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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5973/2019
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 13:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
ConIGliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
ConIGliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
AR
Avv. COGGIATTI CLAUDIO Presente
Avv. COGGIATTI CECILIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CARBONE ANDREA Presente
CP_2
Avv.
EREDI ANDRE' JACOB
Avv.
JACOB GEORGIA CRISTIANA EREDE CP_3
Avv. CARBONE ANDREA
CP_4 CP_5
Avv. DI MAURO ANTONIO Presente
Controparte_6
Avv. DI MAURO ANTONIO
JACOB EREDE DI JACOB Controparte_7 CP_3
Avv. CARBONE ANDREA
1
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele ConIGliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5973 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
- C.F. nata a [...] il 3 luglio AR C.F._1
1965, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Roma, via Lazio n. 20/c presso lo studio degli Avvocati Claudio Coggiatti (C.F.
, indirizzo di posta certificata C.F._2
2 , fax n. 06.48880821) e Cecilia Coggiatti (C.F. Email_1
, indirizzo di posta certificata C.F._3
, fax n.06.48880821) che la rappresentano e Email_2
difendono giusta procura in atti,
- APPELLANTE
e
- nata a [...] il [...] e residente a [...]
Apuane n. 12 (c.f. ), nata a [...] il C.F._4 Controparte_8
13.7.1956 e residente a Roma in Circonvallazione Trionfale n. 104 (c.f.
), entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla Via Nino C.F._5
Oxilia 14, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Mauro (c.f. - C.F._6
fax 068079169 pec: , che le rappresenta Email_3
e difende congiuntamente in virtù di mandato in atti,
- APPELLATE - APPELLANTI INCIDENTALI
e
- JACOB GI NA e , quali eredi dei propri genitori Controparte_9
e , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Carbone CP_3 Controparte_1
(c.f. – pec: – fax CodiceFiscale_7 Email_4
06/6896786) presso il elettivamente domiciliano in Roma, via Nizza n.45 in virtù di procura alle liti in atti,
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
e in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 19.09.2019, ha AR
proposto appello avverso la sentenza n.3993/2019 emessa dal Tribunale ordinario di
Roma, pubblicata in data 19.02.2019, resa nel giudizio di primo grado originariamente promosso da e nei confronti della predetta parte CP_3 Controparte_1
appellante che, regolarmente costituitasi, ha chiamato in causa la società Controparte_2
nonchè , al quale sono succedute mortis causa le odierni appellanti CP_10
incidentali e . Controparte_6 Controparte_8
§.
2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato.
3 << Con atto di citazione ritualmente notificato e CP_3 Controparte_1
convenivano in giudizio esponendo che AR Controparte_1
era proprietaria dell'appartamento sito nel Comune di Vetralla (VT), via Cassia
[...]
n. 104, piano primo;
che in data 25 febbraio 2012, verso le ore 18,10 circa, alcuni agenti della Polizia Locale del Comune di Vetralla, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, effettuavano un sopralluogo all'interno del predetto immobile a causa di una segnalata fuoriuscita d'acqua; che nel corso di tale intervento i pubblici ufficiali intervenuti accertavano che all'interno dell'appartamento sito al secondo ed al terzo piano del medesimo stabile vi era un'ingentissima quantità d'acqua sul pavimento, per un'altezza di circa 8/10 centimetri, proveniente dal soffitto e che la perdita proveniva dal terrazzo completamente allagato (10 cm. di acqua circa), rilevando che l'acqua fuoriusciva dalla parte inferiore della caldaia e che lo scarico del terrazzo risultava parzialmente otturato da sporcizia e da materiale;
che proseguendo il sopralluogo all'interno dell'unità immobiliare sita al primo piano, di proprietà de esponente, accertavano una notevole presenza di acqua proveniente dal piano superiore, che aveva intaccato la mobilia, le pareti ed i libri posti all'interno dell'appartamento; che il successivo 26 febbraio 2012 intervenivano sul posto anche i Vigili del Fuoco, che confermavano l'enorme fuoriuscita di acqua dall'appartamento del terzo piano con conseguente danno ai locali sottostanti;
che a seguito dell'allagamento l'unità immobiliare della diveniva non abitabile con conseguente necessità di rilevanti CP_1 lavori di ristrutturazione e consolidamento;
che l'evento descritto cagionava gravissimi danni ai seguenti beni di proprietà degli istanti: solai in legno, impianto elettrico, struttura portante dell'edificio, numerosi mobili di proprietà dell'attrice, oltre settecento libri scientifici, molti dei quali di estrema rarità, alcuni anche con preziose dediche di illustri studiosi e amici, nonché numerose fotografie di codici irrecuperabili e cartelle di appunti presi in biblioteca con penna ed inchiostro appartenenti al professor CP_3
, marito della;
che, in particolare, quattrocento dei settecento rarissimi
[...] CP_1
preziosissimi libri risultavano irrimediabilmente danneggiati e non più recuperabili, mentre i residui circa trecento libri, nonché un'antica stampa di proprietà dello CP_3
dovevano essere sottoposti ad interventi di recupero e di restauro;
che l'appartamento sito ai piani secondo e terzo del medesimo stabile ed il terrazzo di copertura erano di proprietà esclusiva o, quanto meno, di uso esclusivo di , non AR
avendo alcuno degli altri condomini accesso a detto terrazzo;
che gli attori, al fine di far accertare i danni derivati dal descritto allagamento, in data 10 ottobre 2012
4 proponevano ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.; che il c.t.u. nominato nell'ambito del detto procedimento aveva erroneamente ritenuto concause dell'allagamento il non più idoneo strato impermeabilizzante, il non idoneo bocchettone del discendente del diametro di mm. 80 e ristretto di circa un terzo della sua portata dal massetto delle pendenze e dalla pavimentazione, e la parziale ostruzione dello stesso a causa della sporcizia e di materiale vario;
che tali conclusioni confliggevano evidentemente con quanto accertato dai pubblici ufficiali intervenuti, secondo i quali l'allagamento derivava dalla copiosissima quantità di acqua che fuoriusciva dalla parte inferiore della caldaia e dallo scarico del terrazzo, che risultava parzialmente otturato da sporcizia e materiale, circostanza in conseguenza della quale si era verificato il superamento della parte verticale dell'impermeabilizzazione; che il c.t.u. quantificava i danni in complessivi €.
62.590,68, di cui €. 27.660,68 per la riduzione in pristino stato dell'appartamento di proprietà della , €. 6.800,00 per la riduzione in pristino stato delle cantine, €. CP_1
2.400,00 per la riduzione in pristino stato della scala condominiale ed €. 25.730,00 per il pregiudizio ai libri;
che la stima dei danni operata dal c.t.u. risultava errata e lacunosa in quanto lo stesso non aveva considerato che l'allagamento in esame aveva causato danni anche alle murature ed ai solai, oltre che ai mobili in legno antichi;
che la relazione risultava gravemente erronea e lacunosa anche in riferimento alla quantificazione del danno al patrimonio librario, considerato che il pregiudizio subito dai libri era quantificabile in complessivi €.80.766,50; che il c.t.u. non aveva preso in considerazione neppure il danno da mancata fruizione dei predetti beni da parte degli istanti;
che essi esponenti si erano visti costretti a sostenere come diretta conseguenza dei fatti descritti anche le seguenti spese: € 2.300,00 per le prestazioni professionali di natura legale inerenti il procedimento per accertamento tecnico preventivo, €. 29.100,00 quali acconti per il pronto intervento ed il restauro dei libri facenti parte della biblioteca alluvionata,
€. 4.168,32 per l'originaria perizia effettuata nell'immobile dalla Aedes Progetti è per la successiva attività di consulente di parte nel procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., €.
3.904,40 per onorari del c.t.u., €. 0,39 per diritti di copia della relazione di servizio della
Polizia Locale del Comune di Vetralla;
che, inoltre, gli attori a causa dell'evento subivano un fortissimo stress per il disastro materiale che aveva colpito la loro residenza in Vetralla, che frequentavano con regolarità a settimane alterne e nei week end soggiornandovi per parecchi giorni;
che il professor era uno dei maggiori studiosi CP_3 della cultura bizantina nell'Italia meridionale a livello internazionale e che i libri distrutti o danneggiati rappresentavano la collezione raccolta nel corso di cinquant'anni
5 con sforzi e ricerche particolarmente accurate in tutta Europa per il reperimento delle predette opere;
che in occasione dei frequenti soggiorni a Vetralla il professor CP_3
trascorreva la maggior parte del tempo dedicandosi alla lettura, allo studio ed alla consultazione dei libri presenti in casa che gli consentivano di redigere buona parte dei suoi contributi scientifici senza doversi recare in biblioteca per i necessari riferimenti;
che il danno non patrimoniale arrecato allo era ulteriormente aggravato dalle CP_3
precarie condizioni di salute dello stesso che limitavano notevolmente e frequentemente addirittura impedivano i necessari spostamenti per la consultazione, presso biblioteche pubbliche specializzate dei libri che prima poteva comodamente consultare in casa e che erano ormai irrimediabilmente deteriorati. Concludevano, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta
[...]
in ordine ai fatti di cui in narrativa e che, per l'effetto, la stessa venisse AR
condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dagli attori in ragione dei seguenti importi: €. 76.530,00 in favore della per i danni subiti CP_1 dall'immobile di sua proprietà e dagli arredi ivi contenuti;
€. 85.606,50 in favore dello per i pregiudizi subiti dalle opere librarie custodite nel predetto appartamento, CP_3 comprensivi sia del valore dei libri non più recuperabili (€. 24.586,20), sia dei costi per il pronto intervento, il restauro, la legatura e la doratura dei libri danneggiati, nonché per il restauro di una stampa e per l'attività di consulenza e di redazione delle perizie (€.
61.020,30, comprensivi di iva al 21%); €. 2.300,00 in favore dello per le CP_3
prestazioni professionali di natura legale inerenti il procedimento per accertamento tecnico preventivo;
€. 4.168,32 in favore della per l'originaria perizia effettuata CP_1 nell'immobile dalla Aedes Progetti e per la successiva attività di consulente di parte nel procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c.; €. 3.904,40 in favore della per onorari CP_1 del c.t.u.; €. 1.500,00 in favore di ciascuno degli attori per ogni mese o frazione di mese di inagibilità dell'appartamento per la mancata fruizione dello stesso, fino alla completa riduzione in pristino stato degli immobili e degli arredi;
€. 500,00 in favore dello CP_3
per ogni mese o frazione di mese per la mancata fruizione dei libri fino /al completo restauro di quelli non completamente distrutti;
€. 20.000,00 in favore di ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa;
€. 0,39 in favore della per diritti di copia della relazione di servizio della Polizia Locale CP_1
del Comune di Vetralla oltre, in riferimento alle somme indicate, a rivalutazione ed interessi dal giorno dell'evento all'effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.
6 La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, contestando AR
la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo che la terrazza a livello di uso esclusivo fungeva da ST di copertura della porzione sottostante del palazzetto ed in particolare delle unità immobiliari di proprietà di essa esponente, dell'attrice
[...]
, di , proprietario di un locale commerciale posto al Controparte_1 CP_10
piano terra e della Società Lettera A s.r.1., proprietaria di un locale cantina posto al piano seminterrato;
che l'edificio aveva subito negli anni diversi interventi di manutenzione straordinaria e già nel 2001 presentava “evidenti segni di deterioramento generale dovuto alla vetustà dell'edificio ed alla mancanza assoluta di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria... ”; che, in particolare, nell'appartamento all'epoca del IG. dante causa della le strutture verticali Per_1 CP_1
presentavano diverse fessurazioni sopra le architravi delle finestre e su alcune pareti, le strutture orizzontali lignee presentavano notevoli sollecitazioni a flessione al solo camminamento, il controsoffitto presentava in più punti spaccature d'acqua, tali che in alcuni punti avevano portato al distaccamento completo del controsoffitto;
che nel 2001
l'immobile di proprietà dell'odierna attrice era stato oggetto di importantissimi lavori di ristrutturazione e trasformazione, consistiti tra l'altro, nella demolizione di alcuni tramezzi, nello smantellamento totale e rifacimento delle pavimentazioni, nella demolizione dei controsoffitti, nel rinforzo dei solai lignei con travi in ferro e nella realizzazione di un nuovo bagno;
che a causa degli indicati interventi di ristrutturazione e trasformazione, che avevano inciso anche sulla stabilità dell'intero edificio,
l'appartamento dell'esponente aveva subito gravi danni, in particolare rilevanti fessurazione delle mura, lesioni delle pavimentazioni e dei rivestimenti;
che con ordinanza n.47 del 18 maggio 2006, il Sindaco del Comune di Vetralla, in relazione a delle lesioni riscontrate nel vano scala che si ripercuotevano nei locali siti al piano secondo dello stabile, ordinava lo sgombero immediato con divieto di accesso e permanenza delle persone, nonché la verifica, messa in sicurezza e consolidamento strutturale dell'immobile sito in Vetralla, via Cassia n. 104; che tale ordinanza veniva revocata parzialmente a seguito di un provvisorio intervento di puntellamento eseguito nella porzione della cantina della soc. nella zona posta sotto il vano scala Controparte_2 dell'edificio; che nei mesi di gennaio e febbraio 2012 il veniva colpito Parte_2
da una straordinaria ondata di freddo con precipitazioni nevose assolutamente al di fuori della norma, tanto che il provvedeva ad adottare misure Parte_2
straordinarie; che la causa dei danni patiti dagli attori era da attribuire al CP_11
7
[...] ed ai lavori eseguiti nell'appartamento degli stessi, che avevano inciso sulla statica dell'edificio e quindi sulla funzionalità dell'impermeabilizzazione; che anche il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo aveva individuato tra le cause del fenomeno di percolazione dell'acqua il non più idoneo strato impermeabilizzante e l'inidoneo bocchettone del discendente, di diametro insufficiente;
che in ogni caso la rottura del tubo di adduzione dell'acqua alla caldaia era stata determinata dal ghiaccio formatosi in conseguenza dell'ondata eccezionale di gelo ed era, quindi, ascrivibile al caso fortuito;
che, pertanto, la responsabilità per i danni lamentati dagli attori era da addebitare al ed ai lavori eseguiti CP_11 nell'appartamento degli stessi, che avevano influito sulle parti strutturali e sull'efficienza della impermeabilizzazione del solaio del terrazzo dell'appartamento ; che, Pt_1
comunque, i danni subiti dagli attori erano stati erroneamente quantificati;
che, in particolare, lo aveva tenuto un comportamento del tutto in contrasto con CP_3
l'ordinaria diligenza, consistente nell'aver tenuto dei libri così preziosi in una dimora di vacanza senza peraltro aver provveduto ad assicurare tali beni, tanto da integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c., considerato, peraltro, che lo , CP_3
dopo la verificazione dell'evento lesivo, aveva tenuto i libri sugli scaffali, esposti ad un elevato tasso di umidità, per un lasso di tempo troppo lungo, probabilmente due settimane, così contribuendo all'aggravamento del danno;
deduceva, inoltre,
l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali reclamati dagli attori, nonché di tutte le altre formulate, considerato, peraltro, che gli attori si erano attivati per richiedere il risarcimento del danno a distanza di parecchi mesi dall'evento.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse autorizzata la chiamata in causa dei proprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato,
[...]
e società nonché, nel merito ed in via riconvenzionale, che, CP_10 Controparte_2
accertato che il dissesto dello strato di impermeabilizzazione del terrazzo a livello di uso esclusivo di essa esponente era stato causato dai lavori di ristrutturazione e trasformazione eseguiti nell'appartamento dell'attrice , che la stessa venisse CP_1
condannata al risarcimento dei danni in favore di essa esponente, compresi quelli causati dalle infiltrazioni per cui è causa, nella misura di €. 20.000,00, al rimborso degli oneri sostenuti per la difesa e le consulenze tecniche espletate nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, all'esecuzione a propria cura e spese, delle opere di ripristino del solaio di copertura, ivi compresa la guaina impermeabilizzante del terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà di esso esponente;
chiedeva, inoltre, in via
8 riconvenzionale subordinata, che, ove venisse accertato che il dissesto dello strato impermeabilizzante del terrazzo a livello di uso esclusivo di essa esponente e le infiltrazioni che ne erano conseguite fossero state causate da difetto di manutenzione di tale porzione immobiliare, che l'attrice venisse condannata ai sensi e secondo CP_1
le quote di ripartizione di cui all'art. 1226 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di essa esponente nella misura di €. 15.000,00, salvo più approfondita valutazione, all'esecuzione delle opere di ripristino del solaio di copertura, ivi compresa la guaina impermeabilizzante del terrazzo a livello dell'appartamento di essa esponente, nonché al rimborso degli oneri sostenuti per la difesa e le consulenze tecniche espletate nel giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nei confronti dei terzi chiamati in causa, ove venisse accertato che il dissesto dello strato impermeabilizzante del terrazzo a livello di uso esclusivo di essa esponente e le infiltrazioni che ne erano conseguite fossero state causate da difetto di manutenzione di tale porzione immobiliare, chiedeva che gli stessi venissero condannati ai sensi e secondo le quote di ripartizione di cui all'art. 1226 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di essa esponente nella misura di €.
15.000,00, salvo più approfondita valutazione, all'esecuzione delle opere di ripristino del solaio di copertura, ivi compresa la guaina impermeabilizzante del terrazzo a livello dell'appartamento di essa esponente, nonché a manlevare e garantire essa esponente dagli esiti pregiudizievoli delle domande tutte spiegate dall'attrice limitando l'onere a carico di essa esponente con vittoria delle spese di lite.
1 terzi chiamati e società non si costituivano in giudizio, CP_10 Controparte_2 sicché ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 28 aprile 2018, preso atto dell'evento interruttivo che aveva colpito il terzo chiamato in causa , CP_10 veniva concesso termine per la riassunzione e fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Si costituivano, quindi, in giudizio e , in Controparte_6 Controparte_8
qualità di eredi di , contestando integralmente la fondatezza delle CP_10
domande svolte dalla nei loro confronti, evidenziando che mai prima Pt_1 dell'introduzione del presente giudizio la aveva comunicato agli altri condomini Pt_1
l'esistenza di infiltrazioni dal terrazzo di sua proprietà e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c. le intervenute e precisavano la domanda in Controparte_6 Controparte_8
via subordinata chiedendo che nel caso in cui venisse accertata una responsabilità concorrente tra la ed il Condominio, che la responsabilità della in Pt_1 Pt_1
ordine all'evento dannoso denunciato dagli attori venisse determinato a suo carico nella
9 misura del 75% e che, in ogni caso, nell'ipotesi di accertamento della necessità del ripristino del ST solare, che venisse esclusa a loro carico alcuna ulteriore conseguenza diversa dalla compartecipazione alle spese di ripristino ai sensi dell'art. 1226 c.c. Durante la fase istruttoria veniva acquisito il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo e si procedeva all'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale: veniva inoltre disposta c.t.u. Pt_1
al fine di accertare e quantificare il danno ai libri denunciato dall'attore ed ulteriore
C.t.u. integrativa per un approfondimento di natura tecnica circa le cause dell'evento dannoso;
quindi, all'udienza del 29 novembre 2018, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con ordinanza in data 29 novembre 2018 il g.i. rimetteva la causa sul ruolo per un'ulteriore integrazione delle c.t.u. integrative espletate nel corso del giudizio. Quindi all'udienza del 19 febbraio 2019 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.>>.
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: accoglimento della domanda proposta da e da Controparte_1 CP_3
dichiara la responsabilità concorrente della convenuta in AR ordine all'evento dannoso denunciato nell'atto introduttivo;
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore di della Pt_1 Controparte_1 complessiva somma di €. 21.197,63, oltre a rivalutazione ed interessi dal 25 febbraio
2012 sino all'effettivo pagamento sulla somma di €. 16.596,40; oltre agli oneri di legge nella misura del 60% ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sulla somma di €.2.100,00; oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento in riferimento alla somma di €. 2.501,00, ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di €. 0,23; 3) condanna la convenuta al pagamento in favore di AR CP_3 della somma di €. 30.352,60, oltre a rivalutazione ed interessi dal 25 febbraio 2012 sino all'effettivo pagamento sulla somma di €. 28.972,08 ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di €.
1.380,00; 4) condanna la convenuta al pagamento n favore di AR
e di della complessiva somma di €. 30.240,00, Controparte_1 CP_3
oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento;
5) condanna , , e la AR Controparte_6 Controparte_8 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_12 dell'attrice , secondo le quote di ripartizione di cui all'art. Controparte_1
10 1226 c.c. della complessiva di € 14.131,75, oltre a rivalutazione ed interessi dal 25 febbraio 2012 sino all'effettivo pagamento sulla somma di €. 11.064,27; oltre agli oneri di legge nella misura del 60% ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sulla somma di €. 1.400,00; oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento in riferimento alla somma di €.1.667,32, ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di €. 0,16; 6) condanna , , e la AR Controparte_6 Controparte_13 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_12 CP_3
secondo le quote di ripartizione di cui all'art. 1226 c.c., della somma di €.
[...]
20.234,71, oltre a rivalutazione ed interessi dal 25 febbraio 2012 sino all'effettivo pagamento sulla somma di €.19.314,70 ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al pagamento sulla somma di €.19.314,70 ed oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al pagamento sulla somma di €. 920,00; 7) condanna
, , e la AR Controparte_6 Controparte_8 Controparte_12
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] CP_1
e di secondo le quote di ripartizione di cui all'art.1226 c.c.
[...] CP_3
della complessiva somma di €. 20.160,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento;
8) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta condanna AR [...]
, , e la Società Lettera Controparte_1 CP_3 Controparte_6 Controparte_8
A s.r.1., in persona del legale rappresentante p.t., all'esecuzione delle opere di ripristino del solaio di copertura secondo le quote di ripartizione di cui all'art.1226 c.c., così come dettagliatamente descritte dal c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio, architetto
, nella relazione integrativa depositata in data 9 febbraio 2019; Persona_2
9) condanna al pagamento delle spese processuali in favore AR
degli attori e nella misura del 50%, che liquida, Controparte_1 CP_3
già operata la determinazione in quota, in €. 590,00 per spese vive ed in €. 6.715,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, disponendo la compensazione tra le parti in ordine al residuo 10%; 10) condanna AR
, , e la in persona del
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_12
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e nella misura del 40% e secondo le quote di Controparte_1 CP_3 ripartizione di cui all'art. 1226 c.c., che liquida, già operata la riduzione percentuale, in
€.531,00 per spese vive ed in €. 6.043,50, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese
11 generali come per legge;
11) in riferimento al rapporto processuale tra la convenuta e le chiamate in causa e dichiara integralmente Controparte_6 Controparte_8
compensate tra le parti le spese di lite;
12) in riferimento al rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata in persona del legale Controparte_12
rappresentante p.t., nulla per le spese;
13) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, a carico della convenuta nella misura del AR
50%, a carico degli attori e nella misura del Controparte_1 CP_3
10%, nonché a carico di tutte le parti in causa in riferimento al residuo 40% da ripartirsi secondo i criteri di cui all'art. 1226 c.c.>>.
§.
4. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti AR
conclusioni: corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui è incorso il Giudice monocratico e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 3993 depositata dal Tribunale Civile di
Roma, Giudice Dott.ssa Tricoli, in data 19 febbraio 2019. - NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: rigettare perché infondate, in punto di fatto e di diritto, le avverse domande. - NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la sussistenza del caso fortuito e, per l'effetto, escludere l'addebitabilità alla IGnora AR
di responsabilità ex art. 2501. - NEL MERITO, IN VIA DI GRADATO
[...]
SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse non ritenere sussistente il caso fortuito: - accertare e dichiarare l'omessa diligenza da parte del IGnor e, per l'effetto, in applicazione dell'art.1227, comma 1, cod. proc. Parte_3
civ. ritenere non dovuto, allo stesso, alcun risarcimento;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo del IGnor e, per l'effetto, diminuire la Parte_3
misura del risarcimento che si dovesse ritenere dovuto. - NEL MERITO, IN VIA DI
GRADATO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse non ritenere sussistente il caso fortuito, il difetto di ordinaria diligenza ed il concorso, colposo, del IGnor far riferimento nella ripartizione dei danni Parte_3 tutti originati dall'evento per cui è causa, il criterio di cui all'art. 1126 cod. civ.. - NEL
MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE, accogliere la domanda spiegata dalla IGnora
nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo AR
grado. - IN VIA ISTRUTTORIA, disporre il supplemento di perizia richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281, sexies, cod. proc. civ., in data 19 febbraio 2019. Con vittoria di spese e compenso professionale>>.
12 §.
5. Costituitisi con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.02.2020,
(deceduta in corso di causa in data 25.03.202) Controparte_1 Parte_4
e , ciascuno nelle rispettive qualità, hanno chiesto il
[...] Controparte_9 rigetto dell'impugnazione principale, hanno proposto appello incidentale ed hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: IG.ra […], con conseguente condanna dell'appellante al AR
pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dai IGg.ri , GI Controparte_1
NA OB e , voglia invece riformare la predetta sentenza Controparte_9 nei punti in cui: 1) individua delle concause nella verificazione dell'evento dannoso, ascrivibili alla responsabilità dei singoli partecipanti alla comunione condominiale;
2) ripartisce la responsabilità dell'evento danno a carico della IG.ra , nella misura Pt_1
del 60%, nonché di tutti i proprietari degli appartamenti (compresa la medesima IG.ra
) cui il terrazzo da cui è derivato il danno funge da copertura, nella residua Pt_1
misura del 40%, ponendo il risarcimento dei danni in favore degli attori, per il 60% a carico della convenuta e per il restante 40% a carico dei predetti proprietari secondo il criterio di imputazione previsto dall'art.1126 c.c.; 3) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla IG.ra e condanna gli attori ed i terzi chiamati Pt_1 in causa all'esecuzione delle opere di ripristino del solaio di copertura, secondo la ripartizione di cui all'art.1126 cod. civ. Per l'effetto, voglia dichiarare l'esclusiva responsabilità della IG.ra nella verificazione dell'evento AR
dannoso per cui è causa, con conseguente condanna della stessa all'integrale risarcimento dei danni subiti dai IGg.ri ed in Controparte_1 Parte_3 conseguenza dell'evento medesimo. Condannare, pertanto, la IG.ra AR
al pagamento in favore dei IGg.ri GI NA OB e
[...] Controparte_9
, quali eredi della IG.ra e del prof. , nella
[...] Controparte_1 Parte_3 misura di ½ ciascuno, degli importi corrispondenti all'intera quantificazione dei danni subiti dagli attori effettuata dal Tribunale civile di Roma nella sentenza impugnata - con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali così come indicati nella sentenza medesima - ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia.
Porre infine a carico esclusivo della IG.ra le spese del giudizio AR
di I grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
13 e , costituitesi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_6 Controparte_8
depositata in data 04.02.2020, hanno resistito all'impugnazione principale, hanno proposto appello incidentale ed hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale e nel merito: a) dichiarare infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla IG.ra […] e per l'effetto AR rigettare l'appello predetto;
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto in via principale dalle Dr.sse e riformare la sentenza del Controparte_6 Controparte_8
Tribunale di Roma n. 3993/2019 nei punti in cui da un lato ha individuato delle concause nella verificazione dell'evento dannoso, ascrivendole alla responsabilità dei singoli partecipanti alla comunione condominiale, e da un altro lato ha ripartito la responsabilità per la causazione dell'evento a carico della IG.ra nella misura Pt_1
del 60% ed a carico dei condomini proprietari delle porzioni immobiliari sottostanti il ST (ivi compresa la IG.ra ) nella residua misura del 40%, con conseguente Pt_1
risarcimento dei danni in favore dei IGg.ri e nella analoga misura del CP_3 CP_1
60% a carico della IG.ra e per la restante parte del 40% a carico dei condomini Pt_1
proprietari delle porzioni immobiliari sottostanti il ST (ivi compresa la IG.ra
) e con ripartizione tra questi ultimi secondo il criterio di imputazione di cui Pt_1 all'art. 1126 c.c, e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
IG.ra nella verificazione dell'evento dannoso oggetto di causa AR
e pertanto condannare la sola IG.ra al risarcimento di tutti i AR
danni arrecati ai IGg.ri e , così come complessivamente accertati e CP_3 CP_1
quantificati – comprensivi di rivalutazione ed interessi legali - dal Tribunale Civile di
Roma nella stessa sentenza 3993/2019, e condannare altresì la sola medesima IG.ra al pagamento di tutte le spese del giudizio di primo grado, comprensive di quelle Pt_1 legali, dell'accertamento tecnico preventivo, delle CTU e diritti copia relazione di servizio;
in via subordinata e nel merito: c) in accoglimento dell'appello incidentale proposto in via subordinata dalle Dr.sse e Controparte_6 Controparte_8
riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 3993/2019 nei punti in cui ha ripartito la responsabilità per la causazione dell'evento a carico della IG.ra nella misura Pt_1
del 60% ed a carico dei condomini proprietari delle porzioni immobiliari sottostanti il ST (ivi compresa la IG.ra ) nella residua misura del 40%, con conseguente Pt_1
risarcimento dei danni in favore dei IGg.ri e nella analoga misura del CP_3 CP_1
60% a carico della IG.ra e per la restante parte del 40% a carico dei condomini Pt_1
proprietari delle porzioni immobiliari sottostanti il ST (ivi compresa la IG.ra
14 ) e con ripartizione tra questi ultimi secondo il criterio di imputazione di cui Pt_1 all'art. 1126 c.c, e per l'effetto accertare dichiarare la misura della responsabilità a titolo di colpa da parte della IG.ra in una percentuale da determinarsi in misura Pt_1
almeno pari al 75%, con conseguente rideterminazione in ugual misura (75% o la maggior misura ritenuta di giustizia) della quota di risarcimento dei danni da porre a carico della IG.ra così come complessivamente accertati e quantificati - Pt_1
comprensivi di rivalutazione ed interessi legali - dal Tribunale Civile di Roma nella stessa sentenza 3993/2019, e condannare altresì nella ugual misura (75% o la maggior misura ritenuta di giustizia) la medesima IG.ra al pagamento di tutte le spese Pt_1 del giudizio di primo grado, comprensive di quelle legali, dell'accertamento tecnico preventivo, delle CTU e diritti copia relazione di servizio. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese forfettarie».
§.
6. Disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, all'odierna udienza, sono comparsi i difensori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.
7. L'appello principale, che contiene sei motivi, non può essere accolto.
§.
7.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico, l'esame del secondo e del terzo motivo, trattati congiuntamente perché tra loro connessi, viene anteposto a quello del primo.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, Pt_1
quindi, la nullità della sentenza gravata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda da ella stessa proposta in via riconvenzionale di applicazione dell'art.1126 c.c. nei confronti dei terzi chiamati («Nella sentenza impugnata il Tribunale di Roma non ha, infatti, fatto riferimento alcuno all'art. 1126 cod. civ., omettendo di pronunciarsi in punto di accoglimento o rigetto delle domande proposte dall'odierna appellante fondate sul disposto della rammentata norma codicistica»); mentre con il terzo motivo l'appellante censura l'erronea indicazione e comunque, a suo avviso, la non corretta applicazione dell'art.1226 c.c.
Le censure, sotto tutti i profili prospettati, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
Sono chiaramente inammissibili quelle inerenti la violazione e falsa applicazione dell'art.1226 c.c. (terzo motivo) in quanto le argomentazioni dedotte attengono, in modo evidente, ad un'ipotesi di correzione di errore materiale della sentenza gravata;
correzione espressamente chiesta da entrambe le parti appellate/appellanti incidentali.
15 Invero, risulta palese che il riferimento all'art. 1226 c.c. compiuto dal Tribunale e la stessa indicazione della predetta norma nel corpo della decisione costituisca un mero lapsus calami poiché dal contesto dell'intera sentenza, e, in special modo, dalla motivazione, si evince con indubbia chiarezza come le argomentazioni del primo giudice siano fondate sull'esatta applicazione dell'art.1126 c.c., in relazione al quale egli ha formato ed espresso il proprio convincimento (cfr. in particolare pag.11 della sentenza gravata ove, in relazione alla concreta individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle somme di condanna, il Tribunale ha testualmente precisato: «…mentre la quota del 40% deve essere ripartita tra la convenuta ed i proprietari degli appartamenti rispetto a cui il Pt_1
ST solare ha funzione di copertura secondo il criterio di imputazione previsto dall'art.1226 c.c. il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del ST o della terrazza e per i restanti due terzi a carico del »; pag. 12 laddove il Tribunale precisa ancora CP_11 che le somme di condanna vanno ripartite «… secondo i criteri di imputazione di cui all'art.1226 c.c., in riferimento alle quali va anche considerata, in base alla detta normativa, la quota spettante agli attori» ).
Ritiene, dunque, il Collegio che l'erroneo riferimento all'art.1226 c.c. invece che all'art.1126 non incida sul contenuto concettuale della decisione e che, di conseguenza, non possa dubitarsi della natura di refuso della inesatta indicazione della norma codicistica in applicazione del principio giurisprudenziale alla stregua del quale «deve qualificarsi come errore materiale, che trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass. S.U. 05.03.2009 n.5287; Cass. 20.09.1999
n.10129).
Pertanto, deve essere disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale come innanzi indicato e come precisato in dispositivo.
E', quindi, di conseguenza infondata la censura inerente la violazione di omessa pronuncia e di nullità della sentenza di primo grado, come prospettata dall'appellante principale, tenuto conto, peraltro, che il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla «in riferimento alla richiesta di condanna di Pt_1
16 attori e dei terzi chiamati in causa all'esecuzione delle opere di ripristino del solaio di copertura, secondo le quote di ripartizione dell'art.1226 c.c.» (rectius: 1126 c.c.).
§.
7.2. Il primo motivo dell'appello principale, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. - sussistenza del caso fortuito - infondatezza dell'eccezione di difetto di manutenzione», viene esaminato unitamente al primo e al secondo motivo dell'appello incidentale proposto da (deceduta in corso di causa Persona_3
in data 25.03.2022), e , eredi di , e Controparte_14 Controparte_9 CP_3 all'unico motivo dell'appello incidentale proposto da e per CP_6 Controparte_8
identità argomentativa delle relative censure.
Sono stati, in particolare, impugnati i seguenti capi della decisione: « … deve essere senz'altro affermata la responsabilità della convenuta in AR ordine all'evento dannoso denunciato dall'attore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di un bene è tenuto, in considerazione delle qualità di custode del bene medesimo allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dallo stesso non derivino danni a terzi, responsabilità consistente sia nel fatto di non aver adeguatamente coibentato il tubo della caldaia dalla cui rottura è derivata la fuoriuscita d'acqua che ha provocato l'allagamento e le conseguenti infiltrazioni, sia nel fatto di non aver curato l'ordinaria pulizia del ST al fine di evitare che la presenza di fogliame e detriti potessero ostruire, come è avvenuto, il bocchettone di scarico così impedendo il normale deflusso dell'acqua. Peraltro, come è noto (Cass. Sez. III, sentenza n. 20427 del
25/7/2008) la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, non configurabile nel caso di specie. Ed invero, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria, anche se non frequente, non è sufficiente di per sé solo a configurare tale esimente, in quanto può essere prevista in base alla comune esperienza (cfr. sul punto, Cass. n.. 26545/2014), tanto più ove si consideri, come nella specie, che la zona in cui si trova l'immobile è ordinariamente soggetta d'inverno alle basse temperature sicché rientra senz'altro tra gli obblighi del custode l'adozione di tutte e misure idonee a prevenire i danni da congelamento dell'acqua coprendo tubi e contatori con materiale isolante. Tanto premesso, accertata la responsabilità della in ordine all'evento Pt_1
17 lesivo lamentato dagli attori, si tratta di valutare se possano essere individuate delle concause in merito alla verificazione dello stesso. Orbene, a tal proposito il c.t.u. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dagli odierni attori ha rilevato che da indagini condotte sul posto è risultato che la fuoriuscita di acqua dalla caldaia di proprietà della convenuta, causata con ogni probabilità da stress termico, si è protratta per un tempo non inferiore a 12/15 giorni, situazione che, unitamente all'alta pressione del getto, alla mancata tenuta del manto impermeabilizzante, alla mancanza di adeguate pendente, all'unica via di scarico costituita da un bocchettone da 80 cm parzialmente ridotto da cementificazione e parzialmente ostruito da detriti, ha causato la grave imbibizione d'acqua sulle pareti e sul solaio della convenuta ed, a seguire dell'appartamento dell'attrice CP_1
situazioni che il consulente individua come concause. La mancata tenuta del manto di impermeabilizzazione è stata poi constatata anche in occasione degli accessi effettuati nell'appartamento della convenuta in data 28 novembre 2012 e 7 marzo 2013, Pt_1
in occasione di quali il c.t.u. ha riscontrato il continuo percolamento dell'acqua piovana proviene dal soffitto della convenuta sottostante la terrazza di proprietà, fenomeno che non interessava i piani sottostanti in quanto la aveva provveduto alla raccolta Pt_1
dell'acqua attraverso appositi contenitori. Il c.t.u. nominato del presente giudizio, in esito ad un opportuno ed accurato esame dei luoghi, ha anch'esso indicato delle concause che reciprocamente possono aver determinato la mancata tenuta della guaina impermeabilizzante: innanzitutto la vetustà della stessa ormai cristallizzata ovvero indurita per il decorso del tempo, con conseguente perdita delle sue qualità elastiche e verificazione di fessurazioni;
il rilevante peso della neve accumulatosi nelle settimane precedenti l'evento per cui è causa, in conseguenza di due nevicate molto intense, unitamente al peso dell'acqua sul ST solare al momento della rottura della tubazione, che hanno generato un aumento della freccia del solaio in legno (inflessione)
e quindi la probabile rottura/fessurazione della guaina impermeabilizzante già vetusta e cristallizzata;
le temperature estremamente basse e le conseguenti escursioni termiche che possono aver generato uno stress termico per la guaina impermeabilizzante causando quindi il suo ulteriore ammaloramento;
la fessurazione ed il distacco in più punti della pavimentazione, provocata anche dallo stress termico sopra indicato, con conseguente ripercussione sullo strato impermeabile sottostante;
il livello raggiunto dall'acqua sul ST solare che può in alcuni punti superato il livello verticale della guaina impermeabilizzante che risulta in più punti distaccata dal supporto murario e
18 cristallizzata;
ed infine le infiltrazioni d'acqua dai giunti infissi/ST solare, infissi/impermeabilizzazione. Il c.t.u. ha, inoltre, evidenziato che un manto impermeabile deve di per sé garantire la tenuta dell'acqua anche per periodi prolungati, risultando evidente che se un manto impermeabile è ormai vetusto “un semplice sovraccarico, delle sollecitazioni diverse, escursioni termiche, aumento della pressione superficiale, possono determinare la mancata tenuta”, sicchè il manto impermeabile, già vetusto, ha avuto il suo dissesto definitivo a seguito del rottura della tubazione della caldaia e dell'ingente quantità di acqua che si è accumulata sul ST solare. Orbene, alla luce delle evidenziate conclusioni, cui questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su compiute indagini e su argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, devono senz'altro essere individuate delle concause dell'evento dannoso per cui è lite ascrivibili alla responsabilità dei singoli partecipanti alla comunione condominiale, segnatamente consistenti nella mancata tenuta della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura conseguente a vetustà, anche in riferimento ai risvolti verticali della guaina ed ai punti di giunzione con gli infissi, e nell'inadeguata portata del bocchettone di scarico dello stesso, con conseguente responsabilità di tutti i partecipanti alla comunione condominiale, considerato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. tutti i comproprietari sono tenuti, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni agli stessi attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché da tali beni non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini».
Ad avviso dell'appellante tali capi della decisione non sarebbero condivisibili Pt_1
in quanto la evidente sussistenza del caso fortuito (individuato nella eccezionale ed imprevedibile ondata di freddo e di precipitazioni nevose verificatesi nel mese di marzo
2012) avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere la sua responsabilità; responsabilità che, in ogni caso, doveva essere esclusa poiché il fatto dannoso era da imputare esclusivamente agli altri partecipanti alla comunione condominiale, come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel corso del giudizio. Tuttalpiù, il
Tribunale avrebbe dovuto condannarla al risarcimento dei danni, complessivamente considerati, solo nella misura di un terzo - imputando la restante parte dei due terzi in capo a tutti i condomini, compresa l'originaria attrice - e non nella maggior CP_1
misura del 60%.
Ad avviso degli appellanti incidentali, eredi e germane invece, le risultanze CP_3 CP_6
probatorie avrebbero dato contezza della condotta colposa della quale causa Pt_1 esclusiva dell'allagamento e dei danni, ed alla quale dovrebbe eziologicamente imputarsi
19 il verificarsi dell'evento dannoso per non aver protetto diligentemente i tubi della caldaia esterna né provveduto alla corretta pulizia del bocchettone di scarico delle acque.
Contestano, quindi, il riconoscimento di concause concorrenti nella produzione del danno e censurano la sentenza gravata laddove dove il Tribunale ha imputato loro la responsabilità del verificarsi dell'evento dannoso nella misura del 40% (nello specifico le germane chiedono, in via subordinata, la riduzione al 25%) ed ha comunque CP_6 applicato i criteri di ripartizione di cui all'art.1126 c.c.
Le censure sono prive di pregio.
Va, in primo luogo, osservato che l'istruttoria in atti conferma la ricostruzione dei fatti prospettata dagli originari attori e, in particolare, la sussistenza dei danni lamentati e della loro derivazione causale dalla terrazza/ST solare e dalla caldaia di proprietà esclusiva dell'appellante Pt_1
Lo schema evocato è, quindi, quello della responsabilità da cose in custodia ex art.2051
c.c., la cui presunzione può essere superata solo laddove il danneggiante riesca a provare il caso fortuito.
§.
7.2.1. Posizione appellante principale . AR
L'appellante pur invocando l'esimente del caso fortuito, non ha tuttavia Pt_1
dimostrato l'imprevedibilità e l'inevitabilità delle abbondanti precipitazioni nevose, registratesi il giorno 25 febbraio 2012, idonee ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass.
5.2.2013 n.2660; Cass. 10.6.2020
n.11096).
Innanzitutto, le intense precipitazioni, pur verificatesi, non sono state indicate come causa esclusiva ed autonoma nella produzione dei danni, che, invece, sulla base dei condivisibili accertamenti condotti in primo grado e non sufficientemente confutati dall'appellante, devono essere imputati sia alla fuoriuscita d'acqua dalla parte inferiore della caldaia
(posta sul terrazzo e non adeguatamente coibentata) sia alla carente manutenzione e pulizia ordinaria del ST che ha determinato l'ostruzione del bocchettone di scarico
(cfr. relazione della Polizia Locale del Comune di Vetralla del 29.02.2012 e verbale dei
Vigili del Fuoco sopralluogo del 26.02.2012, produzione primo grado); il Pt_1
risarcimento deve quindi essere posto a carico della in quanto custode dei beni. Pt_1
Inoltre, i grafici metereologici depositati in atti, oltre ad essere incompleti, in quanto non riferibili a periodi precedenti al febbraio 2012, non danno contezza della dedotta imprevedibilità ed eccezionalità dell'abbondate nevicata posto che dagli stessi è chiaramente evincibile che d'invero il è generalmente interessato da Parte_2
20 condizioni meteo caratterizzate da basse temperature ed abbondanti precipitazioni;
il che rende ancora più stringente l'obbligo del custode di adottare ogni misura necessaria per la prevenzione dei danni da congelamento dell'acqua anche comprendo tubi e contatori con materiale isolante.
A conferma della prevedibilità dell'evento, non può poi non rilevarsi che è la stessa ad affermare che già nel mese di gennaio 2012 si era verificata una particolare Pt_1 ondata di freddo con copiose precipitazioni nevose e che l'Amministrazione locale aveva disposto la chiusura delle scuole sin dai primi giorni del mese di febbraio, stante il persistere delle avverse condizioni climatiche e l'allerta meteo in corso (cfr. produzione primo grado). Pt_1
Pertanto, può ritenersi che l'evento atmosferico dedotto dall'appellante non Pt_1
integri un'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art.2051 c.c. in quanto ad avviso del
Collegio esso non ha assunto «… i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico» (Cass.
1.2.2018 n.2482).
Di conseguenza, i danni lamentati sono imputabili anche alla in quanto Pt_1
riconducibili a beni sui quali ella, titolare del diritto di proprietà ed uso esclusivo, esercita la custodia. Tale accertamento non è stato confutato dall'appellante che si è limitata ad una contestazione di stile senza offrire alcun elemento di prova contraria.
§.
7.2.2. Posizioni appellanti incidentali eredi e germane CP_3 CP_6
I consulenti tecnici d'ufficio (ing. nominato in sede di a.t.p. e arch. Persona_4
nominato nel corso del giudizio in merito di primo grado) hanno, Persona_5
poi, individuato ulteriori concause cui attribuire il verificarsi delle infiltrazioni.
Riassuntivamente, è stata accertata la mancata tenuta del manto di impermeabilizzazione della terrazza vetusta e indurita per il decorso del tempo, con perdita di elasticità e presenza di fessurazioni e distacchi nella pavimentazione nonché la mancanza di adeguate pendenze del ST, la ridotta portata del bocchettone di scarico e le infiltrazioni di acqua dai giunti infissi/ST solare, infissi/impermeabilizzazione. Tali condizioni, di per sé già precarie, hanno subìto un ulteriore ammaloramento a seguito del peso della neve accumulatasi e dello stress termico generatosi a causa delle temperature estremamente basse e delle conseguenti escursioni termiche (cfr. elaborati tecnici d'ufficio in atti).
21 Nessuno di questi fattori causali è stato, tuttavia, sufficientemente contestato dagli appellanti incidentali che si sono limitati a paventare, con argomentazioni generiche ed apodittiche, una possibile responsabilità esclusiva della senza confutare le Pt_1
conclusioni cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio (cfr. c.t.u. ing. «la causa del Per_4 fenomeno di percolazione dell'acqua è da addebitare principalmente alla non perfetta tenuta del manto di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura…»; c.t.u. arch.
: «la neve caduta nel periodo precedente la rottura della tubazione della caldaia Per_5
ed il forte gelo di quei giorni, hanno contribuito ad ammalorare il manto impermeabile già vetusto, a seguito dell'aumento della freccia del solaio e a seguito del forte shock termico subito in quei giorni»).
I consulenti tecnici hanno, quindi, descritto uno stato di incuria che ha di fatto impedito al ST solare di assolvere adeguatamente la funzione sua propria, naturale ed imprescindibile, che è quella, appunto, di fungere da copertura idonea ad impedire di arrecare pregiudizio alle proprietà private sottostanti.
Neppure vale considerare, per giungere a conclusioni diverse, che la in quanto Pt_1
proprietaria del ST solare, ne abbia l'esclusiva custodia giacchè la naturale interconnessione esistente tra la superficie del ST - sulla quale esercita la custodia il titolare del diritto di uso in via esclusiva- e la struttura immediatamente sottostante -che invece costituisce cosa comune sulla quale la custodia non può esercitarsi nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna- comporta che in relazione alla struttura sottostante operi il dovere di controllo e di intervento in capo ai singoli partecipanti alla comunione condominiale - che nella specie hanno subito passivamente l'inerzia della proprietaria esclusiva - solo rispetto ai quali opera la ripartizione di cui all'art.1126 c.c.
(cfr. Cass. S.U.10.05.2016 n. 9449; Cass. 07.02.2017 n.3239).
§.
7.2.3. In definitiva, gli accertamenti condotti in primo grado hanno incontestabilmente evidenziato che il fatto dannoso è stato determinato in concorso: a)- dalla negligenza esclusiva della in quanto custode della caldaia e del terrazzo;
b)- dall'incuria Pt_1
esclusiva della intera comunione condominiale in quanto tenuta a compiere atti conservativi delle parti comuni per prevenire, appunto, il verificarsi di rischi di infiltrazioni ai piani sottostanti o comunque danni a terzi. Si è quindi in presenza di un danno determinato dalla concorrenza di cause imputabili a più soggetti, indipendentemente dal diverso titolo di responsabilità e dal contributo causale di ciascun corresponsabile che può essere dedotto anche in misura diversa (cfr. Cass. S.U.
n.9449/2016, cit.).
22 Condivisibilmente con il Tribunale si ritiene, dunque, raggiunta la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (cfr. Cass. S.U. n.9449/2016, cit.), a carico di nella misura del 60%, da un lato, e a carico dei AR
partecipanti alla comunione condominiale nella misura del 40%, dall'altro, essendo rimasto accertato lo specifico apporto causale di entrambe le parti responsabili nella produzione dell'evento dannoso alla stregua del principio secondo cui «In tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità» (Cass. 28.11.2019 n.31066).
§.
7.2.4. Quanto, infine, alle censure relative alla ripartizione della responsabilità, come innanzi indicata, nessuna delle parti appellanti, principale e incidentali, ha, con le rispettive critiche, fornito concreti elementi di prova contraria idonei a confutare la puntuale motivazione del Tribunale che sul punto ha chiarito che: «…il comportamento della appare connotato da maggiore negligenza considerato che la fuoriuscita Pt_1
d'acqua che ha determinato il fenomeno infiltrativo avrebbe potuto essere evitato con l'uso della normale diligenza attraverso l'adozione di quelle misure minime
(coibentazione dei tubi) che avrebbero evitato l'evento causativo del danno o che comunque ne avrebbero limitato gli effetti (pulizia del terrazzo e del bocchettone), pur dovendosi considerare l'apprezzabile apporto causale riconducibile alla presenza di un solo bocchettone di scolo ed alla mancata tenuta della guaina impermeabilizzante, considerato che la funzione della stessa, come rilevato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, è quella di creare una barriera al passaggio dell'acqua e se in buone condizioni di manutenzione ed applicata correttamente non può determinare fenomeni di infiltrazione».
Piuttosto, le censure della che si è limitata a sostenere l'applicabilità Pt_1 dell'art.1126 c.c. per la ripartizione dei danni, e degli appellanti incidentali eredi CP_3
che, al contrario, hanno criticato proprio l'applicazione della medesima norma, si presentano inammissibili in quanto non pertinenti e non colgono con specificità il senso della decisione impugnata che è quello di attribuire, in primo luogo, una distinta responsabilità esclusiva, individuandone la specifica misura (60% e 40%), in relazione al dovere di custodia singolarmente incidente ex art.2051 c.c. sui diversi soggetti coinvolti e, in secondo luogo, quello di ripartire solo i danni imputabili ai partecipanti alla
23 comunione condominiale ex art.1126 c.c., in quanto riferibili alle riparazioni dovute a vetustà dell'impermeabilizzazione del ST solare (cfr. Cass. 15.04.2010 n.9084;
Cass.18.06.1998 n.606), tenuto conto che la terrazza di copertura, sebbene di proprietà ed uso esclusivo della è comunque destinata a svolgere una funzione anche Pt_1
nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante (cfr. Cass. S.U.
9449/2016 cit.).
Analogamente, va dichiara inammissibile la censura proposta in via subordinata dalle appellanti incidentali sotto il diverso profilo della violazione dell'art.2055 c.c. CP_6
per genericità delle relative contestazioni con le quali, oltre a riproporsi acriticamente le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, non è stato, in alcun modo, specificato quali siano i «plurimi e gravi profili di colpa e negligenza della IG.ra Pt_1
da ritenersi assolutamente prevalenti» - evidentemente diversi da quelli già valutati dal
Tribunale - in relazione ai quali dovrebbe esser modificata la ricostruzione del fatto compiuta sul punto dal giudice di primo grado e riconosciuta a carico della una Pt_1
responsabilità «da determinarsi in misura almeno pari al 75%».
Tenuto altresì conto che le quali partecipanti alla comunione condominiale, CP_6
avevano comunque il dovere di controllare lo stato di conservazione del bene comune.
§.
7.3. Con il quarto motivo dell'appello principale, viene censurato il seguente capo della sentenza del Tribunale: « Né, del resto, può essere attribuita alcuna rilevanza, al fine di pervenire a conclusioni diverse, a quanto sostenuto dalla convenuta circa l'onere dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. di tenere i libri altrove ovvero di stipulare una polizza assicurativa, trattandosi di onere privo evidentemente di alcun fondamento giuridico, mentre nessuna prova è stata offerta dalla convenuta circa l'asserito comportamento di aggravamento del danno da parte dell'attore».
Ad avviso dell'appellante tale capo della decisione non sarebbe condivisibile Pt_1
sostanzialmente perché «qualora il IGnor avesse voluto effettivamente porre in CP_3
essere le adeguate tutele volte, con la dovuta, ordinaria diligenza, a proteggere il proprio patrimonio librario, avrebbe dovuto procedere alla stipula di un contratto di assicurazione contro i danni ai libri e/o alla conservazione dei volumi in luogo custodito e/o a premunirsi di un inventario/catalogo stimato dei propri libri e/o a recarsi con più frequenza a verificare lo stato e le condizioni degli stessi», soprattutto se si considera che il Tribunale ha ritenuto prevedibile l'evento naturale verificatosi il 25 febbraio 2012.
Orbene, ritiene il Collegio che la dinamica causale accertata dal primo giudice non possa essere ridotta od esclusa in conseguenza della asserita, ma non provata, concorrente
24 responsabilità del danneggiato ex art.1227 c.c., ove si consideri che: a)- l'ingente percolamento e la grave imbibizione d'acqua nell'appartamento è stata Parte_5
indiscutibilmente causata dalla rottura di un tubo di adduzione della caldaia esterna di proprietà dalla ostruzione per la presenza di detriti del bocchettone di scarico Pt_1
posto sulla terrazza di copertura e dalla inadeguata tenuta del manto di impermeabilizzazione del medesimo ST;
b)- tali cause sono state individuate come sufficientemente idonee a determinare danni al patrimonio librario come è emerso CP_3 dalla c.t.u. che sul punto ha così precisato: «E' inequivocabile, visto negli Persona_6
atti di causa, che i libri, le riviste e gli estratti collocati e archiviati correttamente nelle scaffalature sono stati danneggiati non dalla senescenza, ma dal dilavamento sopravvenuto e dall'umidità e dalla muffa proliferata successivamente ed inoltre dai microrganismi proliferati dalla stessa, si ritiene pertanto che il risarcimento deve corrispondere in toto alla spesa del restauro o dell'eventuale acquisto di libri nuovi» (cfr.
c.t.u. 15.03.2018); c)- ha provveduto a sottoporre a restauro, Persona_6 CP_3 ancor prima dell'instaurazione del procedimento preventivo, i libri di maggior pregio e valore per i quali l'opera di risanamento non risultava antieconomica.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso un concorso giuridicamente rilevante di nella causazione del danno essendo rimasto accertato che la condotta di CP_3 costui non abbia costituito una concreta concausa dell'evento dannoso (cfr. 19.01.2017
n.1295) tenuto peraltro conto che, come asserito dall'appellante non si erano Pt_1
mai verificati precedenti fenomeni infiltrativi.
§.
7.4. Con il quinto motivo di impugnazione principale, rubricato «contraddittorietà delle risultanze delle relazioni depositate dalla ctu dott.ssa – violazione e Persona_7 falsa applicazione degli artt. 1126, 1227 e 2051 cod.civ», l'appellante censura il Pt_1
seguente capo della decisione: «Mentre in riferimento alle opere librarie dello , CP_3
tenuto conto dell'esito della c.t.u. svolta nel corso del presente giudizio e delle risultante istruttorie, il risarcimento dei danni può essere quantificato nella somma di € 35.838,79 corrispondente alla spesa sostenuta dallo per il restauro dei libri e nella somma CP_3 di € 12.448,00 corrispondente al prezzo di € 32,00 a libro, per un totale di 389 libri, per un importo complessivo di € 48.286,79, oltre a rivalutazione ed interessi, trattandosi di debito di valore, dal 25 febbraio 2012, data del fatto, sino all'effettivo pagamento. In particolare, in riferimento alla spesa sostenuta dall'attore per il restauro dei libri, CP_3
occorre rilevare che tale spesa è stata ritenuta congrua dal c.t.u. nominato nel presente giudizio e che in esito alla prova testimoniale è rimasto comprovato sia il numero
25 complessivo dei libri su cui è stato effettuato l'intervento di restauro, sia l'elencazione unitaria degli stessi, sia il tipo di intervento effettuato, come risultante dal preventivo, corredato dall'elenco analitico dei singoli libri, di cui all'allegato e) dell'atto di citazione
(cfr. dichiarazioni rese sul punto dal teste ); mentre in riferimento alla Testimone_1
quantificazione della somma necessaria per il restauro dei libri rimanenti si è fatto riferimento alla media tra i prezzi indicati nei due preventivi allegati alla relazione della c.t.u. Prof. del 15 marzo 2018. Né, del resto, la determinazione dei Persona_7
costi del restauro può ritenersi inficiata dalla discrepanza tra il costo del restauro sostenuto dallo e quello determinato in relazione ai libri ancora da restaurare, in CP_3
quanto, come emerso chiaramente dalla prova testimoniale, il restauro dei libri di cui all'allegato e) dell'atto di citazione sopra richiamato si riferisce ai libri di maggior valore per il recupero dei quali sono state necessarie delle delicate e complesse operazioni di pronto intervento (…) per come meglio descritto nel preventivo di cui sopra e confermato in esito all'espletamento della prova testimoniale sopra richiamata, da cui
è, peraltro, emerso, che lo ha avuto cura di escludere dal restauro i libri facilmente CP_3
reperibili sul mercato a prezzi inferiori rispetto a quelli del restauro, mentre evidentemente il prezzo del restauro dei libri ancora da ripristinare, valutato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, si riferisce a testi di minor pregio».
Ad avviso dell'appellante tale capo della decisione non sarebbe condivisibile in quanto le motivazioni del Tribunale contrasterebbero con le conclusioni cui sarebbe pervenuto il c.t.u. in relazione ai danni alle opere librarie;
conclusione che secondo la Persona_6
sarebbero comunque contraddittorie. Pt_1
La censura è inammissibile ex art.342 c.p.c. in quanto l'appellante principale, a fronte della riportata motivazione, si limita a paventare una possibile contraddizione delle risultanze della c.t.u. senza tuttavia confutare e sottoporre a critica le precise Persona_6
argomentazioni del primo giudice e senza indicare le ragioni per le quali, secondo la proprie difese, doveva esser modificata la ricostruzione del fatto compiuta sul punto dal giudice di primo grado con particolare riferimento alla quantificazione delle spese sostenute e da sostenere dall'originario attore per il risanamento del CP_3
patrimonio librario danneggiato.
Va per completezza posto in evidenza che le argomentazioni del primo giudice appaiono sorrette e fondate non solo sugli accertamenti tecnici d'ufficio del c.t.u., bensì anche sugli esiti della prova orale e di quella documentale acquisita agli atti. Ed è sulla base delle complessive risultanze istruttorie che il Tribunale ha determinato l'entità del risarcimento
26 sia relativamente ai libri già restaurati sia relativamente a quelli ancora da sottoporre a restauro;
tale accertamento non risulta adeguatamente contestato dalla che sul Pt_1
punto ancora infondatamente deduce la sussistenza del caso fortuito ovvero l'applicabilità dell'art.1126 c.c. per la ripartizione di tutte le somme di condanna.
§.
7.5. Con il sesto motivo di impugnazione principale, rubricato «illegittimità del risarcimento del danno previsto per il mancato godimento del bene – violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1227 e 2051 cod.civ.», l'appellante censura il seguente capo della sentenza: «E' anche dovuto in favore di entrambi gli attori, della in quanto CP_1
proprietaria del bene e dello in quanto titolare del diritto di godimento in virtù del CP_3
rapporto di coniugio e di convivenza con la , il risarcimento dei danni per il CP_1 mancato godimento dell'immobile, il quale risulta tuttora inagibile, come emerge dalla relazione peritale del c.t.u. Prof.ssa la cui entità va in generale parametrata Persona_6 al valore locativo presumibilmente ricavabile dalla locazione dell'immobile che, tenuto conto della zona di ubicazione, del pregio del fabbricato, della consistenza dell'immobile, per come risultante dalla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, viene equitativamente determinato in € 600,00 mensili. In riferimento alla durata temporale cui riferire il danno in considerazione, rilevante ai fini della determinazione del quantum del risarcimento, la stessa va individuata nel periodo che va dalla data del fatto, ovvero dal 25 febbraio 2012, sino alla data della presente decisione, per un totale di complessivi
84 mesi, per un totale di € 50.400,00. Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano agli attori gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento».
Ad avviso dell'appellante tale capo della decisione non sarebbe condivisibile in quanto il
Tribunale non avrebbe tenuto conto, da un lato, che i coniugi non frequentavano CP_3 abitualmente l'immobile danneggiato e, dall'altro, che il valore dell'appartamento, «per le sue caratteristiche posizionali estrinseche ed intrinseche, tecnologiche e produttive» doveva considerarsi inferiore a quello stimato dal primo giudice in euro 600,00 mensili.
La censura non può trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva.
Dalla consulenza espletata nel corso del giudizio di merito, corroborata da copioso materiale fotografico, è emerso che le condizioni dell'appartamento, così come accertate e documentate anche nell'ambito dell'a.t.p., non erano compatibili con il normale utilizzo dell'appartamento a fini abitativi ed in sicurezza, stante anche la necessità di eseguire lavori di ripristino e consolidamento dell'intero edificio posto che le infiltrazioni avevano
27 interessato anche l'androne di ingresso al piano terra e, in misura considerevole, anche gli scantinati del fabbricato (cfr pag.2 e 3 c.t.u. Ing. Conti).
Su tali presupposti, può concludersi per la sussistenza del danno rappresentato dalla perdita del godimento dell'appartamento.
Difatti, a fronte di siffatti accertamenti, in assenza di contestazioni specifiche dell'appellante (che sul punto si è sostanzialmente limitata censurare solo genericamente il valore del possibile canone locativo utilizzato dal Tribunale quale parametro per la liquidazione complessiva della voce di danno in esame) è ragionevole presumere che i coniugi abbiano subito - a causa dalle infiltrazioni che lo hanno reso inagibile - sia CP_3
la perdita del godimento diretto del bene, essendo rimasta pregiudicata l'opportunità di godere in via diretta dell'appartamento durante i periodi di soggiorno a Vetralla, sia la perdita della possibilità di conseguire le utilità normalmente ricavabili dalla locazione dell'immobile, essendo pregiudicata la possibilità di trarre guadagno.
In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha così statuito «Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza» (Cass.
2.12.2024 n.30791; cfr. anche Cass. S.U.
15.11.2022 n.33645). «In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto
28 della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno)» (Cass. 29.05.2023 n.14947).
Condivisibilmente il Tribunale ha, quindi, accolto la relativa domanda alla stregua dei principi di diritto appena richiamati.
§.
7.6. Va dichiarata inammissibile per difetto di specificità di motivi la richiesta (avanzata solo con le conclusioni dell'atto di appello principale) di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'appellante nella comparsa di risposta del giudizio Pt_1
di primo grado, in mancanza di una specifica censura sul capo della sentenza gravata con il quale il Tribunale ha espressamente disatteso tale domanda («Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in via principale, se ne deve rilevare l'infondatezza essendo rimasto accertato, come già evidenziato, in esito alla c.t.u. espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che i lavori di ristrutturazione posti in essere nell'appartamento dell'attrice non hanno avuto alcuna incidenza sul dissesto dello strato di impermeabilizzazione del terrazzo a livello di uso esclusivo della »). Pt_1
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di supplemento di c.t.u., formulata con le conclusioni dell'atto di appello, in quanto la stessa appare tesa, in modo evidente, al riesame di elementi già idoneamente valutati dai consulenti d'ufficio con le relazioni depositate in atti, anche a seguito delle osservazioni dei c.t. di parte.
§.
8. Con il terzo ed ultimo motivo dell'appello incidentale, gli eredi censurano la CP_3
sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale spiegata dalla in primo grado, ha condannato, tra gli altri, anche il loro dante Pt_1 causa , non proprietario dell'immobile danneggiato, all'esecuzione delle CP_3
opere di ripristino del solaio di copertura, come individuate dal c.t.u. , secondo Per_2 le ripartizioni dell'art.1126 c.c.
La censura è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse, in quanto l'intervenuto decesso di (in data 25.03.2022 e quindi nel corso del giudizio), Controparte_1
originaria attrice e proprietaria dell'immobile danneggiato, ha comportato comunque l'attribuzione agli eredi e , appellanti Parte_4 Controparte_9
incidentali, dell'obbligo, già sussistente in capo alla loro dante causa, di partecipazione ai lavori di risanamento del piano di copertura secondo i criteri di ripartizione di cui all'art.1126 c.c. ed in proporzione al valore millesimale dell'unità immobiliare in esame.
In definitiva, gli appelli, principale ed incidentali, devono essere del tutto disattesi, essendo rimasta accertata la concorrente responsabilità di , da un AR
29 lato, e della comunione condominiale, dall'altro, nella causazione dei danni subiti e reclamati dai coniugi , nella misura accertata dal Tribunale. CP_3
§.
9. In considerazione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza, le spese del grado di appello sono interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
Il rigetto degli appelli, principale ed incidentali, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui le parti che li hanno proposti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma AR
n.3993/2019, pubblicata in data 19.02.2019, nonché sugli appelli incidentali, così provvede:
a)- dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale ordinario di
Roma n.3993/2019, pubblicata in data 19.02.2019, nel senso che laddove, a pag.6, righi
10, 19, 23 e 41; pag.11, rigo 38; pag.12, rigo 39; pag.13, rigo 33; pag.14, righi 7 e 22; pag.15, righi 8, 17, 23, 30 e 41; pag.16, rigo 10, è scritto “art.1226 c.c.” debba leggersi ed intendersi “art.1126 c.c.”; e ne dispone l'annotazione;
b)- rigetta gli appelli, principale ed incidentali, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c)- compensa interamente tra tutte la parti le spese processuali del grado di appello;
d)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, a carico dell'appellante principale nonché degli AR
appellanti incidentali e e di Parte_4 Controparte_9 CP_15 [...]
CP_8
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 7 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
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