CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1633 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 7 febbraio 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
), elett.te domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Gianmaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Sgarrella e Crescenzo Rubinetti come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in concordato preventivo ( ), elett.te domiciliata in CP_1 P.IVA_2
Bari, alla via N. Piccinni n. 33, presso lo studio dell'avv. Domenico Pinto che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA oggetto: contratto di fornitura;
appello avverso la sentenza n. 1635/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 27 aprile 2022, pubblicata il 29 aprile 2022.
Conclusioni
1 All'udienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1635/2022 del 27 aprile 2022, pubblicata il 29 aprile 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dalla per il pagamento della Parte_1 somma di € 627.455,34 dalla quale corrispettivo dell'energia elettrica CP_1 prelevata dalla convenuta e riscontrata all'esito della verifica del relativo misuratore. Ha, quindi, condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 23.525,70 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
La decisione è stata impugnata da Parte_1
Con il primo motivo di appello, la società ha contestato il fatto che il primo giudice abbia qualificato la domanda proposta come diretta a conseguire un risarcimento per il furto di energia elettrica patito dall'attrice, da inquadrare nella responsabilità aquiliana.
Con il secondo motivo, l'istante ha lamentato che, quale conseguenza dell'erroneo inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio, il Tribunale ha rigettato la domanda per averla ritenuta non provata.
La in concordato preventivo, ha resistito al gravame. CP_1
***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente correlati, posto che la loro delibazione implica la qualificazione della domanda proposta e le conseguenze che ne derivano, in particolare sul piano probatorio.
Il primo giudice ha costì motivato: “pur essendo provata, dall'allegazione del contratto di somministrazione per la fornitura dell'energia elettrica, sottoscritto dall' CP_1
in data 24.11.2007, la sussistenza del relativo rapporto contrattuale tra le parti, la domanda, azionata dalla parte attrice, non può essere iscritta nel perimetro applicativo della responsabilità contrattuale.
Ribadito che la parte attrice ha fondato la domanda non sul pagamento del corrispettivo contrattuale, derivante dalla fornitura dell'energia elettrica, bensì sul risarcimento del danno prodotto dalla condotta illecita, addebitata all' consistente nel furto CP_1
di energia elettrica, realizzato attraverso la manomissione del contatore, relativo alla propria utenza, si osserva che la pretesa, azionata dalla parte attrice, basandosi sulla
2 viola-zione del principio del “neminem laedere”, deve essere iscritta nell'alveo dell'illecito aquiliano”.
L'assunto non è condivisibile.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la società attrice, odierna appellante, ha agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo per i prelievi di energia elettrica rilevati dopo la verifica, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., dell'irregolarità del funzionamento del gruppo di misura dell'elettricità prelevata all'esito di sopralluoghi presso il punto di prelievo. In particolare, Enel Distribuzione S.p.A. aveva riscontrato la manomissione del gruppo di misura -del cordone di collegamento- da cui dipendeva l'anomalia della misurazione dell'energia prelevata, sicché aveva comunicato a che nel periodo compreso tra il 13/03/2006 (quando si è verificata la Parte_1 prima anomalia) e l'intervento tecnico del 7/11/2011, era stata prelevata una quantità di energia superiore a quella misurata per 10.816.965 kWh, pari ad un controvalore di €
627.445,34.
Sulla scorta di tanto, l'attrice ha posto a fondamento della propria pretesa i maggiori consumi effettuati dalla come verificati dal distributore, per il cui CP_1
pagamento ha emesso una fattura di conguaglio (n. LM39667/2013) in data 19/08/2013.
Ed ha precisato, testualmente, che “secondo la normativa vigente, fattura Parte_1
il consumo di energia elettrica dei propri clienti sulla base dei dati forniti dal
“Distributore”, ovvero il soggetto titolare degli impianti attraverso cui giunge la corrente all'utente finale (nella specie Enel Distribuzione S.p.A.) o comunque concessionario del servizio, rilevati manualmente o elettronicamente da quest'ultimo e sulla scorta dei quali viene altresì fatturato dal “Distributore” a il costo del trasporto della Parte_1 energia elettrica al cliente finale”.
Il meccanismo descritto è quello di cui agli artt. 21.1 e seguenti dell'Allegato A alla delibera n. 348/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Per cui, il distributore riceve dal somministrante la richiesta di trasportare energia al cliente finale, rileva l'energia consegnata, e sulla scorta delle relative misurazioni fattura il trasporto al somministrante che, poi, pone questi consumi comunicatigli dal distributore alla base della fatturazione dei consumi al cliente finale.
A sostegno della domanda ha pure prodotto le c.d. fatture di vettoriamento (EDI) di Enel
Distribuzione S.p.A., che riportano i consumi effettivi rilevati dal distributore presso il punto di fornitura, per il 2008, che è il periodo al quale è circoscritta la pretesa azionata.
3 La Corte ritiene che la domanda, come proposta, sia diretta all'adempimento del contratto di somministrazione, la cui esistenza è stata accertata dal Tribunale, e non già a conseguire il risarcimento del danno per la manomissione del misuratore dei consumi.
A ben vedere, infatti, la società ha dedotto nell'atto introduttivo del giudizio una alterazione del misuratore, che ha dato luogo ad una denuncia all'autorità penale, per giustificare il fatto che si è reso necessario un controllo dei prelievi da parte del distributore di energia, che ha portato ad una rettifica dei consumi registrati.
Da qui, il distributore ha provveduto a fatturare i maggiori prelievi che la società attrice ha poi ribaltato sul cliente finale.
In sostanza, il tenore della domanda porta a concludere che si è limitata Parte_1
a chiedere il corrispettivo contrattuale per i maggiori consumi rilevati da Enel
Distribuzione S.p.A., in costanza di un contratto di somministrazione di energia elettrica in favore di tanto è vero che nella citazione non si fa riferimento all'importo CP_1
richiesto quale misura del danno subito ma, piuttosto, quale controvalore dei prelievi superiori.
Di conseguenza, non può trovare applicazione il regime relativo alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti proprio della responsabilità extracontrattuale, richiamato dal primo giudice, quanto, piuttosto, quello che regola la materia contrattuale.
Per cui, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 2018/n. 25584; Cass. 2001/n. 13533, a Sezioni Unite).
Dunque, nel caso di specie è provata l'esistenza del contratto e pure i maggiori consumi addebitati all'appellata.
Sul punto, è documentato che tra le due società era in vigore un rapporto di fornitura di energia in media tensione, della potenza massima di 3.188 Kw, dal 1/1/2005 a fine dicembre 2008. E che il distributore era E-Distribuzione (Enel Distribuzione S.p.A.).
A seguito di una manomissione del contatore, rilevata dal distributore in occasione di una verifica del 6/12/2010 (documentata dal verbale di intervento), ed in occasione di un
4 successivo controllo del 7/11/2011 (anche esso verbalizzato), il distributore stesso ha proceduto a stimare gli effettivi prelievi di elettricità.
In sostanza, Enel Distribuzione, per effetto dell'intervento abusivo o, comunque, del malfunzionamento del misuratore, aveva stimato una riduzione dei consumi che andavano dal 37% al 45%, a seconda della potenza prelevata dall'utente e, quindi, assumendo un campione di misura di circa 48h lavorative a settimana (ossia 8 ore al giorno) per l'intero anno, ha provveduto a ricostruire i consumi nel periodo compreso tra il 2006 (quando è stata ravvisata la prima anomalia), in funzione della potenza disponibile.
I passaggi concreti sono stati illustrati dal c.t.u. nominato in primo grado, sullas corta degli atti prodotti dall'attrice, che ha dato atto come la ricostruzione dei consumi effettivi sia stata effettata dal distributore sulla scorta dei dati offerti dalla società fornitrice di energia (l'attrice) attingendo delle informazioni rilevate dal contatore. È chiarito che
“ogni GME è dotato di un proprio sistema telefonico GSM che comunica i dati delle letture ad un sistema centrale (ogni 15 minuti), inoltre un software denominato ENERGY
LINK raccoglie e memorizza le letture di tutti i clienti dotati di tale misuratore e li rende disponibili per la fatturazione. Questi dati vengono anche messi anche a disposizione del cliente mediante un accesso personalizzato e protetto al sito Internet del distributore.
Ne deriva che i calcoli della ricostruzione dei consumi eseguito dal fornitore sono stati eseguiti sulla base dalle informazioni ricevute dal distributore, il quale le ha estratte dal contatore installato presso la sede oggetto di verifica” (cfr. c.t.u., pag. 15).
Tale rilievo giustifica l'accoglimento della domanda di pagamento.
Così come dedotto dall'appellante e rilevato dal c.t.u., le attività di verifica e di misurazione dei consumi effettivi condotte dal distributore sono state portate a conosceza delle parti interessate, del somministrante e del somministrato. Quest'ultimo, in particolare, non ha inteso offrire alcun riscontro per confutare o rettificare gli esiti della misurazione.
Ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali del contratto (allegato alla memoria istruttoria depositata in primo grado), è previsto che avrebbe fatturato al Parte_1
cliente menzilmente i consumi sulla base della misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal distributore e comunicatale.
Gli art.
9-11 della delibera Arera n. 200/1999, che integra il contenuto normativo del contratto, per effetto del richiamo dell'art. 11a, stabilisce espressamente che in caso di
5 errori nella misurazione dei consumi, “l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed al relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato” e che questo avvenga nell'intervallo di tempo tra la verifica del guasto o del malfunzionamento del gruppo di misura e quello della sostituzione o della riparazione. Si dice, pure, che la ricostruzione deve avvenire prendendo a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito, precedenti il guasto o la rottura e che in tal caso al cliente è data facoltà di portare a conoscenza dell'esercente documenti che dimostrino eventuali variazioni del rpfilo dei conumi.
Gli importi con gli elementi di supporto sono portati a conoscenza del cliente che, entro trenta giorni, può presentare osservazioni, adeguatamente documentate, per contestare la ricostruzione effettuata.
Alcun rilievo, come anticipato, è stato formulato dalla che pure non ha CP_1
formulato alcuna contestazione significativa in occasione della sua costituzione in primo grado.
Con la comparsa di costituzione e risposta la società si è limitata a) a dedurre l'omessa produzione in giudizio di “alcun titolo relativo alla pretesa creditoria…e cioè il contratto…sottoscritto dalla ” (poi allegato con la memoria istruttoria e la CP_1
cui esistenza è stata accertata dal Tribunale); b) che il risultato delle misurazioni è avvenuto senza contraddittorio con i tecnici di essa convenuta, che “si limitava a ricevere le comunicazioni della Enel Distribuzione srl o della senza alcuna Parte_1
possibilità di interferiure nei procedimenti di ricalcolo e partecipazione alle operazioni dei consumi effettivi della società”. Deducendo, infine, che non è stato reso noto l'esito della mera denuncia ex art. 331 c.p.p.
Dunque, non ha assolto all'onere di prendere specifica posizione sull'allegazione a fondamento della domanda, limitandosi a lamentare il fatto di non essere stata coinvolta nelle misurazioni, offrendo però un argomento del tutto inidoneo a condurre al rigetto della pretesa attorea.
A parte il fatto che è essa convenuta a riferire di avere ricevuto le comunicazioni del distributore e di relative alla misurazione dei consumi effettivi e, perciò, avrebbe Pt_1
potuto agevolmente fornire tutti i dati relativi ai prelievi perché risultassero coerenti con l'assorbimento di energia legato all'attività svolta nell'immobile somministrato, deve
6 tenersi conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in fattispecie simili a quelle per cui è causa.
Come si premesso, vi è corrispondenza tra i prelievi verificati da Enel Distribuzione
S.p.A., quelli da essa fatturati a e, poi, quelli da quest'ultima fatturati a Parte_1
Parte_2
ciò che è risultato prelevato è poi fatturato.
[...]
Il giudice di legittimità ha chiarito che in via generale, che “la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi.
A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia.
Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'”onus probandi” va così regolata:
– L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
– L'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato “invito domino” ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da
7 condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico).
B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente.
L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa).
In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. 2019/n. 13605; in termini, Cass. 2020/n. 297).
8 La fattispecie all'esame della Corte rientra nella seconda delle ipotesi contemplate, atteso che non è risultata dimostrata la responsabilitrà dell'appellata nella manomissione del misuratore che, per la verità, non risulta neppure dedotta dalla con Parte_1
l'atto di citazione. D'altro canto, la convenuta ha evidenziato il fatto che nella notizia di reato comunicata si fa riferimento ad altra società, la ad essa subentrata nella CP_2 disponibilità dell'immobile cui si riferisce la fornitura.
Sicchè grvava sul somministrato l'onere di produrre elementi utili ad escludere l'eccessività dei consumi o ricalcolarli, sulla scorta dei consumi medi dei periodi in cui il misuratore era regolarmente funzionante. O che la manipolazione è intervenuta nonostante la diligente custodia del misuratore.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la condannata a pagare in favore CP_1 di la somma di € 627.445,33, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo (come richiesto).
Certamente la destinataria della pretersa è da individuarsi nell'appellata e non nella che è subentrata nel ramo di azienda, come affittuaria, di cui era titolare la CP_2
solo dal 2009 -dunque dopo il periodo cui si riferiscono i consumi per cui CP_1
è causa, circoscritti al 2008)- come si evince dalla visura camerale allegata in primo grado dall'attrice, in forza del contratto del 2/07/2009.
***
L'avvoglimento dell'appello comporta che l'appellata dovrà restituire la somma di €
28.136,74, pari ai compensi liquidati dal primo giudice, pagati il 23/06/2022. Oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, non venendo in rilievo l'istituto di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 2010/n. 6942).
***
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla scorta dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra 520.001,00 e 1.000.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1635/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 27 aprile 2022, pubblicata il
29 aprile 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
9 • Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la in concordato preventivo, a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 627.445,33, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna la in concordato preventivo, a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 28.136,74, oltre interessi legali dal 22 giugno 2022 al soddisfo;
[...]
• Condanna la in concordato preventivo, alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio in favore che liquida, quanto al primo Parte_1 grado, in € 1.500,00 per spese ed € 29.193,00 per compenso di avvocato, e, in relazione al presente grado, in € 2.529,00 per spese ed € 26.155,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Pone le spese di c.t.u. del primo grado a carico dell'apellata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
10