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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Riccioni Parte_1 C.F._1
DR, RA OL, AL AR, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio degli avv.ti Castelli Roberto, Altara Stefano, Controparte_5
appellati e contro
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 03.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
02.10.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni istanza, domanda ed eccezione, in riforma alla sentenza impugnata, in via principale, per le ragioni espresse in narrativa, respingere le domande spiegate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore della parte appellata;
in via subordinata, sempre per le ragioni espresse in narrativa, previ gli accertamenti del caso, ivi comprese le eventuali disponende consulenze tecniche di valutazione (l'una per i danni da perturbamento psicologico in capo alla sig.ra l'altra per i danni materiali e da mancato CP_1
incasso in capo alle farmacie), rideterminare le somme eventualmente dovute in favore della parte appellante;
in ogni caso,
- respingere le pretese fatte valere dalla parte appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso forfettario come per legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese di CTU e dei consulenti di parte”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
nel merito, in via principale: per tutti motivi esposti, rigettare l'appello proposto da Parte_1
nei confronti della sentenza n. 1642/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, IV
[...]
Sezione, Giudice dott.ssa Silvia Semini, pubblicata in data 15 marzo 2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal N. RG 18974/2018, con conseguente conferma della stessa, comunque assolvendo gli esponenti da ogni avversaria pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e peritali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge”.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(moglie del dott. ), la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
la (oggi
[...] Parte_2
e la Controparte_3 Controparte_4
convenivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una serie di condotte criminose
“commissionate” da (mandante) e materialmente eseguite da , Parte_1 CP_6
e Persona_1 Per_2
Parti attrici riferivano che la convenuta, all'esito di un procedimento penale (sentenza n. 1015/15 del GUP del Tribunale di Torino del 10/15 luglio 2015, sostanzialmente confermata in appello) era stata ritenuta responsabile, in qualità di mandante, per avere fatto appiccare il fuoco alle tre farmacie attrici nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2013 e il 22 febbraio 2014.
Con riferimento ai danni patiti, specificava che nel periodo successivo agli Controparte_1
eventi, per tutta la durata delle indagini e sino alle sentenze di condanna, aveva vissuto nella paura per l'incolumità della propria famiglia, aveva dovuto modificare profondamente insieme col marito le proprie abitudini di vita, era stata costretta ad assumere farmaci ansiolitici, avendo subito un profondo peggioramento del proprio stato di salute, con conseguente danno permanente valutato dal perito interpellato nella misura del 10%.
Le altre società attrici rappresentavano di avere subito danni (per spese ripristino e lucro cessante) di cui chiedevano il risarcimento al netto di quanto già corrisposto dalle rispettive compagnie di assicurazione.
Si costituiva in giudizio contestando l'an ed il quantum del danno dedotto e Parte_1
chiedendo integrare il contraddittorio nei confronti di , e CP_6 Persona_1
Per_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1642/24 pubblicata in data 15.03.2024 il Tribunale di Torino
- condannava a corrispondere € 30.213,14 in favore di , Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 19 € 30.776,98 in favore della , € 119.708,35 in favore della , Controparte_3 Controparte_2
€ 25.651,34 in favore della , oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_3
- condannava al rimborso in favore di parti attrici delle spese del Parte_1
procedimento cautelare e del giudizio di merito;
- poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Il Tribunale preliminarmente rilevava che l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo non era stato notificato a e che la convenuta non aveva rassegnato conclusioni nei Per_2
confronti degli altri terzi chiamati , ). CP_6 Persona_1
Quanto al merito, dava atto che era passato in giudicato l'accertamento della responsabilità della convenuta in ordine ai fatti ascritti, pur se riqualificati in sede penale come danneggiamento seguito da incendio.
Esaminava poi le voci di danno allegate dalle parti attrici.
Quanto al danno non patrimoniale dedotto , pur se la stessa non si era costituita Controparte_1
parte civile nel processo penale, doveva considerarsi che: erano incontestati i fatti criminosi;
era incontestato il rapporto di coniugio tra l'attrice e il dott. (soggetto contro il quale era stata CP_4 diretta l'attività criminosa); l'attività investigativa si era protratta per circa un anno.
Tali elementi erano da soli sufficienti a far intuire il profondo turbamento, l'ansia, l'insicurezza, la preoccupazione vissuti dalle persone coinvolte a causa dell'incertezza per la propria incolumità e dei propri congiunti, come d'altro canto riscontrato dalla prova orale ove era emerso che a seguito dei fatti l'attrice aveva sofferto dei disturbi respiratori, crisi di stress, panico ed i colleghi
(farmacisti) le avevano consigliato di assumere farmaci con effetto ansiolitico.
Ulteriore elemento di riscontro era rappresentato dalla documentazione medica (referti delle visite cardiologiche).
Per quanto la relazione medico legale di parte potesse valere solo quale allegazione tecnica difensiva, gli elementi complessivamente acquisiti deponevano per il riconoscimento di una sofferenza soggettiva, sicuramente riconoscibile ex art. 2059 c.c. e qualificabile come disturbo dell'adattamento, come definito nelle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica.
Riteneva corretta la valutazione effettuata dal perito di parte dell'invalidità permanente (10%) e dell'inabilità temporanea (gg. 200 al 25% e gg. 10 al 10%).
pagina 4 di 19 Sulla base delle Tabelle Milanesi vigenti, quantificava il danno non patrimoniale in € 27.464,00,
Applicava all'importo predetto la devalutazione alla data dell'illecito aggiungendo poi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, così calcolando una somma complessiva dovuta all'attrice pari ad € 29.831,01, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Riconosceva quale danno patrimoniale patito dalla medesima la spesa sostenuta per la perizia medico legale, per complessivi euro € 382,13 comprensiva di rivalutazione ed interessi.
In ordine al danno patrimoniale il Tribunale richiamava innanzitutto gli esiti della prova orale dalla quale risultava (per ciascuna farmacia) l'estensione delle fiamme, del fumo, l'invendibilità dei prodotti attinti dal fumo, la temporanea chiusura degli esercizi, i danni arrecati al mobilio ecc.
Dava poi atto che in corso di causa era stata disposta CTU e che il consulente, compatibilmente con la documentazione in atti, aveva risposto ai quesiti formulati.
Quanto alla , pur avendo dato atto dell'avvenuto ripristino dei locali, dell'assenza Controparte_3
di documentazione consuntiva di riparazione e di un accertamento analitico dei danni, facendo riferimento alle fotografie in atti, al Prezziario della Regione Piemonte, alla perizia redatta dal fiduciario della compagnia XA (che aveva parzialmente indennizzato il danno ed agito in surroga in separato giudizio), il CTU aveva potuto quantificare il danno per la partita “contenuto” in € 8.000,00 e per la partita “fabbricato” in € 6.935,56.
Quanto alla , pur avendo dato atto dell'avvenuto ripristino dei locali e Controparte_2 dell'impossibilità di effettuare un'analitica quantificazione del danno al contenuto (per non essere stata prodotta la documentazione di smaltimento a certificazione della non vendibilità dei beni), il
CTU aveva comunque potuto verificare (dalla nutrita documentazione fotografica) il deposito del sulle scatole nonché la stima del danno operata dal perito fiduciario dell'assicurazione. CP_7
Il CTU aveva ritenuto “evidente” il danno che aveva quindi stimato (sempre sulla base del prezziario della Regione Piemonte) per la partita contenuto in € 80.200,00 e per la partita fabbricato in € 87.423,37.
Anche per la , sulla base delle medesime considerazioni operate per la CP_4 CP_4
il CTU aveva quantificato il danno la partita contenuto in € 7.900,00 e per la Controparte_2
partita fabbricato in € 11.270,00.
pagina 5 di 19 Quanto al danno da lucro cessante correlato alla sospensione dell'attività delle tre farmacie, sulla base della documentazione in atti e della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., il CTU: aveva quantificato l'incasso medio giornaliero delle singole attività danneggiate;
aveva stimato poi i tempi necessari alla riparazione;
aveva infine quantificato il danno da lucro cessante per mancato incasso “nella misura del 50% dell'incasso medio che le tre farmacie avrebbero percepito nei giorni di chiusura dell'attività”, ovvero per la € 8.237,82, per la Controparte_3
€ 26.047,51 e per la € 14.225,50. Controparte_2 Controparte_4
Il Tribunale, richiamata la consulenza, riteneva di condividerne le conclusioni in quanto assunte adottando una corretta metodologia di indagine, nel contraddittorio con le parti e i loro CTP.
Dava atto che la CTU depositata nel procedimento promosso da XA nei confronti della convenuta e dei terzi chiamati era inopponibile alle parti attrici, estranee a quel giudizio.
Dava infine atto che dal danno complessivamente accertato dovevano essere detratte le somme già corrisposte da Axa a titolo di indennizzo in favore di ciascuna farmacia assicurata (dopo avere reso omogenee le rispettive “poste”).
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il danno non patrimoniale subito da rilevando che: Controparte_1
- mancherebbe la diagnosi del disturbo lamentato (disturbo dell'adattamento), essendo inconferente in tal senso la documentazione cardiologica;
- mancherebbe la prova della prescrizione di psicofarmaci;
- nessun collega avrebbe visto la sig.ra assumere psicofarmaci;
CP_1
- i testi avrebbero riferito de relato in merito ai disturbi lamentati da parte attrice;
- mancherebbe la prova del nesso di causalità tra le condotte penalmente accertate ed il danno;
- la perizia medico -legale di parte non avrebbe alcun valore di prova.
Ritiene pertanto che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. e deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla scorta dell'espletata CTU, ha determinato il danno patito dalle farmacie attrici.
pagina 6 di 19 In linea generale ha osservato che:
- acclarato l'intervenuto ripristino dei locali, il CTU non avrebbe dovuto operare una stima presuntiva del danno (sulla base del Prezziario regionale) ma avrebbe dovuto provvedere alla sua quantificazione sulla base dei giustificativi di spesa;
- la stima operata sarebbe comunque errata in quanto basata su documentazione fotografica incompleta che raffigura solo alcune parti delle attività commerciali;
- tale documentazione sarebbe insufficiente, come già rilevato da altro collegio peritale nel procedimento promosso da XA ed iscritto al n. 12256/2018 RG (Tribunale), con relazione di
CTU certamente pertinente rispetto al caso sub iudice essendo coincidente l'oggetto degli accertamenti peritali;
- gli incassi registrati dalle AC nei giorni successivi al sinistro sarebbero risultati in linea con quelli degli anni precedenti.
Ribadisce tali osservazioni in relazione ai danni al fabbricato subiti dalla . Controparte_2
Ritiene dunque che il CTU abbia errato nell'affermare che i danni derivanti dal sinistro siano stati estesi all'intero immobile.
In ordine al danno al contenuto si duole che il CTU, pur a fronte delle carenze documentali segnalate, abbia accertato il danno recependo la stima fatta dalla compagnia assicurativa, in quanto “portatrice di interessi antagonistici”, segnalando in senso contrario che rispetto alle somme liquidate in favore del danneggiato l'assicurazione può esercitare (come in effetti ha esercitato) azione di regresso per il recupero della somma liquidata.
Osserva che non sono stati nemmeno prodotti, a dimostrazione del danno, i documenti obbligatori indicati dai CTU nominati nel parallelo contenzioso iscritto al n. 12256/2018.
Il CTU, nonostante la mancata produzione della documentazione di smaltimento dei prodotti farmaceutici, ha, ritenuto tale voce di danno risarcibile, quando invece dalla testimonianza della
Dott.ssa risulterebbe dimostrato il mancato smaltimento e la vendita dei Testimone_1
prodotti che erano stati interessati da nero fumo.
In relazione alle AC PA e S. SE, ha rilevato le medesime criticità e carenze probatorie.
pagina 7 di 19 Quanto al danno da lucro cessante correlato alla sospensione dell'attività delle tre farmacie per il periodo ritenuto strettamente necessario al completamento delle opere di ripristino, ha contestato la sentenza sia in relazione ai giorni stimati di chiusura sia in relazione alla metodologia di calcolo.
In particolare, con riguardo alla : ha richiamato la testimonianza della dott.ssa Controparte_2
che ha affermato che a seguito dell'incendio la farmacia sarebbe stata chiusa per un Tes_1
solo giorno e non nove come ritenuto dal CTU;
ha dato atto che in assenza dei registri corrispettivi riferiti alla il CTU avrebbe dovuto limitarsi a determinare il mancato CP_4
incasso per il solo giorno di chiusura accertato.
Quanto alla richiama invece i registri dei corrispettivi prodotti dalla stessa, Controparte_3
ritenendo che dai dati estrapolati dai medesimi emergerebbe che: la non ha interrotto la CP_4
propria attività; la vendita dei prodotti da banco è proseguita senza soluzione di continuità con incassi analoghi a quelli intervenuti nei due anni precedenti, se non addirittura superiori;
è stata registrata una sola diminuzione degli incassi di farmaci non riconducibile in alcun modo all'incendio in questione, posto che il teste escusso aveva confermato che la vendita dei farmaci non era stata sospesa, i locali contenenti i farmaci non erano stati interessati dal sinistro ed i farmaci interessati dal erano stati venduti. CP_7
Analoghe considerazioni ha sviluppato in relazione alla . CP_4 CP_4
IV) Difese di parti appellate.
Gli appellati hanno contestato il primo motivo evidenziando che:
- oltre agli elementi indiziari richiamati in sentenza, il Tribunale ha valorizzato la prova orale che ha esaurientemente dimostrato lo stato di turbamento vissuto di per molti Controparte_1
mesi in conseguenza delle azioni delittuose compiute dalla Pt_1
Quanto all'accertamento dei postumi, ritengono che il Tribunale abbia attentamente esaminato il contenuto della perizia medico legale di parte, giungendo, in veste di peritum peritorum, a reputare sicuramente sussistente una sofferenza soggettiva dedotta.
Quanto al secondo motivo ritengono che l'appellante si sia limitata a riproporre le medesime argomentazioni esposte in primo grado motivatamente disattese dal Tribunale.
pagina 8 di 19 Rilevano che sulla base dell'ampio materiale probatorio raccolto è stato anche accertato il diritto risarcitorio di nel giudizio RG N. 12256/2018, confermato poi in sede di Controparte_8
appello, con ciò essendo infondata la tesi dell'appellante secondo la quale in tale giudizio sarebbe stata esclusa la sussistenza dei danni lamentati.
Ritengono destituito di fondamento l'assunto secondo cui il danno possa essere dimostrato solo mediante produzione di fatture e/o di scritture contabili.
Evidenziano inoltre che la gravità del danno al fabbricato e al contenuto subito dalle tre AC
è stata accertata anche sulla base delle testimonianze raccolte nel corso della fase istruttoria.
Contestano la lettura della prova testimoniale operata dall'appellante in merito ai giorni di chiusura delle farmacie ed alla vendita di scatole medicinali annerite.
Quanto al lucro cessante osservano che il CTU ha tenuto conto anche dei presumibili giorni di chiusura necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino, giorni in cui, pur in assenza di una totale interruzione dell'attività lavorativa, le operazioni di vendita sarebbero state comunque rallentate, stimando l'incasso medio giornaliero sulla base dei documenti contabili messi a sua disposizione e riducendolo del 50% (proprio in considerazione della prosecuzione dell'attività, ancorché limitata e disagevole).
V) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo, afferente al risarcimento del danno liquidato in favore di Controparte_1
è nel suo complesso infondato.
[...]
E' opportuno premettere che in primo grado aveva dedotto a fondamento Controparte_1
della domanda risarcitoria le ripercussioni negative conseguenti al fatto illecito ascritto a con particolare riferimento al profondo turbamento, all'alterazione delle Parte_1
abitudini di vita, alle crisi d'ansia poi sfociate in ripercussioni permanenti sul suo stato psicofisico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato, non complicato, con IP del 10%).
A dimostrazione di tali assunti aveva prodotto i certificati delle visite del cardiologo (doc. 13 attori) e la relazione medico legale dello psichiatra.
I testi escussi (la farmacista dott.ssa ed il medico dott. che Testimone_1 Persona_3
aveva lo studio nei pressi della farmacia ove lavorava ), sentiti CP_2 Controparte_1
pagina 9 di 19 come testi, hanno sostanzialmente confermato le allegazioni attoree, riferendo che:
- dopo i fatti di causa ed a partire dal mese di gennaio 2014, aveva Controparte_1 cominciato a manifestare durante l'orario di lavori crisi di stress, di panico e/o di ansia, stati di irrequietudine, alcune volte sfocianti in disturbi respiratori;
- su consiglio dei farmacisti e del dott. sempre a partire da gennaio 2014, la donna aveva Per_3
riferito di avere iniziato ad assumere farmaci aventi effetto ansiolitico;
- la farmacista le aveva anche consigliato di andare dal cardiologo;
Tes_1
- spesso, durante la giornata, manifestava stanchezza e spossatezza che Controparte_1
giustificava dicendo non aver dormito nelle sere precedenti, a causa di episodi notturni di crisi di panico;
- sempre a far data dal gennaio 2014 si faceva accompagnare per compiere commissioni definibili come “di vita quotidiana” quali ad esempio, portare i figli a scuola, andare in banca, andare a fare la spesa o acquisti, commissioni che in precedenza aveva sempre svolto in completa autonomia;
- la donna era diventata ansiosa nei confronti dei figli e della loro incolumità, tanto da chiamarli ripetutamente durante il giorno, limitarli nelle frequentazioni di amici e conoscenti.
Il fatto storico dell'assunzione di ansiolitici risulta indirettamente dai referti del cardiologo
(doc. 13) e dalla relazione dello psichiatra (doc. 7, ove è stata annotata l'assunzione di Xanax dal gennaio 2014).
Il Tribunale (sentenza pag. 14), non ha effettuato alcuna CTU, ma: ha senz'altro dato atto della congruità della diagnosi del perito di parte richiamando le Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica;
ha spiegato, a fronte di una possibile forbice compresa tra il 6 ed il 10%, la ragione per la quale ha ritenuto di attingere al 10% (gravità dei fatti costituenti reato, elevata intensità del dolo, grave allarme sociale).
Ciò premesso, la doglianza di parte appellante secondo cui mancherebbe una diagnosi del disturbo dell'adattamento, è infondata.
Se è vero che la relazione dello psichiatra (doc. 7) nella sua parte valutativa ha valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, è anche vero che tale relazione contiene anche una parte meramente descrittiva dei sintomi lamentati dalla paziente.
pagina 10 di 19 Come ampiamente riportato in tale relazione tecnica “la visione della scena dopo l'incendio ha provocato l'insorgere di una reazione psichica con ansia, subbi in merito alle cause e alle responsabilità aggravate anche dalle ipotesi investigative. Per cui in quel periodo aveva paura di andare in garage, di uscire, di accompagnare i figli a scuola, di concedere al figlio il permesso di uscire da solo […]. Tuttora si sveglia alle 4,30 della notte (ora in cui erano stati chiamati) con ansia, cardiopalmo e sudorazione. Per tale motivo il suo medico di base le ha prescritto Xanax alla dose di XV – XX x 2 alternato al Lexotan XII-XV gtt x 2 dal gennaio del 2014” (doc. 7 attori, pag. 1).
Trattasi oltre tutto di manifestazioni di disagio e/o sintomi ampiamente confermati dall'istruttoria orale (sopra sinteticamente riportata), come correttamente rilevato dal Tribunale.
La circostanza che nessun teste abbia mai visto una ricetta medica o ancora che non abbia mai visto assumere ansiolitici è priva di rilievo decisorio. Controparte_1
La prescrizione ed implicitamente l'assunzione degli ansiolitici è sufficientemente dimostrata dalla documentazione medica in atti.
In disparte che l'assunzione di farmaci non necessariamente avviene in pubblico, si osserva che i testi escussi hanno riferito di avere consigliato di assumere ansiolitici, di Controparte_1 avere personalmente constatato lo stato di ansia, l'alterazione delle abitudini di vita, la stanchezza causata dall'insonnia, le paure manifestate nel periodo delle indagini preliminari (ovverosia nel periodo in cui non erano ancora note le cause degli atti vandalici).
D'altro canto, il fatto che sia stata vista estremamente stanca durante Controparte_1
l'orario lavorativo può essere giustificata con l'insonnia notturna ed è del tutto irragionevole pretendere che vi sia un teste estraneo ai fatti di causa (tale non essendo il marito) che possa confermare l'insonnia.
Il Tribunale preso atto della convergenza degli elementi di prova a disposizione ha verificato che la diagnosi proposta dallo psichiatra corrisponde a quella del disturbo dell'adattamento, come definito dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno e sull'effettiva sussistenza di una simile corrispondenza (tra sintomi e definizione delle Linee Guida) non è stata sollevata alcuna specifica censura, così come non è stata formulata una specifica doglianza sulla percentuale di invalidità permanente, sull'accertamento dell'inabilità temporanea e sulla sua pagina 11 di 19 quantificazione.
In definitiva, l'appellante non ha colto che la diagnosi o meglio la descrizione delle conseguenze invalidanti del fatto illecito è stata effettuata dal Tribunale valorizzando la sintomatologia riportata dai testi e dallo psichiatra e verificando, attraverso l'impiego delle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica, la percentuale di invalidità riconoscibile nel caso concreto.
2) Il secondo motivo, afferente alla prova del danno patrimoniale subito dalle tre farmacie, è nel suo complesso infondato.
2.1) In diritto si rileva che il Tribunale (pagg. 24 e 25) ha correttamente richiamato giurisprudenza di legittimità in merito al potere di liquidare il danno in via equitativa con l'unico limite di non surrogarsi alla parte in caso di mancato accertamento del danno, non dovendosi peraltro intendere in senso assoluto l'impossibilità di provare il danno nel suo esatto ammontare.
Non è corretta la deduzione di parte appellante secondo la quale, ove il danno patrimoniale sia passibile di prova documentale (attraverso la produzione di scritture contabili, di documentazione obbligatoria, di fatture di spesa ecc.) la domanda risarcitoria non può essere accolta se non attraverso la produzione dei documenti comprovanti il danno.
In proposito il Tribunale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità (in un caso, peraltro, in tema di risarcimento in forma specifica) secondo cui “A fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta […]”.
pagina 12 di 19 Pertanto, la circostanza che non siano stati prodotti i documenti che, ad avviso di parte appellante, avrebbero consentito una liquidazione “analitica” del danno, non comporta per ciò solo il rigetto della domanda ove la quantificazione del danno possa avvenire attraverso altre tecniche liquidatorie. Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Si rileva in proposito che il motivo di gravame sconta una certa inammissibilità di fondo, non concretizzandosi in censure specifiche rispetto al percorso motivazionale seguito dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, quanto piuttosto nella prospettazione della indefettibilità del ricorso ad una tecnica liquidatoria differente rispetto a quella adottata in concreto.
Occorre poi rilevare che con l'atto di citazione in primo grado gli attori avevano quantificato le domande risarcitorie (al netto dell'indennizzo già ricevuto da sulla Controparte_9 base delle relazioni peritali predisposte dal tecnico incaricato dall'assicurazione che a sua volta aveva stimato i danni prima dell'effettivo ripristino dei locali.
Gli attori hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni stimati e non dei costi effettivamente sostenuti a lavori ultimati. Ne consegue che il criterio liquidatorio utilizzato è financo coerente con la domanda concretamente proposta.
2.2) Con l'articolato motivo di gravame sostiene che l'accertamento e la Parte_1
liquidazione del danno devono necessariamente avvenire sulla base dei soli giustificativi di spesa
(atteso che i lavori di ripristino alla data di introduzione del giudizio di primo grado erano stati già effettuati), che possono considerarsi danneggiate le sole parti delle farmacie raffigurate nelle foto in atti, limitatamente agli impianti, parti strutturali e materiale farmaceutico “corredati” della documentazione obbligatoria ex lege (ad es. dichiarazioni conformità impianti, libro cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino ecc.), considerando infine che nel separato contenzioso instaurato da XA (che ha parzialmente indennizzato il sinistro e poi ha agito in surroga) la CTU estimativa ha avuto “esito negativo” per l'assicurazione.
2.3) Prima di passare ad esaminare le doglianze di parte appellante, è opportuno descrivere quali sono gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
Sono in atti le tre relazioni di perizia per la stima dei danni subiti da ciascuna farmacia, redatte pagina 13 di 19 dal perito incaricato da (docc. 8, 9, 10 attrici) e confermate dal perito Controparte_9
) in sede di deposizione testimoniale. Testimone_2
Le perizie hanno sostanzialmente stimato il costo per il ripristino dei locali, il costo della merce irrimediabilmente danneggiata ed il mancato guadagno per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino.
Come già illustrato, tale essendo l'oggetto delle perizie e delle domande giudiziali proposte in primo grado, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno per equivalente il CTU non doveva necessariamente stimare il danno sulla base di consuntivi di spesa ma stimare la congruità di quanto domandato tenuto conto di tutti gli elementi probatori in atti, elementi probatori che lo stesso CTU ha ritenuto “evidenti” pur in difetto di consuntivi di spesa, tenuto conto di quanto risultante dal vasto compendio fotografico e dalle relazioni tecniche confermate dal perito dell'assicurazione in sede di deposizione testimoniale.
2.4) Non è dirimente che nel separato contenzioso azionato da (che, Controparte_9
dopo aver indennizzato i sinistri, ha agito in via di surroga e/o rivalsa) la CTU disposta in corso di causa non abbia confermato la quantificazione del danno indennizzato da Axa. Non a caso la
CTU è stata poi disattesa in sede di definizione di quel giudizio, avendo il Tribunale chiarito che l'impossibilità di una determinazione analitica del danno non rende per ciò solo il danno non risarcibile, ben essendo possibile la stima del danno sulla base dell'accertamento delle conseguenze dell'incendio, della verifica delle congruità della stima delle singole voci di danno ecc..
E' corretto il rilievo del Tribunale secondo cui notoriamente le stime del danno effettuate dai periti delle assicurazioni sono generalmente prudenziali ed effettuate al “ribasso”.
D'altro canto, l'eventuale individuazione dei responsabili dell'illecito non dà necessariamente certezza che l'assicurazione possa utilmente recuperare dal responsabile civile quanto indennizzato in favore del danneggiato.
Ne consegue che la stima del danno operata da non può essere svilita Controparte_9 solo perché “di parte” ed al contrario il riconoscimento del danno e la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione ha indubbiamente una forte valenza probatoria.
pagina 14 di 19 Non è dirimente che le fotografie prodotte raffigurino solamente una parte dei locali dei vari esercizi commerciali. Come è stato ben esplicitato nelle perizie dell'assicurazione, il nerofumo attraverso le griglie di aerazione ha finito con l'interessare tutti gli ambienti, i macchinari e gli impianti.
In particolare, quanto alla Farmacia Neumann, il perito dell'assicurazione ha dato atto che “Nel corso del sopralluogo era possibile verificare come il nero fumo, attraverso le griglie di aerazione, avesse interessato tutti i macchinari e gli impianti utilizzati per l'attività ed in particolare il magazzino automatico/robotizzato dei farmaci […] posto nel retro negozio e che viene utilizzato per lo stoccaggio e lo smistamento/approvvigionamento dei farmaci al banco”
(doc. 7, pag. 2, attori).
Quanto alla “il nero fumo aggrediva l'intera farmacia danneggiando tutti i CP_4 CP_4 locali in essa presenti, sia sul retro sia all'interno dei vari reparti di medicinali, cosmetica, prodotti per l'igiene femminile, prodotti per l'infanzia, ecc.” (doc. 10 attori, pag. 1).
Analoghe osservazioni sono state riportate per quanto riguarda la (doc. 9 attori Controparte_3
pag. 1).
Non può quindi sostenersi che non vi sia prova che il particolato ed il nerofumo si siano estesi a tutti gli ambienti delle farmacie. Pur in difetto di produzioni fotografiche, depongono in tal senso non solo le tre relazioni del perito dell'assicurazione (docc. 8, 9, 10 attrici) confermate dal perito in sede di deposizione testimoniale ma anche le deposizioni degli altri testi escussi ( Tes_1
farmacista impiegata presso la , e
[...] Controparte_2 Testimone_3 CP_10 direttori rispettivamente delle farmacie e della farmacia ).
[...] CP_3 CP_4
E' quindi manifestamente infondata la doglianza (sviluppata in relazione alla ) Controparte_2 secondo la quale non vi sarebbe prova della necessità di provvedere al “lavaggio semplice delle murature esterne” per una superficie di mq 1200.
Essendo dimostrato che il nerofumo ha attinto tutti gli ambienti, è del tutto evidente che le tre farmacie avrebbero dovuto essere integralmente lavate e ritinteggiate.
E' nuova, in quanto dedotta solamente con la comparsa conclusionale, la doglienza afferente al computo della spesa necessaria per la “rimozione di intonaco su soffitti e pareti di spessore fino a cm. 4”.
pagina 15 di 19 La domanda risarcitoria non può poi essere rigettata per il solo fatto che non siano stati prodotti i documenti che parte appellante ritiene indispensabili ai fini della stima analitica del danno.
La doglianza di parte appellante non tiene infatti in considerazione i numerosi elementi probatori acquisiti agli atti ed idonei a dimostrare aliunde il danno nell'an e nel quantum.
Piuttosto, si è già detto che le doglianze devono considerarsi financo generiche perché non si concretizzano in una specifica contestazione della stima operata dal CTU in relazione alle singole voci di danno (costi unitari, superfici ecc.).
2.5) E' vero che l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che (diligentemente) le AC hanno riaperto in tempo decisamente contenuto (ad esempio il teste ha Testimone_1
riferito che la è rimasta chiusa solo un giorno avendo poi consentito l'accesso Controparte_2
dei clienti dal retro).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ciò non dimostra affatto che siano stati venduti farmaci ed altri prodotti attinti dal nerofumo (che, secondo la prospettazione di Parte_1
, sarebbero stati venduti e non destinati allo smaltimento).
[...]
La stessa farmacista ha infatti riferito che all'apertura era stato possibile Testimone_1 effettuare la vendita dei soli farmaci, atteso che per il resto era “tutto rovinato”.
La circostanza, dedotta in sede di comparsa conclusionale, secondo la quale il sarebbe CP_7
stato agevolmente rimuovibile dalle scatole, non considera che vengono in rilievo farmaci, parafarmaci, prodotti per l'infanzia (ecc.) e che non è sufficiente una semplice “spolverata” per consentire di vendere in sicurezza simili prodotti.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di comparsa conclusionale, il fatto che nella relazione tecnica dell'assicurazione (doc. 8 attori, relativa alla ) il perito abbia dato atto Controparte_2 della continua necessita “di intervenire in forma frazionata e differita nella pulizia delle merci, dei farmaci e degli arredi ancora condizionati da nero fumo” non significa affatto che tali prodotti sono stati venduti.
La lettura dell'intero periodo consente piuttosto di ritenere che la necessità di rimuovere e ripulire
(non di vendere) tutto il materiale è stata menzionata nella relazione avendo reso più difficoltosi e pagina 16 di 19 lenti i lavori di “smassamento e di ripristino dei danni”.
2.6) Quanto alla contestazione del danno da lucro cessante (bastato sull'osservazione che le farmacie sono rimaste chiuse per pochissimo tempo) l'appellante non considera che il Tribunale non ha affatto liquidato il danno presumendo la chiusura totale delle attività, avendo piuttosto ritenuto dimostrato che pur a fronte della repentina riapertura delle tre farmacie, le vendite hanno inevitabilmente subito un calo, se non altro considerando la parziale inagibilità dei locali per il tempo necessario al completo ripristino.
2.6.1) La doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato che non sono stati prodotti i registri dei corrispettivi riferiti alla non coglie nel segno. Controparte_2
Come già illustrato la censura si fonda sull'assunto che la liquidazione del danno (in questo caso il lucro cessante) debba necessariamente avvenire in maniera analitica.
Peraltro, il CTU ha seguito un altro criterio di calcolo che a ben vedere non è stato oggetto di specifica censura ad opera dell'appellante.
Con riferimento alla il CTU ha dato atto che: Controparte_2
- sono stati prodotti i registri dei corrispettivi dal mese di gennaio 2012 a tutto il 2013 (pagg. 58 e
59 relazione di CTU);
- la documentazione prodotta è stata scarsamente leggibile ed è stato possibile definire solamente i proventi derivanti dalla distinta riepilogativa “Regione Piemonte USL Torino”, escludendosi quindi tutti i proventi derivanti dalla vendita di prodotti che non sono farmaci (relazione CTU pag. 62);
- sulla base di tali dati contabili è stato stimato l'incasso medio giornaliero della CP_2
(€ 5.788,34);
[...]
- l'incasso medio giornaliero è stato quindi dapprima moltiplicato per il numero di giorni necessari per l'integrale ripristino dei locali (gg. 9) e poi ridotto del 50% sulla base della constatazione che la farmacia ha comunque ripreso prontamente l'attività anche se in forma ridotta (relazione CTU pag. 62).
Il criterio di calcolo seguito dal CTU non necessitava quindi della produzione dei registri dei corrispettivi afferenti all'anno del sinistro (2014).
E' piuttosto evidente che la disponibilità dei dati afferenti alle sole vendite dei farmaci ha pagina 17 di 19 comportato una liquidazione contenuta del lucro cessante rispetto a quello che sarebbe stato possibile calcolare ove fossero stati disponibili anche i dati afferenti alle vendite di prodotti diversi dai farmaci.
Da ultimo si ribadisce che l'appellante non spiega perché il diverso criterio di calcolo seguito dal
CTU e fatto proprio dal Tribunale non sia corretto.
2.6.2) Relativamente alle , il CTU ha dato contezza di quanto Parte_4
risultante dai registri dei corrispettivi afferenti anche all'annualità 2014.
Contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, sono in parte decettive ed in parte infondate le doglianze secondo cui le vendite dei mesi del 2014 sarebbero state sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti.
L'appellante, relativamente alla prende in considerazione le vendite dei mesi di Controparte_3
gennaio 2012, 2013 e le raffronta con quelle di gennaio 2014.
In disparte del rilievo che, pur considerando i giorni di effettiva apertura, le vendite del 2014 sono state inferiori a quelle delle annualità precedenti, si trascura che:
- il sinistro si è verificato il 27.12.2013;
- i lavori di ripristino erano già in corso quanto il perito dell'assicurazione ha effettuato il suo primo sopralluogo (03.01.2014);
- il CTU ha stimato in gg. 5 il tempo necessario per il ripristino.
Non è quindi corretta la pretesa di limitare la disamina al solo mese di gennaio 2014.
Analoghe considerazioni devono essere effettuate relativamente alla Controparte_4
atteso che:
- il sinistro si è verificato il 22.02.2014;
- il sopralluogo del perito è stato effettuato nello stesso giorno del 22.02.2014;
- il CTU ha stimato in gg. 6 il tempo necessario per i lavori di ripristino.
Non è quindi corretto comparare le sole mensilità di marzo (2012, 2013, 2014) per verificare se ed in che misura vi sia stato effettivo calo delle vendite.
Ad ogni modo, l'appellante trascura che nel caso di specie il calcolo del danno non è stato analitico ma induttivo.
pagina 18 di 19 3) L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, operato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2° DM n. 55/2014, aumento che viene effettuato nella misura del 10% per ogni parte oltre la prima atteso che le difese articolate in relazione alla tre farmacie sono sostanzialmente analoghe (€ 14.317,00 + 30%).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 1642/24 pubblicata in data 15.03.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a parti appellate , Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4
€ 18.612,10 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Riccioni Parte_1 C.F._1
DR, RA OL, AL AR, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio degli avv.ti Castelli Roberto, Altara Stefano, Controparte_5
appellati e contro
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 03.10.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
02.10.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni istanza, domanda ed eccezione, in riforma alla sentenza impugnata, in via principale, per le ragioni espresse in narrativa, respingere le domande spiegate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore della parte appellata;
in via subordinata, sempre per le ragioni espresse in narrativa, previ gli accertamenti del caso, ivi comprese le eventuali disponende consulenze tecniche di valutazione (l'una per i danni da perturbamento psicologico in capo alla sig.ra l'altra per i danni materiali e da mancato CP_1
incasso in capo alle farmacie), rideterminare le somme eventualmente dovute in favore della parte appellante;
in ogni caso,
- respingere le pretese fatte valere dalla parte appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, cassa previdenza avvocati e rimborso forfettario come per legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese di CTU e dei consulenti di parte”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
nel merito, in via principale: per tutti motivi esposti, rigettare l'appello proposto da Parte_1
nei confronti della sentenza n. 1642/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, IV
[...]
Sezione, Giudice dott.ssa Silvia Semini, pubblicata in data 15 marzo 2024 all'esito del giudizio contraddistinto dal N. RG 18974/2018, con conseguente conferma della stessa, comunque assolvendo gli esponenti da ogni avversaria pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e peritali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge”.
pagina 2 di 19 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(moglie del dott. ), la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
la (oggi
[...] Parte_2
e la Controparte_3 Controparte_4
convenivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una serie di condotte criminose
“commissionate” da (mandante) e materialmente eseguite da , Parte_1 CP_6
e Persona_1 Per_2
Parti attrici riferivano che la convenuta, all'esito di un procedimento penale (sentenza n. 1015/15 del GUP del Tribunale di Torino del 10/15 luglio 2015, sostanzialmente confermata in appello) era stata ritenuta responsabile, in qualità di mandante, per avere fatto appiccare il fuoco alle tre farmacie attrici nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2013 e il 22 febbraio 2014.
Con riferimento ai danni patiti, specificava che nel periodo successivo agli Controparte_1
eventi, per tutta la durata delle indagini e sino alle sentenze di condanna, aveva vissuto nella paura per l'incolumità della propria famiglia, aveva dovuto modificare profondamente insieme col marito le proprie abitudini di vita, era stata costretta ad assumere farmaci ansiolitici, avendo subito un profondo peggioramento del proprio stato di salute, con conseguente danno permanente valutato dal perito interpellato nella misura del 10%.
Le altre società attrici rappresentavano di avere subito danni (per spese ripristino e lucro cessante) di cui chiedevano il risarcimento al netto di quanto già corrisposto dalle rispettive compagnie di assicurazione.
Si costituiva in giudizio contestando l'an ed il quantum del danno dedotto e Parte_1
chiedendo integrare il contraddittorio nei confronti di , e CP_6 Persona_1
Per_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1642/24 pubblicata in data 15.03.2024 il Tribunale di Torino
- condannava a corrispondere € 30.213,14 in favore di , Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 19 € 30.776,98 in favore della , € 119.708,35 in favore della , Controparte_3 Controparte_2
€ 25.651,34 in favore della , oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_3
- condannava al rimborso in favore di parti attrici delle spese del Parte_1
procedimento cautelare e del giudizio di merito;
- poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Il Tribunale preliminarmente rilevava che l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo non era stato notificato a e che la convenuta non aveva rassegnato conclusioni nei Per_2
confronti degli altri terzi chiamati , ). CP_6 Persona_1
Quanto al merito, dava atto che era passato in giudicato l'accertamento della responsabilità della convenuta in ordine ai fatti ascritti, pur se riqualificati in sede penale come danneggiamento seguito da incendio.
Esaminava poi le voci di danno allegate dalle parti attrici.
Quanto al danno non patrimoniale dedotto , pur se la stessa non si era costituita Controparte_1
parte civile nel processo penale, doveva considerarsi che: erano incontestati i fatti criminosi;
era incontestato il rapporto di coniugio tra l'attrice e il dott. (soggetto contro il quale era stata CP_4 diretta l'attività criminosa); l'attività investigativa si era protratta per circa un anno.
Tali elementi erano da soli sufficienti a far intuire il profondo turbamento, l'ansia, l'insicurezza, la preoccupazione vissuti dalle persone coinvolte a causa dell'incertezza per la propria incolumità e dei propri congiunti, come d'altro canto riscontrato dalla prova orale ove era emerso che a seguito dei fatti l'attrice aveva sofferto dei disturbi respiratori, crisi di stress, panico ed i colleghi
(farmacisti) le avevano consigliato di assumere farmaci con effetto ansiolitico.
Ulteriore elemento di riscontro era rappresentato dalla documentazione medica (referti delle visite cardiologiche).
Per quanto la relazione medico legale di parte potesse valere solo quale allegazione tecnica difensiva, gli elementi complessivamente acquisiti deponevano per il riconoscimento di una sofferenza soggettiva, sicuramente riconoscibile ex art. 2059 c.c. e qualificabile come disturbo dell'adattamento, come definito nelle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica.
Riteneva corretta la valutazione effettuata dal perito di parte dell'invalidità permanente (10%) e dell'inabilità temporanea (gg. 200 al 25% e gg. 10 al 10%).
pagina 4 di 19 Sulla base delle Tabelle Milanesi vigenti, quantificava il danno non patrimoniale in € 27.464,00,
Applicava all'importo predetto la devalutazione alla data dell'illecito aggiungendo poi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, così calcolando una somma complessiva dovuta all'attrice pari ad € 29.831,01, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Riconosceva quale danno patrimoniale patito dalla medesima la spesa sostenuta per la perizia medico legale, per complessivi euro € 382,13 comprensiva di rivalutazione ed interessi.
In ordine al danno patrimoniale il Tribunale richiamava innanzitutto gli esiti della prova orale dalla quale risultava (per ciascuna farmacia) l'estensione delle fiamme, del fumo, l'invendibilità dei prodotti attinti dal fumo, la temporanea chiusura degli esercizi, i danni arrecati al mobilio ecc.
Dava poi atto che in corso di causa era stata disposta CTU e che il consulente, compatibilmente con la documentazione in atti, aveva risposto ai quesiti formulati.
Quanto alla , pur avendo dato atto dell'avvenuto ripristino dei locali, dell'assenza Controparte_3
di documentazione consuntiva di riparazione e di un accertamento analitico dei danni, facendo riferimento alle fotografie in atti, al Prezziario della Regione Piemonte, alla perizia redatta dal fiduciario della compagnia XA (che aveva parzialmente indennizzato il danno ed agito in surroga in separato giudizio), il CTU aveva potuto quantificare il danno per la partita “contenuto” in € 8.000,00 e per la partita “fabbricato” in € 6.935,56.
Quanto alla , pur avendo dato atto dell'avvenuto ripristino dei locali e Controparte_2 dell'impossibilità di effettuare un'analitica quantificazione del danno al contenuto (per non essere stata prodotta la documentazione di smaltimento a certificazione della non vendibilità dei beni), il
CTU aveva comunque potuto verificare (dalla nutrita documentazione fotografica) il deposito del sulle scatole nonché la stima del danno operata dal perito fiduciario dell'assicurazione. CP_7
Il CTU aveva ritenuto “evidente” il danno che aveva quindi stimato (sempre sulla base del prezziario della Regione Piemonte) per la partita contenuto in € 80.200,00 e per la partita fabbricato in € 87.423,37.
Anche per la , sulla base delle medesime considerazioni operate per la CP_4 CP_4
il CTU aveva quantificato il danno la partita contenuto in € 7.900,00 e per la Controparte_2
partita fabbricato in € 11.270,00.
pagina 5 di 19 Quanto al danno da lucro cessante correlato alla sospensione dell'attività delle tre farmacie, sulla base della documentazione in atti e della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., il CTU: aveva quantificato l'incasso medio giornaliero delle singole attività danneggiate;
aveva stimato poi i tempi necessari alla riparazione;
aveva infine quantificato il danno da lucro cessante per mancato incasso “nella misura del 50% dell'incasso medio che le tre farmacie avrebbero percepito nei giorni di chiusura dell'attività”, ovvero per la € 8.237,82, per la Controparte_3
€ 26.047,51 e per la € 14.225,50. Controparte_2 Controparte_4
Il Tribunale, richiamata la consulenza, riteneva di condividerne le conclusioni in quanto assunte adottando una corretta metodologia di indagine, nel contraddittorio con le parti e i loro CTP.
Dava atto che la CTU depositata nel procedimento promosso da XA nei confronti della convenuta e dei terzi chiamati era inopponibile alle parti attrici, estranee a quel giudizio.
Dava infine atto che dal danno complessivamente accertato dovevano essere detratte le somme già corrisposte da Axa a titolo di indennizzo in favore di ciascuna farmacia assicurata (dopo avere reso omogenee le rispettive “poste”).
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il danno non patrimoniale subito da rilevando che: Controparte_1
- mancherebbe la diagnosi del disturbo lamentato (disturbo dell'adattamento), essendo inconferente in tal senso la documentazione cardiologica;
- mancherebbe la prova della prescrizione di psicofarmaci;
- nessun collega avrebbe visto la sig.ra assumere psicofarmaci;
CP_1
- i testi avrebbero riferito de relato in merito ai disturbi lamentati da parte attrice;
- mancherebbe la prova del nesso di causalità tra le condotte penalmente accertate ed il danno;
- la perizia medico -legale di parte non avrebbe alcun valore di prova.
Ritiene pertanto che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. e deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla scorta dell'espletata CTU, ha determinato il danno patito dalle farmacie attrici.
pagina 6 di 19 In linea generale ha osservato che:
- acclarato l'intervenuto ripristino dei locali, il CTU non avrebbe dovuto operare una stima presuntiva del danno (sulla base del Prezziario regionale) ma avrebbe dovuto provvedere alla sua quantificazione sulla base dei giustificativi di spesa;
- la stima operata sarebbe comunque errata in quanto basata su documentazione fotografica incompleta che raffigura solo alcune parti delle attività commerciali;
- tale documentazione sarebbe insufficiente, come già rilevato da altro collegio peritale nel procedimento promosso da XA ed iscritto al n. 12256/2018 RG (Tribunale), con relazione di
CTU certamente pertinente rispetto al caso sub iudice essendo coincidente l'oggetto degli accertamenti peritali;
- gli incassi registrati dalle AC nei giorni successivi al sinistro sarebbero risultati in linea con quelli degli anni precedenti.
Ribadisce tali osservazioni in relazione ai danni al fabbricato subiti dalla . Controparte_2
Ritiene dunque che il CTU abbia errato nell'affermare che i danni derivanti dal sinistro siano stati estesi all'intero immobile.
In ordine al danno al contenuto si duole che il CTU, pur a fronte delle carenze documentali segnalate, abbia accertato il danno recependo la stima fatta dalla compagnia assicurativa, in quanto “portatrice di interessi antagonistici”, segnalando in senso contrario che rispetto alle somme liquidate in favore del danneggiato l'assicurazione può esercitare (come in effetti ha esercitato) azione di regresso per il recupero della somma liquidata.
Osserva che non sono stati nemmeno prodotti, a dimostrazione del danno, i documenti obbligatori indicati dai CTU nominati nel parallelo contenzioso iscritto al n. 12256/2018.
Il CTU, nonostante la mancata produzione della documentazione di smaltimento dei prodotti farmaceutici, ha, ritenuto tale voce di danno risarcibile, quando invece dalla testimonianza della
Dott.ssa risulterebbe dimostrato il mancato smaltimento e la vendita dei Testimone_1
prodotti che erano stati interessati da nero fumo.
In relazione alle AC PA e S. SE, ha rilevato le medesime criticità e carenze probatorie.
pagina 7 di 19 Quanto al danno da lucro cessante correlato alla sospensione dell'attività delle tre farmacie per il periodo ritenuto strettamente necessario al completamento delle opere di ripristino, ha contestato la sentenza sia in relazione ai giorni stimati di chiusura sia in relazione alla metodologia di calcolo.
In particolare, con riguardo alla : ha richiamato la testimonianza della dott.ssa Controparte_2
che ha affermato che a seguito dell'incendio la farmacia sarebbe stata chiusa per un Tes_1
solo giorno e non nove come ritenuto dal CTU;
ha dato atto che in assenza dei registri corrispettivi riferiti alla il CTU avrebbe dovuto limitarsi a determinare il mancato CP_4
incasso per il solo giorno di chiusura accertato.
Quanto alla richiama invece i registri dei corrispettivi prodotti dalla stessa, Controparte_3
ritenendo che dai dati estrapolati dai medesimi emergerebbe che: la non ha interrotto la CP_4
propria attività; la vendita dei prodotti da banco è proseguita senza soluzione di continuità con incassi analoghi a quelli intervenuti nei due anni precedenti, se non addirittura superiori;
è stata registrata una sola diminuzione degli incassi di farmaci non riconducibile in alcun modo all'incendio in questione, posto che il teste escusso aveva confermato che la vendita dei farmaci non era stata sospesa, i locali contenenti i farmaci non erano stati interessati dal sinistro ed i farmaci interessati dal erano stati venduti. CP_7
Analoghe considerazioni ha sviluppato in relazione alla . CP_4 CP_4
IV) Difese di parti appellate.
Gli appellati hanno contestato il primo motivo evidenziando che:
- oltre agli elementi indiziari richiamati in sentenza, il Tribunale ha valorizzato la prova orale che ha esaurientemente dimostrato lo stato di turbamento vissuto di per molti Controparte_1
mesi in conseguenza delle azioni delittuose compiute dalla Pt_1
Quanto all'accertamento dei postumi, ritengono che il Tribunale abbia attentamente esaminato il contenuto della perizia medico legale di parte, giungendo, in veste di peritum peritorum, a reputare sicuramente sussistente una sofferenza soggettiva dedotta.
Quanto al secondo motivo ritengono che l'appellante si sia limitata a riproporre le medesime argomentazioni esposte in primo grado motivatamente disattese dal Tribunale.
pagina 8 di 19 Rilevano che sulla base dell'ampio materiale probatorio raccolto è stato anche accertato il diritto risarcitorio di nel giudizio RG N. 12256/2018, confermato poi in sede di Controparte_8
appello, con ciò essendo infondata la tesi dell'appellante secondo la quale in tale giudizio sarebbe stata esclusa la sussistenza dei danni lamentati.
Ritengono destituito di fondamento l'assunto secondo cui il danno possa essere dimostrato solo mediante produzione di fatture e/o di scritture contabili.
Evidenziano inoltre che la gravità del danno al fabbricato e al contenuto subito dalle tre AC
è stata accertata anche sulla base delle testimonianze raccolte nel corso della fase istruttoria.
Contestano la lettura della prova testimoniale operata dall'appellante in merito ai giorni di chiusura delle farmacie ed alla vendita di scatole medicinali annerite.
Quanto al lucro cessante osservano che il CTU ha tenuto conto anche dei presumibili giorni di chiusura necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino, giorni in cui, pur in assenza di una totale interruzione dell'attività lavorativa, le operazioni di vendita sarebbero state comunque rallentate, stimando l'incasso medio giornaliero sulla base dei documenti contabili messi a sua disposizione e riducendolo del 50% (proprio in considerazione della prosecuzione dell'attività, ancorché limitata e disagevole).
V) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo, afferente al risarcimento del danno liquidato in favore di Controparte_1
è nel suo complesso infondato.
[...]
E' opportuno premettere che in primo grado aveva dedotto a fondamento Controparte_1
della domanda risarcitoria le ripercussioni negative conseguenti al fatto illecito ascritto a con particolare riferimento al profondo turbamento, all'alterazione delle Parte_1
abitudini di vita, alle crisi d'ansia poi sfociate in ripercussioni permanenti sul suo stato psicofisico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato, non complicato, con IP del 10%).
A dimostrazione di tali assunti aveva prodotto i certificati delle visite del cardiologo (doc. 13 attori) e la relazione medico legale dello psichiatra.
I testi escussi (la farmacista dott.ssa ed il medico dott. che Testimone_1 Persona_3
aveva lo studio nei pressi della farmacia ove lavorava ), sentiti CP_2 Controparte_1
pagina 9 di 19 come testi, hanno sostanzialmente confermato le allegazioni attoree, riferendo che:
- dopo i fatti di causa ed a partire dal mese di gennaio 2014, aveva Controparte_1 cominciato a manifestare durante l'orario di lavori crisi di stress, di panico e/o di ansia, stati di irrequietudine, alcune volte sfocianti in disturbi respiratori;
- su consiglio dei farmacisti e del dott. sempre a partire da gennaio 2014, la donna aveva Per_3
riferito di avere iniziato ad assumere farmaci aventi effetto ansiolitico;
- la farmacista le aveva anche consigliato di andare dal cardiologo;
Tes_1
- spesso, durante la giornata, manifestava stanchezza e spossatezza che Controparte_1
giustificava dicendo non aver dormito nelle sere precedenti, a causa di episodi notturni di crisi di panico;
- sempre a far data dal gennaio 2014 si faceva accompagnare per compiere commissioni definibili come “di vita quotidiana” quali ad esempio, portare i figli a scuola, andare in banca, andare a fare la spesa o acquisti, commissioni che in precedenza aveva sempre svolto in completa autonomia;
- la donna era diventata ansiosa nei confronti dei figli e della loro incolumità, tanto da chiamarli ripetutamente durante il giorno, limitarli nelle frequentazioni di amici e conoscenti.
Il fatto storico dell'assunzione di ansiolitici risulta indirettamente dai referti del cardiologo
(doc. 13) e dalla relazione dello psichiatra (doc. 7, ove è stata annotata l'assunzione di Xanax dal gennaio 2014).
Il Tribunale (sentenza pag. 14), non ha effettuato alcuna CTU, ma: ha senz'altro dato atto della congruità della diagnosi del perito di parte richiamando le Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica;
ha spiegato, a fronte di una possibile forbice compresa tra il 6 ed il 10%, la ragione per la quale ha ritenuto di attingere al 10% (gravità dei fatti costituenti reato, elevata intensità del dolo, grave allarme sociale).
Ciò premesso, la doglianza di parte appellante secondo cui mancherebbe una diagnosi del disturbo dell'adattamento, è infondata.
Se è vero che la relazione dello psichiatra (doc. 7) nella sua parte valutativa ha valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, è anche vero che tale relazione contiene anche una parte meramente descrittiva dei sintomi lamentati dalla paziente.
pagina 10 di 19 Come ampiamente riportato in tale relazione tecnica “la visione della scena dopo l'incendio ha provocato l'insorgere di una reazione psichica con ansia, subbi in merito alle cause e alle responsabilità aggravate anche dalle ipotesi investigative. Per cui in quel periodo aveva paura di andare in garage, di uscire, di accompagnare i figli a scuola, di concedere al figlio il permesso di uscire da solo […]. Tuttora si sveglia alle 4,30 della notte (ora in cui erano stati chiamati) con ansia, cardiopalmo e sudorazione. Per tale motivo il suo medico di base le ha prescritto Xanax alla dose di XV – XX x 2 alternato al Lexotan XII-XV gtt x 2 dal gennaio del 2014” (doc. 7 attori, pag. 1).
Trattasi oltre tutto di manifestazioni di disagio e/o sintomi ampiamente confermati dall'istruttoria orale (sopra sinteticamente riportata), come correttamente rilevato dal Tribunale.
La circostanza che nessun teste abbia mai visto una ricetta medica o ancora che non abbia mai visto assumere ansiolitici è priva di rilievo decisorio. Controparte_1
La prescrizione ed implicitamente l'assunzione degli ansiolitici è sufficientemente dimostrata dalla documentazione medica in atti.
In disparte che l'assunzione di farmaci non necessariamente avviene in pubblico, si osserva che i testi escussi hanno riferito di avere consigliato di assumere ansiolitici, di Controparte_1 avere personalmente constatato lo stato di ansia, l'alterazione delle abitudini di vita, la stanchezza causata dall'insonnia, le paure manifestate nel periodo delle indagini preliminari (ovverosia nel periodo in cui non erano ancora note le cause degli atti vandalici).
D'altro canto, il fatto che sia stata vista estremamente stanca durante Controparte_1
l'orario lavorativo può essere giustificata con l'insonnia notturna ed è del tutto irragionevole pretendere che vi sia un teste estraneo ai fatti di causa (tale non essendo il marito) che possa confermare l'insonnia.
Il Tribunale preso atto della convergenza degli elementi di prova a disposizione ha verificato che la diagnosi proposta dallo psichiatra corrisponde a quella del disturbo dell'adattamento, come definito dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno e sull'effettiva sussistenza di una simile corrispondenza (tra sintomi e definizione delle Linee Guida) non è stata sollevata alcuna specifica censura, così come non è stata formulata una specifica doglianza sulla percentuale di invalidità permanente, sull'accertamento dell'inabilità temporanea e sulla sua pagina 11 di 19 quantificazione.
In definitiva, l'appellante non ha colto che la diagnosi o meglio la descrizione delle conseguenze invalidanti del fatto illecito è stata effettuata dal Tribunale valorizzando la sintomatologia riportata dai testi e dallo psichiatra e verificando, attraverso l'impiego delle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in materia civilistica, la percentuale di invalidità riconoscibile nel caso concreto.
2) Il secondo motivo, afferente alla prova del danno patrimoniale subito dalle tre farmacie, è nel suo complesso infondato.
2.1) In diritto si rileva che il Tribunale (pagg. 24 e 25) ha correttamente richiamato giurisprudenza di legittimità in merito al potere di liquidare il danno in via equitativa con l'unico limite di non surrogarsi alla parte in caso di mancato accertamento del danno, non dovendosi peraltro intendere in senso assoluto l'impossibilità di provare il danno nel suo esatto ammontare.
Non è corretta la deduzione di parte appellante secondo la quale, ove il danno patrimoniale sia passibile di prova documentale (attraverso la produzione di scritture contabili, di documentazione obbligatoria, di fatture di spesa ecc.) la domanda risarcitoria non può essere accolta se non attraverso la produzione dei documenti comprovanti il danno.
In proposito il Tribunale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità (in un caso, peraltro, in tema di risarcimento in forma specifica) secondo cui “A fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta […]”.
pagina 12 di 19 Pertanto, la circostanza che non siano stati prodotti i documenti che, ad avviso di parte appellante, avrebbero consentito una liquidazione “analitica” del danno, non comporta per ciò solo il rigetto della domanda ove la quantificazione del danno possa avvenire attraverso altre tecniche liquidatorie. Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Si rileva in proposito che il motivo di gravame sconta una certa inammissibilità di fondo, non concretizzandosi in censure specifiche rispetto al percorso motivazionale seguito dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, quanto piuttosto nella prospettazione della indefettibilità del ricorso ad una tecnica liquidatoria differente rispetto a quella adottata in concreto.
Occorre poi rilevare che con l'atto di citazione in primo grado gli attori avevano quantificato le domande risarcitorie (al netto dell'indennizzo già ricevuto da sulla Controparte_9 base delle relazioni peritali predisposte dal tecnico incaricato dall'assicurazione che a sua volta aveva stimato i danni prima dell'effettivo ripristino dei locali.
Gli attori hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni stimati e non dei costi effettivamente sostenuti a lavori ultimati. Ne consegue che il criterio liquidatorio utilizzato è financo coerente con la domanda concretamente proposta.
2.2) Con l'articolato motivo di gravame sostiene che l'accertamento e la Parte_1
liquidazione del danno devono necessariamente avvenire sulla base dei soli giustificativi di spesa
(atteso che i lavori di ripristino alla data di introduzione del giudizio di primo grado erano stati già effettuati), che possono considerarsi danneggiate le sole parti delle farmacie raffigurate nelle foto in atti, limitatamente agli impianti, parti strutturali e materiale farmaceutico “corredati” della documentazione obbligatoria ex lege (ad es. dichiarazioni conformità impianti, libro cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino ecc.), considerando infine che nel separato contenzioso instaurato da XA (che ha parzialmente indennizzato il sinistro e poi ha agito in surroga) la CTU estimativa ha avuto “esito negativo” per l'assicurazione.
2.3) Prima di passare ad esaminare le doglianze di parte appellante, è opportuno descrivere quali sono gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
Sono in atti le tre relazioni di perizia per la stima dei danni subiti da ciascuna farmacia, redatte pagina 13 di 19 dal perito incaricato da (docc. 8, 9, 10 attrici) e confermate dal perito Controparte_9
) in sede di deposizione testimoniale. Testimone_2
Le perizie hanno sostanzialmente stimato il costo per il ripristino dei locali, il costo della merce irrimediabilmente danneggiata ed il mancato guadagno per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino.
Come già illustrato, tale essendo l'oggetto delle perizie e delle domande giudiziali proposte in primo grado, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno per equivalente il CTU non doveva necessariamente stimare il danno sulla base di consuntivi di spesa ma stimare la congruità di quanto domandato tenuto conto di tutti gli elementi probatori in atti, elementi probatori che lo stesso CTU ha ritenuto “evidenti” pur in difetto di consuntivi di spesa, tenuto conto di quanto risultante dal vasto compendio fotografico e dalle relazioni tecniche confermate dal perito dell'assicurazione in sede di deposizione testimoniale.
2.4) Non è dirimente che nel separato contenzioso azionato da (che, Controparte_9
dopo aver indennizzato i sinistri, ha agito in via di surroga e/o rivalsa) la CTU disposta in corso di causa non abbia confermato la quantificazione del danno indennizzato da Axa. Non a caso la
CTU è stata poi disattesa in sede di definizione di quel giudizio, avendo il Tribunale chiarito che l'impossibilità di una determinazione analitica del danno non rende per ciò solo il danno non risarcibile, ben essendo possibile la stima del danno sulla base dell'accertamento delle conseguenze dell'incendio, della verifica delle congruità della stima delle singole voci di danno ecc..
E' corretto il rilievo del Tribunale secondo cui notoriamente le stime del danno effettuate dai periti delle assicurazioni sono generalmente prudenziali ed effettuate al “ribasso”.
D'altro canto, l'eventuale individuazione dei responsabili dell'illecito non dà necessariamente certezza che l'assicurazione possa utilmente recuperare dal responsabile civile quanto indennizzato in favore del danneggiato.
Ne consegue che la stima del danno operata da non può essere svilita Controparte_9 solo perché “di parte” ed al contrario il riconoscimento del danno e la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione ha indubbiamente una forte valenza probatoria.
pagina 14 di 19 Non è dirimente che le fotografie prodotte raffigurino solamente una parte dei locali dei vari esercizi commerciali. Come è stato ben esplicitato nelle perizie dell'assicurazione, il nerofumo attraverso le griglie di aerazione ha finito con l'interessare tutti gli ambienti, i macchinari e gli impianti.
In particolare, quanto alla Farmacia Neumann, il perito dell'assicurazione ha dato atto che “Nel corso del sopralluogo era possibile verificare come il nero fumo, attraverso le griglie di aerazione, avesse interessato tutti i macchinari e gli impianti utilizzati per l'attività ed in particolare il magazzino automatico/robotizzato dei farmaci […] posto nel retro negozio e che viene utilizzato per lo stoccaggio e lo smistamento/approvvigionamento dei farmaci al banco”
(doc. 7, pag. 2, attori).
Quanto alla “il nero fumo aggrediva l'intera farmacia danneggiando tutti i CP_4 CP_4 locali in essa presenti, sia sul retro sia all'interno dei vari reparti di medicinali, cosmetica, prodotti per l'igiene femminile, prodotti per l'infanzia, ecc.” (doc. 10 attori, pag. 1).
Analoghe osservazioni sono state riportate per quanto riguarda la (doc. 9 attori Controparte_3
pag. 1).
Non può quindi sostenersi che non vi sia prova che il particolato ed il nerofumo si siano estesi a tutti gli ambienti delle farmacie. Pur in difetto di produzioni fotografiche, depongono in tal senso non solo le tre relazioni del perito dell'assicurazione (docc. 8, 9, 10 attrici) confermate dal perito in sede di deposizione testimoniale ma anche le deposizioni degli altri testi escussi ( Tes_1
farmacista impiegata presso la , e
[...] Controparte_2 Testimone_3 CP_10 direttori rispettivamente delle farmacie e della farmacia ).
[...] CP_3 CP_4
E' quindi manifestamente infondata la doglianza (sviluppata in relazione alla ) Controparte_2 secondo la quale non vi sarebbe prova della necessità di provvedere al “lavaggio semplice delle murature esterne” per una superficie di mq 1200.
Essendo dimostrato che il nerofumo ha attinto tutti gli ambienti, è del tutto evidente che le tre farmacie avrebbero dovuto essere integralmente lavate e ritinteggiate.
E' nuova, in quanto dedotta solamente con la comparsa conclusionale, la doglienza afferente al computo della spesa necessaria per la “rimozione di intonaco su soffitti e pareti di spessore fino a cm. 4”.
pagina 15 di 19 La domanda risarcitoria non può poi essere rigettata per il solo fatto che non siano stati prodotti i documenti che parte appellante ritiene indispensabili ai fini della stima analitica del danno.
La doglianza di parte appellante non tiene infatti in considerazione i numerosi elementi probatori acquisiti agli atti ed idonei a dimostrare aliunde il danno nell'an e nel quantum.
Piuttosto, si è già detto che le doglianze devono considerarsi financo generiche perché non si concretizzano in una specifica contestazione della stima operata dal CTU in relazione alle singole voci di danno (costi unitari, superfici ecc.).
2.5) E' vero che l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che (diligentemente) le AC hanno riaperto in tempo decisamente contenuto (ad esempio il teste ha Testimone_1
riferito che la è rimasta chiusa solo un giorno avendo poi consentito l'accesso Controparte_2
dei clienti dal retro).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ciò non dimostra affatto che siano stati venduti farmaci ed altri prodotti attinti dal nerofumo (che, secondo la prospettazione di Parte_1
, sarebbero stati venduti e non destinati allo smaltimento).
[...]
La stessa farmacista ha infatti riferito che all'apertura era stato possibile Testimone_1 effettuare la vendita dei soli farmaci, atteso che per il resto era “tutto rovinato”.
La circostanza, dedotta in sede di comparsa conclusionale, secondo la quale il sarebbe CP_7
stato agevolmente rimuovibile dalle scatole, non considera che vengono in rilievo farmaci, parafarmaci, prodotti per l'infanzia (ecc.) e che non è sufficiente una semplice “spolverata” per consentire di vendere in sicurezza simili prodotti.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di comparsa conclusionale, il fatto che nella relazione tecnica dell'assicurazione (doc. 8 attori, relativa alla ) il perito abbia dato atto Controparte_2 della continua necessita “di intervenire in forma frazionata e differita nella pulizia delle merci, dei farmaci e degli arredi ancora condizionati da nero fumo” non significa affatto che tali prodotti sono stati venduti.
La lettura dell'intero periodo consente piuttosto di ritenere che la necessità di rimuovere e ripulire
(non di vendere) tutto il materiale è stata menzionata nella relazione avendo reso più difficoltosi e pagina 16 di 19 lenti i lavori di “smassamento e di ripristino dei danni”.
2.6) Quanto alla contestazione del danno da lucro cessante (bastato sull'osservazione che le farmacie sono rimaste chiuse per pochissimo tempo) l'appellante non considera che il Tribunale non ha affatto liquidato il danno presumendo la chiusura totale delle attività, avendo piuttosto ritenuto dimostrato che pur a fronte della repentina riapertura delle tre farmacie, le vendite hanno inevitabilmente subito un calo, se non altro considerando la parziale inagibilità dei locali per il tempo necessario al completo ripristino.
2.6.1) La doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato che non sono stati prodotti i registri dei corrispettivi riferiti alla non coglie nel segno. Controparte_2
Come già illustrato la censura si fonda sull'assunto che la liquidazione del danno (in questo caso il lucro cessante) debba necessariamente avvenire in maniera analitica.
Peraltro, il CTU ha seguito un altro criterio di calcolo che a ben vedere non è stato oggetto di specifica censura ad opera dell'appellante.
Con riferimento alla il CTU ha dato atto che: Controparte_2
- sono stati prodotti i registri dei corrispettivi dal mese di gennaio 2012 a tutto il 2013 (pagg. 58 e
59 relazione di CTU);
- la documentazione prodotta è stata scarsamente leggibile ed è stato possibile definire solamente i proventi derivanti dalla distinta riepilogativa “Regione Piemonte USL Torino”, escludendosi quindi tutti i proventi derivanti dalla vendita di prodotti che non sono farmaci (relazione CTU pag. 62);
- sulla base di tali dati contabili è stato stimato l'incasso medio giornaliero della CP_2
(€ 5.788,34);
[...]
- l'incasso medio giornaliero è stato quindi dapprima moltiplicato per il numero di giorni necessari per l'integrale ripristino dei locali (gg. 9) e poi ridotto del 50% sulla base della constatazione che la farmacia ha comunque ripreso prontamente l'attività anche se in forma ridotta (relazione CTU pag. 62).
Il criterio di calcolo seguito dal CTU non necessitava quindi della produzione dei registri dei corrispettivi afferenti all'anno del sinistro (2014).
E' piuttosto evidente che la disponibilità dei dati afferenti alle sole vendite dei farmaci ha pagina 17 di 19 comportato una liquidazione contenuta del lucro cessante rispetto a quello che sarebbe stato possibile calcolare ove fossero stati disponibili anche i dati afferenti alle vendite di prodotti diversi dai farmaci.
Da ultimo si ribadisce che l'appellante non spiega perché il diverso criterio di calcolo seguito dal
CTU e fatto proprio dal Tribunale non sia corretto.
2.6.2) Relativamente alle , il CTU ha dato contezza di quanto Parte_4
risultante dai registri dei corrispettivi afferenti anche all'annualità 2014.
Contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, sono in parte decettive ed in parte infondate le doglianze secondo cui le vendite dei mesi del 2014 sarebbero state sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti.
L'appellante, relativamente alla prende in considerazione le vendite dei mesi di Controparte_3
gennaio 2012, 2013 e le raffronta con quelle di gennaio 2014.
In disparte del rilievo che, pur considerando i giorni di effettiva apertura, le vendite del 2014 sono state inferiori a quelle delle annualità precedenti, si trascura che:
- il sinistro si è verificato il 27.12.2013;
- i lavori di ripristino erano già in corso quanto il perito dell'assicurazione ha effettuato il suo primo sopralluogo (03.01.2014);
- il CTU ha stimato in gg. 5 il tempo necessario per il ripristino.
Non è quindi corretta la pretesa di limitare la disamina al solo mese di gennaio 2014.
Analoghe considerazioni devono essere effettuate relativamente alla Controparte_4
atteso che:
- il sinistro si è verificato il 22.02.2014;
- il sopralluogo del perito è stato effettuato nello stesso giorno del 22.02.2014;
- il CTU ha stimato in gg. 6 il tempo necessario per i lavori di ripristino.
Non è quindi corretto comparare le sole mensilità di marzo (2012, 2013, 2014) per verificare se ed in che misura vi sia stato effettivo calo delle vendite.
Ad ogni modo, l'appellante trascura che nel caso di specie il calcolo del danno non è stato analitico ma induttivo.
pagina 18 di 19 3) L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, operato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2° DM n. 55/2014, aumento che viene effettuato nella misura del 10% per ogni parte oltre la prima atteso che le difese articolate in relazione alla tre farmacie sono sostanzialmente analoghe (€ 14.317,00 + 30%).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 1642/24 pubblicata in data 15.03.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a parti appellate , Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4
€ 18.612,10 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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