CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito ELl'udienza EL 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), EL decreto legislativo n. 149 EL 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli C.F._2 minori e , rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Persona_1 Per_2 Per_3
Catapano (C.F. ) - ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 95
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turrà (C.F. ) - C.F._4
e dall'avvocato Sabrina Turrà (C.F. ) - Email_2 C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Email_3 via G. Sanfelice n. 25
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Controparte_2 C.F._6
Marino (C.F. - , ed elettivamente C.F._7 Email_4 domiciliato presso il suo studio in Portici (NA) alla via De Lauzieres n. 8/B
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Anania CP_3 C.F._8
(C.F. ) - ed elettivamente domiciliato presso C.F._9 Email_5 il suo studio in OR EL GR (NA) alla Via Del Monte n.1
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. - partita I.V.A. ), in persona EL legale Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Magaldi (C.F. ) - C.F._10
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Email_6 alla piazza Carità 32
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 712/2024 EL 17.1.2024 EL Tribunale di Napoli, pubblicata il 18.1.2024, notificata il 19.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione EL 13/02/2024 e in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_5 di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e , hanno Persona_1 Per_2 Per_3
2 proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande risarcitorie dai medesimi proposte, compensando integralmente le spese tra tutte le parti in causa e ponendo a carico di parte attrice le spese ELla espletata c.t.u..
A fondamento ELla domanda risarcitoria, proposta con citazione EL 2/7/2019, gli attori esponevano la vicenda clinica di , affetto da obesità grave, sottopostosi ad intervento Parte_1 videolaparoscopico di posizionamento di bendaggio gastrico in data 14.7.2014.
L'intervento era stato eseguito dai dottori e presso la struttura sanitaria CP_3 Controparte_2
Santa Maria La NA di OR EL GR (NA) - unità locale n. NA/2 ELla convenuta Controparte_1
e il paziente era stato dimesso in data 16.7.2014 con diagnosi di obesità grave (BMI=40,5).
[...]
A causa ELl'impossibilità di regolare il bendaggio gastrico attraverso il port posizionato nel corso ELl'intervento, in data 4.3.2015 si era resa necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico di riposizionamento EL port. L'intervento non era stato risolutivo, permanendo l'impossibilità di manovra EL bendaggio tramite port e una sintomatologia dolorosa addominale con dispepsia.
Dopo successivi ricoveri presso diverse strutture sanitarie campane e una consulenza specialistica presso il di Roma, nell'aprile 2017 il aveva ricevuto diagnosi di addome acuto occlusivo Controparte_6 Per_1
e migrazione EL bendaggio presso l di Napoli, ove era stato, poi, sottoposto ad Controparte_7 intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, per essere successivamente dimesso, a distanza di circa un mese, con diagnosi di perforazione gastrica da decubito di bendaggio gastrico. Ne era conseguita, a carico EL paziente, una sindrome algico-disfunzionale caratterizzata da frequenti e dolorose coliche addominali, nonché turbamenti psichici con stati d'ansia e attacchi di panico, che avevano condizionato negativamente le abitudini quotidiane ELl'intero nucleo familiare.
Ai sanitari convenuti veniva addebitata una malpratice nell'esecuzione ELl'intervento EL 14.7.2014, nel corso EL quale non sarebbe stato correttamente posizionamento il bendaggio gastrico e ancorato il port,
e da cui sarebbero derivate, secondo la ricostruzione attorea, prima una dislocazione EL port e, successivamente, la migrazione EL bendaggio.
Per i fatti descritti, era residuato a carico EL paziente un danno biologico quantificato, sulla base ELla consulenza medico-legale di parte a firma EL dott. , nella misura EL 20% di danno Persona_4 permanente e di complessivi novantacinque giorni di danno temporaneo, di cui trentacinque giorni di inabilità temporanea totale (calcolati dal giorno EL ricovero per l'intervento laparotomico al giorno ELle dimissioni, oltre al giorno EL secondo intervento in day-surgery) e sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
3 Gli attori chiedevano, in conclusione, previo accertamento ELla responsabilità ELla struttura sanitaria e dei medici operatori, la condanna in solido dei convenuti e di (in forza ELla polizza Controparte_4 professionale n. 350691647 stipulata da ), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_3 patrimoniali subiti, quantificati in € 205.996,00 ovvero nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
Incardinatasi la lite, si costituiva la società resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva la condanna in solido, in via diretta o in rivalsa, di
[...]
e dei sanitari convenuti, questi ultimi anche a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in CP_4 favore degli attori, di tutte le somme richieste;
in ogni caso, di essere manlevata per qualunque somma fosse accertata come dovuta.
Si costituiva , contestando nel merito la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto e CP_3 chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per essere da Controparte_4 questa garantito e manlevato in caso di accoglimento, anche parziale ELla domanda, in forza ELla polizza assicurativa n. 350691647.
Si costituiva anche , resistendo alla pretesa, di cui chiedeva il rigetto, e, in subordine, Controparte_2 chiedendo la condanna ELla struttura sanitaria a tenere indenne e, comunque, manlevare l'operatore sanitario da qualsiasi conseguenza negativa derivante dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo, a fronte ELla domanda Controparte_4 proposta, in via diretta, nei suoi confronti, dagli attori, la carenza di legittimazione passiva, la nullità ELl'atto di citazione, e, nel merito l'infondatezza ELla domanda. In riferimento alla chiamata in causa, in forza EL rapporto assicurativo, proveniente dal dott. eccepiva l'inoperatività ELla polizza CP_8 stipulata in regime di claims made e, in subordine, chiedeva di contenere la condanna nei limiti EL massimale di polizza, al netto ELla scopertura prevista in contratto.
Espletata l'istruttoria mediante c.tu. medico - legale, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, superate le eccezioni preliminari, sulla base ELla espletata c.t.u. e ELla documentazione medica acquisita agli atti, escludeva la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari di Controparte_1
Argomentando motivi a sostegno EL gravame, gli appellati hanno chiesto la riforma ELla sentenza nel senso ELl'accoglimento ELle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno chiesto rinnovarsi la c.t.u. medico - legale, l'ammissione di una c.t.u. psicologica per l'accertamento dei danni psichici e, infine, l'ammissione ELla prova testi articolata in primo grado e disattesa dal Tribunale.
4 Si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe, resistendo al gravame, EL quale hanno chiesto il rigetto e reiterando le rispettive difese e richieste formulate in primo grado.
L'appellato ha, inoltre, spiegato, nel suo atto di costituzione, appello incidentale per la riforma CP_2 EL capo ELla sentenza impugnata relativo alla regolamentazione ELle spese di lite.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni ELle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Esso è ammissibile ai sensi ELl'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione ELla sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 EL 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 EL 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto ELla permanente natura di 'revisio prioris instantiae' EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni ELla consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari e ELla struttura sanitaria.
Il motivo viene articolato sotto un duplice profilo.
Con il primo profilo di censura, gli appellanti, lamentando un vizio di motivazione, deducono che il
Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico - legali mosse da parte attrice alle conclusioni EL collegio peritale nominato di ufficio.
5 A fronte ELle critiche mosse dalla difesa attorea, che aveva sollevato dubbi rimasti senza risposta, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione ELle operazioni peritali con affidamento ELl'incarico a medici convenzionati - Controparte_9 operanti fuori dal distretto ELla Corte di Appello di Napoli, “che meglio e più serenamente avrebbero potuto esaminare tutta la documentazione medica agli atti anche alla luce ELle Linee Guida”. (pag. 10 ELl'atto di gravame).
Nell'argomentare il motivo, gli appellanti ripercorrono, ancora una volta, l'iter clinico di Parte_1
, dal primo intervento EL 14.7.2014, eseguito in laparoscopia dai chirurghi e
[...] CP_3
presso la struttura sanitaria appellata, fino alla diagnosi di perforazione gastrica da decubito Controparte_2 di bendaggio gastrico, con la quale veniva dimesso in data 31.5.2017 dall'Ospedale Cardarelli di Napoli, riproducendo la lettura ELla vicenda fornita dal loro consulente di parte, dott. , e riproponendo Per_4 le censure tecniche da quest'ultimo sollevate già in sede di osservazioni alla bozza.
Nello specifico, assumono che le considerazioni espresse dai ccttuu in ordine al corretto posizionamento EL port-bendaggio, sarebbe stato smentito dal fatto che la perforazione venne localizzata dai chirurghi EL in sede precardiale e non sottocardiale, a riprova EL non corretto posizionamento. CP_7
I periti EL giudice non avrebbero, poi, indicato la via di posizionamento e il livello di gonfiamento EL bendaggio “atteso che un gonfiaggio eccessivo favorisce la migrazione intragastrica”.
In definitiva, la catena di eventi - migrazione intragastrica, infezione, aderenze e subocclusione - sarebbero in relazione, tanto da poter affermare, contrariamente a quanto asserito dai ccttuu, che la vera ragione ELl'intervento non è stata l'occlusione ma la peritonite da perforazione, atteso il rilevamento di liquido e pus tra le anse.
I ccttuu avrebbero banalizzato la vicenda allorquando hanno ridotto a prevedibili ma non prevenibili complicanze la concatenazione degli eventi.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato le contestazioni sollevate in ordine al consenso informato prestato dal paziente in occasione ELl'intervento EL 14.7.2014, ritenuto validamente espresso dai consulenti di ufficio, nonostante la genericità ELle informazioni contenute nel modulo, e le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere un consenso consapevole. Quanto al modulo informativo , a cui i consulenti di ufficio hanno attribuito efficacia CP_9 chiarificatrice ELla tecnica chirurgica e ELle possibili complicanze, deducono gli appellanti che lo stesso conteneva, in realtà, indicazioni in ordine a tre diversi tipi di intervento (gastroplastica verticale, bendaggio gastrico e sleeve gastrectomy).
6 Il motivo è infondato.
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 EL
16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 EL 02/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12703 EL 19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari EL giudice ex art. 195 co. 3 c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni EL consulente di parte degli attori, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze ELl'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni EL proprio dissenso rispetto alle valutazioni EL consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Nel merito ELla vicenda dedotta in lite, correttamente il Tribunale ha escluso profili di responsabilità dei sanitari sulla base ELla ricostruzione operata dai cc.tt.uu..
Costoro hanno ribadito, anche a fronte ELle osservazioni di parte, che un eventuale mal posizionamento o anche uno spostamento EL bendaggio è tipico a manifestarsi in maniera precoce nel periodo post- operatorio, e non a distanza di un tempo che pare invece compatibile con “una autonoma reazione infiammatoria con quella conseguente mortificazione dei tessuti foriera ELla perforazione” verificatasi nel Catapano.
Hanno chiarito che “l'occlusione da briglia sul catetere è un evento previsto, descritto in letteratura, ma non prevenibile”; che, infine, la migrazione intragastrica EL bendaggio è un evento indipendente dall'atto operatorio iniziale di posizionamento allorquando si verifica, come nel caso di specie, a distanza di tempo
(cfr. relazione di c.t.u., conclusioni).
La circostanza, poi, che il modulo informativo fosse utilizzabile per tre diverse tipologie di intervento
(evidentemente similari), non è di per sé indicativa ELla sua inadeguatezza, posto che, come evidenziato dai cc.tt.uu., in esso - correttamente sottoscritto da medico e paziente in data 14.07.2014 - erano chiarite
7 sia la tecnica chirurgica che le complicanze, fra cui “la stessa progressiva erosione ELla parete ELlo stomaco fino alla penetrazione EL bendaggio stesso”. (cfr. relazione di c.t.u., pag. 12).
Sotto il secondo profilo, gli appellanti deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità dei sanitari ritenendo, in adesione alle conclusioni dei consulenti nominati di ufficio, che le conseguenze dannose patite da fossero da attribuire a complicanze EL trattamento Parte_1 chirurgico anziché alla non corretta esecuzione ELlo stesso.
Ad avviso degli appellanti, trattandosi, come affermato dagli stessi periti di ufficio, di un intervento di non particolare difficoltà, i convenuti avrebbero dovuto superare la presunzione che la complicanza fosse stata determinata dalla loro responsabilità, dimostrando, al contrario, che essa derivasse da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scentifiche EL momento letteratura scientifica per tale categoria di trattamento chirurgico. (pag. 16 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla legge n. 24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando, di conseguenza, la natura contrattuale ELla responsabilità sia EL medico che ELla struttura sanitaria, e applicando il relativo criterio di riparto ELl'onere ELla prova a carico ELle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento ELle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
è onere EL creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte EL suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza EL nesso causale, provando che la condotta EL professionista sia stata, secondo il criterio EL
“più probabile che non”, la causa EL danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018,
n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere EL debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità ELla prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
A fronte ELle argomentazioni utilizzate a sostegno EL motivo di appello, va, inoltre, ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione 8 - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso ELl'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento ELle condizioni EL paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa EL medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi ELla causa non imputabile. (In applicazione EL principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità EL medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
Passando all'esame EL caso concreto, i consulenti di ufficio, sulla base ELla lettura ELla copiosa documentazione allegata in atti, dopo aver affermato la corretta indicazione ed esecuzione ELl'intervento chirurgico di bendaggio gastrico, hanno concluso, che l'evoluzione post-operatoria EL sig. appare Per_1 caratterizzata da eventi non condizionati da errore chirurgico ma rappresentativi di mere complicanze per le quali non è riconoscibile alcun comportamento censurabile con impossibilità alla valutazione di un danno iatrogeno sia permanente che temporaneo (pag. 11 elaborato peritale); precisando inoltre che Quanto verificatosi successivamente è da classificare come complicanza sia per la rotazione EL port quanto per la perforazione e la formazione di briglia cicatriziale. Le condizioni non possono ritenersi dipendenti da atto medico incongruo e per quanto prevedibili come complicanze note non sono in alcun modo prevenibili. (pag. 12 elaborato peritale, in risposta al quesito 1.2 - 1.3 - 1.4).
A fronte ELle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza ELle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata appare conforme ai principi giurisprudenziali sopra ricordati, e quindi esente da censure in punto di rigetto ELla domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellanti.
Invero, al cospetto di conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo ELla diligenza professionale, deve ritenersi raggiunta la prova ELla ricorrenza nel caso di specie ELla causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Il motivo di appello va, quindi, disatteso, senza la necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori e tecnici, ritenendo quelli già compiutamente eseguiti esaustivi e condivisibili, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti nelle rispettive difese.
L'appello incidentale
9 L'appello incidentale proposto da va, invece, dichiarato inammissibile in quanto privo Controparte_2 di una parte argomentativa. L'appellante si limita, infatti, ad un breve inciso in cui chiede “in parziale riforma ELla sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione … disporre la condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL doppio grado di giudizio”.
L'argomentata statuizione di compensazione ELle spese (“sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione … in quanto la peculiarità ELla vicenda trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento ELle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione ELla piena legittimità e umana comprensibilità ELl'iniziativa processuale degli attori, finalizzata all' accertamento ELle cause ELla lesione patita
(accertata nella sua esistenza anche se non imputabile ai convenuti”: cfr. sentenza), non risulta dall'appellante sottoposta ad alcuna specifica censura atta ad evidenziarne l'erroneità.
Il gravame incidentale va, pertanto, sanzionato di inammissibilità.
Le spese di lite
Le spese EL presente grado di giudizio - limitatamente alla struttura sanitaria e a - seguono CP_3 la soccombenza degli appellanti e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità ELle questioni affrontate e la ripetitività ELle difese, con attribuzione di quelle liquidate per in favore CP_3 ELl'avvocato Fabrizio Anania, dichiaratosi antistatario.
Nei confronti di le spese EL grado vanno compensate tra le parti, in ragione ELla Controparte_2 reciproca soccombenza.
Le stesse vanno compensate anche nei confronti ELla compagnia essendo le Controparte_4 domande di manleva rimaste assorbite dal rigetto ELl'appello principale.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater ELl'art. 13 EL d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 ELla legge 228/2012, nei confronti degli appellanti principali in solido e ELl'appellante incidentale . Controparte_2
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
10 - Rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna, in solido, e in proprio e nella qualità indicata in Parte_1 Controparte_5 epigrafe, alla refusione ELle spese processuali EL grado in favore di e di Controparte_1 CP_3
, che liquida per ciascuno di essi in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...] forfettarie in misura EL 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, e con attribuzione di quelle liquidate in favore di al difensore anticipatario, avvocato Fabrizio Anania;
CP_3
- Compensa integralmente le spese processuali EL grado tra le altre parti EL giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater ELl'art. 13 EL d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, in solido, e ELl'appellante incidentale di un Controparte_2 ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso, il 13.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito ELl'udienza EL 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), EL decreto legislativo n. 149 EL 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli C.F._2 minori e , rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Persona_1 Per_2 Per_3
Catapano (C.F. ) - ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 95
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turrà (C.F. ) - C.F._4
e dall'avvocato Sabrina Turrà (C.F. ) - Email_2 C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Email_3 via G. Sanfelice n. 25
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Controparte_2 C.F._6
Marino (C.F. - , ed elettivamente C.F._7 Email_4 domiciliato presso il suo studio in Portici (NA) alla via De Lauzieres n. 8/B
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Anania CP_3 C.F._8
(C.F. ) - ed elettivamente domiciliato presso C.F._9 Email_5 il suo studio in OR EL GR (NA) alla Via Del Monte n.1
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. - partita I.V.A. ), in persona EL legale Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Magaldi (C.F. ) - C.F._10
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Email_6 alla piazza Carità 32
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 712/2024 EL 17.1.2024 EL Tribunale di Napoli, pubblicata il 18.1.2024, notificata il 19.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione EL 13/02/2024 e in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_5 di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e , hanno Persona_1 Per_2 Per_3
2 proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande risarcitorie dai medesimi proposte, compensando integralmente le spese tra tutte le parti in causa e ponendo a carico di parte attrice le spese ELla espletata c.t.u..
A fondamento ELla domanda risarcitoria, proposta con citazione EL 2/7/2019, gli attori esponevano la vicenda clinica di , affetto da obesità grave, sottopostosi ad intervento Parte_1 videolaparoscopico di posizionamento di bendaggio gastrico in data 14.7.2014.
L'intervento era stato eseguito dai dottori e presso la struttura sanitaria CP_3 Controparte_2
Santa Maria La NA di OR EL GR (NA) - unità locale n. NA/2 ELla convenuta Controparte_1
e il paziente era stato dimesso in data 16.7.2014 con diagnosi di obesità grave (BMI=40,5).
[...]
A causa ELl'impossibilità di regolare il bendaggio gastrico attraverso il port posizionato nel corso ELl'intervento, in data 4.3.2015 si era resa necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico di riposizionamento EL port. L'intervento non era stato risolutivo, permanendo l'impossibilità di manovra EL bendaggio tramite port e una sintomatologia dolorosa addominale con dispepsia.
Dopo successivi ricoveri presso diverse strutture sanitarie campane e una consulenza specialistica presso il di Roma, nell'aprile 2017 il aveva ricevuto diagnosi di addome acuto occlusivo Controparte_6 Per_1
e migrazione EL bendaggio presso l di Napoli, ove era stato, poi, sottoposto ad Controparte_7 intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, per essere successivamente dimesso, a distanza di circa un mese, con diagnosi di perforazione gastrica da decubito di bendaggio gastrico. Ne era conseguita, a carico EL paziente, una sindrome algico-disfunzionale caratterizzata da frequenti e dolorose coliche addominali, nonché turbamenti psichici con stati d'ansia e attacchi di panico, che avevano condizionato negativamente le abitudini quotidiane ELl'intero nucleo familiare.
Ai sanitari convenuti veniva addebitata una malpratice nell'esecuzione ELl'intervento EL 14.7.2014, nel corso EL quale non sarebbe stato correttamente posizionamento il bendaggio gastrico e ancorato il port,
e da cui sarebbero derivate, secondo la ricostruzione attorea, prima una dislocazione EL port e, successivamente, la migrazione EL bendaggio.
Per i fatti descritti, era residuato a carico EL paziente un danno biologico quantificato, sulla base ELla consulenza medico-legale di parte a firma EL dott. , nella misura EL 20% di danno Persona_4 permanente e di complessivi novantacinque giorni di danno temporaneo, di cui trentacinque giorni di inabilità temporanea totale (calcolati dal giorno EL ricovero per l'intervento laparotomico al giorno ELle dimissioni, oltre al giorno EL secondo intervento in day-surgery) e sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
3 Gli attori chiedevano, in conclusione, previo accertamento ELla responsabilità ELla struttura sanitaria e dei medici operatori, la condanna in solido dei convenuti e di (in forza ELla polizza Controparte_4 professionale n. 350691647 stipulata da ), al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_3 patrimoniali subiti, quantificati in € 205.996,00 ovvero nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
Incardinatasi la lite, si costituiva la società resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedeva la condanna in solido, in via diretta o in rivalsa, di
[...]
e dei sanitari convenuti, questi ultimi anche a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in CP_4 favore degli attori, di tutte le somme richieste;
in ogni caso, di essere manlevata per qualunque somma fosse accertata come dovuta.
Si costituiva , contestando nel merito la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto e CP_3 chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per essere da Controparte_4 questa garantito e manlevato in caso di accoglimento, anche parziale ELla domanda, in forza ELla polizza assicurativa n. 350691647.
Si costituiva anche , resistendo alla pretesa, di cui chiedeva il rigetto, e, in subordine, Controparte_2 chiedendo la condanna ELla struttura sanitaria a tenere indenne e, comunque, manlevare l'operatore sanitario da qualsiasi conseguenza negativa derivante dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo, a fronte ELla domanda Controparte_4 proposta, in via diretta, nei suoi confronti, dagli attori, la carenza di legittimazione passiva, la nullità ELl'atto di citazione, e, nel merito l'infondatezza ELla domanda. In riferimento alla chiamata in causa, in forza EL rapporto assicurativo, proveniente dal dott. eccepiva l'inoperatività ELla polizza CP_8 stipulata in regime di claims made e, in subordine, chiedeva di contenere la condanna nei limiti EL massimale di polizza, al netto ELla scopertura prevista in contratto.
Espletata l'istruttoria mediante c.tu. medico - legale, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, superate le eccezioni preliminari, sulla base ELla espletata c.t.u. e ELla documentazione medica acquisita agli atti, escludeva la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari di Controparte_1
Argomentando motivi a sostegno EL gravame, gli appellati hanno chiesto la riforma ELla sentenza nel senso ELl'accoglimento ELle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno chiesto rinnovarsi la c.t.u. medico - legale, l'ammissione di una c.t.u. psicologica per l'accertamento dei danni psichici e, infine, l'ammissione ELla prova testi articolata in primo grado e disattesa dal Tribunale.
4 Si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe, resistendo al gravame, EL quale hanno chiesto il rigetto e reiterando le rispettive difese e richieste formulate in primo grado.
L'appellato ha, inoltre, spiegato, nel suo atto di costituzione, appello incidentale per la riforma CP_2 EL capo ELla sentenza impugnata relativo alla regolamentazione ELle spese di lite.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni ELle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Esso è ammissibile ai sensi ELl'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione ELla sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 EL 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 EL 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla sentenza impugnata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto ELla permanente natura di 'revisio prioris instantiae' EL giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni ELla consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari e ELla struttura sanitaria.
Il motivo viene articolato sotto un duplice profilo.
Con il primo profilo di censura, gli appellanti, lamentando un vizio di motivazione, deducono che il
Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico - legali mosse da parte attrice alle conclusioni EL collegio peritale nominato di ufficio.
5 A fronte ELle critiche mosse dalla difesa attorea, che aveva sollevato dubbi rimasti senza risposta, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione ELle operazioni peritali con affidamento ELl'incarico a medici convenzionati - Controparte_9 operanti fuori dal distretto ELla Corte di Appello di Napoli, “che meglio e più serenamente avrebbero potuto esaminare tutta la documentazione medica agli atti anche alla luce ELle Linee Guida”. (pag. 10 ELl'atto di gravame).
Nell'argomentare il motivo, gli appellanti ripercorrono, ancora una volta, l'iter clinico di Parte_1
, dal primo intervento EL 14.7.2014, eseguito in laparoscopia dai chirurghi e
[...] CP_3
presso la struttura sanitaria appellata, fino alla diagnosi di perforazione gastrica da decubito Controparte_2 di bendaggio gastrico, con la quale veniva dimesso in data 31.5.2017 dall'Ospedale Cardarelli di Napoli, riproducendo la lettura ELla vicenda fornita dal loro consulente di parte, dott. , e riproponendo Per_4 le censure tecniche da quest'ultimo sollevate già in sede di osservazioni alla bozza.
Nello specifico, assumono che le considerazioni espresse dai ccttuu in ordine al corretto posizionamento EL port-bendaggio, sarebbe stato smentito dal fatto che la perforazione venne localizzata dai chirurghi EL in sede precardiale e non sottocardiale, a riprova EL non corretto posizionamento. CP_7
I periti EL giudice non avrebbero, poi, indicato la via di posizionamento e il livello di gonfiamento EL bendaggio “atteso che un gonfiaggio eccessivo favorisce la migrazione intragastrica”.
In definitiva, la catena di eventi - migrazione intragastrica, infezione, aderenze e subocclusione - sarebbero in relazione, tanto da poter affermare, contrariamente a quanto asserito dai ccttuu, che la vera ragione ELl'intervento non è stata l'occlusione ma la peritonite da perforazione, atteso il rilevamento di liquido e pus tra le anse.
I ccttuu avrebbero banalizzato la vicenda allorquando hanno ridotto a prevedibili ma non prevenibili complicanze la concatenazione degli eventi.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato le contestazioni sollevate in ordine al consenso informato prestato dal paziente in occasione ELl'intervento EL 14.7.2014, ritenuto validamente espresso dai consulenti di ufficio, nonostante la genericità ELle informazioni contenute nel modulo, e le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad escludere un consenso consapevole. Quanto al modulo informativo , a cui i consulenti di ufficio hanno attribuito efficacia CP_9 chiarificatrice ELla tecnica chirurgica e ELle possibili complicanze, deducono gli appellanti che lo stesso conteneva, in realtà, indicazioni in ordine a tre diversi tipi di intervento (gastroplastica verticale, bendaggio gastrico e sleeve gastrectomy).
6 Il motivo è infondato.
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 EL
16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 EL 02/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12703 EL 19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari EL giudice ex art. 195 co. 3 c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni EL consulente di parte degli attori, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze ELl'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni EL proprio dissenso rispetto alle valutazioni EL consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Nel merito ELla vicenda dedotta in lite, correttamente il Tribunale ha escluso profili di responsabilità dei sanitari sulla base ELla ricostruzione operata dai cc.tt.uu..
Costoro hanno ribadito, anche a fronte ELle osservazioni di parte, che un eventuale mal posizionamento o anche uno spostamento EL bendaggio è tipico a manifestarsi in maniera precoce nel periodo post- operatorio, e non a distanza di un tempo che pare invece compatibile con “una autonoma reazione infiammatoria con quella conseguente mortificazione dei tessuti foriera ELla perforazione” verificatasi nel Catapano.
Hanno chiarito che “l'occlusione da briglia sul catetere è un evento previsto, descritto in letteratura, ma non prevenibile”; che, infine, la migrazione intragastrica EL bendaggio è un evento indipendente dall'atto operatorio iniziale di posizionamento allorquando si verifica, come nel caso di specie, a distanza di tempo
(cfr. relazione di c.t.u., conclusioni).
La circostanza, poi, che il modulo informativo fosse utilizzabile per tre diverse tipologie di intervento
(evidentemente similari), non è di per sé indicativa ELla sua inadeguatezza, posto che, come evidenziato dai cc.tt.uu., in esso - correttamente sottoscritto da medico e paziente in data 14.07.2014 - erano chiarite
7 sia la tecnica chirurgica che le complicanze, fra cui “la stessa progressiva erosione ELla parete ELlo stomaco fino alla penetrazione EL bendaggio stesso”. (cfr. relazione di c.t.u., pag. 12).
Sotto il secondo profilo, gli appellanti deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità dei sanitari ritenendo, in adesione alle conclusioni dei consulenti nominati di ufficio, che le conseguenze dannose patite da fossero da attribuire a complicanze EL trattamento Parte_1 chirurgico anziché alla non corretta esecuzione ELlo stesso.
Ad avviso degli appellanti, trattandosi, come affermato dagli stessi periti di ufficio, di un intervento di non particolare difficoltà, i convenuti avrebbero dovuto superare la presunzione che la complicanza fosse stata determinata dalla loro responsabilità, dimostrando, al contrario, che essa derivasse da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scentifiche EL momento letteratura scientifica per tale categoria di trattamento chirurgico. (pag. 16 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla legge n. 24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando, di conseguenza, la natura contrattuale ELla responsabilità sia EL medico che ELla struttura sanitaria, e applicando il relativo criterio di riparto ELl'onere ELla prova a carico ELle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento ELle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
è onere EL creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte EL suo credito (contratto o contatto sociale),
l'esistenza EL nesso causale, provando che la condotta EL professionista sia stata, secondo il criterio EL
“più probabile che non”, la causa EL danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018,
n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere EL debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità ELla prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
A fronte ELle argomentazioni utilizzate a sostegno EL motivo di appello, va, inoltre, ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione 8 - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso ELl'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento ELle condizioni EL paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa EL medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi ELla causa non imputabile. (In applicazione EL principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità EL medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
Passando all'esame EL caso concreto, i consulenti di ufficio, sulla base ELla lettura ELla copiosa documentazione allegata in atti, dopo aver affermato la corretta indicazione ed esecuzione ELl'intervento chirurgico di bendaggio gastrico, hanno concluso, che l'evoluzione post-operatoria EL sig. appare Per_1 caratterizzata da eventi non condizionati da errore chirurgico ma rappresentativi di mere complicanze per le quali non è riconoscibile alcun comportamento censurabile con impossibilità alla valutazione di un danno iatrogeno sia permanente che temporaneo (pag. 11 elaborato peritale); precisando inoltre che Quanto verificatosi successivamente è da classificare come complicanza sia per la rotazione EL port quanto per la perforazione e la formazione di briglia cicatriziale. Le condizioni non possono ritenersi dipendenti da atto medico incongruo e per quanto prevedibili come complicanze note non sono in alcun modo prevenibili. (pag. 12 elaborato peritale, in risposta al quesito 1.2 - 1.3 - 1.4).
A fronte ELle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza ELle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata appare conforme ai principi giurisprudenziali sopra ricordati, e quindi esente da censure in punto di rigetto ELla domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellanti.
Invero, al cospetto di conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo ELla diligenza professionale, deve ritenersi raggiunta la prova ELla ricorrenza nel caso di specie ELla causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Il motivo di appello va, quindi, disatteso, senza la necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori e tecnici, ritenendo quelli già compiutamente eseguiti esaustivi e condivisibili, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti nelle rispettive difese.
L'appello incidentale
9 L'appello incidentale proposto da va, invece, dichiarato inammissibile in quanto privo Controparte_2 di una parte argomentativa. L'appellante si limita, infatti, ad un breve inciso in cui chiede “in parziale riforma ELla sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione … disporre la condanna ELl'appellante al pagamento ELle spese EL doppio grado di giudizio”.
L'argomentata statuizione di compensazione ELle spese (“sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione … in quanto la peculiarità ELla vicenda trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento ELle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione ELla piena legittimità e umana comprensibilità ELl'iniziativa processuale degli attori, finalizzata all' accertamento ELle cause ELla lesione patita
(accertata nella sua esistenza anche se non imputabile ai convenuti”: cfr. sentenza), non risulta dall'appellante sottoposta ad alcuna specifica censura atta ad evidenziarne l'erroneità.
Il gravame incidentale va, pertanto, sanzionato di inammissibilità.
Le spese di lite
Le spese EL presente grado di giudizio - limitatamente alla struttura sanitaria e a - seguono CP_3 la soccombenza degli appellanti e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità ELle questioni affrontate e la ripetitività ELle difese, con attribuzione di quelle liquidate per in favore CP_3 ELl'avvocato Fabrizio Anania, dichiaratosi antistatario.
Nei confronti di le spese EL grado vanno compensate tra le parti, in ragione ELla Controparte_2 reciproca soccombenza.
Le stesse vanno compensate anche nei confronti ELla compagnia essendo le Controparte_4 domande di manleva rimaste assorbite dal rigetto ELl'appello principale.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater ELl'art. 13 EL d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 ELla legge 228/2012, nei confronti degli appellanti principali in solido e ELl'appellante incidentale . Controparte_2
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
10 - Rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna, in solido, e in proprio e nella qualità indicata in Parte_1 Controparte_5 epigrafe, alla refusione ELle spese processuali EL grado in favore di e di Controparte_1 CP_3
, che liquida per ciascuno di essi in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...] forfettarie in misura EL 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, e con attribuzione di quelle liquidate in favore di al difensore anticipatario, avvocato Fabrizio Anania;
CP_3
- Compensa integralmente le spese processuali EL grado tra le altre parti EL giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater ELl'art. 13 EL d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti, in solido, e ELl'appellante incidentale di un Controparte_2 ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso, il 13.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
11