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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2692/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile
nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Antonio Corte Consigliere dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da
P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gasparini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Padova, via C. Rezzonico 24
APPELLANTE contro
P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo e dall'Avv. Arianna P.IVA_3
S.T. Lo Russo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Venti Settembre
n.12
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6908/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
6.9.2023, pronunciata in materia di leasing
Conclusioni:
Per Parte_1
“In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano nr. 6908/23 pubblicata il 06/09/23, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della pagina 1 di 12 decisione impugnata per ingiustizia, illegittimità, erroneità, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e per l'effetto, voglia accogliere in virtù di tutti i plurimi e articolati motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così riformulate come qui di seguito riportate.
NEL MERITO
In via principale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
- Per tutte le ragioni sopra espresse, respingere la domanda di accertamento di una pretesa risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della conduttrice società Parte_1
e il conseguente ordine di rilascio dell'immobile occupato dalla resistente medesima;
[...] accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e
/o per violazione degli artt. 1284, comma 4 c.c e 1346 c.c., ovvero ancora per difformità tra tasso leasing contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo.
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi nonché del piano di ammortamento e della clausola contenente il tasso leasing, significante
l'accordo sul costo complessivo del credito, con valori percentuali errati e comunque non veritieri, in violazione dell'art. 117 TUB commi 4 e 6; e ancora, accertare e dichiarare anche in violazione della delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 6, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di interessi, che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero indeterminati e per
l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso del rapporto sino alla data odierna, con condanna della convenuta all'applicazione in via dispositiva della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, con rielaborazione del saldo secondo i Tassi
BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti ad ogni scadenza della rata (canone) di rimborso
e senza alcuna capitalizzazione (D.Lgs. n. 385/1993) secondo il regime finanziario dell'interesse semplice.
- Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 comma
3 della Legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) e conseguentemente determinare correttamente il saggio di interessi applicabile sostituendo alla suddetta clausola la previsione dell'interesse sostitutivo di legge su quote capitali determinate in regime di interesse semplice, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento anche per il futuro svolgimento del rapporto al tasso legale sostitutivo di volta in volta in vigore ai sensi dell'art. 1284 c.c., e per l'effetto rideterminarsi il saldo del dovuto in favore della parte ricorrente, tenuto conto delle maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in dipendenza del contratto di leasing a far tempo dal giorno della stipula sino alla data odierna, oltre agli interessi legali dal dovuto al
pagina 2 di 12 soddisfo con la rivalutazione monetaria come per legge, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadere, e per l'effetto rideterminare il saldo determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
- Dichiarare pertanto la vigenza e la efficacia attuale del contratto oggetto di causa, e accertare che l'Istituto di credito convenuto, dovrà ricevere in pagamento da , unicamente Parte_1 le somme a titolo di rimborso del capitale finanziato, seppure maggiorate canone per canone, del tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, compensandole in parte tutte le somme sino ad ora versate e ricevute senza titolo dall'Istituto, oltre a quanto nelle more del giudizio abbia eventualmente ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso alla erogazione del credito.
= Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto nella forma più ampia e generale.
IN VIA ISTRUTTORIA
In caso di contestazione dei calcoli effettuati da questa difesa, si rivolge istanza a che l'Ill.mo
Tribunale adìto, disponga CTU tecnico contabile, ponendo il seguente articolato quesito peritale:
- Dica il CTU se, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento utile, le pattuizioni relative agli interessi, le clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero dei canoni di cui al/ai contratto di leasing controverso, presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità, nonché difetto di trasparenza sotto il profilo della mancata coincidenza del tasso leasing indicato o comunque rilevabile sulla base dei dati contrattuali e quello determinato e praticato effettivamente.
- Dica ancora il CTU quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla società di leasing alla stipula e durante l'ammortamento; se il tasso di attualizzazione sia equivalente a quello effettivo di capitalizzazione;
dica infine se il tasso leasing indicato in contratto sia difforme o meno da quello determinato ex ante dall'ammortamento, con un doppio calcolo basato sulla formula del TIR della normativa comunitaria ovvero di quella -riduttiva- prevista dalle Disposizioni di Banca d'Italia e riprodotte nel contratto oggetto di causa.
In caso di difformità, proceda il CTU al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, ovvero al tasso legale, indicando le somme dovute in restituzione al ricorrente.
- Accerti inoltre il CTU se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto versato in atti prevedano un piano di ammortamento determinato secondo una formula attuariale che sconta
l'applicazione di un regime di capitalizzazione a interesse composto, e se quindi comprenda un meccanismo implicito ed occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.
Nell'ipotesi di risposta affermativa, indichi con quale metodologia il piano di ammortamento sia depurabile degli effetti anatocistici in modo che lo stesso risulti rispettoso delle condizioni economiche pattuite in punto di interessi, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale riconteggio e quanto dovuto dalla parte attorea per le rate già corrisposte;
nel caso non fosse possibile la depurazione proceda alla quantificazione della rata (canone) costante mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice,
pagina 3 di 12 anziché composto;
calcoli infine la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate (canoni) corrisposte.
= Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
Per Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto procedere ex art. 164 c. 2
c.p.c.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. del presente appello:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza n. 6908/2023 del Tribunale di Milano essendo l'appello infondato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (già Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata in forza di procura speciale da conveniva in
[...] Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1
(di seguito “ ”) affinché fosse accertata e
[...] Parte_1 dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 00825454/001 sottoscritto inter partes in data 9.9.2004 avente ad oggetto l'unità immobiliare (porzione di fabbricato ad uso magazzino e due posti auto) sita in Ponte San Nicolò (PD) viale Finlandia
n.1, acquistata dalla concedente al solo scopo di essere concessa in locazione finanziaria alla
, con conseguente condanna della stessa al rilascio immediato di detta unità, stante Parte_1 il mancato pagamento - a far data dal febbraio 2019 - dei canoni per l'importo di € 24.701,87,
a fronte del quale, l'8.3.2021, avvalendosi della clausola risolutiva Controparte_4 espressa prevista dalle condizioni generali di contratto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto e richiesto il pagamento del debito maturato nonché la restituzione dell'immobile.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante che contestava la pretesa avversaria eccependo il difetto di trasparenza e la violazione della buona fede contrattuale, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi e del piano di ammortamento, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo, l'applicazione di un tasso di interesse leasing diverso da quello pattuito, con conseguente nullità delle relative clausole ex art. 117 commi 4 e 8 T.U.B.
Deduceva, in particolare, che:
- in forza delle proiezioni di calcolo effettuate dai propri consulenti, doveva essere applicato un tasso leasing inferiore (4,710%, contro il tasso reale del 4,819%); pagina 4 di 12 - nel contratto era riportato un tasso leasing annuo che non corrispondeva al tasso di attualizzazione su base annua, ma ad un tasso di attualizzazione su base mensile moltiplicato per dodici;
-“la formula prevista dalla normativa (Istruzioni di Trasparenza di Banca d'Italia pro tempore vigenti) imponeva che, per i contratti di leasing finanziario, il tasso interno di attualizzazione deve essere rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della 'capitalizzazione' infra- annuale, mentre la rappresentazione del tasso di interesse fornita in contratto si riferiva al tasso leasing nominale su base annua, determinando uno scostamento del tasso di interesse ottenuto rispetto a quello evocato dalla clausola contrattuale”;
- il contratto riportava il tasso del 4,710%, senza alcun riferimento alla capitalizzazione mensile, né alla specifica tecnica “convertibile 12 volte l'anno”;
- “nella determinazione dell'importo del canone periodico, (…) il calcolo della rata trimestrale, come prescrive la matematica finanziaria, deve essere effettuato con il tasso annuale del 10% in regime di capitalizzazione annuale, che corrisponde al tasso periodale equivalente del
2,41%, non del 2,50%”;
-“corrisponde ad una mera mistificazione riscontrare che, nei canoni scadenzati in termini infrannuali - senza alcuna precisazione ed assenso della parte - l'onere connesso alla
capitalizzazione venga ulteriormente aggravato accompagnando l'esigibilità trimestrale alla
capitalizzazione trimestrale, che maggiora ulteriormente il valore del canone già caricato della
capitalizzazione annuale;
ovverosia, la periodicità trimestrale riferita al pagamento degli interessi rimane concettualmente ed operativamente distinta dall'impiego del regime di
capitalizzazione che nel tasso leasing è espresso nella periodicità annuale”.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e inefficacia della clausola con cui erano stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi degli artt. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento e, in via riconvenzionale, previa dichiarazione di vigenza ed efficacia attuale del contratto, accertare il diritto della banca a ricevere in pagamento unicamente le somme a titolo di rimborso del capitale finanziato, maggiorate - canone per canone - del tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, compensandole con tutte le somme versate e ricevute senza titolo dalla banca, oltre a quanto nelle more del giudizio eventualmente ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito. In via istruttoria formulava istanza di CTU tecnico- contabile.
3. Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza n. 6908/2023 con la quale accoglieva le domande proposte dalla concedente dichiarando Controparte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto - in data 8.3.2021 - del contratto di locazione finanziaria sottoscritto inter partes il 9.9.2004, condannando al rilascio immediato delle unità Parte_1 immobiliari, rigettava altresì le domande riconvenzionali della società convenuta e per l'effetto la condannava alla rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_3 liquidate in € 9.379,50 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il giudice, in primo luogo, rigettava la doglianza di parte convenuta inerente l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi a causa dell'erronea indicazione del tasso leasing e della mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC, rilevando che, dalla documentazione prodotta, e in particolare dal contratto di locazione finanziaria stipulato il pagina 5 di 12 9.9.2004 e dal documento di sintesi (v. doc. n. 9 attrice), fossero stati correttamente indicati in modo dettagliato il costo d'acquisto del bene (pari ad € 228.850,00, oltre I.V.A.), la durata di
108 mesi (anni 9), il corrispettivo totale dovuto (pari alla somma di € 255.618,94, oltre I.V.A.),
l'indicizzazione dello stesso con il parametro Euribor 3 mesi x 365/360, il canone anticipato iniziale di € 29.750,50, oltre I.V.A., le 107 rate con periodicità mensile, il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene concesso in leasing (pari alla somma di €
22.885,00, oltre I.V.A.), il tasso leasing pari a 4,71%, l'importo delle singole rate (pari ad €
2.110,92, oltre I.V.A.), e gli interessi di mora, così come le spese.
Quanto all'asserita erroneità del tasso leasing1, rilevava che “il comma 7 dell'art. 117 non è, invero, applicabile alla fattispecie in esame poiché esso si riferisce espressamente alle ipotesi di cui al comma 4 - e quindi ai veri tassi che incidono sull'oggetto del contratto e non ai requisiti richiesti ai fini della trasparenza - ed inoltre alle nullità di cui al comma 6.”
Rigettava la doglianza riguardante la mancata indicazione del TAEG2, in quanto applicabile ai soli finanziamenti inferiori ad € 75.000,00 concessi alle persone fisiche che agiscono al di fuori Par dell'attività di impresa, e dell' , stante la mera funzione informativa svolta da quest'ultimo indice, applicabile solo agli “altri finanziamenti” e non al leasing finanziario3.
Rigettava altresì la doglianza relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento, non previsto da alcuna norma e, al più, valutabile come inadempimento di un obbligo accessorio della banca, e ribadiva la legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo e non già sugli interessi prodotti.
Rigettava quindi “tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta” in quanto infondate.
4. Con atto di citazione in appello notificato il 4.10.2023, impugnava la sentenza, Parte_1 per i motivi di seguito esposti, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva, a seguito dell'acquisto a titolo oneroso e pro soluto di tutti i crediti delle cedenti/attrici in primo grado, e, per essa, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza impugnata.
Il Presidente istruttore, all'udienza del 4.2.2025, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ex art. 352 c.p.c. nella composizione di cui in epigrafe. 5. Con il primo motivo l'appellante lamenta la “FALSA INDICAZIONE IN CONTRATTO
DEL TASSO LEASING” e denuncia la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ribadendo:
- il vizio di nullità ex art. 117 TUB, co. 8 del contratto per mancata indicazione del tasso interno di attualizzazione in luogo del tasso di interesse, evidenziando che il tasso leasing compone il contenuto “tipico” che dovrebbe avere il contratto, anche in forza di quanto disposto da Banca d'Italia con provvedimento del 29.7.2009;
- la violazione del co. 4 dell'art. 117 TUB che avrebbe determinato “l'assenza di una veritiera indicazione del tasso dell'operazione finanziaria”. L'appellante richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 2889/2021) sulla differenza fra TAN e TIR, laddove il TAN non terrebbe conto della cadenza infrannuale dei canoni, che troverebbe, invece, riscontro nel TIR. La conseguenza, in termini contrattuali, della sola indicazione del TAN in luogo del TIR determinerebbe “l'opacità del costo del leasing” e, dunque, l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB co 7, a meno che, come stabilisce la Suprema Corte, non sia possibile desumere il tasso di interesse per relationem.
Ciò detto, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, in forza delle proiezioni di calcolo effettuate con software dedicati (Eurotaeg) vi sarebbe una “difformità significativa”, per avere la Banca:
- indicato in contratto un tasso leasing inferiore (4,710 % contro il tasso reale, seppur di poco superiore, del 4,819% come ricalcolato);
- riportato un “tasso leasing annuo” che non corrisponde al tasso di attualizzazione su base annua, ma ad un tasso di attualizzazione su base mensile moltiplicato per dodici.
Sostiene pertanto che la rappresentazione del tasso di interesse fornita in contratto si riferisce al tasso leasing nominale su base annua e determina uno scostamento del tasso di interesse ottenuto rispetto a quello evocato dalla clausola contrattuale;
che il tasso leasing è formalmente riportato tra le condizioni sottoscritte ma, sostanzialmente, non corrisponde con il tasso interno di attualizzazione;
che l'intermediario non ha indicato il criterio di calcolo per pervenire per relationem alla determinazione della rata.
5.1 Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “ILLEGITTIMITA' DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA” e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'infondatezza delle criticità del leasing oggetto di causa rispetto al piano di ammortamento cd. alla francese costruito in capitalizzazione composta.
Sul punto l'appellante, riprendendo pedissequamente quanto affermato in primo grado, rappresenta che “nella determinazione dell'importo del canone periodico, […], il calcolo della rata (canone) trimestrale, come prescrive la matematica finanziaria, deve essere effettuato con il tasso annuale del 10% in regime di capitalizzazione annuale, che corrisponde al tasso periodale equivalente del 2,41%, non del 2,50%”; pertanto, sostiene che non sia possibile aggravare ulteriormente l'onere connesso alla capitalizzazione “accompagnando l'esigibilità trimestrale alla capitalizzazione trimestrale, che maggiora ulteriormente il valore del canone già caricato della capitalizzazione annuale”. Denuncia l'appellante che, per l'effetto, nel calcolo del canone delle operazioni di leasing e della rata dei finanziamenti con ammortamento alla francese, si continua ad applicare
“l'impropria conversione proporzionale nella periodicità infrannuale, in luogo della pagina 7 di 12 conversione al tasso equivalente, in tal modo, anche in assenza di oneri accessori, il TAEG e il TEG, corrispondenti al tasso leasing e, rispettivamente, al tasso ex art. 1284 c.c. dell'ammortamento alla francese risultano maggiori del TAN convenuto”. In sostanza, per l'appellante il tasso di interesse applicato realmente al contratto de quo sarebbe maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto in quanto sarebbe stata applicata un'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel c.d. piano di ammortamento alla francese.
5.2 Sul quantum debeatur, l'appellante sostiene che alla data in cui è stata comunicata la risoluzione unilaterale per preteso inadempimento (8.3.2021), la società di leasing lamentava il mancato pagamento di canoni e interessi per complessivi € 24.701,87 mentre, con l'applicazione del tasso sostitutivo costruito nel regime finanziario dell'interesse semplice, previsto dall'art. 117 TUB in combinato disposto con gli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. e l'art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000 e - successivamente - ratione temporis secondo quanto previsto dal nuovo art. 120 TUB, aveva già corrisposto - sino al 9.2.2019 - interessi corrispettivi in eccesso per € 66.613,01 (importi versati € 77.139,21 meno importi dovuti al tasso sostitutivo minimo BOT € 10.526,20), importo che chiede venga dichiarato a credito della stessa e a cui imputare i canoni a scadere.
6. Passando all'esame delle preliminari eccezioni sollevate dalla difesa di parte appellata, non si può non evidenziare, dal mero confronto tra l'atto di appello - da un lato - e la memoria difensiva nonché la comparsa conclusionale depositata da in primo grado, Parte_1
l'identità delle doglianze mosse con il presente gravame, essendosi la società appellante limitata a riproporre, spesso pedissequamente e in termini confusi, le medesime considerazioni, in larga parte astratte, generiche e avulse dal caso di specie, senza relazionarsi in alcun modo con l'impugnata sentenza, rispetto alla quale non ha confutato specificatamente alcun passaggio motivazionale, né ha mosso dettagliate censure.
Ed invero, la difesa dell'appellante ha definito la pronuncia gravata “clamorosamente ingiusta, contraddittoria, erronea e di modesto spessore tecnico giuridico, sia in punto di stretto diritto, che nella valutazione dei fatti e delle circostanze come descritti in atti e nei documenti di causa;
carente di una solida, argomentata, seria e condivisibile motivazione, pervasa piuttosto dalla facile e sbrigativa riproduzione di ricorrenti 'mantra interpretativi' segno di una imperdonabile e sconcertante 'pigrizia esegetica', partecipe di quel tanto deprecabile conformismo gregario che si pronuncia su temi di così scottante emergenza e importanza anche per i valori economici in gioco a livello di 'sistema' nel cd. mercato del credito oltre che rispetto agli interessi privatistici della specifica parte interessata nel presente giudizio. La decisione di prime cure, che in alcune espressioni sembra una memoria difensiva degli interessi della banca più che una decisione in nome del Popolo Italiano, si appalesa pertanto fortemente pregiudizievole rispetto agli interessi della parte appellante”.
quest'ultima, con l'unico atto difensivo depositato nel presente giudizio, si è limitata a CP_5 ribadire quanto già esposto nell'atto di costituzione davanti al Tribunale, facendo riferimento a formule matematiche e ad esempi di calcolo senza tuttavia addurre argomentazioni idonee a superare (e prima ancora a censurare) le motivazioni poste a base della sentenza impugnata.
In particolare, in ordine alla ritenuta mancanza di pregio della doglianza circa la asserita indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi a causa dell'erronea pagina 8 di 12 indicazione del tasso leasing (contemplato nel contratto oggetto di causa), il primo motivo d'appello non si misura con il percorso motivazionale seguito dal Tribunale in ordine al fatto che, non solo il contratto riporta dettagliatamente, oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione (con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB), ma che il tasso leasing non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o condizione contrattuale (la cui mancata o falsa indicazione è sanzionabile attraverso la sostituzione prevista dall'invocato art. 117 VII co. TUB), bensì un mero indice attraverso il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo d'acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale d'acquisto al netto delle imposte, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte, questione – peraltro - neppure prospettata.
Altrettanto dicasi con riferimento all'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, laddove la critica alle condivisibili argomentazioni sostenute dal Tribunale (ribadite dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 15130/2024) vengono sbrigativamente liquidate come “la solita tiritera degli interessi che verrebbero calcolati solo sul capitale residuo ancora da restituire e non già sugli interessi prodotti. (…) Il tutto condito con il solito inconferente riferimento alla metodologia del piano di ammortamento all'italiana (…), come fanno quasi tutti i giudici che non conoscendo nemmeno i più semplici rudimenti di matematica finanziaria si permettono di risolvere in sentenza problemi algebrici senza uno straccio di dimostrazione”.
Da tali premesse, pertanto, consegue che l'esame dei suddetti motivi d'appello non supera il vaglio di ammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto si osserva che, anche in seguito alla novella di tale disposizione operata dal legislatore del 2012, l'appellante deve individuare in modo chiaro ed esaustivo il “quantum appellatum” attraverso “l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico” (cfr. Cass. Civ. n. 21336/22). L'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte impone, dunque, all'appellante di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017; Cass. n. 13535/18). Ciò significa che l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti e chiare ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Nel caso di specie e alla luce delle osservazioni sopra riportate, l'atto d'appello si rivela carente sotto il profilo argomentativo, omettendo di spendere, a sostegno della propria ricostruzione, motivazioni consistenti e contrapposte a quelle svolte in sentenza, sia dal punto di vista giuridico che fattuale.
Per superare il giudizio di inammissibilità non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare in qualche modo le statuizioni della sentenza concretamente impugnate, ma è necessario che l'appellante indichi chiaramente e specificamente le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, proprio a motivo della funzione confutativa del gravame.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, i richiamati motivi d'appello si mostrano in tutta la loro genericità, limitandosi la parte ad esprimere (alle volte in tono polemico) il proprio disaccordo con la decisione del giudice di primo grado, senza allegare circostanze idonee a confutarne il ragionamento.
In conclusione, le difese di non forniscono alla Corte gli strumenti idonei per Parte_1 procedere alla revisione della sentenza impugnata essendo del tutto assente lo sviluppo argomentativo dei motivi d'appello in esame. L'aver omesso di decostruire l'iter motivazionale, logico e coerente, sviluppato nella sentenza impugnata, la ratio decidendi sottesa al verdetto, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento del motivo di gravame e la connessione di quest'ultimo con le argomentazioni del Tribunale, determina l'inammissibilità dell'appello con riferimento a tutti i motivi di impugnazione.
7. Sussistono altresì i presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c.
Invero, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il Giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia minimi che avrebbero consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado.
Parte appellante è da ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per avere la stessa insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, per aver agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo per mettere in discussione, con criterio, la motivazione della sentenza impugnata e per non essersi avveduta della palese inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti minimi dell'appello. In casi come quello di specie, l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al Giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. Inoltre, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle pagina 10 di 12 spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte appellante in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, c. 2 Cost.; Corte Cost. n. 152/2016) e della L. n. 89/2001 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, deve essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore della controparte della somma a titolo di danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., equitativamente determinata nella metà delle spese liquidate in causa a favore della parte appellata, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della ritenuta inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa.
In base all'art. 96 co. 4 c.p.c., l'appellante va altresì condannata al pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 1.000,00. Controparte_6
8. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna di alla Parte_1 rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio e introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23, e decisionale, con il solo deposito della comparsa conclusionale) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6908/2023 Controparte_1 pubblicata in data 6.9.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 8.170,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria, € 2.144,00 per la fase decisionale oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento, a favore della parte appellata, dell'ulteriore importo di
€ 4.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. nonché al pagamento, a favore della CP_6
della somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
[...]
pagina 11 di 12 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore.
dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 definito quale “tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni;
propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte”, previsto dalla normativa secondaria “esclusivamente ai fini della trasparenza e non anche della struttura del rapporto”. 2 “indice del costo globale del finanziamento introdotto dalla legge n. 142/1992 nella disciplina del credito al consumo”. 3 Cfr. Norme di Trasparenza Banca d'Italia 29.7.2009, sez. II § 8. pagina 6 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile
nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Antonio Corte Consigliere dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da
P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gasparini ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Padova, via C. Rezzonico 24
APPELLANTE contro
P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo e dall'Avv. Arianna P.IVA_3
S.T. Lo Russo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Venti Settembre
n.12
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6908/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
6.9.2023, pronunciata in materia di leasing
Conclusioni:
Per Parte_1
“In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano nr. 6908/23 pubblicata il 06/09/23, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della pagina 1 di 12 decisione impugnata per ingiustizia, illegittimità, erroneità, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e per l'effetto, voglia accogliere in virtù di tutti i plurimi e articolati motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così riformulate come qui di seguito riportate.
NEL MERITO
In via principale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
- Per tutte le ragioni sopra espresse, respingere la domanda di accertamento di una pretesa risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della conduttrice società Parte_1
e il conseguente ordine di rilascio dell'immobile occupato dalla resistente medesima;
[...] accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e
/o per violazione degli artt. 1284, comma 4 c.c e 1346 c.c., ovvero ancora per difformità tra tasso leasing contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo.
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi nonché del piano di ammortamento e della clausola contenente il tasso leasing, significante
l'accordo sul costo complessivo del credito, con valori percentuali errati e comunque non veritieri, in violazione dell'art. 117 TUB commi 4 e 6; e ancora, accertare e dichiarare anche in violazione della delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 6, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di interessi, che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero indeterminati e per
l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso del rapporto sino alla data odierna, con condanna della convenuta all'applicazione in via dispositiva della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, con rielaborazione del saldo secondo i Tassi
BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti ad ogni scadenza della rata (canone) di rimborso
e senza alcuna capitalizzazione (D.Lgs. n. 385/1993) secondo il regime finanziario dell'interesse semplice.
- Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 comma
3 della Legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) e conseguentemente determinare correttamente il saggio di interessi applicabile sostituendo alla suddetta clausola la previsione dell'interesse sostitutivo di legge su quote capitali determinate in regime di interesse semplice, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento anche per il futuro svolgimento del rapporto al tasso legale sostitutivo di volta in volta in vigore ai sensi dell'art. 1284 c.c., e per l'effetto rideterminarsi il saldo del dovuto in favore della parte ricorrente, tenuto conto delle maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in dipendenza del contratto di leasing a far tempo dal giorno della stipula sino alla data odierna, oltre agli interessi legali dal dovuto al
pagina 2 di 12 soddisfo con la rivalutazione monetaria come per legge, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadere, e per l'effetto rideterminare il saldo determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
- Dichiarare pertanto la vigenza e la efficacia attuale del contratto oggetto di causa, e accertare che l'Istituto di credito convenuto, dovrà ricevere in pagamento da , unicamente Parte_1 le somme a titolo di rimborso del capitale finanziato, seppure maggiorate canone per canone, del tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, compensandole in parte tutte le somme sino ad ora versate e ricevute senza titolo dall'Istituto, oltre a quanto nelle more del giudizio abbia eventualmente ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso alla erogazione del credito.
= Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto nella forma più ampia e generale.
IN VIA ISTRUTTORIA
In caso di contestazione dei calcoli effettuati da questa difesa, si rivolge istanza a che l'Ill.mo
Tribunale adìto, disponga CTU tecnico contabile, ponendo il seguente articolato quesito peritale:
- Dica il CTU se, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento utile, le pattuizioni relative agli interessi, le clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero dei canoni di cui al/ai contratto di leasing controverso, presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità, nonché difetto di trasparenza sotto il profilo della mancata coincidenza del tasso leasing indicato o comunque rilevabile sulla base dei dati contrattuali e quello determinato e praticato effettivamente.
- Dica ancora il CTU quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla società di leasing alla stipula e durante l'ammortamento; se il tasso di attualizzazione sia equivalente a quello effettivo di capitalizzazione;
dica infine se il tasso leasing indicato in contratto sia difforme o meno da quello determinato ex ante dall'ammortamento, con un doppio calcolo basato sulla formula del TIR della normativa comunitaria ovvero di quella -riduttiva- prevista dalle Disposizioni di Banca d'Italia e riprodotte nel contratto oggetto di causa.
In caso di difformità, proceda il CTU al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, ovvero al tasso legale, indicando le somme dovute in restituzione al ricorrente.
- Accerti inoltre il CTU se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto versato in atti prevedano un piano di ammortamento determinato secondo una formula attuariale che sconta
l'applicazione di un regime di capitalizzazione a interesse composto, e se quindi comprenda un meccanismo implicito ed occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.
Nell'ipotesi di risposta affermativa, indichi con quale metodologia il piano di ammortamento sia depurabile degli effetti anatocistici in modo che lo stesso risulti rispettoso delle condizioni economiche pattuite in punto di interessi, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale riconteggio e quanto dovuto dalla parte attorea per le rate già corrisposte;
nel caso non fosse possibile la depurazione proceda alla quantificazione della rata (canone) costante mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice,
pagina 3 di 12 anziché composto;
calcoli infine la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate (canoni) corrisposte.
= Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
Per Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto procedere ex art. 164 c. 2
c.p.c.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. del presente appello:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza n. 6908/2023 del Tribunale di Milano essendo l'appello infondato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese anche del presente giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (già Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata in forza di procura speciale da conveniva in
[...] Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1
(di seguito “ ”) affinché fosse accertata e
[...] Parte_1 dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 00825454/001 sottoscritto inter partes in data 9.9.2004 avente ad oggetto l'unità immobiliare (porzione di fabbricato ad uso magazzino e due posti auto) sita in Ponte San Nicolò (PD) viale Finlandia
n.1, acquistata dalla concedente al solo scopo di essere concessa in locazione finanziaria alla
, con conseguente condanna della stessa al rilascio immediato di detta unità, stante Parte_1 il mancato pagamento - a far data dal febbraio 2019 - dei canoni per l'importo di € 24.701,87,
a fronte del quale, l'8.3.2021, avvalendosi della clausola risolutiva Controparte_4 espressa prevista dalle condizioni generali di contratto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto e richiesto il pagamento del debito maturato nonché la restituzione dell'immobile.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante che contestava la pretesa avversaria eccependo il difetto di trasparenza e la violazione della buona fede contrattuale, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi e del piano di ammortamento, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo, l'applicazione di un tasso di interesse leasing diverso da quello pattuito, con conseguente nullità delle relative clausole ex art. 117 commi 4 e 8 T.U.B.
Deduceva, in particolare, che:
- in forza delle proiezioni di calcolo effettuate dai propri consulenti, doveva essere applicato un tasso leasing inferiore (4,710%, contro il tasso reale del 4,819%); pagina 4 di 12 - nel contratto era riportato un tasso leasing annuo che non corrispondeva al tasso di attualizzazione su base annua, ma ad un tasso di attualizzazione su base mensile moltiplicato per dodici;
-“la formula prevista dalla normativa (Istruzioni di Trasparenza di Banca d'Italia pro tempore vigenti) imponeva che, per i contratti di leasing finanziario, il tasso interno di attualizzazione deve essere rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della 'capitalizzazione' infra- annuale, mentre la rappresentazione del tasso di interesse fornita in contratto si riferiva al tasso leasing nominale su base annua, determinando uno scostamento del tasso di interesse ottenuto rispetto a quello evocato dalla clausola contrattuale”;
- il contratto riportava il tasso del 4,710%, senza alcun riferimento alla capitalizzazione mensile, né alla specifica tecnica “convertibile 12 volte l'anno”;
- “nella determinazione dell'importo del canone periodico, (…) il calcolo della rata trimestrale, come prescrive la matematica finanziaria, deve essere effettuato con il tasso annuale del 10% in regime di capitalizzazione annuale, che corrisponde al tasso periodale equivalente del
2,41%, non del 2,50%”;
-“corrisponde ad una mera mistificazione riscontrare che, nei canoni scadenzati in termini infrannuali - senza alcuna precisazione ed assenso della parte - l'onere connesso alla
capitalizzazione venga ulteriormente aggravato accompagnando l'esigibilità trimestrale alla
capitalizzazione trimestrale, che maggiora ulteriormente il valore del canone già caricato della
capitalizzazione annuale;
ovverosia, la periodicità trimestrale riferita al pagamento degli interessi rimane concettualmente ed operativamente distinta dall'impiego del regime di
capitalizzazione che nel tasso leasing è espresso nella periodicità annuale”.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità e inefficacia della clausola con cui erano stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi degli artt. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento e, in via riconvenzionale, previa dichiarazione di vigenza ed efficacia attuale del contratto, accertare il diritto della banca a ricevere in pagamento unicamente le somme a titolo di rimborso del capitale finanziato, maggiorate - canone per canone - del tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, compensandole con tutte le somme versate e ricevute senza titolo dalla banca, oltre a quanto nelle more del giudizio eventualmente ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito. In via istruttoria formulava istanza di CTU tecnico- contabile.
3. Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza n. 6908/2023 con la quale accoglieva le domande proposte dalla concedente dichiarando Controparte_3
l'intervenuta risoluzione di diritto - in data 8.3.2021 - del contratto di locazione finanziaria sottoscritto inter partes il 9.9.2004, condannando al rilascio immediato delle unità Parte_1 immobiliari, rigettava altresì le domande riconvenzionali della società convenuta e per l'effetto la condannava alla rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_3 liquidate in € 9.379,50 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il giudice, in primo luogo, rigettava la doglianza di parte convenuta inerente l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi a causa dell'erronea indicazione del tasso leasing e della mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC, rilevando che, dalla documentazione prodotta, e in particolare dal contratto di locazione finanziaria stipulato il pagina 5 di 12 9.9.2004 e dal documento di sintesi (v. doc. n. 9 attrice), fossero stati correttamente indicati in modo dettagliato il costo d'acquisto del bene (pari ad € 228.850,00, oltre I.V.A.), la durata di
108 mesi (anni 9), il corrispettivo totale dovuto (pari alla somma di € 255.618,94, oltre I.V.A.),
l'indicizzazione dello stesso con il parametro Euribor 3 mesi x 365/360, il canone anticipato iniziale di € 29.750,50, oltre I.V.A., le 107 rate con periodicità mensile, il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene concesso in leasing (pari alla somma di €
22.885,00, oltre I.V.A.), il tasso leasing pari a 4,71%, l'importo delle singole rate (pari ad €
2.110,92, oltre I.V.A.), e gli interessi di mora, così come le spese.
Quanto all'asserita erroneità del tasso leasing1, rilevava che “il comma 7 dell'art. 117 non è, invero, applicabile alla fattispecie in esame poiché esso si riferisce espressamente alle ipotesi di cui al comma 4 - e quindi ai veri tassi che incidono sull'oggetto del contratto e non ai requisiti richiesti ai fini della trasparenza - ed inoltre alle nullità di cui al comma 6.”
Rigettava la doglianza riguardante la mancata indicazione del TAEG2, in quanto applicabile ai soli finanziamenti inferiori ad € 75.000,00 concessi alle persone fisiche che agiscono al di fuori Par dell'attività di impresa, e dell' , stante la mera funzione informativa svolta da quest'ultimo indice, applicabile solo agli “altri finanziamenti” e non al leasing finanziario3.
Rigettava altresì la doglianza relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento, non previsto da alcuna norma e, al più, valutabile come inadempimento di un obbligo accessorio della banca, e ribadiva la legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi che, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo e non già sugli interessi prodotti.
Rigettava quindi “tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta” in quanto infondate.
4. Con atto di citazione in appello notificato il 4.10.2023, impugnava la sentenza, Parte_1 per i motivi di seguito esposti, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva, a seguito dell'acquisto a titolo oneroso e pro soluto di tutti i crediti delle cedenti/attrici in primo grado, e, per essa, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente dichiararsi la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nonché l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza impugnata.
Il Presidente istruttore, all'udienza del 4.2.2025, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ex art. 352 c.p.c. nella composizione di cui in epigrafe. 5. Con il primo motivo l'appellante lamenta la “FALSA INDICAZIONE IN CONTRATTO
DEL TASSO LEASING” e denuncia la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ribadendo:
- il vizio di nullità ex art. 117 TUB, co. 8 del contratto per mancata indicazione del tasso interno di attualizzazione in luogo del tasso di interesse, evidenziando che il tasso leasing compone il contenuto “tipico” che dovrebbe avere il contratto, anche in forza di quanto disposto da Banca d'Italia con provvedimento del 29.7.2009;
- la violazione del co. 4 dell'art. 117 TUB che avrebbe determinato “l'assenza di una veritiera indicazione del tasso dell'operazione finanziaria”. L'appellante richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 2889/2021) sulla differenza fra TAN e TIR, laddove il TAN non terrebbe conto della cadenza infrannuale dei canoni, che troverebbe, invece, riscontro nel TIR. La conseguenza, in termini contrattuali, della sola indicazione del TAN in luogo del TIR determinerebbe “l'opacità del costo del leasing” e, dunque, l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB co 7, a meno che, come stabilisce la Suprema Corte, non sia possibile desumere il tasso di interesse per relationem.
Ciò detto, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, in forza delle proiezioni di calcolo effettuate con software dedicati (Eurotaeg) vi sarebbe una “difformità significativa”, per avere la Banca:
- indicato in contratto un tasso leasing inferiore (4,710 % contro il tasso reale, seppur di poco superiore, del 4,819% come ricalcolato);
- riportato un “tasso leasing annuo” che non corrisponde al tasso di attualizzazione su base annua, ma ad un tasso di attualizzazione su base mensile moltiplicato per dodici.
Sostiene pertanto che la rappresentazione del tasso di interesse fornita in contratto si riferisce al tasso leasing nominale su base annua e determina uno scostamento del tasso di interesse ottenuto rispetto a quello evocato dalla clausola contrattuale;
che il tasso leasing è formalmente riportato tra le condizioni sottoscritte ma, sostanzialmente, non corrisponde con il tasso interno di attualizzazione;
che l'intermediario non ha indicato il criterio di calcolo per pervenire per relationem alla determinazione della rata.
5.1 Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “ILLEGITTIMITA' DEL PIANO DI
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE
COMPOSTA” e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'infondatezza delle criticità del leasing oggetto di causa rispetto al piano di ammortamento cd. alla francese costruito in capitalizzazione composta.
Sul punto l'appellante, riprendendo pedissequamente quanto affermato in primo grado, rappresenta che “nella determinazione dell'importo del canone periodico, […], il calcolo della rata (canone) trimestrale, come prescrive la matematica finanziaria, deve essere effettuato con il tasso annuale del 10% in regime di capitalizzazione annuale, che corrisponde al tasso periodale equivalente del 2,41%, non del 2,50%”; pertanto, sostiene che non sia possibile aggravare ulteriormente l'onere connesso alla capitalizzazione “accompagnando l'esigibilità trimestrale alla capitalizzazione trimestrale, che maggiora ulteriormente il valore del canone già caricato della capitalizzazione annuale”. Denuncia l'appellante che, per l'effetto, nel calcolo del canone delle operazioni di leasing e della rata dei finanziamenti con ammortamento alla francese, si continua ad applicare
“l'impropria conversione proporzionale nella periodicità infrannuale, in luogo della pagina 7 di 12 conversione al tasso equivalente, in tal modo, anche in assenza di oneri accessori, il TAEG e il TEG, corrispondenti al tasso leasing e, rispettivamente, al tasso ex art. 1284 c.c. dell'ammortamento alla francese risultano maggiori del TAN convenuto”. In sostanza, per l'appellante il tasso di interesse applicato realmente al contratto de quo sarebbe maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto in quanto sarebbe stata applicata un'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel c.d. piano di ammortamento alla francese.
5.2 Sul quantum debeatur, l'appellante sostiene che alla data in cui è stata comunicata la risoluzione unilaterale per preteso inadempimento (8.3.2021), la società di leasing lamentava il mancato pagamento di canoni e interessi per complessivi € 24.701,87 mentre, con l'applicazione del tasso sostitutivo costruito nel regime finanziario dell'interesse semplice, previsto dall'art. 117 TUB in combinato disposto con gli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. e l'art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000 e - successivamente - ratione temporis secondo quanto previsto dal nuovo art. 120 TUB, aveva già corrisposto - sino al 9.2.2019 - interessi corrispettivi in eccesso per € 66.613,01 (importi versati € 77.139,21 meno importi dovuti al tasso sostitutivo minimo BOT € 10.526,20), importo che chiede venga dichiarato a credito della stessa e a cui imputare i canoni a scadere.
6. Passando all'esame delle preliminari eccezioni sollevate dalla difesa di parte appellata, non si può non evidenziare, dal mero confronto tra l'atto di appello - da un lato - e la memoria difensiva nonché la comparsa conclusionale depositata da in primo grado, Parte_1
l'identità delle doglianze mosse con il presente gravame, essendosi la società appellante limitata a riproporre, spesso pedissequamente e in termini confusi, le medesime considerazioni, in larga parte astratte, generiche e avulse dal caso di specie, senza relazionarsi in alcun modo con l'impugnata sentenza, rispetto alla quale non ha confutato specificatamente alcun passaggio motivazionale, né ha mosso dettagliate censure.
Ed invero, la difesa dell'appellante ha definito la pronuncia gravata “clamorosamente ingiusta, contraddittoria, erronea e di modesto spessore tecnico giuridico, sia in punto di stretto diritto, che nella valutazione dei fatti e delle circostanze come descritti in atti e nei documenti di causa;
carente di una solida, argomentata, seria e condivisibile motivazione, pervasa piuttosto dalla facile e sbrigativa riproduzione di ricorrenti 'mantra interpretativi' segno di una imperdonabile e sconcertante 'pigrizia esegetica', partecipe di quel tanto deprecabile conformismo gregario che si pronuncia su temi di così scottante emergenza e importanza anche per i valori economici in gioco a livello di 'sistema' nel cd. mercato del credito oltre che rispetto agli interessi privatistici della specifica parte interessata nel presente giudizio. La decisione di prime cure, che in alcune espressioni sembra una memoria difensiva degli interessi della banca più che una decisione in nome del Popolo Italiano, si appalesa pertanto fortemente pregiudizievole rispetto agli interessi della parte appellante”.
quest'ultima, con l'unico atto difensivo depositato nel presente giudizio, si è limitata a CP_5 ribadire quanto già esposto nell'atto di costituzione davanti al Tribunale, facendo riferimento a formule matematiche e ad esempi di calcolo senza tuttavia addurre argomentazioni idonee a superare (e prima ancora a censurare) le motivazioni poste a base della sentenza impugnata.
In particolare, in ordine alla ritenuta mancanza di pregio della doglianza circa la asserita indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi a causa dell'erronea pagina 8 di 12 indicazione del tasso leasing (contemplato nel contratto oggetto di causa), il primo motivo d'appello non si misura con il percorso motivazionale seguito dal Tribunale in ordine al fatto che, non solo il contratto riporta dettagliatamente, oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione (con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB), ma che il tasso leasing non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o condizione contrattuale (la cui mancata o falsa indicazione è sanzionabile attraverso la sostituzione prevista dall'invocato art. 117 VII co. TUB), bensì un mero indice attraverso il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo d'acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale d'acquisto al netto delle imposte, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte, questione – peraltro - neppure prospettata.
Altrettanto dicasi con riferimento all'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese, laddove la critica alle condivisibili argomentazioni sostenute dal Tribunale (ribadite dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 15130/2024) vengono sbrigativamente liquidate come “la solita tiritera degli interessi che verrebbero calcolati solo sul capitale residuo ancora da restituire e non già sugli interessi prodotti. (…) Il tutto condito con il solito inconferente riferimento alla metodologia del piano di ammortamento all'italiana (…), come fanno quasi tutti i giudici che non conoscendo nemmeno i più semplici rudimenti di matematica finanziaria si permettono di risolvere in sentenza problemi algebrici senza uno straccio di dimostrazione”.
Da tali premesse, pertanto, consegue che l'esame dei suddetti motivi d'appello non supera il vaglio di ammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto si osserva che, anche in seguito alla novella di tale disposizione operata dal legislatore del 2012, l'appellante deve individuare in modo chiaro ed esaustivo il “quantum appellatum” attraverso “l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico” (cfr. Cass. Civ. n. 21336/22). L'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte impone, dunque, all'appellante di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in tal senso, Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017; Cass. n. 13535/18). Ciò significa che l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti e chiare ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Nel caso di specie e alla luce delle osservazioni sopra riportate, l'atto d'appello si rivela carente sotto il profilo argomentativo, omettendo di spendere, a sostegno della propria ricostruzione, motivazioni consistenti e contrapposte a quelle svolte in sentenza, sia dal punto di vista giuridico che fattuale.
Per superare il giudizio di inammissibilità non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare in qualche modo le statuizioni della sentenza concretamente impugnate, ma è necessario che l'appellante indichi chiaramente e specificamente le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, proprio a motivo della funzione confutativa del gravame.
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, i richiamati motivi d'appello si mostrano in tutta la loro genericità, limitandosi la parte ad esprimere (alle volte in tono polemico) il proprio disaccordo con la decisione del giudice di primo grado, senza allegare circostanze idonee a confutarne il ragionamento.
In conclusione, le difese di non forniscono alla Corte gli strumenti idonei per Parte_1 procedere alla revisione della sentenza impugnata essendo del tutto assente lo sviluppo argomentativo dei motivi d'appello in esame. L'aver omesso di decostruire l'iter motivazionale, logico e coerente, sviluppato nella sentenza impugnata, la ratio decidendi sottesa al verdetto, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento del motivo di gravame e la connessione di quest'ultimo con le argomentazioni del Tribunale, determina l'inammissibilità dell'appello con riferimento a tutti i motivi di impugnazione.
7. Sussistono altresì i presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c.
Invero, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il Giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia minimi che avrebbero consentito all'appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado.
Parte appellante è da ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per avere la stessa insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, per aver agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo per mettere in discussione, con criterio, la motivazione della sentenza impugnata e per non essersi avveduta della palese inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti minimi dell'appello. In casi come quello di specie, l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al Giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. Inoltre, è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle pagina 10 di 12 spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte appellante in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, c. 2 Cost.; Corte Cost. n. 152/2016) e della L. n. 89/2001 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, deve essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore della controparte della somma a titolo di danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., equitativamente determinata nella metà delle spese liquidate in causa a favore della parte appellata, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della ritenuta inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa.
In base all'art. 96 co. 4 c.p.c., l'appellante va altresì condannata al pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 1.000,00. Controparte_6
8. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna di alla Parte_1 rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio e introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23, e decisionale, con il solo deposito della comparsa conclusionale) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6908/2023 Controparte_1 pubblicata in data 6.9.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 8.170,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria, € 2.144,00 per la fase decisionale oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento, a favore della parte appellata, dell'ulteriore importo di
€ 4.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c. nonché al pagamento, a favore della CP_6
della somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
[...]
pagina 11 di 12 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore.
dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 definito quale “tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni;
propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte”, previsto dalla normativa secondaria “esclusivamente ai fini della trasparenza e non anche della struttura del rapporto”. 2 “indice del costo globale del finanziamento introdotto dalla legge n. 142/1992 nella disciplina del credito al consumo”. 3 Cfr. Norme di Trasparenza Banca d'Italia 29.7.2009, sez. II § 8. pagina 6 di 12