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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4390 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Adrano, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Giacomo Puccini n. 40, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via Vittorio Emanuele n. 501, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Bella, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.03.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: rapporto di lavoro agricolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.04.2023, il ricorrente premetteva di aver svolto attività di bracciante agricolo alle dipendenze del sig.
negli anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011- 2012 – 2013, più precisamente, dal 30/04/2008 al CP_2
31/12/2008 e dal 26/01/2009 al 31/12/2009, per 102 giornate annue;
dal 04/03/2010 al 30/11/2010, dal
09/03/2011 al 31/12/2011, dal 15/02/2012 al 31/12/2012 e dal 04/03/2013 al 05/10/2013, per 156 giornate annue;
che il lavoro consisteva principalmente nella raccolta di frutti, oltre ad eventuali altre attività di coltivazione e manutenzione dei fondi coltivati, come la potatura, nonché l'irrigazione e concimazione dei
1 terreni;
che il rapporto di lavoro si era svolto principalmente nei fondi coltivati di Bronte;
che aveva prestava la sua attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 circa, e nei periodi di intensa raccolta dei frutti anche la domenica;
che prova della sussistenza dei suddetti rapporti di lavoro era fornita dai modelli CUD, dalle buste paga, dalle comunicazioni obbligatorie Unilav, che allegava;
che per tutti i predetti anni di lavoro aveva, previa presentazione della relativa domanda percepito l'indennità CP_ di disoccupazione agricola;
che l , con missive datate 14 e 15 Gennaio 2015, gli comunicava che le domande di disoccupazione agricola relative all'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 venivano respinte, poiché non risultava iscritto negli elenchi agricoli;
che in data 08.11.2016, presentava ricorso alla Commissione C.I.S.O.A., presso l di Catania, al fine di vedersi riconosciuti i suddetti anni CP_1 lavorativi e la relativa tutela previdenziale;
che in data 05.04.2018 presentava ulteriore ricorso avverso CP_ tutto quanto comunicategli dall' .
Contestava la legittimità dell'operato dell' , ritenendo di avere diritto ad essere iscritto Controparte_3 negli elenchi con conseguente diritto a percepire e trattenere le somme che gli erano già state pagate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013; precisava che era venuto a conoscenza della mancata iscrizione nei registri agricoli soltanto nel gennaio 2015 tramite CP_ le missive;
eccepiva la violazione di legge per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 della Legge 88/1989 e dell'art.13 della Legge
412/1991, per mancanza di dolo. Precisava che con missive del 20.06.017, 22.06.2019 e 05.06.2021 CP_ l gli comunicava i pagamenti della disoccupazione spettante nonché gli importi che aveva iniziato a trattenere a titolo di indebito per i predetti anni, nonostante l'intervenuta prescrizione decennale.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa, quale bracciante agricolo, alle dipendenze del sig. (c.f.: CP_2
), con sede in Adrano, Via La Nazza n.118, per un totale di giornate lavorative pari C.F._2
a 102 dal 30/04/2008 al 31/12/2008, 102 dal 26/01/2009 al 31/12/2009, 156 dal 04/03/2010 al 30/11/2010,
156 dal 09/03/2011 al 31/12/2011, 156 dal 15/02/2012 al 31/12/2012, 156 dal 04/03/2013 al 05/10/2013 CP_ disponendone la reiscrizione e condannando l' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, del tutto nulli, inefficaci e inesistenti i CP_ provvedimenti adottati dall' per via della mancata comunicazione dei avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, nonché la mancanza di un atto equipollente alla formale comunicazione dell'avvio del procedimento, che ha determinato per il destinatario la circostanza che lo stesso non sia stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all'Amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento;
- nel caso di diniego della CP_ chiesta reiscrizione ritenere e dichiarare , prescritto ex art. 2946 c.c. il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate per gli anni di cui al presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
2 Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_1 quale eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970 per essere stato proposto il ricorso tardivamente. Rilevava la carenza dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente e reiterava la legittimità dell'operato evidenziando scaturito dagli accertamenti ispettivi di cui al verbale n. 21 00
000437703 del 20/10/2014, che allegava e relativo al periodo dal 21.07.2006 al 20.10.2014. Concludeva chiedendo pertanto l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 16.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.04.2025.
Parte ricorrente in seno alle note ex art. 127 Ter c.p.c. per l'odierna udienza contestava gli assunti dell' , negando che avesse carattere interruttivo della prescrizione il provvedimento, emesso per CP_1 ciascuno degli anni di riferimento, di reiezione della domanda di disoccupazione agricola a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che “[Ed invero], CP_ in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle p.a., l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente.
Come reiteratamente evidenziato il giudice di legittimità (Cfr. Cass. N. 16493/2014) “L'azione o eccezione CP_ con la quale l intende fare accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1442 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati”. Ne consegue la legittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per mancata prova del rapporto di lavoro denunciato” (Cfr.: Corte di Appello di Catania, sentenza n. 997/2015).
3 Ciò posto al lavoratore è data la possibilità di contestare e quindi fa affermare i suoi diritti contro eventuali accertamenti svolti nei confronti del datore di lavoro che hanno riflessi sulla sua posizione personale, nel caso di specie, proponendo opposizione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, essendo il primo atto che ha effetti sulla sua sfera giuridica. Quanto ai criteri presuntivi con cui vengono eseguiti gli accertamenti del fabbisogno di manodopera nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 17.05.2019, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Roma e ritenuta legittima la norma che consente l'accertamento in base a stima tecnica del fabbisogno dell'impresa di un maggior numero di giornate lavorative rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha dichiarato di agire in accertamento negativo del credito restitutorio, tuttavia, ha contestato l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli chiedendo di essere reiscritto negli stessi e quindi l'eccezione di decadenza ex art. 22 del D. L 7/1970, CP_ convertito in legge n. 83/1970, sollevata dall' , si rivela pertinente al caso in esame.
L'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria ex art. 22 del D. L 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, deve essere accolta.
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella L 11 marzo 1970 n. 83, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (Cfr.: Cass. 21.04.2001 n. 5942; 08.11.2003 n. 16803; 10.08.2004 n. 15460;
18.05.2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n.
192/2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il riferimento fatto dal D.L n. 7/1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.
375/1993, art. 11 (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 813/2007, Cass. Civ., Sez. Lav., 05.06.2009 n. 13092;
4 Cass. Civ., Sez. Lav., 19.07.2011 n. 15785). Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D. Lgs. n. 375/1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D. L n.
7/1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art. 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 (“concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”): “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È appena il caso di evidenziare che l'art.19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 Luglio CP_ 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. In estrema sintesi il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ) ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria. La Suprema Corte (Sez. Lav., 16.01.2007 n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.
375/1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D. L n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Inoltre, più recentemente: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento
5 conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, 27.12.2011 n. 29070; Cass. n. 2898/2014; Cass. n. 15785/2011;
Cass. n. 813/2017 e da ultimo, Cass. 2719/2018).
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n.
993/2017, n. 861/2017).
Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della disoccupazione per gli anni 2008-2013 cominciava a decorrere dal 10.01.2015 e con scadenza al
09.02.2015, essendo la pubblicazione del Terzo elenco Trimestrale di variazione 2014, con cui si è proceduto alla cancellazione del ricorrente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, avvenuta dal 15.12.2014 al 10.01.2015.
Avverso la mancata iscrizione il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo e pertanto decorso il termine di 30 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n.
375/1993, entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per i predetti anni è divenuta definitiva.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dal 09.02.2015, (Cfr.:
Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso).
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio non risulta depositato nel rispetto del predetto termine.
Era dunque rispettivamente dal 10.01.2015 che decorreva il dies a quo per la proposizione, nel termine di trenta giorni, del ricorso amministrativo con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni per proporre il ricorso amministrativo (non proposto), era dallo spirare di quel termine
(rispettivamente dal 09.02.2015), dovendosi escludere la possibilità che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (cfr. Cass. n.
12603/2007), che doveva farsi decorrere quello di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
6 Esso, dunque, decorreva dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale si sarebbe dovuto proporre tempestivo ricorso di primo grado. Tale termine, dunque, è venuto rispettivamente in scadenza l'11.03.2015 (120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo). Il ricorso è stato invece depositato il 14.04.2023.
A tutto voler concedere, inoltre, il ricorso è del pari intempestivo anche a voler far decorrere il suddetto termine dall'avvenuta conoscenza della cancellazione dagli elenchi agricoli per i predetti anni con le note del 14 (2008-2012) e 15 (2013) Gennaio 2015, ricevute rispettivamente in data 28.01.2015 e 27.01.2015 CP_ (v. avvisi di ricevimento allegati al fasc. ).
Avverso la cancellazione dagli elenchi il ricorrente risulta aver proposto ricorso amministrativo (il termine
- 90 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 28.04.2015 e 27.04.2015), CP_ in data 08.11.2016 (prot. n. .2100.08/11/2016.0375252), ma non risulta di aver proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di un (1) anno dalla scadenza del termine per il completamento dei ricorsi amministrativi ovvero entro 27.07.2015 e 26.07.2015.
Infatti, il termine per la definizione del ricorso amministrativo andava a scadere il 27.07.2015 e
26.07.2015, il successivo termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, andava a scadere il
27.07.2016 e 26.07.2016, mentre il ricorso è stato depositato il 14.04.2023.
Pertanto, i provvedimenti di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 sono ormai diventati inoppugnabili e definitivi e quindi ne discende anche la legittimità dei provvedimenti datati 20.02.2018 di restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola ed assegni familiari per i predetti anni, essendo state disconosciute le giornate lavorative in agricoltura.
Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e CP_1 può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale:
“Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge
7 n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ.
Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595 ).
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle eventuali domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a
“provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso.
Deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione con conseguente inammissibilità del ricorso.
Inoltre, devono ritenersi non contestati mediante ricorso amministrativo i provvedimenti di comunicazione di indebito tutti datati 20.02.2018, tenuto conto che dell'allegato ricorso amministrativo datato 05.04.2018 di cui al fascicolo del ricorrente, non vi è prova che sia stato effettivamente presentato, ed in ogni caso venivano reiterate le medesime motivazioni di cui al ricorso dell'8.11.2016.
Infine, il ricorrente ha eccepito il decorso della prescrizione decennale, atteso che non erano stati posti in essere atti interruttivi e che comunque le missive inviate non potevano avere efficacia interruttiva della prescrizione poiché non contenevano una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare il diritto di credito. CP_ Orbene, l' , viceversa, con le suindicate missive datate 20.02.2018 e ricevute in data 16.03.2018, comunicava al ricorrente: per l'anno 2008: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, sono stati pagati 2.385,19 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
000445508360 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.” per l'anno 2009: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, sono stati pagati 2.529,62 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
000480603253 per i seguenti motivi:
8 Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2010: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010, sono stati pagati 4.616,09 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
011516105443 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2011: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, sono stati pagati 4.967,98 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
012554011723 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2012: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, sono stati pagati 3.347,20 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
013591517100 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Orbene, alla luce del tenore di quanto contenuto nelle predette missive appare chiara ed incontrovertibile la manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare il suo diritto di credito, avendo sia allegato il bollettino
9 Part per il pagamento che la scadenza entro cui tale pagamento doveva avvenire, cioè il 13.04.2018; ne consegue che tali atti acquistano efficacia interruttiva della prescrizione.
Sul decorso del termine prescrizionale, va rilevato che in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione avviene nell'anno successivo a quello di riferimento, quindi nell'anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (non essendo allegato nessun provvedimento di richiesta di restituzione delle somme per l'anno 2013 e quindi tale annualità non può formare oggetto di questo giudizio), e nonostante le domande siano state presentate rispettivamente il 13.03.2009 (2008),
27.02.2010 (2009), 17.02.2011 (2010), 02.03.2012 (2011) e 12.03.2013 (2012) il termine di prescrizione, avente natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito regolato dall'art. 2033 cod. civ., comincia a decorrere dalla data di avvenuto pagamento.
In ogni caso, non avendo a disposizione la data dei singoli pagamenti, e, prendendo le mosse da quelle di presentazione delle rispettive domande le comunicazioni della contestazione dell'indebito per i suindicati anni (datate 20.02.2018 e ricevute il 16.03.2018), è avvenuta tempestivamente entro il termine di prescrizione decennale;
né era da tali date nuovamente decorso fino a quella di instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che devono ritenersi dovute le somme contestate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012, perché non prescritte.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 14.04.2023 da contro l Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
2. Rigetta nel resto il ricorso.
3. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
2.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 30.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 30 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4390 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Adrano, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Giacomo Puccini n. 40, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via Vittorio Emanuele n. 501, presso lo studio dell'avv. Massimo Di Bella, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.03.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: rapporto di lavoro agricolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.04.2023, il ricorrente premetteva di aver svolto attività di bracciante agricolo alle dipendenze del sig.
negli anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011- 2012 – 2013, più precisamente, dal 30/04/2008 al CP_2
31/12/2008 e dal 26/01/2009 al 31/12/2009, per 102 giornate annue;
dal 04/03/2010 al 30/11/2010, dal
09/03/2011 al 31/12/2011, dal 15/02/2012 al 31/12/2012 e dal 04/03/2013 al 05/10/2013, per 156 giornate annue;
che il lavoro consisteva principalmente nella raccolta di frutti, oltre ad eventuali altre attività di coltivazione e manutenzione dei fondi coltivati, come la potatura, nonché l'irrigazione e concimazione dei
1 terreni;
che il rapporto di lavoro si era svolto principalmente nei fondi coltivati di Bronte;
che aveva prestava la sua attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 circa, e nei periodi di intensa raccolta dei frutti anche la domenica;
che prova della sussistenza dei suddetti rapporti di lavoro era fornita dai modelli CUD, dalle buste paga, dalle comunicazioni obbligatorie Unilav, che allegava;
che per tutti i predetti anni di lavoro aveva, previa presentazione della relativa domanda percepito l'indennità CP_ di disoccupazione agricola;
che l , con missive datate 14 e 15 Gennaio 2015, gli comunicava che le domande di disoccupazione agricola relative all'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 venivano respinte, poiché non risultava iscritto negli elenchi agricoli;
che in data 08.11.2016, presentava ricorso alla Commissione C.I.S.O.A., presso l di Catania, al fine di vedersi riconosciuti i suddetti anni CP_1 lavorativi e la relativa tutela previdenziale;
che in data 05.04.2018 presentava ulteriore ricorso avverso CP_ tutto quanto comunicategli dall' .
Contestava la legittimità dell'operato dell' , ritenendo di avere diritto ad essere iscritto Controparte_3 negli elenchi con conseguente diritto a percepire e trattenere le somme che gli erano già state pagate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013; precisava che era venuto a conoscenza della mancata iscrizione nei registri agricoli soltanto nel gennaio 2015 tramite CP_ le missive;
eccepiva la violazione di legge per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 della Legge 88/1989 e dell'art.13 della Legge
412/1991, per mancanza di dolo. Precisava che con missive del 20.06.017, 22.06.2019 e 05.06.2021 CP_ l gli comunicava i pagamenti della disoccupazione spettante nonché gli importi che aveva iniziato a trattenere a titolo di indebito per i predetti anni, nonostante l'intervenuta prescrizione decennale.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa, quale bracciante agricolo, alle dipendenze del sig. (c.f.: CP_2
), con sede in Adrano, Via La Nazza n.118, per un totale di giornate lavorative pari C.F._2
a 102 dal 30/04/2008 al 31/12/2008, 102 dal 26/01/2009 al 31/12/2009, 156 dal 04/03/2010 al 30/11/2010,
156 dal 09/03/2011 al 31/12/2011, 156 dal 15/02/2012 al 31/12/2012, 156 dal 04/03/2013 al 05/10/2013 CP_ disponendone la reiscrizione e condannando l' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, del tutto nulli, inefficaci e inesistenti i CP_ provvedimenti adottati dall' per via della mancata comunicazione dei avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, nonché la mancanza di un atto equipollente alla formale comunicazione dell'avvio del procedimento, che ha determinato per il destinatario la circostanza che lo stesso non sia stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all'Amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento;
- nel caso di diniego della CP_ chiesta reiscrizione ritenere e dichiarare , prescritto ex art. 2946 c.c. il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate per gli anni di cui al presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
2 Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_1 quale eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970 per essere stato proposto il ricorso tardivamente. Rilevava la carenza dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente e reiterava la legittimità dell'operato evidenziando scaturito dagli accertamenti ispettivi di cui al verbale n. 21 00
000437703 del 20/10/2014, che allegava e relativo al periodo dal 21.07.2006 al 20.10.2014. Concludeva chiedendo pertanto l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 16.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 06.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.04.2025.
Parte ricorrente in seno alle note ex art. 127 Ter c.p.c. per l'odierna udienza contestava gli assunti dell' , negando che avesse carattere interruttivo della prescrizione il provvedimento, emesso per CP_1 ciascuno degli anni di riferimento, di reiezione della domanda di disoccupazione agricola a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che “[Ed invero], CP_ in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle p.a., l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente.
Come reiteratamente evidenziato il giudice di legittimità (Cfr. Cass. N. 16493/2014) “L'azione o eccezione CP_ con la quale l intende fare accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1442 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati”. Ne consegue la legittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per mancata prova del rapporto di lavoro denunciato” (Cfr.: Corte di Appello di Catania, sentenza n. 997/2015).
3 Ciò posto al lavoratore è data la possibilità di contestare e quindi fa affermare i suoi diritti contro eventuali accertamenti svolti nei confronti del datore di lavoro che hanno riflessi sulla sua posizione personale, nel caso di specie, proponendo opposizione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, essendo il primo atto che ha effetti sulla sua sfera giuridica. Quanto ai criteri presuntivi con cui vengono eseguiti gli accertamenti del fabbisogno di manodopera nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 17.05.2019, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Roma e ritenuta legittima la norma che consente l'accertamento in base a stima tecnica del fabbisogno dell'impresa di un maggior numero di giornate lavorative rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha dichiarato di agire in accertamento negativo del credito restitutorio, tuttavia, ha contestato l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli chiedendo di essere reiscritto negli stessi e quindi l'eccezione di decadenza ex art. 22 del D. L 7/1970, CP_ convertito in legge n. 83/1970, sollevata dall' , si rivela pertinente al caso in esame.
L'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria ex art. 22 del D. L 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, deve essere accolta.
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella L 11 marzo 1970 n. 83, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (Cfr.: Cass. 21.04.2001 n. 5942; 08.11.2003 n. 16803; 10.08.2004 n. 15460;
18.05.2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n.
192/2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il riferimento fatto dal D.L n. 7/1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.
375/1993, art. 11 (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 813/2007, Cass. Civ., Sez. Lav., 05.06.2009 n. 13092;
4 Cass. Civ., Sez. Lav., 19.07.2011 n. 15785). Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D. Lgs. n. 375/1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D. L n.
7/1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art. 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 (“concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”): “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È appena il caso di evidenziare che l'art.19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 Luglio CP_ 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. In estrema sintesi il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ) ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria. La Suprema Corte (Sez. Lav., 16.01.2007 n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.
375/1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D. L n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Inoltre, più recentemente: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento
5 conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, 27.12.2011 n. 29070; Cass. n. 2898/2014; Cass. n. 15785/2011;
Cass. n. 813/2017 e da ultimo, Cass. 2719/2018).
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n.
993/2017, n. 861/2017).
Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della disoccupazione per gli anni 2008-2013 cominciava a decorrere dal 10.01.2015 e con scadenza al
09.02.2015, essendo la pubblicazione del Terzo elenco Trimestrale di variazione 2014, con cui si è proceduto alla cancellazione del ricorrente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, avvenuta dal 15.12.2014 al 10.01.2015.
Avverso la mancata iscrizione il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo e pertanto decorso il termine di 30 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n.
375/1993, entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per i predetti anni è divenuta definitiva.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dal 09.02.2015, (Cfr.:
Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso).
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio non risulta depositato nel rispetto del predetto termine.
Era dunque rispettivamente dal 10.01.2015 che decorreva il dies a quo per la proposizione, nel termine di trenta giorni, del ricorso amministrativo con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni per proporre il ricorso amministrativo (non proposto), era dallo spirare di quel termine
(rispettivamente dal 09.02.2015), dovendosi escludere la possibilità che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (cfr. Cass. n.
12603/2007), che doveva farsi decorrere quello di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
6 Esso, dunque, decorreva dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale si sarebbe dovuto proporre tempestivo ricorso di primo grado. Tale termine, dunque, è venuto rispettivamente in scadenza l'11.03.2015 (120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo). Il ricorso è stato invece depositato il 14.04.2023.
A tutto voler concedere, inoltre, il ricorso è del pari intempestivo anche a voler far decorrere il suddetto termine dall'avvenuta conoscenza della cancellazione dagli elenchi agricoli per i predetti anni con le note del 14 (2008-2012) e 15 (2013) Gennaio 2015, ricevute rispettivamente in data 28.01.2015 e 27.01.2015 CP_ (v. avvisi di ricevimento allegati al fasc. ).
Avverso la cancellazione dagli elenchi il ricorrente risulta aver proposto ricorso amministrativo (il termine
- 90 giorni dalla notizia della mancata iscrizione previsto dall'art. 46 della Legge 09.03.1989 n. 88 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 28.04.2015 e 27.04.2015), CP_ in data 08.11.2016 (prot. n. .2100.08/11/2016.0375252), ma non risulta di aver proposto l'azione giudiziaria nel successivo termine di un (1) anno dalla scadenza del termine per il completamento dei ricorsi amministrativi ovvero entro 27.07.2015 e 26.07.2015.
Infatti, il termine per la definizione del ricorso amministrativo andava a scadere il 27.07.2015 e
26.07.2015, il successivo termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, andava a scadere il
27.07.2016 e 26.07.2016, mentre il ricorso è stato depositato il 14.04.2023.
Pertanto, i provvedimenti di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 sono ormai diventati inoppugnabili e definitivi e quindi ne discende anche la legittimità dei provvedimenti datati 20.02.2018 di restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola ed assegni familiari per i predetti anni, essendo state disconosciute le giornate lavorative in agricoltura.
Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e CP_1 può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge 83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale:
“Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge
7 n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992)” - Cass. Civ. Sez. lavoro 21.04.2001 n. 5942 (in senso conforme cfr. Cass. Civ.
Sez. lavoro 1.10.1997 n. 9595 ).
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle eventuali domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a
“provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso.
Deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione con conseguente inammissibilità del ricorso.
Inoltre, devono ritenersi non contestati mediante ricorso amministrativo i provvedimenti di comunicazione di indebito tutti datati 20.02.2018, tenuto conto che dell'allegato ricorso amministrativo datato 05.04.2018 di cui al fascicolo del ricorrente, non vi è prova che sia stato effettivamente presentato, ed in ogni caso venivano reiterate le medesime motivazioni di cui al ricorso dell'8.11.2016.
Infine, il ricorrente ha eccepito il decorso della prescrizione decennale, atteso che non erano stati posti in essere atti interruttivi e che comunque le missive inviate non potevano avere efficacia interruttiva della prescrizione poiché non contenevano una chiara manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare il diritto di credito. CP_ Orbene, l' , viceversa, con le suindicate missive datate 20.02.2018 e ricevute in data 16.03.2018, comunicava al ricorrente: per l'anno 2008: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, sono stati pagati 2.385,19 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
000445508360 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.” per l'anno 2009: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, sono stati pagati 2.529,62 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
000480603253 per i seguenti motivi:
8 Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2010: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010, sono stati pagati 4.616,09 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
011516105443 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2011: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, sono stati pagati 4.967,98 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
012554011723 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Per l'anno 2012: “Gentile Signore, la informiamo che, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, sono stati pagati 3.347,20 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n.
013591517100 per i seguenti motivi:
Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
In allegato a questa lettera troverà bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 13/04/2018.”
Orbene, alla luce del tenore di quanto contenuto nelle predette missive appare chiara ed incontrovertibile la manifestazione di volontà dell'Istituto di esercitare il suo diritto di credito, avendo sia allegato il bollettino
9 Part per il pagamento che la scadenza entro cui tale pagamento doveva avvenire, cioè il 13.04.2018; ne consegue che tali atti acquistano efficacia interruttiva della prescrizione.
Sul decorso del termine prescrizionale, va rilevato che in materia di richiesta di disoccupazione agricola, sia la domanda che la liquidazione della prestazione avviene nell'anno successivo a quello di riferimento, quindi nell'anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (non essendo allegato nessun provvedimento di richiesta di restituzione delle somme per l'anno 2013 e quindi tale annualità non può formare oggetto di questo giudizio), e nonostante le domande siano state presentate rispettivamente il 13.03.2009 (2008),
27.02.2010 (2009), 17.02.2011 (2010), 02.03.2012 (2011) e 12.03.2013 (2012) il termine di prescrizione, avente natura decennale, vertendosi in ipotesi di indebito regolato dall'art. 2033 cod. civ., comincia a decorrere dalla data di avvenuto pagamento.
In ogni caso, non avendo a disposizione la data dei singoli pagamenti, e, prendendo le mosse da quelle di presentazione delle rispettive domande le comunicazioni della contestazione dell'indebito per i suindicati anni (datate 20.02.2018 e ricevute il 16.03.2018), è avvenuta tempestivamente entro il termine di prescrizione decennale;
né era da tali date nuovamente decorso fino a quella di instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che devono ritenersi dovute le somme contestate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012, perché non prescritte.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 14.04.2023 da contro l Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
2. Rigetta nel resto il ricorso.
3. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
2.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. E C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 30.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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