Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 2013/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
06/06/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 2013/2020 promossa
tra
, con l'avv. Giuseppe Zangari;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Patrizia Sanguineti CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2020 parte ricorrente, conveniva in giudizio l per sentire “…1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro CP_1
subordinato in agricoltura presso l'azienda di Filippo Pratticò nel 2018 per un totale di
102 giornate o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)
ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritto
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Palizzi (RC) per l'anno
di causa;
; Con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1
l'infondatezza per l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente asseriva di aver intrattenuto nell'anno per cui è causa. E ciò sul presupposto dell'intervenuto il disconoscimento delle giornate agricole a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l'azienda agricola Pratticò Filippo, presso il quale il ricorrente avrebbe prestato attività come bracciante. La cancellazione delle giornate ha dunque fatto seguito agli accertamenti conclusi e definiti con il verbale ispettivo n.
n. 2018016371/DDL del 30.11.2018.
Ammessa la prova testimoniale alle udienze del 13/03/2023, 13/10/20223 e
10/01/2025 venivano escussi i testi , colleghi di Testimone_1 Testimone_2
lavoro del ricorrente e ispettore . Testimone_3 CP_1
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212
del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento:
tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga)
non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). Nella specie, tale carattere indiziario non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione dei colleghi e appaiono testi la cui credibilità risulta Tes_1 Tes_2
compromessa. Ed invero entrambi i testi appaiono animati dal medesimo interesse,
comune con il ricorrente, a veder sconfessate le risultanze dell'accertamento ispettivo in esito al quale sono stati disconosciuti/annullati anche i loro rapporti di lavoro
(allegazioni ) con conseguente cancellazione dagli Elenchi agricoli. È dunque CP_1
evidente l'interesse a confutare lo stesso accertamento onde renderlo senza effetto a vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate dal presunto datore di lavoro. Inoltre, non è da sottacere neppure quanto risultante dall'accertamento ispettivo laddove la teste , pur dichiarando di aver lavorato Tes_2
con lo per l'anno 2018, non risulta denunciata la sua attività lavorativa Pt_1
dall'azienda per il medesimo anno.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che l'azienda di cui si discute era azienda di modeste dimensioni, condotta unicamente grazie all'apporto lavorativo del titolare e dei soli lavoratori specificamente indicati e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare. Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere,
non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 07/06/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo