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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329/2025 RVG, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castrovillari, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
Valentina Gemma Filardi, nel cui studio in Castrovillari, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: ), nato il [...] ad [...] CP_1 C.F._2
MA (RC), rappresentato e difeso giusta procura depositata in data 28.3.2025, dall'avv. Dorotea Tabero, nel cui studio in Palmi ha eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “... 1. emettere, ai sensi dell'art. 797 c.p.c. provvedimento con cui venga dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 24.05.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Reggio, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, Superiore
Organo Ecclesiastico Di Controllo, con cui è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario in Tropea, presso la
1 in data 04.07.2015; 2. Controparte_2 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art.63.2, lett. h), del D.P.R. n.
396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio resa dal Tribunale ecclesiastico.”.
Per il P.G.: “...parere favorevole”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11.3.2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in data 4.7.2015 in Tropea (VV), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 20, parte II serie A Uff. 1, anno 2015.
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa in data 24.05.2024, il Tribunale Ecclesiastico Regionale
Calabro ha dichiarato la nullità del vincolo a motivo di “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, can. 1095, n. 2 CJC “”;
- che la sentenza era stata munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 5.12.2024;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 24.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 9.5.2025, depositata il 19.5.2024, veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato
2 alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un
Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
La pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano. In particolare, va rammentato che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.
(Cass. n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con
l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di
3 legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n.
15142/2023) ), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'atro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Tropea (VV) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di nata a [...] il Parte_1
29/12/1987, e , nato ad [...] il [...], in CP_1 ottemperanza all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
e , con l'intervento del P.G., così provvede: Controparte_3
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 24.5.2024, pubblicata con decreto del 30.5.2024, dichiarata esecutiva con decreto del 5.12.2024, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto in Tropea (VV), in data 4.7.2015, da nata a Parte_1
Castrovillari il 29/12/1987, e , nato ad [...] il CP_1
5/6/1982, ed ivi trascritto;
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del
4 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329/2025 RVG, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castrovillari, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
Valentina Gemma Filardi, nel cui studio in Castrovillari, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: ), nato il [...] ad [...] CP_1 C.F._2
MA (RC), rappresentato e difeso giusta procura depositata in data 28.3.2025, dall'avv. Dorotea Tabero, nel cui studio in Palmi ha eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “... 1. emettere, ai sensi dell'art. 797 c.p.c. provvedimento con cui venga dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa il 24.05.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Reggio, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, Superiore
Organo Ecclesiastico Di Controllo, con cui è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario in Tropea, presso la
1 in data 04.07.2015; 2. Controparte_2 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art.63.2, lett. h), del D.P.R. n.
396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio resa dal Tribunale ecclesiastico.”.
Per il P.G.: “...parere favorevole”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11.3.2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, in data 4.7.2015 in Tropea (VV), trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 20, parte II serie A Uff. 1, anno 2015.
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa in data 24.05.2024, il Tribunale Ecclesiastico Regionale
Calabro ha dichiarato la nullità del vincolo a motivo di “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, can. 1095, n. 2 CJC “”;
- che la sentenza era stata munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 5.12.2024;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 24.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 9.5.2025, depositata il 19.5.2024, veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato
2 alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un
Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
La pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano. In particolare, va rammentato che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.
(Cass. n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con
l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di
3 legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n.
15142/2023) ), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'atro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Tropea (VV) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di nata a [...] il Parte_1
29/12/1987, e , nato ad [...] il [...], in CP_1 ottemperanza all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
e , con l'intervento del P.G., così provvede: Controparte_3
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 24.5.2024, pubblicata con decreto del 30.5.2024, dichiarata esecutiva con decreto del 5.12.2024, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto in Tropea (VV), in data 4.7.2015, da nata a Parte_1
Castrovillari il 29/12/1987, e , nato ad [...] il CP_1
5/6/1982, ed ivi trascritto;
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del
4 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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