Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4910 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2017 al numero 4910, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Terni, Via Ercole Barbarossa, n. 23, presso l'avv. Parte_1
Leonardo Latini, che la assiste e difende giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado utile anche per il grado di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Perugia, via Bartolo, n. 10/16, presso CP_1
l'avv. Laura Filippucci, che la assiste e difende giusta procura in margine alla citazione in prime cure utile anche per il grado di appello;
APPELLATO
E avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di somministrazione;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. – Con atto di citazione depositato il 15 febbraio 2016 (come da timbro di deposito in originale cartaceo) dinanzi al Giudice di Pace di Perugia ritualmente notificato, CP_1
premesso di aver sottoscritto con un contratto di fornitura di energia
[...] Parte_1 elettrica e gas naturale per una abitazione in data 9 settembre 2013, attiva dal 1° dicembre
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[...]
computando il cambio fornitore a 8035 mc e il consuntivo dopo un anno a 13521 Pt_1 mc).
Riferisce che, certa si trattasse di un errore (che riferisce all'errata indicazione dell'ultima lettura rilevata al momento del cambio della fornitura), ebbe più volte a comunicare la circostanza al fornitore, venendo invece raggiunta da missiva di sollecito al pagamento e di prefigurazione di azioni recuperatorie.
Formulava, quindi, domanda di accertamento negativo del credito e contestuale domanda di risarcimento del danno, patrimoniale (con riferimento alla spesa sostenuta per le missive di contestazione del credito e per l'intervento di un legale) e non patrimoniale.
1.2. – Si costituiva in prime cure eccependo la carenza di interesse della Parte_1 CP_1
(in dipendenza dalla successiva interruzione del rapporto contrattuale tra la stessa ed CP_1
e, nel merito, per un verso, l'infondatezza dell'avversa domanda di Parte_1 accertamento negativo (per essere assente alcun inadempimento di perché “la Parte_1 fattura per cui è causa risultava, pertanto, corretta al momento dell'emissione poiché conguagliava il consumo misurato sino al segnante finale rilevata dalla società di distribuzione competente e da essa comunicato alla società venditrice uscente relativo al periodo di vigenza contrattuale” (pag. 5 comparsa) e per altro verso, l'infondatezza della domanda risarcitoria (per essere assente alcun illecito, e comunque per essere assente o privo di prova alcun danno).
Ha chiesto nel merito dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la domanda, e nel merito respingere le stesse perché infondate.
1.3. – La causa veniva quindi istruita previa concessione di termine ex art. 320 c.p.c. mediante prove orali (veniva sentita la testimone all'udienza del 7 Testimone_1 novembre 2016) ed ulteriori prove documentali;
veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni con termini per note.
Con sentenza 16 marzo 2017, n. 238, il Giudice di Pace di Perugia – riconoscendo per un verso che la stessa convenuta aveva prodotto la fattura di storno del 10 maggio 2016 – accoglieva la domanda e per l'effetto condannava al pagamento in favore di Parte_1
di euro 700 a titolo risarcitorio oltre interessi, nonché le spese di lite. CP_1
2.1. – Propone appello dinanzi questo chiedendo l'integrale riforma Parte_2
Pagina 2 di 7 della sentenza resa in prime cure, con condanna alle restituzione delle somme pagate in adempimento della sentenza.
Sostiene l'appellante:
a) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire della esponendo che l'attrice in prime cure “ha introdotto un'azione di mero accertamento CP_1 negativo in assenza di una situazione giuridica di effettiva incertezza, e senza allegare alcun pregiudizio concreto ed attuale, in termini giuridicamente apprezzabili, derivante dalla situazione medesima tale da richiedere l'intervento dell'organo di giustizia. E ciò è tanto vero che lo stesso giudice ammette che la vicenda si è poi risolta prima dell'intervento della sentenza e a prescindere dal giudizio in corso” (atto di citazione, pag. 2);
b) l'erroneità nel merito della sentenza: - per essere stata dichiarata la responsabilità extracontrattuale della soc. quando invece era sussistente un contratto tra le Parte_1 parti e dunque il titolo di responsabilità non sarebbe stato conferente alla vicenda;
- in ogni caso, per non essere sussistente in tesi alcun illecito aquiliano, posto che, nella prospettazione, la rilevazione dei consumi spetterebbe alla società di distribuzione e non alla società di vendita;
- l'assenza di ogni profilo di danno, stante la mancata prova dello stesso anche alla luce della testimonianza resa dalla sorella dell'attrice che avrebbe riferito, in modo assunto non credibile, di generici stress ansiosi;
- infine, l'erroneità della sentenza per aver affermato il primo giudice l'insussistenza di alcun credito di nei Parte_1 confronti della quanto invece, in tesi, residuavano dovuti euro 377,81; - da ultimo, CP_1
l'erroneità della sentenza in punto di regolamento delle spese.
2.2. – Si costituiva nel grado resistendo all'avverso appello, CP_1 argomentando quanto agli avversi motivi e sostenendo la correttezza della sentenza gravata.
Ribadiva l'interesse alla domanda, sostenendo di nulla dovere ad (v. tra l'altro Parte_1 pag. 7) ed affermava di aver ricevuto ancora nel 2017 comunicazioni di soggetti incaricati del recupero del credito. Quanto alla richiesta di di restituzione delle somme Parte_1 pagate in esecuzione della sentenza, evidenziava di non aver ricevuto quanto assunto integralmente spettante.
Ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
3. – La causa veniva quindi chiamata per la prima udienza il 7 dicembre 2017 e, quindi, all'udienza del 11 luglio 2018 rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito di alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, mutato il giudice istruttore, veniva chiamata all'udienza odierna del 18 giugno 2025, la precisazione delle conclusioni e la discussione
Pagina 3 di 7 orale ex art. 281 sexies c.p.c. Fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale la causa veniva quindi posta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Dinanzi al primo giudice ha domandato l'accertamento negativo del CP_1 credito di chiedendo accertarsi l'insussistenza di alcuna propria posizione Parte_1 debitoria nei confronti della detta società; in dipendenza di minacciate azione di recupero nei propri confronti, ha anche chiesto il risarcimento del danno. La società si è difesa sostenendo l'inammissibilità della domanda, la legittimità del proprio comportamento e in ogni caso, quando alla domanda risarcitoria, l'assenza di alcun danno.
Il primo giudice ha, in definitiva, accolto la domanda attorea, disponendo il risarcimento del danno.
L'appello della società ha natura integralmente devolutiva, contestandosi l'intero percorso motivazionale del primo giudice.
4.1. – Reitera in primo luogo l'appellante l'assunto della carenza di interesse della CP_1 alla domanda spiegata in giudizio.
L'eccezione è del tutto infondata se non pretestuosa.
Alla data di notifica della citazione in prime cure, infatti, è del tutto evidente la sussistenza dell'interesse all'azione da parte dell'attrice che si era vista inviare una CP_1 fattura per consumi che assumeva non goduti (la fattura per conguagli n. 1511945058 del
30 marzo 2015) ed era stata sollecitata per il pagamento dell'affermato dovuto: è quindi del tutto inconferente affermare – come è stato fatto in prime cure dalla convenuta Parte_1
– che non vi sarebbe interesse alla domanda perché difetterebbe un pregiudizio attuale e concreto, o per essere cessato il rapporto contrattuale, quasi che la cessazione del rapporto, per ciò solo, impedisca al creditore di chiedere l'adempimento delle obbligazioni maturate.
Difatti, posto che “Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività.” (Cass. civ., Sez. III,l 12 settembre 2024, n. 24552) e che “Colui che agisce con
l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.” (Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2015, n. 16162) era del tutto evidente che avesse compiuto Parte_1 atti prefiguranti l'interesse alla riscossione e che la avesse l'interesse a rimuovere una CP_1
Pagina 4 di 7 situazione di incertezza sulla sussistenza o meno del credito.
4.2. – Quanto al merito, ed in particolare quanto alla domanda di accertamento negativo, deve osservarsi che correttamente il primo giudice ha riconosciuto fondata la domanda.
Deve infatti osservarsi che le difese spiegate in prime cure da erano irrilevanti Parte_1 quanto alla domanda esercitata dalla a fronte di una domanda di accertamento CP_1 negativo del credito (funzionale al riconoscimento della circostanza che nulla fosse dovuto dalla ad , la società si è difesa sostenendo di essersi limitata a recepire il CP_1 Parte_1 computo dei consumi rilevati dalla società di distribuzione e quindi ad aver emesso la fattura “per la quale è causa”, di non aver commesso alcuna illegittimità e, quindi, di aver dato corso alle verifiche del caso, verifiche in corso al tempo della costituzione in giudizio.
È dunque del tutto chiaro che non solo non ha affermato e provato Parte_1
l'esistenza di alcun credito in suo favore, anzi esponendo di aver dato corso a verifiche
(rectius, a rettifiche, v. pag. 5 comparsa in prime cure), ma ha addirittura prodotto un documento (che risulta nel fascicolo di parte appellante al n. 5) che reca i dati della società di distribuzione al 6 ottobre 2015 e nel quale si espone (come effettivamente aveva assunto l'attore in citazione in primo grado) che la lettura stimata del contatore al passaggio ad
[...]
era pari a 12.886 mc, cioè del tutto diversa da quella esposta nella fattura a conguaglio Pt_1 di 8035 mc.
In altri termini, quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, – Parte_1 che avrebbe dovuto provare l'esistenza di un qualche suo credito connesso alla fornitura in esame, dimostrando non solo l'ammontare del consumo come comunicato dalla società di distribuzione ma anche producendo i conteggi che identificassero in modo conseguenziale il credito dovuto (quanto all'onere della prova v. Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2016, n. 9706;
Cass. civ, Sez. L, 10 novembre 2010, n. 22862) – nulla ha coerentemente affermato e dimostrato perché per un verso ha prodotto una schermata della società di distribuzione Part che riporta misurazioni coerenti con quanto affermato dalla e non dalla stessa e Pt_3 per altro verso ha esposto che erano in corso “rettifiche”.
E le rettifiche, in effetti, sono state effettuate posto che in corso di giudizio, all'udienza del 23 gennaio 2017, in prime cure è stata prodotta la bolletta n. 1619343879 del 10 maggio
2016, con la quale la soc. esponeva, per la fornitura di gas, credito per euro 0 Parte_1
(zero) in dipendenza da una correzione di -4810 mc e di conseguenziali -3.437 euro.
Dunque, per un verso non ha affermato in prime cure la spettanza di Parte_1 alcunchè, e per altro verso, in corso di giudizio, ha dato dimostrazione di aver
Pagina 5 di 7 esplicitamente rinunciato alla pretesa per 3.437,60 euro, affermando cioè di avere un credito di 0 euro e dunque di non aver nulla a pretendere per la fornitura del gas.
Pertanto, posto che alcuno ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto, e che poteva comunque sussistere taluna incertezza derivante dalla differenza delle somme iscritte nella fattura a conguaglio del 30 marzo 2015 e in quelle iscritte a rettifica (pur a somma zero) nel maggio 2016, correttamente il primo giudice ha accolto la domanda. L'appello, dunque, sul punto, è infondato.
4.3. – Venendo alla censura concernente il danno non patrimoniale riconosciuto sussistente e liquidato dal primo giudice – fermo che l'appellante non ha esposto che rilevanza avrebbe una diversa qualificazione (contrattuale, invece che extracontrattuale, della responsabilità e dunque del titolo della responsabilità risarcitoria) l'appello sul punto è, quanto all'esito della lite, comunque infondato, posto che alla luce della prova orale in atti è emerso, come del resto ben comprensibile alla luce della somma domandata da Parte_1 che la in dipendenza da tale situazione (cioè della indebita richiesta di pagamento di CP_1 circa 3.800 euro a conguaglio) ebbe a soffrire di stati di ansia e stress, e che soffriva di insonnia “non riuscendo a risolvere la situazione”. La prova orale espletata, con l'escussione di della quale non si ha ragione di dubitare posto che la sua testimonianza Testimone_1 risulta coerente e chiara nell'evidenziare quanto noto direttamente e quanto invece appreso dalla sorella, ha infatti confermato tale circostanza, circostanza che si configura quale danno conseguenziale al fatto lesivo e che non si risolve in un mero fastidio bensì in una lesione non bagatellare, seppur modesta (modesta, infatti, proporzionalmente al risarcimento disposto in via equitativa), tanto è vero che, per incidere definitivamente nella situazione in questione, e dunque interrompere il fatto generativo del danno, è stato necessario adire il
Giudice di Pace e, solo a seguito dell'esercizio giurisdizionale del diritto, ben oltre un anno dopo ed in corso di giudizio, è intervenuta per la rettifica del dovuto. Parte_1
Quanto alla misura dello stesso, fermo l'an della domanda e di difficile quantificazione il quantum, correttamente il primo giudice ha fatto uso della potestà equitativa, correttamente commisurandone la misura come si è detto in misura proporzionale all'effettivo danno subito.
4.4. – In definitiva, dunque, l'appello è del tutto infondato e deve essere integralmente respinto.
5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del valore della controversia, da quantificarsi a norma delle effettive somme in contestazione in grado di
Pagina 6 di 7 appello (e dunque tenendo conto dell'appello avverso la condanna al pagamento del risarcimento e avverso la condanna al pagamento delle spese di lite) con riferimento allo scaglione fino a 5.200 euro. Devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva e di decisione (minimi: 852 euro;
parametro normale:
1.701 euro;
massimo:
2.553 euro).
Deve darsi atto - dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , in misura Parte_1 CP_1 di euro 1.701 euro, oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 18 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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