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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14804 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. MONTANINI PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MONTANINI PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/04/1994, dalla cui unione nascevano i figli minori (nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
14/01/2006), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ I coniugi vivranno separati, la
Sig.ra abiterà ,la casa coniugale, unitamente alle minori ed Controparte_1 Per_1
mentre il Sig. sarà libero di stabilire la residenza ove meglio creda, Per_2 Parte_1
con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso il domicilio materno;
- i genitori nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli minori, assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse dei figli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e attitudini con l'unica eccezione che per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente come per legge;
- il Sig. compatibilmente con i Parte_1
propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé le figlie due giorni alla settimana, dalle ore 13,00 alle ore 22,00 nonché due fine settimana al mese secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms. - Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno i giorni del 24, 25, 26, 31, 1, e l'epifania seguendo il regime dell'alternanza ed anche le vacanze pasquali seguiranno il medesimo criterio: il giorno di
Pasqua con l'uno ed il giorno del lunedì in albis con l'altra; - Durante le vacanze estive, il padre starà con i figli minori per quindici giorni l'anno e potrà incontrare i medesimi tutti i giorni per quattro ore, mentre quando i minori compiranno sei anni qualora fossero disposti a pernottare con il padre, lo stesso potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, in un periodo intercorrente tra il mese di giugno e il mese di agosto. Egli dovrà comunicare entro il 30 aprile alla Sig.ra quando terrà con sé per le vacanze estive i figli e dovrà, Controparte_1
altresì, comunicare dove risiederà con la figlia, la quale dovrà essere sempre reperibile dalla madre, la quale potrà raggiungere i minori con una videochiamata al giorno. - In caso di accordo, le parti potranno sempre modificare le suindicate modalità di frequentazione padre- figlie;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 2 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese la somma di €. 500,00 mensili in favore dei figli minori, da aggiornarsi secondo indici ISTAT e da effettuarsi mediante bonifico bancario sulle coordinate Iban intestate alla
Sig.ra impegnandosi, inoltre, a corrispondere il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie concordate. - Oltre a ciò il Sig. verserà fino all'estinzione, alla Parte_1
2 Sig.ra il 50% delle spese per il fitto della casa coniugale;
- Per quanto Controparte_1
riguarda le spese straordinarie, il padre, parteciperà nella misura del 50% ed il criterio di adozione delle medesime seguirà il Protocollo del Tribunale di Napoli;
- Le parti, prevedono quale forma di comunicazione relativa le predette spese, in luogo della racc. A/r, quella più agevole della comunicazione mail. Il saldo delle somme eventualmente anticipate da una parte dovrà avvenire nei confronti della parte anticipataria, entro venti giorni successivi alla comunicazione di pagamento, dietro presentazione di idonea documentazione, che comprovi il pagamento. - entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.6, parte II , S.A ,sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno 1994 ); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
3 Dott.ssa Claudia Ummarino
Dott. Raffaele Sdino
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