Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18828/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18828/2020 promossa da:
Parte_1 in p.l.r.p.t., con sede in Milano alla via
[...]
Domenichino n. 5, P.IVA , ed elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Milano, al c.so Magenta n. 84 seconda, presso l'avv. Paolo Bonalume (C.F.
, l'Avv. Giovanni Gomez Paloma (C.F. C.F._1
) e l'Avv. Giuseppe Cadorna (C.F. C.F._2
) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._3 calce all'atto di citazione, pec: Email_1
Email_2 Email_3
ATTORE
contro di Controparte_1 in p.l.r.p.t., con sede in Frattamaggiore (NA) alla via Sen. CP_2
Pezzullo n. 2 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla P.IVA_2 via Diaz n. 11presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF.
), che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla P.IVA_3 comparsa di costituzione e risposta. Pec Email_4
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la citava in Parte_1 giudizio la di Controparte_1
in p.l.r.p.t. al fine di sentirla condannare al pagamento delle CP_2 somme dovute a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento dei crediti indicati nelle fatture, degli interessi anatocistici, e delle somme dovute ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. nb. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta per tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli la quale eccepiva e contestava il difetto di legittimazione attiva, l'infondatezza della domanda e della mancanza di prova, chiedendo rigettarsi la domanda così come formulata.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, a scioglimento della riserva del 02.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere rigettata per i seguenti motivi.
E' notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sez. 3, sent. n. 3373 del 12.02.2010). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha depositato in giudizio le fatture emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento del debitore, ed il Dettaglio Nota di Debito per interessi di mora. Inoltre, l'attrice depositava in giudizio contratto di cessione del credito tra la Manital S.p.A. in p.l.r.p.t., quale cedente, e la stessa in p.l.r.p.t., con atto Parte_1 stipulato per Notaio in data 03.06.2015 rep. n. 29543 e notificato Per_1 alla ceduta in data 04.06.2015.
In virtù di quanto esposto, risulta assolto soltanto parzialmente l'onere probatorio richiesto, in quanto, come noto, in caso di Enti pubblici non economici, tra i quali rientrano anche gli istituti scolastici, trova applicazione la disciplina dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam, del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione stessa.
In tema di contratto della P.A. infatti, anche se si agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, cosi come il contratto di appalto deve necessariamente rivestire la forma scritta e deve pertanto tradursi nella
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redazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione delle parti ed in particolare del titolare dell'Organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, risultando preclusa la conclusione tramite corrispondenza, poiché la pattuizione deve essere versata in atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale carenza del contratto in forma scritta, peraltro, non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. consistono in manifestazioni di volontà che non sono sostituibili con comportamenti concludenti, né, tantomeno, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa resta atto interno all'Ente, suscettibile di revoca da parte dello stesso.
Ed invero, “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01.2019 n. 130; Cass.
Civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). Peraltro, la necessità della forma scritta è ribadita per costante giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che soltanto tale forma consente di identificare in maniera puntuale l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto (ex multis: Cass. 26.10.2007 n.
22537; Cass. 23.01.2018 n. 1549; Cass. 20.06.2018 n. 17016). Né valgono a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per
i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
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l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (Cass. civ. sez. I 22/06/2018 n.
16562).
In base a quanto sopra evidenziato, essendo l'Istituto scolastico convenuto nel presente giudizio un Ente pubblico non economico, deve trovare applicazione la disciplina in materia di contratti della P.A. ed in particolare, la previsione della forma scritta ad substantiam. Da tanto deriva che, pur se prodotte in giudizio, le fatture non soddisfano il requisito della forma scritta dell'accordo, e pertanto non risultano idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attore circa l'esistenza dei crediti azionati ex art. 2697 c.c..
Va inoltre evidenziato come non risulti depositato nel presente giudizio il contratto di appalto originario stipulato tra la Manital S.p.A., società cedente, ed il debitore ceduto.
Infine per quanto attiene la richiesta formulata da parte attrice di rimessione alla Corte di Giustizia Europea “afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della
P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle Direttive comunitarie n. 2000735/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni, caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta” si evidenzia come tale richiesta di rimessione, avanzata dalla medesima attrice soltanto in sede di comparsa conclusionale, risulti tardiva e del tutto inammissibile, e, pertanto, la stessa non può trovare accoglimento.
Restano pertanto assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n p.l.r.p.t., con Parte_1 sede in Milano alla via Domenichino n. 5, P.IVA , nei confronti P.IVA_1 di di Controparte_1 in p.l.r.p.t., con sede in Frattamaggiore (NA) alla via Sen. CP_2
Pezzullo n. 2 (C.F. ) disattesa ogni altra contraria istanza ed P.IVA_2 eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da in p.l.r.p.t., nei Parte_1 confronti Controparte_3 in p.l.r.p.t., per il pagamento di
[...]
€. 6.733,25 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del convenuto dei crediti portati dalle fatture;
2) Condanna n p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della Controparte_1 di in p.l.r.p.t., che si liquidano in €.
[...] CP_2
5.077,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Napoli il 22 maggio 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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