Sentenza 4 marzo 2025
Decreto collegiale 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01439/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2021, proposto da
SC AF, IC CA, NI OS, GI ME, IG ES ED, FA RO, CO CC, IO EL, RI IN, EO PO, IL HI, GI IN, CO Calcagna, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli e Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e successive modificazioni, oltre interessi e rivalutazione del dovuto fino al dì dell'effettivo soddisfo;
e per la condanna dell'amministrazione resistente all'adozione del provvedimento favorevole richiesto e al pagamento delle somme spettanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni dei difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti - già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati a riposo a domanda - chiedono l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio loro spettante, come previsto dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
I ricorrenti chiedono quindi la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito anche solo INPS) alla determinazione del trattamento di fine servizio previa attribuzione del suddetto beneficio e al pagamento delle somme ancora dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
2. Si è costituito in giudizio l'INPS, che ha chiesto, innanzi tutto, l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 49 c.p.a. - nei confronti del Ministero dell’Interno, da considerarsi quale soggetto coobbligato all’erogazione dell’indennità di buonuscita in ragione dell’inscindibile collegamento sussistente tra detto credito e il rapporto di lavoro subordinato con lo Stato.
Sempre in via preliminare, l’INPS ha altresì eccepito l’incompetenza per territorio del T.A.R. della Toscana nei riguardi del sig. Angelo CC, in quanto residente in Umbria.
E’ stata infine eccepita l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, giacché non sarebbe stata fornita prova della liquidazione, nei loro confronti, del trattamento di fine servizio senza il calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987; non vi sarebbe quindi alcuna prova né della sussistenza del preteso diritto, né della lesione asseritamente subita.
Nel merito, l’INPS sostiene che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 troverebbe applicazione per il solo personale appartenente alla Polizia di Stato che sia stato collocato a riposo su domanda, a condizione che la stessa sia stata presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità previste dalla medesima disposizione (55 anni di età e 35 anni di servizio utile).
I ricorrenti sarebbero dunque decaduti dal diritto al beneficio richiesto poiché hanno presentato la domanda di collocamento a riposo oltre il termine perentorio suddetto.
Ritiene ancora l’INPS che nella fattispecie dovrebbe in ogni caso applicarsi la disciplina normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 165/1997, avente ad oggetto l’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego; l’art. 4, comma 4 del testo normativo richiamato, infatti, pur ammettendo l’attribuzione dei sei scatti stipendiali per il calcolo della base pensionabile anche del personale cessato dal servizio a domanda, porrebbe quale condizione per l’attribuzione di tale beneficio la corresponsione, da parte dell’interessato, della contribuzione previdenziale restante; circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Nell'ipotesi di accertamento del diritto rivendicato dai ricorrenti, l'INPS chiede, in via subordinata, che non sia loro riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994.
3. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere respinta la richiesta dell'INPS di disporre la chiamata in giudizio del Ministero dell’Interno, Amministrazione presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio.
Invero, secondo l’oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa in materia, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Il fatto che il Ministero debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo volto alla definizione della buonuscita attraverso l’invio di dati attinenti all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore non incide in alcun modo sulla legittimazione a partecipare al giudizio, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione fra i due enti (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 agosto 2022, n. 926 e giurisprudenza ivi citata).
1.1. Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. della Toscana sollevata dall’INPS nei confronti del sig. CC, che risulta residente in Umbria.
Il ricorso, infatti, ha ad oggetto le modalità di liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante al ricorrente al termine del servizio da lui reso in Toscana. Trova dunque applicazione l’art. 13, comma 2 c.p.a., in base al quale “per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.
Va peraltro evidenziato che la pensione gli è stata conferita con provvedimento della Direzione provinciale dell’INPS di AR (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, pag. 19) che, in base agli atti, risulta perciò l’Amministrazione competente alla gestione dell’intera fase di collocamento a riposo del ricorrente, anche per ciò che attiene alla liquidazione e alla erogazione del trattamento di fine servizio.
1.2. Infine, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente con riguardo a quei ricorrenti in favore dei quali al momento della proposizione del ricorso non era stato ancora liquidato il trattamento di fine servizio ovvero che non hanno documentato la liquidazione della buonuscita e, dunque, la lesione asseritamente patita per il mancato computo nella relativa base di calcolo dei sei scatti figurativi di anzianità di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Va in primis rammentato che il presente ricorso non ha natura impugnatoria, ma ha ad oggetto l’accertamento - in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. - del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente condanna dell’Istituto di previdenza convenuto alla relativa corresponsione. Non vigono pertanto le regole che connotano il processo amministrativo di annullamento, nel quale la proposizione di un’impugnativa è ammessa solo nel caso in cui si lamenti di aver subito un pregiudizio concreto e attuale a causa di un provvedimento illegittimo.
A ciò si aggiunga che sono stati depositati in giudizio, per ciascun ricorrente, gli atti contenenti il conferimento della pensione, nei quali non è indicata l’applicazione del beneficio di cui all’art. 6 bis cit. e tanto basta a far presumere, salvo prova contraria di parte resistente, che detta norma nel caso di specie non abbia trovato applicazione.
In ultimo si osserva che è lo stesso Istituto resistente a sostenere in giudizio l’infondatezza nel merito della pretesa avanzata da tutti gli istanti per mancanza, nei termini sopra sintetizzati, delle condizioni previste dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
Non può dunque dubitarsi che l’INPS neghi a tutti gli odierni ricorrenti la spettanza del diritto al beneficio in questa sede invocato.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Va innanzi tutto rammentato che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 contiene una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto") al personale "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto".
Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990".
2.2. Ebbene, come evidenziato nelle premesse, secondo l’interpretazione della norma fornita dall’INPS, i ricorrenti sarebbero decaduti dal diritto di chiedere l’attribuzione del beneficio per mancato rispetto del termine di cui all’art. 6 bis , comma 2 cit. che, a suo dire, avrebbe carattere perentorio.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di dover aderire al chiaro orientamento espresso in numerose pronunce del Consiglio di Stato che, riformando decisioni di senso contrario del giudice amministrativo di primo grado (anche quelle pronunciate da questo Tribunale e richiamate dalla difesa dell’INPS), hanno escluso la natura perentoria del termine indicato nella norma citata (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986 in riforma di T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 2022, n. 735).
Sotto un primo profilo si osserva, infatti, che lo stesso non è espressamente indicato come decadenziale.
Dal punto di vista sistematico, inoltre, la norma va letta all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita "I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ...".
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato nemmeno una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.
Neppure può considerarsi che "la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151)" (cfr. C.G.A.R.S., n. 209/2023 cit. e Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 cit.).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità "non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti" (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.3. A quanto sopra si aggiunga che nessuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della risoluzione della problematica in discorso, alla previsione di cui all’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 che risulta inapplicabile alla fattispecie.
La norma infatti - che ha introdotto misure volte all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego - ha previsto l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Segnatamente, al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; e al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ponendo in questo caso, come condizione, il preventivo pagamento della contribuzione previdenziale restante, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la norma citata attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non anche alla attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis , come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e dal riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda, appunto, il solo importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 9997).
3. In conclusione, ai ricorrenti va riconosciuto il diritto ad ottenere il calcolo del trattamento di fine servizio con attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione della somma così determinata o della differenza che risulterà rispetto a quanto già liquidato.
Su tali somme, come rilevato dall'INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. Civ., sez.lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese di giudizio, tenuto conto della iniziale non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie le domande di parte ricorrente, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO