Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2010, n. 7035
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Sentenza 24 marzo 2010

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Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'ENEA, pur assolvendo ad una funzione previdenziale, è strutturalmente inerente al rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro ed origina un'obbligazione di natura retributiva, senza che assuma rilievo che gli accantonamenti siano effettuati mediante l'accensione di una polizza assicurativa. Ne consegue che, correttamente, l'art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA, nel prevedere espressamente - in attuazione dell'art. 8, primo comma, della legge n. 84 del 1982 - la conservazione del trattamento stesso "nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza" del precedente regime giuridico, regolato con la legge n. 70 del 1975, ha confermato i diritti, di natura retributiva e non previdenziale, già acquisiti dai lavoratori, con esclusione di ogni "reformatio in pejus" ai loro danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2010, n. 7035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7035
    Data del deposito : 24 marzo 2010

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