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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4325/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA
per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 15.12.2022 -
decreto di omologa del 24.01.2023 depositato in Cancelleria il 01.02.2023);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 26.07.2000), (il Per_1 Per_2
21.11.2001), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, (il Per_3
Pers 27.04.2008), e (il 13.10.2014), questi ultimi entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAVAZZO CARNICO (UD), il
18/10/1997 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
Pers
1. Dispone che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. Dispone che il padre potrà vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e potrà tenerli con sé a week-end alterni dal venerdì alla domenica sera, con due pernottamenti. Dispone che nella settimana in cui il padre non terrà i figli nel week-end potrà tenerli almeno un pomeriggio alla settimana con un pernottamento, pomeriggio da concordare con la madre almeno due giorni prima. Dispone che le giornate di Natale e di
Pasqua saranno alternate tra i due genitori. Dispone, inoltre, che durante le vacanze di
Natale i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Dispone che per quanto riguarda il periodo pasquale i figli passeranno alternativamente con ciascun genitore dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal lunedì di Pasqua sino al mercoledì successivo o alla ripresa della scuola. Dispone che durante l'estate i figli passeranno due settimane -anche frazionate- di vacanza con ciascun genitore. I periodi andranno individuati entro il 30 giugno.
4. Dispone che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
Pers mantenimento per i figli e la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 cadauno) Per_3
entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
5. Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore dei figli, come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Udine
dd.28.8.2015 - che le parti dichiarano di conoscere - e dà atto che in egual misura procederanno alle relative detrazioni.
2 6. Dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente (100%) dalla signora Pt_1
[...]
7. Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
8. Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVAZZO CARNICO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4325/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/04/2025
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA
per procura alle liti allegata al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 15.12.2022 -
decreto di omologa del 24.01.2023 depositato in Cancelleria il 01.02.2023);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 26.07.2000), (il Per_1 Per_2
21.11.2001), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, (il Per_3
Pers 27.04.2008), e (il 13.10.2014), questi ultimi entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAVAZZO CARNICO (UD), il
18/10/1997 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
Pers
1. Dispone che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. Dispone che il padre potrà vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre, e potrà tenerli con sé a week-end alterni dal venerdì alla domenica sera, con due pernottamenti. Dispone che nella settimana in cui il padre non terrà i figli nel week-end potrà tenerli almeno un pomeriggio alla settimana con un pernottamento, pomeriggio da concordare con la madre almeno due giorni prima. Dispone che le giornate di Natale e di
Pasqua saranno alternate tra i due genitori. Dispone, inoltre, che durante le vacanze di
Natale i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Dispone che per quanto riguarda il periodo pasquale i figli passeranno alternativamente con ciascun genitore dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal lunedì di Pasqua sino al mercoledì successivo o alla ripresa della scuola. Dispone che durante l'estate i figli passeranno due settimane -anche frazionate- di vacanza con ciascun genitore. I periodi andranno individuati entro il 30 giugno.
4. Dispone che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
Pers mantenimento per i figli e la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 cadauno) Per_3
entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.
5. Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore dei figli, come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Udine
dd.28.8.2015 - che le parti dichiarano di conoscere - e dà atto che in egual misura procederanno alle relative detrazioni.
2 6. Dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente (100%) dalla signora Pt_1
[...]
7. Prende atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
8. Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVAZZO CARNICO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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