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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c. nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7, presso lo studio dell'Avv. Aldo ESPOSITO e dell'Avv. Ciro SANTONICOLA, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. , rappresentati Controparte_4 P.IVA_4
e difesi dalla dott.ssa Giuseppina Motisi, Dirigente dello stesso
[...]
e dalla dott.ssa Controparte_5 CP_6
funzionaria dello stesso
[...] Controparte_5
, legalmente domiciliati presso il l'
[...] Controparte_7
Via Mario Greppi n.7
[...]
RESISTENTI
Oggetto: altre ipotesi
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, l' Controparte_1 Controparte_2
l' e l' Controparte_3 Controparte_4 pagina 1 di 11 1”, esponendo:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021, relativamente ai profili di assistente amministrativo, cuoco e collaboratore scolastico presso il Convitto Nazionale CA ER di istituto individuato come capofila dalla ricorrente;
CP_3
- di aver successivamente inoltrato il modello “Allegato D3”, indicando 30 istituzioni scolastiche della Provincia di per l'inserimento nelle graduatorie suddette;
CP_3
- di aver dichiarato, all'interno della domanda, di aver svolto servizio paritario come collaboratore scolastico presso l'Istituto San Remigio di Nocera Superiore dal 3.9.2012 al 31.8.2013 (a.s. 2012/2013) e dall'1.9.2013 al 30.11.2013 (a.s. 2013/2014);
- che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “ ”, ai sensi dell'art. 7 CP_4 del D.M. n. 640/2017, convalidava i titoli e attribuiva alla candidata un punteggio di 15,05 per il profilo di collaboratore scolastico;
- di essere stata, perciò, individuata per incarichi a tempo determinato per tale qualifica negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- di aver presentato, concluso il triennio, domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia ATA per il successivo triennio 2021/2024 per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e, inoltre, maturati i 24 mesi di servizio statale come collaboratore scolastico, domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2021/2022;
- di essere stata assunta in data 1.9.2021 a tempo indeterminato presso l'
[...]
, come collaboratore scolastico. Controparte_4
Con decreto dell'08.03.2023, tuttavia, il Convitto Nazionale CA ER ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di Istituto III fascia per il triennio 2017/2020 per i profili di collaboratore scolastico e cuoco, riconoscendo i servizi svolti nel triennio solo ai fini economici. Tale provvedimento si è basato sulla nota nr. 826 del 02/03/2023 dell' , nella quale si Controparte_5 segnalava l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione presso la scuola paritaria San Remigio di Nocera Inferiore.
Analogamente, con decreto del 21.03.2023 l' ha Controparte_4 disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie III fascia per il triennio 2021/2024 per il profilo di assistente amministrativo.
La ricorrente ha riferito di aver appreso, dopo aver effettuato accesso agli atti presso l' di ed esaminando la documentazione Controparte_5 CP_3 ottenuta, che l'esclusione dalle graduatorie era stata disposta in ragione del mancato riconoscimento della validità del servizio prestato presso l'Istituto paritario San Remigio nel periodo dal 3.09.2012 al 30.11.2013. pagina 2 di 11 In pendenza di un'ulteriore istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente, l' CP_3
senza fornire la documentazione richiesta, ha Controparte_3 CP_3 successivamente disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti ATA 2021/2022 e ha annullato l'individuazione per l'assunzione a tempo indeterminato, con successiva risoluzione del contratto della ricorrente da parte dell' , essendosi ritenuti invalidi giuridicamente i Controparte_4 servizi statali svolti nel triennio 2018/2021, requisito necessario per l'accesso alla graduatoria permanente ATA 24 mesi.
La ricorrente ha riferito di essere venuta a conoscenza solo dall'esame della documentazione ottenuta delle indagini della Procura della Repubblica relative all'esistenza di un meccanismo fraudolento volto alla fittizia assunzione di personale presso l'Istituto San Remigio, al fine di ottenere un punteggio nelle graduatorie ATA.
La ricorrente agisce, dunque, in giudizio per ottenere il reinserimento nella graduatoria permanente della Provincia di per il profilo di collaboratore scolastico e la CP_3 reintegra nel posto di lavoro a tempo indeterminato.
In primo luogo, la ricorrente evidenzia l'obbligo dei dirigenti scolastici, a norma dell'art. 7 del D.M. 640/2017, di verifica, al primo rapporto di lavoro, della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati riguardo ai titoli di accesso e valutabili per il punteggio nelle graduatorie del personale ATA – controlli che valgono anche per tutte le graduatorie in cui il candidato è incluso – lamentando la tardività con cui i dirigenti degli Istituti interessati hanno provveduto alla verifica dei titoli, in violazione dell'art. 7, d.m. n. 640/2017 e degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000 e dei principi di buona fede e correttezza.
Al riguardo, denuncia in particolare il superamento del termine di diciotto mesi per l'annullamento in autotutela, previsto dall'art. 21 nonies l. n. 240/1990, come modificato dalla l. n. 124/2015, sottolineando di non aver rilasciato alcuna dichiarazione mendace.
Nel merito, quanto alla validità del servizio paritario allegato, la ricorrente ne protesta l'effettivo svolgimento, come sarebbe comprovato dalla documentazione allegata al ricorso, sostenendo che la contestazione dell'amministrazione atterrebbe, semmai, a circostanze relative all'operato dell'Istituto paritario, sulle quali la ricorrente non aveva alcuna possibilità, né tantomeno, obbligo di ingerenza e di verifica.
Secondo la tesi della ricorrente, inoltre, sarebbe nella specie inapplicabile l'istituto della decadenza dal beneficio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, non avendo la stessa reso alcuna dichiarazione falsa, rilevando di aver mai ricevuto comunicazioni in merito alla presunta non validità del servizio prestato se non a distanza di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ancora, la ricorrente osserva come l'Amministrazione abbia posto a base dei provvedimenti di depennamento e di risoluzione dei rapporti di lavoro un mero pagina 3 di 11 provvedimento cautelare, emessa dalla procura in una fase ancora preliminare del procedimento penale e suscettibile di riesame, peraltro non rimessa all'interessata in seguito alla richiesta di accesso agli atti. Ritiene, in ogni caso, che dovrebbe essere valutata in suo favore la buona fede, avendo ella agito riponendo fiducia nella validità dei titoli dichiarati.
