Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5159/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
-------------
sul ricorso ex 473 bis .51 c.p.c. presentato
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti NARDACCHIONE ROSA CARLA e Parte_1
ROSSETTO MASSIMO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BETTIOLO ROBERTA e GIORGI Parte_2
MATTEO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“
1. contributo nel mantenimento di R_
In ragione dell'intervenuta collocazione e trasferimento di presso l'abitazione paterna il NO R_
, a far data dal mese di dicembre 2024 non corrisponderà più alla NOa a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo nel mantenimento dello stesso, la somma originaria di Euro 450,00 mensili;
Pag. 1 di 5
3 altre questioni patrimoniali
Le parti danno atto di non aver più nulla a pretende l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione /o causa anche in relazione alle reciproche poste di dare e avere attinenti alle spese straordinarie in favore dei figli né agli importi relativi alla rivalutazione monetaria degli assegni di contributo nel mantenimento dei figli a far data dal tempo della separazione ad oggi.
4 documenti validi per l'espatrio
Per quanto necessario ciascun genitore presta, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun coniuge presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio a favore dei figli.
5 assegnazione della casa
In ragione degli interessi dei figli ed in accordo con l'altro genitore, la NOa si trasferirà a vivere Pt_1
con gli stessi in altro immobile, più congeniale alle loro esigenze e alle dinamiche familiari. Le parti,
quindi, concordano che venga revocata l'assegnazione della casa coniugale sita in Campalto (VE), Via
Barbana n. 1 alle seguenti condizioni:
A) il nuovo immobile sarà acquistato dal NO , previo gradimento espresso dalla NOa Parte_2
con le migliorie ed eventuali modifiche interne concordate tra le parti, con costi ed oneri che Pt_1
saranno sostenuti interamente dal NO;
Parte_2
B) avverata la condizione di cui al punto che precede, la NOa si trasferirà nel nuovo immobile Pt_1
di proprietà del NO con costituzione di diritto reale di abitazione a favore della NOa Parte_2 Pt_1
da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. Il diritto di abitazione terminerà una volta che anche l'ultimo dei figli conviventi con la NOa avrà raggiunto la piena autosufficienza economica;
Pt_1
Pag. 2 di 5 C) con il puntuale adempimento e realizzazione delle condizioni sub A) e B), la NOa rinuncerà Pt_1
all'assegnazione della casa coniugale sita in Mestre, Via Barbana n. 1, impegnandosi a cancellare dai pubblici registri immobiliari la trascrizione del provvedimento di assegnazione.
Spese e competenze interamente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere fvorevole”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 8.05.1999, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caorle
Per_ (VE) anno1999, al n. 5, parte II serie A;
che da tale unione erano nati cinque figli: , nata a [...]
il 21.05.2002, nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], nato a R_ Per_3 Per_4
Venezia il 27.02.2014 e nato a [...] il [...]; che, in seguito, nel procedimento giudiziario Per_5
di separazione con sentenza non definitiva n.1970/2021, pubblicata il 20.10.2021, il Tribunale si era pronunciato sullo status dei coniugi e successivamente, raggiunto tra le parti un accordo sulle questioni economico-patrimoniali nonché personali, in accoglimento delle conclusioni conformi rassegnate, aveva emesso sentenza definitiva di separazione n. 275/2022, pubblicata in data 26.01.2022; che in seguito le parti, decorsi i termini di legge, avevano depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Tribunale di Venezia aveva ratificato le condizioni esposte nel ricorso introduttivo dalle stesse con sentenza n. 1019/2022, pubblicata in data 30.05.2022.
Ciò premesso, rappresentato il mutamento delle condizioni di fatto a fondamento della sentenza di divorzio, i ricorrenti proponevano domanda congiunta volta a ottenere la parziale modifica della sentenza n. 1019/2022 del Tribunale di Venezia sulla base dell'accordo raggiunto tra gli stessi come esposto nel ricorso introduttivo. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
03.04.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 16.01.2025, lette le note depositate il 28.03.2025, in cui le parti insistevano per
Pag. 3 di 5 l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e risultano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1019/2022, pubblicata il 30.05.2022, del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi tra le parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali alle seguenti condizioni:
- In ragione dell'intervenuta collocazione e trasferimento di presso l'abitazione paterna il NO R_
, a far data dal mese di dicembre 2024 non corrisponderà più alla NOa a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo nel mantenimento dello stesso, la somma originaria di Euro 450,00 mensili;
- Le parti concordano che i figli trascorreranno il periodo di tre settimane con la mamma e due settimane con il papà. Due settimane ciascuno da farsi in agosto con la settimana di Ferragosto sempre di spettanza del padre per ragioni lavorative. I genitori concordano inoltre sull'obbligatorietà dei centri estivi in favore dei figli salvo diverso accordo.
- Le parti danno atto di non aver più nulla a pretende l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione /o causa anche in relazione alle reciproche poste di dare e avere attinenti alle spese straordinarie in favore dei figli né agli importi relativi alla rivalutazione monetaria degli assegni di contributo nel mantenimento dei figli a far data dal tempo della separazione ad oggi.
- Per quanto necessario ciascun genitore presta, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun coniuge presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio a favore dei figli.
In ragione degli interessi dei figli ed in accordo con l'altro genitore, la NOa si trasferirà a vivere Pt_1
con gli stessi in altro immobile, più congeniale alle loro esigenze e alle dinamiche familiari. Le parti,
Pag. 4 di 5 quindi, concordano che venga revocata l'assegnazione della casa coniugale sita in Campalto (VE), Via
Barbana n. 1 alle seguenti condizioni:
A) il nuovo immobile sarà acquistato dal NO , previo gradimento espresso dalla NOa Parte_2
con le migliorie ed eventuali modifiche interne concordate tra le parti, con costi ed oneri che Pt_1
saranno sostenuti interamente dal NO;
Parte_2
B) avverata la condizione di cui al punto che precede, la NOa si trasferirà nel nuovo immobile Pt_1
di proprietà del NO con costituzione di diritto reale di abitazione a favore della NOa Parte_2 Pt_1
da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. Il diritto di abitazione terminerà una volta che anche l'ultimo dei figli conviventi con la NOa avrà raggiunto la piena autosufficienza economica;
Pt_1
C) con il puntuale adempimento e realizzazione delle condizioni sub A) e B), la NOa rinuncerà Pt_1
all'assegnazione della casa coniugale sita in Mestre, Via Barbana n. 1, impegnandosi a cancellare dai pubblici registri immobiliari la trascrizione del provvedimento di assegnazione.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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