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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 860/2019 R.G., avente ad oggetto “accertamento rapporto e differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Quarantotto n. 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Scuderi e C.F._1 dall'Avv. Laura Delacroce del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Vittoria (RG), via Milano n. 20, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Guastella del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2019 ha esposto di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della dall'01.08.2017 al 30.09.2018, con la qualifica di Controparte_1 psicologa, in forza di una pluralità di contratti di collaborazione continuativa e coordinata di durata bimestrale e quadrimestrale dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato;
essa ricorrente non aveva infatti unicamente svolto la professione di psicologa in piena autonomia e senza alcun vincolo di orario, ma anche ulteriori attività non menzionate negli stipulati contratti, ovvero mansioni tipiche di operatore dell'accoglienza e dell'integrazione in favore degli ospiti della struttura (e.g. cambio lenzuola;
consegna di kit per l'igiene personale;
preparazione e distribuzione dei pasti;
prenotazione di visite mediche;
distribuzione dei pocket money; accompagnamento degli ospiti a visite mediche con il proprio mezzo di trasporto;
controllo delle camere;
etc.), mansioni di mediatrice linguistica e mansioni di segretaria, osservando i turni e le direttive stabiliti e impartite dal legale rappresentante della resistente e recandosi nelle due sedi della cooperativa per sei giorni la settimana, dalle ore 08.30 alle ore 14.30 o dalle ore 14.30 alle ore 20.30/21.00 - anche la domenica e nei giorni festivi senza percepire alcuna maggiorazione sullo stipendio - per un totale di
36 ore settimanali, senza percepire le mensilità aggiuntive previste dal C.C.N.L. per i dipendenti del settore Terziario Distribuzione e Servizi, né il trattamento di fine rapporto che le sarebbe spettato in ipotesi di corretto inquadramento contrattuale avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, né della retribuzione ivi prevista per le ferie non godute. Ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della Società Cooperativa Sociale Libeccio dal 01/08/2017 al 30/09/2018; (…) che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nel I livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario: distribuzione e servizi per tutta la durata del rapporto di lavoro, per una differenza retributiva pari ad € 19.739,77; (…) che essa ha diritto al pagamento delle tredicesime mensilità ammontante ad € 2.600,53; (…) che la ricorrente ha altresì diritto al pagamento delle quattordicesime mensilità per un importo pari ad € 2.605,74; ritenere e dichiarare dovute le maggiorazioni domenicali ammontanti ad € 747,17; ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla retribuzione per le ferie pari ad € 2.600,27; (…) che essa ha altresì diritto al TFR non corrisposto dalla resistente ed ammontante ad € 2.757,21” e “conseguentemente condannare la
Società Cooperativa Sociale Libeccio a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva dovuta per le superiori causali ed ammontante ad € 31.050,69 o la diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno del dovuto a quello del definitivo soddisfo”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_1 siccome destituita di fondamento, il rapporto di collaborazione con la ricorrente essendosi svolto nella piena osservanza delle pattuizioni contrattuali e in assoluto difetto di eterodeterminazione e subordinazione - ogni altra non convenuta attività essendo stata svolta dalla di Parte_1 propria libera iniziativa -, avendo perciò avuto genuina consistenza di rapporto di ex CP_2 art. 2, comma secondo lett. b), D.Lvo n. 81/2015.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
Va intanto chiarito che a tenore del reiterato regolamento contrattuale (cfr. contratti di
“collaborazione coordinata e continuativa (art. 2 D.Lgs n. 81/2015)” in atti), premesso che “la Committente intende intraprendere un progetto di collaborazione con la volto Controparte_3 all'individuazione di ragazzi ambosessi vittime di tratta, di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”, le parti hanno convenuto che la ricorrente, “di professione psicologa, iscritta in data 25.07.2017 all' al n. di iscrizione 8575 (…), dovrà Controparte_4 effettuare in via preliminare l'individuazione di tali soggetti stessi, dovrà poi procedere all'elaborazione di una relazione sul loro stato e sottoporla ai medici dei diritti umani e seguire l'evoluzione dello status psichico dei ragazzi stessi”, svolgendo “la propria attività in maniera autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo i criteri e le metodologie operative che riterrà opportune, determinandone liberamente modi e tempi di svolgimento dell'incarico, orari di lavoro e utilizzo delle attrezzature”, con obbligo di “coordinare la propria opera secondo le esigenze aziendali (…). Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporti di subordinazione gerarchica in quanto la Collaboratrice non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali fornitegli dal dott. ha la più ampia e piena Parte_2 autonomia nell'organizzare la propria attività con le modalità che ritenga più opportune, in vista e in funzione dei risultati che le sono stati commissionati”. A mente del richiamato art. 2 D.Lgs n. 81/2015, comma primo I° cpv. e comma secondo lett. b), inoltre, “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” e “la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”. Incontestato lo svolgimento - quanto meno parziale - di prestazioni inerenti alla professione di psicologa dedotta in contratto ed esclusa perciò l'automatica applicazione al rapporto della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente ha quindi allegato la mera apparenza di un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, affermando di non avere giammai svolto le dedotte prestazioni professionali in piena autonomia e di avere al contempo svolto diverse altre prestazioni che nulla avevano a che vedere con la professione di psicologa, soggiacendo in ogni caso alle direttive impartite dal legale rappresentante della CP_1
.
[...]
Ciò detto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro - con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale -, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva e possono costituire indici rivelatori della subordinazione ove incompatibili con l'assetto formale del rapporto previsto dalle parti (cfr. ex plurimis CASS. n. 32503/2018). Nel caso sub iudice, in disparte l'impiegato nomen iuris - il quale, ancorché non decisivo, costituisce il primo importante indice rivelatore della volontà negoziale e della natura del rapporto, laddove corroborato da ulteriori elementi di riscontro -, il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere adeguatamente provato in giudizio da chi lo deduca. La
tuttavia, ha inteso provare in giudizio i ritenuti indici rivelatori della natura Parte_1 subordinata del rapporto articolando prova orale, per interpello e per testi, su circostanze inette allo scopo (e perciò disattesa); l'articolato di cui in ricorso, infatti, ha unicamente ad oggetto le mansioni di fatto disimpegnate e gli orari di fatto osservati dalla ricorrente, la redazione di relazioni giornaliere sulle attività svolte - e non anche della specifica prescrizione di siffatte mansioni, orari e rendicontazioni da parte della datrice di lavoro, non dedotte in contratto - e la necessità di
“concordare le ferie, come gli altri dipendenti, con il dott. compatibilmente Parte_2 alle esigenze della cooperativa e dei colleghi”, espressione di potere di direttiva c.d. datoriale assolutamente compatibile e coerente con la natura delle collaborazioni coordinate, le quali richiedono appunto il necessario coordinamento con l'organizzazione del committente, alla quale l'opera del collaboratore funzionalmente si collega. Appare poi significativo che la ricorrente non sia stata in grado di documentare l'esistenza di disposizioni specifiche o di ordini di servizio della resistente, quanto ad orari ai quali attenersi, modalità e tempi di esecuzione degli assegnati compiti, tali da evidenziare l'eterodirezione del lavoro, intesa come disciplina puntuale e specifica del contenuto delle attività da svolgere, ossia come esercizio di un potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa;
al di là delle prodotte schede di registrazione delle presenze degli operatori presso le varie strutture gestite dalla cooperativa - peraltro sprovviste di annotazione di orario di entrata e di uscita -, non risulta invero né che la ricorrente dovesse giustificare eventuali ritardi, né che dovesse essere previamente autorizzata in caso di allontanamento dal posto di lavoro prima di una certa ora.
Ritenuta per quanto sopra - nell'ampia contestazione, da parte della resistente, dei fatti esposti in ricorso a sostegno della formulata causa petendi - l'omessa prova dei fatti costitutivi dell'allegato rapporto di lavoro subordinato, posto a fondamento delle avanzate pretese creditorie, la domanda va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 860/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella.
Così deciso in Ragusa il 10 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 860/2019 R.G., avente ad oggetto “accertamento rapporto e differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Quarantotto n. 20, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Scuderi e C.F._1 dall'Avv. Laura Delacroce del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Vittoria (RG), via Milano n. 20, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
Guastella del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2019 ha esposto di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della dall'01.08.2017 al 30.09.2018, con la qualifica di Controparte_1 psicologa, in forza di una pluralità di contratti di collaborazione continuativa e coordinata di durata bimestrale e quadrimestrale dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato;
essa ricorrente non aveva infatti unicamente svolto la professione di psicologa in piena autonomia e senza alcun vincolo di orario, ma anche ulteriori attività non menzionate negli stipulati contratti, ovvero mansioni tipiche di operatore dell'accoglienza e dell'integrazione in favore degli ospiti della struttura (e.g. cambio lenzuola;
consegna di kit per l'igiene personale;
preparazione e distribuzione dei pasti;
prenotazione di visite mediche;
distribuzione dei pocket money; accompagnamento degli ospiti a visite mediche con il proprio mezzo di trasporto;
controllo delle camere;
etc.), mansioni di mediatrice linguistica e mansioni di segretaria, osservando i turni e le direttive stabiliti e impartite dal legale rappresentante della resistente e recandosi nelle due sedi della cooperativa per sei giorni la settimana, dalle ore 08.30 alle ore 14.30 o dalle ore 14.30 alle ore 20.30/21.00 - anche la domenica e nei giorni festivi senza percepire alcuna maggiorazione sullo stipendio - per un totale di
36 ore settimanali, senza percepire le mensilità aggiuntive previste dal C.C.N.L. per i dipendenti del settore Terziario Distribuzione e Servizi, né il trattamento di fine rapporto che le sarebbe spettato in ipotesi di corretto inquadramento contrattuale avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, né della retribuzione ivi prevista per le ferie non godute. Ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della Società Cooperativa Sociale Libeccio dal 01/08/2017 al 30/09/2018; (…) che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nel I livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario: distribuzione e servizi per tutta la durata del rapporto di lavoro, per una differenza retributiva pari ad € 19.739,77; (…) che essa ha diritto al pagamento delle tredicesime mensilità ammontante ad € 2.600,53; (…) che la ricorrente ha altresì diritto al pagamento delle quattordicesime mensilità per un importo pari ad € 2.605,74; ritenere e dichiarare dovute le maggiorazioni domenicali ammontanti ad € 747,17; ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla retribuzione per le ferie pari ad € 2.600,27; (…) che essa ha altresì diritto al TFR non corrisposto dalla resistente ed ammontante ad € 2.757,21” e “conseguentemente condannare la
Società Cooperativa Sociale Libeccio a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva dovuta per le superiori causali ed ammontante ad € 31.050,69 o la diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno del dovuto a quello del definitivo soddisfo”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_1 siccome destituita di fondamento, il rapporto di collaborazione con la ricorrente essendosi svolto nella piena osservanza delle pattuizioni contrattuali e in assoluto difetto di eterodeterminazione e subordinazione - ogni altra non convenuta attività essendo stata svolta dalla di Parte_1 propria libera iniziativa -, avendo perciò avuto genuina consistenza di rapporto di ex CP_2 art. 2, comma secondo lett. b), D.Lvo n. 81/2015.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
Va intanto chiarito che a tenore del reiterato regolamento contrattuale (cfr. contratti di
“collaborazione coordinata e continuativa (art. 2 D.Lgs n. 81/2015)” in atti), premesso che “la Committente intende intraprendere un progetto di collaborazione con la volto Controparte_3 all'individuazione di ragazzi ambosessi vittime di tratta, di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”, le parti hanno convenuto che la ricorrente, “di professione psicologa, iscritta in data 25.07.2017 all' al n. di iscrizione 8575 (…), dovrà Controparte_4 effettuare in via preliminare l'individuazione di tali soggetti stessi, dovrà poi procedere all'elaborazione di una relazione sul loro stato e sottoporla ai medici dei diritti umani e seguire l'evoluzione dello status psichico dei ragazzi stessi”, svolgendo “la propria attività in maniera autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo i criteri e le metodologie operative che riterrà opportune, determinandone liberamente modi e tempi di svolgimento dell'incarico, orari di lavoro e utilizzo delle attrezzature”, con obbligo di “coordinare la propria opera secondo le esigenze aziendali (…). Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporti di subordinazione gerarchica in quanto la Collaboratrice non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali fornitegli dal dott. ha la più ampia e piena Parte_2 autonomia nell'organizzare la propria attività con le modalità che ritenga più opportune, in vista e in funzione dei risultati che le sono stati commissionati”. A mente del richiamato art. 2 D.Lgs n. 81/2015, comma primo I° cpv. e comma secondo lett. b), inoltre, “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” e “la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”. Incontestato lo svolgimento - quanto meno parziale - di prestazioni inerenti alla professione di psicologa dedotta in contratto ed esclusa perciò l'automatica applicazione al rapporto della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente ha quindi allegato la mera apparenza di un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, affermando di non avere giammai svolto le dedotte prestazioni professionali in piena autonomia e di avere al contempo svolto diverse altre prestazioni che nulla avevano a che vedere con la professione di psicologa, soggiacendo in ogni caso alle direttive impartite dal legale rappresentante della CP_1
.
[...]
Ciò detto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro - con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale -, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva e possono costituire indici rivelatori della subordinazione ove incompatibili con l'assetto formale del rapporto previsto dalle parti (cfr. ex plurimis CASS. n. 32503/2018). Nel caso sub iudice, in disparte l'impiegato nomen iuris - il quale, ancorché non decisivo, costituisce il primo importante indice rivelatore della volontà negoziale e della natura del rapporto, laddove corroborato da ulteriori elementi di riscontro -, il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere adeguatamente provato in giudizio da chi lo deduca. La
tuttavia, ha inteso provare in giudizio i ritenuti indici rivelatori della natura Parte_1 subordinata del rapporto articolando prova orale, per interpello e per testi, su circostanze inette allo scopo (e perciò disattesa); l'articolato di cui in ricorso, infatti, ha unicamente ad oggetto le mansioni di fatto disimpegnate e gli orari di fatto osservati dalla ricorrente, la redazione di relazioni giornaliere sulle attività svolte - e non anche della specifica prescrizione di siffatte mansioni, orari e rendicontazioni da parte della datrice di lavoro, non dedotte in contratto - e la necessità di
“concordare le ferie, come gli altri dipendenti, con il dott. compatibilmente Parte_2 alle esigenze della cooperativa e dei colleghi”, espressione di potere di direttiva c.d. datoriale assolutamente compatibile e coerente con la natura delle collaborazioni coordinate, le quali richiedono appunto il necessario coordinamento con l'organizzazione del committente, alla quale l'opera del collaboratore funzionalmente si collega. Appare poi significativo che la ricorrente non sia stata in grado di documentare l'esistenza di disposizioni specifiche o di ordini di servizio della resistente, quanto ad orari ai quali attenersi, modalità e tempi di esecuzione degli assegnati compiti, tali da evidenziare l'eterodirezione del lavoro, intesa come disciplina puntuale e specifica del contenuto delle attività da svolgere, ossia come esercizio di un potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa;
al di là delle prodotte schede di registrazione delle presenze degli operatori presso le varie strutture gestite dalla cooperativa - peraltro sprovviste di annotazione di orario di entrata e di uscita -, non risulta invero né che la ricorrente dovesse giustificare eventuali ritardi, né che dovesse essere previamente autorizzata in caso di allontanamento dal posto di lavoro prima di una certa ora.
Ritenuta per quanto sopra - nell'ampia contestazione, da parte della resistente, dei fatti esposti in ricorso a sostegno della formulata causa petendi - l'omessa prova dei fatti costitutivi dell'allegato rapporto di lavoro subordinato, posto a fondamento delle avanzate pretese creditorie, la domanda va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 860/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella.
Così deciso in Ragusa il 10 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella