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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4744/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Parte_1
Troianiello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 63/D, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San
Benedetto, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 30 maggio 2024 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.591,12 quale sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
In punto di fatto ha dedotto di essere stato nominato curatore fallimentare a seguito della declaratoria di apertura del fallimento della da parte del Parte_2
Tribunale di Napoli, con sentenza resa in data 28 aprile 2017, e di aver ricevuto nel novembre 2018 la notifica dell'atto di accertamento dall' – sede di Caserta per la violazione dell'art. 2, comma CP_2
1-bis, D.L. 463/1983, conv. dalla L. 638/1983 relativamente ai tre trimestri antecedenti la dichiarazione di fallimento (IV 2016, I e II 2017) e comunicata la sanzione amministrativa ex art. 16
L. 689/1981. Alla luce di tali circostanze ha quindi dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa nonché l'illegittimità della stessa per intervenuta decadenza e prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse ha concluso come in ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_2 annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Dunque, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, si osserva come l'annullamento dell'accertamento nonché dell'ordinanza ingiunzione opposta sia intervenuto in data 28.6.2024, antecedentemente alla notificazione del ricorso e comunque prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione (decorrente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 30.5.2024).
Il comportamento dell' , complessivamente valutato, induce a compensare integralmente le CP_1 spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 2.7.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4744/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Parte_1
Troianiello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 63/D, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San
Benedetto, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 30 maggio 2024 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.591,12 quale sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
In punto di fatto ha dedotto di essere stato nominato curatore fallimentare a seguito della declaratoria di apertura del fallimento della da parte del Parte_2
Tribunale di Napoli, con sentenza resa in data 28 aprile 2017, e di aver ricevuto nel novembre 2018 la notifica dell'atto di accertamento dall' – sede di Caserta per la violazione dell'art. 2, comma CP_2
1-bis, D.L. 463/1983, conv. dalla L. 638/1983 relativamente ai tre trimestri antecedenti la dichiarazione di fallimento (IV 2016, I e II 2017) e comunicata la sanzione amministrativa ex art. 16
L. 689/1981. Alla luce di tali circostanze ha quindi dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa nonché l'illegittimità della stessa per intervenuta decadenza e prescrizione.
Sulla scorta di tali premesse ha concluso come in ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_2 annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Dunque, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, si osserva come l'annullamento dell'accertamento nonché dell'ordinanza ingiunzione opposta sia intervenuto in data 28.6.2024, antecedentemente alla notificazione del ricorso e comunque prima della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione (decorrente dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 30.5.2024).
Il comportamento dell' , complessivamente valutato, induce a compensare integralmente le CP_1 spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 2.7.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine