Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 891/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Elvira Palma Presidente rel.
2) Dott. Luca Ariola Consigliere
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(19.08.1980 -San Giovanni Rotondo, Parte_1
FG), in qualità di titolare dell'omonima Farmacia, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Ciuffreda;
-Appellante- E
(01.02.1990 - San Giovanni Rotondo, FG), Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oscar Di Monte e Raffaella Pirozzi;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 2465/2024 del 20.09.2024, il Tribunale del Lavoro di Foggia: 1) dichiarava la nullità del licenziamento intimato in data 21.03.2023 da , titolare della omonima Farmacia sita Parte_1 in Casalnuovo Monterotato (FG), a , assunta con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato e parziale per n. 27 ore settimanali, con qualifica di Farmacista, inquadrata nel I Livello CCNL Farmacie Rurali a far data dal 07.01.2020, salvo proroga e trasformazione del rapporto di lavoro in essere in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2022, con variazione in aumento delle ore di lavoro a prestarsi a totali n. 38 ore settimanali a decorrere dal 10.01.2022; b) condannava la a reintegrare la nel posto Parte_1 CP_1 di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito, mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., per il periodo dal 21.03.2023 alla effettiva reintegrazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
c) condannava altresì la al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite, oltre oneri e competenze di causa.
12.11.2024, invocando il rigetto delle avverse pretese. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. A integrazione di quel che dianzi si è riportato in ordine allo sviluppo della controversia, deve aggiungersi che le parti, all'udienza del 13 marzo 2025, hanno dimostrato di aver conciliato la controversia (come da verbale di conciliazione sottoscritto in udienza), aderendo alla proposta conciliativa formulata da questa
Corte con apposita ordinanza del 19.11.2024, e hanno chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785). Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando neppure la eventuale perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione 2 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione depositato telematicamente che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, oltre al riconoscimento di una somma in favore dell'appellato, nonché regola nel dettaglio le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso del 15.10.2024, da Parte_1 avverso la sentenza n. 2465/2024 resa in data 20.09.2024 dal Tribunale del Lavoro di Foggia, nei confronti di così provvede in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza: dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del Parte_1 doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, 13 marzo 2025 Il Presidente estensore Dott. ssa Elvira Palma
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