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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c. allegata al verbale del 30 settembre 2025
Rg. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 2227/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino, sez. II, n. 1625/2023, pubblicata in data
30.10.2023
TRA
, nato a [...] il [...] c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Faustino Liuzzi , con studio in C.F._2
Portici alla via A.Diaz n. 93, giusta procura resa nel giudizio di primo grado
Appellante
E con sede sociale e direzione generale in piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3 Tower A - 20124 Milano, capitale sociale € 21.367.680.521,48 i.v. – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA n° – P.IVA_1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fioretti (cf. ) in virtù di procura alle liti C.F._3 per atto notaio di Bologna rep. 115840 del 29 ottobre 2010 in atti e Per_1 dall'avv. Marcello Arbasino (cf. ) giusto atto di nomina in CodiceFiscale_4
1 forza dell'appena citata procura generale1 ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Milano, via Larga n. 19
Appellata
NONCHE'
, società unipersonale con sede legale in Roma (RM), al Controparte_2
Lungotevere Flaminio 18, capitale sociale versato euro 10.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno, codice fiscale e partita i.v.a. , P.IVA_2 succeduta nella titolarità della posizione creditoria ad (cod. fisc. e p. Controparte_1
i.v.a. , in virtù di atto cessione di crediti concluso, ai sensi degli artt. 4 e P.IVA_1
7.1 della legge 30.04.1999 n. 130, in data 11 ottobre 2019, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 121 del 15.10.2019 e per essa, quale mandataria,
(nuova denominazione assunta da giusta iscrizione CP_3 CP_4 del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data
25/06/2019,notaio di Roma, già Persona_2 Controparte_5
, società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Verona al
[...]
Viale dell'Agricoltura n. 7, Banca iscritta all'Albo delle Banche, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona, C.F. P. Iva n. in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del l.r.p.t., quale mandataria, giusta procura conferita con atto del 15.10.2019 per notar , rep. n. 303088 – racc. n. 34865, in persona del legale Persona_3 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto rep. n. 67569 e racc. n. 18654 rogito in data 16.09.2010 innanzi al
Dott. , Notaio in Verona, dall'avv. Licia Polizio, cod. fisc. Persona_4
e p. Iva C.F._5 P.IVA_5
Interventrice
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
“1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente ( Parte_1 instaurava il presente giudizio di merito di opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 57/2018 R.G.E. del tribunale di
2 Avellino, nell'ambito della quale il G.E., con provvedimento del 26/11/2019, aveva rigettato l'istanza cautelare di sospensione ed assegnato alle parti termine ex art. 616
c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
<<nullita' ed illegittimita' della procedura esecutiva per inesitenza inefficacia invalidita' del titolo esecutivo prodotto;
improcedibilita' inammissibilita' procedu-ra promossa da < i>
[...] inesistenza diritto di esazione e riscossione dei crediti Controparte_6 di cui all'estratto di ruolo credito>>.
A seguito della rituale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, si è costituita l'opposta che ha contestato l'avverso Controparte_6 dedotto.
Il creditore procedente non si è costituito e ne va, Controparte_7 pertanto, di-chiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 57/2018 R.G.E..”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi Controparte_6 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Maria Cristina
Cotticelli.”.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione rivolti esclusivamente nei confronti di e non di CP_1 [...]
, in relazione alla validità del mutuo come titolo esecutivo, Controparte_6 contestata dall'opponete, così testualmente si esprimeva:
“Con la sottoscrizione del prefato contratto l'odierno opponente ha pattuito e dato atto “…di aver ricevuto dalla banca la somma sopraindicata, al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori, come da lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni, e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.
La parte mutuataria dà quietanza di detto importo riconoscendosene debitrice per sé
e per i propri successori in via fra tutti solidale ed indivisibile ... Il rimborso delle rate di mutuo avviene tramite addebito automatico (sistema R.I.D.) sul conto corrente 3 bancario del cliente per i rispettivi importi. Nel caso non fosse possibile per qualsiasi causa addebitare automaticamente la rata sul conto corrente bancario della parte mutuataria, questa è comunque obbligata ad effettuare il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata …” (v. art.
1- oggetto del contratto in atti).
In base alla lettura di tale pattuizione non v'è dubbio che l'opponente abbia, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ricevuto la materiale e giuridica disponibilità della somma mutuata, disponibilità che, peraltro, non è stata mai contesta.
Le eccezioni dell'opponente non trovano alcun riscontro documentale né dall'interpretazione del contratto di mutuo si evince una diversa pattuizione in ordine all'effettiva disponibilità materiale e giuridica della somma erogata.
Al contrario, oltre alla quietanza di pagamento, le parti si danno atto che il rimborso della somma mutuata avvenga tramite addebito sul conto corrente bancario del mutuatario.
Pertanto, la contestuale erogazione della somma mutuata e disponibilità della stessa da parte dell'odierno opponente integrano i requisiti necessari e sufficienti per attribuire al contratto di mutuo efficacia esecutiva.”.
Per quanto concerne, invece, la contestazione riguardante la carente specificazione del credito nel corpo dell'atto di precetto relativamente ai criteri determinativi del quantum giacché mancante dell' “indicazione di importi e di scadenze temporali di cui al piano di ammortamento che avrebbe dovuto essere riportato in seno all'atto di precetto…” osservava che essa
“… rientra nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1
c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità dell'atto di precetto, non l'an o il quantum del credito. In verità, la contestazione non risulta fondata, poiché il precetto, come previsto dall'art. 480 cpc, indica la fonte del credito, nonché l'importo di quanto richiesto per sorta capitale, oltre interessi e spese successive. Dunque, non risulta esservi alcuna carenza contenutistica.
Orbene tale contestazione sconta i limiti di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., all'interno del quale va collocata.
In particolare, trattasi di motivo di opposizione sollevabile entro venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, termine che nel caso di specie risulta spirato.”.
B – Giudizio d'appello
4 B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello , da intendersi qui Parte_1 ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, contestando, in estrema sintesi, 1) le valutazioni operate dal tribunale in ordine all'efficacia di titolo esecutivo del mutuo in forza del quale aveva agito e la natura reale dello stesso, in sostanza rimarcando che non era stata CP_1 data la prova della dazione della somma o, comunque, della messa a disposizione della stessa in suo favore, la quale avrebbe dovuto constare da quietanza separata, avendo l'istituto di credito fatto anche riferimento ad una “lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni” di cui non era provata la consegna, potendo il mutuo anche avere efficacia condizionata;
2) riproponendo nuovamente la questione riguardante la determinazione del credito in assenza di specificazioni nel precetto, che “non individua con analiticità e precisione né il credito residuo, né le rate insolute né il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati o applicabili a carico dei mutuatari e quindi non può che dichiararsene la nullità per indeterminatezza e genericità delle somme da esso portato e del credito oggetto dell'esecuzione”, attenendo ciò al diritto di procedere ad esecuzione.
L'appellante ha, così concluso:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1625/2023 resa dal
Tribunale Avellino Dott. Sossio Pellecchia, II Sezione Civile, depositata e comunicata in data 30.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza ed illegittimità della procedura esecutiva_”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
B.b.) Si è costituita che ha resistito, con varie argomentazioni, Controparte_1 all'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
B.c.) Si è costituita, altresì, quale cessionaria del credito ai sensi Controparte_8 degli artt. 4 e 7.1 della legge 30.04.1999 n. 130, chiedendo il rigetto dell'appello.
5 B.d.) Negata l'ordinanza ex art. 283 c.p.c., in cui veniva anche evidenziata la non necessità di integrare il contraddittorio con , la Controparte_6 causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con termini per note conclusionali con le quali l'appellante ha, altresì, eccepito la illegittimità dell'intervento di contestando sia la qualità di società Veicolo di Controparte_8 questa, sia di nonché la validità della procura al difensore Parte_2 con cui è intervenuta, facente riferimento ad un atto notarile del 2010, quando né la mandante, né la mandataria risultavano esistenti, e chiedendo “l'estromissione della dal presente giudizio”, attenendosi la corte “per la sua valutazione decisoria, CP_8 alle sole considerazioni difensive esposte dalla parta appellata . CP_1
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione, proposta in limine, da di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. CP_1
La società appellante, sebbene, in parte, attraverso la riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado – fatte salve le precisazioni che seguiranno – ha sufficientemente indicato le parti della decisione non condivise e le violazioni di legge che ritiene inficino la decisione del tribunale, nonché la modifica relativa alla diversa statuizione richiesta in riforma della pronuncia impugnata (differente è, invece, come vedremo, il profilo di inammissibilità riguardante il secondo motivo di appello).
C.b.) Nelle note conclusionali autorizzate in vista dell'odierna udienza di discussione, l'appellante solleva contestazioni in ordine alla procura alle liti del difensore di quale mandataria di , cessionaria del credito CP_3 CP_8 azionato in via esecutiva da nonché relativamente alla 'legittimazione' CP_9 quale società Veicolo e Servicer di e di che determinerebbe CP_8 CP_3
l'irritualità della costituzione e, nel merito, la nullità della cessione operata da
CP_1
Riguardo alla procura, si osserva come essa sia stata conferita, con atto per notar
, il 16.9.2010 per assicurare la difesa di Per_4 Controparte_5
[...]
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il quale contesta che né
né erano state costituite nel 2010, va evidenziato, innanzi tutto, che CP_8 CP_3
l'avv. Licia Polizio spende ovviamente la procura alle liti che assume di aver
6 ricevuto dalla mandataria di essendosi questa costituita per suo conto in CP_8 forza di procura sostanziale per notar , non contestata. Per_3
è la nuova denominazione assunta da a sua volta in precedenza CP_3 CP_4 denominata, appunto, , di tal che, trattandosi Controparte_5 dello stesso soggetto, non vi è difetto di ius postulandi.
In relazione alle ulteriori eccezioni, proprio seguendo quanto Controparte_2 dedotto dall'appellante, risulta regolarmente iscritta tra le società Veicolo previste dalla legge n. 130 del 1999 in data 4.10.2019, evidentemente in vista della cessione dei crediti tra i quali quello oggetto della controversia (vds. anche la visura prodotta), mentre è notoriamente servicer specializzato nel recupero di CP_3 crediti deteriorati, dovendo, pertanto, essere disattese le eccezioni sollevate dal
(il quale, invece, non contesta, cosa, peraltro documentata, che la cessione Pt_1 da a comprendesse anche il credito per il quale è causa). CP_1 CP_8
C.c.) Tanto premesso, in merito al primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado innanzi tutto 'ribadendo' che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, occorreva un autonomo atto che attestasse l'effettiva messa a disposizione della somma mutuata e le modalità con cui ciò era avvenuto.
Aggiunge che la dichiarazione di quietanza rilasciata nell'atto notarile fa riferimento ad una “lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni”, che non sarebbe stata allegata al mutuo e che avrebbe dovuto documentare le modalità e l'effettiva traditio.
Relativamente alla prima questione osserva la corte che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, e per come si desume dagli stessi precedenti segnalati, è sicuramente necessario un autonomo atto di quietanza – raccolto con le stesse forme
– quando, evidentemente, essa non sia già stata prevista nell'atto notarile contenente il contratto di mutuo.
Nulla, infatti, autorizza a sostenere che occorra sempre un atto separato, ma soltanto quando la dichiarazione che attesta il ricevimento della somma non compaia nell'atto stesso.
Del resto, usualmente, seppure in tema di compravendita, la dichiarazione di quietanza è solitamente raccolta nello stesso atto che trasferisce la proprietà, e ad essa è attribuita pacificamente valenza di confessione stragiudiziale, 'impugnabile' solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
7 Ciò vale anche in tema di mutuo laddove essa sia rilasciata nello stesso corpo dell'atto, riferendosi i precedenti cui si richiama l'appellante al caso in cui ciò non sia desumibile al suo interno.
Dal contenuto della dichiarazione di quietanza – la quale è ribadita per ben due volte – e dalla sua portata semantica, emerge, comunque, che “dalla somma erogata”, termine attestante che ciò è già avvenuto, erano stati trattenuti gli importi immediatamente dopo indicati, con le richiamate causali (per es. istruttoria, etc.), dati tutti interpretabili in senso conforme a quanto affermato dal tribunale circa la messa a disposizione della somma.
In riferimento all'altra questione, con la quale l'appellante deduce che in assenza della lettera richiamata nella dichiarazione di quietanza non sono conosciute le
“condizioni” con cui è avvenuta l'erogazione o messa a disposizione della somma, la quale potrebbe avere anche carattere condizionato, rileva la corte come detta allegazione, posta ora a sostegno dell'impugnazione, non era stata mai formulata dal nel giudizio di primo grado per supportate l'opposizione. Pt_1
Né tantomeno era stato contestato che tale lettera non gli fosse stata consegnata – consegna, del resto, necessariamente 'implicata' dalla sottoscrizione dell'atto in cui di essa viene dato conto – sicché, in assenza di ciò, da un lato la banca non era tenuta a difendersi sul punto, dall'altro, in fatto, dovendo darsi per processualmente acquisito che essa fosse in possesso dell'opponente, ben egli avrebbe potuto e dovuto produrla, d'altro canto non avendo, come si è visto, mai dedotto che da essa avrebbe dovuto emergere l'eventuale sottoposizione a condizione del mutuo.
Sotto altro profilo, in collegamento con quanto appena rilevato, si osserva che l'opponente/appellante non ha dedotto per quale motivo sia stato contratto il mutuo, emergendo, comunque, dalla lettura degli allegati che la somma era destinata a fare da provvista all'acquisto di un immobile, cosa che non è in contrasto con la sua anticipata erogazione, non essendo mai stata neppure adombrata la circostanza secondo la quale i due atti dovessero essere condizionati o subordinati l'uno rispetto all'altro.
Inoltre, va considerato che la dichiarazione di quietanza stata raccolta dal notaio nel contratto, al quale, in base agli atti prodromici alla definitiva sottoscrizione del mutuo, era attribuita in via subordinata una possibile consegna differita.
8 Avendo egli, invece, dato conto espressamente della suddetta dichiarazione della parte mutuataria, ove ve ne fosse bisogno, considerata la sua valenza confessoria, ciò ulteriormente conferma il dato relativo all'effettiva erogazione dell'importo.
C.c.) Il motivo afferente la contestazione riguardante la mancata indicazione degli elementi determinativi e identificativi del credito, che impedirebbero l'individuazione della somma precettata, è, invece, inammissibile.
Il giudice dell'opposizione ha espressamente qualificato detta opposizione come opposizione agli atti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è proprio attraverso la qualificazione operata dal giudice che deve essere individuato il mezzo di impugnazione, essendo proponibile il rimedio dell'appello laddove egli abbia qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, diversamente essendo proponibile ricorso in Cassazione quando l'opposizione sia stata qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c., potendo il giudice investito dell'impugnazione provvedere ad una autonoma qualificazione, ai fini del giudizio di ammissibilità, soltanto nel caso in cui a ciò non vi abbia provveduto il giudice a quo.
D) Le spese
Nella reiezione del gravame, le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza (in misura prossima ai minimi, e, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), avuto riguardo alla somma in contestazione.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di CP_1
e di che liquida, per ciascuna di esse, in euro 5.500,00 per
[...] Controparte_8 compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
9 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
10
Rg. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 2227/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino, sez. II, n. 1625/2023, pubblicata in data
30.10.2023
TRA
, nato a [...] il [...] c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Faustino Liuzzi , con studio in C.F._2
Portici alla via A.Diaz n. 93, giusta procura resa nel giudizio di primo grado
Appellante
E con sede sociale e direzione generale in piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3 Tower A - 20124 Milano, capitale sociale € 21.367.680.521,48 i.v. – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA n° – P.IVA_1 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fioretti (cf. ) in virtù di procura alle liti C.F._3 per atto notaio di Bologna rep. 115840 del 29 ottobre 2010 in atti e Per_1 dall'avv. Marcello Arbasino (cf. ) giusto atto di nomina in CodiceFiscale_4
1 forza dell'appena citata procura generale1 ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Milano, via Larga n. 19
Appellata
NONCHE'
, società unipersonale con sede legale in Roma (RM), al Controparte_2
Lungotevere Flaminio 18, capitale sociale versato euro 10.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno, codice fiscale e partita i.v.a. , P.IVA_2 succeduta nella titolarità della posizione creditoria ad (cod. fisc. e p. Controparte_1
i.v.a. , in virtù di atto cessione di crediti concluso, ai sensi degli artt. 4 e P.IVA_1
7.1 della legge 30.04.1999 n. 130, in data 11 ottobre 2019, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 121 del 15.10.2019 e per essa, quale mandataria,
(nuova denominazione assunta da giusta iscrizione CP_3 CP_4 del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data
25/06/2019,notaio di Roma, già Persona_2 Controparte_5
, società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Verona al
[...]
Viale dell'Agricoltura n. 7, Banca iscritta all'Albo delle Banche, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona, C.F. P. Iva n. in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del l.r.p.t., quale mandataria, giusta procura conferita con atto del 15.10.2019 per notar , rep. n. 303088 – racc. n. 34865, in persona del legale Persona_3 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto rep. n. 67569 e racc. n. 18654 rogito in data 16.09.2010 innanzi al
Dott. , Notaio in Verona, dall'avv. Licia Polizio, cod. fisc. Persona_4
e p. Iva C.F._5 P.IVA_5
Interventrice
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
“1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente ( Parte_1 instaurava il presente giudizio di merito di opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 57/2018 R.G.E. del tribunale di
2 Avellino, nell'ambito della quale il G.E., con provvedimento del 26/11/2019, aveva rigettato l'istanza cautelare di sospensione ed assegnato alle parti termine ex art. 616
c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
<<nullita' ed illegittimita' della procedura esecutiva per inesitenza inefficacia invalidita' del titolo esecutivo prodotto;
improcedibilita' inammissibilita' procedu-ra promossa da < i>
[...] inesistenza diritto di esazione e riscossione dei crediti Controparte_6 di cui all'estratto di ruolo credito>>.
A seguito della rituale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, si è costituita l'opposta che ha contestato l'avverso Controparte_6 dedotto.
Il creditore procedente non si è costituito e ne va, Controparte_7 pertanto, di-chiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 57/2018 R.G.E..”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi Controparte_6 professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Maria Cristina
Cotticelli.”.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione rivolti esclusivamente nei confronti di e non di CP_1 [...]
, in relazione alla validità del mutuo come titolo esecutivo, Controparte_6 contestata dall'opponete, così testualmente si esprimeva:
“Con la sottoscrizione del prefato contratto l'odierno opponente ha pattuito e dato atto “…di aver ricevuto dalla banca la somma sopraindicata, al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori, come da lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni, e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.
La parte mutuataria dà quietanza di detto importo riconoscendosene debitrice per sé
e per i propri successori in via fra tutti solidale ed indivisibile ... Il rimborso delle rate di mutuo avviene tramite addebito automatico (sistema R.I.D.) sul conto corrente 3 bancario del cliente per i rispettivi importi. Nel caso non fosse possibile per qualsiasi causa addebitare automaticamente la rata sul conto corrente bancario della parte mutuataria, questa è comunque obbligata ad effettuare il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata …” (v. art.
1- oggetto del contratto in atti).
In base alla lettura di tale pattuizione non v'è dubbio che l'opponente abbia, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ricevuto la materiale e giuridica disponibilità della somma mutuata, disponibilità che, peraltro, non è stata mai contesta.
Le eccezioni dell'opponente non trovano alcun riscontro documentale né dall'interpretazione del contratto di mutuo si evince una diversa pattuizione in ordine all'effettiva disponibilità materiale e giuridica della somma erogata.
Al contrario, oltre alla quietanza di pagamento, le parti si danno atto che il rimborso della somma mutuata avvenga tramite addebito sul conto corrente bancario del mutuatario.
Pertanto, la contestuale erogazione della somma mutuata e disponibilità della stessa da parte dell'odierno opponente integrano i requisiti necessari e sufficienti per attribuire al contratto di mutuo efficacia esecutiva.”.
Per quanto concerne, invece, la contestazione riguardante la carente specificazione del credito nel corpo dell'atto di precetto relativamente ai criteri determinativi del quantum giacché mancante dell' “indicazione di importi e di scadenze temporali di cui al piano di ammortamento che avrebbe dovuto essere riportato in seno all'atto di precetto…” osservava che essa
“… rientra nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1
c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità dell'atto di precetto, non l'an o il quantum del credito. In verità, la contestazione non risulta fondata, poiché il precetto, come previsto dall'art. 480 cpc, indica la fonte del credito, nonché l'importo di quanto richiesto per sorta capitale, oltre interessi e spese successive. Dunque, non risulta esservi alcuna carenza contenutistica.
Orbene tale contestazione sconta i limiti di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., all'interno del quale va collocata.
In particolare, trattasi di motivo di opposizione sollevabile entro venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, termine che nel caso di specie risulta spirato.”.
B – Giudizio d'appello
4 B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello , da intendersi qui Parte_1 ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, contestando, in estrema sintesi, 1) le valutazioni operate dal tribunale in ordine all'efficacia di titolo esecutivo del mutuo in forza del quale aveva agito e la natura reale dello stesso, in sostanza rimarcando che non era stata CP_1 data la prova della dazione della somma o, comunque, della messa a disposizione della stessa in suo favore, la quale avrebbe dovuto constare da quietanza separata, avendo l'istituto di credito fatto anche riferimento ad una “lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni” di cui non era provata la consegna, potendo il mutuo anche avere efficacia condizionata;
2) riproponendo nuovamente la questione riguardante la determinazione del credito in assenza di specificazioni nel precetto, che “non individua con analiticità e precisione né il credito residuo, né le rate insolute né il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora applicati o applicabili a carico dei mutuatari e quindi non può che dichiararsene la nullità per indeterminatezza e genericità delle somme da esso portato e del credito oggetto dell'esecuzione”, attenendo ciò al diritto di procedere ad esecuzione.
L'appellante ha, così concluso:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1625/2023 resa dal
Tribunale Avellino Dott. Sossio Pellecchia, II Sezione Civile, depositata e comunicata in data 30.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza ed illegittimità della procedura esecutiva_”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
B.b.) Si è costituita che ha resistito, con varie argomentazioni, Controparte_1 all'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
B.c.) Si è costituita, altresì, quale cessionaria del credito ai sensi Controparte_8 degli artt. 4 e 7.1 della legge 30.04.1999 n. 130, chiedendo il rigetto dell'appello.
5 B.d.) Negata l'ordinanza ex art. 283 c.p.c., in cui veniva anche evidenziata la non necessità di integrare il contraddittorio con , la Controparte_6 causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con termini per note conclusionali con le quali l'appellante ha, altresì, eccepito la illegittimità dell'intervento di contestando sia la qualità di società Veicolo di Controparte_8 questa, sia di nonché la validità della procura al difensore Parte_2 con cui è intervenuta, facente riferimento ad un atto notarile del 2010, quando né la mandante, né la mandataria risultavano esistenti, e chiedendo “l'estromissione della dal presente giudizio”, attenendosi la corte “per la sua valutazione decisoria, CP_8 alle sole considerazioni difensive esposte dalla parta appellata . CP_1
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione, proposta in limine, da di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. CP_1
La società appellante, sebbene, in parte, attraverso la riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado – fatte salve le precisazioni che seguiranno – ha sufficientemente indicato le parti della decisione non condivise e le violazioni di legge che ritiene inficino la decisione del tribunale, nonché la modifica relativa alla diversa statuizione richiesta in riforma della pronuncia impugnata (differente è, invece, come vedremo, il profilo di inammissibilità riguardante il secondo motivo di appello).
C.b.) Nelle note conclusionali autorizzate in vista dell'odierna udienza di discussione, l'appellante solleva contestazioni in ordine alla procura alle liti del difensore di quale mandataria di , cessionaria del credito CP_3 CP_8 azionato in via esecutiva da nonché relativamente alla 'legittimazione' CP_9 quale società Veicolo e Servicer di e di che determinerebbe CP_8 CP_3
l'irritualità della costituzione e, nel merito, la nullità della cessione operata da
CP_1
Riguardo alla procura, si osserva come essa sia stata conferita, con atto per notar
, il 16.9.2010 per assicurare la difesa di Per_4 Controparte_5
[...]
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il quale contesta che né
né erano state costituite nel 2010, va evidenziato, innanzi tutto, che CP_8 CP_3
l'avv. Licia Polizio spende ovviamente la procura alle liti che assume di aver
6 ricevuto dalla mandataria di essendosi questa costituita per suo conto in CP_8 forza di procura sostanziale per notar , non contestata. Per_3
è la nuova denominazione assunta da a sua volta in precedenza CP_3 CP_4 denominata, appunto, , di tal che, trattandosi Controparte_5 dello stesso soggetto, non vi è difetto di ius postulandi.
In relazione alle ulteriori eccezioni, proprio seguendo quanto Controparte_2 dedotto dall'appellante, risulta regolarmente iscritta tra le società Veicolo previste dalla legge n. 130 del 1999 in data 4.10.2019, evidentemente in vista della cessione dei crediti tra i quali quello oggetto della controversia (vds. anche la visura prodotta), mentre è notoriamente servicer specializzato nel recupero di CP_3 crediti deteriorati, dovendo, pertanto, essere disattese le eccezioni sollevate dal
(il quale, invece, non contesta, cosa, peraltro documentata, che la cessione Pt_1 da a comprendesse anche il credito per il quale è causa). CP_1 CP_8
C.c.) Tanto premesso, in merito al primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado innanzi tutto 'ribadendo' che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, occorreva un autonomo atto che attestasse l'effettiva messa a disposizione della somma mutuata e le modalità con cui ciò era avvenuto.
Aggiunge che la dichiarazione di quietanza rilasciata nell'atto notarile fa riferimento ad una “lettera consegnata alla parte mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni”, che non sarebbe stata allegata al mutuo e che avrebbe dovuto documentare le modalità e l'effettiva traditio.
Relativamente alla prima questione osserva la corte che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, e per come si desume dagli stessi precedenti segnalati, è sicuramente necessario un autonomo atto di quietanza – raccolto con le stesse forme
– quando, evidentemente, essa non sia già stata prevista nell'atto notarile contenente il contratto di mutuo.
Nulla, infatti, autorizza a sostenere che occorra sempre un atto separato, ma soltanto quando la dichiarazione che attesta il ricevimento della somma non compaia nell'atto stesso.
Del resto, usualmente, seppure in tema di compravendita, la dichiarazione di quietanza è solitamente raccolta nello stesso atto che trasferisce la proprietà, e ad essa è attribuita pacificamente valenza di confessione stragiudiziale, 'impugnabile' solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
7 Ciò vale anche in tema di mutuo laddove essa sia rilasciata nello stesso corpo dell'atto, riferendosi i precedenti cui si richiama l'appellante al caso in cui ciò non sia desumibile al suo interno.
Dal contenuto della dichiarazione di quietanza – la quale è ribadita per ben due volte – e dalla sua portata semantica, emerge, comunque, che “dalla somma erogata”, termine attestante che ciò è già avvenuto, erano stati trattenuti gli importi immediatamente dopo indicati, con le richiamate causali (per es. istruttoria, etc.), dati tutti interpretabili in senso conforme a quanto affermato dal tribunale circa la messa a disposizione della somma.
In riferimento all'altra questione, con la quale l'appellante deduce che in assenza della lettera richiamata nella dichiarazione di quietanza non sono conosciute le
“condizioni” con cui è avvenuta l'erogazione o messa a disposizione della somma, la quale potrebbe avere anche carattere condizionato, rileva la corte come detta allegazione, posta ora a sostegno dell'impugnazione, non era stata mai formulata dal nel giudizio di primo grado per supportate l'opposizione. Pt_1
Né tantomeno era stato contestato che tale lettera non gli fosse stata consegnata – consegna, del resto, necessariamente 'implicata' dalla sottoscrizione dell'atto in cui di essa viene dato conto – sicché, in assenza di ciò, da un lato la banca non era tenuta a difendersi sul punto, dall'altro, in fatto, dovendo darsi per processualmente acquisito che essa fosse in possesso dell'opponente, ben egli avrebbe potuto e dovuto produrla, d'altro canto non avendo, come si è visto, mai dedotto che da essa avrebbe dovuto emergere l'eventuale sottoposizione a condizione del mutuo.
Sotto altro profilo, in collegamento con quanto appena rilevato, si osserva che l'opponente/appellante non ha dedotto per quale motivo sia stato contratto il mutuo, emergendo, comunque, dalla lettura degli allegati che la somma era destinata a fare da provvista all'acquisto di un immobile, cosa che non è in contrasto con la sua anticipata erogazione, non essendo mai stata neppure adombrata la circostanza secondo la quale i due atti dovessero essere condizionati o subordinati l'uno rispetto all'altro.
Inoltre, va considerato che la dichiarazione di quietanza stata raccolta dal notaio nel contratto, al quale, in base agli atti prodromici alla definitiva sottoscrizione del mutuo, era attribuita in via subordinata una possibile consegna differita.
8 Avendo egli, invece, dato conto espressamente della suddetta dichiarazione della parte mutuataria, ove ve ne fosse bisogno, considerata la sua valenza confessoria, ciò ulteriormente conferma il dato relativo all'effettiva erogazione dell'importo.
C.c.) Il motivo afferente la contestazione riguardante la mancata indicazione degli elementi determinativi e identificativi del credito, che impedirebbero l'individuazione della somma precettata, è, invece, inammissibile.
Il giudice dell'opposizione ha espressamente qualificato detta opposizione come opposizione agli atti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è proprio attraverso la qualificazione operata dal giudice che deve essere individuato il mezzo di impugnazione, essendo proponibile il rimedio dell'appello laddove egli abbia qualificato l'opposizione come opposizione all'esecuzione, diversamente essendo proponibile ricorso in Cassazione quando l'opposizione sia stata qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c., potendo il giudice investito dell'impugnazione provvedere ad una autonoma qualificazione, ai fini del giudizio di ammissibilità, soltanto nel caso in cui a ciò non vi abbia provveduto il giudice a quo.
D) Le spese
Nella reiezione del gravame, le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza (in misura prossima ai minimi, e, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), avuto riguardo alla somma in contestazione.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di CP_1
e di che liquida, per ciascuna di esse, in euro 5.500,00 per
[...] Controparte_8 compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
9 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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