Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29687
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Sentenza 26 ottobre 2023

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Ai trasferimenti di immobili effettuati dalle cooperative edilizie ai propri soci si applica l'imposta di registro in misura fissa, in quanto l'art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 311/1993, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall'applicazione del principio di alternatività; inoltre, il quadriennio, rilevante ai fini dell'agevolazione, decorre dalla ultimazione dei lavori e non dall'atto di pre-assegnazione. Infatti, l'art. 66, comma 6-bis, lettera c), citato, nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, riteneva che gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato. Inoltre, tale disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie e l'imposta di registro. Pertanto, gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 8-bis.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29687
    Data del deposito : 26 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

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