Inoltre, facendo riferimento alla giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni mendaci non avrebbero un carattere determinante, sostiene che, anche laddove i titoli di servizio paritario fossero ritenuti invalidi, l'amministrazione scolastica non avrebbe dovuto depennarla dalle graduatorie, ma avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio da 15,05 a 11,30, sottraendo i 3,75 punti del servizio paritario, il che non le avrebbe impedito di ottenere incarichi nel triennio 2018/2021. A tal fine, la ricorrente produce i contratti stipulati con i collaboratori scolastici con punteggi pari o inferiori a 11,30, acquisiti dai 30 istituti scolastici della Provincia di attestanti la presenza di numerosi incarichi nel CP_3 triennio, assegnabili alla ricorrente anche sulla base del più basso punteggio.
La ricorrente, infine, afferma di aver subito danni economici e professionali a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro e domanda, pertanto, che l'Amministrazione sia condannata a corrispondere tutte le retribuzioni relative al periodo di inattività.
Si è costituito in giudizio il , con memoria difensiva Controparte_1 tempestivamente depositata, riferendo: Contr
- che il 29.12.22, gli uffici centrali del avevano trasmesso agli competenti CP_1
l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, insieme all'ordinanza che disponeva l'applicazione di misure cautelari;
- che da tale provvedimento era emersa l'esistenza di un'organizzazione volta a simulare l'assunzione, presso scuole paritarie campane, fra cui l'Istituto San Remigio, di 1503 persone, con qualifiche del personale ATA, con l'obbiettivo di far loro ottenere punteggi da utilizzare nell'aggiornamento delle graduatorie ministeriali;
- che, di conseguenza, l' aveva provveduto a sollecitare gli ambiti CP_5 territoriali affinché effettuassero un'accurata verifica delle posizioni dei lavoratori che avevano attestato lo svolgimento di attività lavorativa presso gli istituti scolastici menzionati nell'ordinanza cautelare penale, tra cui l'Associazione San Remigio;
- che la ricorrente risultava indicata nella medesima ordinanza tra i soggetti fittiziamente assunti presso i suddetti istituti e successivamente inseriti nelle graduatorie ministeriali di terza fascia, conseguendo un punteggio rivelatosi determinante ai fini dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato;
- che pertanto, gli organi competenti dell'Amministrazione, ritenendo non veritiere le dichiarazioni rese, avevano adottato i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di pagina 4 di 11 declaratoria di insussistenza di validità giuridica dei servizi prestati, qualificandoli come meri fatti.
Ciò premesso, il preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva CP_1 sia delle istituzioni scolastiche sia delle articolazioni territoriali del . CP_1
Quanto alla legittimità del suo operato, l'Amministrazione sottolinea l'assenza di discrezionalità rispetto alla rivalutazione, una volta appreso il contenuto dell'ordinanza del GIP, della posizione della ricorrente. A norma degli artt. 7 e 8 del d.m. n. 640/2017, infatti, le dichiarazioni mendaci rese per l'inserimento in graduatoria comportano l'esclusione dalle graduatorie stesse e la valutazione del servizio come prestato esclusivamente in via di fatto, privo di valore giuridico.
Rileva che l'interessata non ha fornito elementi utili alla validazione del servizio, della cui effettività non vi è prova, non essendo stata dimostrata la corresponsione delle retribuzioni e avendo l' annullato la relativa posizione contributiva, in mancanza di CP_8 versamento dei contributi corrispondenti.
Il sottolinea che il punteggio incrementato ha consentito alla ricorrente di CP_1 firmare il primo contratto e di conseguenza anche i successivi e che, pertanto, l'inserimento nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato è stato possibile grazie alla stipula del primo contratto, tuttavia considerato nullo, in quanto ottenuto tramite la presentazione di titoli falsificati.
Afferma, infine, di aver esercitato in modo corretto il potere di autotutela, adottando il provvedimento di revisione dei titoli senza indugi, non appena ricevuta notizia dell'ordinanza cautelare penale, e operando in conformità con le verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica.
La causa è stata istruita unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, all'esito della discussione, svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza.
***
1.
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle singole istituzioni scolastiche e dell' , sollevata dai resistenti, dal momento che i Controparte_3 singoli istituti, dotati nella materia di mera autonomia amministrativa, non sono parte del rapporto di lavoro del personale Ata e dei docente della scuola, instaurato con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (Cass., sez. lav., 21.3.2011, n. 6372, in motivazione), e che, parimenti gli Ambiti territoriali e gli Uffici scolastici regionali o sono privi di capacità processuale (i primi) o possono comparire in giudizio quale legittimati ad processum, ma soltanto in rappresentanza del essendo privo di Controparte_9 autonoma soggettività (i secondi: cfr. Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
pagina 5 di 11 La legittimazione passiva, nel presente giudizio, compete pertanto al solo
[...]
. Controparte_1
2.
Ciò posto, il ricorso non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.1.
Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve rilevare che gli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000 non prevedono termini decadenziali, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono altresì richiamate dall'art.
7.4 del d.m. n. 640/2017, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 7.5, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci.
E' inconferente, poi, il richiamo all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n. 8328).
2.2.
Nel merito, si osserva quanto segue.
I provvedimenti che hanno dato origine alla presente causa hanno preso le mosse dalle risultanze di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
La vicenda ha dato origine a una molteplicità di casi simili, anche in questo distretto, avendo l'Amministrazione ritenuto di dover applicare le sanzioni di cui all'art. 75, d.p.r. n. 445/2000 e di conseguenza, di far valere la nullità e considerare prestato in via di mero fatto il servizio di molti soggetti, assunti in forza di contratti a tempo determinato, conseguiti facendo valere titoli di servizio non veritieri.
Tale determinazione è già stata condivisa dalla Corte d'appello di Torino, in due casi pressoché analoghi, nelle sentenze nn. 362/2024 (r.g. n. 203/2024) e 379/2024 (r.g. n. 168/2024), nonché da questo Tribunale nella persona di altro giudicante (sent. n. 38/2025), con motivazioni che si condividono e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si deve innanzitutto rilevare che il precedente di Cass., sez. lav., 11.7.2019, n. 18699, richiamato dalla ricorrente, è solo in parte pertinente al caso di specie. In un caso riguardante una falsa dichiarazione relativa ai precedenti penali di un pubblico dipendente, pagina 6 di 11 la S.C. ha ritenuto che si debba accertare caso per caso se la falsa dichiarazione di un requisito previsto da un bando pubblico debba intendersi a pena di nullità, o meno, del rapporto.
Come già osservato dal Tribunale di Novara, nella sentenza menzionata, non del tutto sovrapponibile è la valutazione del caso in cui il falso investa un titolo che dà luogo a un punteggio in una graduatoria pubblica, poiché in tal caso, la decadenza non è frutto di una valutazione, circa il rilievo determinante, o meno, del requisito, ma oggetto di una sanzione prevista dalla legge, che investe, ancor prima del rapporto di impiego, la stessa procedura di assunzione a cui il soggetto ha preso parte.
Vanno, sul punto, condivisi gli approdi della giurisprudenza amministrativa, per cui
“Trova dunque applicazione alla fattispecie controversa la norma di cui all'art. 75, co. 1 d.p.r. 445/2000, ove è previsto: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».
Il meccanismo decadenziale previsto dalla menzionata disposizione trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo – di buona o mala fede – del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione (Cons. Stato Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 08/01/2021, n. 49). Parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, 04/07/2022 n. 5550). Le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 03/06/2019, n. 7140).
L'adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell'incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata. L'accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all'incidenza quanto all'eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
In ambito concorsuale, l'art. 75 d.p.r. 445/2000 impone l'esclusione del candidato dalla procedura, giacché l'accesso a quest'ultima costituisce il beneficio derivato al candidato dalla dichiarazione non veritiera” (TAR Piemonte, sez. III, 6.2.2024, n. 115, in un caso riguardante la falsa pagina 7 di 11 autodichiarazione di appartenere al comitato editoriale di una rivista scientifica, da parte di un candidato a un posto di professore universitario).
Va altresì richiamato quanto, sul punto, statuito dalla già citata sentenza della Corte d'appello di Torino n. 362/2024, per cui “è evidente che il servizio presso l'
[...]
non può che confluire nella specifica casella, denominata punteggio servizi Controparte_10
(pari a 4,20), sicchè non si vede come possa affermarsi, e la difesa dell'appellante non lo spiega, che al netto del punteggio attribuito per i servizi contestati quello finale rimarrebbe invariato. In definitiva, l'Amministrazione ha legittimamente disposto il “depennamento” di (omissis) dalle graduatorie di III fascia del personale ATA triennio 2017/2020 e ritenuto privi di validità giuridica i servizi prestati nel periodo di vigenza di dette graduatorie, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 7 ed 8 del D.M. 640/2017 “graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prorogato al 2020”. Il che ha determinato un effetto a cascata sulla sua posizione, in base alla quale è stato individuato per la stipula di successivi contratti, con legittima esclusione dalla graduatoria permanente, per difetto del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo CS, e conseguente venir meno del contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022, per insussistenza del presupposto che lo aveva generato”.
Il convenuto ha prodotto, su richiesta del giudice, l'ordinanza del GIP di CP_1
Nocera Inferiore nel procedimento RGNR 4756/2018.
In tale provvedimento, in oltre 500 pagine, vengono dettagliatamente ricostruiti gli esiti delle indagini, le quali “hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a 'faccendieri' orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso M.I.U.R. indetto con il Decreto del Ministro Controparte_11
n. 640 del 30.8.2017 (…)” (p. 2 ordinanza).
[...]
Si legge ancora nell'ordinanza che nel mese di gennaio 2018, la sede centrale dell' CP_8 ebbe a rilevare un numero anomalo di regolarizzazioni, relative a periodi di lavoro pregressi presso una serie di istituti scolastici, tra cui quelli presso cui sarebbero stati svolti i servizi dichiarati dalla ricorrente. Tutte le pratiche erano seguite dallo stesso consulente, tale , che provvide a regolarizzare, fra ottobre e novembre Persona_1
2017, centinaia di rapporti, di durata spesso pluriennale, asseritamente svoltisi in un pagina 8 di 11 periodo ben precedente alla denuncia, compreso fra 2011 e 2015; ciò in marcata discontinuità con riferimento – per quanto qui rileva – all'Istituto san Remigio, rispetto alle comunicazioni effettuate dal precedente consulente, negli anni 2011 – 2015 (tempestivamente, rispetto all'instaurazione dei rapporti di tale periodo) per complessivi 15 lavoratori.
Su richiesta degli inquirenti, l' aveva consegnato il LUL relativo ai rapporti in Per_1 questione, tenuto in forma digitale e consegnato in file separati, non organizzati secondo criterio ordinato e omogeneo.
Si era, quindi, riscontrato che nelle suddette scuole era stato assunto un numero di collaboratori scolastici enormemente superiore rispetto ai docenti e agli alunni e improvvisamente incrementato in prossimità dell'emanazione del bando per le graduatorie ATA di terza fascia (d.m. n. 640 cit.).
Le scuole private in questione avevano, quindi, pretesamente affrontato costi di personale evidentemente insostenibili, in rapporto al fatturato dichiarato (le tabelle di raffronto sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza in atti), omettendo altresì il pagamento dei rilevantissimi debiti previdenziali generati dalle false dichiarazioni, posti in compensazione con crediti IVA inesistenti.
Nell'ordinanza sono state altresì, esaminate le posizioni delle singole scuole che, a fronte di qualche decina di studenti, avevano assunto varie centinaia di collaboratori scolastici.
Quanto alla ricorrente, si legge che: “ nata a [...] l'[...] e Parte_1 residente a [...], risulta assunta alle dipendenze della sotto elencata scuola paritaria ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO Data inizio 03/09/2012 Data fine 30/11/2013 Data invio 21/03/2018 motivo Inizio (UNILAV) Data invio 28/09/2018 ( Pt_2
In data 30/10/2017 ha presentato presso il Convitto Nazionale, via Dell Archivio 6 ~ CP_3 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dal 3/9/2012 al 30/11/2013. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Borgomanero 1, Viale Dante 13 - Borgomanero (Novara), da14/09/2019 al 31/08/2020.”.
A fronte di tali risultanze, la documentazione prodotta a riprova del rapporto di lavoro appare del tutto insufficiente a dimostrarne l'effettività.
Le risultanze delle indagini penali, sopra riassunte, consentono, infatti, di ritenere provato, quantomeno secondo lo standard probatorio tipico del processo civile (più probabile che non), che i documenti contabili relativi al rapporto di lavoro, quali le buste paga e le comunicazioni obbligatorie, siano stati compilati proprio per simulare la sua esistenza e pertanto non possono costituirne la decisiva prova.
pagina 9 di 11 Nessun altro elemento è stato fornito dalla ricorrente, utile a comprovare l'effettività del proprio rapporto, a partire dal versamento, a tempo debito, della relativa retribuzione.
Quanto alle certificazioni emesse dai dirigenti scolastici degli istituti privati, in presenza dell'esplicita contestazione dell'effettività del rapporto da parte del convenuto, CP_1 appare sufficiente richiamare la motivazione di App. Torino, sent. n. 379/2024: “Il Tribunale ha correttamente distinto la valenza della potestà certificatoria del dirigente scolastico di istituto scolastico privato parificato da quella del dirigente di istituto statale, rilevando che soltanto i certificati che afferiscono all'attività didattica rilasciati dal primo possono avere natura di atto pubblico, mentre tutti gli altri – trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato e soggetti alla disciplina del lavoro privatistico – rivestono la natura di atti di diritto privato, non assistiti dalla tutela privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. Le sentenze del Supremo Collegio citate dal (omissis) (cfr. Cass. pen., 6138/2001 e anche Cass. pen. 38466/2015) affermano che rivestono la posizione di pubblici ufficiali i presidi e gli insegnanti di scuole o istituti privati equiparati (ex L. 19.1.1942, n. 86); di conseguenza, hanno natura di atti pubblici quelli autoritativi e certificativi che incidono sul destino scolastico degli studenti (ossia gli atti relativi alle valutazioni delle prove, alle attività di insegnamento, al rilascio di diplomi); per contro, i gestori di scuole e istituti privati devono essere considerati soggetti privati con riguardo alla gestione economica di tali enti (cfr. Cass. pen. 6138/2001, p. 3). Quindi, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, è riconosciuta la natura di atto pubblico soltanto agli atti e ai certificati emessi dai dirigenti scolastici di istituti parificati che riguardano le attività didattiche e gli esiti delle stesse, ma non quelli relativi ai rapporti di lavoro intercorsi tra il personale (collaboratori scolastici, docenti etc.) e detti istituti. Ai fini dell'impugnativa di tali certificati non è necessaria, pertanto, la querela di falso;
nella specie, il disconoscimento degli stessi, a seguito dell'attività ispettiva, non è stato avversato dalla difesa (omissis) – né con ricorso amministrativo, né con specifica azione avanti al giudice ordinario”.
Nella specie, peraltro, la certificazione prodotta dalla ricorrente (doc. 2 allegato al ricorso) risulta sottoscritta da soggetto neppure identificabile, tramite segno apposto sulla duplice dicitura sovrapposta “il Coordinatore Didattico” e “IL DIRETTORE Servizi generali amministrativi”, e appare alquanto lacunosa e imprecisa, non fornendo alcun dato né ai contratti stipulati, né al contenuto del rapporto (a partire dall'orario svolto).
Né la ricorrente può pretendere di avvalersi della propria protestata buona fede, affermando di essere rimasta estranea alle eventuali irregolarità contributive e gestionali del rapporto di lavoro.
Il titolo di servizio controverso, infatti, non è stato disconosciuto in virtù di una mera irregolarità contributiva, imputabile al datore di lavoro, ma di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la loro simulazione. Né, d'altro canto, chi ha falsamente dichiarato di aver svolto un'attività lavorativa, in realtà inesistente, può affermare di essere inconsapevole dell'irregolarità della propria autocertificazione.
pagina 10 di 11 Il precedente del Consiglio di Stato menzionato nel ricorso (sent. n. 3787/2016) è del tutto inconferente, trattandosi, in quel caso, dell'invalidità di un titolo di studio derivante da fatti dell'istituzione che lo aveva rilasciato e non della dichiarazione di titoli di servizio non corrispondenti a un reale rapporto di lavoro, circostanza di cui la ricorrente non può negare la piena consapevolezza.
Le suddette conclusioni assorbono le domande risarcitorie.
3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della loro natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi € 4.500 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di € 3.600.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 473/2023:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del (USR, AT, istituto scolastico);
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 3.600 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario nel 15% e oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Novara, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c. nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7, presso lo studio dell'Avv. Aldo ESPOSITO e dell'Avv. Ciro SANTONICOLA, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. , rappresentati Controparte_4 P.IVA_4
e difesi dalla dott.ssa Giuseppina Motisi, Dirigente dello stesso
[...]
e dalla dott.ssa Controparte_5 CP_6
funzionaria dello stesso
[...] Controparte_5
, legalmente domiciliati presso il l'
[...] Controparte_7
Via Mario Greppi n.7
[...]
RESISTENTI
Oggetto: altre ipotesi
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, l' Controparte_1 Controparte_2
l' e l' Controparte_3 Controparte_4 pagina 1 di 11 1”, esponendo:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021, relativamente ai profili di assistente amministrativo, cuoco e collaboratore scolastico presso il Convitto Nazionale CA ER di istituto individuato come capofila dalla ricorrente;
CP_3
- di aver successivamente inoltrato il modello “Allegato D3”, indicando 30 istituzioni scolastiche della Provincia di per l'inserimento nelle graduatorie suddette;
CP_3
- di aver dichiarato, all'interno della domanda, di aver svolto servizio paritario come collaboratore scolastico presso l'Istituto San Remigio di Nocera Superiore dal 3.9.2012 al 31.8.2013 (a.s. 2012/2013) e dall'1.9.2013 al 30.11.2013 (a.s. 2013/2014);
- che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “ ”, ai sensi dell'art. 7 CP_4 del D.M. n. 640/2017, convalidava i titoli e attribuiva alla candidata un punteggio di 15,05 per il profilo di collaboratore scolastico;
- di essere stata, perciò, individuata per incarichi a tempo determinato per tale qualifica negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- di aver presentato, concluso il triennio, domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia ATA per il successivo triennio 2021/2024 per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e, inoltre, maturati i 24 mesi di servizio statale come collaboratore scolastico, domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2021/2022;
- di essere stata assunta in data 1.9.2021 a tempo indeterminato presso l'
[...]
, come collaboratore scolastico. Controparte_4
Con decreto dell'08.03.2023, tuttavia, il Convitto Nazionale CA ER ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di Istituto III fascia per il triennio 2017/2020 per i profili di collaboratore scolastico e cuoco, riconoscendo i servizi svolti nel triennio solo ai fini economici. Tale provvedimento si è basato sulla nota nr. 826 del 02/03/2023 dell' , nella quale si Controparte_5 segnalava l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione presso la scuola paritaria San Remigio di Nocera Inferiore.
Analogamente, con decreto del 21.03.2023 l' ha Controparte_4 disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie III fascia per il triennio 2021/2024 per il profilo di assistente amministrativo.
La ricorrente ha riferito di aver appreso, dopo aver effettuato accesso agli atti presso l' di ed esaminando la documentazione Controparte_5 CP_3 ottenuta, che l'esclusione dalle graduatorie era stata disposta in ragione del mancato riconoscimento della validità del servizio prestato presso l'Istituto paritario San Remigio nel periodo dal 3.09.2012 al 30.11.2013. pagina 2 di 11 In pendenza di un'ulteriore istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente, l' CP_3
senza fornire la documentazione richiesta, ha Controparte_3 CP_3 successivamente disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti ATA 2021/2022 e ha annullato l'individuazione per l'assunzione a tempo indeterminato, con successiva risoluzione del contratto della ricorrente da parte dell' , essendosi ritenuti invalidi giuridicamente i Controparte_4 servizi statali svolti nel triennio 2018/2021, requisito necessario per l'accesso alla graduatoria permanente ATA 24 mesi.
La ricorrente ha riferito di essere venuta a conoscenza solo dall'esame della documentazione ottenuta delle indagini della Procura della Repubblica relative all'esistenza di un meccanismo fraudolento volto alla fittizia assunzione di personale presso l'Istituto San Remigio, al fine di ottenere un punteggio nelle graduatorie ATA.
La ricorrente agisce, dunque, in giudizio per ottenere il reinserimento nella graduatoria permanente della Provincia di per il profilo di collaboratore scolastico e la CP_3 reintegra nel posto di lavoro a tempo indeterminato.
In primo luogo, la ricorrente evidenzia l'obbligo dei dirigenti scolastici, a norma dell'art. 7 del D.M. 640/2017, di verifica, al primo rapporto di lavoro, della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati riguardo ai titoli di accesso e valutabili per il punteggio nelle graduatorie del personale ATA – controlli che valgono anche per tutte le graduatorie in cui il candidato è incluso – lamentando la tardività con cui i dirigenti degli Istituti interessati hanno provveduto alla verifica dei titoli, in violazione dell'art. 7, d.m. n. 640/2017 e degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000 e dei principi di buona fede e correttezza.
Al riguardo, denuncia in particolare il superamento del termine di diciotto mesi per l'annullamento in autotutela, previsto dall'art. 21 nonies l. n. 240/1990, come modificato dalla l. n. 124/2015, sottolineando di non aver rilasciato alcuna dichiarazione mendace.
Nel merito, quanto alla validità del servizio paritario allegato, la ricorrente ne protesta l'effettivo svolgimento, come sarebbe comprovato dalla documentazione allegata al ricorso, sostenendo che la contestazione dell'amministrazione atterrebbe, semmai, a circostanze relative all'operato dell'Istituto paritario, sulle quali la ricorrente non aveva alcuna possibilità, né tantomeno, obbligo di ingerenza e di verifica.
Secondo la tesi della ricorrente, inoltre, sarebbe nella specie inapplicabile l'istituto della decadenza dal beneficio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, non avendo la stessa reso alcuna dichiarazione falsa, rilevando di aver mai ricevuto comunicazioni in merito alla presunta non validità del servizio prestato se non a distanza di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ancora, la ricorrente osserva come l'Amministrazione abbia posto a base dei provvedimenti di depennamento e di risoluzione dei rapporti di lavoro un mero pagina 3 di 11 provvedimento cautelare, emessa dalla procura in una fase ancora preliminare del procedimento penale e suscettibile di riesame, peraltro non rimessa all'interessata in seguito alla richiesta di accesso agli atti. Ritiene, in ogni caso, che dovrebbe essere valutata in suo favore la buona fede, avendo ella agito riponendo fiducia nella validità dei titoli dichiarati.
Inoltre, facendo riferimento alla giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni mendaci non avrebbero un carattere determinante, sostiene che, anche laddove i titoli di servizio paritario fossero ritenuti invalidi, l'amministrazione scolastica non avrebbe dovuto depennarla dalle graduatorie, ma avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio da 15,05 a 11,30, sottraendo i 3,75 punti del servizio paritario, il che non le avrebbe impedito di ottenere incarichi nel triennio 2018/2021. A tal fine, la ricorrente produce i contratti stipulati con i collaboratori scolastici con punteggi pari o inferiori a 11,30, acquisiti dai 30 istituti scolastici della Provincia di attestanti la presenza di numerosi incarichi nel CP_3 triennio, assegnabili alla ricorrente anche sulla base del più basso punteggio.
La ricorrente, infine, afferma di aver subito danni economici e professionali a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro e domanda, pertanto, che l'Amministrazione sia condannata a corrispondere tutte le retribuzioni relative al periodo di inattività.
Si è costituito in giudizio il , con memoria difensiva Controparte_1 tempestivamente depositata, riferendo: Contr
- che il 29.12.22, gli uffici centrali del avevano trasmesso agli competenti CP_1
l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, insieme all'ordinanza che disponeva l'applicazione di misure cautelari;
- che da tale provvedimento era emersa l'esistenza di un'organizzazione volta a simulare l'assunzione, presso scuole paritarie campane, fra cui l'Istituto San Remigio, di 1503 persone, con qualifiche del personale ATA, con l'obbiettivo di far loro ottenere punteggi da utilizzare nell'aggiornamento delle graduatorie ministeriali;
- che, di conseguenza, l' aveva provveduto a sollecitare gli ambiti CP_5 territoriali affinché effettuassero un'accurata verifica delle posizioni dei lavoratori che avevano attestato lo svolgimento di attività lavorativa presso gli istituti scolastici menzionati nell'ordinanza cautelare penale, tra cui l'Associazione San Remigio;
- che la ricorrente risultava indicata nella medesima ordinanza tra i soggetti fittiziamente assunti presso i suddetti istituti e successivamente inseriti nelle graduatorie ministeriali di terza fascia, conseguendo un punteggio rivelatosi determinante ai fini dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato;
- che pertanto, gli organi competenti dell'Amministrazione, ritenendo non veritiere le dichiarazioni rese, avevano adottato i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di pagina 4 di 11 declaratoria di insussistenza di validità giuridica dei servizi prestati, qualificandoli come meri fatti.
Ciò premesso, il preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva CP_1 sia delle istituzioni scolastiche sia delle articolazioni territoriali del . CP_1
Quanto alla legittimità del suo operato, l'Amministrazione sottolinea l'assenza di discrezionalità rispetto alla rivalutazione, una volta appreso il contenuto dell'ordinanza del GIP, della posizione della ricorrente. A norma degli artt. 7 e 8 del d.m. n. 640/2017, infatti, le dichiarazioni mendaci rese per l'inserimento in graduatoria comportano l'esclusione dalle graduatorie stesse e la valutazione del servizio come prestato esclusivamente in via di fatto, privo di valore giuridico.
Rileva che l'interessata non ha fornito elementi utili alla validazione del servizio, della cui effettività non vi è prova, non essendo stata dimostrata la corresponsione delle retribuzioni e avendo l' annullato la relativa posizione contributiva, in mancanza di CP_8 versamento dei contributi corrispondenti.
Il sottolinea che il punteggio incrementato ha consentito alla ricorrente di CP_1 firmare il primo contratto e di conseguenza anche i successivi e che, pertanto, l'inserimento nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato è stato possibile grazie alla stipula del primo contratto, tuttavia considerato nullo, in quanto ottenuto tramite la presentazione di titoli falsificati.
Afferma, infine, di aver esercitato in modo corretto il potere di autotutela, adottando il provvedimento di revisione dei titoli senza indugi, non appena ricevuta notizia dell'ordinanza cautelare penale, e operando in conformità con le verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica.
La causa è stata istruita unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, all'esito della discussione, svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza.
***
1.
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle singole istituzioni scolastiche e dell' , sollevata dai resistenti, dal momento che i Controparte_3 singoli istituti, dotati nella materia di mera autonomia amministrativa, non sono parte del rapporto di lavoro del personale Ata e dei docente della scuola, instaurato con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (Cass., sez. lav., 21.3.2011, n. 6372, in motivazione), e che, parimenti gli Ambiti territoriali e gli Uffici scolastici regionali o sono privi di capacità processuale (i primi) o possono comparire in giudizio quale legittimati ad processum, ma soltanto in rappresentanza del essendo privo di Controparte_9 autonoma soggettività (i secondi: cfr. Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
pagina 5 di 11 La legittimazione passiva, nel presente giudizio, compete pertanto al solo
[...]
. Controparte_1
2.
Ciò posto, il ricorso non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.1.
Quanto alla dedotta tardività del controllo, si deve rilevare che gli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000 non prevedono termini decadenziali, essendo il termine di trenta giorni di cui alla seconda disposizione stabilito soltanto per la risposta alla richiesta di controllo e ai soli fini della responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che non lo rispetta.
Tali disposizioni sono altresì richiamate dall'art.
7.4 del d.m. n. 640/2017, né può ricavarsi una norma in senso contrario dall'avverbio “tempestivamente”, impiegato al successivo art. 7.5, anch'esso evidentemente mirante all'interesse pubblico al celere accertamento dei falsi, e non già alla tutela della stabilità della posizione giuridica di soggetti che abbiano ottenuto l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci.
E' inconferente, poi, il richiamo all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n. 8328).
2.2.
Nel merito, si osserva quanto segue.
I provvedimenti che hanno dato origine alla presente causa hanno preso le mosse dalle risultanze di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, sulle quali si tornerà nel prosieguo.
