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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE ( C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI CP P.IVA_2
MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'avv. RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2 appellati e appellanti incidentali
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LAZZINI ROBERTO ( C.F._6 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, per le ragioni, titoli e causali esposte in atto di appello, e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione formulata da controparte anche in via incidentale, riformare e/o annullare parzialmente
l'impugnata Sentenza n. 460/2022; Rep. n. 766/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Laura Pastacaldi in data 07 aprile 2022, nella parte in cui:
A) revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2018 emesso in data 31 maggio
2018 dal Tribunale di Pisa;
B) accerta il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92= a Parte favore della società correntista CP_6
C) dispone la compensazione tra le parti di rapporti di debito-credito;
Parte
[D]) condanna esclusivamente al pagamento di somma in favore CP_6 di parte convenuta opposta, oggi Parte_1
[E]) dispone che le spese di lite degli opponenti (liquidate complessivamente in € 12.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive) siano poste, per i due terzi a carico della banca opposta e quindi nella misura di € 8.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive
(€ 12.000,00 x 2/3) con compensazione del residuo,
pag. 2/28 e per l'effetto, in ragione della disposta riforma e/o annullamento parziale dell'impugnata sentenza voglia:
1) confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Parte Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018 o, in subordine, condannare la CP_6 in persona del legale rappresentante, ed i sigg.ri CP_2 CP_3
e al pagamento in favore dell'attuale titolare del
[...] Controparte_4 credito di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in via riconvenzionale e/o appello incidentale dalla società e dai sigg.ri CP
perché inammissibili e/o CP_2 Controparte_3 Controparte_4 infondate sia in fatto che in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato, e pertanto condannare gli appellati e/o, stante il sopraggiunto Decreto di correzione dell'errore materiale del Tribunale di Pisa 05 dicembre 2022, già prodotto con precedenti note di udienza del 07 febbraio 2024, il procuratore dichiaratosi antistatario, alla restituzione di tutti gli importi percepiti, maggiorati di interessi ed accessori di legge, sino al saldo»; per e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
«in via principale: rigettare l'appello proposto da
[...] [...] nonché quello incidentale proposto da Controparte_7 [...] perché inammissibili oltre che infondati in fatto Controparte_5
e diritto per le motivazioni spiegate in narrativa.
In via di appello incidentale: a parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
460/2022 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 7.4.2022, accogliere
l'appello incidentale proposto da e dai sigg.ri CP CP_2
pag. 3/28 e e, quindi, nel merito, previa conferma della Controparte_3 Controparte_4 revoca del decreto ingiuntivo n. 902/2018, ritenere e dichiarare che, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la non è creditrice Parte_1 della somma di Euro 107.509,90 oltre interessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_5
d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa e previo integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dalla e dai signori CP
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- in via preliminare, disporre la sospensione parziale della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i gravi e fondati motivi, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello incidentale;
- nel merito, in via principale, in riforma in parte qua della sentenza n.
460/2022, pubblicata il 7 aprile 2022, pronunciata dal Tribunale di Pisa, G.U. dott.ssa Laura Pastacaldi, accogliere l'appello incidentale proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado da
e, conseguentemente, voglia Controparte_5
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta in primo grado, con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa l'integrale conferma in ogni sua parte e capo del Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018;
2) ancora in via preliminare, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita all'eccezione di cui al punto 1), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza, anche parziale, dell'eventuale e contestato diritto degli opponenti al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sul rapporto di conto corrente n.
pag. 4/28 17448/79, prima del decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata, anche in via riconvenzionale, dalla società e sigg.ri CP CP_2
nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con
[...] conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Tribunale di
Pisa il 31 maggio 2018 o, in subordine, con condanna degli attori opponenti al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
4) sempre con vittoria di spese di giudizio e competenze legali, oltre accessori di legge;
- in ogni caso, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi di impugnazione addotti, voglia riformare e/o annullare parzialmente l'impugnata Sentenza n. 460/2022; Rep. n. 766/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Laura Pastacaldi in data
07 aprile 2022, nella parte in cui:
A) revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2018 emesso in data 31 maggio
2018 dal Tribunale di Pisa;
B) accerta il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92= a Parte favore della società correntista CP_6
C) dispone la compensazione tra le parti di rapporti di debito-credito;
Parte
[D]) condanna esclusivamente al pagamento di somma in favore CP_6 di parte convenuta opposta, oggi Parte_1
[E]) dispone che le spese di lite degli opponenti (liquidate complessivamente in € 12.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive) siano poste, per i due terzi a carico della banca opposta e quindi
pag. 5/28 nella misura di € 8.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive
(€ 12.000,00 x 2/3) con compensazione del residuo, e per l'effetto, in ragione della disposta riforma e/o annullamento parziale dell'impugnata sentenza voglia:
1) confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal
Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018;
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in via riconvenzionale ed anche con l'appello incidentale dalla società e CP dai sigg.ri perché CP_2 Controparte_3 Controparte_4 inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto;
3) dichiarare l'illegittimità della disposta compensazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA
22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato»;
Rilevato
(nel prosieguo ), in Parte_1 Pt_1 qualità di cessionario del credito vantato da Controparte_5
Contr (in prosieguo ha impugnato la sentenza n. 460 del 2022 del
[...]
Tribunale di Pisa che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte (nel prosieguo e dai suoi fideiussori CP_6 CP CP_2
e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 902 Controparte_3 Controparte_4
Contr del 2018 – con il quale aveva loro intimato il pagamento di euro
107.509,90 per sei ricevute bancarie (ri.ba.), il cui importo era stato anticipato a “salvo buon fine” e rimaste insolute – e ha condannato la CP stessa a versarle la minor somma di euro 78.610,98, quale dare-avere CP tra le parti all'esito della compensazione tra il credito monitoriamente azionato e quello vantato da di euro +28.898,92, saldo del conto CP corrente n. 17448/79, al 31 dicembre 2012, rideterminato in conseguenza pag. 6/28 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'illegittimità degli addebiti effettuati sul medesimo conto e su quello collegato n. 17449.72, per usura, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e interessi ultra-legali non pattuiti.
Il Tribunale ha in primo luogo disatteso la difesa degli opponenti, che Contr asserivano il difetto di prova del credito di 107.509,90 vantato da relativo alle sei ri.ba., e comunque di averle pagate tramite addebito sul conto Contr n. 17448/79. A tal proposito ha rilevato che aveva prodotto il contratto di apertura di credito attinente al medesimo conto n. 17448/79 e di quello anticipi n. 17449/72 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul primo – rispetto ai quali ha rilevato l'esistenza della pattuizione delle “norme generali che regolano i servizi di incasso o accettazione degli effetti, documenti e assegni sull'Italia e all'estero”, riferibili Contr ai rapporti dedotti in giudizio. Ha poi considerato che aveva dimostrato l'accredito dell'importo di ognuna delle sei ri.ba. sul diverso conto n.
17450.65, anch'esso intestato a con anticipi avvenuti “salvo buon CP fine”, e che le stesse anticipazioni non erano state contestate dagli opponenti. Contr Ha quindi ritenuto che avesse documentalmente assolto al proprio onere probatorio, il credito risultando dagli «estratti di conto corrente intestanti alla società, che attestano la corresponsione di somme da parte della a CP_5 titolo di anticipo […], dall'invio della corrispondenza periodica nella quale viene dato atto dell'avvenuto accredito delle RI.BA [e …] dalla dichiarazione ex art. 50 TUB», nella quale è indicato che «le ricevute bancarie elettroniche non Parte sono state addebitate sul conto corrente intestato a per mancanza CP_6 di disponibilità». Ha quindi ritenuto sussistente «l'obbligo di restituzione della società debitrice con conseguente addebito sul c/c».
Ha poi considerato che, di contro, non avesse provato il CP pagamento delle stesse somme «in seguito al verificarsi dell'insoluto» del terzo debitore, in quanto i pagamenti non risultavano dall'estratto del conto n.
17448/79 da essa prodotto nel quale sono indicati soltanto gli addebiti delle pag. 7/28 commissioni. Né «il pagamento sarebbe provato indirettamente dal saldo zero del conto corrente ordinario (c/c 17448.79)», del quale la stessa ha CP chiesto «in via riconvenzionale, il ricalcolo, depurato dalla (asserita) illegittima applicazione di condizioni economiche da parte della banca […] per interessi usurari, anatocismo in violazione dell'art. 1283 cc, commissioni di massimo scoperto non pattuite». Ciò in quanto il conto recava in realtà un saldo di euro Contr
-33.932,37, a debito del correntista, e ha provato che l'importo corrispondente alle ri.ba. «non è stato addebitato sul conto corrente ordinario della società».
Il giudice di prime cure ha altresì respinto l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dai garanti, che si dolevano della riproduzione nel contratto delle clausole contenute nel modello ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust. Rilevato che i contratti di fideiussione erano parzialmente nulli in relazione alle sole clausole riproduttive di quelle costituenti intesta vietata, ha escluso che quello dedotto in giudizio lo fosse integralmente, «non essendo stata data la prova che i garanti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole in questione».
Quanto alla domanda riconvenzionale, di accertamento dell'illegittimità di addebiti effettuati sul conto n. 17448/79 e su quello n. 17449/72 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul primo – per usura, anatocismo e c.m.s., e di condanna alla ripetizione dei relativi importi, il
Tribunale ha preliminarmente rilevato la continenza tra essa e l'«identica […] domanda principale proposta nella causa R.G. 60591/2013 […] pendente dinnanzi al Tribunale di Pisa». La loro riunione, tuttavia, non è stata disposta dal Presidente del Tribunale per non ritardare la decisione del procedimento più risalente.
Il giudice di prime cure ha quindi considerato, per «economia processuale […], di potere decidere anche la domanda riconvenzionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata» nel predetto giudizio R.G.
pag. 8/28 60591/2013, «ove è stata espletata una consulenza tecnica per l'accertamento del saldo dare/avere tra le parti».
Ha quindi aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u., eliminando gli
«interessi superiori al tasso soglia (con applicazione del tasso di interesse legale), dalle commissioni di massimo scoperto, che non sono state pattuite nel contratto e dagli interessi ultra-legali non pattuiti». Ha così rideterminato il saldo del conto n. 17448/79, che al 31 dicembre 2012 era pari a euro -
33.932,37, ossia a debito del correntista, in euro +28.898,92, ossia a suo credito, alla medesima data.
Di conseguenza, il Tribunale, ha accertato «il credito oggetto di causa per Contr n. 6 RI.BA insolute pari ad € 107.509,90» in favore di ha revocato il decreto ingiuntivo n. 902 del 2018; ha accertato «il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92 a favore della società correntista e operata la compensazione, per l'effetto», ha condannato a pagare in favore di CP
Contr «la minor somma € 78.610,98». In applicazione del principio di soccombenza, a carico di quest'ultima sono stati posti i due terzi delle spese di lite, compensato il restante terzo.
Avverso tale decisione ha interposto appello , facendo valere i Pt_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 e l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttore;
2. con il secondo, in subordine rispetto al primo, sostiene che il
Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u.;
3. con il terzo assume che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di compensazione, mai avanzata dagli opponenti;
pag. 9/28 4. con il quarto contesta l'omessa condanna dei fideiussori al pagamento della somma di euro 78.610,98, la cui debenza è stata comunque riconosciuta;
5. con il quinto contesta la ripartizione delle spese di lite.
Si sono costituiti e i suoi fideiussori, chiedendo la reiezione CP dell'appello principale e proponendo impugnativa incidentale, affidata a un unico motivo, con il quale lamentano l'erroneità della decisione di primo Contr grado per avere ritenuto provato il credito azionato in via monitoria da Pa relativo alle sei ri. dedotte in giudizio.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si è Contr costituita proponendo appello incidentale, con il quale ha aderito ai motivi articolati da e chiesto il rigetto del gravame proposto da e Pt_1 CP dai suoi garanti.
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in esergo, con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Contr
e di sollevata da e dai fideiussori, i quali non indicano i Pt_1 CP motivi di tale inammissibilità – risultando l'eccezione stessa assolutamente generica – né tali ragioni emergono altrimenti.
2. Occorre prendere le mosse dall'unico motivo dell'appello incidentale di e dei fideiussori – trattandosi di questione logicamente pregiudiziale – CP con il quale lamentano l'erroneità della decisione di primo grado per avere Contr ritenuto provato il credito azionato in via monitoria da relativo alle sei pag. 10/28 Pa ri. dedotte in giudizio. Assumono che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il contratto sui servizi di incasso o accettazione degli effetti, prodotto dalla banca, «non prevede nessuna condizione generale né economica in relazione all'apertura di credito» per anticipazioni ri.ba., così come le allegate “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e estero”, che, inoltre, non sarebbero riferibili a per mancanza di sottoscrizione. Sostengono poi CP
Contr che la stessa avendo asserito di non aver stipulato «un singol[o] contratto per ogni singolo effetto portato all'anticipo», come da prassi bancaria, avrebbe in sostanza ammesso la mancanza di pattuizione scritta.
Lamentano che il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c., erroneamente considerando che non fosse onere della banca dimostrare il proprio credito, la cui esistenza non sarebbe stata quindi provata. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel non rilevare che e i fideiussori avevano dimostrato l'avvenuto CP pagamento delle ri.ba., circostanza che invece emergerebbe dagli estratti conto prodotti in giudizio. Si tratterebbe delle presentazioni n. «19911 per €.
36.550 [rectius euro 36.300] addebitata in data 11.5.2012 con valuta
11.5.2012»; n. «19962 per €. 11.195 addebitata in data 22.5.2012 con valuta
22.5.2012»; n. «19943 per €.
4.350 addebitata in data 21.6.2012 con valuta
21.6.2012»; n. «19962 per €. 11.195 addebitata in data 21.6.2012 con valuta
21.6.2012»; infine le n. «200049 per €. 35.757,50 con scadenza 30.6.2012 e n. 20051 per €.
8.712 con scadenza 31.7.2012 […] accreditate in data
26.4.2012». Affermano a tal proposito che «tutti gli accrediti effettuati dalla banca per presentazioni effetti risultano essere stati, poi, “pagati” tramite addebiti eseguiti entro il 31.12.2012». Asseriscono poi che sarebbe inidoneo a dimostrare il contrario, ossia l'assenza di tali addebiti, la certificazione ex art. 50 d.lgs n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), nel Contr quale ha indicato che «le ricevute bancarie elettroniche non sono state Parte addebitate sul conto corrente intestato a per mancanza di CP_6 disponibilità», in quanto il valore probatorio dell'estratto dei saldaconti pag. 11/28 sarebbe limitato al procedimento monitorio, mentre non si estenderebbe al susseguente procedimento di opposizione e, in genere, agli ordinari giudizi di cognizione.
Il motivo è infondato.
Contr L'esistenza del credito di può considerarsi dimostrata già in base alle difese di e dei fideiussori in primo grado. Infatti, questi, a fronte CP della pretesa azionata dalla banca con ricorso monitorio per le citate sei ri.ba., dopo aver contestato l'avvenuto accredito delle somme, a pag. 2 della Contr citazione in giudizio in primo grado – ove si afferma che ha «omesso di produrre i documenti comprovanti le operazioni a seguito delle quali sarebbe sorto il credito» – ha poi sostenuto di aver pagato il medesimo credito, affermando, a pag. 3 della medesima citazione, che le somme sarebbero state pagate tramite addebito sul conto n. 17448/79.
L'avvenuto adempimento del credito costituisce infatti implicito riconoscimento della sua esistenza.
Contr Inoltre, anche a voler ipotizzare il contrario, la pretesa avanzata da risulta altresì documentalmente dimostrata. La banca ha prodotto le sei ri.ba.
(doc. 1 fasc. monitorio), indicanti gli importi di cui ha domandato la Contr restituzione e l'estratto del conto n. 17450.65 (doc. 10 fasc. di primo grado), dal quale emergono i seguenti accrediti, corrispondenti a quelli contenuti nelle ri.ba. medesime, tutti effettuati nel 2012:
- Euro 36.300,00, data 19 gennaio, valuta 11 maggio;
- Euro 8.712,00, data 26 aprile, valuta 1° agosto;
- Euro 11.195,20, data 20 febbraio, valuta 21 giugno;
- Euro 35.757,50, data 26 aprile, valuta 22 luglio;
- Euro 11.195,20, data 20 febbraio, valuta 22 maggio;
- Euro 4.350,00, data 13 febbraio, valuta 21 giugno;
pag. 12/28 Pertanto, la banca ha provato di aver anticipato la somma complessiva di euro 107.509,90, ammontare corrispondente a quello indicato nel ricorso monitorio.
Di contro, come rilevato dal Tribunale, è documentalmente smentita la tesi di e dei fideiussori di «avvenuto pagamento delle ri.ba. tramite CP addebito sul c/c n. 17448/79», come indicato nella rubrica del secondo capo della citazione in primo grado. Infatti, negli estratti di tale conto relativi a tutti Contr i trimestri del 2012, prodotti dalla banca (doc. 11 fasc. di primo grado , non ve n'è traccia.
Ciò rende irrilevante la tesi di e dei fideiussori circa l'asserita CP inidoneità della certificazione ex art. 50 t.u.b. a provare l'assenza dei pagamenti, la loro inesistenza risultando appunto dimostrata dai predetti estratti relativi al conto n. 17448/79.
Detta documentazione conferma quanto asserito dalla banca, secondo cui, dopo aver comunicato alla correntista che i crediti ceduti, rimasti CP insoluti, sarebbero stati successivamente addebitati sul citato conto n.
17448/79 – comunicazioni dalla stessa banca allegate al ricorso monitorio
(doc. 1, pagg. da 33 a 35 del file telematico) – ha poi omesso tale addebito, stante il saldo già negativo del conto – nei trimestri relativi al periodo di scadenza degli effetti – ossia, alla fine del primo trimestre 2012 per euro -
39.016,96, alla fine del secondo per euro -29.971,95 e alla fine del terzo per euro -30.170,85, sempre a debito del correntista, come dimostrato dai relativi Contr estratti periodici (doc. 11 fasc. di primo grado pagg. 1, 7 e 11 del file telematico).
Non possono invece essere considerati come pagamenti gli addebiti allegati da e dai fideiussori nel proprio appello incidentale, riprodotti a CP pag. 18 della loro comparsa di costituzione, in quanto non sono stati effettuati sul conto n. 17448/79 – nel quale, come detto, non sono riscontrabili – ma su quello accessorio n. 17450/65, come emerge dai relativi pag. 13/28 Contr estratti periodici (doc. 10 fasc. di primo grado) ed hanno chiaramente natura di mere scritture contabili, conseguenti alla scadenza dei crediti rimasti insoluti, aventi lo scopo di chiusura delle partite che erano state aperte, con l'accredito delle somme anticipate sullo stesso conto, a fronte della presentazione dei relativi effetti.
È inoltre inidoneo a dimostrare il pagamento degli anticipi ricevuti il fatto che il citato conto n. 17450/65 sia stato chiuso con saldo zero. Stante la natura di partitario dedicato unicamente alla contabilizzazione dello sconto di effetti – come emerge dalla dicitura «partitario presentaz.ni sbf» contenuta nei medesimi estratti – esso è naturalmente destinato a chiudersi con saldo zero, dovendo le competenze confluire sul conto principale al quale è collegato, come nel caso in esame, nel quale la banca aveva inizialmente prospettato che gli anticipi in questione fossero addebitati sul conto n. 17448/79, salvo poi procedere con specifica richiesta di pagamento per l'incapienza dello stesso.
Pertanto, il preteso pagamento delle somme anticipate dalla banca non risulta mai avvenuto.
Tanto considerato, è irrilevante la contestazione avanzata sempre da e dai fideiussori, secondo cui il contratto «non prevede nessuna CP condizione generale né economica in relazione all'apertura di credito» per anticipazione ri.ba. Avendo provato la banca la dazione della somma anticipata e non risultando il pagamento da parte di l'omessa CP pattuizione delle condizioni del finanziamento comporterebbe, al più,
l'eliminazione dei costi a esso connessi, importi, però, non pretesi dalla banca, che ha agito solo per la restituzione di quanto anticipato, come emerge dalla coincidenza delle cifre indicate nelle sei ricevute e nell'estratto del conto ove ne è stato registrato l'accredito con quelle richieste, per la somma totale di euro 107.509,90. La banca ha infatti omesso di domandare anche gli importi che aveva stragiudizialmente preteso «per interessi da conteggiare dalle pag. 14/28 rispettive scadenze alla data di effettivo saldo» con la lettera di messa in mora del 16 giugno 2017, per euro 36,96.
La censura va quindi respinta.
Contr
3. Passando all'appello principale di – cui ha aderito Pt_1 spiegando impugnazione incidentale – e iniziando con la trattazione dal terzo motivo – logicamente pregiudiziale – essa sostiene che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente revocato il decreto ingiuntivo n. 902 del 2018 nonostante abbia accertato la debenza della somma il cui pagamento è stato con esso intimato, pari a euro 107.509,90, avendo operato una compensazione mai chiesta dagli opponenti. Questi avrebbero unicamente domandato l'accertamento della differenza risultante «tra il saldo debitore che all'inizio di causa emergeva per il conto corrente ordinario n. 17448,79 e quanto eventualmente a loro credito sarebbe stato accertato» nell'ambito del medesimo rapporto, in tal senso dovendosi intendere la richiesta di accertamento in sede giudiziale del «dare-avere tra le parti».
Il motivo è infondato.
Alla stregua del tenore complessivo della citazione in opposizione in primo grado va ritenuto che e i fideiussori abbiano sostanzialmente CP eccepito la compensazione del credito risultante dal ricalcolo del saldo del conto «n. 0017448/79 (ora 63002.39/5331) e collegate linee di credito Pa (compreso il c/a 17449.72)» con il credito vantato dalla banca per le ri. Pa dedotte in giudizio. A pag. 8, infatti, essi hanno assunto che le ri. fossero state «regolate sul c/c nel 2012» e che all'esito del ricalcolo del saldo conseguente all'eliminazione delle annotazioni di cui assumevano l'illegittimità, sarebbe risultato «che nulla è dovuto da anche in CP relazione ad eventuali insoluti».
Pertanto, l'eccezione di compensazione risulta sollevata e la censura va respinta.
pag. 15/28 4. Vanno poi trattati congiuntamene il primo, il secondo e il quarto Contr motivo dell'appello di – e di in ragione della sua adesione allo Pt_1 stesso – essendo tutti diretti a contestare la decisione gravata nella parte in cui ha rilevato la sussistenza del
contro
-credito vantato da e dai CP fideiussori.
Con il primo lamenta la violazione del principio di corrispondenza Pt_1 tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'«omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie». Il Tribunale avrebbe accertato il saldo del conto corrente ordinario n. 17448/79, sul quale sono state periodicamente girocontate le competenze di quello n. 17449/72, oggetto della domanda riconvenzionale degli opponenti, erroneamente considerando l'intera durata del rapporto – dal 16 marzo 2003 al 31 dicembre 2012 – mentre gli stessi avevano domandato il ricalcolo unicamente «per il periodo successivo al
1.1.2014», poi corretto nel «periodo successivo al 1.1.2013», modifica che inoltre sarebbe tardiva.
Contr Aggiunge a ciò con il primo motivo del proprio appello incidentale, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta, non essendo ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
Con il secondo motivo, subordinato al primo, lamenta che il Pt_1
Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u.
Assume a tal proposito, anzitutto, che avrebbe erroneamente addebitato alla banca «l'omessa produzione di documentazione contrattuale afferente al conto corrente ordinario n. 17448,79», alla cui produzione sarebbero stati invece tenuti gli opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo documentazione diretta a provare le illegittimità che si sarebbero invece limitati a evocare.
Inoltre, gli opponenti non avrebbero prodotto l'intera serie degli estratti conto.
La consulenza sarebbe poi errata perché: a) avrebbe omesso di considerare la pag. 16/28 prescrizione eccepita dalla banca e quindi avrebbe dovuto limitare il ricalcolo al periodo a essa non soggetto;
b) avrebbe dovuto considerare “sopravvenuta”
l'usura riscontrata, e quindi irrilevante o, al più, avrebbe dovuto ricondurre gli interessi al tasso-soglia e non a quello legale;
c) avrebbe dovuto considerare legittima la c.m.s. Pertanto, il giudice di prime cure, qualora avesse riscontrato delle illegittimità, avrebbe, al più, dovuto fare riferimento alla prima ipotesi di ricalcolo.
Contr Aggiunge ai predetti rilievi che la domanda di accertamento nel presente giudizio «conduce ad una pronuncia dichiarativa contenente la mera rideterminazione del saldo ad una certa data e che l'esclusione della ripetizione quando il conto sia ancora aperto», precluderebbe ogni possibilità di compensazione.
Con il quarto motivo di gravame contesta l'omessa condanna dei Pt_1 fideiussori. Il Tribunale, pur avendo riconosciuto fondata la debenza avanzata Contr da per euro 78.610,98, ha condannato al relativo pagamento soltanto non anche e «che CP CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in veste di fideiussori sono e restano coobligati in solido con la società».
Contr Aderisce a tali rilievi con il proprio appello incidentale.
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati.
Va anzitutto chiarito che la compensazione avanzata da e dai CP fideiussori è un'eccezione riconvenzionale, pur avendola essi qualificata
“domanda riconvenzionale”, a pag. 8 della citazione in primo grado, Contr qualificazione sostenuta anche da e . Pt_1
Come ha evidenziato la Corte di cassazione «la compensazione,
“importando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale, nel caso in cui l'opposizione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di una domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio pag. 17/28 di quello di una semplice difesa, quando cioè lo stesso controcredito venga dedotto per ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte”
(Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 1966, n. 1188, Rv. 322375-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 2 marzo 2016, n. 4133, Rv.
639413-01; cfr. anche Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 1997, n. 538, Rv.
501861-01, secondo cui l'eccezione di compensazione “corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza”» (Cass. n. 4968 del 2024, in motivazione).
Avendo e i fideiussori richiesto il riaccertamento del dare-avere tra CP le parti al fine di paralizzare la pretesa creditoria, e non anche la condanna al pagamento di ulteriori somme, la compensazione dedotta ha quindi natura di eccezione ed è quindi ammissibile a prescindere dal suo collegamento con il titolo dedotto in giudizio dall'attore, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
A ogni buon conto, anche a voler ipotizzare che si tratti di una domanda, essa sarebbe comunque ammissibile. Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo» (Cass. n. 4968 del 2024, in massima). Collegamento in questo caso sussistente, avendo e i CP fideiussori dedotto che le ri.ba. in questione siano state pagate con addebito sul medesimo conto del quale hanno chiesto la rideterminazione del saldo per pag. 18/28 la presenza di annotazioni illegittime. Tanto è sufficiente a rendere opportuna la trattazione congiunta.
Occorre anzitutto precisare che l'eccezione riconvenzionale proposta da e dai fideiussori va intesa nel senso che essi abbiano chiesto il ricalcolo CP del saldo del conto per il periodo successivo al 1° gennaio 2013 fino alla chiusura dello stesso, verosimilmente avvenuta il 1° gennaio 2017, data alla quale fa riferimento la lettera di costituzione in mora del 16 giugno 2017 (doc. Contr 2 fasc. di primo grado), con la quale la banca ha richiesto il pagamento del saldo del medesimo conto, pari a euro -113.175,30, a debito della correntista, proprio alla predetta data del 1° gennaio 2017, circostanza non contestata da e dai fideiussori. CP
Il riferimento alla diversa data del 1° gennaio 2014 quale momento iniziale del periodo nel quale sono contestati gli addebiti, contenuto nella citazione in primo grado, è un mero errore materiale come si desume agevolmente dal tenore complessivo dello stesso atto. In esso e i CP fideiussori hanno infatti prospettato che il riaccertamento del saldo nel presente giudizio avvenisse partendo da quello effettuato nella causa iscritta presso il Tribunale di Pisa, n.r.g. 60591 del 2013 – in quel momento pendente tra le stesse parti – e avente a oggetto i medesimi conti corrente relativamente al periodo dal 2003 al 31 dicembre 2012. Quest'ultima data, tuttavia, nella citazione del presente giudizio è erroneamente riportata come 31 dicembre
2013 e, così, il ricalcolo del saldo è stato inizialmente chiesto per il periodo decorrente dal giorno successivo, il 1° gennaio 2014. e i fideiussori, CP tuttavia, avvedutisi dell'errore, hanno provveduto a correggerlo già con la prima memoria ex 183 c.p.c., a pag. 18 – nella quale è indicato il 1° gennaio
2013 quale data di inizio del periodo interessato dagli addebiti illegittimi – così come nella precisazione delle conclusioni, a pag. 2, correzione che, peraltro, è avvenuta tempestivamente e in alcun modo leso il diritto di difesa Contr di che ha potuto sul punto ulteriormente contraddire e produrre elementi a sostegno delle proprie asserzioni. pag. 19/28 Tanto premesso, l'eccezione riconvenzionale va respinta.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha rideterminato il saldo del conto n. 17448/79 – sul quale sono stati periodicamente girocontate le competenze maturate su quello anticipi collegato n. 17449/72 – eliminando gli addebiti effettuati tra il 16 marzo
2003, data della sua accensione, e il 31 dicembre 2012, avendo aderito al ricalcolo svolto nella c.t.u. e nella sua integrazione espletate nell'ambito della causa n.r.g. 60591 del 2013, che proprio tale periodo riguardavano, come dimostrano gli elaborati peritali, prodotti nel presente giudizio dalle parti, ossia da e dai fideiussori, quanto alla prima c.t.u. (doc. 6 del loro fasc. CP
Contr di primo grado), e da quanto all'integrazione (doc. 5 del suo fasc. di primo grado).
È evidente quindi che l'accertamento peritale – avendo riguardato il periodo dal 16 marzo 2003 al 31 dicembre 2012 – esula da quello dedotto in giudizio da e dai fideiussori, che hanno invece lamentato la presenza di CP addebiti illegittimi soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2017.
Ciò conduce a respingere l'eccezione di giudicato sollevata da e dai CP fideiussori, secondo cui l'accertamento della misura del saldo del conto n.
17448/79, a credito del correntista per euro 28.898,92, sarebbe nel frattempo intervenuto con la sentenza n. 56 del 2023 (doc. IV fasc. di appello e CP fideiussori) che, non impugnata, avrebbe in tal senso definito la controversia iscritta al predetto n.r.g. 60591 del 2013 del Tribunale di Pisa. Tale giudicato non può essere utilmente invocato nel caso in esame, in quanto le due cause
– pur connesse per identità di soggetti e di causa petendi – hanno diverso petitum, riguardando, come detto, due periodi di svolgimento del rapporto differenti, fino al 31 dicembre 2012 quella n.r.g. 60591 del 2013 e dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 la presente.
Con riferimento a quest'ultimo periodo, l'eccezione avanzata dagli appellati va respinta, non avendo essi prodotto gli estratti conto necessari a pag. 20/28 dimostrare l'ammontare degli addebiti illegittimi e non avendo riproposto in appello l'istanza diretta a ottenere l'ordine di esibizione di tale Contr documentazione a carico di
A tal proposito va in primo luogo rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro – o nell'analogo caso in cui agisca per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti – «che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida
“causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
(Cass. n. 35979 del 2022, in massima).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]l diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna» (Cass. n. 23861 del 2022, in massima).
Ebbene, nel caso in esame e i fideiussori hanno avanzato la CP predetta richiesta stragiudiziale di consegna di copia degli estratti conto come pag. 21/28 emerge dalla missiva del 17 luglio 2018 e la relativa ricevuta di consegna della PEC (erroneamente indicate come doc. 7 fasc. e fideiussori in CP primo grado, ma in realtà depositate come file telematico allegato alla citazione in primo grado, non numerato, nominato
“ Controparte_9
_D_Lgs_3.msg”).
Gli stessi e fideiussori hanno poi richiesto l'emissione di ordine di CP esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con la seconda memoria ex 183 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere «l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. volta alla Contr condanna di alla consegna degli e/c e scalari relativi agli ultimi 10 anni
(ovvero dal 17.7.2008)», istanza reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, con le quali essi hanno domandato «In Via preliminare: Contr Condannare a consegnare copia degli estratti conto e scalari relativi ai cc/cc n. 1744879 (ora 633002.39/5331) e n. 17449.72, se inevasa l'istanza ex art. 119 TUB».
Tale istanza, tuttavia, non è stata riproposta nel grado di appello, dovendosi pertanto considerare rinunciata.
A tal proposito va evidenziato quanto stabilito dalla Corte di cassazione, ossia che «la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod. proc. civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del
26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv.
568427). Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e pag. 22/28 ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado» (Cass. n. 5812 del 2016, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 16420 del 2023, in motivazione).
Nel caso in esame e i fideiussori sono risultati vincitori quanto alla CP domanda di accertamento del saldo del conto n. 17448/79 e non avevano quindi interesse ad impugnare tale statuizione. Questa è stata tuttavia censurata da – e, come visto, fondatamente – pertanto era onere Pt_1 sempre di e dei fideiussori supportare la propria eccezione CP riconvenzionale reiterando la citata istanza istruttoria, la cui riproposizione non è avvenuta. Pertanto, in mancanza di tutti gli estratti periodici relativi ai conti rispetto ai quali sono contestati addebiti, la domanda di rideterminazione del saldo non può che essere respinta, con conseguente esclusione di ogni possibilità di compensazione e assorbimento di ogni motivo di doglianza in ordine al calcolo operato.
Contr Vanno poi accolte le censure di e con cui esse lamentano Pt_1
l'omessa condanna dei fideiussori. Il giudice di prime cure ha espressamente escluso la nullità integrale dei relativi contratti di garanzia «in quanto la lo avrebbe concluso comunque non essendo stata data la prova che i CP_5 garanti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole in questione». Niente ha tuttavia stabilito quanto agli effetti della nullità parziale delle stesse, per violazione della legge antitrust, limitandosi sul puto a evocare l'art. 1419 c.c., senza ulteriormente specificare alcuna conseguenza nei loro riguardi, nemmeno in dispositivo, nel quale ha tuttavia omesso di estendere la condanna nei loro confronti.
pag. 23/28 Va a tal proposito considerato che e i fideiussori con la loro CP citazione in primo grado hanno lamentato l'integrale nullità delle fideiussioni, ribadita anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale hanno asserito che la violazione della normativa antitrust comportasse «l'inefficacia ex tunc della fideiussione», mentre «deve negarsi l'applicabilità dell'art. 1419
c.c.». Solo al momento della precisazione delle conclusioni hanno domandato di «[a]ccertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni», tuttavia senza dedurre alcunché come conseguenza di tale parziale invalidità.
Solo con la comparsa di costituzione in appello, a pag. 15, hanno eccepito che, «[v]enuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. consegue che i fideiussori possano essere considerati rimasti obbligati in forza delle fideiussioni omnibus prestate a condizione che la banca […] abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale ( entro sei mesi dalla CP scadenza dell'obbligazione principale», altresì allegando che, «[n]el caso di specie, […] le RI.BA. risultano scadute nel 2012, la banca ha operato la revoca degli affidamenti con a.r. inviata il 24.6.2017 nei confronti del debitore principale e ha proposto la propria istanza giudiziale mediante la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti tanto della debitrice principale che dei garanti solo in data 7.6.2018», così eccependo la liberazione dei fideiussori per mancato rispetto del predetto termine semestrale.
Tale eccezione è tuttavia tardiva.
A tal proposito va considerato che secondo la Corte di cassazione la
«nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia –
“sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che,
pag. 24/28 come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 30383/24)» (Cass. n.
1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum» (Cass. n.
835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 8023 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione in senso stretto).
Peraltro, la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la stessa, al più tardi, avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre, come detto, è stata sollevata solo con la comparsa di costituzione in appello.
Pertanto, la condanna di al pagamento di euro 107.509,90 – CP
Pa importo così rideterminato alla stregua di quanto precede – per le sei ri. dedotte in giudizio, oltre gli interessi, al tasso legale, dalle date delle rispettive scadenze, sino al soddisfo, come da domanda, va estesa anche ai fideiussori,
pag. 25/28 al contempo rammentandosi che «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima).
5. Non può darsi luogo alla domanda di ripetizione di quanto asseritamente pagato da all'avvocato Michele Rondinelli in qualità di Pt_1 difensore antistatario di primo grado, al quale l'ordinanza di correzione di materiale della sentenza ha riconosciuto il diritto di distrazione delle spese di lite in proprio favore. Non avendo , né altri, prodotto la quietanza di Pt_1 pagamento di tale somma o altra documentazione ideona a dimostrarlo, esso non è provato e non può quindi conseguire alcuna condanna alla sua restituzione.
6. Va infine assorbito il quinto motivo del gravame di , con il quale Pt_1 essa contesta la ripartizione delle spese di lite.
Ciò in ossequio al principio giurisprudenziale secondo «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n.
23877 del 2021, in motivazione).
Contr Nel caso in esame in entrambi i gradi di giudizio e in quello Pt_1
d'appello, risultano pienamente vittoriose, vedendosi riconosciuto integralmente il credito da esse vantato – la prima quale originaria creditrice che ha agito in via monitoria, la seconda quale cessionaria del credito – pari a euro 107.509,90, mentre la domanda riconvenzionale di e dei CP fideiussori e il loro appello incidentale sono stati respinti.
pag. 26/28 Le spese di lite vanno dunque poste a loro carico solidale e si liquidano in dispositivo, in misura corrispondente allo scaglione in cui rientra la somma riconosciuta (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), applicando:
a) per quanto riguarda il rapporto processuale intercorso nel grado di appello tra , da un lato, e e i fideiussori, dall'altro, i valori medi;
Pt_1 CP
Contr b) per quanto riguarda quello intercorso tra da un lato, e e i CP fideiussori, dall'altro, i valori medi per il giudizio di primo grado, e i valori Contr minimi per quello di appello, essendo intervenuta nel presente grado come cedente e aderendo alle censure e argomentazioni di . Pt_1
Per entrambi i rapporti processuali va esclusa la fase istruzione/trattazione per il grado di appello, non effettivamente tenutasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dei suoi fideiussori, dell'ulteriore importo a titolo di CP contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 460 del 2022 del Tribunale di Pisa e in parziale
[...] riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP CP_2
e in primo grado di
[...] Controparte_3 Controparte_4 riaccertamento del saldo del conto corrente n. 17448/79 per il periodo successivo al 1° gennaio 2013;
2. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a pagare ad
[...] Parte_1
pag. 27/28 la somma di euro 107.509,90, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
3. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_1 le spese di lite per il giudizio di appello, che liquida in
[...] euro 9.991,00, oltre spese vive per euro 1.165,50, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_5 le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in
[...] euro 14.103,00 e, per quello di appello, in euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
8 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 28/28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE ( C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI CP P.IVA_2
MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'avv. RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._2 appellati e appellanti incidentali
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. LAZZINI ROBERTO ( C.F._6 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, per le ragioni, titoli e causali esposte in atto di appello, e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione formulata da controparte anche in via incidentale, riformare e/o annullare parzialmente
l'impugnata Sentenza n. 460/2022; Rep. n. 766/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Laura Pastacaldi in data 07 aprile 2022, nella parte in cui:
A) revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2018 emesso in data 31 maggio
2018 dal Tribunale di Pisa;
B) accerta il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92= a Parte favore della società correntista CP_6
C) dispone la compensazione tra le parti di rapporti di debito-credito;
Parte
[D]) condanna esclusivamente al pagamento di somma in favore CP_6 di parte convenuta opposta, oggi Parte_1
[E]) dispone che le spese di lite degli opponenti (liquidate complessivamente in € 12.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive) siano poste, per i due terzi a carico della banca opposta e quindi nella misura di € 8.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive
(€ 12.000,00 x 2/3) con compensazione del residuo,
pag. 2/28 e per l'effetto, in ragione della disposta riforma e/o annullamento parziale dell'impugnata sentenza voglia:
1) confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Parte Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018 o, in subordine, condannare la CP_6 in persona del legale rappresentante, ed i sigg.ri CP_2 CP_3
e al pagamento in favore dell'attuale titolare del
[...] Controparte_4 credito di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in via riconvenzionale e/o appello incidentale dalla società e dai sigg.ri CP
perché inammissibili e/o CP_2 Controparte_3 Controparte_4 infondate sia in fatto che in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato, e pertanto condannare gli appellati e/o, stante il sopraggiunto Decreto di correzione dell'errore materiale del Tribunale di Pisa 05 dicembre 2022, già prodotto con precedenti note di udienza del 07 febbraio 2024, il procuratore dichiaratosi antistatario, alla restituzione di tutti gli importi percepiti, maggiorati di interessi ed accessori di legge, sino al saldo»; per e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
«in via principale: rigettare l'appello proposto da
[...] [...] nonché quello incidentale proposto da Controparte_7 [...] perché inammissibili oltre che infondati in fatto Controparte_5
e diritto per le motivazioni spiegate in narrativa.
In via di appello incidentale: a parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
460/2022 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 7.4.2022, accogliere
l'appello incidentale proposto da e dai sigg.ri CP CP_2
pag. 3/28 e e, quindi, nel merito, previa conferma della Controparte_3 Controparte_4 revoca del decreto ingiuntivo n. 902/2018, ritenere e dichiarare che, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la non è creditrice Parte_1 della somma di Euro 107.509,90 oltre interessi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_5
d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa e previo integrale rigetto dell'appello incidentale proposto dalla e dai signori CP
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- in via preliminare, disporre la sospensione parziale della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone i gravi e fondati motivi, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello incidentale;
- nel merito, in via principale, in riforma in parte qua della sentenza n.
460/2022, pubblicata il 7 aprile 2022, pronunciata dal Tribunale di Pisa, G.U. dott.ssa Laura Pastacaldi, accogliere l'appello incidentale proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado da
e, conseguentemente, voglia Controparte_5
1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale ex adverso proposta in primo grado, con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa l'integrale conferma in ogni sua parte e capo del Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018;
2) ancora in via preliminare, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita all'eccezione di cui al punto 1), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza, anche parziale, dell'eventuale e contestato diritto degli opponenti al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sul rapporto di conto corrente n.
pag. 4/28 17448/79, prima del decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata, anche in via riconvenzionale, dalla società e sigg.ri CP CP_2
nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con
[...] conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal Tribunale di
Pisa il 31 maggio 2018 o, in subordine, con condanna degli attori opponenti al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
4) sempre con vittoria di spese di giudizio e competenze legali, oltre accessori di legge;
- in ogni caso, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi di impugnazione addotti, voglia riformare e/o annullare parzialmente l'impugnata Sentenza n. 460/2022; Rep. n. 766/2022, emessa dal Tribunale di Pisa in persona del Giudice dott.ssa Laura Pastacaldi in data
07 aprile 2022, nella parte in cui:
A) revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2018 emesso in data 31 maggio
2018 dal Tribunale di Pisa;
B) accerta il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92= a Parte favore della società correntista CP_6
C) dispone la compensazione tra le parti di rapporti di debito-credito;
Parte
[D]) condanna esclusivamente al pagamento di somma in favore CP_6 di parte convenuta opposta, oggi Parte_1
[E]) dispone che le spese di lite degli opponenti (liquidate complessivamente in € 12.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive) siano poste, per i due terzi a carico della banca opposta e quindi
pag. 5/28 nella misura di € 8.000,00= oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive
(€ 12.000,00 x 2/3) con compensazione del residuo, e per l'effetto, in ragione della disposta riforma e/o annullamento parziale dell'impugnata sentenza voglia:
1) confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 902/2018 emesso dal
Tribunale di Pisa il 31 maggio 2018;
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata anche in via riconvenzionale ed anche con l'appello incidentale dalla società e CP dai sigg.ri perché CP_2 Controparte_3 Controparte_4 inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto;
3) dichiarare l'illegittimità della disposta compensazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA
22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato»;
Rilevato
(nel prosieguo ), in Parte_1 Pt_1 qualità di cessionario del credito vantato da Controparte_5
Contr (in prosieguo ha impugnato la sentenza n. 460 del 2022 del
[...]
Tribunale di Pisa che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte (nel prosieguo e dai suoi fideiussori CP_6 CP CP_2
e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 902 Controparte_3 Controparte_4
Contr del 2018 – con il quale aveva loro intimato il pagamento di euro
107.509,90 per sei ricevute bancarie (ri.ba.), il cui importo era stato anticipato a “salvo buon fine” e rimaste insolute – e ha condannato la CP stessa a versarle la minor somma di euro 78.610,98, quale dare-avere CP tra le parti all'esito della compensazione tra il credito monitoriamente azionato e quello vantato da di euro +28.898,92, saldo del conto CP corrente n. 17448/79, al 31 dicembre 2012, rideterminato in conseguenza pag. 6/28 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'illegittimità degli addebiti effettuati sul medesimo conto e su quello collegato n. 17449.72, per usura, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e interessi ultra-legali non pattuiti.
Il Tribunale ha in primo luogo disatteso la difesa degli opponenti, che Contr asserivano il difetto di prova del credito di 107.509,90 vantato da relativo alle sei ri.ba., e comunque di averle pagate tramite addebito sul conto Contr n. 17448/79. A tal proposito ha rilevato che aveva prodotto il contratto di apertura di credito attinente al medesimo conto n. 17448/79 e di quello anticipi n. 17449/72 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul primo – rispetto ai quali ha rilevato l'esistenza della pattuizione delle “norme generali che regolano i servizi di incasso o accettazione degli effetti, documenti e assegni sull'Italia e all'estero”, riferibili Contr ai rapporti dedotti in giudizio. Ha poi considerato che aveva dimostrato l'accredito dell'importo di ognuna delle sei ri.ba. sul diverso conto n.
17450.65, anch'esso intestato a con anticipi avvenuti “salvo buon CP fine”, e che le stesse anticipazioni non erano state contestate dagli opponenti. Contr Ha quindi ritenuto che avesse documentalmente assolto al proprio onere probatorio, il credito risultando dagli «estratti di conto corrente intestanti alla società, che attestano la corresponsione di somme da parte della a CP_5 titolo di anticipo […], dall'invio della corrispondenza periodica nella quale viene dato atto dell'avvenuto accredito delle RI.BA [e …] dalla dichiarazione ex art. 50 TUB», nella quale è indicato che «le ricevute bancarie elettroniche non Parte sono state addebitate sul conto corrente intestato a per mancanza CP_6 di disponibilità». Ha quindi ritenuto sussistente «l'obbligo di restituzione della società debitrice con conseguente addebito sul c/c».
Ha poi considerato che, di contro, non avesse provato il CP pagamento delle stesse somme «in seguito al verificarsi dell'insoluto» del terzo debitore, in quanto i pagamenti non risultavano dall'estratto del conto n.
17448/79 da essa prodotto nel quale sono indicati soltanto gli addebiti delle pag. 7/28 commissioni. Né «il pagamento sarebbe provato indirettamente dal saldo zero del conto corrente ordinario (c/c 17448.79)», del quale la stessa ha CP chiesto «in via riconvenzionale, il ricalcolo, depurato dalla (asserita) illegittima applicazione di condizioni economiche da parte della banca […] per interessi usurari, anatocismo in violazione dell'art. 1283 cc, commissioni di massimo scoperto non pattuite». Ciò in quanto il conto recava in realtà un saldo di euro Contr
-33.932,37, a debito del correntista, e ha provato che l'importo corrispondente alle ri.ba. «non è stato addebitato sul conto corrente ordinario della società».
Il giudice di prime cure ha altresì respinto l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dai garanti, che si dolevano della riproduzione nel contratto delle clausole contenute nel modello ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust. Rilevato che i contratti di fideiussione erano parzialmente nulli in relazione alle sole clausole riproduttive di quelle costituenti intesta vietata, ha escluso che quello dedotto in giudizio lo fosse integralmente, «non essendo stata data la prova che i garanti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole in questione».
Quanto alla domanda riconvenzionale, di accertamento dell'illegittimità di addebiti effettuati sul conto n. 17448/79 e su quello n. 17449/72 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul primo – per usura, anatocismo e c.m.s., e di condanna alla ripetizione dei relativi importi, il
Tribunale ha preliminarmente rilevato la continenza tra essa e l'«identica […] domanda principale proposta nella causa R.G. 60591/2013 […] pendente dinnanzi al Tribunale di Pisa». La loro riunione, tuttavia, non è stata disposta dal Presidente del Tribunale per non ritardare la decisione del procedimento più risalente.
Il giudice di prime cure ha quindi considerato, per «economia processuale […], di potere decidere anche la domanda riconvenzionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata» nel predetto giudizio R.G.
pag. 8/28 60591/2013, «ove è stata espletata una consulenza tecnica per l'accertamento del saldo dare/avere tra le parti».
Ha quindi aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u., eliminando gli
«interessi superiori al tasso soglia (con applicazione del tasso di interesse legale), dalle commissioni di massimo scoperto, che non sono state pattuite nel contratto e dagli interessi ultra-legali non pattuiti». Ha così rideterminato il saldo del conto n. 17448/79, che al 31 dicembre 2012 era pari a euro -
33.932,37, ossia a debito del correntista, in euro +28.898,92, ossia a suo credito, alla medesima data.
Di conseguenza, il Tribunale, ha accertato «il credito oggetto di causa per Contr n. 6 RI.BA insolute pari ad € 107.509,90» in favore di ha revocato il decreto ingiuntivo n. 902 del 2018; ha accertato «il saldo dare/avere tra le parti nella misura di € 28.898,92 a favore della società correntista e operata la compensazione, per l'effetto», ha condannato a pagare in favore di CP
Contr «la minor somma € 78.610,98». In applicazione del principio di soccombenza, a carico di quest'ultima sono stati posti i due terzi delle spese di lite, compensato il restante terzo.
Avverso tale decisione ha interposto appello , facendo valere i Pt_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 e l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttore;
2. con il secondo, in subordine rispetto al primo, sostiene che il
Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u.;
3. con il terzo assume che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di compensazione, mai avanzata dagli opponenti;
pag. 9/28 4. con il quarto contesta l'omessa condanna dei fideiussori al pagamento della somma di euro 78.610,98, la cui debenza è stata comunque riconosciuta;
5. con il quinto contesta la ripartizione delle spese di lite.
Si sono costituiti e i suoi fideiussori, chiedendo la reiezione CP dell'appello principale e proponendo impugnativa incidentale, affidata a un unico motivo, con il quale lamentano l'erroneità della decisione di primo Contr grado per avere ritenuto provato il credito azionato in via monitoria da Pa relativo alle sei ri. dedotte in giudizio.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si è Contr costituita proponendo appello incidentale, con il quale ha aderito ai motivi articolati da e chiesto il rigetto del gravame proposto da e Pt_1 CP dai suoi garanti.
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in esergo, con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Contr
e di sollevata da e dai fideiussori, i quali non indicano i Pt_1 CP motivi di tale inammissibilità – risultando l'eccezione stessa assolutamente generica – né tali ragioni emergono altrimenti.
2. Occorre prendere le mosse dall'unico motivo dell'appello incidentale di e dei fideiussori – trattandosi di questione logicamente pregiudiziale – CP con il quale lamentano l'erroneità della decisione di primo grado per avere Contr ritenuto provato il credito azionato in via monitoria da relativo alle sei pag. 10/28 Pa ri. dedotte in giudizio. Assumono che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il contratto sui servizi di incasso o accettazione degli effetti, prodotto dalla banca, «non prevede nessuna condizione generale né economica in relazione all'apertura di credito» per anticipazioni ri.ba., così come le allegate “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e estero”, che, inoltre, non sarebbero riferibili a per mancanza di sottoscrizione. Sostengono poi CP
Contr che la stessa avendo asserito di non aver stipulato «un singol[o] contratto per ogni singolo effetto portato all'anticipo», come da prassi bancaria, avrebbe in sostanza ammesso la mancanza di pattuizione scritta.
Lamentano che il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c., erroneamente considerando che non fosse onere della banca dimostrare il proprio credito, la cui esistenza non sarebbe stata quindi provata. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel non rilevare che e i fideiussori avevano dimostrato l'avvenuto CP pagamento delle ri.ba., circostanza che invece emergerebbe dagli estratti conto prodotti in giudizio. Si tratterebbe delle presentazioni n. «19911 per €.
36.550 [rectius euro 36.300] addebitata in data 11.5.2012 con valuta
11.5.2012»; n. «19962 per €. 11.195 addebitata in data 22.5.2012 con valuta
22.5.2012»; n. «19943 per €.
4.350 addebitata in data 21.6.2012 con valuta
21.6.2012»; n. «19962 per €. 11.195 addebitata in data 21.6.2012 con valuta
21.6.2012»; infine le n. «200049 per €. 35.757,50 con scadenza 30.6.2012 e n. 20051 per €.
8.712 con scadenza 31.7.2012 […] accreditate in data
26.4.2012». Affermano a tal proposito che «tutti gli accrediti effettuati dalla banca per presentazioni effetti risultano essere stati, poi, “pagati” tramite addebiti eseguiti entro il 31.12.2012». Asseriscono poi che sarebbe inidoneo a dimostrare il contrario, ossia l'assenza di tali addebiti, la certificazione ex art. 50 d.lgs n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), nel Contr quale ha indicato che «le ricevute bancarie elettroniche non sono state Parte addebitate sul conto corrente intestato a per mancanza di CP_6 disponibilità», in quanto il valore probatorio dell'estratto dei saldaconti pag. 11/28 sarebbe limitato al procedimento monitorio, mentre non si estenderebbe al susseguente procedimento di opposizione e, in genere, agli ordinari giudizi di cognizione.
Il motivo è infondato.
Contr L'esistenza del credito di può considerarsi dimostrata già in base alle difese di e dei fideiussori in primo grado. Infatti, questi, a fronte CP della pretesa azionata dalla banca con ricorso monitorio per le citate sei ri.ba., dopo aver contestato l'avvenuto accredito delle somme, a pag. 2 della Contr citazione in giudizio in primo grado – ove si afferma che ha «omesso di produrre i documenti comprovanti le operazioni a seguito delle quali sarebbe sorto il credito» – ha poi sostenuto di aver pagato il medesimo credito, affermando, a pag. 3 della medesima citazione, che le somme sarebbero state pagate tramite addebito sul conto n. 17448/79.
L'avvenuto adempimento del credito costituisce infatti implicito riconoscimento della sua esistenza.
Contr Inoltre, anche a voler ipotizzare il contrario, la pretesa avanzata da risulta altresì documentalmente dimostrata. La banca ha prodotto le sei ri.ba.
(doc. 1 fasc. monitorio), indicanti gli importi di cui ha domandato la Contr restituzione e l'estratto del conto n. 17450.65 (doc. 10 fasc. di primo grado), dal quale emergono i seguenti accrediti, corrispondenti a quelli contenuti nelle ri.ba. medesime, tutti effettuati nel 2012:
- Euro 36.300,00, data 19 gennaio, valuta 11 maggio;
- Euro 8.712,00, data 26 aprile, valuta 1° agosto;
- Euro 11.195,20, data 20 febbraio, valuta 21 giugno;
- Euro 35.757,50, data 26 aprile, valuta 22 luglio;
- Euro 11.195,20, data 20 febbraio, valuta 22 maggio;
- Euro 4.350,00, data 13 febbraio, valuta 21 giugno;
pag. 12/28 Pertanto, la banca ha provato di aver anticipato la somma complessiva di euro 107.509,90, ammontare corrispondente a quello indicato nel ricorso monitorio.
Di contro, come rilevato dal Tribunale, è documentalmente smentita la tesi di e dei fideiussori di «avvenuto pagamento delle ri.ba. tramite CP addebito sul c/c n. 17448/79», come indicato nella rubrica del secondo capo della citazione in primo grado. Infatti, negli estratti di tale conto relativi a tutti Contr i trimestri del 2012, prodotti dalla banca (doc. 11 fasc. di primo grado , non ve n'è traccia.
Ciò rende irrilevante la tesi di e dei fideiussori circa l'asserita CP inidoneità della certificazione ex art. 50 t.u.b. a provare l'assenza dei pagamenti, la loro inesistenza risultando appunto dimostrata dai predetti estratti relativi al conto n. 17448/79.
Detta documentazione conferma quanto asserito dalla banca, secondo cui, dopo aver comunicato alla correntista che i crediti ceduti, rimasti CP insoluti, sarebbero stati successivamente addebitati sul citato conto n.
17448/79 – comunicazioni dalla stessa banca allegate al ricorso monitorio
(doc. 1, pagg. da 33 a 35 del file telematico) – ha poi omesso tale addebito, stante il saldo già negativo del conto – nei trimestri relativi al periodo di scadenza degli effetti – ossia, alla fine del primo trimestre 2012 per euro -
39.016,96, alla fine del secondo per euro -29.971,95 e alla fine del terzo per euro -30.170,85, sempre a debito del correntista, come dimostrato dai relativi Contr estratti periodici (doc. 11 fasc. di primo grado pagg. 1, 7 e 11 del file telematico).
Non possono invece essere considerati come pagamenti gli addebiti allegati da e dai fideiussori nel proprio appello incidentale, riprodotti a CP pag. 18 della loro comparsa di costituzione, in quanto non sono stati effettuati sul conto n. 17448/79 – nel quale, come detto, non sono riscontrabili – ma su quello accessorio n. 17450/65, come emerge dai relativi pag. 13/28 Contr estratti periodici (doc. 10 fasc. di primo grado) ed hanno chiaramente natura di mere scritture contabili, conseguenti alla scadenza dei crediti rimasti insoluti, aventi lo scopo di chiusura delle partite che erano state aperte, con l'accredito delle somme anticipate sullo stesso conto, a fronte della presentazione dei relativi effetti.
È inoltre inidoneo a dimostrare il pagamento degli anticipi ricevuti il fatto che il citato conto n. 17450/65 sia stato chiuso con saldo zero. Stante la natura di partitario dedicato unicamente alla contabilizzazione dello sconto di effetti – come emerge dalla dicitura «partitario presentaz.ni sbf» contenuta nei medesimi estratti – esso è naturalmente destinato a chiudersi con saldo zero, dovendo le competenze confluire sul conto principale al quale è collegato, come nel caso in esame, nel quale la banca aveva inizialmente prospettato che gli anticipi in questione fossero addebitati sul conto n. 17448/79, salvo poi procedere con specifica richiesta di pagamento per l'incapienza dello stesso.
Pertanto, il preteso pagamento delle somme anticipate dalla banca non risulta mai avvenuto.
Tanto considerato, è irrilevante la contestazione avanzata sempre da e dai fideiussori, secondo cui il contratto «non prevede nessuna CP condizione generale né economica in relazione all'apertura di credito» per anticipazione ri.ba. Avendo provato la banca la dazione della somma anticipata e non risultando il pagamento da parte di l'omessa CP pattuizione delle condizioni del finanziamento comporterebbe, al più,
l'eliminazione dei costi a esso connessi, importi, però, non pretesi dalla banca, che ha agito solo per la restituzione di quanto anticipato, come emerge dalla coincidenza delle cifre indicate nelle sei ricevute e nell'estratto del conto ove ne è stato registrato l'accredito con quelle richieste, per la somma totale di euro 107.509,90. La banca ha infatti omesso di domandare anche gli importi che aveva stragiudizialmente preteso «per interessi da conteggiare dalle pag. 14/28 rispettive scadenze alla data di effettivo saldo» con la lettera di messa in mora del 16 giugno 2017, per euro 36,96.
La censura va quindi respinta.
Contr
3. Passando all'appello principale di – cui ha aderito Pt_1 spiegando impugnazione incidentale – e iniziando con la trattazione dal terzo motivo – logicamente pregiudiziale – essa sostiene che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente revocato il decreto ingiuntivo n. 902 del 2018 nonostante abbia accertato la debenza della somma il cui pagamento è stato con esso intimato, pari a euro 107.509,90, avendo operato una compensazione mai chiesta dagli opponenti. Questi avrebbero unicamente domandato l'accertamento della differenza risultante «tra il saldo debitore che all'inizio di causa emergeva per il conto corrente ordinario n. 17448,79 e quanto eventualmente a loro credito sarebbe stato accertato» nell'ambito del medesimo rapporto, in tal senso dovendosi intendere la richiesta di accertamento in sede giudiziale del «dare-avere tra le parti».
Il motivo è infondato.
Alla stregua del tenore complessivo della citazione in opposizione in primo grado va ritenuto che e i fideiussori abbiano sostanzialmente CP eccepito la compensazione del credito risultante dal ricalcolo del saldo del conto «n. 0017448/79 (ora 63002.39/5331) e collegate linee di credito Pa (compreso il c/a 17449.72)» con il credito vantato dalla banca per le ri. Pa dedotte in giudizio. A pag. 8, infatti, essi hanno assunto che le ri. fossero state «regolate sul c/c nel 2012» e che all'esito del ricalcolo del saldo conseguente all'eliminazione delle annotazioni di cui assumevano l'illegittimità, sarebbe risultato «che nulla è dovuto da anche in CP relazione ad eventuali insoluti».
Pertanto, l'eccezione di compensazione risulta sollevata e la censura va respinta.
pag. 15/28 4. Vanno poi trattati congiuntamene il primo, il secondo e il quarto Contr motivo dell'appello di – e di in ragione della sua adesione allo Pt_1 stesso – essendo tutti diretti a contestare la decisione gravata nella parte in cui ha rilevato la sussistenza del
contro
-credito vantato da e dai CP fideiussori.
Con il primo lamenta la violazione del principio di corrispondenza Pt_1 tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'«omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie». Il Tribunale avrebbe accertato il saldo del conto corrente ordinario n. 17448/79, sul quale sono state periodicamente girocontate le competenze di quello n. 17449/72, oggetto della domanda riconvenzionale degli opponenti, erroneamente considerando l'intera durata del rapporto – dal 16 marzo 2003 al 31 dicembre 2012 – mentre gli stessi avevano domandato il ricalcolo unicamente «per il periodo successivo al
1.1.2014», poi corretto nel «periodo successivo al 1.1.2013», modifica che inoltre sarebbe tardiva.
Contr Aggiunge a ciò con il primo motivo del proprio appello incidentale, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta, non essendo ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
Con il secondo motivo, subordinato al primo, lamenta che il Pt_1
Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla terza ipotesi di ricalcolo del c.t.u.
Assume a tal proposito, anzitutto, che avrebbe erroneamente addebitato alla banca «l'omessa produzione di documentazione contrattuale afferente al conto corrente ordinario n. 17448,79», alla cui produzione sarebbero stati invece tenuti gli opponenti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo documentazione diretta a provare le illegittimità che si sarebbero invece limitati a evocare.
Inoltre, gli opponenti non avrebbero prodotto l'intera serie degli estratti conto.
La consulenza sarebbe poi errata perché: a) avrebbe omesso di considerare la pag. 16/28 prescrizione eccepita dalla banca e quindi avrebbe dovuto limitare il ricalcolo al periodo a essa non soggetto;
b) avrebbe dovuto considerare “sopravvenuta”
l'usura riscontrata, e quindi irrilevante o, al più, avrebbe dovuto ricondurre gli interessi al tasso-soglia e non a quello legale;
c) avrebbe dovuto considerare legittima la c.m.s. Pertanto, il giudice di prime cure, qualora avesse riscontrato delle illegittimità, avrebbe, al più, dovuto fare riferimento alla prima ipotesi di ricalcolo.
Contr Aggiunge ai predetti rilievi che la domanda di accertamento nel presente giudizio «conduce ad una pronuncia dichiarativa contenente la mera rideterminazione del saldo ad una certa data e che l'esclusione della ripetizione quando il conto sia ancora aperto», precluderebbe ogni possibilità di compensazione.
Con il quarto motivo di gravame contesta l'omessa condanna dei Pt_1 fideiussori. Il Tribunale, pur avendo riconosciuto fondata la debenza avanzata Contr da per euro 78.610,98, ha condannato al relativo pagamento soltanto non anche e «che CP CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in veste di fideiussori sono e restano coobligati in solido con la società».
Contr Aderisce a tali rilievi con il proprio appello incidentale.
I motivi, congiuntamente trattati, sono fondati.
Va anzitutto chiarito che la compensazione avanzata da e dai CP fideiussori è un'eccezione riconvenzionale, pur avendola essi qualificata
“domanda riconvenzionale”, a pag. 8 della citazione in primo grado, Contr qualificazione sostenuta anche da e . Pt_1
Come ha evidenziato la Corte di cassazione «la compensazione,
“importando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale, nel caso in cui l'opposizione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di una domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio pag. 17/28 di quello di una semplice difesa, quando cioè lo stesso controcredito venga dedotto per ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte”
(Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 1966, n. 1188, Rv. 322375-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 2 marzo 2016, n. 4133, Rv.
639413-01; cfr. anche Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 1997, n. 538, Rv.
501861-01, secondo cui l'eccezione di compensazione “corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio di pagamento dell'eccedenza”» (Cass. n. 4968 del 2024, in motivazione).
Avendo e i fideiussori richiesto il riaccertamento del dare-avere tra CP le parti al fine di paralizzare la pretesa creditoria, e non anche la condanna al pagamento di ulteriori somme, la compensazione dedotta ha quindi natura di eccezione ed è quindi ammissibile a prescindere dal suo collegamento con il titolo dedotto in giudizio dall'attore, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
A ogni buon conto, anche a voler ipotizzare che si tratti di una domanda, essa sarebbe comunque ammissibile. Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo» (Cass. n. 4968 del 2024, in massima). Collegamento in questo caso sussistente, avendo e i CP fideiussori dedotto che le ri.ba. in questione siano state pagate con addebito sul medesimo conto del quale hanno chiesto la rideterminazione del saldo per pag. 18/28 la presenza di annotazioni illegittime. Tanto è sufficiente a rendere opportuna la trattazione congiunta.
Occorre anzitutto precisare che l'eccezione riconvenzionale proposta da e dai fideiussori va intesa nel senso che essi abbiano chiesto il ricalcolo CP del saldo del conto per il periodo successivo al 1° gennaio 2013 fino alla chiusura dello stesso, verosimilmente avvenuta il 1° gennaio 2017, data alla quale fa riferimento la lettera di costituzione in mora del 16 giugno 2017 (doc. Contr 2 fasc. di primo grado), con la quale la banca ha richiesto il pagamento del saldo del medesimo conto, pari a euro -113.175,30, a debito della correntista, proprio alla predetta data del 1° gennaio 2017, circostanza non contestata da e dai fideiussori. CP
Il riferimento alla diversa data del 1° gennaio 2014 quale momento iniziale del periodo nel quale sono contestati gli addebiti, contenuto nella citazione in primo grado, è un mero errore materiale come si desume agevolmente dal tenore complessivo dello stesso atto. In esso e i CP fideiussori hanno infatti prospettato che il riaccertamento del saldo nel presente giudizio avvenisse partendo da quello effettuato nella causa iscritta presso il Tribunale di Pisa, n.r.g. 60591 del 2013 – in quel momento pendente tra le stesse parti – e avente a oggetto i medesimi conti corrente relativamente al periodo dal 2003 al 31 dicembre 2012. Quest'ultima data, tuttavia, nella citazione del presente giudizio è erroneamente riportata come 31 dicembre
2013 e, così, il ricalcolo del saldo è stato inizialmente chiesto per il periodo decorrente dal giorno successivo, il 1° gennaio 2014. e i fideiussori, CP tuttavia, avvedutisi dell'errore, hanno provveduto a correggerlo già con la prima memoria ex 183 c.p.c., a pag. 18 – nella quale è indicato il 1° gennaio
2013 quale data di inizio del periodo interessato dagli addebiti illegittimi – così come nella precisazione delle conclusioni, a pag. 2, correzione che, peraltro, è avvenuta tempestivamente e in alcun modo leso il diritto di difesa Contr di che ha potuto sul punto ulteriormente contraddire e produrre elementi a sostegno delle proprie asserzioni. pag. 19/28 Tanto premesso, l'eccezione riconvenzionale va respinta.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha rideterminato il saldo del conto n. 17448/79 – sul quale sono stati periodicamente girocontate le competenze maturate su quello anticipi collegato n. 17449/72 – eliminando gli addebiti effettuati tra il 16 marzo
2003, data della sua accensione, e il 31 dicembre 2012, avendo aderito al ricalcolo svolto nella c.t.u. e nella sua integrazione espletate nell'ambito della causa n.r.g. 60591 del 2013, che proprio tale periodo riguardavano, come dimostrano gli elaborati peritali, prodotti nel presente giudizio dalle parti, ossia da e dai fideiussori, quanto alla prima c.t.u. (doc. 6 del loro fasc. CP
Contr di primo grado), e da quanto all'integrazione (doc. 5 del suo fasc. di primo grado).
È evidente quindi che l'accertamento peritale – avendo riguardato il periodo dal 16 marzo 2003 al 31 dicembre 2012 – esula da quello dedotto in giudizio da e dai fideiussori, che hanno invece lamentato la presenza di CP addebiti illegittimi soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2017.
Ciò conduce a respingere l'eccezione di giudicato sollevata da e dai CP fideiussori, secondo cui l'accertamento della misura del saldo del conto n.
17448/79, a credito del correntista per euro 28.898,92, sarebbe nel frattempo intervenuto con la sentenza n. 56 del 2023 (doc. IV fasc. di appello e CP fideiussori) che, non impugnata, avrebbe in tal senso definito la controversia iscritta al predetto n.r.g. 60591 del 2013 del Tribunale di Pisa. Tale giudicato non può essere utilmente invocato nel caso in esame, in quanto le due cause
– pur connesse per identità di soggetti e di causa petendi – hanno diverso petitum, riguardando, come detto, due periodi di svolgimento del rapporto differenti, fino al 31 dicembre 2012 quella n.r.g. 60591 del 2013 e dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 la presente.
Con riferimento a quest'ultimo periodo, l'eccezione avanzata dagli appellati va respinta, non avendo essi prodotto gli estratti conto necessari a pag. 20/28 dimostrare l'ammontare degli addebiti illegittimi e non avendo riproposto in appello l'istanza diretta a ottenere l'ordine di esibizione di tale Contr documentazione a carico di
A tal proposito va in primo luogo rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro – o nell'analogo caso in cui agisca per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti – «che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida
“causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
(Cass. n. 35979 del 2022, in massima).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]l diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna» (Cass. n. 23861 del 2022, in massima).
Ebbene, nel caso in esame e i fideiussori hanno avanzato la CP predetta richiesta stragiudiziale di consegna di copia degli estratti conto come pag. 21/28 emerge dalla missiva del 17 luglio 2018 e la relativa ricevuta di consegna della PEC (erroneamente indicate come doc. 7 fasc. e fideiussori in CP primo grado, ma in realtà depositate come file telematico allegato alla citazione in primo grado, non numerato, nominato
“ Controparte_9
_D_Lgs_3.msg”).
Gli stessi e fideiussori hanno poi richiesto l'emissione di ordine di CP esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con la seconda memoria ex 183 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere «l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. volta alla Contr condanna di alla consegna degli e/c e scalari relativi agli ultimi 10 anni
(ovvero dal 17.7.2008)», istanza reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, con le quali essi hanno domandato «In Via preliminare: Contr Condannare a consegnare copia degli estratti conto e scalari relativi ai cc/cc n. 1744879 (ora 633002.39/5331) e n. 17449.72, se inevasa l'istanza ex art. 119 TUB».
Tale istanza, tuttavia, non è stata riproposta nel grado di appello, dovendosi pertanto considerare rinunciata.
A tal proposito va evidenziato quanto stabilito dalla Corte di cassazione, ossia che «la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod. proc. civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del
26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv.
568427). Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e pag. 22/28 ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado» (Cass. n. 5812 del 2016, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 16420 del 2023, in motivazione).
Nel caso in esame e i fideiussori sono risultati vincitori quanto alla CP domanda di accertamento del saldo del conto n. 17448/79 e non avevano quindi interesse ad impugnare tale statuizione. Questa è stata tuttavia censurata da – e, come visto, fondatamente – pertanto era onere Pt_1 sempre di e dei fideiussori supportare la propria eccezione CP riconvenzionale reiterando la citata istanza istruttoria, la cui riproposizione non è avvenuta. Pertanto, in mancanza di tutti gli estratti periodici relativi ai conti rispetto ai quali sono contestati addebiti, la domanda di rideterminazione del saldo non può che essere respinta, con conseguente esclusione di ogni possibilità di compensazione e assorbimento di ogni motivo di doglianza in ordine al calcolo operato.
Contr Vanno poi accolte le censure di e con cui esse lamentano Pt_1
l'omessa condanna dei fideiussori. Il giudice di prime cure ha espressamente escluso la nullità integrale dei relativi contratti di garanzia «in quanto la lo avrebbe concluso comunque non essendo stata data la prova che i CP_5 garanti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle clausole in questione». Niente ha tuttavia stabilito quanto agli effetti della nullità parziale delle stesse, per violazione della legge antitrust, limitandosi sul puto a evocare l'art. 1419 c.c., senza ulteriormente specificare alcuna conseguenza nei loro riguardi, nemmeno in dispositivo, nel quale ha tuttavia omesso di estendere la condanna nei loro confronti.
pag. 23/28 Va a tal proposito considerato che e i fideiussori con la loro CP citazione in primo grado hanno lamentato l'integrale nullità delle fideiussioni, ribadita anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale hanno asserito che la violazione della normativa antitrust comportasse «l'inefficacia ex tunc della fideiussione», mentre «deve negarsi l'applicabilità dell'art. 1419
c.c.». Solo al momento della precisazione delle conclusioni hanno domandato di «[a]ccertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni», tuttavia senza dedurre alcunché come conseguenza di tale parziale invalidità.
Solo con la comparsa di costituzione in appello, a pag. 15, hanno eccepito che, «[v]enuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. consegue che i fideiussori possano essere considerati rimasti obbligati in forza delle fideiussioni omnibus prestate a condizione che la banca […] abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale ( entro sei mesi dalla CP scadenza dell'obbligazione principale», altresì allegando che, «[n]el caso di specie, […] le RI.BA. risultano scadute nel 2012, la banca ha operato la revoca degli affidamenti con a.r. inviata il 24.6.2017 nei confronti del debitore principale e ha proposto la propria istanza giudiziale mediante la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti tanto della debitrice principale che dei garanti solo in data 7.6.2018», così eccependo la liberazione dei fideiussori per mancato rispetto del predetto termine semestrale.
Tale eccezione è tuttavia tardiva.
A tal proposito va considerato che secondo la Corte di cassazione la
«nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia –
“sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che,
pag. 24/28 come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 30383/24)» (Cass. n.
1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum» (Cass. n.
835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 8023 del 2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione in senso stretto).
Peraltro, la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la stessa, al più tardi, avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre, come detto, è stata sollevata solo con la comparsa di costituzione in appello.
Pertanto, la condanna di al pagamento di euro 107.509,90 – CP
Pa importo così rideterminato alla stregua di quanto precede – per le sei ri. dedotte in giudizio, oltre gli interessi, al tasso legale, dalle date delle rispettive scadenze, sino al soddisfo, come da domanda, va estesa anche ai fideiussori,
pag. 25/28 al contempo rammentandosi che «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima).
5. Non può darsi luogo alla domanda di ripetizione di quanto asseritamente pagato da all'avvocato Michele Rondinelli in qualità di Pt_1 difensore antistatario di primo grado, al quale l'ordinanza di correzione di materiale della sentenza ha riconosciuto il diritto di distrazione delle spese di lite in proprio favore. Non avendo , né altri, prodotto la quietanza di Pt_1 pagamento di tale somma o altra documentazione ideona a dimostrarlo, esso non è provato e non può quindi conseguire alcuna condanna alla sua restituzione.
6. Va infine assorbito il quinto motivo del gravame di , con il quale Pt_1 essa contesta la ripartizione delle spese di lite.
Ciò in ossequio al principio giurisprudenziale secondo «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n.
23877 del 2021, in motivazione).
Contr Nel caso in esame in entrambi i gradi di giudizio e in quello Pt_1
d'appello, risultano pienamente vittoriose, vedendosi riconosciuto integralmente il credito da esse vantato – la prima quale originaria creditrice che ha agito in via monitoria, la seconda quale cessionaria del credito – pari a euro 107.509,90, mentre la domanda riconvenzionale di e dei CP fideiussori e il loro appello incidentale sono stati respinti.
pag. 26/28 Le spese di lite vanno dunque poste a loro carico solidale e si liquidano in dispositivo, in misura corrispondente allo scaglione in cui rientra la somma riconosciuta (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), applicando:
a) per quanto riguarda il rapporto processuale intercorso nel grado di appello tra , da un lato, e e i fideiussori, dall'altro, i valori medi;
Pt_1 CP
Contr b) per quanto riguarda quello intercorso tra da un lato, e e i CP fideiussori, dall'altro, i valori medi per il giudizio di primo grado, e i valori Contr minimi per quello di appello, essendo intervenuta nel presente grado come cedente e aderendo alle censure e argomentazioni di . Pt_1
Per entrambi i rapporti processuali va esclusa la fase istruzione/trattazione per il grado di appello, non effettivamente tenutasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e dei suoi fideiussori, dell'ulteriore importo a titolo di CP contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 460 del 2022 del Tribunale di Pisa e in parziale
[...] riforma della stessa sentenza, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP CP_2
e in primo grado di
[...] Controparte_3 Controparte_4 riaccertamento del saldo del conto corrente n. 17448/79 per il periodo successivo al 1° gennaio 2013;
2. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a pagare ad
[...] Parte_1
pag. 27/28 la somma di euro 107.509,90, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
3. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_1 le spese di lite per il giudizio di appello, che liquida in
[...] euro 9.991,00, oltre spese vive per euro 1.165,50, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_5 le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in
[...] euro 14.103,00 e, per quello di appello, in euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e CP CP_2 Controparte_3 CP_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
8 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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