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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1195 /2022 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Mengucci (c.f. ) giusta procura C.F._3
speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pesaro Piazza Lazzarini n. 19,
con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
Email_1
- appellanti- CONTRO
(c.f./p.iva. ), in persona del legale rappresentante p.t., costituita a Controparte_1 P.IVA_1
mezzo della mandataria, c.f./p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
) e dall'Avv. Francesco Concio (C.F. ), giusta C.F._4 C.F._5
procure speciali notarili e alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona, al
Viale della Vittoria n. 7, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: - Email_2
Email_3
- appellata-
E
. (c.f./p.iva. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3
- appellata, contumace-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 763/2022 del 21/11/2022, pubblicata in data 21/11/2022, pronunciata dal Tribunale di Pesaro, notificata il 25/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Interposto appello con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/12/2022, gli appellanti convenivano in giudizio le appellate al fine di vedere modificata la sentenza emessa dal Tribunale di
Pesaro di cui in oggetto e che le aveva viste soccombenti in giudizio da loro promosso in opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori della con Parte_3
conseguente condanna al pagamento dell'importo ingiunto e delle spese e onorari di lite, oltre oneri accessori;
si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e rimaneva contumace l'altra appellata, resasi cedente del credito originariamente azionato in via monitoria nel corso del giudizio di primo grado, regolarmente citata in giudizio;
nelle more del giudizio di appello, rigettata preliminarmente istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, una volta disposta la successiva trattazione scritta con termine per note ex art 127 ter cpc, nessuna delle parti è comparsa depositando le predette note nè entro il termine con scadenza al 3/3/2025 nè entro quello del 25/3/2025 successivamente assegnato a seguito del primo mancato deposito;
consta all'ufficio che la cancelliera abbia regolarmente comunicato le ordinanze disponenti il rinvio dall'una all'altra data, risultando agli atti le ricevute di consegna delle relative PEC, e che quindi vi sia integrato il mancato deposito equivalente a mancata comparizione in udienza;
considerati pertanto gli artt. 181, 127 ter, 309 e 359 cpc, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
- che le scadenze sopra indicate da considerarsi fra di loro immediatamente consecutive, e la trattazione si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, in forza di provvedimenti regolarmente trasmessi alle parti costituite e nel rispetto del termine stabilito dalla menzionata norma,
con ciò dovendosi applicare gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., dato che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze e comunque scadenze di termini assegnati alle parti;
considerato quindi che nel penultimo comma dell'art. 127 ter cpc viene precisato che “Se nessuna
delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per
il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione
del processo”, e dato il rinvio normativo di cui sopra per il giudizio di appello, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, adottando un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c..
A mente dell'art. 310, ultimo comma, dello stesso codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la la sentenza n. 763/2022 del 21/11/2022, pubblicata in data 21/11/2022, pronunciata dal Tribunale di
Pesaro, notificata il 25/11/2022, così decide:
- dichiara la contumacia della parte appellata e non costituita;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26/3/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco