Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N° 9428 - 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, nella persona del
Giudice Unico Dott.ssa Paola Odorino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9428 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2016, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), e nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Gioiello (C.F.
[...] [...]
), giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio professionale C.F._3
elettivamente domiciliano in UO (NA) alla Via Campi Flegrei n. 32 - pec:
Email_1
- Attori contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._4 TR [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Crispino (C.F. C.F._5 [...]
), in surroga dell'Avv. Luciana Rossi, giusta procura alle liti C.F._6
in atti, presso il cui studio professionale elettivamente domiciliano in RU
VA (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 43 - pec:
Email_2
- Convenuti in riconvenzionale
nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
, e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_7 ON
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto CodiceFiscale_8
1
il cui studio professionale elettivamente te domiciliano in UO (NA) alla Via
Celle n.
2 - pec: Email_3
- Altri Convenuti in riconvenzionale
Oggetto: regolamentazione dei confini ex art. 950 cod. civile ed altri istituti di diritti reali.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
Per parte attrice e per adesione dei convenuti in riconvenzionale, coniugi
[...]
e - accertarsi che gli istanti siano proprietari dei Controparte_3 ON beni immobili descritti in atti, come ad essi pervenuti con l'atto di cessioni e divisioni per OT del 03/08/1999 e, così come ivi indicati, secondo i Per_1 testuali richiami alle intese raggiunte sotto i paragrafi denominati "quarto lotto" e
"quinto lotto", nonché sotto l'art. 22 del medesimo atto, relativamente alla "strada comune"; - regolamentarsi i confini dei fondi degli istanti con quelli dei fondi di
(terzo lotto), di (secondo lotto), di Controparte_3 ON
e (primo lotto), oltre a quelli della strada Controparte_1 TR comune;
- ordinarsi il rilascio e le opere di ripristino e, cioè, tutte quelle ritenute necessarie alla funzione recuperatoria dell'azione proposta ai sensi dell'art. 950 cod. civ.; - ricostruirsi le situazioni proprietarie, conformemente all'atto e, per Per_1
l'effetto, regolamentarsi i confini di tutte le zone di terreno interessate dal predetto atto per OT - rigettarsi tutte le domande, richieste e conclusioni spiegate Per_1 dai convenuti e in quanto nulle, inammissibile Controparte_1 TR
e comunque infondate. Vinte le spese.
Per i convenuti in riconvenzionale, coniugi e Controparte_1 TR
- rigettarsi la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con accessori di legge;
- rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e , perché infondata in fatto e in diritto, con ON Controparte_3 conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
- accogliersi integralmente le spiegate domande riconvenzionali spiegate da essi convenuti concludenti.
FATTI E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 La trattazione di questo giudizio è stata svolta innanzi ad altri magistrati ed è stata, poi, in corso di istruttoria assegnata al sottoscritto Giudice Unico.
In virtù del disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/2009) e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., per ciò che concerne lo svolgimento del processo si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa.
1. Con atto di citazione, passato per la notifica in data 07/10/2015 a mezzo del servizio di ex art. 3 della legge 53/1994, e CP_5 Parte_1 Pt_2
come in epigrafe generalizzati – avendo appreso, a seguito di sopralluoghi
[...] effettuati da tecnici nominati dal Tribunale Civile di Napoli nel corso del giudizio promosso dai coniugi e nei confronti dei Controparte_3 ON coniugi e volto alla regolamentazione dei Controparte_1 TR confini dei rispettivi fondi, recante R.G. n. 90397/2010, che i limitrofi beni di loro proprietà, in particolare il terreno antistante e circostante la propria costruzione, ubicati in Marano di Napoli alla Via del Mare 126/A (ex Via Comunale Arecca o
Recca), avrebbero avuto una superficie complessiva di mq 590, ben inferiore a quella indicata nell'atto di cessione e divisione del 03/08/1999 per OT
[...] pari, invece, a mq 651, e che i coniugi e Persona_2 Controparte_1 CP_2 avrebbero annesso al loro fondo, in prossimità dei confini dello stesso, una
[...] porzione di suolo di circa mq 9 destinata a strada comune, come descritta nel menzionato atto divisionale sotto l'art. 22 – convenivano avanti il Tribunale Civile di Napoli per il giorno 26/01/2016 i coniugi (nato il [...] Controparte_1 ad Arzano NA) e (nata il [...] a [...]) nonché i coniugi TR
(nata il [...] a [...] e Controparte_3 CP_4
(nato il [...] a [...]) al fine:
[...]
- di accertare la proprietà del compendio di beni immobili da essi istanti acquistato con il menzionato titolo di provenienza del 03/08/1999 (sub “quarto e quinto lotto”);
- di determinarne il confine con i fondi finitimi di proprietà di Controparte_3
(sub “terzo lotto”), di (sub “secondo lotto”) nonché dei coniugi ON
e (sub “primo lotto”), oltre a quelli della strada Controparte_1 TR comune;
3 - di ordinare ai convenuti il rilascio e le opere di ripristino ritenute necessarie alla funzione recuperatoria della proposta azione ex art. 950 cod. civile;
- di ricostruire le situazioni proprietarie conformemente al ridetto atto di cessione e divisione per OT del 03/08/1999, con conseguente Persona_2 regolamentazione dei confini di tutte le zone di terreno interessate.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano:
i) che con atti di compravendita del 10/11/1983 e di divisione del 23/11/1983, entrambi stipulati in UO (NA) per OT , avevano Persona_3 acquistato in comproprietà con , Controparte_6 Controparte_1 CP_2
e un appezzamento di terreno di
[...] Controparte_3 ON mq 2.000, sito in Marano di Napoli alla Via del Mare 126/A (ex Via Comunale
Arecca o Recca), identificato in catasto di quel comune al foglio 17, particelle n.
38, di are 18,00, n. 497 di are 0,65 e n. 501 di are 9,35 (come meglio descritto negli atti citati);
ii) che mediante successivo ulteriore atto di cessione e divisione, stipulato in Napoli in data 03/08/1999 per OT divenivano proprietari esclusivi Persona_2 dei beni ivi descritti come “quarto lotto”, assegnato all'istante Parte_2
(consistente in sull'area estesa di complessivi mq. 651e, precisamente, appartamento ... in piano terra ..., numero d'interno uno, fra le coerenze: distacco da viale privato di accesso, locale garage ..., distacco da proprietà aliena, salvo altri ..., nel NCEU ... alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 15 ...; lastrico solare di copertura ... fra le coerenze, come sopra elencate ..., nel NCEU ... alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 17; diritti di proprietà pari ad un mezzo del locale garage ..., piano terra fra le coerenze: appartamento di cui innanzi, distacco da proprietà aliena, distacco dalla Via Comunale Recca ..., salvo altri ... nel NCEU ... alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 14 ....>>); e “quinto lotto”, assegnato all'istante (consistente in Parte_1
"Scala C", insistente sull'area estesa per complessivi mq. 651 e precisamente: appartamento ... piano terra ... numero d'interno uno, fra le coerenze;
distacco da viale privato di accesso, distacco dalla strada Comunale Recca ..., distacco da proprietà aliena, salvo altri ... nel NCEU ... alla partita 8381, foglio 17, mappale
962, sub 16 ...; diritti di proprietà pari ad un mezzo del locale garage ..., piano terra, fra le coerenze: appartamento in piano terra in cui al lotto 4, distacco da
4 proprietà aliena, distacco dalla Via Comunale Recca ..., salvo altri ..., nel NCEU
... alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub. 14 >>;
iii) che dalla relazione del c.t.u. Arch. , resa nel ridetto Persona_4 procedimento vertente tra i coniugi - e i Controparte_3 ON coniugi - ad essi non opponibile, non essendo Controparte_1 TR parte in causa, riscontravano l'interesse ad agire imposta dalla necessità di una verifica delle proprietà e per l'effetto ottenere una pronuncia diretta a regolamentare i confini dei lotti appartenenti alle parti in causa e a dichiarare che i loro diritti di proprietà avevano ad oggetto ed accedevano ai lotti a loro pervenuti
(originariamente comproprietari) in forza dei cennati titoli, e che le zone di terreno in comune tra le parti riguardava l'intera consistenza della strada (viale di accesso ai lotti primo, secondo, terzo, quarto e quinto);
2. Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_3 ON con comparsa di costituzione, risposta e riconvenzionale, depositata in atti in data
18/12/2015, a mezzo della quale – contestando le conclusioni conseguite dal c.t.u.
Arch. nel corso del separato giudizio intrapreso da essi Persona_4 comparenti nei confronti dei coniugi e secondo Controparte_1 TR cui avrebbero dovuto considerarsi di proprietà di questi ultimi il lotto A, pari a mq
689, di proprietà dei coniugi il lotto B, pari a mq 557, di proprietà CP_3 CP_2 dei coniugi il lotto C, pari a mq 590, e in comune il lotto D, Parte_3 pari a mq 166, destinato a viale di accesso, essendo contrastanti con il titolo comune, ossia l'atto per OT del 1999, coerentemente trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari, e rilevando l'inidoneità dei grafici e delle mappe precedenti al predetto atto divisionale, riconosciuta anche dal c.t.u. ad individuare l'esatto confine tra le tre porzioni, facenti parti dell'unico originario fondo esteso per mq 2000, nonché ad individuare le precise caratteristiche delle stesse – ritenevano che occorreva attribuire rilevanza alle testuali previsioni contenute negli atti di provenienza “comuni”, e dunque agli atti di acquisto per
OT AT e all'atto di cessioni e di divisioni per OT che assegnava: Per_1 ai coniugi il “primo lotto”, costituito dall'immobile “insiste Parte_4 sull'area estesa per complessivi mq 612…”; a il “secondo lotto”, ON costituito dall'immobile “insistente sull'area estesa per di complessivi mq 557…”
; a il “terzo lotto”, costituito dall'immobile “insistente Controparte_3 sull'area estesa per complessivi mq 557…”; a il “quarto lotto”, Parte_2
5 costituito dall'immobile “insistente sull'area estesa per di complessivi mq 651…”
; a il “quinto lotto”, costituito dall'immobile “insistente sull'area Parte_1 estesa per di complessivi mq 612…” ; riservava, comune a tutte le parti, “il viale privato, sviluppantesi su un'area di mq 172”. Altresì, rilevavano: che mentre in catasto erano state ben specificate le costruzioni, viceversa le aree annesse alle stesse venivano individuate nell'atto di provenienza con la mera indicazione delle superficie espresse in metri quadrati e attribuite in proprietà come pertinenze, senza la preventiva identificazione o divisione catastale;
che i coniugi - CP_1 CP_2 in seguito all'atto per OT si impossessavano di un'area ben più ampia di Per_1 quella a loro spettante di mq 612; che ogni elaborato grafico o planimetrico, non richiamato nell'atto per OT , non era utilizzabile ai fini Per_1 dell'individuazione delle aree in questione;
che l'originaria area di complessivi mq
2.000 va assegnata alle parti in porzioni di proprietà, conformemente alle intese raggiunte con l'atto di cessioni e di divisioni.
Pertanto, i convenuti coniugi , nel riconoscere la fondatezza della CP_3 CP_2 domanda attorea convergente con i propri interessi, spiegando domande riconvenzionali e trasversali dirette all'accertamento dei diritti di proprietà sui beni ad essi assegnati nonché alla regolamentazione dei confini e all'attribuzione delle aree annesse alle costruzioni in conformità a quanto disposto con l'atto di cessioni e di divisioni per OT del 03/08/1999, chiedevano disporsi la riunione del Per_1 giudizio al procedimento iscritto al n. 90397/2010 del Ruolo Generale.
3. Con comparsa di costituzione, risposta e domande riconvenzionali, depositata in atti il 04/01/2016, si costituivano anche i coniugi e Controparte_1 CP_2 eccependo, preliminarmente: l'incompetenza territoriale dell'adito
[...]
Giudice, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord, attesa l'ubicazione degli immobili oggetto di controversia nel suo circondario;
l'improcedibilità del giudizio, non essendo stato esperito il preventivo tentativo di mediazione, obbligatorio in materia di diritti reali;
si opponevano, poi, alla richiesta di riunione al procedimento recante R.G. n. 90397/2010, posto l'avanzato stato di quest'ultimo. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti coniugi e Ed in Controparte_3 ON particolare, per l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate essi convenuti così concludevano:
6 a) accertare e dichiarare che e per effetto degli Controparte_1 TR
atti di acquisto e divisione di quota del 10 e 23 novembre 1983 per OT Persona_3
, e della cessione della quota in proprietà di a mezzo
[...] Controparte_6 scrittura privata autenticata del 03/08/1999 per OT Notaio Persona_2
Rep. N° 76247, registrata al n. 142 dell'Ufficio del Registro di Napoli e trascritto al Registro Gen. Ordine al n. 30647 (Reg. Part. 21770) del 05/08/1999 presso la
Conservatoria dei Registri di Napoli 2, sono proprietari della superficie di mq 1.000, pari a 1/2 (= 4/8) dell'intera consistenza del lotto costituito dalla particella 962 del foglio 17 del Catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli, già originarie particelle 38, 497 e 501 del foglio 17 del Catasto terreni del medesimo comune;
b) accertare e dichiarare che, per effetto dell'atto di divisione del 03/08/1999 per
OT redatto sotto la forma di scrittura privata autenticata - Persona_2
Rep. N° 76248, registrato al n. 143 dell'Ufficio del Registro di Napoli e trascritto al Registro Gen. Ordine al n. 30648 (Reg. Part. 21771) del 05/08/1999, veniva attribuito a e il Primo Lotto individuato nella Controparte_1 TR
suddetta scrittura privata autenticata, e identificato come Lotto A, secondo la consistenza e superficie sviluppata dal c.t.u. Arch. , pari a 689 Persona_4
mq, identificata catastalmente dal Foglio 17, particella 962, sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dalle aree di pertinenza ad essa circostanti;
c) accertare e dichiarare che, per effetto dell'atto di divisione del 03/08/1999 per
OT Rep. n. 76248, registrato al n. 143 dell'Ufficio del Persona_2
Registro di Napoli e trascritto al Registro Gen. Ordine al n. 30648 (Reg. Part. 21771) del 05/08/1999, venivano altresì assegnati a e Controparte_1 CP_2
i 4/8 (= 1/2) del valore e della superficie del viale privato di accesso in
[...]
proprietà comune con nella Parte_5
misura di mq 83 pari alla metà di mq 166, accertata dalla c.t.u. Arch.
[...]
, identificata catastalmente dal Foglio 17, particella 962, sub 1; Per_4
d) accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2 Controparte_3
e occupano illegittimamente una porzione di fondo della ON
estensione di mq 228 appartenente alla maggiore consistenza di mq 1.000 (mille) acquistati in proprietà esclusiva da e a seguito Controparte_1 TR
degli atti di provenienza e cessione di quota menzionati al capo a) e, per l'effetto,
7 ordinare alle controparti ai sensi dell'art. 948 cod. civile l'immediato rilascio della detta porzione di fondo e la restituzione della stessa ai legittimi proprietari, ripristinando lo stato dei luoghi originario, con condanna delle stesse, in solido fra essi, al risarcimento dei danni per equivalente ai sensi dell'art. 2058 cod. civile, tenuto conto dello stato dei luoghi attuale, delle irreversibilità delle fabbriche e delle infrastrutture sulle medesime aree realizzate, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa a mezzo di apposita c.t.u. ovvero secondo Giustizia, e sulla base, anche, della mancata utilizzazione da parte dei legittimi proprietari dell'area illegittimamente invasa, occupata e detenuta da essi attori e convenuti in riconvenzionale, ivi previsti interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
e) accertare e dichiarare l'illegittima occupazione della superficie di mq 2,40 in proprietà esclusiva di e annessa al viale privato Controparte_1 TR
di accesso al compendio immobiliare di Via del Mare n. 126/A in Marano di Napoli, identificato in Catasto al foglio 17, particella 962, sub 1, secondo le risultanze della c.t.u. redatta dall'Arch. e depositata agli atti del giudizio R.G. n. Persona_4
90367/2010 pendente innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. VI Civile – G.M. D.ssa
Margarita e, per l'effetto, condannare , Parte_1 Parte_2 [...]
e al rilascio della suddetta porzione di fondo in Controparte_3 ON
favore di e ed al risarcimento dei danni previsti per la CP_1 TR
riduzione in pristino, da quantificarsi e liquidarsi anche a mezzo di apposita c.t.u. ovvero secondo Giustizia, ivi aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'avvenuta apposizione del cancello di ingresso dal viale comune alla proprietà – , a seguito della realizzazione del TR Controparte_1
muro di confine tra le proprietà – e – CP_1 TR CP_3 CP_4
sino alla data di effettivo soddisfo, in uno agli interessi ed alla
[...]
rivalutazione monetaria;
f) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di effettuare la cancellazione della nota di trascrizione operata il 20/11/2015 da Controparte_3
e al n. 42974/34138 a “rettifica” ed integrazione della
[...] ON
Nota di trascrizione n. 30648 (Reg. Part. 21771) del 5/8/1999 e del quadro “D” in essa contenuto, con la quale è stata registrata al n. 143 dell'Ufficio del Registro di
8 Napoli la scrittura privata autenticata dal Notaio del Persona_2
03/08/1999 - Rep. n. 76247, ponendo le relative spese a carico dei richiedenti;
g) condannare , e Parte_1 Parte_2 ON Controparte_3
al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...]
96 c.p.c.
4. Instaurato il contenzioso, recante R.G. n. 25367/2015, l'adito Tribunale di Napoli assegnava termine alle parti per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, all'esito del medesimo - conclusosi negativamente - con ordinanza del
05/07/2016, dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord, disponendo la riassunzione nei termini di legge.
Riassunto regolarmente il giudizio avanti all'intestato Tribunale;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio dirette ad individuare e descrivere le superficie e l'esatta ubicazione della linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti.
Depositata la relazione peritale a firma dell'Ing. (richiesta dal Persona_5
Giudice per emendare le conclusioni dei pregressi elaborati tecnici attinti da carenze logico-tecniche), le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Parte attrice ha proposto in giudizio una domanda tesa all'accertamento del confine di proprietà tra il proprio fondo e quelli di proprietà dei convenuti nonché del viale di accesso, scorporati da una originaria consistenza per effetto di vendite e divisioni, deducendo all'uopo una situazione di incertezze e violazioni in ordine all'esatta ubicazione della linea di confine.
Com'è noto, l'azione di regolamento dei confini è disciplinata dall'art. 950 cod. civile, il quale prevede che “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente”. Per costante giurisprudenza, presupposto per l'azione di regolamento di confini è la sussistenza di una situazione di incertezza della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite, cosiddetta incertezza oggettiva, quanto dalla contestazione del confine esistente, cosiddetta incertezza soggettiva, che non investa i titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. n.
22775/2004; Cass. civ. n. 3663/1994).
9 La natura dell'azione non muta allorquando insieme alla determinazione del confine, l'attore chieda il rilascio di una zona determinata di terreno, compresa nel suo confine e tenuta in possesso dal convenuto (Cass. civ. n. 6594/1986).
Soggetti legittimati ad agire e a resistere nell'azione di regolamento di confini sono i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende stabilire l'esatta demarcazione del confine (Cass. civ. sez. II 18/07/1991 n. 8003; Cass. civ. n.
6333/1979).
Sotto il profilo del regime probatorio, nella controversia tra proprietari confinanti in cui si dibatta esclusivamente sull'estensione dei rispettivi fondi, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti (Cass. civ. n. 12891/2006; Cass. civ. n. 6189/2001) e, pur rilevandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che la base primaria dell'indagine sia costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e delle planimetrie ivi allegate (Cass. civ. n. 15759/2020) e solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifichi il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ.
n. 8814/2003), ivi comprese le risultanze delle mappe catastali, il cui esame assume carattere sussidiario per espressa previsione del III comma dell'art. 950 cod. civile
(Cass. civ. 23958/2013; Cass. civ. n. 3101/2005).
Sulla base di queste premesse sistematiche, va rilevato che nel caso in esame parte attrice ha allegato la sussistenza di una situazione di incertezza dell'esatto tracciato delle linee confinarie, attinente alla corretta determinazione delle superficie dei lotti oggetto dell'atto divisionale per OT del 03/08/1999, contestando, in Per_1 particolare, alla stregua della perizia tecnica redatta dall'Arch. Persona_4 nel procedimento radicato avanti al Tribunale Civile di Napoli recante R.G. n.
90397/2010, vertente tra i coniugi e i coniugi , Parte_5 Parte_6 CP_2 la perdita di superficie del loro lotto (denominato lotto “C” - comprendente i “lotti quarto e quinto” del ridetto atto divisionale) di circa mq 651 e un'annessione da parte dei convenuti coniugi – a favore della loro proprietà (lotto CP_1 CP_2
“A”) di circa mq 9 destinati a strada comune (qualificata in lotto “D”) ex art. 22 dell'atto divisionale per OT Nello specifico gli attori hanno dedotto di Per_1 essere divenuti proprietari esclusivi, a seguito degli atti di compravendita del
10/11/1983 e di divisione del 23/11/1983, entrambi stipulati per OT Per_3
10 nonché del successivo ulteriore atto di cessione e divisione, stipulato in Per_3 data 03/08/1999 per OT degli immobili siti in Marano di Persona_2
Napoli alla Via del Mare n. 126/A, ex Via Arecca o Recca, catastalmente censiti al foglio 17, mappale n. 962, sub 14, sub 15, sub 16 e sub 17, insistenti su una superficie di suolo complessiva di mq 651, oltre ad aver acquisito diritti proporzionali sul viale privato di accesso ex art. 22 del medesimo atto (foglio 17, mappale 962, sub 1, di mq 172).
Sotto il profilo della legittimazione processuale, gli attori agiscono in giudizio in qualità di proprietari e comproprietari dei suddetti fondi al fine di determinare con esattezza il confine lungo il lato ovest della loro proprietà, producendo i titoli da cui deriva la proprietà (cfr. atti di compravendita e divisione del 10/11/1983 e del
23/11/1983, ed atto di cessione e divisione del 03/09/1999).
Quanto alla legittimazione passiva, gli attori hanno correttamente convenuto in giudizio i coniugi quali comproprietari Controparte_3 ON del fondo confinante denominato lotto “B”, e i coniugi Controparte_7 quali comproprietari del fondo limitrofe, identificato in lotto “A”, generati
[...] dall'originaria consistenza riportata in catasto Comune di Marano di Napoli al foglio 17, particelle n. 38, di are 18,00, n. 497 di are 0,65 e n. 501 di are 9,35.
6. Nessun rilievo possono avere le asserzioni dei convenuti in riconvenzionale che, pur negando quanto dedotto dagli attori, sostengono in CP_1 CP_2 particolare di aver acquistato con l'atto di cessioni e divisioni del 03/08/1999 per
OT i 4/8 pari a mq 1.000 del fondo originario di mq 2.000 così formatosi Per_1
a seguiti di atti di compravendita del 10/11/1983 e di divisione del 23/11/1983 stipulati dal Notaio . Persona_3
In realtà, i coniugi , con l'atto di cessioni e divisioni del CP_1 CP_2
03/08/1999 per OT hanno acquistato cespiti, costituenti il Persona_2
“primo lotto”, insistenti su di una superficie di mq 612, per un valore complessivo di lire 280.000.000 (duecentottanta milioni), pari al valore della loro quota di diritto corrispondente a 4/8 dell'intera massa divisionale.
In tale ambito, pertanto, devono ritenersi rispettati i presupposti per l'esperibilità dell'azione disciplinata dall'art. 950 cod. civile.
Nel caso di specie, ai fini della decisione della controversia, avendo questa natura prettamente tecnica, assumono rilievo le risultanze delle consulenze tecniche
11 d'ufficio e delle e relazioni tecniche depositate in atti;
all'uopo, può farsi riferimento per conseguire una risoluzione definente della contesa, oltre alla relazione tecnica dell'Arch. nominato c.t.u. nel giudizio, recante R.G. Per_4
n. 90397/2010, radicato innanzi al Tribunale Civile di Napoli e vertente tra i coniugi e i coniugi , all'elaborato peritale redatto dal Parte_5 Parte_4
c.t.u. Ing. le cui conclusioni tecniche sono ritenute da questo Persona_5
Giudicante condivisibili e immuni da vizi per l'iter metodologico ed empirico adottato dall'ausiliario nelle indagini espletate, nella valutazione della documentazione versata in atti dalle parti e nei rilievi critici sollevati nei confronti delle relazioni tecniche offerte da altri cc.tt.uu. nel corso del giudizio (Ing.
– Ing. nonché nel riscontro alle osservazioni formulate dal Persona_6 Per_7
c.t.p. dei convenuti coniugi . Parte_4
Non si condividono, invece, le conclusioni rassegnate in merito ad una ipotesi di risoluzione per compensazione di quote di proprietà mediante la cessione da parte dei coniugi dei loro diritti di proprietà pari a 4/8 sulla strada Parte_4 privata di accesso (lotto “D”) in favore delle altre parti. Ed invero, il ripristino dello stato dei luoghi non può essere ostacolato da una siffatta prospettazione, la quale può solo essere oggetto di una libera negoziazione tra le parti volta a raggiungere accordi transattivi, di cui il giudice può solo limitarsi ad auspicarla oppure a prenderne atto, qualora sia posta in essere.
Quanto all'individuazione dei confini delle proprietà, la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. consente di accertare le superficie Persona_8 dei lotti “A”, “B” e “C” di proprietà esclusiva delle rispettive parti e del lotto “D”, strada privata in comune, nonché i relativi confini di proprietà, così come rappresentato nel grafico B allegato nella sezione dell'elaborato peritale riservata a: “Risposta alle osservazioni dell'Arch. ” (cfr. pag. 17 della Persona_9 relazione).
Al fine di materializzare le linee di confine, in conformità alle superficie indicate nell'atto di cessioni e divisioni per OT del 03/08/1999 attribuite ai Per_1 condividenti, l'ausiliario con il ridetto grafico ha tracciato le relative delimitazioni, da realizzarsi mediante lo spostamento di confine del lotto “C” verso ovest ovvero nel lotto “B” e il confine di quest'ultimo nel lotto “A”, in modo tale da assicurare al lotto “C” e al lotto “B” le previste originarie superficie minime, rispettivamente,
12 di mq 651 e di mq 557; ciò in quanto dal recente rilievo GPS (anno 2023) si desume che le superficie dei lotti così risultano: lotto “A” mq 693,61; lotto “B” mq 560,16; lotto “C” mq 593,69 e lotto “D” mq
166,69.
7. In definitiva, la c.t.u. ha in larga parte fornito conferma alle allegazioni di parte attrice.
La domanda di parte attrice va, dunque, accolta e conseguentemente va accertato e dichiarato:
- che, sussistono anomalie nelle superficie dei vari lotti;
difatti, dalle indagini svolte dall'ausiliario, rispetto a quanto concordato tra le parti con l'atto di cessioni e divisioni per OT del 03/08/1999, risulta che il lotto “A” ha una superficie Per_1
(lorda) maggiore e gli altri lotti, viceversa, hanno una superficie (lorda) inferiore;
- che, conformemente all'atto di cessioni e divisioni per OT del Per_1
03/08/1999, la superficie del fondo su cui insistono i cespiti di parte attrice, denominato lotto “C”, riportati in catasto urbano del Comune di Marano di Napoli alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 ed aree pertinenziali, corrisponde a mq 651; la superficie del fondo di proprietà dei convenuti coniugi - denominato lotto “B”, Controparte_3 ON
distinto in catasto urbano del Comune di Marano di Napoli alla partita 8381, foglio
17, mappale 962, sub 9, sub 10, sub 11 e aree pertinenziali, corrisponde a mq 557; la superficie del fondo di proprietà dei convenuti coniugi - Controparte_1
denominato lotto “A”, identificato in catasto urbano del Comune TR
di Marano di Napoli alla patita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 e delle aree pertinenziali, corrisponde a mq 612; la superficie della strada privata di accesso ai suddetti lotti, denominato lotto “D”, corrisponde a mq 172;
- che, allo stato attuale, la superficie del fondo su cui insistono i beni di parte attrice, denominato lotto “C”, riportati in catasto urbano del Comune di Marano di Napoli alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 e aree pertinenziali, è di mq 593,69; la superficie del fondo di proprietà dei convenuti coniugi - denominato lotto “B”, distinto Controparte_3 ON
13 in catasto urbano del Comune di Marano di Napoli alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 9, sub 10, sub 11 ed aree pertinenziali, è di mq 560,16; la superficie del fondo di proprietà dei convenuti coniugi - Controparte_1 CP_2
denominato lotto “A”, identificato in catasto urbano del Comune di
[...]
Marano di Napoli alla partita 8381, foglio 17, mappale 962, sub 2, sub 3, sub 4, sub
5, sub 6, sub 7 e delle aree pertinenziali, è di mq 693,61; la superficie della strada privata di accesso ai suddetti lotti, denominato lotto “D” (ripotato in catasto al foglio 17, mappale 962, sub 1), è di mq 166,69;
- che, dal confronto delle superficie dei lotti in questione evidenziate dal mentovato rilievo GPS (dal quale risulta una maggiore estensione dell'originaria consistenza da cui sono stati generati i lotti assegnati alle parti), il lotto “A” deve cedere circa mq 60 al lotto “C” e mq 21,60 al lotto “B” (giusta sentenza n. 10482/2017 del
Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento civile recate R.G. n.
90397/2010).
8. Alla luce di quanto innanzi esposto, va ordinato alle parti convenute il rilascio della porzione di proprietà pari a circa mq 60 in favore del lotto “C” appartenente agli attori e attualmente occupata dai convenuti coniugi - Controparte_1
mediante lo spostamento verso ovest dei confini dei lotti “C” e TR
“B”, ovvero con l'estensione della linea di confine del lotto “C” tale da impegnare parte del lotto “B” e con l'avanzamento della linea di confine del lotto “B” nel lotto
“A”, in modo tale da assicurare il ripristino per il lotto “C” di una superficie (lorda) di mq 651 e per il lotto “B” di una superficie (lorda) di mq 557; il tutto come meglio indicato nel grafico B allegato all'elaborato peritale del c.t.u. Ing. Persona_5
(cfr. pag. 17 della relazione) e in ossequio alla sentenza n. 10482/2019
[...] emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli nel procedimento civile recante R.G. n.
90397/2010; va, altresì, a conferma della previsione di cui alla citata sentenza del Tribunale
Ordinario di Napoli disposta la condanna dei convenuti coniugi Controparte_1
- al rilascio della porzione di proprietà illegittimamente occupata TR
(pari a mq 21,60) a favore del lotto “B” di proprietà dei convenuti in riconvenzionale, coniugi - Controparte_3 ON
14 Anche la domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi proposta da parte attrice e dai convenuti in riconvenzionale, coniugi - Controparte_3 CP_4
è fondata.
[...]
Pertanto, va disposta la condanna dei convenuti a ripristinare i confini tra i lotti “C”
e “B”, integrando in tal guisa le perdite di porzioni di superficie lorda di cui sono attinte, tale da rispettare le aree previste dall'atto di cessioni e divisioni per OT del 03/08/1999, assegnate ai condividenti coniugi - Per_1 Parte_1
e coniugi - rispettivamente, Parte_2 Controparte_3 ON di mq 651 e mq 557, attraverso il rilascio di porzioni di superficie e opere necessarie alla funzione recuperatoria delle avanzate domande di regolamentazione dei confini tra i lotti oggetto di controversia.
I convenuti, coniugi - avendo in possesso Controparte_1 TR quote di superficie maggiore rispetto a quanto loro dovuto, vanno altresì condannati ad integrare la superficie della strada comune, lotto “D”, nella estensione di cui al grafico B dell'elaborato peritale del c.t.u. Ing. (cfr. pag. 17 Persona_5 della relazione).
La rimessione in pristino dello stato dei luoghi è disposta a cure e a spese dei convenuti coniugi - comprensiva di rimozione Controparte_1 TR di muri ed ogni superfetazione e con la conseguente collocazione di paratie o reti, come da norme di regolamenti comunale, per segnare i confini così determinati.
9. In siffatto descritto ambito, inoltre, non può trascurarsi, fermo il rispetto delle quote di superficie lorda dovute per formare correttamente i lotti “C” e “B”, che la maggiore estensione del lotto “A” determinata dall'accertata maggiore estensione dell'originaria consistenza da cui sono stati scorporati i lotti oggetto di controversia, in mancanza di specifica domanda al riguardo, resta a vantaggio di quest'ultimo lotto.
10. Quanto al regime delle spese processuali, la soccombenza dei convenuti coniugi
- e in particolare la linea difensiva ed il Controparte_1 TR contegno processuale di questi, finalizzati a mantenere sostanzialmente lo stato di fatto, mediante la proposizione di eccezioni, domande riconvenzionali e istanza di rigetto della domanda attorea nonché della domanda riconvenzionale spiegata dagli altri convenuti, giustificano la condanna dei medesimi al pagamento in favore degli attori e dei convenuti coniugi - delle spese di lite che si liquidano, CP_3 CP_2
15 come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. Giustizia 55/2014
e successive modificazioni, a far data dal 23/10/2022, ex D.M. Giustizia 147/2022, per lo scaglione di riferimento, tenendo conto del valore indeterminabile a complessità media e delle previste fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione nonché fase decisionale;
mentre, deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e i convenuti in riconvenzionale, coniugi - essendo la loro Controparte_3 ON difesa collimante con quella attorea o, comunque, non contrastante la domanda avanzata dai coniugi - Parte_1 Parte_2
Infine, non può essere riconosciuto a parte attrice e ai convenuti in riconvenzionale
, tenuto conto del principio di causalità, in mancanza di una Parte_5 specifica nota spesa, il rimborso degli oneri sostenuti per le competenze professionali dovute a rispettivi c.t.p. per le attività da questi prestate nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - definitivamente pronunciando nella controversia riportata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
I. accerta e dichiara che le parti in causa, sono proprietari dei beni immobili descritti in premessa (siti nel territorio del Comune di Marano di Napoli alla Via del Mare
n. 126/A, già Via Comunale Arecca o Recca - riportati in NCEU di quel Comune al foglio 17, mappale 962), ad essi pervenuti con l'atto di cessioni e di divisioni per
OT del 03/09/1999, secondo quanto stabilito sotto i Persona_2 paragrafi denominati “primo lotto” (identificato nelle relazioni di c.t.u. quale lotto
“A”), "secondo e terzo lotto" (identificati nelle relazioni di c.t.u. quale lotto “B”),
“quarto e quinto lotto” (identificati nelle relazioni di c.t.u. quale lotto “C”), nonché sotto l'art. 22 del medesimo atto, relativamente alla "strada comune" (identificato nelle relazioni di c.t.u. quale lotto “D”);
II. accerta e dichiara che il lotto “C” (costituito dai “lotti quarto e quinto” di cui all'atto per OT , ha una superficie lorda (comprensiva delle superficie Per_1 dei beni ivi insistenti) estesa per mq 651; il lotto “B” (costituito dai “lotti secondo
e terzo” di cui all'atto per OT , ha una superficie lorda (comprensiva Per_1
16 delle superficie dei beni ivi insistenti) estesa per mq 557 e il lotto “D” (costituito dalla “strada comune” di cui all'art. 22 dell'atto per OT , ha una Per_1 superficie estesa per mq 176 (come indicato nel grafico B allegato nella c.t.u. dell'Ing. alla sezione riservata a: “risposta alle osservazioni Persona_5 dell'Arch. ” - cfr. pag. 17 della relazione); Persona_9
III. accerta e dichiara che i confini tra i lotti di terreno di proprietà delle parti in causa, coincidono con le linee di confine rappresentate nel predetto grafico B, allegato nella c.t.u. dell'Ing. nella sezione riservata a: Persona_5
“risposta alle osservazioni dell'Arch. ” (cfr. pag. 17 della Persona_9 relazione) e nella ridetta sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, tali da assicurare al lotto “C” un'estensione di superficie lorda non inferiore a mq 651, al lotto “B” un'estensione di superficie lorda non inferiore a mq 557 e al lotto “D”, strada comune, un'estensione di superficie di mq 176;
IV. condanna parti convenute al rilascio della porzione di proprietà, tale da integrare la superficie lorda del lotto degli attori, attualmente occupata dai convenuti coniugi
- come individuata in parte motiva;
Controparte_1 TR
V. condanna parti convenute alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni indicate in motivazione, ordinando ai coniugi
[...]
di porre in essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione Controparte_7 della presente sentenza, le opere necessarie alla funzione recuperatoria della domanda attorea e della domanda riconvenzione spiegata dai coniugi Controparte_3
e idonee a regolamentare i confini tra i vari lotti, il tutto
[...] ON come indicato in parte motiva;
VI. rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti coniugi CP_1
-
[...] TR
VII. autorizza il Conservatore dei Servizi di Pubblicità Immobiliare della competente Agenzia delle Entrate, sollevandolo da ogni responsabilità, a trascrivere quanto determinato con la presente sentenza, previa regolarizzazione e allineamento catastali dei lotti in questione, ad istanza delle parti interessate, il tutto a cura e a spese di quest'ultime, esonerando all'uopo la Cancelleria da qualsiasi adempimento al riguardo;
17 VIII. condanna parte convenuta, coniugi - a Controparte_1 TR rifondere per intero in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro
600,00 per esborsi (contributo unificato, diritti di cancelleria e notifiche, produzione documenti) e in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
IX. condanna parte convenuta, coniugi - Controparte_1 TR altresì, a rifondere per intero in favore dei convenuti in riconvenzionale, coniugi
- le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_3 ON
518,00 per esborsi (contributo unificato) e in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
X. pone definitivamente a carico di parte convenuta, coniugi - Controparte_1
per intero le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, svolte TR dall'Ing. dall'Ing. e dall'Ing. Persona_10 Persona_11 Persona_5
defalcate le somme eventualmente anticipate e/o versate ai predetti
[...] consulenti tecnici e rimborsando le altre parti delle somme eventualmente corrisposte ai cc.tt.uu.
Così deciso in Aversa il 13-01-2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
La presente sentenza è stata redatta con il supporto del dott. Nicola Paragliola
(AUPP).
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
18