La vicenda ha dato origine a una molteplicità di casi simili, anche in questo distretto, avendo l'Amministrazione ritenuto di dover applicare le sanzioni di cui all'art. 75, d.p.r. n. 445/2000 e di conseguenza, di far valere la nullità e considerare prestato in via di mero fatto il servizio di molti soggetti, assunti in forza di contratti a tempo determinato, conseguiti facendo valere titoli di servizio non veritieri.
Tale determinazione è già stata condivisa dalla Corte d'appello di Torino, in due casi pressoché analoghi, nelle sentenze nn. 362/2024 (r.g. n. 203/2024) e 379/2024 (r.g. n. 168/2024), nonché da questo Tribunale nella persona di altro giudicante (sent. n. 38/2025), con motivazioni che si condividono e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si deve innanzitutto rilevare che il precedente di Cass., sez. lav., 11.7.2019, n. 18699, richiamato dalla ricorrente, è solo in parte pertinente al caso di specie. In un caso riguardante una falsa dichiarazione relativa ai precedenti penali di un pubblico dipendente, pagina 6 di 11 la S.C. ha ritenuto che si debba accertare caso per caso se la falsa dichiarazione di un requisito previsto da un bando pubblico debba intendersi a pena di nullità, o meno, del rapporto.
Come già osservato dal Tribunale di Novara, nella sentenza menzionata, non del tutto sovrapponibile è la valutazione del caso in cui il falso investa un titolo che dà luogo a un punteggio in una graduatoria pubblica, poiché in tal caso, la decadenza non è frutto di una valutazione, circa il rilievo determinante, o meno, del requisito, ma oggetto di una sanzione prevista dalla legge, che investe, ancor prima del rapporto di impiego, la stessa procedura di assunzione a cui il soggetto ha preso parte.
Vanno, sul punto, condivisi gli approdi della giurisprudenza amministrativa, per cui
“Trova dunque applicazione alla fattispecie controversa la norma di cui all'art. 75, co. 1 d.p.r. 445/2000, ove è previsto: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».
Il meccanismo decadenziale previsto dalla menzionata disposizione trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo – di buona o mala fede – del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione (Cons. Stato Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 08/01/2021, n. 49). Parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, 04/07/2022 n. 5550). Le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 03/06/2019, n. 7140).
L'adozione della decadenza non è dunque subordinata alla verifica dell'incidenza della dichiarazione mendace sulla determinazione amministrativa impugnata. L'accertamento del mendacio costituisce attività oggettiva, priva di discrezionalità in ordine tanto all'incidenza quanto all'eventuale atteggiamento soggettivo caratterizzante la dichiarazione di colui il quale abbia affermato il falso (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. VI, 02/01/2024, n. 19). La declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
In ambito concorsuale, l'art. 75 d.p.r. 445/2000 impone l'esclusione del candidato dalla procedura, giacché l'accesso a quest'ultima costituisce il beneficio derivato al candidato dalla dichiarazione non veritiera” (TAR Piemonte, sez. III, 6.2.2024, n. 115, in un caso riguardante la falsa pagina 7 di 11 autodichiarazione di appartenere al comitato editoriale di una rivista scientifica, da parte di un candidato a un posto di professore universitario).
Va altresì richiamato quanto, sul punto, statuito dalla già citata sentenza della Corte d'appello di Torino n. 362/2024, per cui “è evidente che il servizio presso l'
[...]
non può che confluire nella specifica casella, denominata punteggio servizi Controparte_10
(pari a 4,20), sicchè non si vede come possa affermarsi, e la difesa dell'appellante non lo spiega, che al netto del punteggio attribuito per i servizi contestati quello finale rimarrebbe invariato. In definitiva, l'Amministrazione ha legittimamente disposto il “depennamento” di (omissis) dalle graduatorie di III fascia del personale ATA triennio 2017/2020 e ritenuto privi di validità giuridica i servizi prestati nel periodo di vigenza di dette graduatorie, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 7 ed 8 del D.M. 640/2017 “graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prorogato al 2020”. Il che ha determinato un effetto a cascata sulla sua posizione, in base alla quale è stato individuato per la stipula di successivi contratti, con legittima esclusione dalla graduatoria permanente, per difetto del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo CS, e conseguente venir meno del contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022, per insussistenza del presupposto che lo aveva generato”.
Il convenuto ha prodotto, su richiesta del giudice, l'ordinanza del GIP di CP_1
Nocera Inferiore nel procedimento RGNR 4756/2018.
In tale provvedimento, in oltre 500 pagine, vengono dettagliatamente ricostruiti gli esiti delle indagini, le quali “hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a 'faccendieri' orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.
Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso M.I.U.R. indetto con il Decreto del Ministro Controparte_11
n. 640 del 30.8.2017 (…)” (p. 2 ordinanza).
[...]
Si legge ancora nell'ordinanza che nel mese di gennaio 2018, la sede centrale dell' CP_8 ebbe a rilevare un numero anomalo di regolarizzazioni, relative a periodi di lavoro pregressi presso una serie di istituti scolastici, tra cui quelli presso cui sarebbero stati svolti i servizi dichiarati dalla ricorrente. Tutte le pratiche erano seguite dallo stesso consulente, tale , che provvide a regolarizzare, fra ottobre e novembre Persona_1
2017, centinaia di rapporti, di durata spesso pluriennale, asseritamente svoltisi in un pagina 8 di 11 periodo ben precedente alla denuncia, compreso fra 2011 e 2015; ciò in marcata discontinuità con riferimento – per quanto qui rileva – all'Istituto san Remigio, rispetto alle comunicazioni effettuate dal precedente consulente, negli anni 2011 – 2015 (tempestivamente, rispetto all'instaurazione dei rapporti di tale periodo) per complessivi 15 lavoratori.
Su richiesta degli inquirenti, l' aveva consegnato il LUL relativo ai rapporti in Per_1 questione, tenuto in forma digitale e consegnato in file separati, non organizzati secondo criterio ordinato e omogeneo.
Si era, quindi, riscontrato che nelle suddette scuole era stato assunto un numero di collaboratori scolastici enormemente superiore rispetto ai docenti e agli alunni e improvvisamente incrementato in prossimità dell'emanazione del bando per le graduatorie ATA di terza fascia (d.m. n. 640 cit.).
Le scuole private in questione avevano, quindi, pretesamente affrontato costi di personale evidentemente insostenibili, in rapporto al fatturato dichiarato (le tabelle di raffronto sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza in atti), omettendo altresì il pagamento dei rilevantissimi debiti previdenziali generati dalle false dichiarazioni, posti in compensazione con crediti IVA inesistenti.
Nell'ordinanza sono state altresì, esaminate le posizioni delle singole scuole che, a fronte di qualche decina di studenti, avevano assunto varie centinaia di collaboratori scolastici.
Quanto alla ricorrente, si legge che: “ nata a [...] l'[...] e Parte_1 residente a [...], risulta assunta alle dipendenze della sotto elencata scuola paritaria ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO Data inizio 03/09/2012 Data fine 30/11/2013 Data invio 21/03/2018 motivo Inizio (UNILAV) Data invio 28/09/2018 ( Pt_2
In data 30/10/2017 ha presentato presso il Convitto Nazionale, via Dell Archivio 6 ~ CP_3 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dal 3/9/2012 al 30/11/2013. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Borgomanero 1, Viale Dante 13 - Borgomanero (Novara), da14/09/2019 al 31/08/2020.”.
A fronte di tali risultanze, la documentazione prodotta a riprova del rapporto di lavoro appare del tutto insufficiente a dimostrarne l'effettività.
Le risultanze delle indagini penali, sopra riassunte, consentono, infatti, di ritenere provato, quantomeno secondo lo standard probatorio tipico del processo civile (più probabile che non), che i documenti contabili relativi al rapporto di lavoro, quali le buste paga e le comunicazioni obbligatorie, siano stati compilati proprio per simulare la sua esistenza e pertanto non possono costituirne la decisiva prova.
pagina 9 di 11 Nessun altro elemento è stato fornito dalla ricorrente, utile a comprovare l'effettività del proprio rapporto, a partire dal versamento, a tempo debito, della relativa retribuzione.
Quanto alle certificazioni emesse dai dirigenti scolastici degli istituti privati, in presenza dell'esplicita contestazione dell'effettività del rapporto da parte del convenuto, CP_1 appare sufficiente richiamare la motivazione di App. Torino, sent. n. 379/2024: “Il Tribunale ha correttamente distinto la valenza della potestà certificatoria del dirigente scolastico di istituto scolastico privato parificato da quella del dirigente di istituto statale, rilevando che soltanto i certificati che afferiscono all'attività didattica rilasciati dal primo possono avere natura di atto pubblico, mentre tutti gli altri – trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato e soggetti alla disciplina del lavoro privatistico – rivestono la natura di atti di diritto privato, non assistiti dalla tutela privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. Le sentenze del Supremo Collegio citate dal (omissis) (cfr. Cass. pen., 6138/2001 e anche Cass. pen. 38466/2015) affermano che rivestono la posizione di pubblici ufficiali i presidi e gli insegnanti di scuole o istituti privati equiparati (ex L. 19.1.1942, n. 86); di conseguenza, hanno natura di atti pubblici quelli autoritativi e certificativi che incidono sul destino scolastico degli studenti (ossia gli atti relativi alle valutazioni delle prove, alle attività di insegnamento, al rilascio di diplomi); per contro, i gestori di scuole e istituti privati devono essere considerati soggetti privati con riguardo alla gestione economica di tali enti (cfr. Cass. pen. 6138/2001, p. 3). Quindi, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, è riconosciuta la natura di atto pubblico soltanto agli atti e ai certificati emessi dai dirigenti scolastici di istituti parificati che riguardano le attività didattiche e gli esiti delle stesse, ma non quelli relativi ai rapporti di lavoro intercorsi tra il personale (collaboratori scolastici, docenti etc.) e detti istituti. Ai fini dell'impugnativa di tali certificati non è necessaria, pertanto, la querela di falso;
nella specie, il disconoscimento degli stessi, a seguito dell'attività ispettiva, non è stato avversato dalla difesa (omissis) – né con ricorso amministrativo, né con specifica azione avanti al giudice ordinario”.
Nella specie, peraltro, la certificazione prodotta dalla ricorrente (doc. 2 allegato al ricorso) risulta sottoscritta da soggetto neppure identificabile, tramite segno apposto sulla duplice dicitura sovrapposta “il Coordinatore Didattico” e “IL DIRETTORE Servizi generali amministrativi”, e appare alquanto lacunosa e imprecisa, non fornendo alcun dato né ai contratti stipulati, né al contenuto del rapporto (a partire dall'orario svolto).
Né la ricorrente può pretendere di avvalersi della propria protestata buona fede, affermando di essere rimasta estranea alle eventuali irregolarità contributive e gestionali del rapporto di lavoro.
Il titolo di servizio controverso, infatti, non è stato disconosciuto in virtù di una mera irregolarità contributiva, imputabile al datore di lavoro, ma di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la loro simulazione. Né, d'altro canto, chi ha falsamente dichiarato di aver svolto un'attività lavorativa, in realtà inesistente, può affermare di essere inconsapevole dell'irregolarità della propria autocertificazione.
pagina 10 di 11 Il precedente del Consiglio di Stato menzionato nel ricorso (sent. n. 3787/2016) è del tutto inconferente, trattandosi, in quel caso, dell'invalidità di un titolo di studio derivante da fatti dell'istituzione che lo aveva rilasciato e non della dichiarazione di titoli di servizio non corrispondenti a un reale rapporto di lavoro, circostanza di cui la ricorrente non può negare la piena consapevolezza.
Le suddette conclusioni assorbono le domande risarcitorie.
3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della loro natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi € 4.500 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di € 3.600.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 473/2023:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del (USR, AT, istituto scolastico);
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 3.600 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario nel 15% e oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Novara, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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