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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 15453/2025 R.G.
Oggi 18/12/2025 innanzi al dott. UC OL sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. LOVADINA FEDERICO, oggi sostituito dall'Avv. CIOFANI CLAUDIA, per parte attrice;
l'Avv. VE CE, oggi sostituito dall'Avv. DE NARDI GIULIA, per parte convenuta.
Si dà atto della presenza dei dott.ri e ai fini Persona_1 Persona_2
della pratica forense.
Le parti si richiamano agli atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
L'Avv. De Nardi chiede termini ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, in quanto le istanze di prova orale formulate dalla convenuta appaiono superflue alla luce della documentazione in atti, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. UC OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 15453/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
UC OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15453/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOVADINA Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
VE CE e LO EX
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Preliminarmente in via principale, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Grosseto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti” per parte convenuta
“Nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché tutte le domande formulate dall'opponente che sono infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e,
pagina 2 di 6 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 816/2025 emesso dal Tribunale di Venezia, e comunque condannare l'opponente società a pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 14.880,48, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto
(ovvero dalla scadenza della fattura azionata o, in subordine, dalla domanda giudiziale) al saldo effettivo;
in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, anche della fase monitoria;
alla luce della condotta processuale temeraria, perché meramente dilatoria, di parte attrice opponente, condannarla al pagamento in favore di di una somma da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
Con decreto monitorio dd. 15/05/2025 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a Parte_1
di pagare a la somma di € 14.880,48, oltre accessori e spese, quale Controparte_1 corrispettivo per la vendita di materiali isolanti eseguita nel mese di giugno 2024, come da
DD depositati (cfr. doc. 2 monitorio).
in sede di ricorso monitorio, ha affermato di aver ricevuto un Controparte_1
pagamento di € 10.000 sul maggiore dovuto di € 24.880,48.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 16/05/2025.
Con atto di citazione notificato in data 25/06/2025 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo di non dovere nulla a Controparte_1
L'ingiungente si è costituita nella fase di opposizione con memoria dd. 08/10/2025.
Con decreto ex art. 171-bis co. 4 c.p.c. il Giudice ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione.
All'udienza dd. 18/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha ordinato la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., pronunciando all'esito la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati.
Va in primis disattesa la eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, in quanto, trattandosi di compravendita, l'obbligazione di pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 1498 co. 3 c.p.c., andava eseguita al domicilio del venditore, il quale ha sede nel circondario di
Venezia, con la conseguenza che sussiste la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Inoltre, ha depositato documentazione, in particolare Controparte_1 corrispondenza email (cfr. doc. 8 allegato alla memoria istruttoria), da cui si desume che il contratto si è concluso nel circondario di Venezia, presso la sede della stessa CP_1
nel momento in cui essa ha ricevuto il preventivo sottoscritto per accettazione da
[...]
Parte_1
La prova della fondatezza degli assunti di si desume dalla Controparte_1
documentazione depositata in monitorio, in particolare dai DD sottoscritti (cfr. doc. 2 monitorio), nonché dalla corrispondenza depositata, in cui la difesa della opponente scriveva
“in nome e per conto di riscontro la Tua comunicazione del 26 ottobre u.s., Parte_1
per significare che la mia assistita, al di là di possibili contestazioni della fornitura, proporrebbe un primo versamento di € 10.000,00 in acconto, entro 5 giorni dall'accettazione della proposta, ed il saldo entro la data del 31/12/2024 (…)”, che corrobora la tesi dell' ingiungente (cfr. in proposito Cass. Civ. n. 21205/2025 “In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice
Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima”).
Non è, del resto, contestato che dopo la corrispondenza email intercorsa, Parte_1 abbia versato l'acconto di € 10.000 e tale circostanza corrobora in via ulteriore la fondatezza delle argomentazioni avanzate da secondo cui in sede stragiudiziale Controparte_1
l'opponente ha riconosciuto il debito ed ha dato esecuzione all'accordo transattivo raggiunto.
Si evidenzia che la causale del bonifico di € 10.000 effettuato da riporta la Parte_1
pagina 4 di 6 dicitura “prima rata”: è, dunque, provato che l'opponente soggiaceva ad un maggiore debito.
Si aggiunge che la contestazione in ordine alla conformità agli originali delle copie dei DD depositati dall'ingiungente appare generica (cfr. p. 6 atto di opposizione “Nel caso di specie, tale efficacia probatoria va totalmente esclusa, atteso che dichiara Controparte_2
espressamente di contestare la conformità agli originali del documento di trasporto depositato da e contraddistinto come “documento 2: DTT”, allegato al procedimento Controparte_1
monitorio sfociato nell'emanazione del D.I. opposto”; cfr. Cass. Civ. n. 134/2025 in proposito
“il disconoscimento della conformità all'originale (…) deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile”).
Del pari, appare generico ed inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai medesimi DD (cfr. p. 6 atto di citazione “in ogni caso, disconosce le sottoscrizioni apposte su di esso come appartenenti al proprio legale rappresentante”; cfr. Cass. Civ. n. 7240/2019 “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”).
Considerata, dunque, la piena valenza probatoria dei DD, che riportano la quantità e qualità delle merci consegnate, nonché l'ulteriore documentazione depositata dall'ingiungente in allegato alla memoria istruttoria (cfr. doc. 8 e 9), appare del tutto generica la contestazione dell'opponente in ordine agli importi fatturati (cfr. p. 9 atto di citazione “In assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare tanto la consistenza della prestazione svolta, quanto, ancor più gravemente, la fonte dell'obbligazione da cui essa genererebbe, contesta CP_2
espressamente il quantum richiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto poiché il credito asseritamente vantato dalla società opposta non è suscettibile di immediata determinazione e quantificazione, possibile solo aliunde mediante la lettura della fattura pagina 5 di 6 dedotta in giudizio la quale, per sua natura, risulta del tutto neutra sotto il profilo probatorio”).
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori medi per fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per fase di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusivi, in € 3.387 per compensi;
€ 15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non emergono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che il contegno processuale della opponente non appare improntato a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 816/2025 –
R.G. 12606/2025
- NN parte opponente alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute da ella presente Controparte_1 fase di opposizione, liquidate in € 3.387 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
dr. UC OL
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA N. 15453/2025 R.G.
Oggi 18/12/2025 innanzi al dott. UC OL sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. LOVADINA FEDERICO, oggi sostituito dall'Avv. CIOFANI CLAUDIA, per parte attrice;
l'Avv. VE CE, oggi sostituito dall'Avv. DE NARDI GIULIA, per parte convenuta.
Si dà atto della presenza dei dott.ri e ai fini Persona_1 Persona_2
della pratica forense.
Le parti si richiamano agli atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
L'Avv. De Nardi chiede termini ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, in quanto le istanze di prova orale formulate dalla convenuta appaiono superflue alla luce della documentazione in atti, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. UC OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 15453/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
UC OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15453/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOVADINA Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
VE CE e LO EX
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Preliminarmente in via principale, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Grosseto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti” per parte convenuta
“Nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché tutte le domande formulate dall'opponente che sono infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e,
pagina 2 di 6 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 816/2025 emesso dal Tribunale di Venezia, e comunque condannare l'opponente società a pagare in favore di la Controparte_1 somma di € 14.880,48, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto
(ovvero dalla scadenza della fattura azionata o, in subordine, dalla domanda giudiziale) al saldo effettivo;
in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, anche della fase monitoria;
alla luce della condotta processuale temeraria, perché meramente dilatoria, di parte attrice opponente, condannarla al pagamento in favore di di una somma da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
Con decreto monitorio dd. 15/05/2025 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a Parte_1
di pagare a la somma di € 14.880,48, oltre accessori e spese, quale Controparte_1 corrispettivo per la vendita di materiali isolanti eseguita nel mese di giugno 2024, come da
DD depositati (cfr. doc. 2 monitorio).
in sede di ricorso monitorio, ha affermato di aver ricevuto un Controparte_1
pagamento di € 10.000 sul maggiore dovuto di € 24.880,48.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 16/05/2025.
Con atto di citazione notificato in data 25/06/2025 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo di non dovere nulla a Controparte_1
L'ingiungente si è costituita nella fase di opposizione con memoria dd. 08/10/2025.
Con decreto ex art. 171-bis co. 4 c.p.c. il Giudice ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione.
All'udienza dd. 18/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura, ha ordinato la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., pronunciando all'esito la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati.
Va in primis disattesa la eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, in quanto, trattandosi di compravendita, l'obbligazione di pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. pagina 3 di 6 1498 co. 3 c.p.c., andava eseguita al domicilio del venditore, il quale ha sede nel circondario di
Venezia, con la conseguenza che sussiste la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Inoltre, ha depositato documentazione, in particolare Controparte_1 corrispondenza email (cfr. doc. 8 allegato alla memoria istruttoria), da cui si desume che il contratto si è concluso nel circondario di Venezia, presso la sede della stessa CP_1
nel momento in cui essa ha ricevuto il preventivo sottoscritto per accettazione da
[...]
Parte_1
La prova della fondatezza degli assunti di si desume dalla Controparte_1
documentazione depositata in monitorio, in particolare dai DD sottoscritti (cfr. doc. 2 monitorio), nonché dalla corrispondenza depositata, in cui la difesa della opponente scriveva
“in nome e per conto di riscontro la Tua comunicazione del 26 ottobre u.s., Parte_1
per significare che la mia assistita, al di là di possibili contestazioni della fornitura, proporrebbe un primo versamento di € 10.000,00 in acconto, entro 5 giorni dall'accettazione della proposta, ed il saldo entro la data del 31/12/2024 (…)”, che corrobora la tesi dell' ingiungente (cfr. in proposito Cass. Civ. n. 21205/2025 “In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice
Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima”).
Non è, del resto, contestato che dopo la corrispondenza email intercorsa, Parte_1 abbia versato l'acconto di € 10.000 e tale circostanza corrobora in via ulteriore la fondatezza delle argomentazioni avanzate da secondo cui in sede stragiudiziale Controparte_1
l'opponente ha riconosciuto il debito ed ha dato esecuzione all'accordo transattivo raggiunto.
Si evidenzia che la causale del bonifico di € 10.000 effettuato da riporta la Parte_1
pagina 4 di 6 dicitura “prima rata”: è, dunque, provato che l'opponente soggiaceva ad un maggiore debito.
Si aggiunge che la contestazione in ordine alla conformità agli originali delle copie dei DD depositati dall'ingiungente appare generica (cfr. p. 6 atto di opposizione “Nel caso di specie, tale efficacia probatoria va totalmente esclusa, atteso che dichiara Controparte_2
espressamente di contestare la conformità agli originali del documento di trasporto depositato da e contraddistinto come “documento 2: DTT”, allegato al procedimento Controparte_1
monitorio sfociato nell'emanazione del D.I. opposto”; cfr. Cass. Civ. n. 134/2025 in proposito
“il disconoscimento della conformità all'originale (…) deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile”).
Del pari, appare generico ed inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai medesimi DD (cfr. p. 6 atto di citazione “in ogni caso, disconosce le sottoscrizioni apposte su di esso come appartenenti al proprio legale rappresentante”; cfr. Cass. Civ. n. 7240/2019 “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”).
Considerata, dunque, la piena valenza probatoria dei DD, che riportano la quantità e qualità delle merci consegnate, nonché l'ulteriore documentazione depositata dall'ingiungente in allegato alla memoria istruttoria (cfr. doc. 8 e 9), appare del tutto generica la contestazione dell'opponente in ordine agli importi fatturati (cfr. p. 9 atto di citazione “In assenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare tanto la consistenza della prestazione svolta, quanto, ancor più gravemente, la fonte dell'obbligazione da cui essa genererebbe, contesta CP_2
espressamente il quantum richiesto in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto poiché il credito asseritamente vantato dalla società opposta non è suscettibile di immediata determinazione e quantificazione, possibile solo aliunde mediante la lettura della fattura pagina 5 di 6 dedotta in giudizio la quale, per sua natura, risulta del tutto neutra sotto il profilo probatorio”).
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori medi per fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per fase di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusivi, in € 3.387 per compensi;
€ 15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non emergono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che il contegno processuale della opponente non appare improntato a mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 816/2025 –
R.G. 12606/2025
- NN parte opponente alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute da ella presente Controparte_1 fase di opposizione, liquidate in € 3.387 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
dr. UC OL
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