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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PACE LUIGI, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LUMIA FRANCESCO, il CP_1
quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con parte resistente;
- che dalla stessa è nato un figlio, (29.11.2012); - di occuparsi Per_1
da sempre, in via esclusiva, del minore;
- che il resistente non ha mai provveduto, neanche in misura minima, al mantenimento dello stesso.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adottarsi gli opportuni provvedimenti per la gestione del minore.
1 Con comparsa di risposta, il resistente si è associato alle richieste formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 27.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso la stessa;
in particolare, attese le condizioni di salute del minore, la madre potrà adottare tutte le decisioni in materia sanitaria nell'interesse del minore;
- Diritto di visita del padre da espletarsi secondo le seguenti modalità: il padre si impegna a recarsi presso la residenza materna del minore almeno una volta l'anno, previo accordo tra le parti;
la madre si dichiara disponibile, compatibilmente alle proprie esigenze, a portare il minore in Sicilia, laddove possibile, per far incontrare anche i familiari del ramo paterno;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio pari ad € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
In particolare, il regime di affido esclusivo del figlio minore alla madre tiene conto dell'assenza morale e materiale del padre nella vita del piccolo mentre la misura del mantenimento posto Per_1
a carico del resistente tiene conto dello stato di disoccupazione dello stesso e della circostanza che il predetto ha altri tre figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PACE LUIGI, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LUMIA FRANCESCO, il CP_1
quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, la ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con parte resistente;
- che dalla stessa è nato un figlio, (29.11.2012); - di occuparsi Per_1
da sempre, in via esclusiva, del minore;
- che il resistente non ha mai provveduto, neanche in misura minima, al mantenimento dello stesso.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adottarsi gli opportuni provvedimenti per la gestione del minore.
1 Con comparsa di risposta, il resistente si è associato alle richieste formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 27.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso la stessa;
in particolare, attese le condizioni di salute del minore, la madre potrà adottare tutte le decisioni in materia sanitaria nell'interesse del minore;
- Diritto di visita del padre da espletarsi secondo le seguenti modalità: il padre si impegna a recarsi presso la residenza materna del minore almeno una volta l'anno, previo accordo tra le parti;
la madre si dichiara disponibile, compatibilmente alle proprie esigenze, a portare il minore in Sicilia, laddove possibile, per far incontrare anche i familiari del ramo paterno;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio pari ad € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
In particolare, il regime di affido esclusivo del figlio minore alla madre tiene conto dell'assenza morale e materiale del padre nella vita del piccolo mentre la misura del mantenimento posto Per_1
a carico del resistente tiene conto dello stato di disoccupazione dello stesso e della circostanza che il predetto ha altri tre figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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