Articolo 29 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 28Articolo 30
Versione
19 gennaio 1961
Art. 29.
Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in Singole della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e' considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.
Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilita'.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.
Nei centottanta giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961
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