CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
Parte_1
con gli Avvocati GIOVANNI CALAFIORE E RAFFAELA POLCI C.SO
[...] P.IVA_1
GARIBALDI N. 168 63017 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MEZZAVILLA STEFANO VIA Controparte_1 P.IVA_2
ROMA 36 31033 CO VENETO .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1026/2021 del 29/10/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 551/2019, emesso dal Tribunale di Macerata in favore di
[...]
(breviter proponendo domanda Parte_1 CP_2
riconvenzionale.
L'opposto, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale.
Il Tribunale ha così deciso:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 551/2019 emesso dal Tribunale di Macerata;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 20.350,00 oltre ad interessi come in motivazione;
3) respinge le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Ha proposto appello si è costituito Parte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame avverso e proponendo appello incidentale.
[...]
Primo motivo di appello principale: errore del giudice nella parte in cui rileva che le fatture 73w,
74w, 75w erano gia' state poste a fondamento del ricorso e successivo decreto ingiuntivo n.
1158/2018 - error in iudicando e di legittimità derivata da errore di calcolo ed errata valutazione dei documenti contabili proposti - difetto di istruttoria per omessa ammissione della ctu contabile richiesta.
aveva richiesto contro un decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
(n.1158/2018 del Tribunale di Macerata) divenuto definitivo.
Il primo giudice ha considerato che le tre fatture oggetto di questo motivo erano state già azionate col precedente decreto, onde la definitività del medesimo determina la intangibilità della relativa statuizione, per effetto di giudicato.
L'appellante lamenta che il primo giudice sarebbe stato indotto in errore nel calcolare in modo scorretto con somma l'importo delle tre fatture in discorso, e, in conseguenza avrebbe ritenuto coperta da giudicato la relativa pretesa.
In verità, il condivisibile ragionamento del primo giudice è più articolato.
Innanzitutto muove dalla constatazione per cui le tre fatture di cui si discorre erano espressamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo definitivo.
Ma sopratutto, posto che la somma di tutte le fatture indicate nel ricorso del 2018 è pari ad € 51.505,99,
e che non è contestato che prima del decreto ingiuntivo del 2018 la vesse corrisposto CP_1
33.743,92 € il Tribunale ha rilevato, condivisibilmente, che la somma di quanto già in precedenza pagina 2 di 6 corrisposto, € 33.743,92 e della sorte capitale oggetto del decreto non opposto € 18.315,15, in sostanza corrisponde, anzi è lievemente superiore, alla somma delle fatture di cui al ricorso: quindi evidentemente i crediti portati dalle tre fatture di cui al presente motivo, erano già stati azionati col monitorio.
La decisione sul punto va quindi senz'altro confermata.
Secondo motivo di appello principale: Erronea valutazione dei fatti e conseguente errore di diritto relativamente all applicazione del canone di euro 1.000,00 mensili per il servizio
MonkSource. Difetto di istruttoria.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione della società nella parte relativa all'applicazione del CP_1
canone di euro 1.000,00 mensili per il servizio MonkSource a fronte del corrispettivo di euro 700,00 oltre Iva convenuto contrattualmente e conseguentemente ha liquidato a favore di
[...]
per i servizi descritti nelle fatture 98W/2018, 108W/2018, 125W/2018 e Parte_1
3W/2019 oggetto del decreto opposto, il complessivo minore importo di euro 4.270,00 ritenendo di non rinvenire alcuna clausola contrattuale disciplinante la maggiorazione unilateralmente predisposta.
Ritiene al contrario l'appellante che con la corrispondenza prodotta dagli atti di causa sarebbe stata fornita prova del fatto che la più volte veniva esortata a non procedere alla pubblicazione di CP_1
prodotti senza immagini che avrebbe comportato un aggravio di lavoro senza esito considerato che solo i prodotti con immagini potevano andare in pubblicazione.
Ora, non è contestato che nel contratto non fosse previsto alcun meccanismo di maggiorazione del canone, cosi come è pacifico (e risulta documentalmente) che nel contratto è espressamente previsto che qualsiasi modifica dev'essere convenuta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
Pertanto le comunicazioni con email dell'appellante non possono avere alcun effetto modificativo del regolamento contrattuale, né può trovare ingresso prova per testi diretta a tale fine, stante il chiaro disposto contrattuale.
Terzo motivo di appello principale: Errata applicazione delle norme di procedura ed illegittima dichiarazione di inammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposta.
Osserva la Corte che la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante trova fondamento in rapporti diversi da quelli oggetto sia del decreto opposto che della riconvenzionale spiegata nell'opponente. Sia il ricorso che la domanda riconvenzionale si fondano sul rapporto sorto per effetto dei contratti
“MonkSource” e “SocialMonk”.
La riconvenzionale spiegata dall'opposto invece, concerne il rapporto “pichyshop” (non oggetto del decreto ingiuntivo) gli 'shooting' e danni alla propria immagine, oltre al risarcimento per mancato guadagno per attività diverse dai due contratti oggetto del decreto opposto e della riconvenzionale.
pagina 3 di 6 Ciò stante, non v'è motivo di discostarsi dalla decisione del primo giudice, il quale ha fatto buon governo dei principi in materia fissati dal Supremo Collegio, per cui la reconventio reconventionis deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. n. 2244 del 2006; Cass. n. 8582 del 2013; sez. un. n. 26128 del 2010 e Cass. n. 5415 del 2019).
Primo motivo di appello incidentale: Omessa pronuncia di condanna alla restituzione dei corrispettivi gia' pagati e non dovuti.
Evidenzia l'appellante incidentale che il giudice di prime cure ha revocato il decreto opposto e condannato ha pagare a la minor somma di € 20.350,00. CP_1 CP_2
Tuttavia in virtù dell'esecutorietà del decreto opposto al momento della Controparte_1
sentenza aveva già pagato a la somma di € 43.904,40. CP_2
Il Tribunale, conseguentemente alla dichiarata revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto, come peraltro chiesto da pronunciare la condanna della parte convenuta opposta alla CP_1
restituzione di quanto ha accertato essere stato indebitamente percepito da con CP_2
l'ingiunzione revocata.
Il motivo è fondato, essendo evidente che per effetto della revoca del decreto, l'attribuzione patrimoniale ottenuta dall'opposto è priva di giustificazione.
Pertanto la sentenza andrà riformata nel senso richiesto dall'appellante incidentale.
Secondo motivo di appello incidentale: Erronea valutazione dei fatti dedotti a fondamento dell'eccezione di inadempimento.
L'appellante incidentale, pur non contestando in diritto la decisione del primo giudice, che ha fondato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, sulla constatazione del giudicato formatosi anche sulla medesima, per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n.1158/2018 del Tribunale di Macerata, lamenta che il primo giudice non abbia considerato che il decreto opposto oggetto di questo giudizio, rivendicava il pagamento anche della fatture nn. 98/W,
99/W, 100/W, 108/W, 109/W, 117/W, 125/W e 126/W, nonché delle fatture n. 3/W, 4/W, 8/W, 9/W,
10/W e 28/W, tutte emesse successivamente al primo decreto ingiuntivo.
Dunque, afferma sui fatti relativi a queste ulteriori pretese, non può essersi formato il CP_1
giudicato.
Considera tuttavia la Corte che gli inadempimenti contestati a e posti alla base del rifiuto di CP_2
pagamento delle appena indicate fatture, sono i seguenti: relativamente al contratto di servizi “Monksource” del 12.02.2018:
pagina 4 di 6 - la realizzazione del nuovo sito internet è avvenuta con notevole ritardo, presentando per di più parecchi vizi e difetti.
- la presenza di svariate immagini di vestiario malfatte ed antiestetiche;
- l'illogica mescolanza di capi delle collezioni uomo e bambino;
- l'errata compresenza di abiti donna conformati con quelli delle linee non conformate;
- la carente descrizione dei singoli articoli di abbigliamento, che si era limitato a caricare stringate diciture quali “abito uomo”, “maglia donna”, ecc…
- la sussistenza di più icone vuote;
- l'errata indicazione delle taglie disponibili;
- il caricamento nella stagione primavera/estate di fotografie di vestiti relativi alla collezione autunno/inverno che, secondo le rassicurazioni fornite telefonicamente dal sig. alla sig.ra Parte_1
, sarebbero dovuti essere veicolati su e-commerce esteri per i paesi freddi del Canada, Parte_2
della Groenlandia, ecc… relativamente al contratto di servizi “SocialMonk” il mancato rispetto dei termini convenuti e la prestazione dei servizi secondo le regole dell'arte.
Si tratta di inadempimenti tutti risalenti a prima della emissione del decreto ingiuntivo n.1158/2018, notificato in data successiva al 22.10.2018, che avrebbero potuto, e quindi dovuto, essere fatti valere opponendosi a tale ingiunzione.
La decisione del primo giudice va quindi condivisa.
Rimane da delibare la richiesta da parte dell'appellato, di condannare l'appellante principale per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Ora, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Nel caso di specie, pur essendo l'appello infondato, non si ravvisa un abuso nell'aver impugnato la sentenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 5 di 6 L'appello incidentale deve in parte accogliersi, con ciò determinando l'obbligo in capo a questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n.
15233, ex multis).
A tal fine, vi è da considerare che la reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese del primo grado, mentre per l'appello, essendo totalmente soccombente, dovrà CP_2
rifondere integralmente le spese a come liquidate in dispositivo Controparte_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei Parte_1
confronti di e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e conseguente riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione di quanto Parte_1
percepito in virtù dell'esecutorietà l'ingiunzione revocata, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per competenze ed euro 1.165,50 per spese vive, oltre, sulle prime 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta nei confronti di la Parte_1
sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
Parte_1
con gli Avvocati GIOVANNI CALAFIORE E RAFFAELA POLCI C.SO
[...] P.IVA_1
GARIBALDI N. 168 63017 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MEZZAVILLA STEFANO VIA Controparte_1 P.IVA_2
ROMA 36 31033 CO VENETO .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1026/2021 del 29/10/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n. 551/2019, emesso dal Tribunale di Macerata in favore di
[...]
(breviter proponendo domanda Parte_1 CP_2
riconvenzionale.
L'opposto, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale.
Il Tribunale ha così deciso:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 551/2019 emesso dal Tribunale di Macerata;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 20.350,00 oltre ad interessi come in motivazione;
3) respinge le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Ha proposto appello si è costituito Parte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame avverso e proponendo appello incidentale.
[...]
Primo motivo di appello principale: errore del giudice nella parte in cui rileva che le fatture 73w,
74w, 75w erano gia' state poste a fondamento del ricorso e successivo decreto ingiuntivo n.
1158/2018 - error in iudicando e di legittimità derivata da errore di calcolo ed errata valutazione dei documenti contabili proposti - difetto di istruttoria per omessa ammissione della ctu contabile richiesta.
aveva richiesto contro un decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
(n.1158/2018 del Tribunale di Macerata) divenuto definitivo.
Il primo giudice ha considerato che le tre fatture oggetto di questo motivo erano state già azionate col precedente decreto, onde la definitività del medesimo determina la intangibilità della relativa statuizione, per effetto di giudicato.
L'appellante lamenta che il primo giudice sarebbe stato indotto in errore nel calcolare in modo scorretto con somma l'importo delle tre fatture in discorso, e, in conseguenza avrebbe ritenuto coperta da giudicato la relativa pretesa.
In verità, il condivisibile ragionamento del primo giudice è più articolato.
Innanzitutto muove dalla constatazione per cui le tre fatture di cui si discorre erano espressamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo definitivo.
Ma sopratutto, posto che la somma di tutte le fatture indicate nel ricorso del 2018 è pari ad € 51.505,99,
e che non è contestato che prima del decreto ingiuntivo del 2018 la vesse corrisposto CP_1
33.743,92 € il Tribunale ha rilevato, condivisibilmente, che la somma di quanto già in precedenza pagina 2 di 6 corrisposto, € 33.743,92 e della sorte capitale oggetto del decreto non opposto € 18.315,15, in sostanza corrisponde, anzi è lievemente superiore, alla somma delle fatture di cui al ricorso: quindi evidentemente i crediti portati dalle tre fatture di cui al presente motivo, erano già stati azionati col monitorio.
La decisione sul punto va quindi senz'altro confermata.
Secondo motivo di appello principale: Erronea valutazione dei fatti e conseguente errore di diritto relativamente all applicazione del canone di euro 1.000,00 mensili per il servizio
MonkSource. Difetto di istruttoria.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione della società nella parte relativa all'applicazione del CP_1
canone di euro 1.000,00 mensili per il servizio MonkSource a fronte del corrispettivo di euro 700,00 oltre Iva convenuto contrattualmente e conseguentemente ha liquidato a favore di
[...]
per i servizi descritti nelle fatture 98W/2018, 108W/2018, 125W/2018 e Parte_1
3W/2019 oggetto del decreto opposto, il complessivo minore importo di euro 4.270,00 ritenendo di non rinvenire alcuna clausola contrattuale disciplinante la maggiorazione unilateralmente predisposta.
Ritiene al contrario l'appellante che con la corrispondenza prodotta dagli atti di causa sarebbe stata fornita prova del fatto che la più volte veniva esortata a non procedere alla pubblicazione di CP_1
prodotti senza immagini che avrebbe comportato un aggravio di lavoro senza esito considerato che solo i prodotti con immagini potevano andare in pubblicazione.
Ora, non è contestato che nel contratto non fosse previsto alcun meccanismo di maggiorazione del canone, cosi come è pacifico (e risulta documentalmente) che nel contratto è espressamente previsto che qualsiasi modifica dev'essere convenuta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
Pertanto le comunicazioni con email dell'appellante non possono avere alcun effetto modificativo del regolamento contrattuale, né può trovare ingresso prova per testi diretta a tale fine, stante il chiaro disposto contrattuale.
Terzo motivo di appello principale: Errata applicazione delle norme di procedura ed illegittima dichiarazione di inammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposta.
Osserva la Corte che la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante trova fondamento in rapporti diversi da quelli oggetto sia del decreto opposto che della riconvenzionale spiegata nell'opponente. Sia il ricorso che la domanda riconvenzionale si fondano sul rapporto sorto per effetto dei contratti
“MonkSource” e “SocialMonk”.
La riconvenzionale spiegata dall'opposto invece, concerne il rapporto “pichyshop” (non oggetto del decreto ingiuntivo) gli 'shooting' e danni alla propria immagine, oltre al risarcimento per mancato guadagno per attività diverse dai due contratti oggetto del decreto opposto e della riconvenzionale.
pagina 3 di 6 Ciò stante, non v'è motivo di discostarsi dalla decisione del primo giudice, il quale ha fatto buon governo dei principi in materia fissati dal Supremo Collegio, per cui la reconventio reconventionis deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. n. 2244 del 2006; Cass. n. 8582 del 2013; sez. un. n. 26128 del 2010 e Cass. n. 5415 del 2019).
Primo motivo di appello incidentale: Omessa pronuncia di condanna alla restituzione dei corrispettivi gia' pagati e non dovuti.
Evidenzia l'appellante incidentale che il giudice di prime cure ha revocato il decreto opposto e condannato ha pagare a la minor somma di € 20.350,00. CP_1 CP_2
Tuttavia in virtù dell'esecutorietà del decreto opposto al momento della Controparte_1
sentenza aveva già pagato a la somma di € 43.904,40. CP_2
Il Tribunale, conseguentemente alla dichiarata revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto, come peraltro chiesto da pronunciare la condanna della parte convenuta opposta alla CP_1
restituzione di quanto ha accertato essere stato indebitamente percepito da con CP_2
l'ingiunzione revocata.
Il motivo è fondato, essendo evidente che per effetto della revoca del decreto, l'attribuzione patrimoniale ottenuta dall'opposto è priva di giustificazione.
Pertanto la sentenza andrà riformata nel senso richiesto dall'appellante incidentale.
Secondo motivo di appello incidentale: Erronea valutazione dei fatti dedotti a fondamento dell'eccezione di inadempimento.
L'appellante incidentale, pur non contestando in diritto la decisione del primo giudice, che ha fondato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, sulla constatazione del giudicato formatosi anche sulla medesima, per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n.1158/2018 del Tribunale di Macerata, lamenta che il primo giudice non abbia considerato che il decreto opposto oggetto di questo giudizio, rivendicava il pagamento anche della fatture nn. 98/W,
99/W, 100/W, 108/W, 109/W, 117/W, 125/W e 126/W, nonché delle fatture n. 3/W, 4/W, 8/W, 9/W,
10/W e 28/W, tutte emesse successivamente al primo decreto ingiuntivo.
Dunque, afferma sui fatti relativi a queste ulteriori pretese, non può essersi formato il CP_1
giudicato.
Considera tuttavia la Corte che gli inadempimenti contestati a e posti alla base del rifiuto di CP_2
pagamento delle appena indicate fatture, sono i seguenti: relativamente al contratto di servizi “Monksource” del 12.02.2018:
pagina 4 di 6 - la realizzazione del nuovo sito internet è avvenuta con notevole ritardo, presentando per di più parecchi vizi e difetti.
- la presenza di svariate immagini di vestiario malfatte ed antiestetiche;
- l'illogica mescolanza di capi delle collezioni uomo e bambino;
- l'errata compresenza di abiti donna conformati con quelli delle linee non conformate;
- la carente descrizione dei singoli articoli di abbigliamento, che si era limitato a caricare stringate diciture quali “abito uomo”, “maglia donna”, ecc…
- la sussistenza di più icone vuote;
- l'errata indicazione delle taglie disponibili;
- il caricamento nella stagione primavera/estate di fotografie di vestiti relativi alla collezione autunno/inverno che, secondo le rassicurazioni fornite telefonicamente dal sig. alla sig.ra Parte_1
, sarebbero dovuti essere veicolati su e-commerce esteri per i paesi freddi del Canada, Parte_2
della Groenlandia, ecc… relativamente al contratto di servizi “SocialMonk” il mancato rispetto dei termini convenuti e la prestazione dei servizi secondo le regole dell'arte.
Si tratta di inadempimenti tutti risalenti a prima della emissione del decreto ingiuntivo n.1158/2018, notificato in data successiva al 22.10.2018, che avrebbero potuto, e quindi dovuto, essere fatti valere opponendosi a tale ingiunzione.
La decisione del primo giudice va quindi condivisa.
Rimane da delibare la richiesta da parte dell'appellato, di condannare l'appellante principale per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Ora, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Nel caso di specie, pur essendo l'appello infondato, non si ravvisa un abuso nell'aver impugnato la sentenza.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 5 di 6 L'appello incidentale deve in parte accogliersi, con ciò determinando l'obbligo in capo a questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n.
15233, ex multis).
A tal fine, vi è da considerare che la reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese del primo grado, mentre per l'appello, essendo totalmente soccombente, dovrà CP_2
rifondere integralmente le spese a come liquidate in dispositivo Controparte_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei Parte_1
confronti di e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e conseguente riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione di quanto Parte_1
percepito in virtù dell'esecutorietà l'ingiunzione revocata, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio, condanna al pagamento delle Parte_1
spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per competenze ed euro 1.165,50 per spese vive, oltre, sulle prime 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta nei confronti di la Parte_1
sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6