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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1009/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. CARETTA FABIO Parte_1
Per l'avv. DALLA RIVA ROLANDO e l'avv. DONAZZAN ODETTA, oggi sostituito CP_1 dall'avv. Laura Vivian
Per 'Avv. Filippo Mazzi Controparte_2
Parte ricorrente si riporta alle note conclusive depositate insistendo nell'inammissibilità dell'intervento del terzo come da orientamento di questo Tribunale, come anche da giurisprudenza richiamata in atti, mentre l'ordinanza resa in questo giudizio è priva di motivazione, discute sul punto la causa. Insiste per l'estromissione del terzo con condanna alle spese di lite. Discute oralmente sul merito della causa in relazione all'esposizione al rischio, alla prova orale svolta ed alla documentazione in atti che hanno dimostrato nella fondatezza la domanda, di cui chiede l'accoglimento riportandosi al ricorso ed alle conclusioni rassegnate, nonché alla liquidazione delle spese indicate nelle note conclusive. L' si riporta alle memorie difensive in atti, si oppone all'estromissione del datore di lavoro anche CP_1 per la necessità di dover assumere nuovamente l'istruttoria orale e comunque avendo coinvolto il datore di lavoro nel corso di tutto il giudizio. Ribadisce le contestazioni alle consulenze tecniche, l'ultima delle quali difetta di motivazione in punto di nesso di causalità e concause. Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni di cui in memoria. Il difensore di si riporta agli atti ed alle note conclusive in atti, ribadendo Controparte_3 l'insufficienza della prova orale in ordine all'insorgenza della malattia ed alla sussistenza del nesso di causalità, non desumibile neppure dalla ctu che richiama documentazione sanitaria che si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente, mentre il giudizio di idoneità con prescrizioni è successivo ai fatti di causa (all. 21 di parte interveniente) e, comunque, attuato dalla società che nel 2018 ha spostato il ricorrente dal reparto. Discute oralmente in merito al comportamento datoriale ed alle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti del ricorrente. Contesta l'attenuazione della patologia in ragione dello spostamento di reparto, alla base del nesso causale secondo quanto ritenuto dal consulente tecnico, in virtù degli accessi al P.S. successivi al 2018, alcuni dei quali riconducibili all'ambiente lavorativo e uno di questi alla conflittualità con la sorella. Contesta, in definitiva, la sussistenza di condotte mobbizzanti ai danni del ricorrente, discutendo oralmente la causa ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CARETTA Parte_1 C.F._1 ADRIANO e CARETTA FABIO, elettivamente domiciliato in Vicenza, c.a.p. 36100, piazza Pontelandolfo n. 114,
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_4
(CF. ), con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore per il Veneto, con il patrocinio degli avv.ti DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA, elettivamente domiciliato in Vicenza, viale Milano, 63,
PARTE RESISTENTE nonché contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante e consigliere delegato CP_2 P.IVA_2 ing. , con sede in Creazzo (36051 – VI), Via Roma n. 20, con il patrocinio Controparte_5 dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Via L. L. Zamenhof n. 697, TERZO INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.10.2021 il ricorrente, quale dipendente della dal 1.4.2006 Controparte_2 con la mansione di operaio meccanico inquadrato nel terzo livello del ccnl metalmeccanici – industria e mansioni di magazziniere, sostenendo di essere stato vittima di comportamenti vessatori da parte dei colleghi e di aver quindi sviluppato una sindrome ansioso-depressiva, non riconosciuta dall' CP_1 chiedeva: “Accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza della malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; 2. per tali effetti, condannare la resistente: • (..) (..) a corrispondere al ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in CP_1 capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
3. il tutto con maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (23.11.2018) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006;”.Sosteneva, in particolare che i sistematici comportamenti vessatori dei colleghi di lavoro del reparto magazzino e spedizioni, ove era stato trasferito a partire dal 2016, specificatamente descritti, come pure la condotta dell'amministrazione del personale dell'azienda, che aveva irrogato nei suoi confronti sanzioni disciplinari pretestuose sulla sola base di quanto riferito dai colleghi e senza approfondire le doglianze del ricorrente, gli avevano provocato un disturbo dell'adattamento con una grave forma di sindrome ansioso-depressiva, con conseguente natura tecnopatica della patologia e diritto alle prestazioni di legge. Si costituiva tempestivamente l' chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata alla chiamata in CP_1 causa di ai fini della verifica dei fatti allegati in ricorso e, nel merito, il rigetto del Controparte_2 ricorso. Sosteneva la natura non tabellata della malattia di cui è causa e contestava la fondatezza della domanda per la mancanza di prova dell'esposizione al rischio, della patologia denunciata, anche alla luce del disturbo paranoideo diagnosticato al ricorrente nel 2020 e del relativo nesso eziologico, diverso dall'occasione di lavoro denunciata in atti. Sosteneva altresì, ai fini della configurabilità del mobbing, dell'intento persecutorio sotteso alle condotte ex adverso lamentate e della costrittività organizzativa dell'ambiente di lavoro. Con memoria di intervento volontario depositata in data 18.2.2022 si costituiva Controparte_2 contestando la ricostruzione fattuale avversaria e allegando una situazione di conflittualità in cui il solo ricorrente, nel periodo di cui è causa, era stato destinatario di diversi provvedimenti disciplinari per riferite condotte provocatorie, minacce ed atteggiamenti scorretti nei confronti dei colleghi di lavoro. Sosteneva l'insufficienza in punto di allegazione e prova, oltre che dei fatti descritti in ricorso, degli elementi costitutivi del mobbing lavorativo, quali i comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo alla luce della documentazione sanitaria in atti, il nesso causale, nonché l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa indennitaria, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall' CP_1
La causa, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di istruita documentalmente Controparte_2 mediante ordine di esibizione del LUL relativo agli anni dal 2016 al 2020 emesso nei confronti della terza intervenuta, nonché del fascicolo e della cartella sanitaria relativa agli accertamenti e/o interventi di diagnosi e cura disposti nei confronti di , anche nel periodo precedente ai fatti di Parte_1 causa, nonché mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e tramite consulenza tecnica d'ufficio, successivamente rinnovata con sostituzione del consulente tecnico e con seguita da richiesta di integrazione, viene discussa all'udienza odierna ed è così decisa.
Preliminarmente, deve rilevarsi come l'ammissibilità dell'intervento è già stata decisa con ordinanza del 4.7.2022 che, decidendo una questione pregiudiziale senza definire il giudizio ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c., ha valore di sentenza. Tanto si desume dall'esaustiva motivazione per relationem, all'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 20.7.2021 (all. 13 , ivi richiamata, idonea a supportare CP_1 una definitiva decisione sulla questione, con conseguente impossibilità di revoca della stessa nella sentenza definitiva. Invero, come è noto, i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. da ultimo Cass. 12065/2022).
Nel merito deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 11/10/2022), n.29611) è indennizzabile la malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo. Invero, è stato affermato (Cass. 17/08/2018, n. 20774; Cass. n. 5066 del 2018) che rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio;
ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002). Deve dunque affermarsi che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008). In conclusione, secondo la giurisprudenza sopra citata, “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all , anche se non è compresa tra le malattie CP_1 tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.
In definitiva, a fronte della derivazione della patologia dallo svolgimento dell'attività lavorativa, asseritamente caratterizzata dalla nocività dell'ambiente di lavoro determinata dalle condotte dei colleghi, questa è indennizzabile, con conseguente irrilevanza della “mancanza di un rischio tutelato”, previsto nelle tabelle, come vorrebbe l' come pure di condotte datoriali di costrittività CP_1 organizzativa, essendo sufficiente ai fini dell'origine professionale della patologia, una derivazione causale in senso lato, anche laddove l'attività lavorativa abbia costituito una mera occasione per l'origine della patologia, o il verificarsi del sinistro. Così è stato ritenuto a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza Cass. n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente, nonché nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016), come si ritiene accada anche in caso di disturbo psichico derivante, come vorrebbe il ricorrente, da una situazione di conflittualità dell'ambiente di lavoro, che può verificarsi in qualunque contesto sociale ove si svolge l'attività lavorativa.
Ciò detto, occorre dunque verificare se le condotte dei colleghi del ricorrente addetti al reparto magazzino – spedizioni si siano effettivamente verificate nei termini descritti in ricorso che, secondo il consulente tecnico, per la loro idoneità lesiva e per i tempi in cui si sarebbero verificate (a partire da maggio 2016) in rapporto all'insorgenza della patologia (accesso al P.s. del novembre 2016) avrebbero determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
Si ritiene raggiunta la prova che nell'ambiente lavorativo del reparto magazzino-spedizioni, ove il ricorrente venne trasferito all'inizio del 2016, il ricorrente veniva identificato con soprannomi riconducibili al suo stato di minorazione derivante dall'ipoacusia cui era affetto ed alla circostanza che nello svolgimento della propria attività lavorativa indossasse otoprotettori ed occhiali scuri.
Invero, ha confermato che “Il VI si divertiva a giungere inatteso alle spalle del Testimone_1 ricorrente, togliergli le protezioni per poi fischiargli prepotentemente e a distanza ravvicinata nelle orecchie oppure urlargli frasi del tipo “ti proteggi troppo” (Cfr, ), come confermato Testimone_1 anche da il quale ha riferito: “ho visto l'episodio un paio di volte, così per Testimone_2 scherzare;
presumo senza nessuna malizia” precisando “ho visto che il faceva scherzi verso CP_6 altri colleghi ma erano un po' meno pesanti”. Inoltre, ha dichiarato che il ricorrente Testimone_1
“ogni giorno” era soprannominato “ , come anche confermato da il Persona_1 Testimone_2 quale ha dichiarato: “ho sentito più volte i colleghi che lo chiamavano anche io l'ho fatto, Persona_1 in modo scherzoso, non ho mai sentito che venisse appellato come orbo, semo, impedio”, circostanza quest'ultima di cui non si ritiene raggiunta la prova alla luce della genericità sul punto delle dichiarazioni testimoniali di il quale si è limitato a confermate il capitolo di prova Testimone_1
(capitolo n. 21 ricorso) senza ulteriori specificazioni, come anche con riferimento agli appellativi descritti al capitolo n. 74 del ricorso, ovvero frasi quali “chissà che te sciopi, chissà che te mori, figlio della merda”. Con riferimento a questi ultimi ha dichiarato: “posso dire che sentivo Testimone_2
i colleghi che qualche volta dicevano “cosa ci fai con quelli occhiali scuri?” oppure “non è maniera di lavorare con quegli occhiali”. ADR anche io venivo chiamato in modo scherzoso con un nomignolo, in particolare Uomo roccia;
ADR il ricorrente veniva soprannominato Gufo, sempre scherzosamente, so perché gli piacevano i gufi;
il non si è mai arrabbiato”, circostanza in effetti confermata dalla Pt_1 documentazione in atti (conversazione whats app con all. 3 intervenuto), da cui si Parte_2 evince che è lo stesso ricorrente ad identificarsi con il gufo ed a fare a tale animale continuo riferimento.
Sul punto non si ritengono invece attendibili le dichiarazioni di segno contrario rese da e Parte_2 in quanto coinvolti negli episodi denunciati in ricorso e, comunque, non dirimenti avendo Persona_2 riferito in ordine a quanto di propria conoscenza personale dei fatti di causa, come pure , Persona_3
e , che hanno reso dichiarazioni che non valgono ad escludere i fatti Persona_4 Testimone_3 riferiti da e , ritenuti attendibili perché concordanti e specifici, oltre che coerenti. Tes_1 Tes_2
Inoltre, dalla documentazione in atti (all. 3 trascrizione della chat whatsapp non Controparte_2 contestata dal ricorrente) si ritiene raggiunta la prova di un alterco verificatosi con in Parte_2 data 5.7.2017, oggetto di denuncia sporta dal ricorrente in data 17.2.2018, confermato anche da il quale ha dichiarato: “Non mi ricordo che il abbia proferito queste Testimone_2 Parte_2 frasi, ho visto che una o due volte hanno discusso alzando la voce, più che altro il non ho Parte_2 sentito cosa si dicevano, sentivo che urlavano, più che altro il aveva un tono di voce più Parte_2 voce;
ciò ricordo che è successo un paio di volte;
(..) ADR di consuetudine il quando vi erano Pt_1 discussioni, anche con altri colleghi come il non alzava tanto la voce, era più pacato aveva Parte_2 un tono di voce più basso”. Dalla trascrizione dei messaggi intercorsi fra i due risulta poi che i rapporti fra i due, prima riconducibili alla compravendita di profumi, si sono interrotti ma senza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia emersa la prova di minacce o violenze commesse da nei confronti del ricorrente. A tal proposito, si ritiene generica e, pertanto, sul punto Parte_2 inattendibile la testimonianza di secondo cui: “posso dire di aver assistito ad un Testimone_1 episodio in cui il sig. stava per andare incontro al per aggredirlo ed è stato Parte_2 Pt_1 fermato dal , un altro episodio in cui il stava correndo verso il ed è stato CP_6 Per_2 Pt_1 fermato da altro collega;
su questi episodi ho rilasciato delle dichiarazioni ai Carabinieri”, dichiarazioni al contrario non presenti in atti e non supportate da ulteriori elementi di prova.
Si ritiene altresì raggiunta la prova di una situazione di conflitto con considerando che Persona_2
con riferimento a quanto accaduto fra il primo ed il ricorrente il 18.4.2017, ha Parte_3 dichiarato: “ho visto che si sono attaccati verbalmente, io ho sentito che disse “ti aspetto Per_2 fuori” non ho sentito o comunque non ricordo le frasi di cui al capitolo, non mi sembra che Per_2 avesse un'asse di legno;
ho visto che prima due colleghi li avevano divisi e portati a dieci/quindici metri, poi il si è divincolato ed è andato in velocità verso il e si è fermato a un Per_2 Pt_1 metro, un metro e mezzo e gli ha detto quanto sopra “ti aspetto fuori”; penso per chiarirsi verbalmente”. Il diverbio e le frasi minacciose usate dal collega nei confronti del ricorrente trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da , secondo cui: “Mi sono Testimone_4 fermato a parlare con il e in quel mentre si è avvicinata una persona che era in auto, mi Pt_1 ricordo che era di colore ma non so il nome, e ho sentito che disse al “ti spacco la testa” e lo Pt_1 ha detto mentre aveva un bastone in mano che mostrava fuori dalla macchina” ( Testimone_4
), soggetto identificabile con alla luce della documentazione fotografica in atti ed
[...] Persona_2 in mancanza di elementi di segno contrario, non presenti in atti.
Infine, alla luce della prova orale in atti non si ritiene sufficiente la prova di una situazione conflittuale fra il ricorrente ed il collega a tal fine essendo insufficiente la dichiarazione testimoniale di Tes_5
secondo il quale: “(..) il ricorrente mi disse che vi era un'auto che gli stava dietro e Testimone_6 che poi si è messa d'avanti, a quel punto il è uscito dalla strada per entrare in una zona Pt_1 benzinaio ove si è fermato con l'auto, è uscito dall'auto dicendomi di rimanere dentro, a quel punto è stato avvicinato da un signore che non conosco che ha iniziato a parlargli: ho sentito solo alcune parole, in particolare ho sentito che questo signore diceva al qualcosa attinente al fuoco e al Pt_1 fatto che fosse sordo;
non ho visto fare il segno del coltello alla gola”, non avendo identificato il soggetto coinvolto e, comunque, non avendo potuto riferire in ordine al colloquio fra i due.
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_4
e benché nel verbale si legga che “il giudice li interroga in forma libera”, Per_2 Per_5 Per_3 gli stessi sono stati ammoniti ai sensi dell'art. 251 c.p.c. ed hanno reso l'impegno di rito, con la conseguenza che, essendosi vincolati alla verità, sono stati effettivamente sentiti come testimoni e non liberamente. Sul punto valga il principio secondo cui: “Le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (..) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario” (Cass. 22778/2013). Lo stesso deve ritenersi in ogni caso in cui gli informatori siano stati sentiti nel contraddittorio e, come nel caso in esame, previo impegno di rito, mancando l'espressa indicazione in verbale che detto impegno sia stato poi espressamente revocato. Si ritengono invece irrilevanti le contestazioni disciplinari elevate al ricorrente che, non essendo state impugnate, sono estranee al presente giudizio, né possono ritenersi illegittime o pretestuose. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la dichiarazione testimoniale di
, in mancanza di altri elementi, non basta a dimostrare che il ricorrente non abbia Testimone_3 effettivamente portato a lavoro un Taser o una siringa, come addebitatogli con lettera del 13.12.2016 (all. 16 , avendo questi dichiarato che gli era stato segnalato che minacciava di CP_2 Pt_1 farlo e non che lo avesse fatto davvero, il che non vale ad escludere ulteriori fatti non a conoscenza del testimone. Lo stesso deve dirsi per . Neppure il diniego di aspettativa, da solo, basta a far Persona_3 ritenere raggiunta la prova di c.d. mobbing verticale o, comunque, in mancanza di altre condotte datoriali, ad aggravare la nocività dell'ambiente di lavoro per il ricorrente determinata dai colleghi di lavoro.
In definitiva, il predetto contesto lavorativo, in quanto caratterizzato da derisioni e scherzi, oltre che da singoli episodi di conflitto con alcuni colleghi, si ritiene sia stato sufficiente a determinare l'insorgenza nel ricorrente, pur predisposto, del disturbo psichico di “delirio di riferimento o delirio sensitivo di rapporto”, come diagnosticato dall'ausiliario specialista psichiatrico del consulente tecnico (all. 7 ctu) e come anche specificato nei chiarimenti resi dal ctu in data 13.8.2025. Invero, secondo detto ausiliario specialista, questo ha trovato causa nel carattere sensitivo della persona, nell'ambiente di lavoro e in un evento traumatico. In particolare, secondo l'ausiliario: “Perché si possa realizzare l'insorgenza di questo particolare disturbo è necessaria, come prima evidenziato, la presenza della triade personalità- ambiente-evento esattamente quello che si è venuto a verificare nella storia personale del signor
per comprendere l'evoluzione della quale dobbiamo tenere in considerazione da una parte il Pt_1 suo assetto di personalità astenico sensitivo e dall'altra l'essersi è venuto a trovare in un ambiente caratterizzato da eventi (prese in giro guarda caso basate sugli aspetti della inferiorità, altrui proposte di illeciti commerci - circostanza al contrario non provata ma solo oggetto di denuncia querela proveniente dallo stesso ricorrente e, quindi, ritenuta vera da quest'ultimo (all. 8 ric.) - (..) - il tutto venendo a costituire una serie di conflitti traumatici mal sopportati dal signor proprio perché Pt_1 molto lontani dalla sua modalità di relazionarsi con l'altro appunto caratterizzata dagli aspetti schivi, scrupolosi e introversi. In conclusione, ci troviamo di fronte ad una situazione complessa caratterizzata non da un semplice evento comprensibile con la dinamica causa-effetto ma di un incontro tra una personalità senza dubbio ipersensibile e un ambiente lavorativo caratterizzato da aspetti di pesante bullismo”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse dal consulente tecnico e dall'ausiliario specialista, che si ritiene di condividere perché immuni da vizi logici, si ritiene raggiunta la prova del nesso causale fra la patologia in questione e l'ambiente lavorativo. Ciò tanto più alla luce del miglioramento della patologia di cui si discute, divenuta di carattere depressivo, come si legge nella relazione peritale, in seguito al trasferimento del ricorrente a reparto diverso nel 2018.
Del resto, per le considerazioni che precedono si ritiene che siano stati sufficienti l'appellativo assegnato al ricorrente ( e gli scherzi perpetrati dai colleghi ( ), a determinare Persona_1 CP_6
l'insorgenza della patologia in questione in presenza di personalità astenica, come ritenuto dal consulente tecnico in merito all'idoneità lesiva degli stessi e ciò laddove si consideri che già in sede di accesso al P.S. in data 23.11.2016 veniva rilevata “una situazione di stress e vessazioni subite in ambito lavorativo”, come chiarito dal consulente tecnico e dall'ausiliario specialista, situazione da ritenersi aggravata in ragione dei successivi episodi di conflittualità di cui si ritiene raggiunta la prova, come comprovato dai successivi controlli psichiatrici presenti in atti, come anche ritenuto dal consulente tecnico (così referti del 7.2.2017, 1.6.2017, 4.9.2017, 12.9.2017, 19.9.2017, 12.1.2018).Nè può ritenersi, come vorrebbe parte resistente, che la documentazione sanitaria si basa esclusivamente sul riferito di parte ricorrente, concernendo anche visite psichiatriche ed ulteriori controlli specialistici (si veda anche diario attività all. res.). CP_1
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nelle contro deduzioni CP_1 trasmesse al consulente tecnico ed allegate alla relazione peritale definitiva depositata in atti -senza che si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio stanti i plurimi rinvii successivi, da ultimo anche per decisione, che hanno consentito al ricorrente di contro dedurre esercitando il proprio diritto di difesa, è irrilevante il riconoscimento di patologia diversa (delirio sensitivo) da quella denunciata (disturbo dell'adattamento) rilevando ai fini della procedibilità del ricorso la descrizione dei sintomi della malattia professionale denunciata e non anche la specifica diagnosi.
Infine, in mancanza di patologie pregresse rispetto al 2016, di cui manca la prova, si ritiene di poter condividere il grado di menomazione del 10 % ritenuto dal consulente tecnico sulla scorta dei criteri civilistici in ragione dell'analogia della patologia diagnosticata con il disturbo psichico della “sindrome dissociativa di lieve entità”, cui, secondo le tabelle corrisponde un grado di menomazione CP_1 compreso fra il 10 ed il 20 % in ragione dei sintomi, da ritenersi di lieve entità, riscontrati dal consulente tecnico sulla scorta della terapia farmacologica seguita dal ricorrente (caratterizzata anche da antipsicotici, oltre che ansiolitici ed antidepressivi) e dall'aspetto depressivo indicato dall'ausiliario (sono poche, quasi nulle le sue relazioni con il modo esterno non lavorativo (..)”. Secondo conclusioni immuni da vizi logici, che si ritiene di condividere, in mancanza di ulteriori elementi, si ritiene poi insufficiente il contesto familiare risultante dal solo referto del marzo 2016 a determinare l'insorgenza della patologia in questione, successiva al ricovero in questione, e del suo attenuarsi in conseguenza del trasferimento del ricorrente a reparto diverso.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido. Si ritiene tardiva la domanda di ripetizione delle spese di consulenza di parte formulata dal ricorrente soltanto nelle note conclusive,
Sono definitivamente poste a carico delle parti resistenti, in solido, le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'origine professionale della patologia “delirio di riferimento o delirio sensitivo di rapporto””, dalla quale è affetto il ricorrente e accerta il diritto di quest'ultimo a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 10 % con decorrenza dal 15.7.2020;
Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.391,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Liquida le spese di consulenza tecnica come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.. Vicenza, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1009/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. CARETTA FABIO Parte_1
Per l'avv. DALLA RIVA ROLANDO e l'avv. DONAZZAN ODETTA, oggi sostituito CP_1 dall'avv. Laura Vivian
Per 'Avv. Filippo Mazzi Controparte_2
Parte ricorrente si riporta alle note conclusive depositate insistendo nell'inammissibilità dell'intervento del terzo come da orientamento di questo Tribunale, come anche da giurisprudenza richiamata in atti, mentre l'ordinanza resa in questo giudizio è priva di motivazione, discute sul punto la causa. Insiste per l'estromissione del terzo con condanna alle spese di lite. Discute oralmente sul merito della causa in relazione all'esposizione al rischio, alla prova orale svolta ed alla documentazione in atti che hanno dimostrato nella fondatezza la domanda, di cui chiede l'accoglimento riportandosi al ricorso ed alle conclusioni rassegnate, nonché alla liquidazione delle spese indicate nelle note conclusive. L' si riporta alle memorie difensive in atti, si oppone all'estromissione del datore di lavoro anche CP_1 per la necessità di dover assumere nuovamente l'istruttoria orale e comunque avendo coinvolto il datore di lavoro nel corso di tutto il giudizio. Ribadisce le contestazioni alle consulenze tecniche, l'ultima delle quali difetta di motivazione in punto di nesso di causalità e concause. Insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni di cui in memoria. Il difensore di si riporta agli atti ed alle note conclusive in atti, ribadendo Controparte_3 l'insufficienza della prova orale in ordine all'insorgenza della malattia ed alla sussistenza del nesso di causalità, non desumibile neppure dalla ctu che richiama documentazione sanitaria che si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente, mentre il giudizio di idoneità con prescrizioni è successivo ai fatti di causa (all. 21 di parte interveniente) e, comunque, attuato dalla società che nel 2018 ha spostato il ricorrente dal reparto. Discute oralmente in merito al comportamento datoriale ed alle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti del ricorrente. Contesta l'attenuazione della patologia in ragione dello spostamento di reparto, alla base del nesso causale secondo quanto ritenuto dal consulente tecnico, in virtù degli accessi al P.S. successivi al 2018, alcuni dei quali riconducibili all'ambiente lavorativo e uno di questi alla conflittualità con la sorella. Contesta, in definitiva, la sussistenza di condotte mobbizzanti ai danni del ricorrente, discutendo oralmente la causa ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CARETTA Parte_1 C.F._1 ADRIANO e CARETTA FABIO, elettivamente domiciliato in Vicenza, c.a.p. 36100, piazza Pontelandolfo n. 114,
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_4
(CF. ), con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore per il Veneto, con il patrocinio degli avv.ti DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA, elettivamente domiciliato in Vicenza, viale Milano, 63,
PARTE RESISTENTE nonché contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante e consigliere delegato CP_2 P.IVA_2 ing. , con sede in Creazzo (36051 – VI), Via Roma n. 20, con il patrocinio Controparte_5 dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Via L. L. Zamenhof n. 697, TERZO INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.10.2021 il ricorrente, quale dipendente della dal 1.4.2006 Controparte_2 con la mansione di operaio meccanico inquadrato nel terzo livello del ccnl metalmeccanici – industria e mansioni di magazziniere, sostenendo di essere stato vittima di comportamenti vessatori da parte dei colleghi e di aver quindi sviluppato una sindrome ansioso-depressiva, non riconosciuta dall' CP_1 chiedeva: “Accertare che i postumi invalidanti, con le successive ricadute e gli aggravamenti, sono conseguenza della malattia professionale contratta a seguito dell'attività svolta e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dall'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; 2. per tali effetti, condannare la resistente: • (..) (..) a corrispondere al ricorrente le prestazioni di legge previste e quindi l'indennizzo in CP_1 capitale, ovvero in rendita, per la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso;
3. il tutto con maggiorazione degli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (23.11.2018) fino al saldo ai sensi dell'art. 16 – c. 6 della L. n. 412/1991 come modificato dall'art. 1 – c. 783 della L. n. 296/2006;”.Sosteneva, in particolare che i sistematici comportamenti vessatori dei colleghi di lavoro del reparto magazzino e spedizioni, ove era stato trasferito a partire dal 2016, specificatamente descritti, come pure la condotta dell'amministrazione del personale dell'azienda, che aveva irrogato nei suoi confronti sanzioni disciplinari pretestuose sulla sola base di quanto riferito dai colleghi e senza approfondire le doglianze del ricorrente, gli avevano provocato un disturbo dell'adattamento con una grave forma di sindrome ansioso-depressiva, con conseguente natura tecnopatica della patologia e diritto alle prestazioni di legge. Si costituiva tempestivamente l' chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata alla chiamata in CP_1 causa di ai fini della verifica dei fatti allegati in ricorso e, nel merito, il rigetto del Controparte_2 ricorso. Sosteneva la natura non tabellata della malattia di cui è causa e contestava la fondatezza della domanda per la mancanza di prova dell'esposizione al rischio, della patologia denunciata, anche alla luce del disturbo paranoideo diagnosticato al ricorrente nel 2020 e del relativo nesso eziologico, diverso dall'occasione di lavoro denunciata in atti. Sosteneva altresì, ai fini della configurabilità del mobbing, dell'intento persecutorio sotteso alle condotte ex adverso lamentate e della costrittività organizzativa dell'ambiente di lavoro. Con memoria di intervento volontario depositata in data 18.2.2022 si costituiva Controparte_2 contestando la ricostruzione fattuale avversaria e allegando una situazione di conflittualità in cui il solo ricorrente, nel periodo di cui è causa, era stato destinatario di diversi provvedimenti disciplinari per riferite condotte provocatorie, minacce ed atteggiamenti scorretti nei confronti dei colleghi di lavoro. Sosteneva l'insufficienza in punto di allegazione e prova, oltre che dei fatti descritti in ricorso, degli elementi costitutivi del mobbing lavorativo, quali i comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo alla luce della documentazione sanitaria in atti, il nesso causale, nonché l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa indennitaria, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall' CP_1
La causa, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di istruita documentalmente Controparte_2 mediante ordine di esibizione del LUL relativo agli anni dal 2016 al 2020 emesso nei confronti della terza intervenuta, nonché del fascicolo e della cartella sanitaria relativa agli accertamenti e/o interventi di diagnosi e cura disposti nei confronti di , anche nel periodo precedente ai fatti di Parte_1 causa, nonché mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e tramite consulenza tecnica d'ufficio, successivamente rinnovata con sostituzione del consulente tecnico e con seguita da richiesta di integrazione, viene discussa all'udienza odierna ed è così decisa.
Preliminarmente, deve rilevarsi come l'ammissibilità dell'intervento è già stata decisa con ordinanza del 4.7.2022 che, decidendo una questione pregiudiziale senza definire il giudizio ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c., ha valore di sentenza. Tanto si desume dall'esaustiva motivazione per relationem, all'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 20.7.2021 (all. 13 , ivi richiamata, idonea a supportare CP_1 una definitiva decisione sulla questione, con conseguente impossibilità di revoca della stessa nella sentenza definitiva. Invero, come è noto, i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. da ultimo Cass. 12065/2022).
Nel merito deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 11/10/2022), n.29611) è indennizzabile la malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo. Invero, è stato affermato (Cass. 17/08/2018, n. 20774; Cass. n. 5066 del 2018) che rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio;
ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002). Deve dunque affermarsi che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione;
dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008). In conclusione, secondo la giurisprudenza sopra citata, “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all , anche se non è compresa tra le malattie CP_1 tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.
In definitiva, a fronte della derivazione della patologia dallo svolgimento dell'attività lavorativa, asseritamente caratterizzata dalla nocività dell'ambiente di lavoro determinata dalle condotte dei colleghi, questa è indennizzabile, con conseguente irrilevanza della “mancanza di un rischio tutelato”, previsto nelle tabelle, come vorrebbe l' come pure di condotte datoriali di costrittività CP_1 organizzativa, essendo sufficiente ai fini dell'origine professionale della patologia, una derivazione causale in senso lato, anche laddove l'attività lavorativa abbia costituito una mera occasione per l'origine della patologia, o il verificarsi del sinistro. Così è stato ritenuto a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza Cass. n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente, nonché nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016), come si ritiene accada anche in caso di disturbo psichico derivante, come vorrebbe il ricorrente, da una situazione di conflittualità dell'ambiente di lavoro, che può verificarsi in qualunque contesto sociale ove si svolge l'attività lavorativa.
Ciò detto, occorre dunque verificare se le condotte dei colleghi del ricorrente addetti al reparto magazzino – spedizioni si siano effettivamente verificate nei termini descritti in ricorso che, secondo il consulente tecnico, per la loro idoneità lesiva e per i tempi in cui si sarebbero verificate (a partire da maggio 2016) in rapporto all'insorgenza della patologia (accesso al P.s. del novembre 2016) avrebbero determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
Si ritiene raggiunta la prova che nell'ambiente lavorativo del reparto magazzino-spedizioni, ove il ricorrente venne trasferito all'inizio del 2016, il ricorrente veniva identificato con soprannomi riconducibili al suo stato di minorazione derivante dall'ipoacusia cui era affetto ed alla circostanza che nello svolgimento della propria attività lavorativa indossasse otoprotettori ed occhiali scuri.
Invero, ha confermato che “Il VI si divertiva a giungere inatteso alle spalle del Testimone_1 ricorrente, togliergli le protezioni per poi fischiargli prepotentemente e a distanza ravvicinata nelle orecchie oppure urlargli frasi del tipo “ti proteggi troppo” (Cfr, ), come confermato Testimone_1 anche da il quale ha riferito: “ho visto l'episodio un paio di volte, così per Testimone_2 scherzare;
presumo senza nessuna malizia” precisando “ho visto che il faceva scherzi verso CP_6 altri colleghi ma erano un po' meno pesanti”. Inoltre, ha dichiarato che il ricorrente Testimone_1
“ogni giorno” era soprannominato “ , come anche confermato da il Persona_1 Testimone_2 quale ha dichiarato: “ho sentito più volte i colleghi che lo chiamavano anche io l'ho fatto, Persona_1 in modo scherzoso, non ho mai sentito che venisse appellato come orbo, semo, impedio”, circostanza quest'ultima di cui non si ritiene raggiunta la prova alla luce della genericità sul punto delle dichiarazioni testimoniali di il quale si è limitato a confermate il capitolo di prova Testimone_1
(capitolo n. 21 ricorso) senza ulteriori specificazioni, come anche con riferimento agli appellativi descritti al capitolo n. 74 del ricorso, ovvero frasi quali “chissà che te sciopi, chissà che te mori, figlio della merda”. Con riferimento a questi ultimi ha dichiarato: “posso dire che sentivo Testimone_2
i colleghi che qualche volta dicevano “cosa ci fai con quelli occhiali scuri?” oppure “non è maniera di lavorare con quegli occhiali”. ADR anche io venivo chiamato in modo scherzoso con un nomignolo, in particolare Uomo roccia;
ADR il ricorrente veniva soprannominato Gufo, sempre scherzosamente, so perché gli piacevano i gufi;
il non si è mai arrabbiato”, circostanza in effetti confermata dalla Pt_1 documentazione in atti (conversazione whats app con all. 3 intervenuto), da cui si Parte_2 evince che è lo stesso ricorrente ad identificarsi con il gufo ed a fare a tale animale continuo riferimento.
Sul punto non si ritengono invece attendibili le dichiarazioni di segno contrario rese da e Parte_2 in quanto coinvolti negli episodi denunciati in ricorso e, comunque, non dirimenti avendo Persona_2 riferito in ordine a quanto di propria conoscenza personale dei fatti di causa, come pure , Persona_3
e , che hanno reso dichiarazioni che non valgono ad escludere i fatti Persona_4 Testimone_3 riferiti da e , ritenuti attendibili perché concordanti e specifici, oltre che coerenti. Tes_1 Tes_2
Inoltre, dalla documentazione in atti (all. 3 trascrizione della chat whatsapp non Controparte_2 contestata dal ricorrente) si ritiene raggiunta la prova di un alterco verificatosi con in Parte_2 data 5.7.2017, oggetto di denuncia sporta dal ricorrente in data 17.2.2018, confermato anche da il quale ha dichiarato: “Non mi ricordo che il abbia proferito queste Testimone_2 Parte_2 frasi, ho visto che una o due volte hanno discusso alzando la voce, più che altro il non ho Parte_2 sentito cosa si dicevano, sentivo che urlavano, più che altro il aveva un tono di voce più Parte_2 voce;
ciò ricordo che è successo un paio di volte;
(..) ADR di consuetudine il quando vi erano Pt_1 discussioni, anche con altri colleghi come il non alzava tanto la voce, era più pacato aveva Parte_2 un tono di voce più basso”. Dalla trascrizione dei messaggi intercorsi fra i due risulta poi che i rapporti fra i due, prima riconducibili alla compravendita di profumi, si sono interrotti ma senza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia emersa la prova di minacce o violenze commesse da nei confronti del ricorrente. A tal proposito, si ritiene generica e, pertanto, sul punto Parte_2 inattendibile la testimonianza di secondo cui: “posso dire di aver assistito ad un Testimone_1 episodio in cui il sig. stava per andare incontro al per aggredirlo ed è stato Parte_2 Pt_1 fermato dal , un altro episodio in cui il stava correndo verso il ed è stato CP_6 Per_2 Pt_1 fermato da altro collega;
su questi episodi ho rilasciato delle dichiarazioni ai Carabinieri”, dichiarazioni al contrario non presenti in atti e non supportate da ulteriori elementi di prova.
Si ritiene altresì raggiunta la prova di una situazione di conflitto con considerando che Persona_2
con riferimento a quanto accaduto fra il primo ed il ricorrente il 18.4.2017, ha Parte_3 dichiarato: “ho visto che si sono attaccati verbalmente, io ho sentito che disse “ti aspetto Per_2 fuori” non ho sentito o comunque non ricordo le frasi di cui al capitolo, non mi sembra che Per_2 avesse un'asse di legno;
ho visto che prima due colleghi li avevano divisi e portati a dieci/quindici metri, poi il si è divincolato ed è andato in velocità verso il e si è fermato a un Per_2 Pt_1 metro, un metro e mezzo e gli ha detto quanto sopra “ti aspetto fuori”; penso per chiarirsi verbalmente”. Il diverbio e le frasi minacciose usate dal collega nei confronti del ricorrente trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da , secondo cui: “Mi sono Testimone_4 fermato a parlare con il e in quel mentre si è avvicinata una persona che era in auto, mi Pt_1 ricordo che era di colore ma non so il nome, e ho sentito che disse al “ti spacco la testa” e lo Pt_1 ha detto mentre aveva un bastone in mano che mostrava fuori dalla macchina” ( Testimone_4
), soggetto identificabile con alla luce della documentazione fotografica in atti ed
[...] Persona_2 in mancanza di elementi di segno contrario, non presenti in atti.
Infine, alla luce della prova orale in atti non si ritiene sufficiente la prova di una situazione conflittuale fra il ricorrente ed il collega a tal fine essendo insufficiente la dichiarazione testimoniale di Tes_5
secondo il quale: “(..) il ricorrente mi disse che vi era un'auto che gli stava dietro e Testimone_6 che poi si è messa d'avanti, a quel punto il è uscito dalla strada per entrare in una zona Pt_1 benzinaio ove si è fermato con l'auto, è uscito dall'auto dicendomi di rimanere dentro, a quel punto è stato avvicinato da un signore che non conosco che ha iniziato a parlargli: ho sentito solo alcune parole, in particolare ho sentito che questo signore diceva al qualcosa attinente al fuoco e al Pt_1 fatto che fosse sordo;
non ho visto fare il segno del coltello alla gola”, non avendo identificato il soggetto coinvolto e, comunque, non avendo potuto riferire in ordine al colloquio fra i due.
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_4
e benché nel verbale si legga che “il giudice li interroga in forma libera”, Per_2 Per_5 Per_3 gli stessi sono stati ammoniti ai sensi dell'art. 251 c.p.c. ed hanno reso l'impegno di rito, con la conseguenza che, essendosi vincolati alla verità, sono stati effettivamente sentiti come testimoni e non liberamente. Sul punto valga il principio secondo cui: “Le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (..) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario” (Cass. 22778/2013). Lo stesso deve ritenersi in ogni caso in cui gli informatori siano stati sentiti nel contraddittorio e, come nel caso in esame, previo impegno di rito, mancando l'espressa indicazione in verbale che detto impegno sia stato poi espressamente revocato. Si ritengono invece irrilevanti le contestazioni disciplinari elevate al ricorrente che, non essendo state impugnate, sono estranee al presente giudizio, né possono ritenersi illegittime o pretestuose. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la dichiarazione testimoniale di
, in mancanza di altri elementi, non basta a dimostrare che il ricorrente non abbia Testimone_3 effettivamente portato a lavoro un Taser o una siringa, come addebitatogli con lettera del 13.12.2016 (all. 16 , avendo questi dichiarato che gli era stato segnalato che minacciava di CP_2 Pt_1 farlo e non che lo avesse fatto davvero, il che non vale ad escludere ulteriori fatti non a conoscenza del testimone. Lo stesso deve dirsi per . Neppure il diniego di aspettativa, da solo, basta a far Persona_3 ritenere raggiunta la prova di c.d. mobbing verticale o, comunque, in mancanza di altre condotte datoriali, ad aggravare la nocività dell'ambiente di lavoro per il ricorrente determinata dai colleghi di lavoro.
In definitiva, il predetto contesto lavorativo, in quanto caratterizzato da derisioni e scherzi, oltre che da singoli episodi di conflitto con alcuni colleghi, si ritiene sia stato sufficiente a determinare l'insorgenza nel ricorrente, pur predisposto, del disturbo psichico di “delirio di riferimento o delirio sensitivo di rapporto”, come diagnosticato dall'ausiliario specialista psichiatrico del consulente tecnico (all. 7 ctu) e come anche specificato nei chiarimenti resi dal ctu in data 13.8.2025. Invero, secondo detto ausiliario specialista, questo ha trovato causa nel carattere sensitivo della persona, nell'ambiente di lavoro e in un evento traumatico. In particolare, secondo l'ausiliario: “Perché si possa realizzare l'insorgenza di questo particolare disturbo è necessaria, come prima evidenziato, la presenza della triade personalità- ambiente-evento esattamente quello che si è venuto a verificare nella storia personale del signor
per comprendere l'evoluzione della quale dobbiamo tenere in considerazione da una parte il Pt_1 suo assetto di personalità astenico sensitivo e dall'altra l'essersi è venuto a trovare in un ambiente caratterizzato da eventi (prese in giro guarda caso basate sugli aspetti della inferiorità, altrui proposte di illeciti commerci - circostanza al contrario non provata ma solo oggetto di denuncia querela proveniente dallo stesso ricorrente e, quindi, ritenuta vera da quest'ultimo (all. 8 ric.) - (..) - il tutto venendo a costituire una serie di conflitti traumatici mal sopportati dal signor proprio perché Pt_1 molto lontani dalla sua modalità di relazionarsi con l'altro appunto caratterizzata dagli aspetti schivi, scrupolosi e introversi. In conclusione, ci troviamo di fronte ad una situazione complessa caratterizzata non da un semplice evento comprensibile con la dinamica causa-effetto ma di un incontro tra una personalità senza dubbio ipersensibile e un ambiente lavorativo caratterizzato da aspetti di pesante bullismo”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse dal consulente tecnico e dall'ausiliario specialista, che si ritiene di condividere perché immuni da vizi logici, si ritiene raggiunta la prova del nesso causale fra la patologia in questione e l'ambiente lavorativo. Ciò tanto più alla luce del miglioramento della patologia di cui si discute, divenuta di carattere depressivo, come si legge nella relazione peritale, in seguito al trasferimento del ricorrente a reparto diverso nel 2018.
Del resto, per le considerazioni che precedono si ritiene che siano stati sufficienti l'appellativo assegnato al ricorrente ( e gli scherzi perpetrati dai colleghi ( ), a determinare Persona_1 CP_6
l'insorgenza della patologia in questione in presenza di personalità astenica, come ritenuto dal consulente tecnico in merito all'idoneità lesiva degli stessi e ciò laddove si consideri che già in sede di accesso al P.S. in data 23.11.2016 veniva rilevata “una situazione di stress e vessazioni subite in ambito lavorativo”, come chiarito dal consulente tecnico e dall'ausiliario specialista, situazione da ritenersi aggravata in ragione dei successivi episodi di conflittualità di cui si ritiene raggiunta la prova, come comprovato dai successivi controlli psichiatrici presenti in atti, come anche ritenuto dal consulente tecnico (così referti del 7.2.2017, 1.6.2017, 4.9.2017, 12.9.2017, 19.9.2017, 12.1.2018).Nè può ritenersi, come vorrebbe parte resistente, che la documentazione sanitaria si basa esclusivamente sul riferito di parte ricorrente, concernendo anche visite psichiatriche ed ulteriori controlli specialistici (si veda anche diario attività all. res.). CP_1
Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nelle contro deduzioni CP_1 trasmesse al consulente tecnico ed allegate alla relazione peritale definitiva depositata in atti -senza che si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio stanti i plurimi rinvii successivi, da ultimo anche per decisione, che hanno consentito al ricorrente di contro dedurre esercitando il proprio diritto di difesa, è irrilevante il riconoscimento di patologia diversa (delirio sensitivo) da quella denunciata (disturbo dell'adattamento) rilevando ai fini della procedibilità del ricorso la descrizione dei sintomi della malattia professionale denunciata e non anche la specifica diagnosi.
Infine, in mancanza di patologie pregresse rispetto al 2016, di cui manca la prova, si ritiene di poter condividere il grado di menomazione del 10 % ritenuto dal consulente tecnico sulla scorta dei criteri civilistici in ragione dell'analogia della patologia diagnosticata con il disturbo psichico della “sindrome dissociativa di lieve entità”, cui, secondo le tabelle corrisponde un grado di menomazione CP_1 compreso fra il 10 ed il 20 % in ragione dei sintomi, da ritenersi di lieve entità, riscontrati dal consulente tecnico sulla scorta della terapia farmacologica seguita dal ricorrente (caratterizzata anche da antipsicotici, oltre che ansiolitici ed antidepressivi) e dall'aspetto depressivo indicato dall'ausiliario (sono poche, quasi nulle le sue relazioni con il modo esterno non lavorativo (..)”. Secondo conclusioni immuni da vizi logici, che si ritiene di condividere, in mancanza di ulteriori elementi, si ritiene poi insufficiente il contesto familiare risultante dal solo referto del marzo 2016 a determinare l'insorgenza della patologia in questione, successiva al ricovero in questione, e del suo attenuarsi in conseguenza del trasferimento del ricorrente a reparto diverso.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido. Si ritiene tardiva la domanda di ripetizione delle spese di consulenza di parte formulata dal ricorrente soltanto nelle note conclusive,
Sono definitivamente poste a carico delle parti resistenti, in solido, le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'origine professionale della patologia “delirio di riferimento o delirio sensitivo di rapporto””, dalla quale è affetto il ricorrente e accerta il diritto di quest'ultimo a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 10 % con decorrenza dal 15.7.2020;
Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.391,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Liquida le spese di consulenza tecnica come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.. Vicenza, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri