Sentenza 4 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/04/2014, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00955/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2011, proposto dalla Sig.ra BA GE, n.q. di titolare dell’Azienda Agricola BA Gero, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Assunta Maria Silvia Alaimo e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono ex lege domiciliati;
per l'annullamento
del decreto di concessione aiuto DDS n.1189/2010 del 22.10.2010 (prot. n.1218 del 23.11.2010), notificato il 23.11.2010, con cui l’Ispettore Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento ha parzialmente accolto la richiesta di aiuto (contributo) inoltrata dalla ricorrente, nella parte in cui non ha ammesso a contributo l’acquisto di un trattore con cingoli gommati tipo “Challenger MT765”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell’apposito verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Amministrazione ha accolto solamente in parte la “richiesta di aiuto” avanzata dalla ricorrente, non avendo ritenuto ammissibile all’agevolazione l’acquisto di un trattore con cingoli gommati tipo “Challenger MT765” (il cui costo ammontava ad €.180.000,00).
Nel respingere la richiesta di aiuto relativa al predetto mezzo meccanico, l’Amministrazione ha rilevato che la convenienza economica dell’acquisto in questione non risulta giustificata.
Con il ricorso in esame l’interessata ha impugnato il provvedimento nella parte in cui ha escluso l’agevolazione per l’acquisto del mezzo meccanico.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con unico mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione del decreto 27.5.2009 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, deducendo che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto che la convenienza economica dell’acquisto (per cui è stato chiesto l’agevolazione) in questione non risulta giustificata.
La doglianza non merita accoglimento.
Nel provvedimento impugnato è specificato, con motivazione sintetica ma sufficientemente chiara, che la convenienza economica dell’acquisto non risulta giustificata anche perché “l’incremento riportato nel Business Plan risulta provenire da differenti scelte tecnico-colturali tra la fase ante e post intervento non correlate all’acquisto”.
Ciò significa, all’evidenza, che dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione è emerso che l’incremento produttivo preventivato dalla ricorrente non dipende dall’uso del predetto mezzo meccanico , il cui acquisto non appare quindi indispensabile (e nemmeno utile come mezzo al fine ).
Nella nota prot. 1856 del 9.7.2010 l’Amministrazione aveva peraltro già rappresentato le sue perplessità riguardo all’acquisto in questione, sottolineando:
- che la ditta possiede già tre trattori di cui due di essi in buono stato di efficienza e sufficienti per rispondere alle esigenze dell’azienda;
- che la “trapiantatrice” da acquistare ben può essere utilizzata con le macchine di cui l’azienda è già dotata;
- e che pertanto la spesa preventivata per l’acquisto del nuovo trattore (ben €.180.000,00) appare, in buona sostanza, eccessiva in rapporto alle reali (e pronosticate) esigenze della produzione, oltrecchè sproporzionata rispetto alla complessiva cifra dell’investimento preventivato (pari ad €.208.000,00).
E poiché l’impianto motivazionale in esame utilizza considerazioni di ordine tecnico ed apprezzamenti discrezionali che appaiono esenti da vizi logici obiettivamente riscontrabili, il provvedimento che su esso si basa resiste alla dedotta doglianza.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali; spese che si liquidano in €.1500,00..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO