Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA INO EDE ROP ITALIANO03885/0 1 I LA CORTES SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15562/98 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.8316 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Cons. Relatore Ud. 16/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RIETER AUTOMOTIVE FIMIT s.p.a., in persona del direttore generale, dott. Pietro Lardini, elettivamente ☑ domiciliata in Roma, via Silla, n. 3, SC. A, int. 8 presso l'avv. Carlo Ferzi, che la rappresenta e difende con l'avv. Vittorio Lo Fiego, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in Roma, INCORVAIA MARIA, v.le Mazzini n. 134, presso l'avv. Claudio Sadurny, che la rappresenta e difende con l'avv. Giuliano Consonni giusta procura a margine del controricorso;
qu 4733 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2134/97 pronunziata il 10.10.97 e (in causa 658/97 r.g.) depositata il 30.10.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Relatore cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Scatamacchi per delega dell'avv. Ferzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Desio Incorvaia Maria, premesso che era stata avviata obbligatoriamente al lavoro presso la Soc. Unikeller e che il datore destinatario non l'aveva assunta deducendo di non avere a disposizione posizioni lavorative compatibili con la sua infermità, chiedeva che fosse dichiarate costituito il rapporto ex art. 2932 C.C. con condanna del datore al risarcimento dei danni. Integratosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda e dichiarava l'obbligo della l'attrice con risarcimento del convenuta di assumere danno. 2 Proponeva appello la soc. ET IV FI (succeduta alla SOC. Unikeller) lamentando la illegittimità dell'avviamento, dato che essa aveva proceduto alla sola denunzia semestrale e non aveva avanzato richiesta di personale da assumere in regime di collocamento obbligatorio, richiedendo, invece, personale “privilegiato" e, quindi, non corrispondente alla qualità dell'avviata. Lamentava, inoltre, l'appellante che, in via istruttoria, il primo giudice non avesse disposto consulenza tecnica per accertare l'inidoneità della lavoratrice al lavoro nell'azienda sulla base dell'erroneo presupposto che la consulenza stessa sarebbe servita solo a sanare una deficienza probatoria del datore. Con sentenza del 10.10.97 il Tribunale rigettava il gravame rilevando come la denunzia recasse la airichiesta di personale "privilegiato" mancante, sensi dell'art. 16 della 1. 2.4.68 n. 482, e come questa espressione, per il richiamo alla fonte legislativa e per il significato attribuitole dall'azienda, stesse ad indicare i lavori protetti ai sensi della stessa 1. 482/68. Quanto alla consulenza, rilevava il giudice di merito, con essa il datore di lavoro avrebbe voluto accertare che l'attrice era inidonea a ricoprire l'unico posto libero all'interno дем 3 dell'azienda, comportante le mansioni di addetto alle presse (circostanza, peraltro, data per ammessa dall'interessata); tuttavia, che questo fosse l'unico posto disponibile avrebbe dovuto essere provato dal datore, il quale, invece, in primo grado non lo aveva neppure dedotto. Sul piano probatorio riteneva, inoltre, ininfluente un documento prodotto in appello, recante l'organigramma dell'azienda, dal quale non emergeva l'inesistenza di mansioni impiegatizie confacenti alla lavoratrice avviata. Avverso questa sentenza propone ricorso illustrato con memoria la SOC. Reiter, cui risponde con controricorso la Incorvaia. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 16 e 21 della 1. 2.4.68 n. 482, censurando la pronunzia nella parte in cui afferma che la denunzia semestrale contiene anche la richiesta di assunzione, in ragione di una espressione in tal senso apposta in calce al modulo su cui la stessa è redatta. Sarebbe così violato il principio che distingue i due atti e sarebbe assegnata alla sola denunzia la funzione di espressione della volontà di assumere gli avviati obbligatori. Non può essere assegnato valore di espressione di volontà all'espressione apposta in calce 4 Еси al modulo di denunzia, atteso che da essa non sono numero e la qualifica dei lavoratori da desumibili il avviare. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito della mancata ammissione della consulenza tecnica, trattandosi di mezzo istruttorio decisivo al fine di accertare la collocabilità nell'azienda della lavoratrice. Con lo stesso motivo si censura la sentenza impugnata per la parte in cui afferma che dall'organigramma prodotto in secondo grado dall'appellante datore di lavoro non emergeva la prova impiegatizie assegnabili della mancanza di mansioni all'attrice. Il ricorso non è fondato. Nel sistema delle assunzioni obbligatorie aldisciplinato dalla 1. 2.4.68 n. 482 l'avviamento lavoro dei soggetti protetti è attivato dalla richiesta di manodopera dell'imprenditore, non essendo previsto l'avviamento di ufficio. L'UPLMO esplica una funzione mediatoria tra domanda ed offerta di lavoro e la ... un presupposto richiesta del datore "costituisce indispensabile e necessario perchè si possa mettere in movimento il complesso meccanismo di avviamento, secondo la procedura regolamentata dalla legge n. 482 del 1968” (Cass.
7.3.1990 n. 1770). Quer 5 Il datore di lavoro, nell'ambito di questo sistema, ove rientri tra i soggetti obbligati, obbligato all'assunzione di lavoratori delle categorie protette in misura percentuale al personale complessivamente impiegato (art. 11). Per soddisfare quest'obbligo egli è tenuto ad effettuare semestralmente all'Ufficio provinciale del lavoro (mediante la redazione di appositi prospetti) la denunzia del numero complessivo del personale impiegato con l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio già impiegati (art. 21). Per raggiungere l'aliquota di assunzioni imposta il datore deve rivolgere allo stesso Ufficio le richieste di nuovo personale (art. 16, C. 4), a pena dell'irrogazione di una sanzione (art. 23). Con il primo motivo parte ricorrente sostiene l'erroneità dell'accertamento compiuto dal giudice di merito a proposito della sua intenzione di richiedere l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, nella sostanza sostenendo di aver inviato all'Ufficio del lavoro un modulo cartaceo contenente la semplice denunzia e non la richiesta, atteso che la dizione in tal senso apposta in calce alla denunzia stessa avrebbe valore di mera clausola di stile priva di valore negoziale. Rileva il Collegio che tale Eleди impostazione, destinata a provocare l'applicazione dei noti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di non equipollenza tra richiesta e denunzia, è destituita di fondamento. Il giudice di merito per valutare il motivo di appello avente ad oggetto la medesima questione oggi dedotta in ricorso ha esaminato il documento, prodotto dalla stessa appellante (oggi ricorrente), recante la 30.6.95, relativa al semestredenunzia in data successivo a quello dell'avviamento della lavoratrice, e, presumendone la corrispondenza con quello inviato per il semestre precedente, ha ritenuto, con accertamento di fatto, che la frase apposta in calce reca senza ombra di dubbio una dichiarazione negoziale di richiesta di avviamento. Per quanto riguarda la fonte dell'accertamento (ovvero il documento 30.6.95), solo con la memoria (e, quindi, tardivamente), prodotta ex art. 378 c.p.c. lamenta la mancata acquisizione da parte ricorrente parte del giudice del documento originale (eventualmente mediante i poteri riconosciuti dall'art. 213 c.p.c.), di modo che deve ritenersi per acquisita l'idoneità del documento a provocare l'accertamento in punto di esistenza della dichiarazione negoziale. Inoltre, lo stesso giudice, nell'interpretare la frase apposta in calce alla denunzia nel senso di una vera e propria richiesta di assunzione, ha posto in essere un accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato, è incensurabile in questa sede (cfr. ex multis Cass. 16.5.98 n. 4953 e 24.8.95 n. 8968). Al riguardo, del resto, giova ricordare che con questo motivo non viene dedotta la violazione dell'art. 1362 C.C., ma solamente l'erronea applicazione delle norme della 1. 482/68 in materia di denunzia e richiesta (artt. 21 e 16), di modo che non sono proponibili questioni circa l'erroneità del risultato interpretativo dell'atto privato. In definitiva, dunque, il giudice di merito ha accertato che il datore aveva inviato la denunzia e che, in calce alla stessa, era contenuta una frase che, debitamente interpretata, recava una inequivoca richiesta di assunzione. Tale accertamento soddisfa il requisito più volte affermato da questa Corte che la richiesta può essere contenuta nello stesso modulo risulti da della denunzia semestrale, purchè dichiarazione che esprima l'inequivoca volontà di ai sensi formulare una richiesta di avviamento dell'art. 16 della legge (cfr., oltre le sentenze 4953/98 e 8968/95 già citate, anche Cass. 23.12.99 n. 14499 e 24.5.95 n. 5666). E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione a proposito della mancata ammissione di consulenza medico-legale in punto di compatibilità delle mansioni affidabili con l'infermità del lavoratore avviato. Dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto che una consulenza tecnica fosse strumento del tutto inidoneo a provare l'unica circostanza veramente rilevante ai fini del decidere, e cioè che la lavoratrice non potesse essere assunta in quanto non era disponibile in azienda altro posto oltre quello di addetto alle presse (per il quale la stessa avviata dava per scontata l'inidoneità). Secondo il giudice preliminare al giudizio di idoneità avrebbe dovuto essere la prova della mansioni realmente disponibili in azienda;
solo al momento della acquisizione di tale dato avrebbe potuto essere svolto un giudizio tecnico di compatibilità. Al riguardo giova ricordare che il datore può laprovare l'incollocabilità del lavoratore presso propria azienda, innanzitutto, tramite lo strumento riconosciuto dall'art. 20 della 1. 482/68, chiedendo che un collegio medico costituito presso l'Ufficio del lavoro (ora presso l'AUSL) verifichi la compatibilità della natura e del grado di invalidità dell'infermità 9 Ece con la struttura aziendale. Dato che il referto di questo collegio è da ritenere non vincolante in sede giurisdizionale e, quindi, censurabile dal giudice (cfr. Cass. 17.1.89 n. 179), il datore è libero di fornire al riguardo la prova ritenuta più idonea. Peraltro - a differenza che nella sede amministrativa, in cui le modalità dell'accertamento vengono lasciate all'iniziativa del collegio medico - il datore, ove ritenga di adire la via giudiziale, deve muoversi nell'ambito degli strumenti processuali civili, per i quali l'accertamento tecnico a mezzo di consulente costituisce un mezzo non di acquisizione della prova, ma solo di ausilio del giudice nella formulazione di valutazioni di carattere tecnico. In definitiva può affermarsi che il giudice di merito ha correttamente omesso di ricorrere alla consulenza tecnica, essendosi reso conto che suo tramite avrebbe sanato una lacuna probatoria del datore. Per quanto riguarda l'ulteriore profilo di carenza di motivazione dedotto con il mezzo in esame, ovvero la in erronea valutazione dell'organigramma prodotto rilevarsi la mancanza di secondo grado, deve autosufficienza del ricorso a proposito di detto documento e l'assoluta genericità del motivo sul punto, Qu 10 dato che non si fornisce alcun dato circa il documento in questione e la Corte non può procedere con adeguata cognizione al controllo di congruità della motivazione sul punto in esame. In conclusione, il ricorso infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in £ 23.000, ed agli onorari in £ 3.000.000. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Il Presidente Repario be Munis Il Consigliere estensore вожны иатном Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 oggi, E LABORATORE I D DI CANCELLERİN A , S 0 O S 1 L ORTE 3 A L . T 3 O T , 5 B R A I . A S ' E D N L P L S A E 3 T I D S 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M E I 1 A S D A I E E D A , G E O G O T R T E T N T L IS E I S R G E I A E D L R L O E D 11