Sentenza breve 23 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 23/11/2021, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2021
N. 01406/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2021, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Brummel Cucine S.r.l. - Unipersonale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione del provvedimento di diniego del Comune di Cassola del 24 agosto 2021, prot. 16480, del preavviso di diniego del Comune di Cassola del 12 agosto 2021, prot. 16006, degli artt. 6 e 7 e della “Mappa delle localizzazioni” allegata al “Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” del Comune di Cassola e, ove occorrer possa, del Piano Urbanistico Attuativo n. 122 denominato “Brummel Cucine”, ancorché non conosciuto, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 giugno 2021, IA ha presentato al Comune di Cassola e ad ARPAV, un’istanza di autorizzazione ai sensi degli art. 87 e 88, d. lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile nel territorio del medesimo Comune, su un terreno di proprietà della Società Brummel Cucine S.r.l. - Unipersonale, che aveva espressamente autorizzato IA alla realizzazione dell’impianto.
In data 9 luglio 2021, ARPAV, accertato il rispetto dei limiti per le emissioni elettromagnetiche previsti dal D.P.C.M. 18 luglio 2003, ha rilasciato parere tecnico favorevole.
In data 12 agosto 2021, il Comune di Cassola ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in particolare sottolineando che:
- il progetto proposto si pone in contrasto con la pianificazione urbanistica e con la strumentazione urbanistica attuativa approvata, posto che l’area oggetto di intervento è interessata dal Piano Urbanistico Attuativo n. 122 denominato “Brummel Cucine”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 23/05/2014;
- l’installazione dell’antenna, in particolare, va ad occupare un’area che nel progetto del P.U.A. succitato è destinata in parte a strada, in parte a parcheggio pubblico e in parte ad opere di mitigazione
ambientale”;
- con deliberazione C.C. n. 44, in data 30 luglio 2021, è stato approvato il nuovo “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili”.
IA ha chiesto al Comune una proroga di trenta giorni, rispetto al termine ex art 10 bis , l. n. 241/1990, comunicato nella predetta missiva, al fine di presentare le proprie osservazioni al preavviso di rigetto, in ragione del fatto che tale preavviso era stato trasmesso durante il periodo feriale.
Il Comune, d’altronde, non ha concesso la proroga e con provvedimento del 24 agosto 2021, ha emesso il diniego all’installazione dell’Impianto, sulla scorta delle stesse ragioni indicate nel preavviso di diniego.
In relazione a tale provvedimento, in data 10 settembre 2021, IA ha, dapprima, trasmesso le proprie osservazioni al Comune, senza che ne sia conseguito un riscontro positivo da parte del Comune; successivamente, ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 26 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, avendo fondato il diniego sull’asserito contrasto con le prescrizioni contenute nel P.U.A. n. 122, denominato “Brummel Cucine”, violerebbe l’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, poiché le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, d.p.r. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, con conseguente compatibilità delle stesse con diverse destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, il vincolo richiamato dal Comune è contenuto nel P.U.A. di iniziativa privata del proprietario dell’area (Brummel Cucine S.r.l.), che, però, avendo espressamente autorizzato IA alla realizzazione dell’impianto avrebbe così dimostrato di ritenere quest’ultimo non in contrasto con la suddetta destinazione dell’area;
2. i provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi in quanto il Comune non può introdurre limitazioni obiettivamente preclusive all'installazione di stazioni radio base, senza prevedere, come nel caso di specie, a fronte del diniego alla realizzazione dell'impianto, una possibile localizzazione alternativa idonea delle stesse;
3. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto risulterebbero oscure e non identificabili le ragioni di asserita violazione del regolamento impianti; il provvedimento sarebbe illegittimo anche in quanto il Comune, non avendo tenuto in considerazione la richiesta di proroga presentata da IA, non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria nel rispetto anche degli interessi della ricorrente;
4. il divieto di cui all’art. 7 del regolamento comunale impianti, che esclude la collocazione degli stessi al di fuori delle aree o dei siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata, sarebbe a sua volta illegittimo, stante la limitatezza delle aree ammesse; peraltro, il regolamento impianti (inclusa l’allegata Mappa delle Localizzazioni) è stato approvato solamente il 30 luglio 2021, quando cioè l’istanza di autorizzazione di IA del 10 giugno 2021 era stata presentata da oltre un mese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cassola contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Occorre preliminarmente dar conto della rinuncia da parte del difensore della società ricorrente al secondo dei motivi di ricorso che precedono, formalizzata all’udienza del 17 novembre 2021.
Tale determinazione difensiva trova evidentemente una ragione decisiva nell’eccezione sollevata dal Comune di Cassola nella memoria di costituzione, laddove l’Ente territoriale ha sottolineato, richiamando la relativa documentazione a comprova depositata in giudizio, che, con missiva del 22 settembre 2020, il Comune aveva specificamente indicato ad IA un sito ritenuto idoneo alla collocazione dell’impianto per il quale è causa.
Tale circostanza appare al Collegio, alla luce delle difese dell’Ente nel presente giudizio, dirimente con riferimento alla fondatezza del ricorso proposto da IA.
È indubbio, infatti, che la normativa speciale approntata dal legislatore statale con le disposizioni di cui agli artt. 86 e ss., d.lgs. n. 259 del 2003 sia caratterizzata da un particolare “favor” (in tal senso, si veda Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033) per l’installazione e le connesse opere modificative e manutentive di impianti quale quello in esame.
È improntata a tale ratio di favore anzitutto la previsione di cui all’art. 86, comma 1, laddove è previsto che <<le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico …. rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture>>; parimenti, il comma 3 della medesima disposizione, sottolinea la particolare “natura” delle infrastrutture in questione, assimilando le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, ad ogni effetto <<alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto>>.
Nello stesso senso, gli artt. 87 e ss. prevedono un regime autorizzatorio semplificato e particolarmente funzionale ad una celere esecuzione delle opere in questione.
L’evidente interesse pubblico sottostante all’implementazione dei suddetti impianti di comunicazione, che giustifica il particolare statuto normativo che precede, implica, a carico dei Comuni competenti a rilasciare le autorizzazioni all’installazione degli impianti, l’imposizione di una serie di limiti, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa in più occasioni, in specie con riguardo alla relativa potestà regolamentare.
Si rammenta, infatti, che l’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020) attribuisce invece ai Comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Proprio l’evidente finalità incentivante, sottesa alla normativa speciale del d.lgs. n. 259 del 2003, ha condotto la giurisprudenza amministrativa ad interpretare l’art. 8, comma 6, predetto, nel senso che <<è precluso alle amministrazioni comunali d’introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l’effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale>> (Cons. St., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id.: Cons. St., Sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794); << è consentito … individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è …consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)>> (si veda Cons. Stato sez. VI 13 marzo 2018 n. 1592).
Premesso che il Consiglio di Stato ha rimesso alla CGUE, con ordinanza, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033, la questione pregiudiziale <<se il diritto dell'Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all'articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia>>, deve ritenersi che, quand’anche la CGUE affermasse la contrarietà al diritto dell’Unione europea di un siffatto potere regolatorio generale ed astratto, d’altronde, non verrebbero meno le prerogative e i poteri di governo del relativo territorio da parte dei Comuni.
Questi ultimi, infatti, nel rilasciare le autorizzazioni alla collocazione dell’impianto, valutano la compatibilità della eventuale localizzazione dell’impianto con la disciplina urbanistica, ambientale e paesaggistica applicabile nel singolo caso concreto.
L’Ente territoriale, di riferimento, cioè, deve ritenersi conservare il potere, ed avere il dovere, di procedere ad un ponderato bilanciamento, in relazione alle specificità del singolo caso concreto, tra i diversi interessi in gioco, sempre tenuto conto, in ogni caso, di quanto sopra detto in ordine al particolare favor legislativo per la realizzazione e implementazione degli impianti in contestazione.
In tal senso, non può ritenersi che gli operatori, quale è IA, siano titolari di una sorta di diritto potestativo di scelta della localizzazione dell’impianto nell’ambito del territorio comunale tale da escludere sempre e comunque agli Enti territoriali di poter bilanciare le necessità delle imprese di comunicazione e dei relativi utenti, con le finalità di politica del governo del relativo territorio comunale e con le esigenze di tutela di altri interessi pubblici, quali, ad esempio, come accennato, l’ambiente e il paesaggio.
Da un lato, quindi, deve certamente ritenersi che il Comune – una volta che l’operatore abbia ottenuto tutte le altre autorizzazioni necessarie, in particolare il parere dell’Autorità preposta all’accertamento del rispetto dei limiti di emissione fissati dalla legge - deve salvaguardare la possibilità della suddetta impresa di comunicazione di procedere ad una localizzazione e collocazione dell’impianto che garantisca la piena funzionalità dello stesso e le esigenze di “copertura” del segnale nell’interesse dell’utenza.
Dall’altro lato, però, il Comune non può ritenersi necessariamente vincolato all’indicazione tecnica dell’impresa di comunicazione, essendo legittimato a non autorizzare la specifoca collocazione richiesta qualora a sua volta abbia fornito all’impresa un’alternativa localizzativa parimenti adeguata sul piano tecnico, in tal caso dovendo l’impresa adeguarsi alle indicazioni dell’Ente territoriale.
Qualora, infatti, la diversa localizzazione non venga a determinare delle effettive conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo tecnico-spaziale nella collocazione dell’impianto, le prerogative di governo del territorio comunale tornano inevitabilmente a prevalere sulle istanze di segno contrario delle imprese che, per le predette ragioni, vengono ad essere prive di giustificazione.
Ne consegue, quindi, che laddove il Comune sottoponga effettivamente una soluzione alternativa all’impresa, quest’ultima è tenuta specificamente a contestare e dimostrare l’inadeguatezza della stessa, e, quindi, l’esclusiva strumentalità della localizzazione dalla stessa indicata.
Diversamente, laddove tale inadeguatezza non venga contestata o non venga dimostrata, e l’impresa non ne accetti la soluzione proposta dal Comune, quest’ultimo può legittimamente respingere l’istanza di autorizzazione all’installazione dell’impianto qualora ravvisi elementi ostativi di natura paesaggistica, ambientale, o anche urbanistica, con ciò intendendosi anche l’interesse a che una specifica area non venga, nemmeno parzialmente, distolta da una determinata destinazione come indicata negli atti di pianificazione.
Nel caso di specie, è pacifico e documentale sia che il Comune di Cassola, con la comunicazione del 22 settembre 2020, abbia proposto a IA una diversa e specifica localizzazione per l’impianto della ricorrente, sia che la società ricorrente, con nota datata 2 ottobre 2020 ha chiaramente manifestato il proprio consenso a tale soluzione tecnica, pur ponendo delle condizioni temporali legate alla <<definizione e la firma del contratto>>, irrilevanti ai fini che qui interessano.
Ciò che conta, infatti, è che IA abbia riconosciuto la conformità della soluzione localizzativa alle proprie esigenze, e che, comunque, nemmeno successivamente e nel presente giudizio ne abbia contestato l’inidoneità.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato non può essere ritenuto illegittimo, avendo il Comune correttamente esercitato le proprie prerogative di governo del territorio.
Il carattere assorbente delle considerazioni che precedono rende irrilevante l’esame delle questioni sollevate con il terzo e quarto motivo di ricorso in relazione al regolamento comunale impugnato e al richiamo che dello stesso è stato fatto nel provvedimento di diniego contestato.
Parimenti irrilevante è l’esame della censura relativa al mancato accoglimento da parte del Comune della richiesta di proroga del termine per il deposito di osservazioni a seguito della comunicazione di motivi ostativi, atteso che qualunque argomentazione o elemento di valutazione parte ricorrente avesse sottoposto all’Ente resistente non avrebbe comunque confutato il fatto, dirimente, che il Comune aveva indicato una soluzione alternativa ritenuta idonea dalla stessa IA.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO