Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 01898/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2023, proposto da
TPM COSTRUZIONI s.n.c. di TA RA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Vittoria Sala, Lucia Frattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BELLANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Valagussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN DD non costituita in giudizio;
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Bellano sulla domanda di permesso di costruire convenzionato per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva, presentata dalla ricorrente il 18 ottobre 2022;
dell'obbligo del Comune di Bellano di assumere in modo espresso e motivato il provvedimento e/o i provvedimenti necessari alla definizione del procedimento di rilascio di permesso di costruire convenzionato attivato dalla ricorrente;
e la contestuale condanna ex art. 30, comma 4, c.p.a.
del Comune di Bellano al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato, con riserva di determinazione in corso di causa;
nonché per l'annullamento ex art. 29 c.p.a.
del provvedimento prot. 3139 del 9 marzo 2023 con cui il Comune di Bellano ha inibito la SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva;
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti della ricorrente, tra cui a mero titolo esemplificativo si indicano:
- la richiesta di integrazioni dell’8 novembre 2022;
- il parere della Commissione Paesaggio del 16 dicembre 2022 (non disponibile alla ricorrente);
- la nota con cui il Comune ha comunicato il parere della Commissione Paesaggio del 27 dicembre 2022;
- il PGT del Comune di Bellano adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2023, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà della ricorrente ricade in Zona E1 - Aree destinate all'agricoltura;
ovvero, nell’ipotesi in cui venisse ritenuto legittimo il provvedimento comunale di blocco della pratica edilizia assunto in data 9 marzo 2023 e/o non assentibile il titolo edilizio,
per la condanna
ex artt. 2033 c.c. e 133, co. 1, lett. f), c.p.a.,
del Comune di Bellano alla restituzione del “contributo di concessione e monetizzazione aree standard” versato dal ricorrente in data 24 febbraio 2023 nell’ambito della SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell'attività produttiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società TPM COSTRUZIONI s.n.c. di TA RA & C., odierna ricorrente, è proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Bellano, identificato catastalmente al foglio 913, mappali n. 3260, 3261, 9843 e 11578.
Essendo l’area inserita dal vigente PGT in “Ambito di trasformazione AT/P1 produttivo - deposito”
da attuarsi con piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato ed avendo la ricorrente intenzione di realizzarvi un fabbricato ad uso deposito, in data 18 ottobre 2022, la stessa ricorrente ha inoltrato presso il SUAP della Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (che gestisce in forma associata la funzione di SUAP anche per conto del Comune di Bellano) domanda di permesso di costruire convenzionato per la costruzione del suddetto fabbricato.
Successivamente la ricorrente (e precisamente in data 27 febbraio 2023), essendo venuta a conoscenza dell’intenzione dell’Amministrazione di apportare una variante al PGT al fine di assegnare alla sua area destinazione agricola, ha depositato una SCIA avente ad oggetto la realizzazione della medesima opera già oggetto della domanda di permesso di costruire.
L’Amministrazione in data 9 marzo 2023 ha adottato l’atto di inibizione della SCIA.
Con il presente ricorso, l’interessata propone una pluralità di azioni.
Chiede innanzitutto che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua domanda di rilascio di permesso di costruire convenzionato con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere su di essa. In secondo luogo propone domanda di annullamento del provvedimento di inibitoria della SCIA, nonché degli altri atti indicati in epigrafe. In terzo luogo propone domanda risarcitoria, nonché domanda di restituzione del contributo unificato per il caso in cui, ad esito del presente giudizio, si dovesse accertare l’impossibilità giuridica di realizzazione dell’opera.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Bellano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023.
Il Collegio deve innanzitutto precisare che, poiché il giudizio segue il rito camerale, può essere in questa sede trattata esclusivamente la domanda sul silenzio. La domanda di annullamento, la domanda risarcitoria e la domanda di restituzione (da trattarsi con rito ordinario) potranno essere esaminate solo in seguito, una volta disposta la conversione del rito.
Si precisa inoltre che, ai fini della decisione, non si terrà conto delle memorie difensive tardivamente depositate dal Comune di Bellano.
Ciò precisato, ritiene il Collegio che la domanda sul silenzio sia infondata.
A questo riguardo va osservato che, dall’art. 38, commi 3 e 7, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, si ricava che il termine massimo per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni decorrenti dal giorno di presentazione della domanda. Il terzo comma del citato art. 38 stabilisce infatti che il responsabile del procedimento deve concludere l’istruttoria e trasmettere all’organo competente la sua proposta nel termine di quarantacinque giorni; il successivo comma 7 stabilisce poi che l’organo competente deve adottare l’atto entro quindici giorni dal ricevimento della proposta stessa.
Il quinto comma dell’art. 38 stabilisce altresì che il termine per l’istruttoria viene interrotto nel caso di richiesta di documenti all’interessato, richiesta che dovrebbe comunque intervenire non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso il termine ricomincia a decorrere per intero dal momento di ricezione della documentazione integrativa.
Ciò precisato, si deve ora osservare che, come anticipato, la ricorrente ha depositato domanda di rilascio di permesso di costruire convenzionato in data 18 ottobre 2022. In data 8 novembre 2022 il Comune ha trasmesso una richiesta di integrazioni alla quale la ricorrente ha dato riscontro in data 21 novembre 2022. Infine, in data 27 dicembre 2022 il Comune ha comunicato il parere della Commissione Paesaggio riunitasi il 16 dicembre 2022 e, in data 28 dicembre 2022, la ricorrente ha trasmesso il progetto modificato secondo le prescrizioni della stessa Commissione Paesaggio.
Come è agevole rilevare da questa ricostruzione dei fatti, il termine di sessanta giorni fissato per la conclusione del procedimento sarebbe ormai abbondantemente scaduto, e ciò anche nel caso in cui si dovesse ritenere che la sua decorrenza sia iniziata dalla data di presentazione del nuovo progetto, e cioè dal 28 dicembre 2022.
Osserva però il Collegio che, come detto, in data 27 febbraio 2023, parte ricorrente ha depositato una SCIA relativa alla medesima opera oggetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire convenzionato; e che, in data 9 marzo 2023, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di inibitoria della stessa SCIA (doc. 1 di parte ricorrente) rilevando, fra l’atro, che la suddetta opera non può essere realizzata in quanto l’area in cui dovrebbe insediarsi è stata inserita, dalla variante di PGT adottata in data 28 febbraio 2023, in zona agricola.
Ritiene il Collegio che, in tal modo, si sia in sostanza dato riscontro anche all’istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato. E’ infatti ovvio che la risposta dell’Amministrazione su tale istanza non potrebbe che avere lo stesso identico contenuto negativo, posto che la destinazione agricola si pone come causa ostativa alla realizzazione del fabbricato che impedirebbe il rilascio di qualsiasi titolo (rimane peraltro salva l’astratta possibilità per la ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni qualora dimostri che il tempestivo rilascio del permesso di costruire convenzionato avrebbe consentito di iniziare i lavori prima dell’adozione della variante, con conseguente salvezza del titolo ai sensi dell’art. 15, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001).
Per queste ragioni la domanda sul silenzio deve essere respinta.
Va disposta la conversione del rito per la trattazione delle altre domande che saranno quindi esaminate in udienza pubblica da tenersi in data da stabilirsi secondo le forme ordinarie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda sul silenzio.
Dispone la conversione del rito per la trattazione delle domande non esaminate.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO