino al pagamento sono dovuti gli inte- ressi nella maggior misura individuata dall'art. 1284, comma IV, c.c., in base all'insegnamento di legittimità per cui la disposizione in questione è stata in- trodotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili e tale scopo prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre (Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61).
A tale proposito occorre osservare come la giurisprudenza successiva abbia pagina 16 di 21 sviluppato l'approfondimento sulla tematica, spiegando che, atteso lo scopo es- senzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso del meccanismo in- trodotto dall'innovazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. (incentivare il sog- getto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa), l'applicazione della previsione risulti condizionata dalla presenza o meno (non tanto di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere li- quido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudi- zio
In presenza di un siffatto elemento il debitore (rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale) non solo può operare la necessaria valutazione economi- ca sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Ove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di li- quidità –come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria– e neces- sitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ra- tio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di rifles-
pagina 17 di 21 so, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame– per di più disincentivando soluzioni transattive.
La S.C. ha, dunque, concluso come il carattere liquido o comunque agevol- mente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e come, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (ord. 22 ottobre 2025, n. 28036).
La doglianza della Gestione liquidatoria è, dunque, fondata, non potendo trovare applicazione i cc.dd. super-interessi dell'art. 1284 c.c. per il periodo successivo all'introduzione del giudizio.
Il risarcimento del danno da ritardo, pertanto, deve essere liquidato –in con- formità alla domanda formulata dall'appellante principale- nella misura degli interessi legali ordinari applicati al capitale liquidato via via rivalutato.
Conseguentemente, devalutato in euro 51.948,96 alla data del 22 dicembre
2010 il danno liquidato alla data odierna in euro 67.170,00, gli interessi al tasso legale ordinario ammontano a euro 10.257,28.
8. Il quarto motivo dell'appello principale è anche esso fondato.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte non costituiscono dan- no patrimoniale, bensì spese processuali. Esse rientrano tra gli oneri sostenuti dalla parte per l'esercizio del diritto di difesa e, in quanto tali, devono essere valutate nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, al pari degli onorari legali (per una recente applicazione, cfr. Cass., ord. 15 ottobre 2024, n.
pagina 18 di 21 26729).
La qualificazione operata dal Tribunale risulta pertanto erronea, poiché at- tribuisce natura risarcitoria a un esborso che, per costante giurisprudenza, deve essere oggetto di rimborso e non di risarcimento.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto, con esclusione della qualificazione del compenso del CTP come danno patrimoniale e della relativa applicazione degli interessi compensativi.
9. Il terzo motivo dell'appello incidentale deve ritenersi assorbito, in quan- to l'accoglimento dei quattro motivi dell'appello principale impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
10. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e, in particolare, della so- lo parziale fondatezza delle domande attrici, dell'integrale accoglimento dell'appello proposto dalla Gestione liquidatoria e del rigetto dell'appello inci- dentale, deve ritenersi che ricorrano i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, con condanna dell'ente al pagamento della residua fra- zione.
Sullo scaglione determinato dal decisum (euro 52.001-260.000,00), i com- pensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi del giudizio e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di primo grado e al valore medio per la fase studio e ai minimi per le fasi introduttiva e di decisione del presente grado.
Le spese di c.t.u. nei rapporti interni devono essere ripartite secondo il crite- rio indicato di compensazione di un terzo e due terzi a carico dell'ente.
Per quanto osservato sopra (par. 8) le spese liquidate a favore della CP_3
pagina 19 di 21 no devono comprendere anche il rimborso delle spese del perito di parte.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione:
1) accoglie l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza Controparte_4
n. 720/2024 del Tribunale di Cagliari;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
[... ;
3) condanna la Gestione Liquidatoria al pagamento di euro 67.170,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nonché al paga- mento di euro 10.257,28 a titolo di danno da ritardo, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza;
4) dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna la
Gestione Liquidatoria alla rifusione della restante parte che liquida in i. euro 7.985,00 per compensi, euro 2.460,00 per spese esenti (di cui euro 1.627,00 per la quota parte delle spese del consulente di parte ed euro 833,00 per contributo unificato, marca e notifica), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione fino ai due terzi,
pagina 20 di 21 eventualmente anticipati, delle spese di c.t.u. per il giudizio di primo grado;
ii. euro 4.323,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unifi- cato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 6 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. Parte_1
), con sede a Sassari ed elettivamente domiciliata a Selargius, P.IVA_1
presso l'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
(c.f. ), elet- Controparte_1 C.F._1
tivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Filvia Forteleoni che, unitamente all'avv. Mauro Intagliata, la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata pagina 1 di 21 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Parte Nell'interesse della Gestione regionale sanitaria liquidatoria della voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in ac- coglimento dei motivi del presente gravame, in parziale riforma della sentenza n. 720/2024:
In via principale
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 720/2024 per difetto as- soluto di motivazione in ordine ai criteri di quantificazione dell'ammontare del danno biologico operata dal Tribunale;
In via subordinata
2. accertare e dichiarare che l'ammontare del complessivo danno non pa- trimoniale riportato dalla Sig.ra è pari ad Controparte_1
€. 61.999,50 ovvero all'importo ancora inferiore che la Corte d'Appello dovesse eventualmente pervenire a quantificare in esito all'accoglimento dei motivi di Appello,
3. accertare e dichiarare che sull'importo del complessivo danno non pa- trimoniale come quantificato in esito all'accoglimento del gravame non sono dovuti gli interessi compensativi per il danno da ritardo calcolati secondo il criterio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. ma solo gli inte- ressi al tasso legale ordinario;
4. accertare e dichiarare che il risarcimento del danno morale riportato dal- la Sig.ra è ricompreso nell'ammontare del Controparte_1
danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale e che pertanto non è do-
pagina 2 di 21 vuta l'ulteriore somma di €. 10.000,00 a tale titolo ulteriormente e sepa- ratamente riconosciuta;
5. accertare e dichiarare che sul rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra per la redazione della CTP non è dovuto il Controparte_1
danno da ritardato adempimento e che non sono maturati interessi com- pensativi;
6. condannare la Sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appel- Controparte_1
lo adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta: quanto all'appello principale
-Nel merito
-rigettare integralmente l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
quanto all'appello incidentale
- Nel merito
-riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce al capo n°1 la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1
in modo inadeguato e incongruo per tutto quanto esposto in nar-
[...]
rativa e di conseguenza
-condannare l'appellante al pagamento dei maggiori importi, come specificati e dettagliati nella parte narrativa dell'appello incidentale, o di quelle maggiori o minori somme che verranno liquidate dai Giudici della Corte di Appello, ri- spetto a quanto liquidato nella impugnata sentenza;
pagina 3 di 21 -riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce al capo n°4 la compensazione per un terzo delle spese del giudizio di primo grado per quanto esposto nell'atto di appello incidentale e di conseguenza
-condannare l'appellante al pagamento delle spese legali di primo grado per intero senza alcuna compensazione. Con vittoria delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimb. forfett., IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribu- Controparte_1
nale di Cagliari (proc. n. 899/2015 R.G.), l' Controparte_2
lamentando i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da
[...]
un intervento chirurgico di isterectomia radicale tipo B1 con linfoadenectomia pelvica, eseguito il 22 dicembre 2010 presso l'Ospedale Oncologico A. Busin- co di Cagliari.
L'attrice lamentò di aver subito, a seguito dell'intervento, una lesione del nervo femorale sinistro, con conseguente deficit sensitivo-motorio permanente all'arto inferiore sinistro, che la costrinse all'uso prolungato di stampelle, non- ché una sindrome depressiva maggiore.
L'attrice dedusse, altresì, la violazione del diritto all'autodeterminazione, in quanto l'intervento chirurgico era stato eseguito in assenza di una valida acqui- sizione del consenso informato, circostanza che le aveva impedito di valutare consapevolmente l'opportunità di sottoporsi alla procedura, con conseguente lesione autonoma del diritto all'autodeterminazione, distinta dal danno alla sa- lute, con e pregiudizio diretto alla libertà personale e alla dignità.
La convenuta resistette, negando qualsiasi profilo di responsabilità profes-
pagina 4 di 21 sionale in capo ai sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico.
Quanto al profilo relativo alla dedotta violazione del consenso informato, la
Parte sostenne che la paziente era stata adeguatamente informata in ordine ai rischi e ai benefici connessi all'intervento chirurgico, inclusi quelli di natura neurologica, come risultava dal modulo di consenso informato sottoscritto dalla stessa e regolarmente inserito nella cartella clinica.
La causa venne istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata a uno specialista in medicina lega- le e a uno specialista in ginecologia e ostetricia.
I consulenti accertarono che la aveva riportato una lesione parzia- CP_1
le assonotmesica del nervo femorale sinistro, di natura iatrogena, con conse- guenti deficit funzionali permanenti, e valutarono il danno biologico permanen- te nella misura del 18%, con un periodo di invalidità temporanea pari a 50 giorni al 50% e 70 giorni al 25%.
Con successiva ordinanza del 19 ottobre 2022, il Tribunale dispose un'integrazione della consulenza per rivalutare il danno biologico anche sotto il profilo della malattia psichica. Con la relazione integrativa, i consulenti ribadi- rono l'assenza di elementi medico-legali sufficienti a stabilire un nesso causale diretto tra la sindrome depressiva maggiore lamentata dalla paziente e la lesio- ne neurologica, con esclusione della riconducibilità del danno psichico all'evento lesivo.
Con la sentenza n. 720, depositata il 6 marzo 2024, il Tribunale di Cagliari accertò la responsabilità della –nei Parte_1
cui confronti la causa era stata, medio tempore, riassunta a seguito pagina 5 di 21 Part dell'estinzione della per i danni subiti da CP_2 Controparte_3
[...
in conseguenza dell'intervento chirurgico, avendo ritenuto provato –sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio– che la lesione del nervo fe- morale sinistro fosse di natura iatrogena e derivasse da errori tecnici nell'esecuzione della procedura, con particolare riferimento all'imperito utiliz- zo dei divaricatori.
Il giudice quantificò il danno biologico permanente nella misura del 18%, con invalidità temporanea pari a 50 giorni nella misura del 50% e 70 giorni al
25%, ed escluse il danno biologico psichico per carenza di nesso causale, ma riconobbe un danno morale autonomo, liquidato in euro 10.000,00, con ricono- scimento del risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi euro
75.355,28.
Riconobbe, inoltre, il danno da ritardo, applicando il tasso maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., per un importo di euro 56.351,01.
Il primo giudice respinse la domanda relativa al danno da mancato consenso informato, sul rilievo che non fosse stato provato che, ove correttamente in- formata, la paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Quanto al danno patrimoniale, il giudice riconobbe l'importo di euro
4.950,21, comprensivo di danni da ritardo, per le spese sostenute per il consu- lente tecnico di parte.
Le spese di lite furono compensate nella misura di un terzo, con attribuzione della parte residua a carico della convenuta.
*
2. Avverso la sentenza di primo grado, la Parte_3
pagina 6 di 21 Parte quidatoria della ha proposto appello per la riforma parziale della decisio- ne, deducendo plurimi vizi di legittimità e di merito.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribu- nale nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione del danno biologico in eu- ro 75.355,28, ritenuta eccessiva e priva di adeguata motivazione.
In particolare, l'appellante ha lamentato la mancata illustrazione del percor- so logico-giuridico seguito per la quantificazione del danno e la mancata preci- sazione se in tale importo fossero compresi anche incrementi per danno morale o per personalizzazione.
La Gestione liquidatoria ha contestato, inoltre, il riconoscimento (eventuale) della personalizzazione del danno, data l'assenza di allegazioni specifiche e di riscontri probatori idonei a giustificare una siffatta maggiorazione, in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui la per- sonalizzazione del danno deve essere motivata in modo puntuale e non può trovare applicazione automatica.
2.2 Con un secondo motivo è stata contestata la duplicazione del ricono- scimento del danno morale operata dal Tribunale, che lo aveva dapprima inclu- so nella liquidazione del danno biologico mediante un incremento del 34% per sofferenza soggettiva (tenuto conto dell'elevato ammontare del danno non pa- trimoniale riconosciuto), e successivamente aveva attribuito ulteriori euro
10.000,00 a titolo di danno morale autonomo.
Tale duplicazione -ad avviso dell'appellante- è inammissibile in quanto le tabelle milanesi prevedono che il danno morale sia compreso nella voce di danno non patrimoniale, attraverso il cosiddetto punto pesante, che rappresenta pagina 7 di 21 la somma del danno biologico e della sofferenza psichica.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha eccepito l'erronea applicazione da parte del Tribunale del tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. per il calcolo degli interessi compensativi, criterio inapplicabile alle obbligazioni ri- sarcitorie, che costituiscono debiti di valore.
2.4 Con un quarto motivo è stata contestata la qualificazione, da parte del
Tribunale, delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte come voce di danno patrimoniale risarcibile, con conseguente riconoscimento di interessi compensativi calcolati secondo il criterio previsto dall'art. 1284, quarto, c.c.
Le spese relative al compenso del consulente tecnico di parte –ha argomen- tato la Gestione liquidatoria- non costituiscono danno patrimoniale da risarcire, bensì spese processuali da rimborsare alla parte vittoriosa.
L'appellante in via principale ha chiesto, dunque, la declaratoria di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione;
in via subordinata, la ridu- zione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, l'esclusione del danno morale autonomo, la disapplicazione del tasso maggiorato per il danno da ritardo e la corretta qualificazione delle spese di consulenza tecnica di parte come spese giudiziali.
*
3. ha chiesto il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
ha proposto appello incidentale relativamente a) al mancato riconoscimento del danno biologico psichico, nonostante la documentata sindrome ansioso- depressiva direttamente riconducibile alla lesione neurologica subita;
b) al ri- getto della domanda risarcitoria per mancato consenso informato, sostenendo la pagina 8 di 21 lesione del diritto all'autodeterminazione e c) alla compensazione parziale del- le spese di lite, evidenziando la mancata adesione della controparte alla propo- sta conciliativa del giudice e l'assenza di collaborazione nella fase preconten- ziosa.
L'appellata ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza, con l'incremento della percentuale di invalidità permanente dal 18% al 24%, la li- quidazione di euro 30.000,00 a titolo di danno da mancato consenso informato e la condanna dell'appellante principale al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado, senza compensazione.
***
4. I primi due motivi dell'appello principale, che devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla parte attrice, sono fondati e meritano acco- glimento.
4.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale, analitico e coerente la deter- minazione del risarcimento del danno, illustrando il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla liquidazione. Tale obbligo comporta l'indicazione esplicita delle fonti normative o tabellari adottate (come, ad esempio, le tabelle del Tribunale di Milano), delle modalità di applicazione dei parametri risarcito- ri e, ove ricorrano, delle circostanze di fatto che giustifichino eventuali perso- nalizzazioni o incrementi.
La personalizzazione del danno, in particolare, non può essere riconosciuta in via automatica, ma deve essere sorretta da una motivazione specifica, fonda-
pagina 9 di 21 ta su elementi concreti e peculiari del caso, tali da superare le conseguenze or- dinarie del danno biologico. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'assenza di una motivazione adeguata su tali aspetti impedisce il controllo sul- la correttezza e congruità della liquidazione (cfr. Cass. 21 settembre 2017, n.
21939 e 13 agosto 2015, n. 16788).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado si è limitata a richiamare ge- nericamente le tabelle di Milano, senza chiarire il valore a punto applicato, sal- vo specificare la necessità di una sua rivalutazione alla data della decisione, e senza sviluppare i calcoli (o almeno indicare le formule o i criteri) che hanno portato alla determinazione del danno;
ancora il primo giudice non ha indicato se siano stati applicati incrementi per sofferenza soggettiva o per personalizza- zione.
La motivazione risulta pertanto generica e insufficiente e non consente di comprendere il criterio seguito nella determinazione del quantum. Tale carenza impone l'annullamento della decisione sul punto.
4.2 Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha riconosciuto alla parte attri- ce, da un lato, euro 75.355,28 a titolo di danno non patrimoniale, determinato sulla base delle citate tabelle, e dall'altro, un ulteriore importo di euro
10.000,00 a titolo di danno morale autonomo.
La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettua- ta secondo le tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi con- templano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, al-
pagina 10 di 21 trimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
Il danno morale, dunque deve essere liquidato anche attraverso l'applicazione del cosiddetto punto pesante, previsto dalle tabelle, che già in- corpora la componente di sofferenza soggettiva all'interno del danno non pa- trimoniale (cfr. Cass, 17 febbraio 2023, n. 5119).
In assenza di una motivazione specifica che giustifichi un ulteriore ricono- scimento autonomo del danno morale, distinto da quello già incluso nella liqui- dazione tabellare, la decisione del Tribunale risulta viziata per la duplicazione della medesima voce risarcitoria, con conseguente erronea attribuzione di somme eccedenti rispetto a quanto dovuto.
5. L'esame degli ulteriori motivi dell'appello principale e la determinazione delle somme spettanti alla devono essere preceduti dalla verifica del- CP_1
la fondatezza dei motivi di appello incidentale, in quanto tesi all'accertamento del danno patito e alla determinazione della sua misura.
5.1 Il primo motivo dell'appello incidentale non può trovare accoglimento.
L'appellante incidentale ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del danno biologico di na- tura psichiatrica, sostenendo che la sindrome depressiva maggiore diagnostica- ta alla paziente sarebbe eziologicamente riconducibile alla lesione nervosa oc- corsa in occasione dell'intervento chirurgico del 22 dicembre 2010.
La doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi come la parte appellante non abbia fornito prova idonea a dimostrare che la lesione del nervo femorale sinistro abbia de- terminato l'insorgere di una patologia psichica.
pagina 11 di 21 Neanche sul piano delle allegazioni, la ha adempiuto il proprio CP_1
onere, atteso che non ha indicato i sintomi dai quali trarre il riscontro della condizione clinica lamentata.
La consulenza tecnica d'ufficio, pur presentando taluni passaggi che avreb- bero richiesto una maggiore chiarezza espositiva e un più rigoroso percorso lo- gico, ha escluso in modo netto e motivato l'esistenza di una correlazione causa- le diretta e documentata tra i due eventi.
In particolare, i consulenti hanno evidenziato –con un'affermazione che non
è stata in alcun modo contrastata dal perito di parte nel corso delle operazioni peritali né contestata successivamente al deposito della relazione- come la do- cumentazione medica in atti non consentisse di stabilire se la sindrome depres- siva sia conseguenza degli esiti dell'intervento chirurgico ovvero della pregres- sa patologia oncologica oppure ancora di un disturbo psichico insorto autono- mamente, non reattivo.
Tale valutazione, fondata su criteri medico-legali, è stata ribadita dai consu- lenti anche nella relazione integrativa, nella quale si è affermata l'assenza di elementi clinici univoci idonei a fondare una diagnosi di danno psichico endo- reattivo alla lesione neurologica.
Va peraltro rilevata una parziale contraddittorietà interna alla consulenza, at- teso che, pur negando la riconducibilità della sindrome depressiva alla lesione nervosa, i tecnici hanno indicato come il danno psichico sarebbe stato comun- que parzialmente incluso nella stima del danno biologico permanente, quantifi- cato nella misura del 18%.
Tale affermazione, tuttavia, non è accompagnata da alcuna specificazione pagina 12 di 21 metodologica né da una quantificazione autonoma della componente psichica e risulta pertanto priva di efficacia probatoria, risolvendosi in una formula ambi- gua e non verificabile.
Pur in presenza di questa contraddizione, elemento risolutivo rimane l'assenza di prova di un qualsivoglia nesso causale, che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento del danno biologico.
La parte appellante, del resto, non ha prodotto, neanche in questa sede di gravame, una perizia medico-legale alternativa che, sulla base di elementi cli- nici specifici e circostanziati, possa dimostrare che la sindrome depressiva sia insorta in conseguenza diretta della lesione neurologica.
In difetto di prova concreta e specifica, non può essere riconosciuto alcun incremento del danno biologico permanente e, dunque, non può essere accolta la richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso il danno bio- logico da.
5.2 Il secondo motivo di appello incidentale è infondato e non merita acco- glimento.
Il Tribunale ha correttamente illustrato come l'appellata non avesse neanche allegato (e comunque provato, neppure in via presuntiva), che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stata informata del rischio specifico di lesione neurologi- ca.
In assenza di tale allegazione e prova, non può ritenersi sussistente un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione, dovendosi ritenere che, anche se adeguatamente informata, la paziente avrebbe comunque affrontato l'intervento, trattandosi di una procedura indiscutibilmente indicata come il pagina 13 di 21 miglior trattamento per la patologia oncologica da cui era affetta.
Non risulta che la avesse mai dedotto circostanze concrete dalle CP_1
quali desumere una volontà alternativa, qualora fosse stata compiutamente in- formata dei rischi dell'intervento.
Non conducono a diverse conseguenze gli insegnamenti di legittimità diffu- samente richiamati dalla appellante.
La violazione dell'obbligo informativo non è di per sé sufficiente a fon- dare una pretesa risarcitoria, non essendo configurabile un danno in re ipsa. È necessario che il paziente alleghi e dimostri, con elementi concreti, che avrebbe esercitato un dissenso consapevole e che tale scelta avrebbe evitato l'evento le- sivo.
La S.C., ancora recentemente, ha ribadito che se ricorrono a) il consenso presunto (ossia se possa presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla sa- lute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conse- guente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (ord. 12 febbraio 2025, n. 3582).
Nella fattispecie, per quanto osservato, deve ritenersi –in difetto di diversa allegazione- che la avrebbe comunque prestato il consenso CP_1
all'intervento di isterectomia, anche ove avesse avuto contezza del rischio di lesione femorale e, pertanto, è risarcibile il solo danno alla salute, nella sua du- plice componente relazionale e morale, già risarcito dal primo giudice.
pagina 14 di 21
6. Rigettati i primi due motivi dell'appello incidentale, può procedersi, alla luce dell'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, alla deter- minazione del risarcimento del danno spettante alla . CP_1
A tanto occorre provvedere sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione, giacché l'utilizzo di tabelle non aggiornate comporterebbe una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., con conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra i danneggiati
(Cass., 13 dicembre 2016, n. 25485).
Nel caso di specie, tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la defi- nizione del presente giudizio d'appello, sono intervenute le tabelle 2024 elabo- rate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, che hanno aggiornato il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (45 anni)
e della stima del danno biologico, permanente e temporaneo, operata dai CTU
(18% con una ITP di gg. 50 al 50% e di gg. 70 al 25%) l'ammontare dell'intero danno non patrimoniale incrementato della dovuta maggiorazione percentuale
(+34%) per la sofferenza soggettiva (danno morale), applicando il sistema a punti (euro 3.570,28) previsto dalle tabelle vigenti ammonta al complessivo importo di euro 67.170,00 (di cui euro 50.127,00 per il solo danno biologico) e non spetta, per quanto sopra argomentato (par. 4.2), l'importo di euro
10.000,00 a titolo di (ulteriore) danno morale.
Non spetta alcunché a titolo di personalizzazione del danno, in quanto, per consolidato insegnamento di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da pagina 15 di 21 lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazio- ne analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumen- to (Css., ord. 6 marzo 2025, n. 5984).
Nella fattispecie, la non ha allegato alcuna conseguenza anomala CP_1
rispetto al decorso ordinario dei pregiudizi patiti da altri soggetto della sua età colpiti dalla lesione subita a seguito dell'intervento, sicché nulla può esserle ri- conosciuto a questo titolo.
7. Il terzo motivo dell'appello principale è fondato e deve trovare accogli- mento alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.
Il primo giudice ha riconosciuto il danno da ritardo nella misura legale or- dinaria dal momento del danno alla data di instaurazione del presente giudi- zio, mentre per il periodo successivo e sino al pagamento sono dovuti gli inte- ressi nella maggior misura individuata dall'art. 1284, comma IV, c.c., in base all'insegnamento di legittimità per cui la disposizione in questione è stata in- trodotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili e tale scopo prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre (Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61).
A tale proposito occorre osservare come la giurisprudenza successiva abbia pagina 16 di 21 sviluppato l'approfondimento sulla tematica, spiegando che, atteso lo scopo es- senzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso del meccanismo in- trodotto dall'innovazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. (incentivare il sog- getto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa), l'applicazione della previsione risulti condizionata dalla presenza o meno (non tanto di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere li- quido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudi- zio
In presenza di un siffatto elemento il debitore (rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale) non solo può operare la necessaria valutazione economi- ca sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Ove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di li- quidità –come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria– e neces- sitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ra- tio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di rifles-
pagina 17 di 21 so, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame– per di più disincentivando soluzioni transattive.
La S.C. ha, dunque, concluso come il carattere liquido o comunque agevol- mente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e come, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (ord. 22 ottobre 2025, n. 28036).
La doglianza della Gestione liquidatoria è, dunque, fondata, non potendo trovare applicazione i cc.dd. super-interessi dell'art. 1284 c.c. per il periodo successivo all'introduzione del giudizio.
Il risarcimento del danno da ritardo, pertanto, deve essere liquidato –in con- formità alla domanda formulata dall'appellante principale- nella misura degli interessi legali ordinari applicati al capitale liquidato via via rivalutato.
Conseguentemente, devalutato in euro 51.948,96 alla data del 22 dicembre
2010 il danno liquidato alla data odierna in euro 67.170,00, gli interessi al tasso legale ordinario ammontano a euro 10.257,28.
8. Il quarto motivo dell'appello principale è anche esso fondato.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte non costituiscono dan- no patrimoniale, bensì spese processuali. Esse rientrano tra gli oneri sostenuti dalla parte per l'esercizio del diritto di difesa e, in quanto tali, devono essere valutate nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite, al pari degli onorari legali (per una recente applicazione, cfr. Cass., ord. 15 ottobre 2024, n.
pagina 18 di 21 26729).
La qualificazione operata dal Tribunale risulta pertanto erronea, poiché at- tribuisce natura risarcitoria a un esborso che, per costante giurisprudenza, deve essere oggetto di rimborso e non di risarcimento.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto, con esclusione della qualificazione del compenso del CTP come danno patrimoniale e della relativa applicazione degli interessi compensativi.
9. Il terzo motivo dell'appello incidentale deve ritenersi assorbito, in quan- to l'accoglimento dei quattro motivi dell'appello principale impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
10. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e, in particolare, della so- lo parziale fondatezza delle domande attrici, dell'integrale accoglimento dell'appello proposto dalla Gestione liquidatoria e del rigetto dell'appello inci- dentale, deve ritenersi che ricorrano i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, con condanna dell'ente al pagamento della residua fra- zione.
Sullo scaglione determinato dal decisum (euro 52.001-260.000,00), i com- pensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi del giudizio e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di primo grado e al valore medio per la fase studio e ai minimi per le fasi introduttiva e di decisione del presente grado.
Le spese di c.t.u. nei rapporti interni devono essere ripartite secondo il crite- rio indicato di compensazione di un terzo e due terzi a carico dell'ente.
Per quanto osservato sopra (par. 8) le spese liquidate a favore della CP_3
pagina 19 di 21 no devono comprendere anche il rimborso delle spese del perito di parte.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione:
1) accoglie l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza Controparte_4
n. 720/2024 del Tribunale di Cagliari;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
[... ;
3) condanna la Gestione Liquidatoria al pagamento di euro 67.170,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nonché al paga- mento di euro 10.257,28 a titolo di danno da ritardo, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza;
4) dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna la
Gestione Liquidatoria alla rifusione della restante parte che liquida in i. euro 7.985,00 per compensi, euro 2.460,00 per spese esenti (di cui euro 1.627,00 per la quota parte delle spese del consulente di parte ed euro 833,00 per contributo unificato, marca e notifica), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e la rifusione fino ai due terzi,
pagina 20 di 21 eventualmente anticipati, delle spese di c.t.u. per il giudizio di primo grado;
ii. euro 4.323,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unifi- cato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 6 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 21 di 21