Legge 11 luglio 1980, n. 312

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  • 1GIUDICE DI PACE DI EBOLI Rapporto organico con l’amministrazione - Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 10 giugno 2013: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Personale docente – Rapporto organico con l'amministrazione – Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti – Legittimazione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione. Il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto,con la conseguenza ,che, per effetto dell'art.61 l.11 luglio 1980n.312,sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica istruzione i comportamenti ,anche illeciti,posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente ,sicché sussiste …

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  • 2Corte Costituzionale: Sentenza n. 146 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Bullismo su un bambino disabile a scuola, maestre condannate
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 settembre 2024

    Il bambino vittima di bullismo, per effetto di una sofferenza perinatale, era affetto dalla nascita da paresi dell'arto inferiore sinistro, per la quale gli era stata riconosciuta l'invalidità civile nel 2012, avendo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. La vittima per tutto il periodo 2012/16 aveva in più occasioni subìto atti di bullismo, violenze fisiche e psicologiche dai compagni della scuola elementare, tanto da dover ricorrere anche alle cure mediche. In particolare riportava un trauma contusivo al volto, a seguito dei calci sferrati da un compagno (episodio dell'11/12/14) e una frattura della mano destra (episodio del 17/05/16), oltre ad …

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  • 4La responsabilità medica: art. 1218 o 2043 cc? La Balduzzi e la Gelli nel tentativo di rispondere al quesito
    Dottor Giampaolo Sanna · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. La responsabilità professionale in genere – 2. L'introduzione della distinzione obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato e il suo superamento – 3. La responsabilità contrattuale o meglio la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. – 4. La responsabilità della struttura sanitaria e del medico – 5. L'intervento della Balduzzi e della Gelli-Bianco – 6. La sorte del 2236 c.c. alla luce della Balduzzi e della Gelli- Bianco. 1. La responsabilità professionale in genere Gli artt. 2229 e ss c.c. disciplinano una particolare forma di contratto d'opera, quale è quella avente ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale. Il legislatore decide di …

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  • 5MEMORIE SULLA CORTE DEI CONTI REGIONALE.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    MEMORIE SULLA CORTE DEI CONTI REGIONALE. ( 1986-2012) Sergio Benedetto Sabetta La recente pandemia non ha che evidenziato, accelerandole, le dinamiche già in atto, mostrando una ulteriore confusione istituzionale e le debolezze del sistema Italia, come del resto ha scoperto forza e debolezza degli altri Stati. Uno scollamento interno all'Italia tra area padana ed il resto della penisola, in cui il Nord viene sempre più a ricollegarsi all'area carolingia franco-tedesca, divenendone il suo Sud con un progressivo inserimento nella sua filiera produttiva, perdendo il vantato primato morale. La chiusura totale dell'Italia, non per aree geografiche differenziate secondo i focolai manifestatisi …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22726
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1487-2016 proposto da: NC NA, nella qualità di erede di TA IA GI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati UN LL e IA RA AU; Civile Sent. Sez. U Num. 22726 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: MAROTTA NA Data pubblicazione: 20/07/2022 Ric. 2016 n. 01487 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, SCUOLA MEDIA STATALE G. M. CANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
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    • art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994·
    • criteri·
    • servizi pre·
    • riconoscimento·
    • computo analogo·
    • applicazione·
    • insegnanti di religione cattolica·
    • servizio pre·
    • personale docente non di ruolo·
    • interpretazione estensiva·
    • passaggio in ruolo presso la scuola di istruzione secondaria·
    • anzianità pregressa·
    • ruolo prestato presso la scuola materna·
    • necessità·
    • fondamento

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/2019, n. 13246
    Provvedimento: 13246-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ NN MAMMONE CIVILE P.A. di Primo Presidente - Stato ed Enti pubblici per gli illeciti di fun- AURELIO PP zionari e dipendenti -- Presidente Sezione - Ud. 09/04/2019 - PU ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - R.G.N. 6769/2016 LUCIA TRIA Consigliere - Ron 13246 Rep. ANDREA SCALDAFERRI -Consigliere - ем. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - Consigliere -MARIA ACIERNO ALBERTO GIUSTI Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6769-2016 proposto da: DI EL EP, elettivamente …
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    • sussistenza·
    • condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali·
    • pubblica amministrazione·
    • responsabilità civile della p.a·
    • condizioni·
    • responsabilita' civile·
    • amministrazione pubblica·
    • danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2017, n. 14431
    Provvedimento: E 1443 11 1 7 RG n 20958/2011 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO - Primo Pres.te f.f. - INQUADRAMENTO RENATO RORDORF -Presidente Sezione - GIOVANNI AMOROSO Ud. 11/04/2017 - FRANCESCO TIRELLI -Presidente Sezione - PU R.G.N. 20958/2011 ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - hon 14431 Rep. - Consigliere - MAGDA CRISTIANO مت ANTONIO MANNA - Consigliere - DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - FR DE STEFANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20958-2011 proposto da: NO FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …
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    • individuazione·
    • fattispecie·
    • presupposto·
    • istruzione e scuole·
    • personale·
    • universita'·
    • amministrativo

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2017, n. 4220
    Provvedimento: E T .4220/ 1 7 N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: * LAVORO Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PUBBLICO - GIURISDIZIONE - CORTE COST. Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - SENT. n. 136 del 2001 EFFETTI Ud. 07/02/2017 - - Presidente Sezione - PU Dott. GI AMOROSO - - Presidente Sezione - R.G.N. 2052/2012 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO hon422 Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - Rep. Dott. PIETRO CAMPANILE C.U. - Consigliere - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Dott. LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - ha pronunciato la …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • interessi legali·
    • art. 69 d.lgs. n. 165/2001·
    • rivalutazione monetaria·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • inadempimento amministrativo·
    • giurisdizione AGO·
    • incostituzionalità sentenza Corte Costituzionale n. 136/2001·
    • pubblico impiego contrattualizzato·
    • discrimine temporale giurisdizione

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2016, n. 9279
    Provvedimento: E I 1 9279/16 N E S Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO PUBBLICO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3605/2012 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.9279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. - Dott. LUIGI MACIOCE Ud. 23/02/2016 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - PU Dott. VINCENZO DI CERBO - Rel. Pres. Sezione C.U. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere ConsigliereDott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3605-2012 proposto da: POLICLINICO GAETANO AZIENDA OSPEDALIERA …
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    • criterio di computo·
    • condizioni·
    • inclusione·
    • "indennità de maria"·
    • personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie·
    • retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari·
    • università·
    • personale·
    • istruzione e scuole
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Versioni del testo

  • Titolo I : Personale dei ministeri
  • Art. 1. (Area di applicazione)

    Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 .
    Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
    Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
    L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
    Ai sensi dell' articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
    Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
  • Art. 2. (Qualifiche funzionali)

    Il personale contemplato nel presente titolo e' classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.
    Le qualifiche sono le seguenti:
    Prima qualifica: attivita' semplici.
    Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
    Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari.
    Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.
    Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
    Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
    Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
    Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
    Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
    Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo.
    Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.
    Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.
    Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
    Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate.
    Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche.
    Attivita' professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.
    La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.
    Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna.
    Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
    Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti.