Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2025, proposto da AN FE, MI FE, IA FE, CA FE, MA GR FE, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montegallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della ordinanza n. 1075/2024 del 26 luglio 2024 RG n. 416/2022 Repert. n. 1050/2024, Corte di Appello di Ancona II° Sez. Civile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montegallo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 1075/2024 del 26 luglio 2024 della Corte di Appello di Ancona, Sez. II° Civile, con cui il Comune di Montegallo è stato condannato nei seguenti termini: “ La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FE AN, FE MI, FE IA, FE CA, e FE MA GR nei confronti del Comune di Montegallo Determina l’indennità definitiva di esproprio spettante ai ricorrenti nella somma complessiva euro 67.390,4 da cui va detratto l’importo già versato all’avente diritto, oltre ad euro 425,425 mensili dal 20.3 2017 fino alla data del deposito dell’indennità presso Cassa Depositi e Prestiti, con interessi al tasso legale sulla differenza tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata dall’ente espropriante presso la Cassa DD.PP, a far data dal 28.2.2018 fino alla corresponsione della indennità medesima. Dispone che l’importo risultante sia depositato dall’ente espropriante presso la competente Cassa Depositi e Prestiti; Condanna il Comune di Montegallo alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in 9.000,00 euro, oltre rimborso a forfettario spese genarli, in misura del 15%, ed accessori di legge, in favore dei ricorrenti. Pone le spese di CTU interamente a carico del Comune di Montegallo Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2024” .
È stato versato in atti il certificato di passaggio in giudicato (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Parte ricorrente riferisce che nonostante i numerosi solleciti il Comune di Montegallo non ha ancora adempiuto a quanto statuito nella ridetta ordinanza.
Chiede, quindi, a questo T.A.R. di voler accertare e dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di Montegallo agli obblighi imposti dalla ordinanza n. 1075/2024 del 26 luglio 2024 della la Corte di Appello di Ancona, Sez. II° Civile; di voler condannare il Comune di Montegallo in persona del legale rappresentante p.t. a prestare esecuzione ed ottemperanza agli obblighi imposti dalla citata sentenza, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della richiesta sentenza; a voler nominare, in caso di infruttuoso decorso del termine concesso, il commissario ad acta con incarico di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e di qualsiasi altra natura occorrenti all'esecuzione completa ed effettiva del giudicato di cui trattasi; con vittoria di spese per il difensore antistatario.
Il Comune intimato si è costituito per resistere con memoria depositata il 29 maggio 2025. In tale data sono stati anche depositati documenti.
Nella replica depositata il 30 maggio 2025, parte ricorrente eccepisce preliminarmente la tardività della memoria avversaria, essendo l’udienza di trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 giugno 2025, mentre la memoria del resistente è stata depositata il 29 maggio 2025.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va in primo luogo accolta l’eccezione sollevata da parte ricorrente relativa alla tardività della memoria avversaria. Per il vero, parimenti tardiva è la produzione documentale effettuata il 29 maggio 2025. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 c.3 e 87 c. 3 c.p.a. i termini per il deposito di documenti e memorie è dimezzato, quindi la memoria diretta di parte ricorrente doveva essere depositata non oltre 15 giorni dalla camera di consiglio, mentre i documenti non oltre 20 giorni da tale ridetta udienza.
Documenti e memoria depositati il 29 maggio 2025 dal resistente Comune, vanno, quindi, stralciati.
Nel merito il ricorso va accolto, per le ragioni seguenti.
In primo luogo va posto in evidenza quanto affermato da parte ricorrente nella propria memoria di replica, secondo cui, a causa di un refuso presente nelle premesse del ricorso anziché scrivere “ pagamento mediante deposito delle indennità …” si è riportato “ pagamento delle indennità ”.
Risulta, ad ogni modo, ben evidente la volontà di agire per l’ottemperanza della ordinanza in epigrafe che prevede l’onere di deposito delle somme, non il loro pagamento diretto ai ricorrenti.
Ciò premesso, occorre porre in evidenza che la Corte di appello di Ancona determinava l’indennità di occupazione di urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001 in euro 425,425 dalla data di occupazione dei suoli fino alla data di deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e prestiti.
Nell’ordinanza in epigrafe per cui è chiesta l’ottemperanza, si legge “ L’indennità di occupazione di urgenza va determinata… dalla data di occupazione di urgenza (20/03/2017) fino alla data di corresponsione della indennità medesima, da individuare nel deposito dell’importo presso la Cassa Depositi e Prestiti… (cfr Cass n. 32415/19: In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati.) ”.
Parte ricorrente riconosce che il Comune resistente ha effettuato già due depositi per un totale di euro 8.963 in data 12 aprile 2023. Afferma, condivisibilmente, tuttavia, che tale importo depositato dal Comune corrisponde all’indennità provvisoria di esproprio e non all’indennità definitiva, determinata dalla Corte di Appello nella somma di euro 67.390,4.
Va, quindi, dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di esproprio non ancora depositata pari ad euro 58.427,4 (67.390,4 - 8.963 = 58.427,4) incrementata di euro 425,425 mensili dal 20 marzo 2017 fino alla data del deposito dell’indennità definitiva presso la Cassa Depositi e Prestiti (cfr. pag. 10 ordinanza in epigrafe).
Va, altresì, dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mediante pagamento degli interessi al saggio legale, calcolati sulla somma pari a euro 58.427,4 incrementata di euro 425,425 mensili dal 20 marzo 2017 fino alla data del deposito dell’indennità definitiva presso la Cassa Depositi e Prestiti; il periodo di maturazione di tali interessi va dal 28 febbraio 2018 fino alla data del deposito della complessiva somma presso la Cassa Depositi e Prestiti (cfr. pag. 10 ordinanza in epigrafe).
Va, inoltre, dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mediante il pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 9.000, oltre rimborso forfettario di spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge, nonché mediante il rimborso delle spese di CTU.
Scaduto infruttuosamente il ridetto termine di 180 (cenmtottanta) giorni, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, quale commissario ad acta di questo Tribunale, provvederà in via sostitutiva, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso una delle ripartizioni territoriali delle Marche della Ragioneria dello Stato, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza all’ordinanza in questione.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal Commissario ad acta è stabilito in euro 1.000 (mille) a cui si aggiungono le spese documentate, che vengono poste sin da ora a carico del Comune.
In conclusione il ricorso va accolto nei termini anzidetti, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), così provvede:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara l’obbligo del Comune di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe dettagliata, secondo le modalità e nel termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona, per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso una delle ripartizioni territoriali delle Marche della Ragioneria dello Stato, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni;
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario; il Comune procederà anche al rimborso del contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO