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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3197/2020 r.g. vertente tra
, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Antonio Ciano, Parte_1
difeso dall'avv. Guido Gabrielli APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Francesco Malatesta Controparte_1
Ministero della Giustizia, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2016 Pt_1
0001695388 di complessivi €. 2.840,95, notificata in data 9.7.2016 da per Controparte_2
“spese processuali 2008”, assumendo che sia stata emessa e notificata da soggetto giuridico estinto, non ritualmente notificata, carente di motivazione, non preceduta dalla formale notifica degli atti necessariamente presupposti.
L'adito giudice di pace dichiara la propria incompetenza, con ordinanza n.
31954/17, a favore del tribunale di Roma, avanti al quale il giudizio è riassunto da . Pt_1
Si costituisce in primo grado il Ministero della Giustizia contestando la fondatezza dell'opposizione; è contumace l' . Controparte_3
Con sentenza n. 24740/2019 il Tribunale respinge ex actis l'opposizione con condanna al rimborso delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la Pt_1
declaratoria di nullità o per l'annullamento della cartella di pagamento.
Al riguardo deduce cinque motivi: 1) la cartella impugnata è stata notificata da in data 9.7.2016 nonostante fosse stata cancellata dal registro delle imprese Controparte_2
sin dall'1.7.2016 e fosse, quindi, soggetto non più esistente;
2) la cartella di pagamento non è stata preceduta da alcun avviso od invito al pagamento, in violazione dell'art.212 T.U. spese di giustizia relativo al procedimento di riscossione;
3) le pretese somme non sono state iscritte a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 14.10.2008; la cartella di pagamento non è stata notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ossia entro e non oltre il 31/12/2010; non sono stati, quindi, osservati i termini di decadenza previsti dall'art.227ter T.U. Spese giustizia e
25 dpr 602/73; 4) la cartella non riporta l'indicazione specifica delle voci di spesa e del relativo
2 titolo né allega le fonti da cui promana la pretesa creditoria, così pregiudicando la difesa;
5) la sentenza viola l'art.115 c.p.c. in quanto non si conforma a quanto dimostrato per tabulas dall'opponente.
contesta la fondatezza del gravame e conclude, in via Controparte_1
gradata, per la compensazione delle spese processuali.
Il Ministero della Giustizia insta parimenti per il rigetto dell'appello.
La Corte così ragiona.
Il titolo in forza del quale si è proceduto alla riscossione a mezzo della impugnata cartella è costituito dal rimborso delle spese processuali derivante dal giudizio penale definito con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3602/2008, passata in giudicato in data
14.10.2008.
Tale titolo è stato tuttavia fatto specificamente valere dalla Corte penale-ufficio recupero crediti solo successivamente alla notifica della cartella, vale a dire solo con la nota in data 6.3.2017 (doc. 4 fac. 1° Ministero), mentre la cartella di pagamento, non preceduta da alcun invito né da alcuna “cartella avviso”, si limita a descrivere il titolo in termini generici, avuto riguardo cioè solo all'anno in cui sarebbe maturato il credito (“2008”), alla natura
(“spese processuali”) ed all'ente titolare (“Corte di appello di Roma campione penale”): descrizione che certamente non consente, neppure per relationem, di risalire allo specifico titolo originario.
Il debitore non è stato, inoltre, posto in condizione di adempiere prima della notifica della cartella ed è rimasto pregiudicato nella difesa.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di entrambi gli enti, impositore e riscossore, in ragione della resistenza in giudizio.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 24740/2019 annulla la cartella di pagamento n. 097 2016 0001695388 di complessivi €. 2.840,95 emessa a carico di Pt_1
;
[...]
- condanna il Ministero della Giustizia ed in solido al Controparte_1
rimborso delle spese processuali, in favore di , liquidate per il primo grado in € 1.500,00 Pt_1
per compensi ed € 130,00 per spese e, per il gravame, in € 1.800,00 per compensi ed € 180,00 per spese, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Roma, 18.3.2025
IL PRESIDENTE est.
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