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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1629/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4571/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00731505 67 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Resistente_1 S.r.l., regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 07120240073150567 rec.credito.imp 2020.
dell'importo complessivo di €166.247,58 somme dichiaratamente dovute a titolo di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.n.600 del 1973 della Dichiarazione modello REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020.
In data 10/10/2024 veniva accolta la richiesta di sospensione della riscossione.
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo la nullità della cartella atteso l'annullamento in sede giudiziaria della sottesa pretesa erariale (sentenza di I grado favorevole e rigetto dell'appello proposto dall'A.
F.).
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva adducendo la legittimità del suo operato evidenziando, in particolare, che la cartella non scaturisce dal disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo (R&S) di cui all'atto di recupero (per il quale comunque pende ricorso per cassazione) quanto, piuttosto, dal controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis D.P.R. n.600 del 1973 della
Dichiarazione Modello Redditi/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020 in cui il credito di imposta non
è indicato nel quadro RU con conseguente decadenza dal beneficio.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 318/30/2025 emessa il 5.12.2024 e depositata l'8.1.2025 accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era fondato in quanto:
la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, scaturisce dalle somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del n.600 del 1973 relativo alla Dichiarazione Modello
Redditi/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020, relativo al controllo modello.
In particolare, la cartella di pagamento impugnata fa riferimento a n. 3 partite:
- T211115095623419680000001/D per euro 157.859,56 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD UNICO 2020 ed in particolare il recupero delle compensazioni effettuate e non esposte nel quadro RU;
- T211102120911631720000018/D PER EURO 1.608,11 avente ad oggetto avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD 770 ANNO IMPOSTA 2020 ed in particolare il recupero delle ritenute non versate
- T211102164231628660000001/D PER EURO 6.774,03 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su II MOD 770 ANNO IMPOSTA 2020 ed in particolare il recupero delle ritenute non versate.
Orbene sulle partite relative all'omesso versamento delle ritenute da modello 770 alcuna censura parte ricorrente muove per cui sul punto va rilevata la piena legittimità dell'operato dell'ente impositore.
Fondata, viceversa, e, pertanto, meritevole di accoglimento è l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'insussistenza del presupposto impositivo conseguente al disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo a seguito della mancata indicazione dello stesso nel quadro RU della dichiarazione dei redditi oggetto di controllo automatizzato.
Ed invero, non è in contestazione che il quadro RU del modello Unico 2021, cui la cartella di pagamento si riferisce, non è stato nel caso di specie compilato.
Il tema proposto da questo procedimento è se l'omessa indicazione di tale credito nella dichiarazione dei redditi comporti la perdita del beneficio.
(…) ritiene il Collegio che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non sia di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione (a differenza di quanto avverrebbe laddove tale indicazione fosse prevista a pena di decadenza, impedendo altresì la presentazione di successive dichiarazioni integrative).
Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione,
l'omessa compilazione del suddetto quadro deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (si veda, sul punto, la circolare n. 13/E del 27 aprile
2017 in tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, avente valenza generale).
Infine, indicazioni analoghe si desumono anche dalla nota decisione a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016,
(…) l'errore è emendabile con la dichiarazione "integrativa" che - per la stessa funzione alla stessa attribuita
- viene a saldarsi con la originaria dichiarazione presentata, modificando "ora per allora" il contenuto delle voci reddituali indicate, con la precisazione che il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (…) In conclusione sono stati affermati i seguenti principi di diritto: “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.
R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis dpr 322/1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr
322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La Resistente_1 S.r.l. non si costituiva.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate Riscossione si articola sui seguenti motivi:
a) I giudici nel dispositivo finale si pronunciano per l'accoglimento integrale del ricorso, ma ciò genera una pronuncia contraddittoria perché nel proprio ricorso, la società ricorrente, nelle conclusioni chiede l'annullamento integrale della cartella di pagamento (quindi anche dei due ruoli da Mod. 770 non contestati).
Si chiede pertanto, in questa sede, che la sentenza di primo grado venga rettificata nel senso di disporre che i due ruoli da modello 770. restino inalterati, appunto perché non contestati e conseguentemente, di dichiarare che la cartella di pagamento non possa essere integralmente annullata.
b) i giudici di primo grado non hanno dato alcun risalto al fatto che la società ricorrente, nel caso di specie, né ha presentato una dichiarazione integrativa né ha proceduto al versamento della sanzione, magari con ravvedimento operoso.
La Corte rileva che la sentenza di prime cure merita conferma quanto alla nullità della cartella per la posta più rilevante, ossia - T211115095623419680000001/D per euro 157.859,56 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD UNICO 2020 ed in particolare il recupero delle compensazioni effettuate e non esposte nel quadro RU, precisando che la Res_1 S.r.l., si è avvalsa della facoltà prevista dai principii comunque indicati nella pronuncia di I cure secondo cui Il contribuente, indipendentemente dalle modalità
e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
L'appello va invece accolto con riferimento alle due poste, non oggetto di impugnazione e sottostanti la cartella di pagamento n. 07120240073150567, non oggetto di ricorso originario (i ruoli da Mod. 770 non contestati) in relazione alle quali va dichiarato che la cartella di pagamento non è formalmente annullata.
Le spese vanno compensate giacché la particolare natura della pronuncia richiesta dall'appellante, costituisce eccezionale ragione per la predetta compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in parte motiva.
Compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4571/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2024 00731505 67 REC.CREDITO.IMP a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Resistente_1 S.r.l., regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 07120240073150567 rec.credito.imp 2020.
dell'importo complessivo di €166.247,58 somme dichiaratamente dovute a titolo di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.n.600 del 1973 della Dichiarazione modello REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020.
In data 10/10/2024 veniva accolta la richiesta di sospensione della riscossione.
La ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo la nullità della cartella atteso l'annullamento in sede giudiziaria della sottesa pretesa erariale (sentenza di I grado favorevole e rigetto dell'appello proposto dall'A.
F.).
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva adducendo la legittimità del suo operato evidenziando, in particolare, che la cartella non scaturisce dal disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo (R&S) di cui all'atto di recupero (per il quale comunque pende ricorso per cassazione) quanto, piuttosto, dal controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis D.P.R. n.600 del 1973 della
Dichiarazione Modello Redditi/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020 in cui il credito di imposta non
è indicato nel quadro RU con conseguente decadenza dal beneficio.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 318/30/2025 emessa il 5.12.2024 e depositata l'8.1.2025 accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era fondato in quanto:
la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, scaturisce dalle somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del n.600 del 1973 relativo alla Dichiarazione Modello
Redditi/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020, relativo al controllo modello.
In particolare, la cartella di pagamento impugnata fa riferimento a n. 3 partite:
- T211115095623419680000001/D per euro 157.859,56 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD UNICO 2020 ed in particolare il recupero delle compensazioni effettuate e non esposte nel quadro RU;
- T211102120911631720000018/D PER EURO 1.608,11 avente ad oggetto avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD 770 ANNO IMPOSTA 2020 ed in particolare il recupero delle ritenute non versate
- T211102164231628660000001/D PER EURO 6.774,03 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su II MOD 770 ANNO IMPOSTA 2020 ed in particolare il recupero delle ritenute non versate.
Orbene sulle partite relative all'omesso versamento delle ritenute da modello 770 alcuna censura parte ricorrente muove per cui sul punto va rilevata la piena legittimità dell'operato dell'ente impositore.
Fondata, viceversa, e, pertanto, meritevole di accoglimento è l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'insussistenza del presupposto impositivo conseguente al disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo a seguito della mancata indicazione dello stesso nel quadro RU della dichiarazione dei redditi oggetto di controllo automatizzato.
Ed invero, non è in contestazione che il quadro RU del modello Unico 2021, cui la cartella di pagamento si riferisce, non è stato nel caso di specie compilato.
Il tema proposto da questo procedimento è se l'omessa indicazione di tale credito nella dichiarazione dei redditi comporti la perdita del beneficio.
(…) ritiene il Collegio che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non sia di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione (a differenza di quanto avverrebbe laddove tale indicazione fosse prevista a pena di decadenza, impedendo altresì la presentazione di successive dichiarazioni integrative).
Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione,
l'omessa compilazione del suddetto quadro deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (si veda, sul punto, la circolare n. 13/E del 27 aprile
2017 in tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, avente valenza generale).
Infine, indicazioni analoghe si desumono anche dalla nota decisione a Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016,
(…) l'errore è emendabile con la dichiarazione "integrativa" che - per la stessa funzione alla stessa attribuita
- viene a saldarsi con la originaria dichiarazione presentata, modificando "ora per allora" il contenuto delle voci reddituali indicate, con la precisazione che il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (…) In conclusione sono stati affermati i seguenti principi di diritto: “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.
R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis dpr 322/1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr
322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La Resistente_1 S.r.l. non si costituiva.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate Riscossione si articola sui seguenti motivi:
a) I giudici nel dispositivo finale si pronunciano per l'accoglimento integrale del ricorso, ma ciò genera una pronuncia contraddittoria perché nel proprio ricorso, la società ricorrente, nelle conclusioni chiede l'annullamento integrale della cartella di pagamento (quindi anche dei due ruoli da Mod. 770 non contestati).
Si chiede pertanto, in questa sede, che la sentenza di primo grado venga rettificata nel senso di disporre che i due ruoli da modello 770. restino inalterati, appunto perché non contestati e conseguentemente, di dichiarare che la cartella di pagamento non possa essere integralmente annullata.
b) i giudici di primo grado non hanno dato alcun risalto al fatto che la società ricorrente, nel caso di specie, né ha presentato una dichiarazione integrativa né ha proceduto al versamento della sanzione, magari con ravvedimento operoso.
La Corte rileva che la sentenza di prime cure merita conferma quanto alla nullità della cartella per la posta più rilevante, ossia - T211115095623419680000001/D per euro 157.859,56 avente ad oggetto controllo automatizzato ex art. 36 bis su MOD UNICO 2020 ed in particolare il recupero delle compensazioni effettuate e non esposte nel quadro RU, precisando che la Res_1 S.r.l., si è avvalsa della facoltà prevista dai principii comunque indicati nella pronuncia di I cure secondo cui Il contribuente, indipendentemente dalle modalità
e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
L'appello va invece accolto con riferimento alle due poste, non oggetto di impugnazione e sottostanti la cartella di pagamento n. 07120240073150567, non oggetto di ricorso originario (i ruoli da Mod. 770 non contestati) in relazione alle quali va dichiarato che la cartella di pagamento non è formalmente annullata.
Le spese vanno compensate giacché la particolare natura della pronuncia richiesta dall'appellante, costituisce eccezionale ragione per la predetta compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in parte motiva.
Compensa le spese.