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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/06/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 35 /2024 P.U. promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. C.F._2
) C.F._3
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 24 luglio 2024 da e ; Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 Parte_1
CCI ; rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti con origine comune della esposizione portata in ristrutturazione in relazione al finanziamento n. 26126985 sottoscritto con Parte_3
” con debito residuo di euro 16.555,93;
[...] osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 9 gennaio 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 3 aprile 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e di aver ricevuto osservazioni da parte della sulla convenienza della proposta che prevede una Controparte_1 soddisfazione del 23,73% in 60 mesi a fronte della età del ricorrente che permetterebbe una soddisfazione in tempi più lunghi e percentuali superiori;
osservato che, per il creditore comune ai ricorrenti, è stato previsto il pagamento integrale del credito venendo in ausilio parte della disponibilità del , Parte_4 che a fronte un reddito netto mensile di euro 1.700,00 circa in capo al la Parte_1 somma mensile pignorabile sarebbe pari ad euro 357,40 e per raggiungere la percentuale del 100% della esposizione residua rispetto a quella comune (euro 74.956,00) occorrerebbero 9 anni;
che la somma messa a disposizione dai ricorrenti è per il Sig. 300,00 Euro per n. Parte_1
60 rate e 5 anni mentre per il Sig. 276,01 Euro per n. 60 rate e 5 anni;
Parte_4 considerato che in ipotesi di liquidazione la disponibilità mensile sarebbe inferiore e comunque potrebbe portare alla maggiore soddisfazione solo con tempi molto più lunghi cui si collega il rischio del mancato incasso per cause imponderabili pertanto non vi è ragionevole prospettiva di soddisfazione migliore (superiore e in minore tempo) dei creditori;
che anche la osservata mancata previsione della quota di TFR va confutata essendo stata messa a disposizione per il pagamento dei creditori garantiti;
considerata la esposizione debitoria complessiva: Oltre spese di procedura e per OCC
Considerato che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% la spesa della procedura e spesa dell'OCC in prededuzione, al 100% i creditori privilegiati, al 100% il creditore chirografario comune e al 23,73% i restanti creditori:
così destinando complessivamente un attivo di € 44.237,08 considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 60 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 576,01 di cui euro 276,01 messi a disposizione dal sig. Parte_1
ed euro 300,00 messi a disposizione dal sig.
[...] Parte_2 rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.196,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) entro 30 giorni dalla omologazione;
2) il pagamento integrale delle spese di procedura stimate in euro 2.000,00 entro 30 giorni dalla omologazione;
3) il pagamento al 100% del credito professionale del legale avv. Piccinini per euro 5.480,62 entro 30 giorni dalla omologazione;
4) il pagamento nella misura del 100% del creditore chirografario Parte_3
entro 30 giorni dalla omologazione;
[...]
5) il pagamento nella misura del 23,73% entro 60 mesi dalla omologazione.
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
, a fronte delle osservazioni pervenute, resta comunque la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore cui la esposizione riferisce essendo qui, in aggiunta, messa a disposizione somma da soggetto che non Parte_2 risulta debitore della maggior parte dei debiti da ristrutturare;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 24 luglio 2024 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di C.F._2 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Persona_1
Lanciano, lì 01/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 35 /2024 P.U. promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. C.F._2
) C.F._3
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 24 luglio 2024 da e ; Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 Parte_1
CCI ; rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti con origine comune della esposizione portata in ristrutturazione in relazione al finanziamento n. 26126985 sottoscritto con Parte_3
” con debito residuo di euro 16.555,93;
[...] osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 9 gennaio 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 3 aprile 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e di aver ricevuto osservazioni da parte della sulla convenienza della proposta che prevede una Controparte_1 soddisfazione del 23,73% in 60 mesi a fronte della età del ricorrente che permetterebbe una soddisfazione in tempi più lunghi e percentuali superiori;
osservato che, per il creditore comune ai ricorrenti, è stato previsto il pagamento integrale del credito venendo in ausilio parte della disponibilità del , Parte_4 che a fronte un reddito netto mensile di euro 1.700,00 circa in capo al la Parte_1 somma mensile pignorabile sarebbe pari ad euro 357,40 e per raggiungere la percentuale del 100% della esposizione residua rispetto a quella comune (euro 74.956,00) occorrerebbero 9 anni;
che la somma messa a disposizione dai ricorrenti è per il Sig. 300,00 Euro per n. Parte_1
60 rate e 5 anni mentre per il Sig. 276,01 Euro per n. 60 rate e 5 anni;
Parte_4 considerato che in ipotesi di liquidazione la disponibilità mensile sarebbe inferiore e comunque potrebbe portare alla maggiore soddisfazione solo con tempi molto più lunghi cui si collega il rischio del mancato incasso per cause imponderabili pertanto non vi è ragionevole prospettiva di soddisfazione migliore (superiore e in minore tempo) dei creditori;
che anche la osservata mancata previsione della quota di TFR va confutata essendo stata messa a disposizione per il pagamento dei creditori garantiti;
considerata la esposizione debitoria complessiva: Oltre spese di procedura e per OCC
Considerato che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% la spesa della procedura e spesa dell'OCC in prededuzione, al 100% i creditori privilegiati, al 100% il creditore chirografario comune e al 23,73% i restanti creditori:
così destinando complessivamente un attivo di € 44.237,08 considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 60 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 576,01 di cui euro 276,01 messi a disposizione dal sig. Parte_1
ed euro 300,00 messi a disposizione dal sig.
[...] Parte_2 rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.196,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) entro 30 giorni dalla omologazione;
2) il pagamento integrale delle spese di procedura stimate in euro 2.000,00 entro 30 giorni dalla omologazione;
3) il pagamento al 100% del credito professionale del legale avv. Piccinini per euro 5.480,62 entro 30 giorni dalla omologazione;
4) il pagamento nella misura del 100% del creditore chirografario Parte_3
entro 30 giorni dalla omologazione;
[...]
5) il pagamento nella misura del 23,73% entro 60 mesi dalla omologazione.
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
, a fronte delle osservazioni pervenute, resta comunque la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore cui la esposizione riferisce essendo qui, in aggiunta, messa a disposizione somma da soggetto che non Parte_2 risulta debitore della maggior parte dei debiti da ristrutturare;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 24 luglio 2024 da Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di C.F._2 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Persona_1
Lanciano, lì 01/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso