Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8325 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv.ta SINERI LUANA e l'avv. CATALANO FABRIZIO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 09/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna la società resistente al pagamento della somma lorda di euro 601,08 a titolo di differenza sull'indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/05/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data
1
“operaio” di cui al II livello del CCNL di settore e con mansioni di “operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata” adibito, in particolare, allo spazzamento meccanico, al diserbamento, alla bonifica di cumuli di spazzatura.
Deduceva che a causa di due infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e poi nel 2018 -
a seguito dei quali l' gli aveva riconosciuto rispettivamente il 9% e il 12% di CP_2 invalidità - era stato giudicato dal medico aziendale idoneo alla mansione ma con la prescrizione di una limitazione alla movimentazione manuale dei carichi entro i
15 kg;
giudizio riconfermato nelle ulteriori visite mediche e sino al 2023.
Rappresentava che, nonostante dette limitazioni, era stato addetto a svolgere turni e mansioni del tutto incompatibili col suo stato di salute, che gli avevano determinato l'insorgere di patologie a carico della colonna vertebrale e degli arti superiori che, divenute sempre più gravi, lo avevano costretto ad assentarsi dal lavoro.
Deduceva, conseguentemente, la illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, dovendosi ritenere la malattia imputabile alla società resistente per violazione degli artt. 2010, 2087 e 2049 c.c. e del D.Lgs. n.
81/2008.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “-Ritenere e dichiarare, stante la natura vessatoria, mobbizzante o comunque stressante della condotta posta in essere dal datore di lavoro e dai suoi ausiliari quale causa delle patologie patite dal ricorrente, nullo/annullabile/illegittimo il licenziamento intimato dalla al sig. CP_1 Pt_1
per superamento del periodo di comporto, in quanto sprovvisto di giustificato motivo
[...] oggettivo, essendo stata la malattia del ricorrente determinata dalla violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs 81/2008 e per l'effetto, in applicazione dell'art. 18, comma IV e VII, della L. 20.05.1970 n. 300 e ss.mm.ii, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a disporre la reintegra del sig. nel proprio posto Parte_1 di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento (20.10.2023) fino a quello della effettiva reintegra, nella misura di 12 mensilità o in quella minore che verrà determinata dal Tribunale.
-Condannare inoltre la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
-Ritenere e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 ex artt. 1218 e 1223 c.c. in relazione alla violazione dell'art. ex art. 2087 c.c. e del D.lgs.
2 81/2008, commisurato alla retribuzione non percepita per n. 239 giorni e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 17.745,75, ovvero della somma maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta anche a seguito di consulenza tecnica contabile.
-In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale riconoscesse la legittimità del licenziamento impugnato, si chiede che venga accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di mancato preavviso ai sensi del combinato disposto degli art. 2118
c.c. e art. 70 CCNL Federambiente 30.06.2008 e della indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Conseguentemente, si chiede che la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, venga condannata a corrispondere al sig. la somma di € 8.907,69 Parte_1 pari a 120 giorni della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso e la somma di € 3.488,84 per l'indennità sostituiva delle ferie non godute pari a n. 47 giorni lavorativi.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme eventualmente liquidate dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che, in via preliminare, eccepiva la tardività del deposito del ricorso,
l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande attinenti il rapporto di lavoro intercorso con la Società “Amia S.pa.” anteriormente alla data di costituzione di
(avvenuta il 23/07/2013), nonché l'intervenuta prescrizione decennale CP_1 della domanda risarcitoria. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare osservare che il ricorso risulta depositato in data 31.05.2024, anche se acquisito al sistema informatico soltanto il successivo
03.06.2024. Deve dunque ritenersi tempestivo;
- rilevato che, nel merito, emerge dagli atti che il licenziamento è stato intimato perché “alla data del 12/10/2023 ha superato il periodo di comporto (365 giorni) di n. 239 giorni, avendo usufruito di 604 giorni di malattia nell'arco temporale di 1095 giorni precedenti l'ultimo episodio morboso al 06.10.2023;
- rilevato che il teste ha riferito che: “Ho lavorato insieme al Testimone_1 ricorrente per circa 3-4 anni intorno al 2017-2018, cioè a cavallo di questo periodo. In
3 questo periodo abbiamo fatto sempre la raccolta differenziata a Partanna. […]Per questo servizio è prevista l'uscita di una squadra composta da 2 persone e infatti noi uscivamo così, a meno che uno dei due non era assente perché in ferie o in malattia etc… In questo periodo usavamo i furgoni che avevano il braccio per alzare il cassonetto. Nel furgono ci stava il contenuto di soli 2 cassonetti. Nella zona che avevamo noi c'erano posti ove la gente abbandonava i rifiuti, e non c'era il cassonetto ed è così anche oggi. In questi casi noi dovevamo prendere manualmente tutte le cose abbandonate e metterle nel furgone. Sono questi che noi definiamo abbandoni. Facevamo questa attività tutti i giorni, nel senso che percorrendo il tragitto che c'era stato assegnato, oltre a svuotare il cassonetto, raccoglievamo tutte queste cose che trovavamo per strada… Ho parlato di 2 cassonetti perché per come erano fatti i furgoni che usavamo all'epoca, il braccio meccanico del furgone poteva scaricare soltanto il contenuto di 2 furgoni. Dopo il cassonetto si riempiva troppo e il braccio meccanico non era più in grado, dopo aver sollevato il cassonetto, di scaricare il contenuto all'interno. Quindi dovevamo provvedere a mano. Per i primi successivi con il braccio meccanico il cassonetto veniva sollevato e poi noi lo spingevamo dentro. Per i successivi veniva fatto tutto a mano ivi incluso il sollevamento del cassonetto.
[…] Il turno è di 6 ore, l'attività è sostanzialmente concentrata in 3 ore e mezza. Per i primi 10 minuti funzionava il braccio meccanica, a seguire come ho descritto…Presso il quartiere Cep non eravamo nella stessa squadra, ma ci siamo incontrati più volte perché ci hanno chiamato per emergenza. In ogni caso il lavoro era come quello che ho già descritto.
In quel quartiere è ancora così…All'inizio del servizio avevamo il foglio di via, che dovevamo poi riconsegnare a fine servizio con l'indicazione delle strade fatte. Cercavamo sempre di finire il lavoro assegnato, in qualunque modo…Spesso durante il turno di servizio venivamo interrotti e chiamati a recarci in altri posti per un servizio straordinario.
In questo caso ci veniva richiesto di mandare una foto raffigurante lo stato dei luoghi prima e dopo il nostro intervento… Le chiamate di emergenza venivano 2-3 volte per turno e la raccolta veniva sempre fatta a mano.”
Il teste ha riferito che: “Ho lavorato insieme al ricorrente nel Testimone_2 periodo dal 2020 al 2022 circa. […] Quando io sono arrivato, nel settembre 2020 come ho detto, il ricorrente era già addetto alla raccolta differenziata. Tutti gli addetti alla raccolta differenziata lavorano dalle 05:00 alle 11:00 tranne il mercoledì e il venerdì che hanno 7 ore e quindi finiscono alle 12:00, su 6 giorni alla settimana.
Quando sono arrivato al servizio mi sono reso conto che il ricorrente era spesso assente, talvolta senza neanche comunicarlo. Non ho pertanto potuto assegnargli un itinerario specifico, ma gli affidavo dei compiti quando lo trovavo effettivamente in servizio. Quindi o veniva affiancato a un altro operatore che aveva già assegnato un itinerario del giro della
4 raccolta, oppure lo destinavo ad effettuare le emergenze o i servizi comunque segnalati. Per emergenze si intendono o i cosiddetti abbandoni, cioè piccoli mucchi di rifiuti lasciati agli angoli delle strade, oppure itinerari rimasti incompleti il giorno prima. In quest'ultimo caso il ricorrente prende un mezzo denominato “lambro”, cioè un mezzo con una vasca. In questi casi c'è un meccanismo che consente di agganciare il carrellato o mastelli, di 120 litri, sollevarlo e scaricarlo nella vasca. Escludo nel modo più assoluto che ci sia bisogno di attività manuale, perché se il meccanismo meccanico di scarico non funziona il mezzo va in avaria e la squadra o la persona rientra per cambiarlo. Al limite può capitare che se il carrellato è molto pieno, qualche sacchetto venga preso a mano…Gli abbandoni si compongono di rifiuti domestici, cioè di sacchetti lasciati da persone. Se ci sono cose più ingombranti noi non le raccogliamo. Non sono in grado di quantificare le ore di effettivo servizio del ricorrente, per le ragioni che ho indicato. Spesso nell'arco del mese è stato assente anche per più di 2 settimane…Nei “lambri” che erano in uso tra il 2020 e il 2022 non c'era la paratia, non c'era, cioè, quella pala che consente di pressare i rifiuti scaricati nella vasca, così da consentire un carico maggiore. Nel periodo quindi la vasca conteneva circa 2 metri cubi di rifiuti, oggi ne contiene più di 4…Quando la vasca è piena il mezzo e la squadra tornano al punto di raccolta per svuotarlo. In questa attività non c'è un lavoro manuale dell'addetto alla raccolta. L'unica attività era allora, così come adesso, quella di avvicinare il carrellato al meccanismo di sollevamento. Tra il 2020 ed oggi il personale addetto è diminuito, poiché ci sono stati tanti pensionamenti. Mi riferisco ovviamente al mio settore.” Contr Il teste ha riferito che: “Adr. Sono dipendente con mansioni di Testimone_3 responsabile tecnico. Ho lavorato insieme al ricorrente. Non so dire in quale periodo il ricorrente sia stato assegnato al mio gruppo di lavoro, né per quanto tempo lo sia stato. E questo perché lui ha lavorato molto poco, era quasi sempre assente, e quindi non sono in grado di collocarlo.
Adr. Svolgo queste mansioni dal 2003. Ribadisco che non so collocare temporalmente l'attività del ricorrente. Posso dire che per le poche volte che l'ho visto veniva assegnato ad un itinerario insieme ad un altro addetto. Facevo io questa assegnazione. Non posso dire altro, come ho già ripetutamente detto il ricorrente non era sostanzialmente mai in servizio. Non so neanche quando sia stato assegnato al mio settore, proprio per i motivi che ho già detto.”
- rilevato che le dichiarazioni rese non sono idonee a dimostrare che il ricorrente abbia, prima dell'inizio delle assenze che vengono indicate come causate dalla malattia imputabile alla società, espletato la propria attività con modalità diverse da quelle individuate dal medico competente.
5 In particolare, dalle dichiarazioni del teste , l'unico che ha fatto Tes_1
riferimento ad un arco temporale compatibile con quanto dedotto in giudizio, non si evince che il ricorrente abbia costantemente e ripetutamente sollevato carichi superiori ai limiti posti dal medico competente;
- rilevato dunque che, essendo incontestato il calcolo relativo al superamento del periodo di comporto ed in assenza di prova di responsabilità di parte datoriale nella causazione della malattia, prova che era onere del ricorrente assolvere e che non è stato assolto, il ricorso sul punto non può trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dai cedolini prodotti dallo stesso ricorrente si evince un saldo negativo per quanto riguarda il 2020 (-11) il 2022 (-7) e il 2023 (-4), mentre per il 2021 non risulta residuo.
La domanda sul punto non può dunque trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne la indennità di mancato preavviso, emerge dalla produzione di parte resistente che la stessa ha corrisposto a questo titolo la somma lorda di euro 7.963,32. Tenuto conto che è incontestato che l'anzianità di servizio del ricorrente determina un una indennità corrispondente a 120, e poiché dall'ultimo cedolino emerge una retribuzione giornaliera lorda di 71,37, l'indennità complessiva avrebbe dovuto essere di euro 8.564,4.
Poiché la società ha corrisposto la minore somma sopra indicata, il ricorso può trovare accoglimento soltanto con riferimento a detta domanda, con conseguente condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 601,08 a titolo di differenza sull'indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rilevato che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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