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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capoano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cirò Marina, alla via G. Pepe n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
P.I. , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 6 APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del sindaco p.t.;
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di fermo amministrativo;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
2022/000063470, notificato in data 11.04.2022, fondato su verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) degli anni 2013 e 2014 e preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e dall'intimazione di pagamento n. 6423 del 13.01.2021, emesse da Controparte_1
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, attesa l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al Codice della Strada e, in seguito alla costituzione in giudizio della convenuta, eccepiva, altresì, l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 6423 del 13.01.2021.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva di dichiarare l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti a esso sottesi e di rigettare l'opposizione, poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non si costituiva in giudizio il CP_2
.
[...]
4. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 82/2023 del
08.02.2023, depositata il 22.02.2023, il Giudice di Pace di Rossano dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 6 5. Avverso tale sentenza proponeva appello , che, riproponendo le Parte_1 contestazioni mosse in primo grado, chiedeva di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inesistenza/nullità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo e la prescrizione della pretesa creditoria.
6. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello e, in via subordinata, di compensare le spese di lite.
7. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il non intendeva Controparte_2 costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
8. Durante il procedimento venivano acquisiti il fascicolo di primo grado e i fascicoli di parte e all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
9. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni, proposte da parte appellante, avverso i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada, sottesi all'atto impugnato, in quanto dette eccezioni risultano essere state assorbite dal Giudice di prime cure e non riproposte tempestivamente nel presente giudizio, avendo parte appellante sollevato la predette eccezioni solo nelle comparse conclusionali.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
10. Ciò detto, l'atto impugnato va annullato per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada risultano essere relativi agli anni 2013 e 2014 e il preavviso di fermo risulta essere stato notificato in data
11.04.2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione, non essendo intervenuti validi atti interruttivi.
pagina 3 di 6 Invero, l'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e l'intimazione di pagamento n.
6423 del 1301.2021 non risultano essere state ritualmente notificate, in quanto, attesa l'assenza temporanea del destinatario, non è stata fornita la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la documentazione delle Poste che dà atto del solo invio della citata raccomandata.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n.
890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, 15/4/2021, n.
10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della
Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012, in motivazione)” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 20736/2021; conf. Cass. civ.,
pagina 4 di 6 sez. III, sent. n.10554/2015 secondo cui “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”, ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario.”; Cass. civ., sez. VI, ord. n.18472/2018 che precisa statuisce che “Nell'ipotesi di notifica di un atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n. 890/1982, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa
(cd. CAN) e, quindi, del perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi, sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico”).
11. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta l'opposizione avanzata da avverso il preavviso di fermo Parte_1 amministrativo.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese nei confronti del atteso che l'appello risulta essere Controparte_2
stato accolto per ragioni imputabili all'attività di Controparte_1
Inoltre, si segnala che per la medesima ragione non possono essere compensate le spese nei confronti dell'appellata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 82/2023 del 08.02.2023, depositata il
22.02.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Rossano, accoglie l'opposizione proposta in primo pagina 5 di 6 grado da avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili Parte_1 registrati n. 2022/00063470;
3. condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.400,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 300,00 per la fase di studio, €
300,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisoria)
e in € 3.200,00 per il presente grado di giudizio (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4. compensa le spese nei confronti del Controparte_2
Castrovillari, 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capoano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cirò Marina, alla via G. Pepe n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
P.I. , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 6 APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del sindaco p.t.;
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione di fermo amministrativo;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
2022/000063470, notificato in data 11.04.2022, fondato su verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) degli anni 2013 e 2014 e preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e dall'intimazione di pagamento n. 6423 del 13.01.2021, emesse da Controparte_1
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, attesa l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al Codice della Strada e, in seguito alla costituzione in giudizio della convenuta, eccepiva, altresì, l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 6423 del 13.01.2021.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva di dichiarare l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti a esso sottesi e di rigettare l'opposizione, poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non si costituiva in giudizio il CP_2
.
[...]
4. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 82/2023 del
08.02.2023, depositata il 22.02.2023, il Giudice di Pace di Rossano dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 6 5. Avverso tale sentenza proponeva appello , che, riproponendo le Parte_1 contestazioni mosse in primo grado, chiedeva di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inesistenza/nullità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo e la prescrizione della pretesa creditoria.
6. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello e, in via subordinata, di compensare le spese di lite.
7. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il non intendeva Controparte_2 costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
8. Durante il procedimento venivano acquisiti il fascicolo di primo grado e i fascicoli di parte e all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
9. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni, proposte da parte appellante, avverso i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada, sottesi all'atto impugnato, in quanto dette eccezioni risultano essere state assorbite dal Giudice di prime cure e non riproposte tempestivamente nel presente giudizio, avendo parte appellante sollevato la predette eccezioni solo nelle comparse conclusionali.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
10. Ciò detto, l'atto impugnato va annullato per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada risultano essere relativi agli anni 2013 e 2014 e il preavviso di fermo risulta essere stato notificato in data
11.04.2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione, non essendo intervenuti validi atti interruttivi.
pagina 3 di 6 Invero, l'ingiunzione di pagamento n. 0326779 del 07.11.2016 e l'intimazione di pagamento n.
6423 del 1301.2021 non risultano essere state ritualmente notificate, in quanto, attesa l'assenza temporanea del destinatario, non è stata fornita la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la documentazione delle Poste che dà atto del solo invio della citata raccomandata.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n.
890 del 1982, questa Corte, a sezioni unite, ha da ultimo affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. U, 15/4/2021, n.
10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della
Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'Ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c., e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U,
15/4/2021, n. 10012, in motivazione)” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 20736/2021; conf. Cass. civ.,
pagina 4 di 6 sez. III, sent. n.10554/2015 secondo cui “la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona “vicina”, ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario.”; Cass. civ., sez. VI, ord. n.18472/2018 che precisa statuisce che “Nell'ipotesi di notifica di un atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n. 890/1982, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa
(cd. CAN) e, quindi, del perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi, sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico”).
11. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta l'opposizione avanzata da avverso il preavviso di fermo Parte_1 amministrativo.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese nei confronti del atteso che l'appello risulta essere Controparte_2
stato accolto per ragioni imputabili all'attività di Controparte_1
Inoltre, si segnala che per la medesima ragione non possono essere compensate le spese nei confronti dell'appellata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 82/2023 del 08.02.2023, depositata il
22.02.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Rossano, accoglie l'opposizione proposta in primo pagina 5 di 6 grado da avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili Parte_1 registrati n. 2022/00063470;
3. condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.400,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 300,00 per la fase di studio, €
300,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisoria)
e in € 3.200,00 per il presente grado di giudizio (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4. compensa le spese nei confronti del Controparte_2
Castrovillari, 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6